• Non ci sono risultati.

VALORIZZAZIONE DEL PARCO TURISTICO DEL BOSCO SELENI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "VALORIZZAZIONE DEL PARCO TURISTICO DEL BOSCO SELENI"

Copied!
23
0
0

Testo completo

(1)

Provincia di Nuoro

AREA DEGLI AFFARI GENERALI

VALORIZZAZIONE DEL PARCO TURISTICO DEL BOSCO SELENI

___________________________________________________________________________

CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI UN PARCO TEMATICO

STORICO/ARCHEOLOGICO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPLATO

(2)

Sommario

CAPO I. NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE ... 4

Art. 1. Premesse ... 4

Art. 2. Oggetto dell’Appalto e Definizioni ... 4

Art. 3. Descrizione degli Obiettivi della Concessione ... 6

Art. 4. Durata della Concessione ... 6

Art. 5. Valore della Concessione e del Canone Annuale ... 7

Art. 6. Luogo di Esecuzione del Servizio ... 7

Art. 7. Oneri e Servizi a Carico del Concessionario ... 8

Art. 8. Benefit e Agevolazioni Proposte al Concessionario ... 10

Art. 9. Progetto Tecnico Gestionale ... 11

Art. 10. Studio di fattibilità ... 13

CAPO II. DISCIPLINA CONTRATTUALE ... 14

Art. 11. Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale di Concessione ... 14

Art. 12. Documenti che Fanno Parte del Contratto ... 14

Art. 13. Fallimento del Concessionario ... 15

CAPO III. TERMINI PER LA ESECUZIONE ... 15

Art. 14. Consegna dell’Area e dei Locali ... 15

Art. 15. Inizio Attività ... 15

Art. 16. Riconsegna dei Locali e degli Spazi ... 15

Art. 17. Personale – Addetti allo svolgimento delle Attività ... 16

Art. 18. Sospensioni e Interruzioni del Servizio ... 17

Art. 19. Penalità, Risoluzione del Contratto e Revoca dell’Affidamento ... 17

CAPO IV. DISCIPLINA ECONOMICA ... 19

Art. 20. Pagamento del Canone di Concessione ... 19

Art. 21. Corrispettivi per la Prestazione dei Servizi ... 19

CAPO V. CAUZIONI E GARANZIE ... 19

Art. 22. Cauzione Provvisoria ... 19

Art. 23. Cauzione Definitiva ... 19

CAPO VI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ... 20

Art. 24. Adempimenti in Materia di Sicurezza ... 20

CAPO VII. NORME FINALI ... 21

Art. 25. Limiti di Utilizzo e Gestione Consociata del Parco Turistico ... 21

Art. 26. Modifiche e Innovazioni ... 21

Art. 27. Verbale di Ultimazione della Concessione ... 21

(3)

Art. 28. Obblighi di Comunicazione da Parte del Concessionario ... 21

Art. 29. Vigilanza e Controllo ... 22

Art. 30. tracciabilità dei Pagamenti ... 23

Art. 31. Spese Contrattuali, Imposte, Tasse ... 23

Art. 32. Disposizioni Generali e Finali ... 23

(4)

CAPO I. NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 1. PREMESSE

Il Comune di Lanusei è proprietario di un’area ubicata a monte dell’abitato di Lanusei in un alto piano denominato “Seleni”. Il sito oggetto della concessione è situato nella parte terminale nord-ovest dell’altopiano sulla direttrice che porta all’altopiano di San Cosimo. L’area del parco turistico è caratterizzata da una fitta foresta di lecci e da una suggestiva testimonianza della civiltà nuragica composta da un complesso archeologico, motivo di vanto non solo dell’abitato ma anche dei comuni limitrofi.

La superficie prevista per la concessione è di circa 5.564 mq e precisamente parte del mappale 43 del foglio 5, ed è già parzialmente delimitata da una recinzione in pietra. Al suo interno è presente un blocco bagni, oggetto di un recente intervento di manutenzione straordinaria e messa a norma.

L’area del parco turistico ha una valenza strategica per la Città di Lanusei, da preservare e tutelare.

Lo scopo del bando, di cui il presente Capitolato Speciale costituisce documento di gara, è quello di procedere alla concessione in gestione ed uso dell’area del parco turistico, finalizzata alla sua valorizzazione e alla realizzazione di un parco tematico storico/archeologico.

La presente concessione di servizi prevede pertanto la concessione dell’area del parco turistico per una durata di 12 (dodici) anni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio, non rinnovabili.

ART. 2. OGGETTO DELL’APPALTO E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato speciale della Concessione disciplina la concessione di servizi, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 50/2016, in cui la controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l’area del parco turistico, i cui spazi sono ampiamente descritti nella relazione tecnico illustrativa predisposta dal Comune e ubicati a monte dell’abitato di Lanusei in un alto piano denominato “Seleni” e individuati negli elaborati grafici del progetto, a fronte del pagamento di un canone all'Amministrazione Comunale, soggetto a rialzo in sede di gara.

