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Relatore: Michelangelo Mirabello

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Academic year: 2022

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Testo completo

(1)

TESTO UNIFICATO

del Disegno di legge n. 108/X e della Proposta di legge n. 142/X

“Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 17 agosto 2009, n. 28 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale)”.

Relatore: Michelangelo Mirabello

Il Dirigente Il Presidente

(2)

Gli obiettivi principali sono quelli di snellire le procedure amministrative attraverso la riduzione degli organi consultivi e di valutazione previsti al Titolo VI della legge, nonché quello di razionalizzare le spese connesse al funzionamento degli organismi costituiti nella legge medesima.

In pratica il disegno di legge sopprime la Commissione per la Cooperazione sociale prevista nell'art. 29 della legge regionale 28/2009 istituzionalizzando il comitato di gestione e valutazione il quale permetterà di coinvolgere le varie cooperative sociali dando loro la possibilità di una maggiore partecipazione creando una più rilevante sinergia con i servizi offerti dalla Regione Calabria nell'ambito del sociale.

Relazione economico finanziaria

Da un punto di vista economico finanziario, il presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione Calabria.

Infatti, come evidenziato nella relazione, il progetto di legge intende eliminare la

"Commissione regionale per la Cooperazione sociale" nonché i rimborsi spese previsti determinando così un risparmio della spesa pubblica.

(3)

Art. 1

(Modifica all'articolo 1)

1. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 17 agosto 2009, n. 28 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) è abrogata.

Art. 2

(Modifica all'articolo 4)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. n. 28/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Ai fini della presente legge, si considerano persone deboli i soggetti di cui all'articolo 2, punti 4) e 13) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 6)

1. Al comma 7 dell'articolo 6 della l.r. n. 28/2009 le parole "e trasmesso alla Commissione di cui all'articolo 29 della presente legge" sono soppresse.

Art. 4

(4)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. n. 28/2009 le parole "e previo parere della Commissione permanente competente" sono soppresse.

Art. 6

(Modifica all'articolo 27)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. n. 28/2009 le parole "nonché presenti nel Consiglio Nazionale dell' Economia e del Lavoro (CNEL)" sono soppresse.

Art. 7

(Modifica all'articolo 28)

1. Il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. n. 28/2009 è abrogato.

Art. 8

(Abrogazione degli articoli 29,30 e 31)

1. Gli articoli 29, 30 e 31 della l.r. n. 28/2009 sono abrogati.

(5)

Art. 9 (Modifica all'articolo 32)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. n. 28/2009 è sostituita dalla seguente:

“c) un rappresentante di comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale per ciascuna delle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute in ambito nazionale ed operanti in Calabria;".

Art. 10

(Modifica all'articolo 33)

1. Al comma 1 dell' articolo 33 della l.r. n. 28/2009 le parole “,sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 29," sono soppresse.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 34)

1. Il comma 1 dell'articolo 34 della l.r. n. 28/2009 è modificato nel modo seguente:

a) la lettera b) è così sostituita:“b) la predisposizione annuale di un report sullo stato di attuazione della legge da indirizzare alla Giunta regionale;";

b) la lettera c) è così sostituita: “c) l'elaborazione di eventuali proposte di riallocazione

(6)

1. Al comma 4 dell' articolo 35 della l.r. n. 28/2009 le parole ",sentita la Commissione di cui all'articolo 29," sono soppresse.

Art. 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

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