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SOLUZIONE srl

Servizi per gli enti locali

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Aggiornamento PERSONALE

Circolare 22 settembre 2011

Novità manovra finanziaria - Personale

Tra le varie disposizioni normative dettate dal D.L. n. 138/2011, in vigore dal 13/08/2011 e convertito, con modificazioni, nella L. n. 148/2011, quest’ultima in vigore dal 17/09/2011, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", ve ne sono alcune di interesse per gli Enti Locali in materia di personale. Tali misure si aggiungono a quelle recentemente previste dal D.L. n.

98/2011, convertito, con modificazioni, nella L. n. 111/2011 (vedi nostra Circolare Personale del 27 luglio 2011).

Riferimenti normativi:

D.L. 138/2011 convertito nella Legge 148/2011

Rateizzazione 13^ mensilità (art. 1, comma 7):

VERSIONE ORGINARIA (D.L. 138/2011):

viene inserito un nuovo periodo all’art. 10, c. 12, del D.L. 98/2011, che prevede la rateizzazione, in tre rate annuali posticipate e senza interessi, del pagamento della 13^ mensilità dovuta ai dipendenti, nel caso in cui l’Ente non assicuri gli obiettivi di risparmio stabiliti dal comma 2 dello stesso articolo. I dipendenti interessati sono tutti quelli del pubblico impiego di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 (Enti Locali compresi), benché la norma citata al fine degli obiettivi di risparmio faccia riferimento espressamente alle amministrazioni statali. Infatti, l’art. 10 del D.L.

98/2011 riguarda la riduzione delle spese dei Ministeri ed in particolare il citato comma 2 testualmente recita: “Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato C”.

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COME MOFICATA DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 148/2011:

il nuovo periodo inserito all’art. 10, comma 12, del D.L. 98 del 2011, come modificato dalla legge di conversione, prevede invece che, nell’ipotesi in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, l’amministrazione competente dispone, nel rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, su comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 30%.

La nuova versione del citato art. 10 non richiama più genericamente i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, pertanto questa nuova disposizione non riguarda gli Enti Locali, ma solo le amministrazioni centrali dello Stato.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (art. 1, comma 16):

VERSIONE ORGINARIA (D.L. 138/2011):

è prevista la proroga delle disposizioni che prevedono la facoltà per le Pubbliche Amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei propri dipendenti che maturano i 40 anni di anzianità massima retributiva, attualmente previsti per il triennio 2009-2011, anche per il triennio 2012-2014 (art. 72, c. 11, D.L. n. 112/2008).

La risoluzione del rapporto di lavoro può essere disposta anche in assenza di una specifica richiesta da parte del lavoratore, fermo restando l’obbligo da parte dell’amministrazione di fornire al lavoratore un preavviso di almeno sei mesi. Si rammenta anche la disposizione prevista dall’art. 16, c. 11, del D.L. n. 98/2011, secondo la quale l’esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, non necessita di ulteriore motivazione, qualora la stessa amministrazione abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposti al visto dei competenti organi di controllo.

QUESTA DISPOSIZIONE NON HA SUBITO MODIFICHE IN SEDE DI CONVERSIONE.

Passaggio ad altro incarico per i dirigenti (art. 1, comma 18):

VERSIONE ORGINARIA (D.L. 138/2011):

al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, le Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali compresi, possono disporre il passaggio ad altro incarico di personale avente qualifica dirigenziale prima della data di scadenza dell’incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto.

In questo caso il dirigente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

Ai sensi della nuova disposizione pertanto il dirigente non rimane più ancorato al proprio incarico, ma in un’ottica di maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro, l’Amministrazione ne può disporre unilateralmente il trasferimento.

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QUESTA DISPOSIZIONE NON HA SUBITO MODIFICHE IN SEDE DI CONVERSIONE.

Mobilità obbligatoria (art. 1, comma 19):

VERSIONE ORGINARIA (D.L. 138/2011):

si ampliano le facoltà in materia di mobilità volontaria da attivare prima di bandire un concorso pubblico. L’art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, debbano attivare le procedure di mobilità volontaria, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.

La novità prevista dalla manovra è che tale trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando, in ogni caso, la necessaria neutralità finanziaria.

Occorre tenere presente che, secondo la nuova classificazione del personale prevista dal CCNL 31/03/1999, negli Enti locali le aree funzionali (previste ad esempio per i ministeri) corrispondono alle categorie (A, B, C, D), ex qualifiche funzionali (I, II, III, ecc). Pertanto, secondo la nuova disciplina, un dipendente di un altro Ente può essere trasferito anche se la sua categoria di inquadramento non corrisponde a quella del posto vacante presso l’amministrazione di destinazione. Tuttavia, per non generare maggiori spese, sarà necessario in ogni caso garantire la neutralità finanziaria dell’operazione, anche se si tratta di inquadramenti in categorie diverse. Occorrerà inoltre apportare la necessaria modifica alla dotazione organica dell’ente compensando il nuovo posto generato dal trasferimento con il posto originariamente vacante.

QUESTA DISPOSIZIONE NON HA SUBITO MODIFICHE IN SEDE DI CONVERSIONE.

Liquidazione TFR (art. 1, comma 22):

VERSIONE ORGINARIA (D.L. 138/2011):

viene stabilito che la liquidazione del TFR per le pensioni di anzianità avvenga dopo 24 mesi dalla cessazione dal servizio, mentre viene confermata la liquidazione dopo sei mesi dalla cessazione per le pensioni di vecchiaia e raggiungimento dell’anzianità massima dei 40 anni di servizio.