Il Concessionario svolgerà le proprie attività all'interno dell’area del parco turistico con il proprio rischio di impresa. La principale caratteristica di ogni contratto di concessione infatti consiste proprio nel fatto che il Concessionario assume e svolge l'attività d'impresa legata alla concessione stessa per massimizzare i benefici generabili con la propria attività nel libero mercato e minimizzare e gestire, in piena autonomia e con la propria esclusiva responsabilità, ogni rischio collegato all'esecuzione della concessione stessa. Ogni rischio, economico, gestionale, operativo ecc.

legato all’affidamento, rimane pertanto a totale carico del Concessionario. L’Amministrazione Comunale non è infatti obbligata in alcun modo a garantire un numero minimo di fruitori dei servizi, mentre il Concessionario è impegnato a soddisfare la richiesta, anche se superiore, in quanto presente. Il Concessionario deve quindi provvedere a gestire l'attività aggiudicata in concessione mediante capitali, risorse umane, tecniche e tecnologiche e organizzazione propri. Il Concessionario

(5)

eseguirà i servizi in oggetto a proprio rischio utilizzando strutture e locali, impianti, apparecchiature ed attrezzature presenti concessi dall’Amministrazione Comunale oltre a quelle di cui vorrà dotarsi a proprie spese. Il Comune di Lanusei rimane pertanto escluso da qualsiasi impegno o responsabilità connessa con l'esecuzione del servizio.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 72, comma 4, è stato acquisito il seguente Codice Identificativo della Gara (CIG):8069589381

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per quanto ancora in vigore;

c) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) Concessione di servizi: contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale la Stazione Appaltante affida a un operatore economico la gestione del servizio in argomento riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

e) Rischio operativo: il rischio legato alla gestione del servizio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico. Si considera che l'operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione;

f) Rischio di domanda: il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;

g) Stazione Appaltante o Amministrazione o Amministrazione Comunale o Concedente: il soggetto giuridico che indice la gara per la concessione e che sottoscriverà il contratto, rappresentato dal Comune di Lanusei;

h) Concorrente: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che partecipa al presente bando di concessione con la presentazione di offerta;

i) Concessionario o Aggiudicatario: operatore economico che stipula la concessione con l'Amministrazione Comunale acquisendo il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi assentiti in concessione, alle condizioni di cui allo schema di concessione;

j) Capitolato: il presente Capitolato Speciale di Concessione;

k) Area del parco turistico: la superficie prevista per la concessione, di circa 5.564 mq, situata nella parte terminale nord-ovest dell’altopiano del “Seleni” sulla direttrice che porta all’altopiano di San Cosimo;

l) Progetto Tecnico Gestionale: il progetto contenuto nell'offerta tecnica nel quale il concorrente illustra il programma delle attività che il concorrente propone di svolgere all'interno dell’area del parco turistico in concessione qualora aggiudicatario, nonché le forme di partenariato e collaborazione e il progetto degli interventi di adeguamento funzionale degli spazi e quant'altro ritenga necessario per la propria attività;

(6)

m) Studio di fattibilità: il documento che dovrà essere prodotto dal concorrente nel quale lo stesso procederà alla valutazione economica, attraverso la comparazione tra costi e ricavi attesi, derivante dalla realizzazione del Progetto Tecnico Gestionale offerto e nel quale dovrà mostrare la garanzia dell'equilibrio economico e finanziario della concessione;

n) RUP: responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti;

o) Commissione Giudicatrice: commissione nominata della Stazione Appaltante preposta alla valutazione delle offerte tecniche e economiche.

ART. 3. DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE

L'obiettivo generale della presente concessione è quello di svolgere le seguenti due tipologie di attività:

1. Gestione ordinaria del parco turistico naturalistico: il concessionario dovrà svolgere tale attività secondo le modalità e alle condizioni indicate al presente capitolato all’Art. 9;

2. Progetto di gestione e sviluppo: il concessionario dovrà realizzare un progetto di un parco tematico storico/archeologico a grandezza naturale afferente alla civiltà nuragica con gestione e sviluppo anche a carattere imprenditoriale secondo le modalità e alle condizioni indicate nel presente capitolato speciale all’Art. 8.

Il Progetto proposto non può prevedere:

a) Lo sviluppo di attività che denotino il mero sfruttamento dell’Area per le proprie attività ma che non restituiscano alla collettività e all’area del parco turistico un valore aggiunto (es: il semplice trasferimento dell'attività da una sede all'altra);

b) Lo sviluppo di attività non conformi alla destinazione d’uso dell’Area, contrarie all’ordine pubblico o al pubblico decoro.

ART. 4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione dell’Area del parco turistico ha una durata di anni 12 (dodici) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio, non rinnovabili.

La durata della concessione tiene conto del tempo di previsione ragionevole entro il quale il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori e servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali, ai sensi dell’art.18, co. 2 della direttiva 2014/23/UE.

Successivamente alla stipula del Contratto di Concessione, l'Amministrazione Comunale procederà alla consegna degli spazi così come descritti all’Art. 14 del presente Capitolato per l’utilizzo degli stessi sulla base del Progetto Tecnico Gestionale offerto in sede di gara dal Concessionario e successivamente approvato dal Concedente a seguito dell'acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta di legge.

(7)

La concessione avrà decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio redatto in contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente.

Il Concessionario, al termine della concessione, non avrà titolo ad esigere un indennizzo o una buonuscita.

ART. 5. VALORE DELLA CONCESSIONE E DEL CANONE ANNUALE

Il valore della concessione, stabilito in base alle disposizioni dell'articolo 167 del Codice, è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, ed è pari a € 102.000,00 (euro centodue mila/00) inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice.

1. Il valore presunto stimato per la concessione, pari a € 102.000,00 (euro centoduemila/00) per l'intera durata della Concessione (dodici anni);

2. Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione Comunale e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio offerto;

3. Il Concessionario, per la concessione di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i locali e gli spazi individuati, in conformità al Progetto Tecnico Gestionale, si impegnerà a versare all'Amministrazione Comunale un canone di concessione di importo fisso mensile, pari agli importi mensili di cui al punto successivo, più IVA al 22%, oggetto di rialzo in sede di offerta economica di gara;

4. Il costo del canone di concessione annuale a base d’asta è stato fissato in € 100,00 (euro cento/00) oltre l'IVA;

5. Tale canone di concessione dovrà essere versato in rate annuali anticipate.

Il canone di concessione è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). La revisione del canone scatterà solo su richiesta avanzata dalla parte che vi avrà interesse, posto che con tale clausola la Stazione Appaltante ha inteso regolare con modalità eque e ragionevoli il meccanismo di adeguamento automatico del canone.

