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FOGLI INFORMATIVI PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) (NAUTICO)

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Academic year: 2022

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DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (Titolo VI Testo Unico Bancario - D.Lgs. 385/1993 e sue modifiche e/o integrazioni)

FOGLI INFORMATIVI PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) (NAUTICO)

Sezione I 1 - Informazioni sull'Intermediario

La UBI Leasing S.p.A. è un intermediario finanziario soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a. con sede legale in Brescia, Via Cefalonia n. 74, capitale sociale di Euro 196.557.810,00 i.v.; Codice Fiscale, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia e Partita I.V.A. n° 01000500171, iscritta nell’elenco generale tenuto dall’UIC con il n°

25043 e nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia con il n° 19291 Codice ABI 16359, Albo dei Gruppi 3111.2;

http://www.ubileasing.it.

1 Bis – Informazioni sull’intermediario proponente

Denominazione: UBI BANCA

Forma giuridica: Società per azioni

Sede Legale e: 24122 Bergamo - P.zza V. Veneto, 8 Sede Amministrativa: 25124 Brescia – Via Cefalonia, 74

Indirizzo telematico: www.ubibanca.it

Gruppo Bancario: Unione di Banche Italiane Scpa

Albo dei Gruppi Bancari: n. 3111.2

Codice ABI: n. 3111.2

Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: n. 5678

Codice fiscale, P.IVA, N. iscrizione registro delle imprese: 03053920165– Registro Imprese di Bergamo

Capitale sociale: € 1.597.864.755,00

Denominazione: BANCA POPOLARE DI BERGAMO

Forma giuridica: Società per azioni

Sede Legale e Sede Amministrativa: 24122 Bergamo - P.zza V. Veneto, 8

Indirizzo telematico: www.bpb.it

Gruppo Bancario: Unione di Banche Italiane Scpa

Albo dei Gruppi Bancari: n. 3111.2

Codice ABI: 05428.8

Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: n. 5561

Codice fiscale, P.IVA, N. iscrizione registro delle imprese: 03034840169 – Registro Imprese di Bergamo

Capitale sociale: € 1.256.300.000,00

Denominazione: BANCO DI BRESCIA

Forma giuridica: Società per azioni

Sede legale: 25122 Brescia – C.so Martiri delle Libertà 13

Indirizzo telematico: www.bancodibrescia.it

Gruppo Bancario: Unione di Banche Italiane Scpa

Albo dei Gruppi Bancari: n. 3111.2

Codice ABI: 03500

Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: n. 5393

Codice fiscale, P.IVA, N. iscrizione registro delle imprese: 03480180177 – Registro Imprese di Brescia

Capitale sociale: € 593.300.000,00

Denominazione: BANCA POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA

Forma giuridica: Società per azioni

Sede Legale e Sede Amministrativa: 20121 Milano – Via della Moscova, 33

Indirizzo telematico: www.bpci.it

Gruppo Bancario: Unione di Banche Italiane Scpa

Albo dei Gruppi Bancari: n. 3111.2

Codice ABI: 05048.4

Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: n. 5560

Codice fiscale, P.IVA, N. iscrizione registro delle imprese: 03910420961 – Registro Imprese di Milano

Capitale sociale: € 669.500.000,00

Denominazione: BANCA REGIONALE EUROPEA

Forma giuridica: Società per azioni

Sede legale: 12100 Cuneo (cn) – Via Roma 13

Indirizzo telematico: www.brebanca.it

Gruppo Bancario: Unione di Banche Italiane Scpa

Albo dei Gruppi Bancari: n. 3111.2

Codice ABI: 06906

Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: n. 5240

Codice fiscale, P.IVA, N. iscrizione registro delle imprese: 01127760047 – Registro Imprese di Cuneo

Capitale sociale: € 442.000.000,00

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Leasing Nautico

Aggiornamento | 01/2008

Data aggiornamento | 05.07.2008

Data decorrenza | 05.07.2008

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Denominazione: BANCA POPOLARE DI ANCONA

Forma giuridica: Società per azioni

Sede legale: 60122 Ancona – C.so Stamira, 14

Indirizzo telematico: www.bpa.it

Gruppo Bancario: Unione di Banche Italiane Scpa

Albo dei Gruppi Bancari: n. 3111.2

Codice ABI: 05308.2

Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: n. 301

Codice fiscale, P.IVA, N. iscrizione registro delle imprese: 00078240421 – Registro Imprese di Ancona

Capitale sociale: € 63.083.113,02

Denominazione: BANCA CARIME

Forma giuridica: Società per azioni

Sede Legale e Sede Amministrativa: 87100 Cosenza - Viale Crati

Indirizzo telematico: www.carime.it

Gruppo Bancario: Unione di Banche Italiane Scpa

Albo dei Gruppi Bancari: n. 3111.2

Codice ABI: 3067.6

Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: n. 5562

Codice fiscale, P.IVA, N. iscrizione registro delle imprese: 13336590156 – Registro Imprese di Cosenza

