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FOGLI INFORMATIVI PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) (AUTO)

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Academic year: 2022

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(1)

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (Titolo VI Testo Unico Bancario - D.Lgs. 385/1993 e sue modifiche e/o integrazioni)

FOGLI INFORMATIVI PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) (AUTO)

Sezione I 1 - Informazioni sull'Intermediario

La UBI Leasing S.p.A. è un intermediario finanziario soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a. con sede legale in Brescia, Via Cefalonia n. 74, capitale sociale di Euro 196.557.810,00 i.v.; Codice Fiscale, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia e Partita I.V.A. n° 01000500171, iscritta nell’elenco generale tenuto dall’UIC con il n°

25043 e nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia con il n° 19291 Codice ABI 16359, Albo dei Gruppi 3111.2;

http://www.ubileasing.it.

1 Bis – Informazioni sull’intermediario proponente

Denominazione: UBI BANCA

Forma giuridica: Società per azioni

Sede Legale e: 24122 Bergamo - P.zza V. Veneto, 8 Sede Amministrativa: 25124 Brescia – Via Cefalonia, 74

Indirizzo telematico: www.ubibanca.it

Gruppo Bancario: Unione di Banche Italiane Scpa

Albo dei Gruppi Bancari: n. 3111.2

Codice ABI: n. 3111.2

Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: n. 5678

Codice fiscale, P.IVA, N. iscrizione registro delle imprese: 03053920165– Registro Imprese di Bergamo

Capitale sociale: € 1.597.864.755,00

Denominazione: BANCA POPOLARE DI BERGAMO

Forma giuridica: Società per azioni

Sede Legale e Sede Amministrativa: 24122 Bergamo - P.zza V. Veneto, 8

Indirizzo telematico: www.bpb.it

Gruppo Bancario: Unione di Banche Italiane Scpa

Albo dei Gruppi Bancari: n. 3111.2

Codice ABI: 05428.8

Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: n. 5561

Codice fiscale, P.IVA, N. iscrizione registro delle imprese: 03034840169 – Registro Imprese di Bergamo

Capitale sociale: € 1.256.300.000,00

Denominazione: BANCO DI BRESCIA

Forma giuridica: Società per azioni

Sede legale: 25122 Brescia – C.so Martiri delle Libertà 13

Indirizzo telematico: www.bancodibrescia.it

Gruppo Bancario: Unione di Banche Italiane Scpa

Albo dei Gruppi Bancari: n. 3111.2

Codice ABI: 03500

Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: n. 5393

Codice fiscale, P.IVA, N. iscrizione registro delle imprese: 03480180177 – Registro Imprese di Brescia

Capitale sociale: € 593.300.000,00

Denominazione: BANCA POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA

Forma giuridica: Società per azioni

Sede Legale e Sede Amministrativa: 20121 Milano – Via della Moscova, 33

Indirizzo telematico: www.bpci.it

Gruppo Bancario: Unione di Banche Italiane Scpa

Albo dei Gruppi Bancari: n. 3111.2

Codice ABI: 05048.4

Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: n. 5560

Codice fiscale, P.IVA, N. iscrizione registro delle imprese: 03910420961 – Registro Imprese di Milano

Capitale sociale: € 669.500.000,00

Denominazione: BANCA REGIONALE EUROPEA

Forma giuridica: Società per azioni

Sede legale: 12100 Cuneo (cn) – Via Roma 13

Indirizzo telematico: www.brebanca.it

Gruppo Bancario: Unione di Banche Italiane Scpa

Albo dei Gruppi Bancari: n. 3111.2

Codice ABI: 06906

Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: n. 5240

Codice fiscale, P.IVA, N. iscrizione registro delle imprese: 01127760047 – Registro Imprese di Cuneo

Capitale sociale: € 442.000.000,00

Pag. 1/6

Leasing Auto

Aggiornamento | 01/2008

Data aggiornamento | 05.07.2008

Data decorrenza | 05.07.2008

(2)

Denominazione: BANCA POPOLARE DI ANCONA

Forma giuridica: Società per azioni

Sede legale: 60122 Ancona – C.so Stamira, 14

Indirizzo telematico: www.bpa.it

Gruppo Bancario: Unione di Banche Italiane Scpa

Albo dei Gruppi Bancari: n. 3111.2

Codice ABI: 05308.2

Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: n. 301

Codice fiscale, P.IVA, N. iscrizione registro delle imprese: 00078240421 – Registro Imprese di Ancona

