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Deliberazione n.

Determinazioni in

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Regione

Kai

Lombardia

ASL Monza e Brianza

Seduta del

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merito all' approvazione del Regolamento documenti amministrativi della ASL MB.

coadiuvato da:

Il Commissario Straordinario Matteo Stocco

Il Direttore Amministrativo: Filomena Lopedoto Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli

Il Direttore Sociale: Roberto Calia

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sul diritto di accesso ai

PUBBLlCA'A ALL'ALBO ON-IJNE IL

2 9 NOV. 2013

Richiamata la delibera n. 1 del 23.04.2013 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n.

X/20 del 3.4.2013, in virtù della quale è stato nominato il Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco;

Premesso che, ai sensi della L. 241/1990, con Deliberazione del Direttore Generale n. 544 del 19 settembre 2005 è stato adottato il Regolamento in materia di acceso ai documenti amministrativi;

Considerate le numerose novelle legislative che nel tempo hanno modificato la materia, quali ad esempio e a titolo non esaustivo:

L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come aggiornato e modificato dal D.L. 5/2012, convertito con L. di conversione n. 35/2012 (cd. Decreto Semplificazioni);

D.P.R. 184/2006 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

L. 1512009 "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro e alla Corte dei conti" (cd Legge Brunetta);

L.R. 1/2012 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria";

L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

D.L. 179/2012 coordinato con la L. di conversione 221/2012 (cd. Decreto Crescita 2.0), D.lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni";

Ritenuto pertanto opportuno redigere un nuovo regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi;

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Regione

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Lombardia

AS L Monza e Brianza

Visto il nuovo Regolamento denominato "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della ASL MB", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Rilevato che il contenuto del regolamento è stato condiviso con il Direttore del Servizio Direzione Unità di offerta direttamente gestite;

Preso atto che il Responsabile dell 'UO Qualità e l'Organismo di Vigilanza hanno dato parere positivo al Regolamento di cui trattasi con comunicazione finale e_mail del 25.11.20l3;

Preso atto dell' attestazione del Direttore del Servizio Affari Generali e Legali CIrca la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e sS.mm.ii. ed art. 15 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1) di approvare il "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della ASL MB", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di disporre affinché il Regolamento approvato con la presente abbia la più ampia diffusione e regolare applicazione;

3) di demandare al Servizio Affari Generali e Legali ogni adempimento conseguente l'adozione del presente provvedimento;

4) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all' Albo dell' Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. 30.12.2009, n.

33.

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IL COMMISSAR O STRAORDINARIO (Mat ' tocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Filomena

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Il Direttore Sanitario: Patrizia ZarineIJ\ ~)

Il Direttore Sociale: Roberto caliar

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ASL Monza e Brianza

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Allegato alla delibera del Commissario Straordinario n.

del

26 NOV 2013

Oggetto: Determinazioni in merito all'approvazione del Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della ASL MB.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

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Visto di congruità tecnica ompetenza Il Direttore Dipartimento Amministrativo

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Regione Lombardia

ASL Monza e Brianza

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA ASL MB

ART - 1 - FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione e differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi detenuti dalla ASL MB, come meglio esplicato negli articoli che seguono.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento deve essere applicato da tutte le unità organizzative della ASL MB.

Art. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La richiesta di accesso deve essere rivolta all'unità organizzativa dell' ASL MB che ha formato il documento o che lo detiene in modo stabile.

ART. 4 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

• Diritto di accesso: diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

• Documento amministrativo: ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

• Documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

• Responsabile del procedimento di accesso: il dirigente, il funzionario preposto unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.

• Unità Organizzativa: aggregazione stabile di persone e risorse finalizzata all'esecuzione di attività istituzionali e affidata a un responsabile (Dipartimenti/Servizi/Unità Operative) .

• Interessati: tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi e collettivi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si richiede l'accesso.

• Controinteressati: tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

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Art. 5 - NORMATIVA

Si richiamano o titolo esemplificativo e non esaustivo:

L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come aggiornato e modificato dal D.L.

5/2012, convertito con L. di conversione n. 35/2012 (cd. Decreto Semplificazioni);

D.P.R. 184/2006 "Regolamento recante disciplino in materia di accesso ai documenti amministrativi";

L. 15/2009 "Delego 01 Governo finalizzato 011' ottimizzazione dello produttività del lavoro pubblico e 0110 efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonchè disposizioni integrative delle funzioni attribuite 01 Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti" (cd Legge Brunetto);

L.R. 1/2012 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativo, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria";

L. 190/2012 "Disposizioni per lo prevenzione e lo repressione dello corruzione e dell'illegalita' nello pubblico amministrazione";

D.L. 179/2012 coordinato con lo L. di conversione 221/2012 (cd. Decreto Crescita 2.0), D.lgs 33/2013 "Riordino dello disciplino riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione do parte delle pubbliche amministrazioni".