Capitale sociale: € 1.411.738.948,00

Denominazione: BANCA DI VALLE CAMONICA

Forma giuridica: Società per azioni

Sede legale: 25043 Breno (Bs) – P.zza della Repubblica 2

Indirizzo telematico: www.bancavalle.it

Gruppo Bancario: Unione di Banche Italiane Scpa

Albo dei Gruppi Bancari: n. 3111.2

Codice ABI: 03244

Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: n. 83

Codice fiscale, N. iscrizione registro delle imprese, P.IVA: 00283770170 – Registro Imprese di Brescia 00550080980

Capitale sociale: € 2.783.693,00

Denominazione: BANCO SAN GIORGIO

Forma giuridica: Società per azioni

Sede legale: 16121 Genova – Via C.R. Ceccardi 1

Indirizzo telematico: www.bancodisangiorgio.it

Gruppo Bancario: Unione di Banche Italiane Scpa

Albo dei Gruppi Bancari: n. 3111.2

Codice ABI: 05526

Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: n. 5004

Codice fiscale, P.IVA, N. iscrizione registro delle imprese: 02942940103 – Registro Imprese di Genova

Capitale sociale: € 66.926.667,00

Denominazione: BANCA PRIVATE INVESTMENT

Forma giuridica: Società per azioni

Sede Legale e Sede Amministrativa: 25124 Brescia – Via Cefalonia, 74

Indirizzo telematico: www.blpi.it

Gruppo Bancario: Unione di Banche Italiane Scpa

Albo dei Gruppi Bancari: n. 3111.2

Codice ABI: 3083.3

P.IVA, N. 02458160245

Codice fiscale, iscrizione registro delle imprese: 00485260459– Registro Imprese di Brescia Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: n. 5365

Capitale sociale: € 67.950.000,00

2 - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

Soggetto ____________________________________________________________ Qualifica _____________________________________________

ISCRITTO all’ALBO _____________________________________________________ al n° _______________________________________________

Il sottoscritto __________________________________________________________________ attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata:

- l’avviso contenente le principali norme di trasparenza - il presente foglio informativo

Luogo _____________________________________ data _______________________ firma _____________________________________________

Sezione II 1 - Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria (leasing)

Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore ed utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se, in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione del

cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo,

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mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

L'operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall'offerta dei seguenti servizi aggiuntivi:

- assicurazione sui beni concessi in leasing,

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale il cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente, nonchè l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario poichè l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'utilizzatore, il cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso.

Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Per i corrispettivi determinati utilizzando come indice di riferimento l'Interest Rate Swap (IRS), in caso di variazioni dello stesso in aumento o in diminuzione superiori a 0,10 punti percentuali all'atto della ricezione del verbale di presa in consegna ed accettazione o di documento analogo che determini la decorrenza contrattuale, alla Concedente è riservata facoltà di adeguare il corrispettivo applicando la predetta variazione.

Sezione III 1 - Condizioni economiche del servizio e dell'operazione

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione - fra gli altri - della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, del grado di rischio, di onerosità e complessità dell'operazione. Il parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il "tasso leasing", definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi". Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno “standard” di 365 giorni composto di periodi, (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo assunto come origine dei tempi per l’attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in contratto.

Nella tabelle sottostanti sono riportati i "tassi leasing" massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Costo del bene locato DA 0 A 5.000 € DA 5.001 A 25.000 € DA 25.001 A 50.000 € OLTRE 50.001 € TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO

(TEGM) 12,57% 9,31% 8,25% 7,09%

TASSO MASSIMO PRATICABILE 18,855% 13,965% 12,375% 10,635%

TASSO SOGLIA INTERESSI DI

MORA* 22,005% 17,115% 15,525% 13,785%

*A seguito di un’indagine statistica svolta a scopo conoscitivo da Banca d’Italia e Ufficio Italiano Cambi su un campione di Banche e intermediari finanziari e stante il meccanismo di determinazione dei tassi soglia definito dalla legge n° 108/96, si precisa che il tasso soglia per gli interessi di mora è determinato maggiorando il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi di 3,15 punti percentuali.

Il “tasso leasing” concretamente praticato al cliente sulla specifica operazione, evidentemente funzione fra l’altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell’operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.

* * *

2 - Parametri e criteri di indicizzazione

I canoni vengono indicizzati con riferimento al parametro “EURIBOR (365) A 6 MESI” o “EURIBOR (365) A 3 MESI” a seconda di quanto pattuito tra le Parti (pubblicato su "Il Sole 24 Ore").

L’indicizzazione viene calcolata sullo scostamento come differenza tra la media delle quotazioni dell’indice di riferimento rilevate nel periodo anteriore alla scadenza del canone considerato, arrotondata all’ottavo di punto superiore, e l’indice di riferimento iniziale indicato nel contratto. Ultimi valori assunti dai parametri (rilevazione del tasso al primo giorno del mese):

I valori riportati, espressi come rilevazione puntuale del primo giorno del mese, sono elementi utili ad un’ampia percezione dell’andamento del parametro stesso.