Capitale sociale: € 63.083.113,02

Denominazione: BANCA CARIME

Forma giuridica: Società per azioni

Sede Legale e Sede Amministrativa: 87100 Cosenza - Viale Crati

Indirizzo telematico: www.carime.it

Gruppo Bancario: Unione di Banche Italiane Scpa

Albo dei Gruppi Bancari: n. 3111.2

Codice ABI: 3067.6

Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: n. 5562

Codice fiscale, P.IVA, N. iscrizione registro delle imprese: 13336590156 – Registro Imprese di Cosenza

Capitale sociale: € 1.411.738.948,00

Denominazione: BANCA DI VALLE CAMONICA

Forma giuridica: Società per azioni

Sede legale: 25043 Breno (Bs) – P.zza della Repubblica 2

Indirizzo telematico: www.bancavalle.it

Gruppo Bancario: Unione di Banche Italiane Scpa

Albo dei Gruppi Bancari: n. 3111.2

Codice ABI: 03244

Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: n. 83

Codice fiscale, N. iscrizione registro delle imprese, P.IVA: 00283770170 – Registro Imprese di Brescia 00550080980

Capitale sociale: € 2.783.693,00

Denominazione: BANCO SAN GIORGIO

Forma giuridica: Società per azioni

Sede legale: 16121 Genova – Via C.R. Ceccardi 1

Indirizzo telematico: www.bancodisangiorgio.it

Gruppo Bancario: Unione di Banche Italiane Scpa

Albo dei Gruppi Bancari: n. 3111.2

Codice ABI: 05526

Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: n. 5004

Codice fiscale, P.IVA, N. iscrizione registro delle imprese: 02942940103 – Registro Imprese di Genova

Capitale sociale: € 66.926.667,00

Denominazione: BANCA PRIVATE INVESTMENT

Forma giuridica: Società per azioni

Sede Legale e Sede Amministrativa: 25124 Brescia – Via Cefalonia, 74

Indirizzo telematico: www.blpi.it

Gruppo Bancario: Unione di Banche Italiane Scpa

Albo dei Gruppi Bancari: n. 3111.2

Codice ABI: 3083.3

P.IVA, N. 02458160245

Codice fiscale, iscrizione registro delle imprese: 00485260459– Registro Imprese di Brescia Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: n. 5365

Capitale sociale: € 67.950.000,00

2 - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

Soggetto ____________________________________________________________ Qualifica _____________________________________________

ISCRITTO all’ALBO _____________________________________________________ al n° _______________________________________________

Il sottoscritto __________________________________________________________________ attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata:

- l’avviso contenente le principali norme di trasparenza - il presente foglio informativo

Luogo _____________________________________ data _______________________ firma _____________________________________________

Sezione II 1 - Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria (leasing)

Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore ed utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se, in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione del

cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo,

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mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

L'operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall'offerta dei seguenti servizi aggiuntivi:

- assicurazione sui beni concessi in leasing, - polizza patente sicura (gratuita)

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale il cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente, nonchè l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario poichè l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'utilizzatore, il cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso.

Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Per i corrispettivi determinati utilizzando come indice di riferimento l'Interest Rate Swap (IRS), in caso di variazioni dello stesso in aumento o in diminuzione superiori a 0,10 punti percentuali all'atto della ricezione del verbale di presa in consegna ed accettazione o di documento analogo che determini la decorrenza contrattuale, alla Concedente è riservata facoltà di adeguare il corrispettivo applicando la predetta variazione.

Sezione III 1 - Condizioni economiche del servizio e dell'operazione

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione - fra gli altri - della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, del grado di rischio, di onerosità e complessità dell'operazione. Il parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il "tasso leasing", definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi". Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno “standard” di 365 giorni composto di periodi, (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo assunto come origine dei tempi per l’attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in contratto.