ART. 6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per l'espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale concederà in gestione al Concessionario l’area ubicata a monte dell’abitato di Lanusei in un alto piano denominato “Seleni”, meglio identificati nelle planimetrie allegate nella relazione tecnico illustrativa, e precisamente identificato al mappale 43 del foglio 5, per una superficie totale di circa 0,56 Ha.

Per maggiore dettaglio si rimanda alla relazione tecnico illustrativa per la descrizione puntuale di tutta l’area del parco turistico e relativi impianti e finiture.

(8)

Gli spazi in concessione si trovano allo stato attuale e con gli impianti minimi a garantire una fruibilità dello spazio tal quale. Sarà cura del Concessionario allestire i locali e gli spazi rendendoli idonei allo svolgimento delle attività proposte nel Progetto Tecnico Gestionale.

Gli spazi affidati al Concessionario devono essere da questo utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dalla presente concessione, salvo diversa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. È fatto divieto al Concessionario cedere in tutto o in parte gli spazi oggetto della concessione senza la preventiva autorizzazione del Concedente. L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile e il Concedente potrà richiedere l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

ART. 7. ONERI E SERVIZI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna al rispetto del Progetto Tecnico Gestionale proposto in sede di gara e alla esecuzione di tutti i servizi e le attività all’interno dell’area del parco turistico, oltre tutte le regole e condizioni già descritte e definite nel presente Capitolato e negli ulteriori documenti di gara.

In particolare, in Concessionario dovrà:

1. Rispettare la delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 05/11/2018, nonché della convenzione e di tutti gli altri relativi al procedimento di gara stessa;

2. Svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree del lotto in concessione poste al suo interno.

L’attività di manutenzione richiesta comprende quella relativa all’area del parco turistico in concessione e delle strutture in essa presenti e comprende:

• Sfalcio dell’erba;

• Manutenzione dei sentieri e vialetti;

• Pulizia delle eventuali caditoie e delle fossette laterali ai passaggi;

• Controllo del sottobosco;

• Controllo della recinzione perimetrale e dei cartelli.

Tutte le spese inerenti le attrezzature, i mezzi d’opera, i materiali e il personale e tutto ciò che è necessario per la gestione ordinaria e straordinaria del parco turistico e per il buono e corretto svolgimento del servizio di cui al presente capo, compreso l’acquisto dei materiali, mezzi, automezzi e attrezzature per la manutenzione rurale boschiva, prodotti farmaceutici per il primo soccorso, prodotti per il mantenimento dell’igiene e gestione decorosa dei locali sono a carico del concessionario.

All’interno dell’area oggetto della convenzione è presente inoltre un fabbricato destinato a bagni pubblici. Tutte le spese di manutenzione sia ordinaria che straordinaria di questo immobile sono a carico del concessionario.

3. Effettuare interventi di pulizia del lotto concesso, consistente nella pulizia dei camminamenti e dei sentieri destinati al pubblico oltre la ripulitura delle eventuali aree destinate al tempo libero e funzioni ricreative come identificate nel Progetto Tecnico Gestionale presentato in sede di offerta, e conferimento dei rifiuti nel rispetto della raccolta differenziata.

(9)

Deve essere garantita la pulizia di tutto il lotto oggetto della concessione in particolar modo delle strutture comprese con le modalità che nell’ambito del Progetto Tecnico Gestionale presentato in sede di offerta sono lasciate aperte al pubblico. In particolare dovranno essere effettuati controlli giornalieri al fine di verificare il mantenimento del decoro e della pulizia e garantire per questa finalità le seguenti operazioni:

• Svuotamento cestini portarifiuti e relativa pulizia;

• Spazzamento lavaggio e pulizia di tutti i servizi igienico-sanitari destinati al pubblico esistenti nell’area oggetto della concessione con utilizzo di prodotti speciali e relativa fornitura di prodotti di consumo (carta igienica e sapone liquido etc.);

• Pulizia dei sentieri compresi all’interno del lotto di concessione in modo che siano accessibili e transitabili.

4. Effettuare i servizi di sorveglianza di controllo e segnalazioni di situazioni inerenti la sicurezza ai fini antincendio.

È fatto obbligo al concessionario e al relativo personale impiegato di segnalare tempestivamente agli organi competenti (Vigili del Fuoco, Associazioni di Volontariato, 113, etc.) eventuali incendi o altro tipo di gravi emergenze relative all’ambiente di cui si sia a conoscenza, anche se verificatesi all’esterno del parco turistico in concessione o di tutti quei fatti che possono rappresentare una fonte di pericolo immediato o per gli utenti o di rischio per la pubblica incolumità.

In tutti i casi di emergenza, comunque, il concessionario è autorizzato ad inibire l’accesso al pubblico nell’area, inibire l’uso del bene economico difettato o inibire l’area soggetta a pericolo, provvedere alla rimozione dei pericoli o ove possibile alla segnalazione ai servizi di Pronto Intervento e tempestivamente di comunicazione all’Amministrazione Comunale.

Nel corso dello svolgimento dell’attività il personale dovrà garantire la presenza di eventuale materiale informativo anche fornito dal concessionario e dall’Amministrazione Comunale in grado di fornire ai cittadini informazioni relative al parco turistico oltre a sollecitare una sensibilizzazione civile al rispetto della natura.

5. Eseguire i servizi contrattualmente previsti condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne dell’appalto in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

6. Predisporre e consegnare il Piano di sicurezza sostitutivo inerente alle attività esercitate, e il documento unico di valutazione dei rischi dovuti alle interferenze delle reciproche attività secondo le disposizioni del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Conseguentemente il Concessionario curerà l’informazione e l’addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei servizi.

