• Non ci sono risultati.

Acconti IRPEF, IRES e IRAP

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Acconti IRPEF, IRES e IRAP"

Copied!
18
0
0

Testo completo

(1)

Acconti IRPEF, IRES e IRAP

Luca Fornero

(Commercialista - Gruppo di Studio Eutekne)

(2)

Verifica dell’obbligo di versamento

Acconto IRPEF/IRES

Soggetti Modello Si versa se

Persone fisiche REDDITI 2018 PF RN34

(o RN61 colonna 4)

52,00 euro Società di capitali

ed enti commerciali REDDITI 2018 SC RN17 ≥ 21,00 euro Enti non commerciali REDDITI 2018 ENC RN28 ≥ 21,00 euro

(3)

Verifica dell’obbligo di versamento

Cedolare secca

Soggetti Modello Si versa se

Persone fisiche REDDITI 2018 PF LC1 colonna 5

52,00 euro Le imposte sostitutive regime di vantaggio

ex DL 98/2011 e regime forfetario ex L. 190/2014

Soggetti Modello Si versa se

Persone fisiche REDDITI 2018 PF LM42 ≥ 52,00 euro Addizionale IRES del 10,5% per le società di comodo

e in perdita sistematica

Soggetti Modello Si versa se

Società di capitali REDDITI 2018 SC RQ62 colonna 9

(4)

Verifica dell’obbligo di versamento

Acconto IRAP

Soggetti Modello Si versa se

Persone fisiche Dichiarazione IRAP 2018 IR21 ≥ 52,00 euro

Società di persone Dichiarazione IRAP 2018 IR21 ≥ 52,00 euro Società di capitali

ed enti commerciali Dichiarazione IRAP 2018 IR21 ≥ 21,00 euro Enti non commerciali Dichiarazione IRAP 2018 IR21 ≥ 21,00 euro

(5)

Misura degli acconti

Imposta Misura Norma di riferimento IRPEF e imposte sostitutive 100% Art. 11 co. 18 del DL 76/2013

Cedolare secca 95% Art. 3 co. 4 del DLgs. 14.3.2011 n. 23 IVIE e IVAFE 100% Artt. 19 co. 17 e 22 del DL 201/2011

e 11 co. 18 del DL 76/2013 IRES, addizionali, imposte

sostitutive 100% Art. 1 co. 301 della L. 311/2004 IRAP

per soggetti IRPEF 100% Artt. 30 co. 3 del DLgs. 446/97 e 17 co. 3 del DPR 435/2001 IRAP

per soggetti IRES 100% Artt. 30 co. 3 del DLgs. 446/97 e 17 co. 3 del DPR 435/2001

(6)

Gli acconti d’imposta possono essere determinati in due modi:

 con il criterio c.d. “storico”: il calcolo è effettuato sulla base

dell’imposta dovuta per l’anno precedente (2017), al netto delle

detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, risultante dal modello REDDITI 2018 o IRAP 2018;

 con il criterio c.d. “previsionale”: il calcolo è effettuato sulla base dell’imposta che si ritiene dovuta per l’anno in corso (2018).

Scelta del metodo di calcolo

(7)

Resta possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell’acconto:

 per i singoli tributi: ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP (o viceversa);

 per rata di versamento: ad esempio, può essere adottato il metodo storico per la prima rata e quello previsionale per la seconda (o

viceversa).

Autonomia dei metodi di calcolo

(8)

Metodo storico (ricalcolo obbligatorio)

Fattispecie Norma

Benzinai - Deduzione forfetaria dal reddito d’impresa Art. 34

della L. 183/2011 Imprese - Proroga dei super-ammortamenti e degli iper-

ammortamenti

Artt. 1 co. 91 ss. della L. 208/2015 e 1 co. 9 - 13

della L. 232/2016 Imprese sottoposte a procedure di crisi - Esclusione da

imposizione delle liberalità ricevute Art. 14 del DL 18/2016 Possessori di imbarcazioni e navi da diporto - Regime

fiscale agevolato per i proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale

Art. 49-bis co. 5 del DLgs. 171/2005 Titolari di determinate obbligazioni - Irrilevanza parziale Art. 13 co. 1 e 2

(9)

Se l’acconto IRPEF/IRES 2018 è calcolato con il metodo storico,

l’IRPEF/IRES 2017, base di commisurazione dell’acconto medesimo, va assunta senza considerare la deduzione forfetaria.

Della deduzione della quale si prevede di fruire nel 2018 è invece

possibile tenere conto nella determinazione dell’acconto IRPEF/IRES 2018 con il metodo previsionale.

Deduzione forfetaria per i benzinai

(10)

L’obbligo di rideterminazione dell’acconto IRPEF/IRES scatta solo in

presenza dei beni che fruiscono dell’agevolazione in virtù delle proroghe disposte dall’art. 1 co. 9 - 13 della L. 232/2016 (cioè, dei beni acquistati dopo il 2016).

In pratica, ai fini del calcolo dell’acconto 2018, l’IRPEF/IRES 2017 va

rideterminata come se non si fosse fruito delle agevolazioni relativamente ai beni acquistati nel 2017. Nessun ricalcolo va, invece, operato in ordine ai super-ammortamenti dei beni acquistati nel 2015 e 2016.

Super e iper-ammortamenti

(11)

Se l’acconto IRPEF/IRES 2018 è calcolato con il metodo storico, le imprese sottoposte alle procedure di crisi che hanno fruito dell’agevolazione di cui all’art. 88 co. 3-bis del TUIR e hanno, quindi, portato in riduzione del

reddito d’impresa del periodo d’imposta 2017 la prima quota costante della deduzione spettante, devono rideterminare l’IRPEF/IRES relativa al 2017 come se la deduzione non fosse stata operata.

