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Academic year: 2022

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(1)

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: INCLUSIONE SOCIALE

Area: RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(ANGELONI MONICA) (ANGELONI MONICA) (V. MORACE) (O. GUGLIELMINO)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

POLITICHE SOCIALI, WELFARE, BENI COMUNI E ASP (AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA

PERSONA) ___________________________(Troncarelli Alessandra)

L'ASSESSORE

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE X

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 07/06/2021 prot. 358 ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

(LUIGI FERDINANDO NAZZARO)

____________________________________ ____________________________________

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE

Adozione del Regolamento regionale "Modifica al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB)"

ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettere h) e i) della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2.

(MARCO MARAFINI) ___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

Pagina 1 / 1 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

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(2)

Oggetto: Adozione del Regolamento regionale “Modifica al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB)” ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettere h) e i) della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (Azienda pubblica di servizi alla persona)

VISTI lo Statuto della Regione;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e, in particolare, gli articoli 10 e 30;

il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), e, in particolare, l’articolo 21;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio);

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione);

la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e, in particolare, l’articolo 20;

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021);

la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023);

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale);

(3)

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità);

il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB);

il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato);

il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità economico – patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

ATTESO che

 la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, prevedendone la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse pubblico;

l’articolo 20 della predetta legge regionale dispone che “La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, su proposta dell’Assessore regionale competente, sentiti il comune o i comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l’IPAB, adotta uno o più regolamenti attuativi della presente legge con i quali definisce in particolare:

a) i parametri organizzativi ed economico-finanziari e i requisiti dimensionali minimi delle istituende ASP, anche ai fini di un’uniforme presenza sul territorio regionale in coerenza con gli obiettivi e i fabbisogni di cui al Piano sociale regionale di cui all’articolo 46 della l. r. 11/2016;

b) il procedimento di trasformazione delle IPAB ai sensi dell’articolo 2;

c) i criteri e le modalità relativi al procedimento di estinzione delle IPAB ai sensi dell’articolo 4;

d) gli schemi di statuto e di bilancio delle ASP di cui agli articoli 5 e 16 nonché i relativi indirizzi in materia di contabilità;

e) la disciplina concernente le indennità, i compensi o i gettoni, nonché i rimborsi spese, spettanti al Presidente, al Consiglio di amministrazione e all’Organo di revisione delle ASP, nel rispetto della normativa vigente in materia;

f) le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 7, comma 8, nonché le modalità di attuazione dell’articolo 10;

g) gli ulteriori requisiti professionali previsti per la figura del Direttore delle ASP di cui all’articolo 11;

h) le modalità di costituzione di nuove ASP e di fusione tra più ASP di cui all’articolo 13 nonché le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 1 del medesimo articolo;

i) le modalità di estinzione delle ASP ai sensi dell’articolo 14;

l) le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle ASP, ai sensi dell’articolo 15;

(4)

m) gli schemi e le modalità di redazione della relazione di cui all’articolo 15, comma 7;

n) i criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle ASP, ai sensi dell’articolo 17;

o) le modalità di svolgimento delle attività di controllo sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato ai sensi degli articoli 18 e 19, con particolare riguardo alla gestione contabile e finanziaria;

p) le modalità e criteri per la concessione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 4;

q) i requisiti minimi di attività istituzionale obbligatoria nel rispetto delle tavole di fondazione;

ATTESO che

 per le finalità di cui all’articolo 20, comma 1, lettere h) e i), dovendo disciplinare fasi integrative o successive all’attuazione del processo di riforma di cui alla l. r. 2/2019, è stato predisposto, di concerto con l’Ufficio Legislativo, un testo di regolamento disciplinante “Modifica al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB)”;

 con nota del 25 maggio 2021, prot. 466413 l’Ufficio Legislativo ha espresso parere positivo alla proposta di regolamento, a garanzia dell’unità e della coerenza dell’indirizzo normativo regionale ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 65 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;

 con nota del 27 maggio 2021, prot. 475648, l’Assessore Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 20 comma 1 della l. r. 2/2019 ha trasmesso ai comuni del distretto sociosanitario ove hanno sede legale le IPAB e le ASP la suddetta proposta di regolamento, con richiesta di inviare eventuali osservazioni entro il 3 giugno 2021 alla struttura regionale competente in materia;

 alla data del 4 giugno 2021 sono pervenute, con nota del 3 giugno 2021, prot.