ART. 6 - CONTENUTO 6.1 Disposizioni generali.

Ai fini di assicurare lo trasparenza dell'attività amministrativo e di favorirne lo partecipazione e lo svolgimento imparziale, è riconosciuto o chiunque vi abbia interesse, per lo tutelo di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi - mediante esame e/o estrazione di copio. - nei modi e nei limiti di Legge e del presente Regolamento.

Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, od eccezione di quelli indicati 01 punto 6.8 del presente Regolamento; l'accesso è possibile sino o quando l'Azienda ho l'obbligo di detenere i documenti ai quali si chiede di accedere.

Il diritto di accesso si esercito con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti 01 momento dello richiesto e detenuti 0110 stesso doto dall' Amministrazione, che non è tenuto od elaborare doti in suo possesso 01 fine di soddisfare le richieste di accesso.

Non sono accessibili le informazioni in possesso dell'ASL MB che non abbiano formo di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal D.lgs 196/2003, in materia di accesso o doti personali do parte dello persona cui i doti si riferiscono.

Il diritto di accesso si intende soddisfatto con lo pubblicazione, il deposito o altro formo di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici.

6.2 Titolari del diritto di accesso.

Sono legittimati all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, singole e associate, compresi i portatori di interessi diffusi e collettivi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente o situazioni giuridicamente tutelate e collegate agli atti di cui si chiede l'accesso.

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Sono inoltre titolari del diritto di accesso:

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- altri soggetti pubblici relativamente agli atti lo cui conoscenza sia

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svolgimento di loro competenze ed in fase di controllo del contenuto delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà;

soggetti legittimati a partecipare al procedimento per legge, o in quanto destinatari, o in quanto controinteressati;

difensore civico/commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente.

L'accesso, oltre al diretto interessato, è consentito a chi ne ha lo rappresentanza legale/volontaria.

Nel caso di minore, l'accesso

è

consentito ai genitori anche disgiuntamente, ovvero al tutore.

Nel caso di soggetto interdetto, l'accesso

è

consentito al Tutore.

Nel caso di soggetto inabilitato, l'accesso è consentito con l'ausilio del Curatore.

6.3 Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento e destinatario della relativa istanza è il dirigente dell'unità organizzativa che ha formato l'atto o che è competente a detenerlo stabilmente.

Il dirigente può delegare lo responsabilità ad altro dipendente, fermo restando lo culpa in vigilando.

Il Responsabile del procedimento è tenuto a:

accertare che il documento richiesto non sia tra le categorie di documenti il cui accesso è vietato o limitato;

valutare in capo al richiedente lo sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale per lo tutelo di situazioni giuridiche rilevanti;

individuare lo presenza di eventuali controinteressati;

curare tutti gli adempimenti fino all'emissione del provvedimento finale.

6.4 Modalità di accesso o) Accesso informale

Se dalla natura del documento richiesto non risulta l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'unità organizzativa dell'ASL MB competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione: specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesto: dimostrare lo proprio identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.

Lo richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. L'accoglimento della richiesta è documentato per iscritto mediante attestazione do parte del Responsabile del Procedimento di cui al punto 6.3, controfirmata dal richiedente. La ASL MB, qualora in base 01 contenuto del documento richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato o presentare richiesto formale di accesso.

b) Accesso formale

Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato dello richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sullo sussistenza dell'interesse 0110 stregua delle informazioni e delle 3

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documentazioni controinteressati, formale.

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fornite, sull'accessibilità del documento o

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l'Amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta

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L'istanza deve essere formulata per iscritto e rivolta al Responsabile del procedimento, individuato in base al punto 6.3 del presente Regolamento.

Se trasmessa mediante il servizio postale, l'istanza deve essere indirizzata al Responsabile del procedimento, individuato in base al punto 6.3 del presente Regolamento.

Anche le istanze recapitate o fatte recapitare a mano, devono contenere lo medesima intestazione di cui al punto 6.3 ed essere consegnate presso l'Ufficio Protocollo situato in una delle sedi della ASL MB durante gli orari di apertura.

Il responsabile del procedimento è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato recapito delle istanze non contenenti l'intestazione di cui all'art. 3 o consegnate a soggetti o strutture differenti dall' Ufficio Protocollo.