A puro titolo esemplificativo riportiamo il modello di calcolo dell’adeguamento del corrispettivo:

CR x (Qr – Iri) x p Ac = ---

1200 Ac Adeguamento del corrispettivo del periodo n

CR Capitale residuo medio risultante dopo la scadenza del periodo n

Qr Quotazione di riferimento definita periodicamente secondo quanto stabilito all’interno delle condizioni contrattuali arrotondata all’ottavo di punto superiore

Iri Indice di riferimento iniziale quantificato all’interno delle condizioni contrattuali p Periodicità del canone

EURIBOR (365) A 3 MESI

Aprile 2008 4,731%

Maggio 2008 4,855%

Giugno 2008 4,865%

EURIBOR (365) A 6 MESI

Aprile 2008 4,732%

Maggio 2008 4,878%

Giugno 2008 4,928%

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3 - Altre condizioni massime applicabili alle operazioni di leasing nautico

Interessi di mora: "Euribor (365) 3 mesi" o “Euribor (365) 6 mesi” – secondo quanto pattuito tra le parti - maggiorato di 5 punti calcolato sulla somma dovuta.

Penale per ritardata restituzione del bene e/o ritardato esercizio del diritto di opzione: 0,3% fisso giornaliero, calcolato sul valore di opzione finale.

Tasso di attualizzazione del restante corrispettivo contrattualmente previsto (per i casi di anticipata risoluzione contrattuale): "Euribor (365) 3 mesi" o “Euribor (365) 6 mesi” – secondo quanto pattuito tra le parti - vigente alla data della stipula del contratto, diminuito di 1 punto percentuale.

Corrispettivo su esborsi effettuati, a qualunque titolo, anticipatamente alla data di decorrenza contrattuale da calcolare utilizzando: "Euribor (365) 3 mesi" o “Euribor (365) 6 mesi” - secondo quanto pattuito tra le Parti - vigente nel periodo considerato maggiorato di 5 punti, per il corrispondente periodo antecedente alla decorrenza contrattuale previsto in contratto.

Spese di istruttoria:

> operazioni relative ad aeromobili ed imbarcazioni: Euro 30.000,00 + IVA.

Spese per gestione agevolazione Artigiancassa “una tantum”: Euro 500,00 + IVA.

Spese per gestione altre agevolazioni “una tantum”: 0,5% del valore del bene + IVA.

Spese per istanze di immatricolazione e trasferimento della proprietà: Euro 516,46 + IVA oltre il costo da riversare.

Spese di perizia: fatturate al costo.

Assicurazione: a cura e spese del cliente, con appendice di vincolo a favore di UBI Leasing S.p.A. e con copertura minima dei rischi secondo quanto indicato alla clausola “Assicurazione” della sezione IV del presente foglio.

Spese per disamina polizza non in convenzione: Euro 100,00 + IVA.

Spese registrazione contratto e scritture aggiuntive: fatturate al costo.

Spese di incasso canoni: Euro 5,16 + IVA cadauno.

Spese di incasso conguagli di indicizzazioni, riaddebiti di costi e varie: Euro 5,16 + IVA cadauno.

Spese di incasso canoni L. 1329/65 (Legge Sabatini): Euro 15,49 + IVA per cambiale.

Spese cancellazione privilegio L. 1329/65 (Legge Sabatini): Euro 500,00 + IVA oltre il costo da riversare.

Spese amministrative, bancarie, per protesto, richiamo ed insoluto: Euro 51,65 + IVA, oltre al costo da riversare.

Spese per pagamento bollettini postali: Euro 10,00 + IVA.

Spese per dichiarazioni rese: Euro 51,65 + IVA.

Spese per copie e duplicati: Euro 51,65 + IVA.

Spese per copie e autentiche notarili: Euro 65,00 + IVA oltre il costo da riversare.

Spese per ciascuna variazione anagrafica: Euro 51,65 + IVA.

Spese per ciascuna variazione di domiciliazione bancaria: Euro 51,65 + IVA.

Spese modifiche contrattuali: Euro 5.165,00 +IVA.

Spese per cessione contrattuale a terzi richiesta dall'utilizzatore: Euro 5.165,00 + IVA a carico del cedente; Euro 5.165,00 + IVA a carico del cessionario

Spese conteggio estinzione anticipata: Euro 77,47 + IVA.

Spese gestione fine locazione: Euro 5.165,00 + IVA.

Spese pratica perdita possesso per beni registrati/targati, aggiornamento documenti: Euro 180,76 + IVA.

Spese per interventi di recupero effettuati dal Concedente: Euro 300,00 + IVA.

Contravvenzioni: Euro 51,65 + IVA, oltre al costo da riversare.

Spese per intervento procuratori: Euro 516,46 + IVA.