32/50, acquisita agli atti d’ufficio con prot. 493673, le proposte di emendamenti di Roma Capitale, con riferimento ai nuovi articoli 15 bis e 15 ter del r. r.

17/2019, introdotti dall’articolo 1 del provvedimento regolamentare di che trattasi e nello specifico:

a) rispetto all’art. 15 bis. Fusione di ASP: al comma 3 si propone di sostituire le parole “al comune o ai comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l’ASP risultante dalla fusione” con “al comune o ai comuni del distretto sociosanitario dove hanno sede legale le ASP originarie”;

b) rispetto all’art. 15 ter. Fusione di IPAB in ASP

1. al comma 2, si propone di sostituire le parole “sentito il comune o i comuni interessati” con le parole “previa intesa con i comuni interessati”;

2. al comma 5, si propone di sostituire le parole “al comune o ai comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l’ASP risultante dalla fusione”

con “al comune o ai comuni dei distretti sociosanitari dove hanno sede legale rispettivamente l’IPAB e l’ASP”;

 sono stati accolti e coordinati col testo originario gli emendamenti di cui ai punti a) e b2);

(5)

 non è stato accolto l’emendamento di cui al punto b1) in quanto non conforme alla ratio della legge che prevede, rispetto ai procedimenti da essa disciplinati, il coinvolgimento dei comuni attraverso l’espressione di un parere non vincolante e di natura consultiva;

ATTESO altresì, che

 occorre adottare il regolamento regionale, composto di n. 2 articoli, disciplinante “Modifica al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB)”;

 si provvederà all’approvazione degli ulteriori regolamenti conformemente alle previsioni di cui all’articolo 20 della legge regionale n. 2 del 2019;

PRESO ATTO che l’Ufficio Legislativo, con nota del 4 giugno 2021, prot. 496879, ha espresso parere positivo alla proposta di regolamento modificata a seguito del parziale accoglimento degli emendamenti proposti da Roma Capitale, a garanzia dell’unità e della coerenza dell’indirizzo normativo regionale ai sensi del comma 5 bis dell’articolo 65 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare espressa nella seduta del………..;

RITENUTO necessario, pertanto, adottare l’allegato regolamento regionale recante

“Modifica al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB)”, che si compone di n. 2 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

di adottare l’allegato regolamento regionale recante “Modifica al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB)”, che si compone di n. 2 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e su www.regione.lazio.it/politichesociali

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Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio nel termine di 60 gg. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla pubblicazione sul BURL.

(7)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE:

“Modifica al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB”

(8)

Art. 1

(Modifiche al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17)

1. Al regolamento regionale 9 agosto 2019, n.17 recante “Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB” e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al titolo sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e delle ASP”;

b) dopo il comma 1 dell’articolo 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 13 della l. r. 2/2019, disciplina, altresì, la fusione tra due o più ASP, la fusione tra IPAB ed ASP e detta disposizioni integrative in merito alla procedura di estinzione delle ASP.”;

c) dopo l’articolo 15 sono inseriti i seguenti:

“Art. 15 bis (Fusione delle ASP)

1. Le ASP, ai sensi dell’articolo 13 della l. r. 2/2019, al fine di a conseguire gli obiettivi della razionalizzazione dei costi e della maggiore efficienza dei servizi offerti, tenuto conto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, possono fondersi mediante la costituzione di una nuova ASP o mediante incorporazione.