Nella tabelle sottostanti sono riportati i "tassi leasing" massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Costo del bene locato DA 0 A 5.000 € DA 5.001 A 25.000 € DA 25.001 A 50.000 € OLTRE 50.001 € TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO

(TEGM) 12,57% 9,31% 8,25% 7,09%

TASSO MASSIMO PRATICABILE 18,855% 13,965% 12,375% 10,635%

TASSO SOGLIA INTERESSI DI

MORA* 22,005% 17,115% 15,525% 13,785%

*A seguito di un’indagine statistica svolta a scopo conoscitivo da Banca d’Italia e Ufficio Italiano Cambi su un campione di Banche e intermediari finanziari e stante il meccanismo di determinazione dei tassi soglia definito dalla legge n° 108/96, si precisa che il tasso soglia per gli interessi di mora è determinato maggiorando il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi di 3,15 punti percentuali.

Il “tasso leasing” concretamente praticato al cliente sulla specifica operazione, evidentemente funzione fra l’altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell’operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.

* * * 2 - Parametri e criteri di indicizzazione

I canoni vengono indicizzati con riferimento al parametro “EURIBOR (365) A 6 MESI” o “EURIBOR (365) A 3 MESI” a seconda di quanto pattuito tra le Parti (pubblicato su "Il Sole 24 Ore").

L’indicizzazione viene calcolata sullo scostamento come differenza tra la media delle quotazioni dell’indice di riferimento rilevate nel periodo anteriore alla scadenza del canone considerato, arrotondata all’ottavo di punto superiore, e l’indice di riferimento iniziale indicato nel contratto. Ultimi valori assunti dai parametri (rilevazione del tasso al primo giorno del mese):

I valori riportati, espressi come rilevazione puntuale del primo giorno del mese, sono elementi utili ad un’ampia percezione dell’andamento del parametro stesso.

A puro titolo esemplificativo riportiamo il modello di calcolo dell’adeguamento del corrispettivo:

CR x (Qr – Iri) x p Ac = ---

1200

Ac Adeguamento del corrispettivo del periodo n

CR Capitale residuo medio risultante dopo la scadenza del periodo n

Qr Quotazione di riferimento definita periodicamente secondo quanto stabilito all’interno delle condizioni contrattuali arrotondata all’ottavo di punto superiore

Iri Indice di riferimento iniziale quantificato all’interno delle condizioni contrattuali p Periodicità del canone

EURIBOR (365) A 3 MESI

Aprile 2008 4,731%

Maggio 2008 4,855%

Giugno 2008 4,865%

EURIBOR (365) A 6 MESI

Aprile 2008 4,732%

Maggio 2008 4,878%

Giugno 2008 4,928%

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3 - Altre condizioni massime applicabili alle operazioni di leasing auto

Interessi di mora: "Euribor (365) 3 mesi" o “Euribor (365) 6 mesi” – secondo quanto pattuito tra le parti - maggiorato di 5 punti calcolato sulla somma dovuta.

Penale per ritardata restituzione del bene e/o ritardato esercizio del diritto di opzione: 0,3% fisso giornaliero, calcolato sul valore di opzione finale.

Tasso di attualizzazione del restante corrispettivo contrattualmente previsto (per i casi di anticipata risoluzione contrattuale): "Euribor (365) 3 mesi" o “Euribor (365) 6 mesi” – secondo quanto pattuito tra le parti - vigente alla data della stipula del contratto, diminuito di 1 punto percentuale.

Corrispettivo su esborsi effettuati, a qualunque titolo, anticipatamente alla data di decorrenza contrattuale da calcolare utilizzando: "Euribor (365) 3 mesi" o “Euribor (365) 6 mesi” – secondo quanto pattuito tra le parti - vigente nel periodo considerato maggiorato di 5 punti, per il corrispondente periodo antecedente alla decorrenza contrattuale previsto in contratto.

Spese di istruttoria:

> operazioni ordinarie: Euro 300,00 + IVA.

> operazioni assistite da agevolazione Artigiancassa: Euro 500,00 + IVA.

> operazioni assistite da altre agevolazioni: Euro 600,00 + IVA.

Spese per gestione agevolazione Artigiancassa “una tantum” : Euro 500,00 + IVA.

Spese per gestione altre agevolazioni “una tantum” : 0,5% del valore del bene + IVA.

Spese di perizia: fatturate al costo.

Assicurazione: a cura e spese del cliente, con appendice di vincolo a favore di UBI Leasing S.p.A. e con copertura minima dei rischi secondo quanto indicato alla clausola “Assicurazione” della sezione IV del presente foglio.