In caso di inosservanza delle norme di sicurezza, l’Amministrazione potrà sospendere l’efficacia del contratto, fino a quando il Concessionario non provveda all’adeguamento alle norme e regole nell’attività di servizio. Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato speciale d’appalto, dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.

7. Garantire l’apertura del parco turistico oggetto di concessione per il periodo minimo di 90 (novanta) giorni all’anno, e nello specifico almeno le giornate di seguito indicate:

(10)

a. Dal 15 giugno al 31 agosto (78 giorni);

b. Dal 26 dicembre al 31 dicembre (6 giorni);

c. Dal 2 gennaio al 5 gennaio (4 giorni);

d. Nei giorni di Pasqua e Pasquetta (2 giorni).

8. Assicurare, in qualsiasi momento, l’accesso alla struttura al personale incaricato dall’Amministrazione Comunale. Il Comune potrà, in qualsiasi momento, effettuare controlli mirati a verificare il rispetto della convenzione.

9. Facilitare l’operato dell’Amministrazione Comunale nella gestione della viabilità interna al parco turistico. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disciplinare a sua totale discrezione, senza che nulla possa essere eccepito dal concessionario, la viabilità interna al parco Seleni ed, in particolare, quella del tratto lastricato prospiciente le medesime, anche attraverso provvedimenti di chiusura al traffico, temporanei o definitivi, dello stesso.

10. Osservare, nell’espletamento dei servizi, le vigenti norme di legge tese a garantire la sicurezza del pubblico, e tenere indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi danno e responsabilità penale e civile nei confronti di terzi.

11. Assolvere a propria cura e spesa a tutte le incombenze indispensabili per l’acquisizione e/o richiesta di autorizzazioni, licenze, permessi, nullaosta, amministrative sanitarie e commerciali, qualora necessarie e/o prescritte per la gestione e la conduzione dell’area, esonerando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali dinieghi;

12. Stipulare la garanzia definitiva di cui al successivo Art. 23.

13. Stipulare la polizza assicurativa di cui al successivo Art. 24.

14. Rispettare eventuali norme, regolamenti e disposizioni che dovessero essere ordinate dal Comune di Lanusei, Prefettura, Soprintendenza, Vigili del Fuoco o altri Enti in considerazione della peculiarità dei luoghi in cui si svolgerà il servizio. Sarà cura del Concessionario, prima della consegna del servizio, prendere i dovuti contatti con gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni di legge e sarà onere dello stesso il rispetto delle disposizioni, prescrizioni e richieste finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni.

15. Assicurare il pagamento spese inerenti e consequenziali la stipula del contratto, delle imposte per l'esercizio del servizio, il pagamento della tassa sui rifiuti, delle eventuali tasse su diritti di esercizio e quant'altro necessario per l'esecuzione delle attività in concessione.

ART. 8. BENEFIT E AGEVOLAZIONI PROPOSTE AL CONCESSIONARIO

Al concessionario sarà corrisposta la somma di € 30.000,00 (Euro trentamila,00), per la Realizzazione di un parco tematico storico/archeologico a grandezza naturale che preveda:

1. La realizzazione della recinzione perimetrale, in materiale ligneo e/o litico, inclusa la collocazione, entro l’area concessa, di porta rifiuti idonei alla raccolta differenziata;

(11)

2. La realizzazione di n. 4 capanne in pietra o altro materiale ammissibile ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela paesaggistica e di sicurezza (anche in relazione alla fruizione degli spazi da parte di persone), a grandezza naturale, come da offerta presentata.

Il Comune di Lanusei si riserva, senza obblighi o vincoli in merito nei confronti del Concessionario, il diritto di mettere a disposizione ulteriori € 12.000,00 (Euro dodicimila,00) derivanti da apposito contributo della Fondazione di Sardegna, nel rispetto del bando e delle condizioni stabilite dalla Fondazione stessa, ove erogato.

Le opere di completamento o necessarie all’adeguamento funzionale delle infrastrutture devono essere realizzate dal soggetto Concessionario a regola d'arte e devono rispondere a tutti i criteri, parametri e norme di sicurezza previsti dalle leggi vigenti.

L’Amministrazione Comunale riconoscerà al concessionario il contributo di cui al presente articolo, secondo le seguenti modalità:

1. € 5.000,00 (Euro cinquemila,00) al momento della stipula del contratto, in conto gestione;

2. € 10.000,00 (Euro cinquemila,00) all’atto della realizzazione del 50% delle lavorazioni previste nel progetto approvato;

3. € 15.000,00 (Euro quindicimila,00) all’atto del completamento delle opere e del collaudo delle stesse da parte del Comune di Lanusei.

Il Concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione e al collaudatore per l'approvazione, secondo la scansione stabilita dai numeri 2 e 3 del precedente comma, tutta la contabilità e le pezze giustificative attestanti il costo delle lavorazioni eseguite, che deve risultare almeno pari a quello preventivato nell’offerta di gara. Le opere dovranno essere eseguite da soggetto in possesso dei necessari requisiti di legge.

Al termine della concessione, le opere realizzate verranno acquisite al patrimonio del Comune senza che il Concessionario possa rivendicare alcun indennizzo.

Qualora l’attività possa essere esercitata anche prima della conclusione dei lavori nel rispetto delle vigenti norme in materia è facoltà del concessionario darvi corso.

ART. 9. PROGETTO TECNICO GESTIONALE

Il Concorrente dovrà proporre in sede di gara un Progetto Tecnico Gestionale che descriva nel dettaglio:

a) Le proposte per la costruzione del parco tematico storico/archeologico di cui al precedente articolo;

b) Le modalità esecutive del servizio che intende offrire.