Spese per subentro in contratti di appalto: Euro 516,46 + IVA per ogni singolo contratto.

Spese per bolli e imposte previste da norme di legge: Euro 30,00 + IVA oltre al costo da riversare.

Spese e commissioni valutarie: fatturate al costo.

Spese per ogni invio di comunicazioni: Euro 10,33 + IVA cadauna.

Spese per rilascio informativa precontrattuale: Euro 50,00 + IVA.

Spese di invio delle comunicazioni periodiche: Euro 50,00 + IVA.

Spese di invio delle comunicazioni periodiche ai garanti: Euro 20,00 + IVA.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CANONI: autorizzazione permanente R.I.D. per addebito in conto corrente a fronte delle richieste di incasso effettuate dal Concedente.

DECORRENZA DEI CANONI PERIODICI:

a) dal primo giorno del mese successivo alla data di consegna del bene risultante dal verbale di presa in consegna e accettazione.

oppure,

b) dalla data di consegna del bene risultante dal verbale di presa in consegna e accettazione;

INDICIZZAZIONE CANONI: in alternativa, canoni fissi o indicizzati secondo quanto di seguito illustrato circa i criteri di indicizzazione, i parametri di riferimento, il loro valore iniziale, i modi e la frequenza di rilevazione.

CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI PRELOCAZIONE: Qualora l'Utilizzatore richiedesse che l'esborso relativo al pagamento dei beni avvenga, anche parzialmente, prima della decorrenza del presente contratto, sarà a carico dell'Utilizzatore medesimo il pagamento di un corrispettivo per servizi di prelocazione da calcolarsi al tasso corrispondente alla media dell’EURIBOR (360) 3 MESI vigente nel periodo di preolcazione e maggiorato di <valore pattuito>%. Nel caso in cui il periodo considerato superasse la durata di

<valore pattuito> giorni, per il periodo eccedente tale limite detto corrispettivo verrà calcolato al tasso corrispondente alla media

dell’EURIBOR (360) 3 MESI vigente nel periodo di preolcazione e maggiorato di <valore pattuito>%. Tale corrispettivo sarà

addebitato all'Utilizzatore con periodicità trimestrale solare mediante emissione di regolare fattura.

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Sezione IV

Clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione: Il contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all'indicazione del suo fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra indicati, il prezzo per l'esercizio del diritto di opzione finale e l'eventuale parametro di indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria con il cliente-utilizzatore inclusi gli interessi di mora.

Di seguito si riporta l'elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le condizioni generali di contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle condizioni generali di contratto.

Si precisa che circa i tempi medi di risposta della concedente alla richiesta di leasing, di norma la concedente comunica la propria decisione entro 90 giorni.

Clausola di indicizzazione: Ai canoni è applicabile l’indicizzazione. I canoni (e conseguentemente il compenso della locazione finanziaria) sono indicizzati al parametro “EURIBOR (365) 6 MESI” o “EURIBOR (365) 3 mesi” , con periodicità trimestrale o semestrale, a seconda di quanto pattuito tra le Parti. L’indice di riferimento iniziale per il presente contratto è pari al <valore indice di riferimento>. Le variazioni conseguenti comporteranno, secondo il caso, l’emissione di nota di credito o di debito.

Per ogni adeguamento si adotterà la seguente procedura:

a) si rileveranno le quotazioni dell’indice di riferimento alla data, pubblicate da “Il Sole 24 ore” dell’indice di riferimento del periodo anteriore alla scadenza del canone considerato e si calcolerà lo scostamento come differenza tra la media delle quotazioni anzidette arrotondata all’ottavo di punto superiore e l’indice di riferimento iniziale.

b) l’importo delle note di credito e note di debito verrà determinato secondo le seguenti modalità: la quota capitale residua calcolata dopo il pagamento del canone verrà moltiplicata per lo “scostamento” come sopra determinato e diviso per 100. Il risultato così ottenuto verrà diviso per 12 e moltiplicato per la periodicità del canone;

c) le note di credito e le note di debito non verranno comunque emesse nel caso in cui il mutamento dell’indice suddetto produca, nel periodo considerato, una variazione del corrispettivo, in aumento o in diminuzione, di importo pari o inferiore a Euro 7,75 oltre l‘IVA. In caso di mancata pubblicazione su “Il Sole 24 Ore” del suddetto indice, verrà comunque utilizzata la quotazione rilevabile dal circuito Reuters o, in mancanza, dalla pagina corrispondente del circuito Telerate.

Il mancato pagamento delle note di debito produrrà interessi come indicato all’Art. 5 delle Condizioni Generali, a partire dalla data di presentazione della nota di debito stessa.

Modifica delle condizioni economiche: Resta pattuito, con specifica approvazione ed espressa rinuncia ad ogni eccezione in merito da parte dell'Utilizzatore, che al Concedente è riservata la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare le condizioni economiche applicate e applicabili al presente contratto con un preavviso minimo di 30 giorni. In caso di variazioni l'Utilizzatore ha facoltà di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta (art. 118, 2°

comma D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e sue modifiche e/o integrazioni).

OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA NAUTICA

Modalità di consegna - stato di navigabilità: L'Utilizzatore concorderà direttamente con il Fornitore data, luogo e modalità della consegna, e darà al Concedente notizia scritta della data almeno 10 (dieci) giorni di anticipo. L'Utilizzatore al momento della consegna dovrà sottoscrivere con il Fornitore apposito verbale, in cui verrà fatta constatare la consegna e che varrà quale accettazione dell'Unità prescelta, dello stato di navigabilità, della completezza delle dotazioni di sicurezza e della regolarità della documentazione prescritta dalle vigenti disposizioni. Un originale di tale verbale dovrà essere consegnato al Concedente non oltre 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione.

Nel caso in cui l'Utilizzatore rilevasse la non conformità anche parziale dell'Unità dovrà darne immediato avviso al Concedente ed al Fornitore a mezzo telegramma.

La sottoscrizione del verbale implicherà la piena ed incondizionata accettazione dello stato di navigabilità dell'Unità e di tutti i suoi impianti ed accessori, nonché della idoneità della medesima per il suo migliore impiego ed esonererà il Concedente da qualsiasi responsabilità per vizi, avendo l'Utilizzatore visitato l'Unità, eseguito prove agli ormeggi ed in mare aperto e riscontrato il tutto di suo gradimento e soddisfazione.

Il Concedente, qualora a suo insindacabile giudizio, l'esecuzione del contratto fosse divenuta impossibile, si dichiarerà sciolto da ogni impegno e potrà ripetere dall'Utilizzatore e dal Fornitore in solido, il prezzo pagato per l'Unità, gli interessi ed ogni altra spesa e danno sostenuto.

Uso dell'unità: L'Utilizzatore si impegna a fare quanto necessario affinché l'Unità sia sempre in stato di navigabilità, convenientemente attrezzata ed atta all'impiego al quale è destinata. L'Utilizzatore si impegna ad utilizzatore l'Unità, sue pertinenze ed accessori, con la massima diligenza e secondo le istruzioni del Costruttore, nel limite di impiego consentito nella categoria in cui l'Unità risulta assegnata dai documenti di bordo, nonché osservare tutte le leggi ed i regolamenti vigenti nel luogo ove l'Unità si viene a trovare.

L'Unità dovrà essere sempre provvista delle dotazioni di sicurezza prescritte dalle disposizioni legislative pro-tempore vigenti e l'Utilizzatore si impegna a verificarle, integrarle e mantenerle continuamente in buono stato.

L'Utilizzatore manleva il Concedente per le conseguenze o danni derivanti da inadempienze alle norme sulla navigazione e sostiene direttamente gli oneri per le contravvenzioni, impegnandosi a rimborsare a prima richiesta, le somme che il Concedente abbia dovuto anticipare nel caso di emissione di provvedimento a suo nome, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione nei suoi confronti.

L'Utilizzatore dichiara sotto la sua responsabilità che l'Unità non parteciperà a gare o regate, se non coperta da adeguate polizze assicurative per tutti i rischi da ciò derivanti.

L'Utilizzatore si obbliga altresì ad impiegare l'Unità nel rigoroso rispetto di tutte le condizioni previste dalle polizze assicurative di cui al successivo art. 16 e relativi limiti di territorialità.

L'Unità dovrà essere impiegata in traffici legali, tra porti ed approdi idonei e sicuri, ove possa entrare, permanere ed uscire in completa sicurezza.

Il Concedente è esonerato da ogni obbligo o responsabilità per vizi sopravvenuti all'Unità con assunzione contestuale dell'Utilizzatore di tali obblighi e responsabilità, oltre agli altri di cui agli artt. 379 e 380 del Codice della Navigazione.

Rischi d'impiego e responsabilità: Per l'intera durata della locazione finanziaria e fino alla riconsegna al Concedente, i rischi di perdita e di deterioramento dell'Unità sono a carico dell'Utilizzatore ancorchè verificatisi per cause a lui non imputabili.

È a carico dell'Utilizzatore ogni responsabilità verso terzi derivante da fatto suo, dei suoi dipendenti e preposti, che dovranno peraltro essere muniti delle necessarie licenze o abilitazioni.

L'Utilizzatore manleva il Concedente per le conseguenze o danni derivanti da inadempienze alle norme sulla navigazione e sostiene direttamente gli oneri per le contravvenzioni, impegnandosi a rimborsare a prima richiesta, le somme che il Concedente abbia dovuto anticipare nel caso di emissione del provvedimento a suo nome, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione nei suoi confronti.