Le istanze prive delle prescrizioni di cui alle lettere a, b, c, d del successivo punto 6.4 sono considerate irregolari. I termini per l'accesso decorrono dall'avvenuta regolarizzazione dell'istanza.

6.5 Contenuto dell'istanza di accesso ai documenti.

Tutte le istanze di accesso presentate all' ASL della Provincia di Monza e Brianza - anche nel caso in cui non si utilizzi l'apposito modulo scaricabile sul sito www.aslmb.it - devono contenere le seguenti informazioni minime essenziali:

al nome, cognome, indirizzo, eventuale carica sociale o potere rappresentativo del soggetto interessato, recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica;

b) indicazione specifica delle motivazioni per le quali si inoltra l'istanza e delle finalità che si intendono perseguire;

c) indicazione dei documenti che si intendono visionare e di quelli richiesti in copia;

d) data dell'istanza e firma del richiedente.

Alla domanda deve essere allegato, a scopo di identificazione del richiedente, copia di un documento di identità dello stesso.

Ove lo richiesta sia irregolare o incompleta, il Responsabile del Procedimento, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente con ogni mezzo idoneo a comprovarne lo ricezione. Un nuovo termine del procedimento inizierà a decorrere dalla ricezione della richiesta perfezionata.

Non sono prese in esame domande con indicazioni generiche, tali da impedire l'individuazione dell'atto cui l'accesso si riferisce.

6.6 Notifica ai contro interessati.

Il Responsabile del procedimento, se individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia dell'istanza di accesso con raccomandata a/r o mediante PEe. I soggetti controinteressati sono individuati anche tenuto conto del contenuto degli atti connessi, ossia degli atti richiamati nel documento richiesto e appartenenti al medesimo procedimento.

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, e accertata lo ricezione della comunicazione, l'Amministrazione, fatte le dovute valutazioni, provvede sulla richiesta.

6.7 Modalità di accoglimento della richiesta

L'atto di accoglimento della richiesta individua l'unità organizzativa presso cui rivolgersi, nonché lo sede della medesima, e indica un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

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documento richiesto e appartenenti 01 medesimo procedimento, fotte salve le eccezlo'1li di legge o di regolamento.

L'esame dei documenti avviene presso l'unità organizzativa indicato nell'otto di accoglimento dello richiesto, nelle ore di ufficio, 0110 presenza, ove necessario, di personale addetto.

I documenti ai quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso il quale sono doti in visione né alterati in alcun modo.

L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o do persona do lui incaricato, con l'eventuale accompagnamento di altro persona di cui vanno specificate le generalità, che devono poi essere registrate in calce 0110 richiesto. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. Nei cosi di segretezza o di riservatezza di alcune informazioni. sono selezionate le parti di cui può essere assicurato lo visione. Nel caso di documenti contenenti in parte informazioni segrete o non accessibili all'interessato, possono essere rilasciate copie parziali dei documenti.

Su richiesta dell'interessato, le copie eventualmente richieste possono essere autenticate.

6.8 Oneri economici o carico del richiedente.

L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copio è subordinato 01 rimborso del costo di riproduzione ed agli oneri di ricerco.

L'onere complessivo o carico del richiedente viene determinato come do tariffario dell'ASL MB, scaricabile sul sito www.aslmb.it.

Il pagamento omnicomprensivo del costo di riproduzione e degli oneri di ricerco deve essere effettuato primo dello consegno dei documenti richiesti.

6.9 Termine per lo conclusione del procedimento di accesso

Il procedimento di accesso deve concludersi entro il termine di trenta giorni dallo doto di presentazione dell'istanza, o meno che ricorrano i casi di esclusione o di differimento del termine previsti dai successivi punti 6.8 e 6.9.

il responsabile del procedimento con provvedimento motivato può differire di altri 30 giorni l'accesso ai documenti richiesti.

6.10 Esclusione del diritto di accesso

Il diritto di accesso è escluso per tutti gli atti e documenti di cui all'art. 24, dello legge 7 Agosto 1990 n. 241 e dell'art. 10 comma 1 del DPR n. 184 del 12 aprile 2006.