Le lavorazioni di cui al punto a) dovranno essere progettate e dirette da un tecnico abilitato (individuato dal Concessionario) secondo le modalità ed i contenuti previsti dalla vigente normativa edilizia, urbanistica, paesaggistica, forestale, sicurezza ed ogni altra eventuale norma di settore o generale interessata.

(12)

Tutti i costi di progettazione, direzione lavori ed eventuale coordinamento della sicurezza saranno a totale carico del Concessionario. Il progetto delle lavorazioni sarà oggetto di validazione da parte dell'ufficio tecnico comunale e di approvazione dell'Amministrazione Comunale.

Le lavorazioni potranno essere eseguite solo dopo l'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione e dopo che il Concessionario avrà ottenuto le autorizzazioni e nulla osta necessari dagli enti ed uffici competenti. I costi della sicurezza, anche se eventualmente maggiori rispetto a quelli ipotizzati nella Relazione Tecnico Illustrativa, saranno a totale carico del Concessionario.

Per quanto concerne la descrizione delle modalità esecutive del servizio di cui al punto b), questa dovrà avere come oggetto la gestione e sviluppo di un parco tematico storico archeologico, con la finalità di accrescere e potenziare i servizi offerti, ad esclusivo onere del Concessionario, in modo da amplificare le potenzialità del parco turistico naturalistico.

Questa parte del Progetto Tecnico Gestionale dovrà:

a) Essere prioritariamente orientata alla descrizione della promozione turistica ed alla valorizzazione dell’argomento archeologico e storico. Le attività di promozione e di valorizzazione dovranno risultare da proposte operative dettagliate che ne illustrino il legame con il complesso dei beni concessi e le sinergie con il territorio;

b) Prevedere un’apertura dei servizi per almeno novanta giorni all’anno;

c) Essere elaborata nell’ottica di una valorizzazione sistemica del compendio turistico del Bosco Selene, in sinergia con i sistemi di programmazione territoriale ed in particolare con il costituendo Parco Archeo Astronomico e Naturalistico e con gli altri attrattori turistici del territorio;

d) Prevedere un investimento da parte del concessionario di almeno € 8.016,00 (Euro ottomilasedici,00).

Il Progetto Tecnico Gestionale sarà sottoposto alla successiva approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale e costituirà elemento integrativo e costitutivo del Contratto di Concessione.

Al Progetto Tecnico Gestionale dovrà essere allegato un cronoprogramma esecutivo dei primi 24 mesi del servizio in cui dovranno essere dettagliate le attività proposte dal Concorrente in sede di gara.

Le modifiche che l'Amministrazione Comunale richiederà al fine di rendere il Progetto Tecnico Gestionale approvabile dovranno essere trasmesse dall'aggiudicatario entro dieci giorni dalla richiesta e comunque non oltre la data prevista per la stipula del contratto o per la consegna dei locali e degli spazi nel caso di consegna anticipata del servizio.

Il Concessionario sarà tenuto a dare attuazione a quanto contenuto e proposto nel Progetto Tecnico Gestionale, il cui contenuto è da considerarsi minimo, potendo l'aggiudicatario, proporre ed organizzare anche altre diverse attività, comunque finalizzate a promuovere e valorizzare adeguatamente la propria attività e il sito dell’area del parco turistico. In ogni azione posta in essere dovrà comunque sempre rispettare le eventuali prescrizioni impartite dal Concedente e sarà a suo carico l'ottenimento delle autorizzazioni preventive ove necessario.

(13)

L'approvazione del Progetto Tecnico Gestionale del Concessionario non equivale ad autorizzazione degli eventi, iniziative e attività proposte. Le stesse dovranno essere sottoposte alla preventiva condivisione e autorizzazione. La mancata autorizzazione, adeguatamente motivata, ad iniziative del Concessionario non potrà essere oggetto di pretese di risarcimento o indennizzo.

La mancata approvazione del Progetto Tecnico Gestionale per cause imputabili all'aggiudicatario costituisce motivo di revoca dell'aggiudicazione e di scorrimento della graduatoria a seguito dell'incameramento della cauzione preliminare.

L'Amministrazione Comunale addebiterà al Concessionario inadempiente, a titolo di risarcimento danni, l'eventuale maggior spesa che potrebbe derivare per l'assegnazione del servizio ad altra società.

ART. 10. STUDIO DI FATTIBILITÀ

L'offerta ed il contratto devono contenere lo studio di fattibilità definitivo attestante la copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale definito, redatto ai sensi dell'art. 165 del Codice dei Contratti in considerazione delle proposte di servizi contenuti nel Progetto Tecnico Gestionale del Concorrente.

Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici, all’interno della Relazione tecnico illustrativa è presente una sezione denominata “Studio di fattibilità”, che tiene conto esclusivamente dei potenziali servizi.

Tale studio dovrà essere presentato, pena esclusione, all’interno del Progetto Tecnico Gestionale a dimostrazione della copertura dei costi dei servizi proposti.

Lo studio di fattibilità dovrà contenere i principali indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario intende sostenere compresi i costi di gestione e dei singoli servizi nonché i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione di dodici anni.

Lo studio di fattibilità dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi a titolo esemplificativo:

• I tempi e i costi previsti per l’allestimento dei locali e degli spazi;

• L'importo dei ricavi presunti;

• L'importo complessivo dei costi di gestione del servizio;

• Le caratteristiche e l'entità degli eventuali servizi aggiuntivi da fornire.