Assicurazioni: L’Utilizzatore è tenuto ad assicurare a sue spese, ma anche nell’interesse della Concedente l’imbarcazione, le pertinenze, gli accessori e le parti separabili (ivi espressamente compresi i motori), nonché a tenere sempre operanti le coperture relative, contro tutti i rischi della navigazione presso una primaria compagnia assicuratrice di gradimento della Concedente, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla riconsegna o all’acquisto da parte sua dell'imbarcazione. A tal fine, se previsto nelle condizioni particolari del presente Contratto, l’Utilizzatore conferisce mandato irrevocabile con rappresentanza a favore della Concedente per la stipula della relativa polizza, della quale l’Utilizzatore dichiara di aver preso visione trovandola di proprio gradimento ed adeguata ai propri interessi sotto tutti gli aspetti, ivi compresi i rischi assicurati. In alternativa, l’Utilizzatore potrà a propria cura e spese (comprese quelle previste per la disamina della polizza da parte della Concedente), effettuare direttamente tale copertura assicurativa con una compagnia assicuratrice di gradimento della Concedente. In tale ultimo caso, la polizza dovrà essere stipulata per i rischi e per i massimali sottoindicati.

In particolare l’assicurazione dovrà coprire:

1) la perdita e l’avaria particolare dell’imbarcazione fino al controvalore indicato al punto B) delle condizioni particolari, o di altro ammontare concordato tra le Parti;

2) i rischi di navigazione a favore del personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di navigazione per le somme previste dai contratti collettivi applicabili;

3) la responsabilità civile verso i passeggeri, bagagli, merci e danni a terzi sulla superficie per massimale unico non inferiore al controvalore pari a Euro 25.800.000,00 .(venticinquemilioniottocentomila/00) o di altro ammontare concordato tra le Parti, con un limite, per ciascun passeggero, non inferiore al controvalore pari a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) o a quello che venisse fissato con disposizioni normative future.

L’Utilizzatore si obbliga a che la polizza assicurativa copra anche i danni e i rischi seguenti :

a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;

b) scioperi, serrate, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;

c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di potenza sovrana, compiute a scopo terroristico o politico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;

d) atti dolosi od atti di sabotaggio;

e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi governo (sia esso civile, militare o di fatto, ad esclusione del governo nazionale);

f) dirottamento forzato, pirateria o sequestro illegale od esercizio indebito del controllo sull’imbarcazione in navigazione (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito) attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell’imbarcazione ed agiscano senza il consenso dell’assicurato.

Tutte le coperture assicurative dovranno prevedere la rinuncia all’azione di rivalsa contro la Concedente, che sarà anche indicata quale assicurato aggiunto.

I certificati di assicurazione relativi dovranno essere consegnati dall’Utilizzatore alla Concedente entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto senza che ciò modifichi la portata degli obblighi assunti dall’Utilizzatore.

Tutte le polizze assicurative dovranno dare atto che la proprietà dell’imbarcazione appartiene alla Concedente e che la stessa è detenuta dall’Utilizzatore in leasing. Le polizze dovranno essere stipulate per conto di chi spetta ed essere vincolate a favore della Concedente per tutta la durata del Contratto e in ogni caso fino all’adempimento di ogni obbligazione derivante dallo stesso. Inoltre le polizze dovranno contenere apposita clausola di vincolo a favore della medesima, contenente l’impegno delle compagnie assicuratrici:

- a non pagare eventuali indennizzi per perdita totale, presunta o costruttiva se non alla Concedente salvo diversa ed espressa autorizzazione scritta di questa;

- a non consentire modifiche al contratto di assicurazione senza il consenso scritto della Concedente;

- a comunicare alla Concedente l’eventuale mancato pagamento del premio ed a considerare anche in tal caso operanti le coperture assicurative per almeno 30 (trenta) giorni dopo il comprovato ricevimento da parte della Concedente medesima di apposita lettera della compagnia assicuratrice comunicante il mancato pagamento del premio.

Resta peraltro inteso che eventuali indennizzi per danni potranno essere liquidati direttamente all’Utilizzatore fino alla concorrenza massima pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per l’imbarcazione da utilizzarsi integralmente ed esclusivamente per le relative riparazioni, fermo rimanendo l’obbligo di informativa di cui al penultimo comma del presente articolo.

In qualsiasi caso di perdita totale, presunta o costruttiva, l’Utilizzatore continuerà a corrispondere i corrispettivi della locazione finanziaria alle scadenze contrattuali fino al pagamento in favore del Concedente dell’indennizzo assicurativo.

Copia delle polizze dovrà essere trasmessa alla Concedente entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Contratto. Qualora ciò non avvenga o comunque la polizza o il vincolo non siano conformi a quanto richiesto, la Concedente potrà stipulare altre polizze a propria cura ed a spese dell’Utilizzatore.

L’Utilizzatore sarà tenuto a non compiere alcun atto e ad evitare qualsiasi omissione che possa in qualche modo comportare decadenza o pregiudizio alle coperture assicurative predette, e ad inviare alla Concedente in copia e contemporaneamente all’invio della denuncia alla compagnia assicuratrice, tutte le denunce di sinistro alle compagnie assicuratrici eccedenti Euro 5.000,00 (cinquemila/00), per ogni imbarcazione.

