• Non ci sono risultati.

proposta di legge n. 3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "proposta di legge n. 3"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 3

(proposta di legge statutaria) a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri

presentata in data 4 novembre 2020

______

MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1

“STATUTO DELLA REGIONE MARCHE"

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2

Art. 1

(Modifica all’articolo 7 della legge statutaria 1/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge statu- taria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) le parole: "la presenza di entrambi i sessi"

sono sostituite dalle seguenti: "che nessuno dei due generi sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo".

Art. 2

(Modifica all’articolo 13 della legge statutaria 1/2005)

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge statu- taria 1/2005 è aggiunto, in fine, il seguente pe- riodo: “Nella composizione è garantita la presenza di entrambi i generi.”.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Riferimenti

Documenti correlati

Le Province e le Città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sulla base di apposite convenzioni, del personale

Dall’attuazione della legge non discen- dono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le risorse finanziarie derivanti dalla sua attuazione sono desti- nate

  2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al  comma  1  non 

Peraltro le ragioni della scelta operata con la presente proposta di legge non sono solamente di ordine finanziario (i risparmi di spesa che deri- vano dalla soppressione di

300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per

3. Dall'applicazione del presente decreto legislativo non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato superiori all'ammontare delle risorse attual- mente assegnate

b) dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La commissione, presieduta dal

13. Dall'attuazione del comma 12 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77,