In sede di gara, la Stazione Appaltante potrà richiedere spiegazioni in merito allo studio di fattibilità presentato, qualora la Commissione Giudicatrice dovesse ritenere lo stesso incompleto o l'offerta apparire anormalmente bassa, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

(14)

CAPO II. DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 11. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE

In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

ART. 12. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, ancorché non materialmente allegati:

• Il presente Capitolato speciale, compresi gli allegati;

• tutti gli altri elaborati del progetto di seguito elencati:

a. Relazione Tecnico Illustrativa b. Schema di contratto di concessione

• Il Progetto Tecnico Gestionale offerto dal Concessionario e approvato dall'Amministrazione Comunale comprensivo dei servizi offerti in sede di gara e secondo le tempistiche del cronoprogramma allegato;

• Le Polizze di Garanzia di cui agli Art. 22 e Art. 23 del presente Capitolato;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici, e in particolare:

• Il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

• Il Regolamento DPR 207/2010, per quanto ancora applicabile;

• Gli strumenti attuativi richiamati dal Codice dei contratti;

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

(15)

ART. 13. FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO

In caso di fallimento del Concessionario, la stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei contratti.

Se il Concessionario è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18, 19, 19- bis, 19-ter dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

Se il Concessionario è un raggruppamento temporaneo, in caso di situazioni contingenti tali da determinare la necessità di una variazione della compagine per motivazioni inerenti modifiche dei singoli soggetti costituenti il raggruppamento, quali ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizioni o insolvenza, trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

CAPO III. TERMINI PER LA ESECUZIONE

ART. 14. CONSEGNA DELL’AREA E DEI LOCALI

A seguito dell'approvazione del Progetto Tecnico e Gestionale e della stipula del contratto di concessione, qualora non ricorra la necessità di avviare anticipatamente il servizio per ragioni d'urgenza, l'Amministrazione Comunale, tramite il RUP, comunicherà la data stabilita per la consegna dell’area e dei locali affidati in concessione.

La consegna dell’area e dei locali, della quale verrà redatto in contraddittorio con l'aggiudicatario verbale in triplice copia, potrà avvenire anche prima della stipulazione del contratto, sotto le riserve di legge, nella data concordata con l'aggiudicatario e comunque nel rispetto della normativa vigente.

ART. 15. INIZIO ATTIVITÀ

Il concessionario si obbliga a richiedere le autorizzazioni da parte degli enti interessati entro il termine massimo di 60 giorni decorrenti dall’aggiudicazione e ad avviare l’attività in oggetto entro 120 giorni dalla consegna dopo l’acquisizione dei suddetti titoli abilitativi, purché tale termine sia compatibile con gli interventi di adeguamento proposti nell’offerta, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale.

ART. 16. RICONSEGNA DEI LOCALI E DEGLI SPAZI

Il Concessionario dovrà impegnarsi a riconsegnare, alla scadenza contrattuale, l’area del parco turistico messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale, in perfetto stato di pulizia, di conservazione e manutenzione.

(16)

Eventuali danni riscontrati all’area e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della cauzione definitiva prestata, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

Lo svincolo della garanzia fideiussoria o deposito cauzionale sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni in restituzione (e comunque entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale e dall'effettiva cessazione del servizio).

Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.

ART. 17. PERSONALE – ADDETTI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Il concessionario si intende garante in relazione all’operato di tutti gli addetti alla gestione del parco tematico, compreso il responsabile dello stesso, sotto ogni profilo di legge, e risponde di tutti i fatti di gestione, del proprio personale e delle mansioni assunte. In relazione agli addetti allo svolgimento delle attività sono previste le seguenti prescrizioni:

1. Prima dell’inizio del servizio il concessionario dovrà provvedere a designare una persona con funzioni di “referente del parco tematico” che terrà i contatti con l’Amministrazione appaltante per qualsiasi necessità. La variazione e/o sostituzione temporanea del soggetto dovrà essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione;

2. Il concessionario deve garantire, a sue cure e spese, la presenza di personale idoneo per le attività richieste dal presente capitolato;

3. A tal fine, prima dell’inizio del servizio il concessionario dovrà consegnare l’elenco nominativo relativo a tutto il personale impiegato (dati anagrafici, codice fiscale, qualifica, tipo di rapporto) e provvedere a dare comunicazione in caso di sostituzione del personale inserito nell’elenco;

4. Nello svolgimento delle attività, allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riconoscibilità da parte di terzi, gli addetti dovranno indossare apposito tesserino di riconoscimento munito di fotografia in vista.

Il personale necessario per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione dovrà essere collegato con il concessionario secondo le forme previste dalle vigenti normative.

L’Amministrazione è espressamente sollevata da ogni qualsiasi responsabilità in merito a violazione di rapporti contrattuali che dovessero insorgere tra personale e concessionario, inerente retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni, versamenti I.V.A. e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

Il concessionario assume, altresì, su di sé ogni responsabilità per eventuali danni subiti dal soggetto che esegue il servizio provvedendo ad assicurarlo a norma di legge contro infortuni, le malattie, l’assistenza presso gli Enti Previdenziali e quant’altro contemplato dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali.

(17)

Il soggetto concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura.

Il concessionario ha l’obbligo di fornire, se richiesto, tutta la documentazione necessaria a verificare l’effettiva ottemperanza.

ART. 18. SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Solo l'Amministrazione Comunale e il RUP hanno la facoltà di ordinare la sospensione di tutti o di parte dei servizi in concessione - anche a più riprese – per ragioni di esigenze di manutenzione o di sicurezza, igienico – sanitarie.

Nel caso che la sospensione totale del servizio ordinata dall'Amministrazione Comunale per cause non riconducibili al Concessionario si protragga oltre le 48 ore lavorative al mese, non sarà dovuto, in misura proporzionale, il canone concessorio per il periodo di tempo della sospensione, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di prorogare la durata della concessione per il tempo delle sospensioni disposte.

