• Non ci sono risultati.

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REGIONE MARCHE Assemblea legislativa"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 2021, N. 45

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2013, N. 5 (NORME IN MATERIA DI RACCOLTA E COLTIVAZIONE DEI TARTUFI E

DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO) __________

pdl n. 70

(2)

XI LEGISLATURA

2

Art. 1

(Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 5/2013) 1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 bis della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizza- zione del patrimonio tartufigeno) è sostituita dalla se- guente:

“f) un rappresentante delle associazioni regionali di tartuficoltura e un rappresentante delle associa- zioni nazionali di tartuficoltura con sede nelle Mar- che.”.

2. Dopo la lettera j) del comma 2 dell'articolo 2 bis della l.r. 5/2013 è aggiunta la seguente:

“j bis) un rappresentante del Centro sperimentale di tartuficoltura di Sant’Angelo in Vado.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, stru- mentali e finanziarie previste dalla legislazione vi- gente.

IL PRESIDENTE F.to Dino Latini

Riferimenti

Documenti correlati

c) formazione professionale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal

  2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al  comma  1  non 

b) la degenza in ambienti adeguati per comfort e riservatezza. Gli Enti del Servizio sanitario regionale indi- viduano, sulla base degli indirizzi forniti dalla

22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 22 “Interventi della regione per

13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n.15.. “Norme per l’istituzione e la gestione delle Aree

22 (Norme in mate- ria di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 22 “Interventi della regione

50 (Codice dei con- tratti pubblici) e rientranti nella tipologia di cui al comma 1, eseguiti dagli enti pubblici o per lavori privati ad essi assimilabili, non

d) coordinare il registro regionale di cui al comma 3 dell’articolo 2 e redigere una relazione an- nuale sul monitoraggio delle patologie indicate all’articolo 1. Il