Spese per disamina polizza non in convenzione: Euro 100,00 + IVA.

Spese registrazione contratto e scritture aggiuntive: fatturate al costo.

Spese di incasso canoni: Euro 5,16 + IVA cadauno.

Spese di incasso conguagli di indicizzazioni, riaddebiti di costi e varie: Euro 5,16 + IVA cadauno.

Spese amministrative, bancarie, per protesto, richiamo ed insoluto: Euro 51,65 + IVA, oltre al costo da riversare.

Spese per pagamento bollettini postali: Euro 10,00 + IVA.

Spese per dichiarazioni rese: Euro 51,65 + IVA.

Spese per copie e duplicati: Euro 51,65 + IVA.

Spese per copie e autentiche notarili: Euro 65,00 + IVA oltre il costo da riversare.

Spese per ciascuna variazione anagrafica: Euro 51,65 + IVA.

Spese per ciascuna variazione di domiciliazione bancaria: Euro 51,65 + IVA.

Spese per modifiche contrattuali: Euro 258,23 + IVA.

Spese per cessione contrattuale a terzi richiesta dall'Utilizzatore: Euro 500,00 + IVA a carico del cedente; Euro 500,00 + IVA a carico del cessionario.

Spese conteggio estinzione anticipata: Euro 77,47 + IVA.

Spese gestione fine locazione: Euro 77,47 + IVA.

Spese notarili conseguenti il passaggio di proprietà: Euro 200,00 + IVA.

Spese pratica perdita di possesso autoveicoli ed aggiornamento documenti veicolo: Euro 180,76 + IVA.

Spese per interventi di recupero effettuati dal Concedente: Euro 300,00 + IVA.

Contravvenzioni: Euro 51,65 + IVA, oltre al costo da riversare.

Spese per bolli e imposte previste da norme di legge: Euro 30,00 + IVA oltre al costo da riversare.

Spese per ogni invio di comunicazioni: Euro 10,33 + IVA.

Spese per rilascio informativa precontrattuale: Euro 50,00 + IVA.

Spese di invio delle comunicazioni periodiche: Euro 50,00 + IVA.

Spese di invio delle comunicazioni periodiche ai garanti: Euro 20,00 + IVA.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CANONI: autorizzazione permanente R.I.D. per addebito in conto corrente a fronte delle richieste di incasso effettuate dal Concedente.

DECORRENZA DEI CANONI PERIODICI:

a) dal primo giorno del mese successivo alla data di consegna del bene risultante dal verbale di presa in consegna e accettazione.

oppure,

b) dalla data di consegna del bene risultante dal verbale di presa in consegna e accettazione;

INDICIZZAZIONE CANONI: in alternativa, canoni fissi o indicizzati secondo quanto di seguito illustrato circa i criteri di

indicizzazione, i parametri di riferimento, il loro valore iniziale, i modi e la frequenza di rilevazione.

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Sezione IV

Clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione: Il contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all'indicazione del suo fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra indicati, il prezzo per l'esercizio del diritto di opzione finale e l'eventuale parametro di indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria con il cliente-utilizzatore inclusi gli interessi di mora.

Di seguito si riporta l'elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le condizioni generali di contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle condizioni generali di contratto.

Si precisa che circa i tempi medi di risposta della concedente alla richiesta di leasing, di norma la concedente comunica la propria decisione entro 90 giorni.

Clausola di indicizzazione: Ai canoni è applicabile l’indicizzazione. I canoni (e conseguentemente il compenso della locazione finanziaria) sono indicizzati al parametro “EURIBOR (365) 6 MESI” o “EURIBOR (365) 3 mesi” , con periodicità trimestrale o semestrale, a seconda di quanto pattuito tra le Parti. L’indice di riferimento iniziale per il presente contratto è pari al <valore indice di riferimento>. Le variazioni conseguenti comporteranno, secondo il caso, l’emissione di nota di credito o di debito.