Saranno consentite sospensioni o interruzioni temporanee nell'esecuzione del servizio solo per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato (ad esempio la mancanza di acqua o energia elettrica e/o per qualsiasi emergenza tecnica e organizzativa), non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Salvo quanto previsto in questo articolo, l'interruzione o prolungata sospensione del servizio per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale che potrà comportare la risoluzione del contratto. In tal caso, l'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento della cauzione prestata, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione.

ART. 19. PENALITÀ, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E REVOCA DELL’AFFIDAMENTO

Il soggetto concessionario, senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune anche per il risarcimento danni, in ogni caso di inottemperanza senza giustificato motivo agli obblighi previsti nella convenzione stipulata, dovrà corrispondere al Comune una penale:

1. Per la cessazione anticipata del contratto, fatta salva l’ipotesi di causa di forza maggiore, il Comune si rivarrà sulla cauzione fino alla concorrenza della somma necessaria ad assicurare la custodia dei beni, per massimo sei mesi.

2. Per ogni giornata di chiusura non autorizzata dal Comune: € 100,00;

3. Per il mancato rispetto dell’orario di apertura: € 25,00 giornalieri.

(18)

La risoluzione del contratto e revoca dell'affidamento potrà avvenire, oltre che nei casi citati al precedente articolo, per:

a. Il mancato pagamento per il periodo di un anno del canone concessorio;

b. La destinazione dei beni a finalità non conformi alla loro destinazione funzionale ed alle vigenti norme di legge, regolamentari e d’uso vigenti per i medesimi;

c. La realizzazione di interventi non preventivamente autorizzati dal comune;

d. La mancata realizzazione delle opere previste nell’offerta di gara;

e. La reiterata violazione degli impegni contrattuali inerenti alle modalità di utilizzo delle strutture concesse, gli orari di apertura dell’esercizio e la custodia dei beni concessi;

f. Il mancato rispetto delle normative in materia di lavoro e accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi;

g. Cessione del contratto o subappalto o scioglimento o cessazione della ditta aggiudicataria;

h. Grave compromissione dell’igiene nelle infrastrutture utilizzate;

i. Accertata responsabilità per danni alle strutture o derivanti da grave negligenza;

j. Altre violazioni gravi che pregiudichino il corretto esercizio delle attività, quali la mancata attivazione dei servizi previsti dal progetto gestionale, l’attivazione di servizi che siano significativamente diversi da quelli proposti in sede di gara,

k. La mancata produzione del report previsionale e della relazione consuntiva, di cui all’Art. 28.

Ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto resta regolata dall'articolo 1453 del codice civile.

La risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario comporta l'incameramento della cauzione. Il Committente inoltre si riserva la facoltà di intraprendere azioni di richiesta di risarcimento al Concessionario con l'addebito a carico dello stesso dei danni subiti dall'Amministrazione Comunale per spese dirette o indirette sostenute a causa delle sue inadempienze o colpe.

All'atto della risoluzione è obbligo del Concessionario riconsegnare immediatamente l’area e i locali e le sue dotazioni, nello stato in cui si trovano, fatta salva la richiesta della Stazione Appaltante di ripristinare lo stato dei luoghi o di trattenere a titolo risarcitorio il valore economico delle eventuali opere di ripristino previste e contestate.

(19)

CAPO IV. DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 20. PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

Per la concessione in uso dell’area del parco turistico e dei locali sarà previsto un canone di concessione annuale descritto all'Art. 5 del presente Capitolato che il Concessionario corrisponderà direttamente alla Amministrazione Comunale con cadenza annuale anticipata, secondo le modalità che saranno opportunamente previste nell'atto di concessione.

L'Amministrazione Comunale emetterà al Concessionario regolare fattura dell'importo del certificato del canone di concessione oltre l'IVA al 22% che il Concessionario dovrà liquidare entro 30 giorni dalla data della fattura.

Ove il Concessionario ritardi il pagamento del canone per cause alla stessa imputabili, si procederà all'applicazione degli interessi legali di mora.

ART. 21. CORRISPETTIVI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

I corrispettivi per i servizi in concessione rimarranno a totale ed esclusivo carico dei soggetti beneficiari, con conseguente esonero per l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

CAPO V. CAUZIONI E GARANZIE

ART. 22. CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 93, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e alla lettera d’invito.

ART. 23. CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato della concessione.

La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste dal comma precedente e dall'articolo 93 commi 1 e 2 del Codice dei Contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

(20)

CAPO VI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 24. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

È fatto obbligo al Concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determineranno, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Il Concessionario sarà direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati, nell'esecuzione degli obblighi assunti con il contratto, sia al personale posto alle sue dipendenze, ai suoi fornitori o collaboratori in genere che per lo svolgimento del proprio lavoro si trovano nell’area o negli spazi in concessione sia a persone e/o cose dell'Amministrazione Comunale o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori.

Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Ai fini di garanzia di quanto sopra, il soggetto gestore dovrà stipulare, con oneri a suo carico, con primaria compagnia di assicurazione:

• Una polizza per responsabilità civile verso terzi (compreso il Comune) e verso dipendenti con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00);

• Una polizza furto/incendio con garanzia rischio locativo per un valore di ricostruzione a nuovo pari a € 30.000,00 (Euro trentamila/00).

Copia della polizza deve essere allegata al contratto.

(21)

CAPO VII. NORME FINALI

ART. 25. LIMITI DI UTILIZZO E GESTIONE CONSOCIATA DEL PARCO TURISTICO

È fatto divieto di utilizzo per usi e finalità diverse da quelle previste del presente capitolato e nell’offerta di gara.

Trattandosi di zona classificata nel PUC quale G 11/1, con indice territoriale 0,15 mc/mq ed indice fondiario di 0,20 a mc/mq., è ammessa la possibilità di creare un numero massimo di 8 posti letto, mediante realizzazione di strutture aventi caratteristiche estetiche identiche alla finalità ed oggetto della concessione, nel rispetto di tutte le normative vigenti.