L’esistenza dei contratti di assicurazione non modifica in alcun modo il regime dei rischi e delle responsabilità così come previsti a carico dell’Utilizzatore.

Annotazione del nominativo dell’utilizzatore sulla licenza di navigazione: L'Utilizzatore si impegna prima di utilizzare l'Unità a curare che sul Registro d’Iscrizione e sulla Licenza di Navigazione sia annotato il proprio nominativo e la data di scadenza del presente contratto, consegnando al Concedente copia di tale documento, rimanendo convenuto che l'Unità non potrà essere in alcun modo utilizzata fino a quando il Concedente non avrà confermato l'avvenuto ricevimento della documentazione.

L'Utilizzatore è altresì tenuto a portare immediatamente a conoscenza dei terzi interessati la propria qualità.

L'Utilizzatore, nella sua qualità, terrà a proprio carico ogni spesa ed onere di esercizio dell'eventuale equipaggio che sarà a tutti gli effetti alle sue esclusive dipendenze, ogni e qualsiasi onere fiscale diretto ed indiretto, presente e futuro, avente comunque relazione con il presente contratto, ogni multa, ammenda o sanzione pecuniaria derivante dalla violazione di leggi, regolamenti o prescrizioni di autorità pubbliche, in Italia o all'estero, ogni obbligo di corrispondere l'indennità e il compenso dovuto alla nave/imbarcazione/unità soccorritrice per l'opera di salvataggio, rinunciando ad ogni diritto di rivalsa nei confronti del Concedente.

Azioni di terzi: L'Utilizzatore è tenuto a comunicare al Responsabile del Porto o del Cantiere e a far riconoscere e tutelare nei confronti di chiunque, a sue spese, la proprietà del Concedente sull'Unità.

L'Utilizzatore dovrà dare immediata comunicazione per iscritto al Concedente di ogni e qualsiasi azione di terzi nei suoi confronti, nonché delle azioni che l'Utilizzatore riterrà opportuno intraprendere al fine di garantire sia i propri interessi che gli interessi del Concedente. Tutte le responsabilità, gli oneri e le spese dirette ed indirette connesse o derivanti sono a carico dell'Utilizzatore.

L'Utilizzatore è altresì tenuto a non far sorgere sull'Unità alcuno dei privilegi previsti dall'art. 522 del Codice della Navigazione o comunque provvedere prontamente alla loro estinzione.

Clausole risolutive espresse: Al Concedente è riconosciuta la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, qualora nell'Utilizzatore si renda inadempiente, anche parzialmente, al pagamento, alle scadenze pattuite, anche di uno solo dei canoni di locazione finanziaria o di qualisasi altro importo comunque dovuto al Concedente, nonchè alle seguenti ulteriori obbligazioni contrattuali contenute nelle sottoindicate clasusole:

- art. 10 Modalità di consegna - stato di navigabilità;

- art. 11 Installazione di materiali accessori;

- art. 12 Uso dell'Unità;

- art. 14 Manutenzione, riparazioni e ispezioni;

- art. 15 Rischi di impiego e responsabilità;

- art. 17 Avaria comune;

- art. 18 Spese di esercizio;

- art. 19 Dichiarazione di armatore;

- art. 20 Azioni di terzi;

- art. 21 Divieti di cessione e sublocazione - facoltà di cessione del contratto da parte del Concedente;

- art. 25 Imposte spese e maggiori costi.

Sarà altresì in facoltà del Concedente risolvere anticipatamente il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di preventiva costituzione in mora, in caso di:

- inadempimento degli obblighi di copertura assicurativa previsti dall'art. 16 del presente contratto;

- mancata rispondenza a realtà di situazione, dati e conti forniti dall'Utilizzatore;

(6)

Pag. 6/6 - protesti cambiari, sequestri, pignoramenti, iscrizioni di ipoteche giudiziarie preesistenti e sopravvenute;

- perdita, sottrazione, distruzione dell'Unità per qualsiasi causa avvenuta, compreso il caso fortuito e la forza maggiore.

La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito di comunicazione che, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sarà data dal Concedente all'Utilizzatore.

La sentenza dichiarativa di fallimento dell'Utilizzatore determina "ipso iure" la risoluzione del presente contratto.

Effetti della risoluzione: In qualsiasi caso di anticipata risoluzione del contratto, l'Utilizzatore dovrà immediatamente riconsegnare, ai sensi dell'art. 24 l'Unità al Concedente, nel porto di xxxxxxxxxx ed in stato di navigabilità.

Qualora l'Utilizzatore non provvedesse alla restituzione dell'Unità secondo le modalità richieste, il Concedente o i suoi incaricati, devono considerarsi sin d'ora autorizzati ad accedere nei luoghi ove l'Unità è situata ed a provvedere a mezzo di idoneo equipaggio e Comandante abilitati, a prenderla in consegna a spese e rischio dell'Utilizzatore che si impegna, sin da ora a non fare opposizioni di alcun genere.