Per ogni adeguamento si adotterà la seguente procedura:

a) si rileveranno le quotazioni dell’indice di riferimento alla data, pubblicate da “Il Sole 24 ore” dell’indice di riferimento del periodo anteriore alla scadenza del canone considerato e si calcolerà lo scostamento come differenza tra la media delle quotazioni anzidette arrotondata all’ottavo di punto superiore e l’indice di riferimento iniziale.

b) l’importo delle note di credito e note di debito verrà determinato secondo le seguenti modalità: la quota capitale residua calcolata dopo il pagamento del canone verrà moltiplicata per lo “scostamento” come sopra determinato e diviso per 100. Il risultato così ottenuto verrà diviso per 12 e moltiplicato per la periodicità del canone;

c) le note di credito e le note di debito non verranno comunque emesse nel caso in cui il mutamento dell’indice suddetto produca, nel periodo considerato, una variazione del corrispettivo, in aumento o in diminuzione, di importo pari o inferiore a Euro 7,75 oltre l‘IVA. In caso di mancata pubblicazione su “Il Sole 24 Ore” del suddetto indice, verrà comunque utilizzata la quotazione rilevabile dal circuito Reuters o, in mancanza, dalla pagina corrispondente del circuito Telerate.

Il mancato pagamento delle note di debito produrrà interessi come indicato all’Art. 5 delle Condizioni Generali, a partire dalla data di presentazione della nota di debito stessa.

Modifica delle condizioni economiche: Resta pattuito, con specifica approvazione ed espressa rinuncia ad ogni eccezione in merito da parte dell'Utilizzatore, che al Concedente è riservata la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare le condizioni economiche applicate e applicabili al presente contratto con un preavviso minimo di 30 giorni. In caso di variazioni l'Utilizzatore ha facoltà di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta (art. 118, 2°

comma D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e sue modifiche e/o integrazioni).

OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA AUTO

Obbligo di custodia ed accollo dei rischi: L'Utilizzatore è costituito custode dei beni per tutta la durata del contratto ed, in caso di mancato esercizio del diritto di opzione per l'acquisto, sino alla materiale riconsegna dei beni al Concedente od a chi per esso.

L'Utilizzatore assume a proprio carico, per l'intera durata della locazione finanziaria e comunque sino alla eventuale riconsegna dei beni, tutti i rischi, oneri e responsabilità a qualsiasi causa, anche a lui non imputabile dovuti, derivanti, a titolo esemplificativo da:

- perdita, deterioramento, distruzione, sottrazione totali o parziali dei beni,

- inidoneità all'uso cui sono destinati, mancanza delle qualità richieste, inutilizzabilità o mancato rendimento temporanei o definitivi, a qualsiasi causa dovuti, anche per vizi della cosa, palesi od occulti, o difetti di funzionamento, anche se sopravvenuti nel corso della locazione finanziaria;

- mancata omologazione, immatricolazione, iscrizione a pubblici registri o nazionalizzzazione dei beni o mancata approvazione in sede di verifiche periodiche;

- mancata o ritardata consegna anche parziale dei beni da parte del Fornitore o suoi ausiliari o da qualsiasi altra sua inadempienza.

Al verificarsi di tali eventi, l'Utilizzatore non potrà imputare alcuna responsabilità al Concedente e non potrà recedere anticipatamente dal rapporto o comunque liberarsi dalle obbligazioni assunte, restando obbligato ad effettuare il pagamento del canone nella misura ed alle scadenze convenute. L'Utilizzatore si impegna inoltre a risarcire ed indennizzare il Concedente da ogni danno e spesa che al medesimo possa derivare per il verificarsi di uno degli eventi sopra indicati in via esemplificativa, nonché a manlevarlo da ogni richiesta o pretesa da parte di terzi. L'Utilizzatore ha l'obbligo di dare immediata notizia di ogni evento pregiudizievole riguardante i beni e la loro utilizzazione al Concedente, nonché alla Compagnia Assicuratrice con le modalità e nei termini risultanti dalla polizza in corso.

II Concedente, senza pregiudizio del suo diritto di proprietà sui beni, conferisce all'Utilizzatore, fermi gli impegni da questi assunti verso il Concedente, la facoltà di avanzare direttamente riserve ed eccezioni nei confronti del Fornitore o del terzo responsabile, nonché di agire giudizialmente, a sue spese e sotto la sua esclusiva responsabilità e previa comunicazione al Concedente, per far valere le garanzie derivanti dal contratto di acquisto dei beni e per ottenere il risarcimento del danno. Al Concedente è comunque riservata la facoltà di agire in via autonoma o di intervenire nel giudizio.