2. La fusione tra più ASP è deliberata da ciascuna delle ASP interessate, i cui legali rappresentanti presentano alla direzione regionale una apposita istanza, a firma congiunta, unitamente alla seguente documentazione:

a) copia dell’atto deliberativo assunto da ciascuna azienda in merito alla fusione;

b) lo statuto dell’ASP risultante dalla fusione, redatto secondo il modello di cui all’allegato B;

c) il progetto di fusione, corredato del piano di sostenibilità economico – finanziaria;

d) l’indicazione degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati dal nuovo soggetto giuridico;

e) l'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare, con relativa perizia asseverata, dell’ASP risultante dalla fusione recante l’indicazione dell'azienda di provenienza, dei beni espressamente destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali e degli immobili di valore storico e monumentale, indicando la sussistenza di eventuali vincoli imposti dai rispettivi atti di provenienza;

f) l'elenco nominativo del personale dell’ASP risultante dalla fusione, con l'indicazione dell’azienda di provenienza, della natura giuridica del rapporto di lavoro, la sua decorrenza e il termine, ove previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento, della contrattazione collettiva applicata;

g) il parere reso dalle organizzazioni sindacali per quanto concerne le questioni inerenti al personale;

h) il processo verbale della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a ciascuna azienda;

i) copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato da ciascuna azienda;

l) il parere dell’organo di revisione di ciascuna azienda.

2. Lo statuto dell’ASP risultante dalla fusione prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle ASP originarie, con particolare riguardo alle tipologie dei soggetti destinatari dei servizi, degli interventi e dell’ambito territoriale di

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riferimento, nonché ai vincoli di destinazione dei beni e a quanto previsto nei singoli atti di fondazione. È comunque assicurato il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi di erogazione dei servizi.

3. La direzione regionale, all’atto del ricevimento dell’istanza, invia richiesta di parere motivato, non vincolante, al comune o ai comuni del distretto sociosanitario ove hanno sede legale le ASP, che si esprimono entro trenta giorni. Entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, tenuto conto del succitato parere, la direzione regionale verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per la fusione.

4. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio che devono pervenire alla direzione regionale entro trenta giorni dalla ricezione della loro richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi richiesti o, in mancanza, dalla scadenza del termine fissato per il loro invio.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione:

a) in caso di fusione tra più ASP, approva lo statuto del nuovo soggetto giuridico e dichiara la fusione delle ASP in un'unica azienda;

b) in caso di fusione per incorporazione, approva le modifiche allo statuto dell’ASP incorporante e dichiara l’estinzione dell’ASP incorporata.

Art. 15 ter

(Fusione tra IPAB ed ASP)

1. Le IPAB per le quali non ricorrono le condizioni per l’estinzione di cui all’articolo 4, comma 1, della l. r. 2/2019 ovvero per la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro ai sensi dell’articolo 18 della l. r. 2/2019, possono fondersi mediante incorporazione con un’ASP esistente, purché l’ASP risultante dalla fusione soddisfi i parametri e i requisiti di cui all’articolo 5.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di amministrazione dell’IPAB, sentito il comune o i comuni interessati, deliberano la trasformazione in ASP mediante fusione per incorporazione con un’ASP esistente, sulla base di un progetto di fusione approvato dall’ASP interessata con propria deliberazione.

3. Entro dieci giorni dall’adozione degli atti di cui al comma 2, i legali rappresentanti dell’ASP e dell’IPAB presentano alla direzione regionale una apposita istanza, a firma congiunta, unitamente alla seguente documentazione:

a) copia dell’atto deliberativo assunto da ciascun ente in merito alla fusione;

b) lo statuto dell’ASP risultante dalla fusione, redatto secondo il modello di cui all’allegato B;

c) il progetto di fusione, corredato del piano di sostenibilità economico – finanziaria;

d) l’indicazione degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati dal nuovo soggetto giuridico;

e) l'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare, con relativa perizia asseverata, dell’ASP risultante dalla fusione recante l’indicazione dell'ente di provenienza, dei beni espressamente destinati alla realizzazione degli scopi istituzionali e degli immobili di valore storico e monumentale, indicando la sussistenza di eventuali vincoli imposti dai rispettivi atti di provenienza;

f) l'elenco nominativo del personale dell’ASP risultante dalla fusione, con l'indicazione dell’ente di provenienza, della natura giuridica del rapporto di lavoro, la sua decorrenza e il termine, ove previsto, del profilo professionale e della categoria di appartenenza, del trattamento economico in godimento, della contrattazione collettiva applicata;

(10)

g) il parere reso dalle organizzazioni sindacali per quanto concerne le questioni inerenti al personale;

h) il processo verbale della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a ciascun ente;

i) copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato da ciascun ente.