Al Concedente resteranno definitivamente acquisiti tutti gli importi corrisposti a qualsiasi titolo dall'Utilizzatore, il quale dovrà immediatamente corrispondere qualunque somma che risulti già maturata a suo carico per canoni insoluti, interessi di mora e spese sino alla data di avvenuta restituzione dell'Unità.

In aggiunta a quanto sopra e salvo il diritto di richieder il risarcimento di maggiori danni, il Concedente avrà facoltà di esigere dall'Utilizzatore, a titolo di penale, il pagamento in unica soluzione di un importo pari al valore attuale, calcolato al tasso "Euribor (365) 3 mesi" o “Euribor (365) 6 mesi” – secondo quanto pattuito tra le parti - in vigore alla data di stipula del contratto diminuito di 1 punto percentuale, di tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell'Utilizzatore , ivi compreso il prezzo di opzione finale per l'acquisto, detratto quanto il Concedente abbia eventualmente ricavato con la vendita dell'Unità, ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimenti corrisposti dalla Compagnia o da terzi, al netto di oneri e spese.

È comunque riservata al Concedente la facoltà di non avvalersi della risoluzione, ma di chiedere l'adempimento del presente contratto procedendo all'esecuzione coattiva dello stesso.

Alternative al termine del contratto: L'Utilizzatore al termine del contratto, sarà tenuto a proprie spese a restituire l'Unità al Concedente o ad altri dal Concedente stesso espressamente incaricati, in un porto italiano, nei modi e nel termine da questi indicati. L'Unità dovrà essere consegnata completa di accessori, pertinenze e documentazione, in condizione di regolare funzionamento ed in buono stato di manutenzione.

In alternativa a quanto così previsto, l'Utilizzatore purchè abbia assolto tutti gli obblghi contrattuali, avrà facoltà, preavvisando con 90 giorni di anticipo sulla scadenza, di acquistare, nello stato di fatto nel quale si troverà e con esclusione di qualsiasi garanzia da parte del Concedente, l'Unità stessa per il prezzo di opzione finale per l'acquisto appositamente previsto all'art. 3 del presente contratto, maggiorato dell'IVA, spese di passaggio di proprietà ed eventuali altre spese, oneri, imposte e tasse direttamente o indirettamente connesse con il trasferimento della proprietà.

A pena di definitiva decandenza, l'Utilizzatore dovrà corrispondere tale prezzo in un'unica soluzione entro il giorno di scadenza della locazione finanziaria.

Qualora l'Utilizzatore ritardasse la corresponsione del prezzo di opzione finale per l'acquisto dell'Unità, decorreranno di pieno diritto a favore del Concedente, interessi moratori e spese secondo quanto previsto dall'art. 7 che precede. Se in mora nella restituzione dell'Unità, l'Utilizzatore, fermo restando il diritto del Concedente di effettuarne il ritiro forzoso, dovrà corrispondere un indennizzo pari al 3 per mille del prezzo di opzione finale per l'acquisto per ogni giorno di ritardo, oltre alle spese da calcolarsi in misura forfetaria per gli eventuali interventi da esso eseguiti presso l'Utilizzatore.

Foro competente: Salvi i casi in cui sia prevista dalla legge la competenza inderogabile di un diverso Foro, per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dal presente contratto sono competenti, ove venga convenuta la Concedente, esclusivamente il Foro di Brescia ed il Foro di Bergamo.

Ove l'azione sia promossa dalla Concedente, sono competenti, oltre al Foro di Brescia e di Bergamo, qualsiasi altro foro normalmente previsto dalla legge ovvero quello di Ancona.

Resta salva la facoltà del cliente di ricorrere al Conciliatore Bancario, associazione alla quale aderisce la Concedente, che promuove l’attività di conciliazione stragiudiziale delle controversie sia nelle forme di cui agli art. 38, 39 e 40 del D.Lgs. 5/2003, sia attraverso l’organismo collegiale denominato “Ombudsman-Giurì Bancario”, alle condizioni e secondo le procedure definite nei relativi regolamenti, disponibili presso tutte le filiali del Gruppo UBI Banca.

* * * Legenda delle principali nozioni contenute nei fogli informativi

Concedente: è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria.

Utilizzatore: è il cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria.

Consumatore: nel c.d. "leasing al consumo" è il cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.

Tasso leasing: è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti.

Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa va considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi.

Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno "standard" di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in contratto.

Canone: è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria.

Parametro di indicizzazione: è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate.

Opzione finale di acquisto: è la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato.

Soggetto convenzionato: è l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario preponente offre "fuori sede" i suoi prodotti.

Valuta: è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore.

Tasso di mora: è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Foro competente: è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.

Riferimenti

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