Azioni verso il Fornitore: L'Utilizzatore è abilitato ad esercitare, nei confronti del Fornitore, tutte le azioni che spettano al Concedente in qualità di compratore dei beni, naturalmente al manifestarsi delle relative cause e senza pregiudizio del diritto di proprietà dei beni in capo al Concedente. Le responsabilità e le spese saranno a carico dell'Utilizzatore. Al Concedente è riservata la facoltà di intervento in causa o di azione autonoma.

L'Utilizzatore ha l'obbligo di informare il Concedente, a mezzo di lettera raccomandata a.r., qualora eserciti azioni nei confronti del Fornitore, specificando la natura delle azioni stesse.

Spese ed oneri accessori dovuti dall'Utilizzatore: L'Utilizzatore si impegna a pagare al Concedente, con le medesime modalità previste dal precedente Art. 4, le spese e gli oneri accessori indicati nelle Condizioni Particolari connessi con la stipula e l'esecuzione del presente contratto L'Utilizzatore si impegna, inoltre, a rimborsare al Concedente tutte le spese dal medesimo sostenute, anche in via stragiudiziale, per il recupero dei canoni di locazione dovuti o dei beni locati, qualora, a causa del comportamento inadempiente tenuto dall'Utilizzatore, il Concedente conferisca incarico, a società di propria fiducia, di provvedere al riguardo.

In tale caso l'Utilizzatore si impegna, sin da ora, a rimborsare al Concedente tutte le spese che questi corrisponderà al proprio incaricato nell'importo indicato nella fattura che quest'ultimo emetterà a carico del Concedente.

Il Concedente ha la facoltà di addebitare, a titolo di rimborso spese, il costo di ogni sollecito di pagamento e, in misura forfetaria, le spese sostenute per ogni intervento eseguito presso l'Utilizzatore.

Modifica delle condizioni economiche: Resta pattuito, con specifica approvazione ed espressa rinuncia ad ogni eccezione in merito da parte dell'Utilizzatore, che al Concedente è riservata la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare le condizioni economiche applicate e applicabili al presente contratto con un preavviso minimo di 30 giorni.

In caso di variazioni l'Utilizzatore ha facoltà di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta (art. 118, 2° comma D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385).

Assicurazione: L'Utilizzatore provvederà ad assicurare i beni con apposite polizze vincolate a favore del Concedente, cui spetteranno tutti i diritti derivanti dalle polizze medesime e stipulate presso primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento del Concedente, per tutta la durata del rapporto instaurato con il presente contratto e comunque sino alla riconsegna o all'acquisto dei beni da parte dell'Utilizzatore.

L'Utilizzatore provvederà a trasmettere tempestivamente copia delle polizze al Concedente. Dette polizze dovranno coprire i seguenti rischi con i seguenti massimali:

a) responsabilità civile (ai sensi della L. 11.12.1969 n. 990) verso terzi, inclusi i terzi trasportati, con massimale unico minimo rispettivamente di Euro 2.600.000,00 quando si tratti di autovetture o di automezzi aventi portata massima fino a 35 q.li, di Euro 5.200.000,00 quando si tratti di autoveicoli aventi portata superiore a 35 q.li o di autobus;

b) furto e incendio per l'intero valore dei beni, sia in Italia che all'estero;

c) ricorso terzi per Euro 160.000,00.

L'Utilizzatore dovrà munirsi della "Carta Verde".

Al Concedente è riconosciuta la facoltà di controllare la regolarità delle coperture assicurative e, ad ogni scadenza, il puntuale pagamento dei premi di assicurazione da parte dell'Utilizzatore.

La polizza dovrà contenere clausola di vincolo a favore del Concedente e clausola di validità anche in caso di utilizzo dei beni da parte di personale non abilitato, ferma restando comunque la responsabilità dell'Utilizzatore per la parte dei rischi che risulterà non coperta e non indennizzata anche per effetto di rivalsa della Compagnia Assicuratrice.

Nell'eventualità di mancato pagamento da parte dell'Utilizzatore dei premi di assicurazione, come in ogni caso di decadenza della polizza nel corso del rapporto, è in facoltà del Concedente, impregiudicato ogni diritto derivante dagli Artt. 16 e 17 (Clausola risolutiva - Effetti della risoluzione), provvedere direttamente agli adempimenti di cui sopra, con diritto di immediata e totale rivalsa nei confronti dell'Utilizzatore.