4. Lo statuto dell’ASP risultante dalla fusione prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli statuti e dalle tavole di fondazione dell’IPAB e dell’ASP, con particolare riguardo alle tipologie dei soggetti destinatari dei servizi, degli interventi e dell’ambito territoriale di riferimento, nonché ai vincoli di destinazione dei beni e a quanto previsto nei singoli atti di fondazione. È comunque assicurato il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi di erogazione dei servizi.

5. La direzione regionale, all’atto del ricevimento dell’istanza, invia richiesta di parere motivato, non vincolante, al comune o ai comuni del distretto sociosanitario ove hanno sede legale l’IPAB e l’ASP, che si esprimono entro trenta giorni. Entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, tenuto conto del succitato parere, la direzione regionale verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per la fusione.

6. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio che devono pervenire alla direzione regionale entro trenta giorni dalla ricezione della loro richiesta. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti e degli elementi integrativi richiesti o, in mancanza, dalla scadenza del termine fissato per il loro invio.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione approva le modifiche allo statuto dell’ASP incorporante e dichiara la fusione mediante incorporazione dell’IPAB.

Art. 15 quater (Estinzione delle ASP)

1. Le ASP che non siano più in grado di perseguire gli scopi statutari, perché inattive o sprovviste di mezzi economici e finanziari, o per le quali siano esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti ovvero che non siano più in grado di svolgere alcuna attività assistenziale o educativa, sono soggette ad estinzione.

2. Ai sensi dell’articolo 14 della legge, il procedimento di estinzione delle ASP può essere promosso:

a) d’ufficio, dalla direzione regionale;

b) dall’organo di amministrazione dell’ASP interessata.

3. Non sono sottoposte al procedimento di estinzione le ASP che abbiano avviato le procedure di fusione ai sensi del presente regolamento.

Art. 15 quinquies

(Procedimento di estinzione delle ASP)

1. Nel caso di cui all’articolo 15-ter, comma 2, lettera a), il procedimento di estinzione delle ASP può essere promosso d’ufficio dalla direzione regionale, previo parere motivato del comune o dei comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l’ASP, da esprimersi entro trenta giorni, e sentiti, entro lo stesso termine, eventuali altri soggetti interessati. La direzione regionale si esprime motivatamente sui pareri pervenuti.

2. Ai sensi dell’articolo 14 della legge, il Presidente della Regione, contestualmente all’avvio del procedimento di estinzione, procede alla nomina di un commissario incaricato, in

(11)

particolare, di provvedere alla ricognizione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti e di trasmettere la relativa documentazione nei successivi sessanta giorni.

3. Nel caso di cui all’articolo 15-ter, comma 2, lettera b), l’organo di amministrazione dell’ASP, con propria deliberazione, propone l’estinzione dell’azienda e il legale rappresentante, entro i dieci giorni successivi, presenta apposita istanza alla direzione regionale. L’istanza è corredata da una relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, sottoscritta dal legale rappresentante, completa della ricognizione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti.

4. La direzione regionale trasmette l’istanza di cui al comma 3 al comune o ai comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l’ASP, i quali possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. La direzione regionale si esprime motivatamente sui pareri pervenuti.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2 e dei pareri di cui al comma 4, la Giunta regionale, su proposta della direzione regionale, sentite le organizzazioni sindacali per gli eventuali aspetti inerenti al personale, dichiara, con propria deliberazione, l’estinzione dell’ASP e, contestualmente, individua, secondo i criteri di cui all’articolo 14, comma 2, della l. r. 2/2019, l’ASP cui trasferire i beni, il personale e i relativi rapporti giuridici pendenti già in capo all’ASP soggetta ad estinzione.

6. L’estinzione produce effetti dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7 sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro trenta giorni da tale data il legale rappresentante dell’ASP effettua la consegna dei beni al destinatario individuato nel provvedimento di estinzione mediante appositi verbali da redigersi con l’intervento, in contraddittorio, del destinatario stesso.

7. I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore del destinatario, da eseguirsi a cura e spese dello stesso nei termini di legge.”.

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Art. 2 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(13)

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che

risulta approvato all’unanimità.

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