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Discrimen » La Giustizia Penale 8

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Academic year: 2022

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(1)

agosto-Settembre 2015

anno cXX (LVi della 7aSerie) Fascicolo Viii - iX

Fondata neLL’anno 1893

da Gennaro ESCOBEDO e già diretta da Giuseppe SABATINI

comitato ScientiFico FERRANDO MANTOVANI

Emerito di diritto penale

GIOVANNI CONSO

Ordinario di procedura penale Pres. em. Corte Costituzionale

CORRADO CARNEVALE

Presidente di sezione della Corte di Cassazione

PAOLO DELL’ANNO

Ordinario di diritto amministrativo

ORESTE DOMINIONI

Ordinario di procedura penale

ANGELO GIARDA

Ordinario di procedura penale

direttore

PIETRO NOCITA

LA GIUSTIZIA PENALE

comitato di redazione:

redazione:

FAUSTO GIUNTA

Ordinario di diritto penale

CARLO FEDERICO GROSSO

Ordinario di diritto penale

GIUSEPPE RICCIO

Ordinario di procedura penale

GIORGIO SPANGHER

Ordinario di procedura penale

00195 ROMA - Viale Angelico, 38 Telefono (06) 321.53.95 - Fax (06) 372.25.74

E-mail: giustpen@gmail.com

edizione digitale (ebook): www.lagiustiziapenale.org | webmaster: Spolia - info@spolia.it

FRANCESCO BRUNO

Ordinario di pedagogia sociale

GUSTAVO BARBALINARDO, Magistrato; FRANCESCO BUFFA, Magistrato; ANTONELLA DE BENEDICTIS, Avvocato; FABIANA FALATO, Ricercatore procedura penale Univ. di Napoli “Federico II”; ALESSANDRO LEOPIZZI, Magistrato; Dott.ssa ROBERTA MARRONI; IRENE SCORDAMAGLIA, Magistrato

ERCOLE APRILE, Magistrato; GIOVANNI ARIOLLI, Magistrato; FRANCESCO CALLARI, Dottore di Ricerca procedura penale; VITTORIO CORASANITI, Magistrato; DIANA CAMINITI, Magistrato; LUIGI CIAMPOLI, Magistrato; FRANCESCO FALCINELLI, Av- vocato; MARCO MARIA MONACO, Dottore di Ricerca procedura penale; GIUSEPPE NOVIELLO, Magistrato; ANTONIO UGO PALMA, Avvocato; CATERINA PAONESSA, Dottore di Ricerca diritto penale Univ. di Firenze; MARIA SCAMARCIO, Magistrato;

PAOLO SIRLEO, Magistrato; DELIO SPAGNOLO, Magistrato; TIZIANA TREVISSON LUPACCHINI, Università “Tor Vergata” di Roma; ROBERTO ZANNOTTI, Professore associato diritto penale Univ. LUMSA Roma

NATALE MARIO DI LUCA

Ordinario di medicina legale

Rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza e Legislazione

Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento Postale

D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n°46) art. 1 comma 1, C/RM/21/2012

In caso di mancato recapito inviare al CMP Romanina per la restituzione al mittente previo pagamento resi.

pubblicità inferiore al 50%

GIORGIO SANTACROCE

Primo Presidente della Corte di Cassazione

VINCENZO SCORDAMAGLIA

Ordinario di diritto penale

(2)

Il Comitato scientifico e la Redazione de “La Giustizia Penale” per tradizione ultracentenaria si attengono ad una rigorosa selezione qualitativa dei lavori che pubblicano.

In ottemperanza alle modalità recentemente elaborate in sede universitaria sulla classificazione delle riviste giuridiche, i testi me- ritevoli di pubblicazione sono in forma anonima sottoposti all’ulteriore giudizio di valenti studiosi italiani e stranieri del mondo ac- cademico e dell’avvocatura, persone esterne alla Rivista di grande esperienza ed indipendenti.

(3)

NOTE A SENTENZA

LEOPIZZI A., Evasione fiscale di società insolventi. I mobili confini tra giurisdizione penale e civile, III, 455.

SCORDAMAGLIA I., È generale ed assoluta la nullità derivante dal mancato intervento al procedimento partecipato in camera di consiglio del difensore di fiducia erroneamente pretermesso.

Le Sezioni Unite impartiscono una lezione di garantismo penale!, III, 476.

DIBATTITI

ESPOSITO A., Norme integratrici della fattispecie e successione di leggi penali: se il problema è filosofico…, II, 476.

FALATO F., Rappresentanza ed assistenza necessarie nel proce- dimento di riesame dell’ordinanza di sequestro preventivo dispo- sta a carico dell’ente, III, 492.

FORNACIARI M. B., Alfredo De Marsico e il moto degli astri, I, 255.

PALMA A., Libertà di autodeterminazione del paziente e rile- vanza penale del trattamento medico arbitrario nella giurispru- denza, II, 484.

ZANNOTTI R., La sanzione nel diritto penale dell’economia (con particolare riferimento al diritto penale tributario), II, 504.

SOMMARIO

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NECROLOGI

NOCITA P., Ricordo di Giovanni Conso (1922 - 2015), I, 226.

RICCIO G., A Giovanni Conso, I, 227.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DECISIONI DELLA CORTE

DIBATTIMENTO - Circostanze aggravanti risultanti dal dibat- timento - Circostanza aggravante risultante dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale - Impossibilità del- l’imputato di richiedere il giudizio abbreviato in relazione al reato circostanziato oggetto della nuova contestazione - Violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione - Questione di legittimità co- stituzionale - Illegittimità in parte qua, I, 247.

DIBATTIMENTO - Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento - Reato concorrente o circostanza ag- gravante risultate dagli atti di indagine - Impossibilità dell’impu- tato di richiedere il giudizio abbreviato anche in relazione ai reati diversi da quelli di nuova contestazione - Violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza, I, 247.

EQUA RIPARAZIONE - Ragionevole durata del processo - Di- ritto all’equa riparazione - Determinazione del momento di inizio del processo penale - Coincidenza con l’assunzione della qualità di imputato o con la legale conoscenza della chiusura delle inda- gini preliminari - Violazione artt. 3, 111 e 117 della Costituzione - Questione di legittimità costituzionale - Illegittimità in parte qua, I, 238.

RECIDIVA - Recidiva obbligatoria in caso di commissione di uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. - Vio- lazione artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione - Questione di legittimità costituzionale - Illegittimità in parte qua, I, 228.

GIURISPRUDENZA INDICE PER MATERIA

ARCHIVIAZIONE - Richiesta di archiviazione - Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione - Procedimento a ca- rico di ignoti - Ordine del g.i.p. di formulazione dell’imputazione a carico di soggetti estranei alla richiesta del P.M. - Abnormità, III, 449.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Causa di esclusione della pu- nibilità per particolare tenuità del fatto - Estinzione del reato per prescrizione - Prevalenza, III, 450.

CASSAZIONE (RICORSO PER) - Inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza - Rilevabilità dell’esclusione della pu- nibilità per particolare tenuità del fatto - Esclusione - Ragioni, III, 486, 110.

CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ PER PARTI- COLARE TENUITÀ DEL FATTO - Presupposto ostativo -Con- dotta abituale - Reato continuato - Preclusione di operatività della causa di non punibilità de qua, II, 449.

CIRCOSTANZE DEL REATO - Circostanza attenuante comune della riparazione del danno - Risarcimento effettuato dalla società

assicurativa - Configurabilità - Condizioni, II, 472, 141.

DIBATTIMENTO - Esame di persona imputata di reato connesso o di reato collegato - Avvertimento circa l’assunzione della qua- lità di testimone in caso di dichiarazioni contro l’imputato - Ne- cessità anche in ipotesi di deposizioni erga alios già rese in assenza di avvertimento - Omissione - Inutilizzabilità delle di- chiarazioni, III, 486, 111.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INE- SISTENTI - Registrazione in contabilità ed inserimento nella di- chiarazione d’imposta - Necessità di entrambe le condotte, II, 472, 142.

DIFESA E DIFENSORI - Difensore di fiducia o d’ufficio - No- mina da parte del giudice di un sostituto immediatamente reperi- bile in udienza - Condizioni - Regolarità degli avvisi al difensore, III, 461.

DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI E DEL RIPOSO DELLE PERSONE - Nozione di disturbo - Sensibile alterazione delle nor- mali condizioni in cui si svolgono il riposo, le occupazioni o le altre attività previste dalla norma di cui all’art. 659 Cod. pen. - Accertamento del giudice di merito - Concreto pericolo di di- sturbo - Necessità di indagine tecnica - Esclusione - Ricorso ad altri dati fattuali - Possibilità - Fattispecie, II, 473, 143.

DIVIETO DI ACCESSO AI LUOGHI DOVE SI SVOLGONO COMPETIZIONI AGONISTICHE - Misura di prevenzione - Re- strizione della libertà personale - Garanzia del diritto di difesa - Accesso agli atti posti a base del provvedimento anteriormente alla convalida - Necessità, III, 486, 112.

EDILIZIA - Opere di pavimentazione di un suolo con impiego di conglomerato cementizio - Modificazione dello stato dei luo- ghi - Permesso di costruire - Necessità, II, 473, 144.

IMPUGNAZIONI - Interesse ad impugnare - Impugnazione della parte civile - Reati di competenza del giudice di pace - Sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 35 d. lgs. n. 274/2000 - Interesse per la parte civile ad impu- gnare, anche ai soli effetti civili - Esclusione, III, 487, 113.

INFORTUNI SUL LAVORO - Concorso di cause - Interruzione del rapporto di causalità materiale tra la condotta inosservante di regole cautelari da parte della datore di lavoro e l’evento di danno dell’incolumità del lavoratore - Condizioni - Comportamento ab- norme del lavoratore - Nozione - Comportamento del tutto esor- bitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, II, 474, 145.

INQUINAMENTO - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi - Esistenza di un’autorizzazione comunale al commercio ambulante di rottami ferrosi - Sufficienza - Esclusione, II, 475, 146.

INQUINAMENTO - Gestione dei rifiuti - Abbandono di rifiuti da parte di terzi - Possessore o proprietario del fondo - Respon- sabilità - Condizioni - Obbligo di garanzia, II, 462.

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari reali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento - Udienza in camera di consiglio - Av- viso - Obbligatorietà della notifica al difensore - Omissione - Nul- lità, III, 487, 114.

SOMMARIO

(5)

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari reali - Sequestro pre- ventivo - Sequestro funzionale alla confisca per equivalente - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Oggetto del sequestro - Beni corrispondenti anche al profitto conseguito dall’utilizzatore - Possibilità - Esclusione - Ragioni, III, 487, 115.

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari reali - Sequestro pre- ventivo di un sito web o di una singola pagina telematica - Am- missibilità - Testata giornalistica telematica - Esclusione salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, III, 488, 116.

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari reali - Sequestro pre- ventivo finalizzato alla confisca - Confisca - Reati fallimentari - Rapporto tra i provvedimenti di sequestro e confisca del profitto del reato e procedura fallimentare - Provvedimenti di sequestro o confisca aventi ad oggetto beni destinati a divenire di pertinenza della massa attiva di un fallimento - Titolarità in capo al creditore del fallito di un diritto reale su tali beni - Esclusione, III, 488, 117.

MISURE CAUTELARI - Misure cautelari reali - Sequestro pre- ventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Pluralità di con- correnti nel medesimo reato e di reati collegati o connessi - Determinazione del profitto - Criteri - Estensione del sequestro per l’intero ammontare del profitto nei confronti di ciascuno di essi - Legittimità, III, 489, 118.

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo finaliz- zato alla confisca per equivalente - Beni della persona giuridica - Reati tributari commessi dal legale rappresentante - Ammissi- bilità - Condizioni - Limiti, III, 454.

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo finaliz- zato alla confisca per equivalente - Omesso versamento dell’Iva - Ammissione al concordato preventivo in epoca precedente alla scadenza del debito fiscale - Fumus commissi delicti - Configu- rabilità -Esclusione, III, 454.

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo finaliz- zato alla confisca per equivalente - Reati tributari - Profitto - No- zione - Legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Condizioni, III, 453.

MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo finaliz- zato alla confisca per equivalente - Reati tributari - Profitto co- stituito da denaro - Previo accertamento della diretta provenienza delle somme dal delitto - Necessità - Esclusione, III, 454.

MISURE DI PREVENZIONE - Sequestro e confisca di preven- zione - Tutela del terzo cessionario del credito garantito da ipo- teca su bene sottoposto a confisca di prevenzione - Medesima tutela del creditore cessionario - Condizioni - Buona fede, III, 489, 119.

MISURE DI SICUREZZA - Misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero ex art. 86 D.P.R. n. 309 del 1990 - Applicazione - Criteri, III, 489, 120.

NOTIFICAZIONI - Uso della PEC quale forma di comunica- zione e/o notificazione da parte della parte privata - Legittimità - Esclusione, III, 482.

NULLITÀ - Omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia - Nullità di ordine generale e assoluta ex art. 179 c.p.p., III, 462.

OMESSO VERSAMENTO IVA - Elemento psicologico - Dolo generico - Forza maggiore - Fatti non imputabili all’imprenditore per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico - Crisi di liquidità del debitore - Idoneità a configurare forza maggiore - Limiti - Condizioni - Onere di alle- gazione - Dimostrazione del ricorso, da parte dell’imprenditore, ad idonee misure per fronteggiarla - Rilevanza nella determina- zione del trattamento sanzionatorio, II, 475, 147.

PENA - Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena - Differi- mento per ragioni di salute - Condizioni - Impossibilità di prati- care le cure necessarie in carcere - Necessità, II, 475, 148.

PROVA - Valutazione della prova - Testimonianza del minore persona offesa - Valutazione delle dichiarazioni di persona offesa minore vittima di abusi sessuali - Incidenza di suggestioni ete- roindotte sulla credibilità - Lasso di tempo significativo tra la ve- rificazione dei fatti e l’acquisizione probatoria delle dichiarazioni - Onere di motivazione rafforzata da parte del giudice, III, 490, 121.

PROVA - Valutazione della prova - Testimonianza del minore persona offesa di reati sessuali - Criteri di valutazione - Valuta- zione della sua credibilità in senso onnicomprensivo, III, 491, 122.

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta fraudolenta - Concordato preventivo - Garanzia della proposta di concordato assunta dai cessionari o affittuari dell’azienda- Configurabilità del reato - Ra- gioni, II, 459.

REATI FALLIMENTARI - Bancarotta fraudolenta societaria - Reato complesso - Confisca per equivalente prevista dall’art.

2641 cod. civ. per il reato societario - Inapplicabilità alla banca- rotta societaria - Ragioni - Principio di tassatività e del divieto di analogia in malam partem in tema di sanzioni, II, 468.

RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI - Responsabilità amministrativa dell’ente da omessa predisposizione di un dispo- sitivo di sicurezza dalla quale sia derivata la morte del lavoratore - Nozione di vantaggio - Risparmio di risorse economiche o in- cremento economico conseguente all’aumento della produttività, II, 456.

SOMMARIO

(6)

codice etico

DOvERI DEI REDATTORI

Decisioni sulla pubblicazione

I redattori de La Giustizia Penale sono responsabili della deci- sione di pubblicare o meno gli articoli proposti. I redattori pos- sono consultarsi con i referee per assumere tale decisione.

Correttezza

I redattori valutano gli articoli proposti per la pubblicazione in base al loro contenuto senza discriminazioni di razza, genere, orientamento sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza, orientamento politico degli autori.

Riservatezza

I redattori e gli altri componenti dello staff si impegnano a non rivelare informazioni sugli articoli proposti ad altre persone oltre all’autore, ai referee e all’editore.

Conflitto di interessi e divulgazione

I redattori si impegnano a non usare in proprie ricerche i conte- nuti di un articolo proposto per la pubblicazione senza il consenso scritto dell’autore.

DOvERI DEI REFEREE

Contributo alla decisione editoriale

La peer-review è una procedura che aiuta i redattori ad assumere decisioni sugli articoli proposti e consente anche all’autore di mi- gliorare il proprio contributo.

Rispetto dei tempi

Il referee che non si senta adeguato al compito proposto o che sappia di non poter svolgere la lettura nei tempi richiesti è tenuto a comunicarlo tempestivamente ai coordinatori.

Riservatezza

Ogni testo assegnato in lettura deve essere considerato riservato.

Pertanto, tali testi non devono essere discussi con altre persone senza esplicita autorizzazione dei redattori.

Oggettività

La peer review deve essere condotta in modo oggettivo. Ogni giudizio personale sull’autore è inopportuno. I referee sono tenuti a motivare adeguatamente i propri giudizi.

Indicazione di testi

I referee si impegnano a indicare con precisione gli estremi bi- bliografici di opere fondamentali eventualmente trascurate dal- l’autore. Il referee deve inoltre segnalare ai redattori eventuali somiglianze o sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con altre opere a lui note.

Conflitto di interessi e divulgazione

Informazioni riservate o indicazioni ottenute durante il processo di peer-review devono essere considerate confidenziali e non pos-

sono essere usate per finalità personali. I referee sono tenuti a non accettare in lettura articoli per i quali sussiste un conflitto di interessi dovuto a precedenti rapporti di collaborazione o di con- correnza con l’autore e/o con la sua istituzione di appartenenza.

DOvERI DEGLI AUTORI

Accesso e conservazione dei dati

Se i redattori lo ritenessero opportuno, gli autori degli articoli do- vrebbero rendere disponibili anche le fonti o i dati su cui si basa la ricerca, affinché possano essere conservati per un ragionevole periodo di tempo dopo la pubblicazione ed essere eventualmente resi accessibili.

Originalità e plagio

Gli autori sono tenuti a dichiarare di avere composto un lavoro originale in ogni sua parte e di avere citato tutti i testi utilizzati.

Pubblicazioni multiple, ripetitive e/o concorrenti

L’autore non dovrebbe pubblicare articoli che descrivono la stessa ricerca in più di una rivista. Proporre contemporaneamente lo stesso testo a più di una rivista costituisce un comportamento eticamente non corretto e inaccettabile.

Indicazione delle fonti

L’autore deve sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e dei contributi menzionati nell’articolo.

Paternità dell’opera

Va correttamente attribuita la paternità dell’opera e vanno indicati come coautori tutti coloro che abbiano dato un contributo signi- ficativo all’ideazione, all’organizzazione, alla realizzazione e alla rielaborazione della ricerca che è alla base dell’articolo. Se altre persone hanno partecipato in modo significativo ad alcune fasi della ricerca il loro contributo deve essere esplicitamente rico- nosciuto.

Nel caso di contributi scritti a più mani, l’autore che invia il testo alla rivista è tenuto a dichiarare di avere correttamente indicato i nomi di tutti gli altri coautori, di avere ottenuto la loro approva- zione della versione finale dell’articolo e il loro consenso alla pubblicazione in La Giustizia Penale.

Conflitto di interessi e divulgazione

Tutti gli autori sono tenuti a dichiarare esplicitamente che non sussistono conflitti di interessi che potrebbero aver condizionato i risultati conseguiti o le interpretazioni proposte. Gli autori de- vono inoltre indicare gli eventuali enti finanziatori della ricerca e/o del progetto dal quale scaturisce l’articolo.

Errori negli articoli pubblicati

Quando un autore individua in un suo articolo un errore o un’ine- sattezza rilevante, è tenuto a informare tempestivamente i redat- tori della rivista e a fornire loro tutte le informazioni necessarie per segnalare in calce all’articolo le doverose correzioni.

CODICE ETICO DELLE PUBBLICAZIONI

La Rivista La Giustizia Penale è una rivista scientifica peer-reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da COPE: Best Practice Guidelines for Journal Editors.

È necessario che tutte le parti coinvolte - autori, redattori e referee - conoscano e condividano i seguenti requisiti etici.

(7)

AVVISO AI SIGG. ABBONATI

Condizioni di abbonamento per l’Anno 2011 pagamenti anticipati

ITALIA ESTERO

Fino al 31/3/2011

149,77

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PROGRAMMA E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

LA GIUSTIZIA PENALE si pubblica in fascicoli divisi in tre parti: la prima parte (di almeno dodici sedicesimi annui) è dedicata ai Presupposti del Diritto e della Procedura penale; la seconda parte (di almeno ventisette sedicesimi annui) è dedicata al Diritto penale (Codice penale e leggi penali speciali); la terza parte (di almeno quindici sedicesimi annui) è dedi- cata alla Procedura penale (Codice di procedura penale e leggi penali speciali).

Ogni parte ha una numerazione autonoma: l’Indice è comune alle tre parti. Ai dodici fascicoli mensili segue un Indice generale annuale, con riferimento ai singoli articoli dei Codici e delle leggi speciali nonché un elenco cronologico delle sen- tenze riprodotte per esteso o per massima, con indice alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice anali- tico alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice analitico alfabetico e della bibliografia.

A) La Prima parte (I presupposti del diritto e della Procedura penale) contiene:

a) articoli originali, memorie e studi relativi alla criminologia, alla psichiatria, alla medicina legale, all’antropologia criminale, al diritto penitenziario, alle discipline ausiliarie del diritto e della procedura penale, al diritto internazionale, costi- tuzionale, amministrativo e civile;

b) sentenze con note critiche;

c) recensioni e bollettino bibliografico della dottrina italiana e straniera, relativi alle scienze sopra ricordate e alle scien- ze giuridiche e sociali in genere;

d) resoconti e commenti;

e) varietà.

B) La Seconda parte (Diritto Penale) e la Terza parte (Procedura Penale) contengono:

a) articoli originali di dottrina;

b) le principali sentenze per esteso, della Corte Suprema di Cassazione, del Tribunale Supremo Militare e dei giudici di merito, con note critiche e di commento;

c) massimario completo della giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione e massimario della giuri- sprudenza civile relativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stra- dale, con note di richiami;

d) massimario di giurisprudenza della Corte di cassazione interna di diritto e procedura penale militare;

e) dibattiti sui più importanti problemi e sulle questioni controverse in materia penale;

f) recensioni delle opere giuridiche italiane e straniere;

g) bollettino bibliografico delle pubblicazioni giuridiche con speciale riguardo alla duplice parte della dottrina;

h) sunti degli articoli pubblicati nelle Riviste italiane e straniere.

SARÀ SOSPESO ALLABBONATO MOROSO LINVIO DEI FASCICOLI.

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L’abbonamento importa per qualsiasi effetto legale elezione di domicilio presso l’Ufficio del Periodico. Foro compe- tente Roma.

Annate arretrate: da convenire. Prezzo del fascicolo arretrato € 13,94.

I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 30 giorni dal ricevimento del fascicolo successi- vo. Decorso tale termine, si spediscono solo alle condizioni per i fascicoli arretrati.

Coordinatrice Anna Mascoli Sabatini

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Ogni parte ha una numerazione autonoma: l’Indice è comune alle tre parti. Ai dodici fascicoli mensili segue un Indice generale annuale, con riferimento ai singoli articoli dei Codici e delle leggi speciali nonché un elenco cronologico delle sentenze riprodotte per esteso o per massima, con indice alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice analitico alfabetico delle parti a cui si riferiscono le sentenze, con indice analitico alfabetico e della bibliografia.

A) La Prima parte (I presupposti del diritto e della Procedura penale) contiene:

a) articoli originali, memorie e studi relativi alla criminologia, alla psichiatria, alla medicina legale, all’antropologia criminale, al diritto penitenziario, alle discipline ausiliarie del diritto e della procedura penale, al diritto internazionale, costituzionale, ammini- strativo e civile;

b) sentenze con note critiche;

c) recensioni e bollettino bibliografico della dottrina italiana e straniera, relativi alle scienze sopra ricordate e alle scienze giuridiche e sociali in genere;

d) resoconti e commenti;

e) varietà

B) La Seconda parte (Diritto Penale) e la Terza parte (Procedura Penale) contengono:

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b) le principali sentenze per esteso, della Corte Suprema di Cassazione, del Tribunale Supremo Militare e dei giudici di merito, con note critiche e di commento;

c) massimario completo della giurisprudenza penale della Corte Suprema di Cassazione e massimario della giurisprudenza civile re- lativa ai rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, alla responsabilità civile, alla circolazione stradale, con note di richiami;

d) massimario di giurisprudenza della Corte di cassazione interna di diritto e procedura penale militare;

e) dibattiti sui più importanti problemi e sulle questioni controverse in materia penale;

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NECROLOGI

Ricordo di Giovanni Conso (1922 - 2015)

Il Comitato Scientifico e la Redazione porgono sentite condo- glianze ai familiari e rivolgono un mesto pensiero all’illustre scomparso membro autorevole del Comitato.

La vita intensa di Giovanni Conso è stata vissuta e dedicata a molteplici attività di impegni pubblici e di natura scientifica.

Il Professore Conso ha ricoperto le pubbliche cariche di Vice Pre- sidente del Consiglio Superiore della Magistratura, di Ministro della Giustizia, di Presidente della Corte Costituzionale.

Nel mondo culturale scientifico si è distinto per l’impegno nel- l’insegnamento universitario al quale riservava una particolare de- dizione non solo nei confronti degli studenti, ma anche nella formazione degli studiosi del diritto.

Rappresenta un punto di riferimento fermo per la Procedura Pe- nale la collana “Studi di diritto processuale”, in cui sono raccolti gli scritti di quasi tutti gli attuali docenti della materia.

L’apice, sotto l’aspetto culturale, lo ha raggiunto con la nomina di Presidente dell’Accademia dei Lincei.

Nell’ambito universitario è stato uno dei “Giovani” che hanno tenuto alto il livello ereditato dai grandi docenti del secolo scorso con spessore culturale ed amore incondizionato.

Ha insegnato Procedura Penale nelle Facoltà di Giurisprudenza delle Università di Genova, Urbino, Torino approdando, infine, a La Sapienza di Roma e fu il primo docente per il quale si è sdop- piata la cattedra unica di Procedura Penale ricoperta dal mio com- pianto maestro Giuseppe Sabatini.

Tanti sono i contributi che restano punti fermi nel sapere proces- sual-penalistico.

Non può colui che si avvicina allo studio della materia non tenere conto della sua monografia: “I fatti giuridici processuali penali”

che risale al 1955.

Acute sono le considerazioni ed il pensiero espresso nella mo- nografia dal titolo mimetico: “Accusa e sistema accusatorio, atti processuali penali, capacità processuale penale” del 1961.

Infine fra le tante pubblicazioni mi è caro ricordare, perché og- getto di tante nostre conversazioni, la monografia: “Il concetto e le specie di invalidità” del 1972 e la sua idea sull’autonomia dell’in- validità.

Ho avuto la fortuna ed il privilegio di intrattenere con Lui una lunga frequentazione che mi ha disvelatol’Uomo dei momenti se- reni e felici e dei momenti pensierosi.

Ho sentito la sua voce il 24 giugno di quest’anno in occasione del suo onomastico e ci eravamo salutati con la promessa di incon- trarci: la conversazione è stata fluida, interessante come sempre e priva di banalità e formalismo.

Ero assieme a lui nel momento in cui apprese di essere stato no- minato membro del Consiglio Superiore della Magistratura, ci tro- vavamo nell’Università La Sapienza, e in quell’occasione egli era felice di non dovere più interessarsi di attività che mi confessò, te- stualmente, lo angosciavano.

Ricordo i punti di vista a volte diversi tra Lui e il compianto Pro- fessore Giuliano Vassalli sulla direzione della “Rivista” e anche la facilità con cui si accordavano senza rinunciare o recedere dalle proprie idee.

Onorò con le Sue visite la Redazione,la Rivista conserva ancora gli scritti di giovani studiosi scrupolosamente e puntigliosamente corretti con la sua grafia minuta e chiaramente leggibile.

Egli era un cattolico credente e mi auguro che dalla vita in cui credeva possa essere vicino ai suoi Familiari e a quanti lo amarono.

PIETRO NOCITA

A Giovanni Conso

Interrompo la consuetudine scientifica con la Rivista che già in tempi risalenti ha visto la presentazione dei saggi di chi fu Maestro della Procedura penale. Interrompo la consuetudine scientifica coltivata per aggiornare il bagaglio di conoscenze della lunga vita universitaria, attento agli studi che autorevoli autori, anche stra- nieri, offrono al pubblico di questa raccolta ed impegnato nel con- fronto sulla attualità politica e giudiziaria oltreché negli approfondimenti dogmatici mai coltivati a sufficienza e che in- vece furono passione irresistibile dei Nostri Maestri.

Interrompo questo più semplice compito per immergermi nel- l’evento della e per la Procedura penale che ha segnato il recente mese di agosto: Giovanni Conso non c’è più, notizia che ha atti- vato la retorica della morte e della commemorazione che Gli era dovuta, ma dalla quale rifuggo per congenita incapacità di fronte al mistero della vita, soprattutto perché esso non ferisce solo me:

molti hanno perduto un Maestro ed un Amico; la Procedura penale (meglio: il mondo della Giustizia) ha perso un esempio inimitabile di stile professionale.

Per questa doppia componente del rapporto con Lui - rappre- sentato dalla prima lettera alta perché era un Maestro maiuscolo ed un Amico maiuscolo - , il lettore mi perdonerà se mi disinte- resso del curriculum dell’uomo di stato e delle istituzioni su cui ogni foglio si è impegnato e che noi, soprattutto noi del secolo breve, conosciamo bene per averlo seguito ed ammirato nel suo lungo cursus honorum; mi perdonerà, il lettore, se mi lascio tra- scinare dai ricordi, essendo motivato dal bisogno di fornire ai più giovani - che per ragioni generazionali lo hanno seguito meno o, addirittura, non hanno avuto la mia stessa fortuna - un maldestro ritratto di una Persona che seppe fare dell’insegnamento una ra- gione di vita, soprattutto un Mestiere nobile da trasmettere a quanti con iniziale apprensione si avvicinavano a Lui, Mentore delle migliori intelligenze del Paese, quando “la Procedura penale era una cosa seria che bisognava prendere sul serio”.

È stato questo il più alto insegnamento di Giovanni Conso a cui teneva particolarmente e su cui insisteva senza sosta, in verità inu- tilmente, giacché il Suo tratto umano era la migliore dimostra- zione della Sua convinzione, avvolta intorno alla tutela della dignità della Persona, che anteponeva al sapere scientifico; anzi, tra loro, Egli creava un rapporto di strumentale reciprocità, po- nendo il sapere al servizio delle libertà, ma riconoscendo che la libertà è meglio percepita da chi cura il sapere.

Erano lezioni che il Maestro impartiva, a ciascuno ed a tutti, con tono dimesso ma con prorompente personalità; che avvertivi da lontano: non vedendolo sapevi che era lì in quel capanno di giovani che facevano ressa per salutarlo prima di un Convegno o di una lectio, a cui il più delle volte si andava soprattutto per ascol- tare Lui; e Lui con signorile cordialità si intratteneva con tutti e con ciascuno, dispensando con inusitata modestia pillole di sag- gezza e stile di vita.

È stato così anche per me.

Dopo un contatto epistolare, l’appuntamento era lì a Firenze, nel 1977, per il convegno su “Pretore o giudice unico”. L’attesa fu lunga per il saluto. Ai piedi del monumentale scalone che ac- coglieva “i lavori”, Giovanni Conso stringeva la mano a quanti si avvicinavano, docenti affermati o sconosciuti neofiti; e soprattutto a questi Egli dispensava interesse ed incoraggiamenti, attenzione

8.I.2015

LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Prima: I Presupposti)

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228 229 e cura; al punto da leggere ogni rigo che gli veniva spedito dai

giovani allievi sparsi nel Paese e in gara per reclamare quel raro privilegio, che avvertivo come permanente stimolo, nonostante la sua cortese amicizia e un’impagabile modestia lo spingessero a suggerirmi di “risparmiarlo”.

Allora, lì a Firenze, non capii fino in fondo il saluto “ah, lei è Ric- cio”; lo compresi a fine convegno quando incuriosì l’uditorio con l’inizio della Relazione di sintesi; “ha ragione il Prof. Riccio”, disse;

e ciò mi ripagava della recentissima bocciatura al concorso a cui avevo partecipato in quel tempo.

Saluto e riconoscimento si unirono in una lezione di vita. Capii che era tempo delle scelte; non professionali, per carità, dovute ad altro;

era il tempo dell’impegno; bisognava rompere gli indugi; era neces- sario vincere la pigrizia che mi avevano inculcato quanti ritenevo i Convegni mere esibizioni; dovevo tornare ai “tremori” del risalente convegno di Lecce, quando avvertii impotenza e limiti di fronte ai Maestri che discettavano sulla riforma del Codice di Procedura pe- nale, sui fronti contrapposti del processo con istruzione o del processo senza istruzione.

E, pure in questa vicenda Giovanni Conso dimostrò il suo elegante tratto di Uomo singolare. Indipendentemente dalle sue convinzioni, Egli sposò il processo di avvicinamento della Giustizia penale alla democrazia.

Fu una stagione irripetibile per la Procedura penale in cui Egli fu eccellente protagonista, con Pisapia ed altri, soprattutto per la capacità di guidare - Lui, “chioccia” per eccellenza - le nuove ge- nerazioni dei processualisti, molti dei quali gli hanno fatto onore sul piano della scienza.

Come dimenticare un Uomo così, gentile signora Rita, compagna accorta ed apprensiva. Come dimenticare le sue lacrime all’annuncio della morte di Vittorio, suo allievo prediletto ed ora di nuovo insieme.

Come dimenticare un Uomo così, cortesi compagni di viaggio in que- sta lunga stagione di passione per la Giustizia; come dimenticare il suo stile (forse) più del suo sapere. Come dimenticare la missione che svolse e che ora affida a noi.

E come non raccogliere l’amarezza che avvertiva negli ultimi tempi perché “la Procedura penale non è più una cosa seria”, preoc- cupazione che sussurrava appena per evitare che altri potessero per- dere l’entusiasmo che lo aveva animato per tutta la vita, ma che per noi, cari compagni di cammino, costituisce un inquietante allarme.

GIUSEPPE RICCIO

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

DECISIONI DELLA CORTE

Sentenza n. 185 - 8 luglio 2015 Pres. Criscuolo - Rel. Lattanzi

Recidiva - Recidiva obbligatoria in caso di commissione di uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), c.p.p. - Violazione artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione - Que- stione di legittimità costituzionale - Illegittimità in parte qua.

(Cod. pen. art. 99, quinto comma; legge n. 251 del 5 dicembre 2005, art. 4; Cod. proc. pen. art. 407, comma 2, lettera a); Cost.

artt. 3 e 27)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 99, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) –in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione-, limitatamente alle parole «è obbli- gatorio e,» perché il rigido automatismo sanzionatorio cui dà luogo la norma censurata - collegando l’automatico e obbliga- torio aumento di pena esclusivamente al dato formale del titolo di reato commesso - è del tutto privo di ragionevolezza, perché inadeguato a neutralizzare gli elementi eventualmente desumibili dalla natura e dal tempo di commissione dei precedenti reati e dagli altri parametri che dovrebbero formare oggetto della valu- tazione del giudice, prima di riconoscere che i precedenti penali sono indicativi di una più accentuata colpevolezza e di una mag- giore pericolosità del reo.

(omissis) Ritenuto in fatto

1.- La Corte di cassazione, quinta sezione penale, con ordinanza del 10 settembre 2014 (r.o. n. 227 del 2014), ha sollevato, in riferi- mento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, una que- stione di legittimità costituzionale dell’art. 99, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione).

Il giudice a quo premette che, con sentenza emessa il 21 dicembre 2011, la Corte d’assise di Napoli aveva dichiarato N.F. colpevole dei reati di cui agli artt. 81, cpv., 600 e 600-bis cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione.

Il giudice di primo grado aveva altresì condannato N.M., per il reato di cui all’art. 600-bis cod. pen., alla pena di giustizia, assolvendola dall’imputazione ex art. 600 cod. pen. per non aver commesso il fatto.

La Corte d’assise d’appello di Napoli, in accoglimento dell’ap- pello del procuratore generale, aveva parzialmente riformato la sen- tenza di primo grado e, ritenendo, con riferimento a N.F., obbligatoria la recidiva contestata ed equivalenti le circostanze at- tenuanti generiche, aveva rideterminato la pena in otto anni e due mesi di reclusione.

La Corte rimettente riferisce che gli imputati avevano proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione contro la sen- tenza di secondo grado, sostenendo, tra l’altro, che erroneamente era stata ritenuta obbligatoria l’applicazione della recidiva e aggiun- gendo che, nel caso in cui questo motivo non fosse stato accolto, si sarebbe dovuta sollevare una questione di legittimità costituzionale

«degli artt. 99 e 69 cod. pen., dell’art. 407, comma 2, cod. proc. pen.

in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 111 Cost.».

Il giudice a quo ricorda che, secondo la giurisprudenza costitu- zionale (sentenza n. 192 del 2007) e di legittimità (Corte di cassa- zione, sezioni unite penali, 27 maggio 2010, n. 35738), l’art. 99, quinto comma, cod. pen., prevede un’ipotesi di recidiva obbligatoria, che si affianca alle diverse forme di recidiva facoltativa disciplinate dai primi quattro commi del medesimo articolo, che diventano ob- bligatorie nel caso in cui il soggetto commette un nuovo delitto in- cluso fra quelli indicati dall’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, non occorrendo che anche il delitto per il quale vi è stata precedente condanna rientri nell’elencazione di cui al men- zionato art. 407 (Corte di cassazione, sezioni unite penali, 24 feb- braio 2011, n. 20798).

La questione di legittimità costituzionale sarebbe pertanto rile- LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Prima: I Presupposti)

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vante, in quanto la richiamata giurisprudenza costituzionale e di le- gittimità «rende ragione […] della qualificazione come obbligatoria della recidiva [semplice] applicata nel caso di specie all’imputato, posto che […] entrambi i reati per i quali è intervenuta condanna sono ricompresi nel “catalogo” di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.» e che l’imputato è gravato da un precedente penale per il reato di rissa di cui all’art. 588 cod. pen.

La questione sarebbe inoltre non manifestamente infondata, con riferimento all’art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della manifesta irragionevolezza e dell’identità di trattamento di situazioni diverse cui la norma dà luogo, e all’art. 27, terzo comma, Cost.

La Corte rimettente ricorda che la giurisprudenza costituzionale, intervenuta in seguito alla sostituzione, ad opera dell’art. 4 della legge n. 251 del 2005, dell’art. 99 cod. pen., ha messo a fuoco la fi- sionomia dell’istituto della recidiva, individuando il suo fondamento nella più accentuata colpevolezza e nella maggiore pericolosità del reo (sentenza n. 192 del 2007). Con riferimento alla recidiva facol- tativa, in particolare, l’aumento di pena per il fatto per il quale si procede può essere disposto «solo allorché il nuovo episodio delit- tuoso appaia concretamente significativo, in rapporto alla natura ed al tempo di commissione dei precedenti, sotto il profilo della più ac- centuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (ordi- nanza n. 409 del 2007; conformi, ex plurimis, ordinanze n. 193, n.

90 e n. 33 del 2008).

In linea con l’impostazione adottata dalla Corte costituzionale - prosegue il giudice a quo - le sezioni unite della Corte di cassazione hanno sottolineato, da una parte, che «il giudizio sulla recidiva non riguarda l’astratta pericolosità del soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto reato» e, dall’altra, che il riconoscimento e l’ap- plicazione della recidiva quale circostanza aggravante postulano, in- vece, «la valutazione della gravità dell’illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che in termini di prevenzione speciale - quale aspetto della colpe- volezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nel- l’ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall’art. 133 cod.

pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della mag- giore pericolosità del reo» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, 24 febbraio 2011, n. 20798).

Alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale e di le- gittimità, quindi, l’applicabilità della recidiva richiede una rela- zione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito, che deve risultare da un accertamento condotto, nel caso concreto, sulla base di criteri enucleati dalle sezioni unite della Corte di cassa- zione, quali la natura dei reati, il tipo di devianza di cui sono il segno, la qualità dei comportamenti, il margine di offensività delle condotte, la distanza temporale e il livello di omogeneità esistente fra loro, l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possi- bile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Corte di cas- sazione, sezioni unite penali, 27 maggio 2010, n. 35738).

Ad avviso della Corte rimettente, «I criteri indicati dalle Sezioni unite riflettono le condizioni “sostanziali” per l’applicazione della circostanza aggravante, fungendo così da strumento necessario ad assicurare che, nel caso concreto, l’applicazione della recidiva sia coerente con il suo fondamento, ossia con la riconoscibilità, nella ricaduta nel delitto, di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo».

Tuttavia, prosegue il giudice a quo, l’accertamento, nel caso concreto, della significatività del nuovo episodio delittuoso sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pe-

ricolosità del reo è precluso nell’ipotesi di recidiva obbligatoria prevista dalla norma censurata, che pone appunto un automatismo basato su una presunzione. «Attesa, evidentemente, l’identità del fondamento della recidiva facoltativa e di quella obbligatoria, l’oggetto di detta presunzione coincide con le condizioni “sostan- ziali” per l’applicazione della circostanza aggravante, sicché lo scrutinio di legittimità costituzionale della norma censurata rinvia, in prima battuta, alla valutazione della ragionevolezza della pre- sunzione assoluta di più accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità del reo delineata dal legislatore con riferimento ai de- litti espressivi ricompresi nel “catalogo” di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.».

Richiamata la giurisprudenza costituzionale relativa alle pre- sunzioni assolute (sentenza n. 139 del 2010), la Corte rimettente conclude che i criteri in forza dei quali il giudice, nei casi di cui ai primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., accerta se in con- creto la reiterazione del delitto sia espressione di più accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità del reo non possono for- mare oggetto di una presunzione assoluta basata esclusivamente sul titolo del reato. Infatti, «il riferimento ad un determinato reato espressivo (ovvero a una categoria o a un “elenco” di reati espres- sivi) è in radice inidoneo a fornire alla presunzione in cui si so- stanzia la norma censurata dati di esperienza generalizzati in ordine alla sintomaticità del nuovo episodio delittuoso sotto il pro- filo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolo- sità del reo (Corte cost., sentenza n. 183 del 2011), sintomaticità il cui accertamento […] richiede la verifica in concreto di una serie di elementi […] insuscettibili di trovare effettiva espressione nella mera indicazione del titolo del nuovo delitto commesso e, dunque, di formare oggetto della presunzione assoluta di cui alla norma censurata».

La norma censurata sarebbe allora manifestamente irragione- vole, perché l’applicazione obbligatoria della recidiva, «Svinco- lata dall’accertamento in concreto sulla base dei criteri applicativi indicati e affidata alla sola indicazione del titolo del nuovo de- litto», viene privata di una base empirica adeguata a preservare il fondamento della circostanza aggravante (ossia l’attitudine della ricaduta nel delitto ad esprimere una più accentuata colpevolezza e una maggiore pericolosità del reo), risolvendosi in una presun- zione assoluta - appunto - di più accentuata colpevolezza o di maggiore pericolosità del tutto irragionevole.

La manifesta irragionevolezza della norma impugnata, peraltro, troverebbe ulteriore conferma nel criterio legislativo di individua- zione dei reati che comportano la recidiva obbligatoria, «criterio incentrato sul catalogo di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod.

proc. pen., che contiene “un elenco di reati ritenuti dal legislatore, a vari fini, di particolare gravità e allarme sociale” (Corte cost., sentenza n. 192 del 2007)»: invero, una valutazione di gravità e allarme sociale di determinati reati effettuata in relazione ad isti- tuti processuali (quali la durata delle indagini preliminari ovvero la sospensione dei termini di durata massima della custodia cau- telare) è priva di correlazione con l’accertamento della sussi- stenza, nel caso concreto, delle condizioni applicative della recidiva e, in particolare, è inidonea ad esprimere una «relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo delitto», in grado di offrire un congruo fondamento giustificativo al giudizio di più ac- centuata colpevolezza e di maggiore pericolosità in cui deve so- stanziarsi l’applicazione della recidiva.

L’art. 3 Cost. sarebbe violato anche per l’identico trattamento riservato, dall’art. 99, quinto comma, cod. pen., a situazioni di- verse: «infatti, ad identica riconducibilità del nuovo delitto nel

“catalogo” di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., ben possono corrispondere situazioni connotate, dal punto di vista delle condizioni “sostanziali” di applicazione della circostanza, da profonda diversità, avuto riguardo, ad esempio, al tipo di de-

230 LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Prima: I Presupposti) 231

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vianza di cui i reati sono sintomatici o all’eventuale occasionalità della ricaduta».

La norma censurata, insomma, darebbe luogo ad un’illegittima uguaglianza di trattamento di situazioni diverse, in quanto preclu- derebbe l’accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso sotto il profilo della più accentuata colpevo- lezza e della maggiore pericolosità del reo.

Ad avviso della Corte rimettente, infine, la questione sarebbe non manifestamente infondata anche con riferimento al principio di proporzionalità della pena riconducibile all’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la preclusione dell’accertamento giuri- sdizionale della sussistenza, nel caso concreto, delle condizioni

“sostanziali” legittimanti l’applicazione della recidiva rende la pena palesemente sproporzionata - e, dunque, inevitabilmente av- vertita come ingiusta dal condannato - vanificandone, già a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalità rieducativa.

2.- È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale, con memoria depositata il 7 gennaio 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Ad avviso della difesa dello Stato, come rilevato dalla Corte di cassazione, la maggiore severità della disciplina della recidiva rei- terata nel caso di realizzazione di un delitto di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., «non è irragionevole in quanto limitata a fattispecie specifiche, caratterizzate da notevole allarme sociale, indice del perdurare della capacità a delinquere del reo», secondo una scelta legislativa non in contrasto con i prin- cipi costituzionali, essendo finalizzata a sanzionare più severa- mente, sia pure comprimendo gli spazi di discrezionalità del giudice, chi abbia continuato a commettere reati nonostante l’ir- rogazione di precedenti condanne.

La questione, comunque, sarebbe inammissibile in quanto la Corte rimettente non ha preliminarmente verificato la possibilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati.

Infatti il giudice a quo non ha considerato che, secondo la giu- risprudenza di legittimità, vi sarebbero delle ipotesi in cui è con- sentito non applicare l’aumento di pena per la recidiva, ancorché obbligatoria.

Ciò accade, in primo luogo, nel caso di concorso tra la recidiva obbligatoria (non reiterata) e una o più circostanze attenuanti, in quanto il divieto di prevalenza sancito dall’art. 69, quarto comma, cod. pen., opera solamente nelle ipotesi di recidiva reiterata di cui al quarto comma dell’art. 99 cod. pen. e non anche in quelle di re- cidiva obbligatoria di cui al quinto comma del medesimo articolo.

L’esclusione della recidiva obbligatoria dalle limitazioni poste al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee permette- rebbe, dunque, al giudice di ritenere prevalenti, su di essa, even- tuali circostanze attenuanti, «in tal modo recuperando la possibilità di adattare la pena al caso concreto, venuta meno la causa della obbligatorietà della recidiva». Insomma, la perdita di discrezionalità nella decisione sull’applicabilità della recidiva

«verrebbe compensata dalla facoltà di ritenerla subvalente nel giu- dizio di bilanciamento con circostanze di segno opposto».

In secondo luogo, come hanno ricordato le sezioni unite della Corte di cassazione, la recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggra- vanti dello stesso tipo, alla regola dell’applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, e ciò pur quando l’aumento che ad essa segua sia obbligatorio, per avere il soggetto, già reci- divo per un qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati all’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen.

L’applicabilità dell’art. 63, terzo comma, cod. pen., quindi, può

comportare una deroga al regime di obbligatorietà dell’aumento di pena per la recidiva di cui al quinto comma dell’art. 99 cod. pen.

3.- La Corte d’appello di Napoli, terza sezione penale, con or- dinanza del 19 novembre 2014 (r.o. n. 35 del 2015), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 4 della legge n. 251 del 2005.

La Corte rimettente - richiamato «interamente il contenuto della ordinanza emessa dalla V sezione della S.C.C. in data 3 luglio 2014, dep. 10 settembre 2014, che in tutto […] condivide» - ri- tiene la questione non manifestamente infondata, con riferimento all’art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della manifesta irragione- volezza e dell’identità di trattamento di situazioni diverse cui la norma impugnata dà luogo, e all’art. 27, terzo comma, Cost.

Sotto il profilo della ragionevolezza, la norma censurata intro- durrebbe un «discutibile automatismo basato su una presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo, delineata dal legislatore con un altrettanto discutibile ri- ferimento alla categoria disomogenea dei reati cui all’art. 407, co.

2, lett. a), c.p.p.», individuati a fini processuali (durata delle in- dagini preliminari o sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare), senza alcuna correlazione con le condi- zioni che fondano l’aumento di pena per la recidiva.

Si tratterebbe, peraltro, «di un elenco comprensivo di alcuni - ma non di tutti - i delitti di particolare gravità e allarme sociale».

La norma censurata si porrebbe, inoltre, in contrasto con l’art.

3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento, «sub specie di trattamento identico, riservato dall’art. 99, co. 5, c.p. a situa- zioni diverse: quelle in cui il nuovo delitto è indice di maggiore colpevolezza/pericolosità, e quelle in cui invece non lo è».

Sarebbe violato infine il principio di proporzionalità della pena sancito dall’art. 27, terzo comma, Cost.

Ad avviso del giudice rimettente, la questione sarebbe anche rilevante «atteso che vengono in rilievo, per tutti gli imputati, pre- cedenti datati e disomogenei rispetto alla regiudicanda».

4.- È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale, con memoria depositata il 14 aprile 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Ad avviso della difesa dello Stato, la questione sarebbe mani- festamente inammissibile, perché l’ordinanza di rimessione pre- senta un’assoluta carenza di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza.

La questione, nel merito, sarebbe infondata, in quanto la Corte rimettente non ha preliminarmente verificato la possibilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati.

Al riguardo, l’Avvocatura generale dello Stato formula le me- desime considerazioni svolte in relazione all’ordinanza di rimes- sione della Corte di cassazione.

La difesa dello Stato ricorda, infine, che la Corte di cassazione ha già ritenuto la maggiore severità della disciplina della recidiva reiterata nel caso di realizzazione di un delitto di cui all’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen., non irragionevole in quanto limitata a fattispecie specifiche, caratterizzate da notevole allarme sociale, e indicative del perdurare della capacità a delinquere del reo.