Sinistri, furti e contravvenzioni: Al verificarsi di un sinistro o del furto dei beni, l'Utilizzatore dovrà darne tempestiva e contemporanea comunicazione alla Compagnia Assicuratrice ed al Concedente, assumendo, nel contempo, le iniziative da considerarsi necessarie, nelle competenti sedi. Di ogni atto compiuto dovrà dare notizia al Concedente. In caso di distruzione o di furto dei beni, sarà in facoltà del Concedente di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti previsti nei successivi Artt. 16 e 17.

Le contravvenzioni e le sanzioni per le infrazioni alle norme di legge e regolamentari dovranno essere pagate direttamente dall'Utilizzatore ovvero dal medesimo rimborsate con immediatezza al Concedente qualora questi ne abbia anticipato il pagamento.

L'Utilizzatore, avendo comunque l'onere di espletare gli adempimenti relativi alle contravvenzioni e le sanzioni, non potrà attribuire alcuna responsabilità al Concedente per mancato o tardivo pagamento delle stesse ovvero per la mancata o tardiva presentazione di eccezioni o di ricorsi, nemmeno per le oblazioni che il Concedente abbia ritenuto di effettuare a suo insindacabile giudizio.

Clausola risolutiva: Al Concedente è riconosciuta la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, qualora l'Utilizzatore si renda inadempiente, anche parzialmente, al pagamento, alle scadenze pattuite, anche di uno soltanto dei canoni di locazione finanziaria o di qualsiasi altro importo comunque dovuto al Concedente, nonché alle seguenti ulteriori obbligazioni contrattuali contenute nelle sottoindicate clausole:

- obblighi relativi all'assicurazione dei beni locati (Art. 11);

- obblighi relativi all'accollo dei rischi (Art. 2: Obbligo di custodia ed accollo dei rischi);

- obblighi relativi all'uso dei beni (Art. 10: Presa in consegna, uso e manutenzione dei beni);

- obblighi relativi alla tutela dei diritti di proprietà del Concedente (Art. 8: Salvaguardia della proprietà);

- obblighi di comunicazione e di garanzia a carico dell'Utilizzatore (Art. 15: Condizioni dell' Utilizzatore);

- divieti di disposizione dei beni o di cessione del contratto (Art. 12);

- sinistri, furti e contravvenzioni (Art. 14).

II Concedente avrà altresì facoltà di risolvere il presente contratto a suo insindacabile giudizio in caso di perdita, sottrazione o distruzione dei beni, nel caso di mutamento della situazione patrimoniale od economica dell'Utilizzatore, nonché nel caso di suo assoggettamento a procedura concorsuale.

La risoluzione opera con gli effetti di cui al successivo Art. 17 in forza di semplice comunicazione inviata all'Utilizzatore, impregiudicata la facoltà del Concedente di non intimare la risoluzione e di procedere all'esecuzione coattiva del contratto.

Effetti della risoluzione: In qualsiasi caso di anticipata risoluzione del contratto, L'Utilizzatore dovrà immediatamente restituire i beni al Concedente nei modi e nelle forme previsti al successivo Art. 18.

In caso contrario, il Concedente od i suoi incaricati saranno autorizzati ad entrare nei luoghi ove i beni sono ubicati, a rimuoverli e trasportarli a spese e rischio dell'Utilizzatore, che si impegna sin d'ora a non fare opposizione e non sollevare eccezioni di alcun genere.

Al Concedente resteranno definitivamente acquisiti tutti gli importi corrisposti a qualsiasi titolo dall'Utilizzatore, il quale dovrà immediatamente corrispondere qualunque somma che risulti già maturata a suo carico per canoni insoluti, interessi di mora e spese sino alla data di avvenuta restituzione dei beni.