È vietata ogni forma di trasferimento a terzi dell'attività gestionale delle infrastrutture, senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione.

ART. 26. MODIFICHE E INNOVAZIONI

È fatto divieto al concessionario di apportare al parco turistico modifiche od innovazioni al di fuori del progetto tecnico presentato in sede di offerta che non rientrino nell’ordinaria manutenzione, salva espressa autorizzazione del Comune.

Il Comune di Lanusei si riserva esplicitamente, decorso un anno e valutato l’afflusso oneroso di visitatori, di estendere l’area a disposizione del concessionario, senza oneri per il Comune, nella convenzione stipulata tra concessionario e il Comune medesimo nella quale verranno indicate da parte dell’Amministrazione le ulteriori attività ed opere da realizzare.

ART. 27. VERBALE DI ULTIMAZIONE DELLA CONCESSIONE

Le Parti redigeranno il documento che dovrà attestare la fine dei rapporti contrattuali.

Tale atto ha le seguenti finalità:

• Strumento liberatorio di ogni responsabilità dell'Affidatario in ordine alle forniture eseguite secondo quanto stabilito dai documenti contrattuali.

• Dichiarazione di "nulla a pretendere".

• Svincolo delle cauzioni.

ART. 28. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ha l'obbligo di produrre, anche a dimostrazione del rispetto degli oneri a suo carico previsti all’CAPO I.Art. 7, due documenti:

(22)

a. Una relazione previsionale, da consegnare all'Amministrazione Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, che descriva:

• Programma delle attività da svolgere;

• Interventi che si intende realizzare.

b. Una relazione consuntiva, da consegnare all'Amministrazione Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno, che deve contenere informazioni in merito a:

• Attività svolte dal soggetto Concessionario ed eventi compresi nel Progetto Tecnico Gestionale e nel report previsionale;

• N. di visitatori/fruitori del servizio;

• Fatturato annuo.

Il report previsionale viene sottoposto alla valutazione della Amministrazione Comunale, affinché questa possa proporre integrazioni alla stessa secondo le modalità descritte al seguente Art. 29 e suggerire il coordinamento con altre manifestazioni. Il concessionario potrà discostarsi da suddetta programmazione previo consenso dell’Amministrazione Comunale.

La mancata produzione del report previsionale e della relazione consuntiva comporta la decadenza dal contratto, previa messa in mora da parte del Responsabile del Servizio.

ART. 29. VIGILANZA E CONTROLLO

L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare il rispetto da parte del concessionario delle obbligazioni contrattuali e di quanto dallo stesso dichiarato nella domanda di affidamento, nonché nei report previsionali e nelle relazioni consuntive annuali.

Su tutte le attività svolte l’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, ogniqualvolta lo riterrà opportuno, circa l’esecuzione e le modalità del servizio e dei lavori oltre a un controllo annuale dell’attività di gestione del parco turistico per la verifica della qualità e quantità delle attività svolte dall’concessionario, con la massima cura e diligenza nonché della loro coerenza con gli obblighi contrattuali e conformemente alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale, in contraddittorio con il titolare della concessione. Il concessionario si impegna a collaborare e favorire le operazioni di vigilanza e di controllo.

A tal fine oltre agli strumenti già esistenti si potrà procedere all’individuazione, la costruzione e l’attivazione di altri strumenti di verifica del lavoro svolto, anche in collaborazione con il soggetto concessionario. L’Amministrazione Comunale accerterà che il responsabile del parco turistico ottemperi alle disposizioni contenute nel presente atto riservandosi di intervenire per censurare eventuali irregolarità e qualora le suddette attività non fossero eseguite in base a quanto richiesto, a seguito della contestazione scritta, il concessionario dovrà provvedere immediatamente alla loro corretta esecuzione; in caso contrario l’Amministrazione Comunale potrà senz’altro farli eseguire da altri addebitando i costi al concessionario incrementati dalle spese, fatta salva l’applicazione delle penalità previste nonché il diritto alla risoluzione del contratto nei casi previsti e al risarcimento di eventuali danni.

(23)

ART. 30. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Il Concessionario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

In particolare, egli è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il Concessionario è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 31. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico del Concessionario senza diritto di rivalsa:

• Le spese contrattuali;

• Le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

• Le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione e all'esecuzione del servizio;

• Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico del Concessionario.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);

L'I.V.A. è regolata dalla legge;

Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 32. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.

Le parti si impegnano comunque a definire amichevolmente eventuali controversie che possano nascere dall'applicazione della convenzione.

Qualora ciò non sia possibile, si demanda la competenza al giudice ordinario in base alle vigenti norme del codice di procedura civile.

Riferimenti

Documenti correlati

i) provvedere a dotare l’impianto, a proprie spese, di defibrillatore; a formare il personale addetto all’uso di tale attrezzatura; a garantire con proprio personale la copertura

E’ facoltà dell’ente concedente, salvo quanto previsto nell’articolo 4°, pretendere la restituzione, alla scadenza del termine della concessione o qualora ricorrano le condizioni

18.1 L’appaltatore deve costituire, all’atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione (o misura minore in caso

Nel caso in cui ESU Venezia riceva delle richieste di prenotazione da parte dell’utenza relativamente alle residenze ed ai periodi oggetto della concessione,

percentuale di espositori specializzati inferiore al 10% - importo della penale: € 5.000,00. Nel caso in cui la percentuale di espositori specializzati scenda sotto la predetta

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal

Il servizio è affidato mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. La trattativa diretta è volta a contrattare direttamente con l’operatore economico individuato il

Sono demandate alla piena responsabilità del concessionario la piena efficienza delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, dei mezzi e di quanto altro