Con riguardo all'attività svolto do questo ASL e tenuto conto dello disciplino previsto dal D.lgs 196/2003 e s.m. in materia di tutelo dei doti personali, il diritto di accesso è escluso per le seguenti documentazioni:

documenti riportanti doti sanitari. fotto eccezione per il diretto interessato;

documenti o atti che riportino situazioni riservate lo cui conoscenza do porte di terzi posso pregiudicare il diritto di riservatezza di persone fisiche e giuridiche, gruppi, enti imprese ed associazioni;

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atti connessi o liti potenziali o in otto ed in particolare i pareri, le consulenze legali, gli scritti difensivi degli avvocati. le consulenze e le relazioni interne o esterne nonché lo corrispondenza inerente lo fase precontenziosa o contenzioso del giudizio o tutelo del diritto costituzionalmente garantito 0110 difeso dell' Amministrazione:

documenti preparatori degli atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, documenti preparatori, istruttori e atti interni inerenti lo procedura per l'espletamento di concorsi, compresi gli elaborati relativi allo prove concorsuali e ciò fino 0110 conclusione degli stessi;

fascicoli personali dei dipendenti. fotto eccezione per l'interessato;

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fermo restando gli obblighi di pubblicità di cui alla L. 15/2009;

documenti inerenti a procedimenti penali, disciplinari o di responsabilità amministrativa e contabile riguardante il personale, fatta eccezione per il diretto interessato;

atti che contengono informazioni tecniche concernenti le imprese pubbliche o private lo cui divulgazione possa dar luogo ad indebita concorrenza ed atti che richiamano progetti, studi e realizzazioni dell'ingegno tutelati da specifica normativa in materia di brevetto.

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi lo cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari. l'accesso

è

consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile; in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e lo vita sessuale, l'accesso è consentito quando lo situazione giuridica rilevante che si intende far valere è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ossia quando si tratti di diritti della personalità o di altro diritto o libertà fondamentale e/o inviolabile.

Per lo materia dell'evidenza pubblica, si rimanda a quanto previsto dall'art 13 del O.lgs 163/2006 (cd. Codice degli Appalti).

Le categorie di documenti sottratti oli' accesso sono sottoposte a verifiche periodiche e od eventuali aggiornamenti.

6.1 l Casi di differimento

L'accoglimento della richiesto di accesso può essere differito dal Responsabile del procedimento di accesso mediante provvedimento motivato.

Il differimento del diritto di accesso è disposto per salvaguardare esigenze di riservatezza dell' ASL MB o di terzi in relazione a documenti lo cui conoscenza o diffusione posso compromettere l'efficienza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

6.12 Non accoglimento dello richiesto di accesso e termini per l'impugnazione

Il mancato accoglimento dello richiesta di accesso deve essere motivato, a cura del Responsabile del procedimento.

Il diritto di accesso è sempre escluso quando non si riscontri lo sussistenza di un interesse personale, concreto ed attuale per lo tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Ai sensi dell' art. 25 comma 4 della legge n. 241/90, trascorsi inutilmente trenta giorni dallo presentazione della richiesta senza che lo ASL MB si sia pronunciata, questa si intende rifiutato (silenzio-diniego).

Ai sensi dell' art. 25 comma 5 della legge 7 Agosto 1990 n. 241. contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nel caso di silenzio-diniego è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, 01 Tribunale Amministrativo Regionale. Lo decisione del Tar è appellabile 01 Consiglio di Stato entro 30 giorni dallo notifico dello stesso. Lo risposto, in caso di non accoglimento della richiesta di accesso, deve contenere l'indicazione dei termini e dell' Autorità presso lo quale è possibile ricorrere.

Avverso le determinazioni dell' ASL MB, l'istante può altresì proporre richiesta di riesame 0110 Commissione per l'accesso istituito presso lo Presidenza del Consiglio dei Ministri indirizzando lo richiesta anche presso lo stessa ASL MB. La Commissione

è

tenuta a pronunciarsi entro trenta giorni dallo presentazione dell'istanza; scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se lo Commissione ritiene illegittimo il rifiuto o il differimento opposti dall'ASL MB, quest'ultima emana entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione il provvedimento confermativo motivato; in mancanza del 6

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Ai sensi dell' art. 4 della legge n. 205 del 21 Luglio 2000, il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore; l'ASL MB - ai sensi del medesimo art. 4 - potrò essere rappresentata e difesa da un proprio dirigente, purchè autorizzato dal Direttore Generale.

6.13 Accesso civico

Ai sensi degli articoli 5 e 43, comma 4, del D.lgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo, allo stesso tempo, il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa lo loro pubblicazione.

Nel caso di accesso civico lo legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al soggetto individuato con atto aziendale i cui riferimenti sono pubblicati sul sito istituzionale.

Nell'ipotesi di mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra informazione, lo ASL MB, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito del dato richiesto e contestualmente deve trasmetterlo al richiedente o in alternativa può comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, l'istante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. individuato con atto aziendale i cui riferimenti sono pubblicati sul sito istituzionale.

Art. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti nel tempo, fatta salva ogni successiva modifica od integrazione.

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