In aggiunta a quanto sopra, e salvo il diritto di richiedere il risarcimento di maggiori danni, il Concedente avrà facoltà di esigere dall'Utilizzatore, a titolo di penale, il pagamento in unica soluzione di un importo pari al valore attuale, calcolato al tasso "Euribor (365) 3 mesi" o “Euribor (365) 6 mesi” – secondo quanto pattuito tra le parti - in vigore alla data di stipula del contratto diminuito di 1 punto percentuale, di tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell'Utilizzatore, ivi compreso il prezzo di opzione finale per l'acquisto, detratto quanto il Concedente abbia eventualmente ricavato con la vendita dei beni, ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimenti corrisposti dalla Compagnia o da terzi, al netto di oneri e spese.

Facoltà dell'Utilizzatore al termine del rapporto: L'Utilizzatore, nel termine contrattuale, sarà tenuto a proprie cure e spese a restituire i beni al Concedente, o ad altri dal Concedente stesso espressamente incaricati, nel luogo, nei modi e nel termine da questi indicati. I beni dovranno essere consegnati completi di accessori, pertinenze e documentazione, in condizione di regolare funzionamento ed in buono stato di conservazione. L'eventuale deterioramento eccedente quello normale d'uso è da quantificare avendo riguardo al prezzo d'opzione finale per l'acquisto indicato in contratto.

In alternativa a quanto così previsto, l'Utilizzatore, purché abbia assolto tutti gli obblighi contrattuali, avrà la facoltà, preavvisando con 60 giorni di anticipo sulla scadenza, di acquistare, nello stato di fatto nel quale si troveranno e con esclusione di qualsiasi garanzia da parte del Concedente, i beni stessi per il prezzo di opzione finale per l'acquisto appositamente previsto nel riquadro B.1 delle Condizioni Particolari.

A pena di definitiva decadenza, l'Utilizzatore dovrà corrispondere tale prezzo in un'unica soluzione entro il giorno di scadenza della locazione finanziaria, con l'aggiunta di quanto dovuto per il passaggio della proprietà, ammesso che, per la natura dei beni, si renda necessario l'espletamento di determinate pratiche.

Qualora l'Utilizzatore ritardasse la corresponsione del prezzo di opzione finale per l'acquisto dei beni, decorreranno di pieno diritto a favore del Concedente interessi moratori e spese secondo quanto previsto dall'Art. 5 che precede. Se in mora nella restituzione dei beni, l'Utilizzatore, fermo restando il diritto del Concedente di effettuarne il ritiro forzoso, dovrà corrispondere un indennizzo pari al 3 per mille del prezzo di opzione finale per l'acquisto per ogni giorno di ritardo, oltre alle spese da calcolarsi in misura forfetaria per gli eventuali interventi da esso eseguiti presso l'Utilizzatore.

L'Utilizzatore si impegna a manlevare il Concedente da qualsiasi pretesa di terzi inerenti ai beni o alla loro circolazione relativa al periodo antecedente la trascrizione al P.R.A. del passaggio di proprietà in capo all'Utilizzatore.

Foro competente: Salvi i casi in cui sia prevista dalla legge la competenza inderogabile di un diverso Foro, per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dal presente contratto sono competenti, ove venga convenuta la Concedente, esclusivamente il Foro di Brescia ed il Foro di Bergamo.

Ove l'azione sia promossa dalla Concedente, sono competenti, oltre al Foro di Brescia e di Bergamo, qualsiasi altro foro normalmente previsto dalla legge ovvero quello di Ancona.

Resta salva la facoltà del cliente di ricorrere al Conciliatore Bancario, associazione alla quale aderisce la Concedente, che promuove l’attività di conciliazione stragiudiziale delle controversie sia nelle forme di cui agli art. 38, 39 e 40 del D.Lgs. 5/2003, sia attraverso l’organismo collegiale denominato “Ombudsman-Giurì Bancario”, alle condizioni e secondo le procedure definite nei relativi regolamenti, disponibili presso tutte le filiali del Gruppo UBI Banca.

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Legenda delle principali nozioni contenute nei fogli informativi

Concedente: è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria.

Utilizzatore: è il cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria.

Consumatore: nel c.d. "leasing al consumo" è il cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

Tasso leasing: è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti.

Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa va considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi.

Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno "standard" di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in contratto.

Canone: è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria.

Parametro di indicizzazione: è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate.

Opzione finale di acquisto: è la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato.

Soggetto convenzionato: è l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario preponente offre "fuori sede" i suoi prodotti.

Valuta: è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore.

Tasso di mora: è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Foro competente: è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.

Riferimenti

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