Della quota deducibile nel 2018 è, invece, possibile tenere conto in caso di adozione del c.d. “metodo previsionale”.

Imprese sottoposte alle procedure di crisi

(12)

Se nel 2017 è stato adottato il regime di imposizione sostitutiva dei proventi derivanti dall’attività di noleggio di navi e imbarcazioni da diporto (ex art. 49-bis del DLgs. 171/2005), per il calcolo dell’acconto 2018 con il metodo storico, l’IRPEF/IRES relativa al 2017 deve essere rideterminata considerando anche i proventi assoggettati, nel modello REDDITI 2018, a imposta sostitutiva.

Se il regime è applicato nel 2018, per il calcolo dell’acconto con il metodo previsionale, l’IRPEF/IRES presunta relativa al 2018 va calcolata

considerando anche i proventi poi assoggettati, nel modello REDDITI 2019, ad imposta sostitutiva.

Noleggio navi e imbarcazioni da diporto

(13)

L’esercizio della facoltà di riduzione deve tenere conto del fatto che il reddito per il 2018, rispetto a quello del 2017, è influenzato

dall’applicabilità al medesimo di modifiche della disciplina fiscale.

Al riguardo, non è sufficiente considerare le disposizioni che comportano un vantaggio per il contribuente, in quanto tali novità possono essere

“controbilanciate” (in tutto o in parte) da modifiche “peggiorative” che rilevano ai fini della determinazione dell’imposta complessivamente

dovuta per l’anno 2018.

Metodo previsionale

(14)

Fuoriuscita dal regime di vantaggio con applicazione, dal 2018, del re- gime ordinario;

Fuoriuscita dal regime di vantaggio con applicazione, dal 2018, del regime forfetario ex L. 190/2014;

Fuoriuscita dal regime forfetario con applicazione, dal 2018, del regime ordinario;

 Chiusura anticipata dell’esercizio sociale.

Casi particolari

(15)

In caso di fuoriuscita dal regime di vantaggio con applicazione, dal 2018, del regime ordinario, nel 2018 non risulta dovuto nessun acconto a titolo d’imposta sostitutiva, non essendo il contribuente più sottoposto al

regime agevolato.

Potrebbe invece risultare dovuto l’acconto IRPEF 2018, al ricorrere delle consuete condizioni, da corrispondere in due rate o in un’unica soluzione, secondo le consuete modalità e con i codici tributo propri dell’IRPEF.

Regime vantaggio nel 2017 e ordinario nel 2018

(16)

In caso di fuoriuscita dal regime di vantaggio con applicazione, dal 2018, del regime forfetario, nel 2018 non risulta dovuto nessun acconto a titolo d’imposta sostitutiva per il regime forfetario, per l’assenza di una base

storica di riferimento (in base alle regole generali). Non rileva l’importo indicato nel rigo LM42 del modello REDDITI PF 2018.

Se il contribuente è titolare di ulteriori redditi oltre a quello assoggettato a imposta sostitutiva, potrebbe risultare dovuto l’acconto IRPEF 2018, da corrispondere in due rate o in un’unica soluzione, secondo le consuete

modalità e con i codici tributo propri dell’IRPEF.

Regime vantaggio nel 2017 e forfetario nel 2018

(17)

In caso di fuoriuscita dal regime forfetario con applicazione, dal 2018, del regime ordinario, nel 2018 non risulta dovuto nessun acconto a titolo

d’imposta sostitutiva, non essendo il contribuente più sottoposto al regime agevolato.

Potrebbe invece risultare dovuto l’acconto IRPEF 2018, al ricorrere delle consuete condizioni, da corrispondere in due rate o in un’unica soluzione, secondo le consuete modalità e con i codici tributo propri dell’IRPEF.

Regime forfetario nel 2017 e ordinario nel 2018

(18)

Nell’ipotesi di chiusura anticipata dell’esercizio sociale (ad es., per

diventare soggetto “solare ” da “non solare” o viceversa), non essendoci un “undicesimo mese dell’esercizio”, la seconda rata di acconto non è dovuta (interpello DRE Veneto 7.8.2017 n. 907-637/2017).

Eventuali conguagli rispetto al primo acconto devono, quindi, essere corrisposti in sede di versamento del saldo.

Chiusura anticipata dell’esercizio sociale

Riferimenti

Documenti correlati

FOOD & BEVERA GE IGIENE E S ANIT ARI ENERGIA E C ONTROLL O ARIA C ONDIZIONA TA SICUREZZA E PRO TEZIONE SPECIFICHE TECNICHE.!. DISPLAY DIGITALE PER

D1) IRAP = dal 2012, aumentano le deduzioni sulle assunzioni di giovani (<35) e donne, per piccola e media industria. Attualmente la deducibilità è al 10%. E prevista poi la

ADDETTO IMPIANTISTICA E ARREDO IMBARCAZIONI DA DIPORTO - BOSA USO DELLE MATERIE PLASTICHE.

115/E del 2005, è stato chiarito che si deve ritenere ultimata la prestazione e quindi imponibile il relativo compenso in capo all’agente nel momento in cui, ai

Devono essere individuati i criteri di valutazione adottati per i beni aziendali (materiali ed immate- riali, partecipazioni e titoli, magazzino, crediti/debiti, imposte correnti

27/2020 precisa che per il calcolo dell’importo del primo acconto 2020 escluso dal       saldo 2020 in generale occorre ​adoperare il metodo storico (basato sull’imposta dovuta

differenziato in funzione del reddito imponibile (risultando maggiore per gli scaglioni intermedi). Nella tabella seguente vengono esposti anche gli scaglioni mensili

In pratica, al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata