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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

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Academic year: 2022

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Delibera n. 2018/00826 del 10/12/2018 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 1/10

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

Rionero in Vulture (PZ)

+

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 2018/00826 del 10/12/2018

al Collegio Sindacale alla Giunta Regionale

OGGETTO

Bando semplificato nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di prodotti farmaceutici in fabbisogno alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Basilicata - Edizione n. 2-Simog: Gara n. 6382413 – Variazioni ai contratti affidati con D.D.G. 690/2016 con incremento di spesa.

Unità operativa proponente Gestione Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti (UOC) Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato Descrizione Allegato

All. 1) nota prot. n. 20180010579 del

07_09_2018 All. 2) nota prot. 2017000935 del 17_08_2017

All. 2bis) Allegati nota prot. 20170009355 All.3) nota prot. n. 20180013998 del 05.12.2018

All. 4) estratto ordinato c4h delibera 690_2016

) Nota prot. n. 20180013999 del 05/12/2018 e allegato prospetto incremento fabbisogni rimodulati

Dichiarazione di immediata esecutività Destinatari dell’atto per l’esecuzione

Destinatari dell’atto per conoscenza

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) CdR

PdC At / Pa / Ce Importo €

(2)

Delibera n. 2018/00826 del 10/12/2018 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 2/10 La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è assoggettata a:

pubblicazione integrale

pubblicazione della sola deliberazione pubblicazione del solo frontespizio

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Delibera n. 2018/00826 del 10/12/2018 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 3/10

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

-il DL 66/2014, (conversione in Legge 23 giugno 2014, n. 89)all’art. 9 «Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento», prevede che “Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti …,operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito … l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. … Entro il 31 dicembre di ogni anno … sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche … e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai comm i 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione”;

- il DPCM 24/12/2015 «Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi», all’art. 1, ha individuato, per il biennio 2016-2017, in € 40.000,00 la soglia (da intendersi come importo massimo annuo, a base d’asta) relativa alla categoria

“farmaci”, al di sopra della quale gli enti del SSN devono acquisire le relative forniture esclusivamente attraverso il Soggetto Aggregatore di riferimento;

- l’ art.32 della L. R. 18/2013, come sostituito dall' art. 11, comma 1, L.R. 30 aprile 2014, n. 8 e dall' art. 10, comma 1, della L.R. 18 agosto 2014, n. 26, al comma 1 prevede che “Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l'economicità della gestione è istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia”;

- l’ art. 32 della L. R. 18/2013, come sostituito dall' art. 11, comma 1, L.R. 30 aprile 2014, n. 8 e dall' art. 10, comma 1, della L.R. 18 agosto 2014, n. 26, al comma 2, prevede che “ La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da "Centrale di Committenza" degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia”;

- con deliberazione della giunta Regionale n. 1153 del 11.09.2015 è stato approvato lo schema della convenzione da stipularsi tra la Regione Basilicata SUA RB e gli enti del servizio sanitario Regionale per la disciplina delle attività inerenti la Stazione Unica Appaltante – S.U.A. e Centrale di Committenza C.d.C. ex 2°

comma dell’art. 32 L.R. 18/2013 ss.mm.ii. ;

- con Deliberazione del Direttore Generale dell’IRCCS CROB n. 513 del 06/10/2015 è stato approvato il suddetto schema di Convenzione per la disciplina delle attività inerenti alla stazione Unica Appaltante – SUA-RB e Centrale di Committenza ex comma 2 art 32 L.R. 18/2013 ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE

- con determina dirigenziale dell’ “Ufficio Appalti di Servizi e Forniture” n. 20AC.2016/D00026 del 11.04.2016, è stata approvata la documentazione di gara d’appalto predisposta dalla conferenza di servizi all’uopo indetta e costituita, relativa alla fornitura di prodotti farmaceutici in fabbisogno alle Aziende del Servizio sanitario della Regione Basilicata, suddivisa in 821 lotti, per la durata di 30 mesi ossia, al fine di allineare i contratti di fornitura dei beni in parole, pari al tempo residuo stimato relativo all’approvvigionamento dei prodotti di cui al bando semplificato ed. 1, aggiud icato con determina

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Delibera n. 2018/00826 del 10/12/2018 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 4/10

dirigenziale SUA-RB 20AB.2016/D.00043 del 25/06/2016 e da questo Istituto con delibera n. 389 del 08/07/2016;

- con la medesima determina dirigenziale di cui al punto che precede, è stata disposta l’indizione del bando semplificato relativo al Sistema Dinamico di Acquisizione sperimentale della Pubblica Amministrazione istituito da Consip S.p.A., pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 075-131535 del 16/04/2016;

- il Dipartimento Stazione Unica Appaltante – RB con determinazione del Dirigente dell’ufficio “Centrale Unica di Committenza e Soggetto Aggregatore” n. 20AB.2016/D.00072 del 28/10/2016, ha aggiudicato, in via definitiva, l’oggetto dei lotti di cui al “Bando Semplificato nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione (SDAPA) n. 2” per la fornitura di prodotti farmaceutici in fabbisogno alle Aziende sanitarie del Servizio Sanitario della Regione Basilicata – Simog: Gara n. 6382413, di seguito per brevità denominato SDAPA 2;

- con Deliberazione del Direttore Generale dell’IRCCS CROB n. 690 del 05/12/2016, richiamata integralmente nel presente provvedimento, si prendeva atto dell’esito della procedura di gara e per gli effetti si aggiudicava alle ditte indicate nell’allegato 5 della suddetta determina dirigenziale le forniture di interesse dell’IRCCS CROB;

- con Deliberazione del Direttore Generale dell’IRCCS CROB n. 320 del 08/07/2017 si disponevano ulteriori affidamenti di forniture aggiudicate nell’ambito dello SDAPA ED. 2, per i quali non erano stati espressi fabbisogni in tempi coerenti all’indizione della gara;

PRESO ATTO CHE

- con nota prot. n. 20180010579 del 07/09/2018, avente ad oggetto “ Esaurimento Budget anno 2018 (circa euro 1.600.000 IVA al 10% inclusa) per la delibera 690 del 05/12/2016– COMUNICAZIONE URGENTISSIMA” a firma del Dott. Michele Aieta, Direttore del Dipartimento onco-ematologico, e della Dott.ssa Lerose, Dirigente Farmacista e Direttore dell’esecuzione dei contratti di interesse di quest’istituto aggiudicati nell’ambito dello SDAPA ED. 2, si segnalava un esaurimento del budget assegnato per l’ anno 2018 a valere sull’importo complessivo impegnato dalla predetta deliberazione n.690/2016, richiando ed allegando gìà una precedente comunicazione in tal senso del 17/08/2017 (prot. n. 20170009355);

- nella suddetta nota ( allegato n. 1) si evince che lo sforamento del budget è attribuibile essenzialmente all’utilizzo del farmaco OPDIVO, in quanto “ questo farmaco al momento dell’indizione di gara ed in fase di ricognizione dei fabbisogni presso le Aziende aderenti all’URA (fine 2015 inizio 2016) era appena stato introdotto in commercio sul territorio italiano ed era stato autorizzato solo per l’indicazione melanoma. Non si poteva prevedere che nell’arco temporale di 3 anni (periodo di validità dell’affidamento) avrebbe ottenuto le indicazioni: carcinoma renale, polmonare, di recente testa-collo e nell’immediato futuro avrà la rimborsabilità anche per linfoma di HodgKin e uroteliale………(omissis) . I pazienti eleggibili a tale trattamento sono aumentati esponenzialmente ad esito dell’approvazione delle altre indicazioni come schematizzato in tabella sottostante …. (omissis)”;

- dal 27/09/2018 è possibile utilizzare il farmaco OPTDIVO in regime di rimborsabilità SSN anche per ulteriori seguenti indicazioni terapeutiche: trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgkin classico (cHL) recideivantee o refrattario dopo trapianto autologo di cellule staminali (ASCT) e trattamento con bretuximab vedotin ( vedasi AIFA - DETERMINA 3 settembre 2018 - Regime di rimborsabilita' e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Opdivo». - Determina n.

1405/2018 - (GU n.224 del 26-9-2018))

DATO ATTO altresì che

- con la succitata comunicazione prot. n. 20170009355 del 17/08/2017 (allegato 2), la Dott.ssa Lerose

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Delibera n. 2018/00826 del 10/12/2018 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 5/10

trasmetteva una rimodulazione del fabbisogno quantitativo dei farmaci aggiudicati nello SDAPA Ed. 1 e nello SDAPA Ed. 2 (allegato 2bis), effettuata dai vari Direttori di Dipartimento, richiamata e riallegata alla predetta comunicazione prot. n. 20180010579 del 07/09/2018, relativa al farmaco OPDIVO, evidenziando che la rimodulazione dei fabbisogni era stata effettuata “ in considerazione sia dei dati storici, valutati sull’andamento dei consumi degli ultimi sei mesi, sia delle evenienze che si verificheranno nell’immediato futuro” specificando che “ le gare sono state bandite rispettivamente nel 2015 e nel 2016 e che molti farmaci erano stati appena introdotti in commercio, pertanto non era prevedibile effettuare una stima attendibile dei fabbisogni sulla base delle attività programmate”;

- tale rimodulazione indicava quale necessario un incremento della spesa relativa ai soli farmaci aggiudicati nello SDAPA ED. 2 pari ad Euro 9.749.390,563, al netto di IVA;

- con nota prot. n. 20180013998 del 05/12/2018 (allegato 3), per le motivazioni ivi esposte, il Dott.

Michele Aieta, Direttore del Dipartimento onco-ematologico, segnalava un ulteriore sopravvenuto fabbisogno in ordine al Farmaco Tafinlar – lotto 211, aggiudicato nello SDAPA ED. 2;

CONSIDERATO che

- allo scopo di definire il quantum corretto necessario alle rideterminazione degli importi di spesa conseguenti agli incrementi dei fabbisogni relativi ai farmaci aggiudicati nell’ambito dello SDAPA Ed. 2 ed oggetto delle comunicazioni innanzi riportate, si è proceduto a:

 analizzare, con riferimento alla delibera 690/2016 e ai relativi CIG, il riepilogo delibere estratto dal sistema informativo contabile C4H (allegato 4), dal quale è stato possibile leggere gli ordinativi effettuati sui singoli CIG della Delibera n. 690/2016 nell’anno 2018 e l’ordinato complessivo, comprensivo di IVA, risulta pari ad Euro 2.107.395,43 (corrispondente ad un netto di Euro 1.915.815/00 , considerata l’ IVA a 10%);

 ponendo a base le quantità ordinate nell’anno 2018 dei farmaci oggetto delle segnalazioni della Dott. Lerose, sia del Dott. Aieta, nonché oggetto di rimodulazione dall’agosto del 2017 da parte dei Direttori di Dipartimento, è stata effettuata una proiezione dei fabbisogni, de i consumi e dei relativi importi di spesa necessari al loro soddisfacimento fino alla scadenza contrattuale, quindi per ulteriori 8 mesi, includendo cautelativamente anche il mese di luglio 2019 (termine entro il quale è prevista la scadenza dei contratti), ammontanti, al netto di IVA, ad Euro 1.637.682,96, come da esiti riportati, per ogni fabbisogno segnalato necessitante di incremento, nel prospetto in allegato 5;

- deve dunque ritenersi in ogni caso superata la rimodulazione del fabbisogno di cui alla nota prot. n.

20170009355 del 17/08/2017, stante la rimanenza ormai imminente del periodo contrattuale da considerarsi fissata al 07/07/2019, così individuata al fine di allineare le scadenze contrattuali di cui trattasi a quelle di tutte le altre gare regionali per le forniture di farmaci;

- tuttavia appare evidente dover provvedere ad un incremento di spesa prevista nella deliberazione n.

690/2016 determinato in Euro 2.050.000,00 al netto di IVA , a copertura e dell’importo di Euro 1.637.682,96,per incremento dei fabbisogni, oltre che dell’importo necessario a copertura degli ulteriori fabbisogni non variati;

EVIDENZIATO che

- stante quanto riportato negli stessi atti di aggiudicazione allegati alla Determinazione del Dirigente dell’ufficio “Centrale Unica di Committenza e Soggetto Aggregatore” n. 20AB.2016/D.00072 del 28/10/2016, nonché secondo quanto dichiarato dalla Dott. ssa Lerose, un vasto numero di principi attivi, per i quali sono insorte nuove esigenze di fabbisogno, sono da ritenersi esclusivi;

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Delibera n. 2018/00826 del 10/12/2018 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 6/10

-l’art. 1 del Capitolato tecnico di gara rubricato “ Oggetto della fornitura e quantità “ che testualmente recita

“Le quantità e tipologie dei prodotti farmaceutici indicate si riferiscono al fabbisogno delle Aziende del SSR per mesi 30. L’Azienda Sanitaria (Locale od Ospedaliera), nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dagli artt. 310 e 311 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei medesimi articoli.Resta inteso che le quantità dei farmaci riportate nei soprarichiamati allegati “A” e “B” sono indicative e non configurano determinazione dell’entità della somministrazione; di fatto tale entità sarà determinata dall’effettivo fabbisogno, in qu anto il reale consumo dei farmaci è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e dalle esigenze di ogni singola Azienda Sanitaria. Pertanto, ciascuna Azienda Sanitaria avrà la facoltà di acquistare, per necessità sopravvenute, prodotti farmaceutici relativi a lotti per i quali non siano stati previsti consumi, al prezzo aggiudicato con la presente gara d’appalto, previa intesa con la ditta aggiudicataria”.

VISTO

- l’art. 311 del D.P.R. 207/2010, applicabile ratione temporis, giusta previsione dell’art. 216, comma 1, del sopravvenuto D. Lgs. 50/2016, al contratto di cui trattasi, che testualmente recita:

“1. …(omissis)… .

2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento………….;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

3. Sono inoltre ammesse………. (omissis) ……….

4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.

5. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.

6. In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.

DATO ATTO CHE

-occorre garantire la somministrazione delle necessarie terapie ai pazie nti e/o la continuità terapeutica;

- le variazioni contrattuali conseguenti all’incremento dei fabbisogni trovano motivazione nelle circostanze impreviste ed imprevedibili evidenziate nelle note allegate al presente provvedimento a firma del Dott.

Aieta e della Dott.ssa Lerose, correlate all’estensione delle casistiche per molti dei farmaci oggetto delle forniture di cui trattasi;

- la Dott.ssa Rosa Lerose, nella sua qualità di Dirigente Farmacista, ha dichiarato che i farmaci riportati allegata (individuati con la dicitura “SI” nella colonna "Prodotto esclusiva") sono esclusivi e che essi il relativo prezzo è negoziato dall'Azienda Farmaceutica con l'AIFA ed è il medesimo per qualunque Azienda del SSN. (nota prot. n. 20180013999, in uno con allegato 5);

- il Dott. Aieta, ha attestato l’infungibilità dei farmaci in uso al dipartimento onco-ematologico (vedasi nota prot. n. 20180013999, in uno con allegato 5);

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Delibera n. 2018/00826 del 10/12/2018 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 7/10

- che i suddetti farmaci in uso al Dipartimento onco ematologico sono quelli che più significativamente incidono sugli incrementi di spesa (per complessivi Euro 1.531.158,00);

DATO ATTO altresì che

- per tutto quanto innanzi detto, nuove procedure concorrenziali rispetto a quelle già espletate dal soggetto aggregatore con iniziativa in corso di validità, ancorchè non espletabili autonomamente trattandosi di categoria merceologica contemplate nel DPCM 24/12/2015, se da un lato non favorirebbero un’apertura significativa al mercato per l’ esclusività di molti principi attivi oggetto degli affidamen ti, dall’ altro favorirebbero il “fenomeno di frammentazione degli acquisti se non di aumento delle procedure negoziate per motivi d’urgenza in luogo delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, in complessivo danno del servizio pubblico sanitario, ………. La stessa Autorità di Vigilanza, del resto, a conferma della stessa specificità dell’approvvigionamento di farmaci, ha evidenziato l’irrazionalità di sistemi imperniati sulla eccessiva rigidità dei quantitativi (A.V.C.P. - Indagine conoscitiva sulle gare per la fornitura di farmaci)”, come secondo affermato orientamento giurisprudenziale con riguardo alla specificità delle forniture nel settore farmaceutico ( si cita per esempio la sentenza TAR UMBRIA n. 255/2013),

- con nota prot. n. 13668 del 27/11/2018 l’Istituto ha già segnalato alla SUA RB la necessità di un’ulteriore procedura di gara per la fornitura di farmaci al fine di consentire la continuità delle forniture con i contratti per le medesime forniture (SDAPA ED1, SDAPA ED 2 e SDAPA Ed. 3), in scadenza per tutte le Aziende del SSR per luglio 2019;

RITENUTO DI

-doversi procedere alla presa d’atto della nota prot. n. 20180010579 del 07/09/2018 a firma del Dott.

Michele Aieta e della Dott.ssa Lerose avente ad oggetto “ Esaurimento Budget anno 2018 ( circa euro 1.600.000 IVA al 10% inclusa) per la delibera 690 del 05/12/2016– COMUNICAZIONE URGENTISSIMA” si segnalava un esaurimento del budget assegnato per l’ anno 2018 a valere sull’importo complessivo impegnato dalla predetta deliberazione n.690/2016;

- doversi procedere alla presa d’atto della nota prot. n. 20170009355, con particolare riferimento alla procedura di gara SDAPA 2, allegata alla comunicazione di cui sopra, a firma della Dott.ssa Lerose, dalla quale si evince una rimodulazione dei fabbisogni dal punto di vista quantitativo dei farmaci aggiudicati nello SDAPA Ed. 2, effettuata dai vari Direttori di Dipartimento, nella quale si evidenzia che la rimodulazione dei fabbisogni è stata effettuata “in considerazione sia dei dati storici, valutati sull’andamento dei consumi degli ultimi sei mesi, sia delle evenienze che si verificheranno nell’immediato futuro ” specificando che “ le gare sono state bandite rispettivamente nel 2015 e nel 2016 e che molti farmaci erano stati appena introdotti in commercio, pertanto non era prevedibile effettuare una stima attendibile dei fabbisogni sulla base delle attività programmate”;

- della nota prot. n. 20180013998 del 05/12/2018, con la quale, per le motivazioni ivi esposte, il Dott.

Michele Aieta, Direttore del Dipartimento onco-ematologico, segnalava un ulteriore sopravvenuto fabbisogno in ordine al Farmaco Tafinlar – lotto 211, aggiudicato nello SDAPA ED. 2

- doversi procedere ad un incremento di spesa prevista nella deliberazione n. 690/2016 (SDAPA 2) per complessivi Euro 2.050.000,00 al netto di IVA , a copertura:

a) dell’importo di Euro 1.637.682,96, al netto di IVA, per incremento dei fabbisogni sopravvenuti all’espletamento della procedura di gara SDAPA 2, di cui alla nota prot. n. 20170009355 del 17/08/2017 e nota prot. n. 20180010579 del 07/09/2018, secondo la ridefinizione riportata in allegato 4, configurandosi per gli affidamenti ivi elencati variazioni contrattuali ex art. 311 del DPR 207/2010, applicabile in ratione temporis agli affidamenti di cui trattasi;

b) dell’importo dei rimanenti Euro 412.317,04 al netto di IVA, necessario a copertura della spesa per l’approvvigionamento dei farmaci, i cui fabbisogni non risultano variati rispetto alle previsioni di affidamento, fino alla scadenza contrattuale;

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Delibera n. 2018/00826 del 10/12/2018 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 8/10

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati:

1. DI PRENDERE ATTO

 della nota prot. n. 20180010579 del 07/09/2018 a firma del Dott. Michele Aieta e della Dott.ssa Lerose avente ad oggetto “ Esaurimento Budget anno 2018 ( circa euro 1.600.000 IVA al 10%

inclusa) per la delibera 690 del 05/12/2016– COMUNICAZIONE URGENTISSIMA”, con la quale si segnalava un esaurimento del budget assegnato per l’ anno 2018 a valere sull’importo complessivo impegnato dalla predetta deliberazione n.690/2016 (allegato 1) ;

 della nota prot. n. 20170009355 (allegato 2 e allegato 2 bis ), con particolare riferimento alla procedura di gara SDAPA 2, allegata alla comunicazione di cui sopra, a firma della Dott.ssa Lerose, dalla quale si evince la rimodulazione dei fabbisogni dal punto di vista quantitativo dei farmaci aggiudicati nello SDAPA Ed. 2, come rimodulato dai vari Direttori di Dipartimento, nela quale si evidenzia che la rimodulazione dei fabbisogni è stata effettuata “ in considerazione sia dei dati storici, valutati sull’andamento dei consumi degli ultimi sei mesi, sia delle evenienze che si verificheranno nell’immediato futuro” specificando che “ le gare sono state bandite rispettivamente nel 2015 e nel 2016 e che molti farmaci erano stati appena introdotti in commercio, pertanto non era prevedibile effettuare una stima attendibile dei fabbisogni sulla base delle attività programmate”.

 della nota prot. n. 20180013998 del 05/12/2018, con la quale, per le motivazioni ivi esposte, il Dott.

Michele Aieta, Direttore del Dipartimento onco-ematologico, segnalava un ulteriore sopravvenuto fabbisogno in ordine al Farmaco Tafinlar – lotto 211, aggiudicato nello SDAPA ED. 2;

 del riepilogo delibere estratto dal sistema informativo contabile C4H (allegato 3), dal quale si leggono gli ordinativi effettuati sui singoli CIG della Delibera n. 690/2016 nell’anno 2018 e l’ordinato complessivo, comprensivo di IVA, risultante pari ad Euro 2.107.395,43 (corrispondente ad un netto di Euro 1.915.815/00 , considerata l’ IVA a 10%);

 della rimodulazione dei fabbisogni e della proiezione degli stessi, dei consumi e dei relativi importi di spesa necessari al loro soddisfacimento fino alla scadenza contrattuale, quindi per ulteriori 8 mesi, includendo cautelativamente anche il mese di luglio 2019 (termine entro il quale è prevista la scadenza dei contratti), che come risultanti dall’allegato 5, ammontano, al netto di IVA, ad Euro 1.637.682,96 e delle dichiarazioni circa l’esclusività e l’infungibilità rese dalla Dott.ssa Rosa Lerose, nella sua qualità di Dirigente Farmacista, e dal il Dott. Aieta, in qualità di Direttore del Dipartimento onco-ematologico (nota prot. n. 20180013999, in uno con allegato 5);

 della necessità di dover provvedere ad un incremento di spesa prevista nella deliberazione n.

690/2016 determinato in Euro 2.050.000,00 al netto di IVA , a copertura e dell’importo di Euro 1.637.682,96 per incremento dei fabbisogni, oltre che dell’importo necessario a copertura degli ulteriori fabbisogni non variati.

2. DI AUTORIZZARE un incremento di spesa prevista nella deliberazione n. 690/2016 (SDAPA 2) per complessivi Euro 2.050.000,00 al netto di IVA , a copertura

a) dell’importo di Euro 1.637.682,96, al netto di IVA, per incremento dei fabbisogni sopravvenuti all’espletamento della procedura di gara SDAPA 2, di cui alla nota prot. n. 20170009355 del 17/08/2017, nota prot. n. 20180010579 del 07/09/2018 e nota prot. n. 20180013998 del 05/12/2018, secondo la ridefinizione riportata in allegato 5, configurandosi per gli affidamenti ivi elencati

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Delibera n. 2018/00826 del 10/12/2018 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 9/10

variazioni contrattuali ex art. 311 del DPR 207/2010, applicabile in ratione temporis agli affidamenti di cui trattasi;

b) dell’importo di Euro 412.317,04 al netto di IVA, necessario a copertura della spesa per l’approvvigionamento dei farmaci, i cui fabbisogni non risultano variati rispetto alle previsioni di affidamento, fino alla scadenza contrattuale.

3. DI IMPUTARE la spesa complessiva derivante dalle variazioni contrattuali di cui trattasi pari ad Euro 2.255.000, IVA compresa, alla voce di conto B.1.A.1.1.a) – Distribuzione diretta, sui bilanci di esercizio degli anni di competenza ( dicembre 2018 e 7 mesi anno 2019).

4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alle UU.OO. riportate in frontespizio attraverso la procedura informatica “Atti digitali” per gli adempimenti di competenza.

5. DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, attesa la necessità di garantire la continuità terapeutica.

Il presente atto comporta oneri NON comporta oneri

(10)

Delibera n. 2018/00826 del 10/12/2018 Dirigente Proponente Maria Gelsomina Lauletta pag. 10/10

L’Istruttore Il Dirigente

Maria Gelsomina Lauletta

Il Dirigente Responsabile

Cristiana Mecca Antonio Prospero Colasurdo

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario

Rocco Galasso Giovanni Battista Bochicchio

Il Direttore Scientifico F.F. Il Direttore Generale

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e all'U.O.C. Controllo di Gestione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’ Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, d ecorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.

Rionero in V.re lì, 10/12/2018

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