— XI LEGISLATURA —
1
REGIONE MARCHE Assemblea legislativa
DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 2021, N. 45
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2013, N. 5 (NORME IN MATERIA DI RACCOLTA E COLTIVAZIONE DEI TARTUFI E
DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO) __________
pdl n. 70
— XI LEGISLATURA —
2
Art. 1(Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 5/2013) 1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 bis della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizza- zione del patrimonio tartufigeno) è sostituita dalla se- guente:
“f) un rappresentante delle associazioni regionali di tartuficoltura e un rappresentante delle associa- zioni nazionali di tartuficoltura con sede nelle Mar- che.”.
2. Dopo la lettera j) del comma 2 dell'articolo 2 bis della l.r. 5/2013 è aggiunta la seguente:
“j bis) un rappresentante del Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant’Angelo in Vado.”.
Art. 2
(Invarianza finanziaria)
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, stru- mentali e finanziarie previste dalla legislazione vi- gente.
IL PRESIDENTE F.to Dino Latini