Considerato in diritto

1.- La Corte di cassazione, quinta sezione penale, dubita, in ri- ferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 99, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n.

251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.

232 LA GIUSTIZIA PENALE 2015 (Parte Prima: I Presupposti) 233

(12)

354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione).

La Corte rimettente ricorda che, secondo la giurisprudenza co- stituzionale (sentenza n. 192 del 2007) e di legittimità (Corte di cassazione, sezioni unite penali, 27 maggio 2010, n. 35738), l’art.

99, quinto comma, cod. pen., prevede un’ipotesi di recidiva ob- bligatoria, che si affianca alle diverse forme di recidiva facoltativa disciplinate dai primi quattro commi del medesimo articolo (Corte di cassazione, sezioni unite penali, 24 febbraio 2011, n. 20798), e ritiene che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, quinto comma, cod. pen., con riferimento all’art. 3 Cost., non sia manifestamente infondata. Infatti, a suo avviso, l’applicazione ob- bligatoria della recidiva, «Svincolata dall’accertamento in con- creto sulla base dei criteri applicativi indicati [dalla giurisprudenza] e affidata alla sola indicazione del titolo del nuovo delitto», viene privata di una base empirica adeguata a preservare il fondamento della circostanza aggravante (ossia l’attitudine della ricaduta nel delitto ad esprimere una più accentuata colpevolezza e una maggiore pericolosità del reo), risolvendosi in una presun- zione assoluta di più accentuata colpevolezza o di maggiore peri- colosità, del tutto irragionevole.

La manifesta irragionevolezza della norma impugnata, peraltro, troverebbe ulteriore conferma nel criterio legislativo di individua- zione dei reati che comportano la recidiva obbligatoria - «criterio incentrato sul catalogo di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod.

proc. pen., che contiene “un elenco di reati ritenuti dal legislatore, a vari fini, di particolare gravità e allarme sociale” (Corte cost., sentenza n. 192 del 2007)» - che è privo di correlazione con l’ac- certamento della sussistenza, nel caso concreto, delle condizioni della recidiva e, in particolare, è inidoneo ad esprimere una «re- lazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo delitto» in grado di offrire un congruo fondamento giustificativo al giudizio di più accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità, da cui deve essere sorretta l’applicazione della recidiva.

La norma censurata violerebbe, in secondo luogo, il principio di uguaglianza dettato dall’art. 3 Cost., in quanto darebbe luogo ad un’illegittima uguaglianza di trattamento di situazioni diverse, precludendo l’accertamento della concreta significatività del nuovo episodio delittuoso sotto il profilo della più accentuata col- pevolezza e della maggiore pericolosità del reo.

Infine, la questione sarebbe non manifestamente infondata in relazione al principio di proporzionalità della pena, riconducibile all’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la preclusione dell’ac- certamento giurisdizionale della sussistenza, nel caso concreto, delle condizioni “sostanziali” legittimanti l’applicazione della re- cidiva renderebbe la pena palesemente sproporzionata - e, dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato - vanifi- candone, già a livello di comminatoria legislativa astratta, la fi- nalità rieducativa.

2.- La Corte d’appello di Napoli, terza sezione penale, sempre con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., muove ana- loghe censure all’art. 99, quinto comma, cod. pen., richiamando

«interamente il contenuto della ordinanza emessa dalla V sezione della S.C.C. in data 3 luglio 2014, dep. 10 settembre 2014», con cui è stata sollevata la medesima questione di legittimità costitu- zionale.

3.- Le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o analoghe, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un’unica decisione.

4.- L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissi- bilità della questione sollevata dalla Corte d’appello di Napoli (r.o.

n. 35 del 2015), perché l’ordinanza di rimessione presenta un’as- soluta carenza di descrizione della fattispecie concreta e di moti- vazione sulla rilevanza.

L’eccezione è fondata.

La Corte rimettente - dopo aver enunciato le ragioni della non manifesta infondatezza della questione, anche attraverso il rinvio all’ordinanza della Corte di cassazione - ha ritenuto la questione rilevante «atteso che vengono in rilievo, per tutti gli imputati, pre- cedenti datati e disomogenei rispetto alla regiudicanda».

Il giudice a quo, però, ha omesso, sia di indicare il capo di im- putazione e il titolo di reato per cui procede, sia di descrivere il fatto contestato agli imputati. Dall’ordinanza di rimessione non emerge se il reato per cui si procede e a cui si riferisce la recidiva rientra nel catalogo dell’art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, situazione che costituisce il presupposto per l’applicazione della norma censurata.

La mancanza di indicazione del reato contestato e di descrizione della fattispecie impedisce a questa Corte di verificare la rilevanza della questione, rendendola manifestamente inammissibile (ex multis, ordinanze n. 16 del 2014 e n. 295 del 2013).

5.- Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, anche la questione sollevata dalla Corte di cassazione (r.o. n. 227 del 2014) sarebbe inammissibile, perché il rimettente non ha preliminar- mente verificato la possibilità di una soluzione interpretativa di- versa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità, non avendo considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, vi sarebbero delle ipotesi in cui al giudice è consentito non appli- care l’aumento di pena per la recidiva, ancorché obbligatoria.

Ciò accade, in primo luogo, nel caso di concorso tra la recidiva obbligatoria (non reiterata) e una o più circostanze attenuanti, in quanto il divieto di prevalenza sancito dall’art. 69, quarto comma, cod. pen., opera solamente nelle ipotesi di recidiva reiterata di cui al quarto comma dell’art. 99 cod. pen. e non anche in quelle di recidiva obbligatoria di cui al quinto comma del medesimo arti- colo.

L’esclusione della recidiva obbligatoria dalle limitazioni poste al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee permette- rebbe, dunque, al giudice di ritenere prevalenti, su di essa, even- tuali circostanze attenuanti, «in tal modo recuperando la possibilità di adattare la pena al caso concreto, venuta meno la causa della obbligatorietà della recidiva».

In secondo luogo, come hanno ricordato le sezioni unite della Corte di cassazione, la recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze ag- gravanti dello stesso tipo, alla regola dell’applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, e ciò pur quando l’aumento che ad essa segua sia obbligatorio, per avere il soggetto, già reci- divo per un qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati all’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. L’applicabilità dell’art. 63, terzo comma, cod. pen., perciò, può comportare una deroga al regime di obbligatorietà dell’aumento di pena per la re- cidiva di cui al quinto comma dell’art. 99 cod. pen.

L’eccezione è priva di fondamento.

La Corte rimettente - premesso che la Corte d’assise d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva condannato gli imputati per i reati di cui agli artt. 81, cpv., 600 e 600-bis cod. pen., ha rideterminato la pena, ritenendo la contestata recidiva obbligatoria e le circostanze attenuanti gene- riche equivalenti - ha ritenuto la questione di legittimità costitu- zionale dell’art. 99, quinto comma, cod. pen., rilevante, in quanto la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sulla disciplina della recidiva, così come ridisegnata dalla legge n. 251 del 2005,

«rende ragione […] della qualificazione come obbligatoria della recidiva [semplice] applicata nel caso di specie all’imputato, posto che […] entrambi i reati per i quali è intervenuta condanna sono ricompresi nel “catalogo” di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.» e che l’imputato è gravato da un precedente pe-

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