In particolare, dal 13 agosto 2011, i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici vengono differiti di sei o ventiquattro mesi a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro:

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a coloro che matureranno i requisiti per il pensionamento di anzianità con il sistema delle quote a decorrere dalla predetta data, il trattamento di fine servizio sarà liquidato 24 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro;

a decorrere dalla stessa data, la liquidazione del trattamento di fine servizio da corrispondere ai dipendenti pubblici nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione, avverrà 6 mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Le citate disposizioni non trovano applicazione solo nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio e per decesso del dipendente.

Resta ferma l’applicazione dei commi 2 e 5 della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della nuova norma per i soggetti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima del 13 agosto 2011, con l’applicazione del vecchio art. 3 del D. L.

n. 79/1997.

Si ricorda peraltro che, in alcuni casi, disciplinati dall’art. 12, commi da 7 a 9, del D.L.

n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010, i trattamenti di fine servizio in esame sono corrisposti in due o tre importi annuali (anziché in unica soluzione). In queste ipotesi, i termini dilatori, ora ridefiniti dal presente comma 22, concernono, naturalmente, il primo importo annuale (il secondo e terzo importo annuale sono attribuiti a distanza, rispettivamente, di dodici e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo).

QUESTA DISPOSIZIONE NON HA SUBITO MODIFICHE IN SEDE DI CONVERSIONE.

Festività civili e patrono (art. 1, comma 24):

VERSIONE ORGINARIA (D.L. 138/2011):

a decorrere dall’anno 2012 le date per le festività civili ed il patrono verranno stabilite annualmente con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30/11 dell’anno precedente. Le festività in questione sono quelle introdotte dalla legge dello Stato, non conseguenti ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni. Verrà previsto che esse ricadano il venerdì precedente, ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva, ovvero coincidano con la domenica.

COME MOFICATA DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 148/2011:

viene ripresa la disposizione originariamente prevista dal D.L. 138/2011, ma vengono espressamente escluse le festività nazionali del 25 aprile (festa della liberazione), del 1° maggio (festa del lavoro) e del 2 giugno (festa nazionale della Repubblica), che pertanto vengono festeggiate nel giorno di calendario in cui cadono.

Le festività che rimangono pertanto da individuare con apposito decreto sono, oltre al Santo Patrono, Lunedì dell’Angelo e Santo Stefano.

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Mobilità dipendenti pubblici (art. 1, comma 29):

VERSIONE ORGINARIA (D.L. 138/2011):

i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo e sede di lavoro diversi sulla base di motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, secondo i criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale, previa informazione preventiva, la mobilità può essere disposta dal datore di lavoro nell’ambito della regione.

QUESTA DISPOSIZIONE NON HA SUBITO MODIFICHE IN SEDE DI CONVERSIONE.

Contributi di solidarietà (art. 2, comma 1):

VERSIONE ORGINARIA (D.L. 138/2011):

è previsto un prelievo sui redditi sopra i 90.000,00 Euro (5% su quota eccedente) e sopra i 150.000,00 Euro (10% su quota eccedente). Veniva soppresso l’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2010 e l’art. 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98/2011, che già prevedevano una pari riduzione del trattamento economico per i dipendenti pubblici ed i pensionati.

COME MOFICATA DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 148/2011:

vengono ripristinati i succitati artt. 9, c. 2, del D.L. 78/2010 e 18, c. 22-bis, del D.L. n.

98/2011, che prevedono la decurtazione dei redditi da lavoro pubblico e da pensione, che pertanto continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti.

Viene tuttavia aggiunto un prelievo, in termini di contributo di solidarietà, dall’1/1/2011 al 31/12/2013, sui redditi superiori a 300.000 euro, nella misura del 3%

sulla parte eccedente tale importo. La manovra fa riferimento al «reddito complessivo», ovvero, all’ammontare dei redditi dichiarati al lordo di tutti gli oneri deducibili e detraibili.

Il contributo di solidarietà versato è deducibile, pertanto si può sottrarre dal reddito dell’anno successivo.

Ai fini della verifica del superamento del suddetto limite devono essere sommati anche i redditi da lavoro di cui all’art. 9, c. 2, del D.L. 78/2010 (da pubblico impiego) e all’art. 18, c. 22-bis, del D.L. n. 98/2011 (da pensione) al lordo della riduzione ivi prevista, ma il contributo di solidarietà del 3 % non viene calcolato su tali redditi (che pertanto a tal fine vengono decurtati dal reddito totale), ma solo sui redditi di altra natura. La nuova disposizione prevede infatti che il contributo di solidarietà non si applica sui redditi da lavoro pubblico o da pensione.

Tale contributo è triennale, applicabile ai redditi degli anni 2011, 2012 e 2013, ma la manovra lascia aperta la possibilità di un’eventuale proroga della misura qualora entro tale data non si sia ancora raggiunto il pareggio di bilancio.

Incompatibilità (art. 4, commi 19, 20, 21 e 23):

VERSIONE ORGINARIA (D.L. 138/2011):

viene esplicitato il divieto da parte degli Amministratori, dei dirigenti e dei responsabili degli uffici o dei servizi dell’Ente Locale, nonché degli altri organismi che

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espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo dei servizi pubblici locali, di svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Tale divieto è esteso anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei suddetti soggetti, nonché a coloro che prestano o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo, attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale.

Viene introdotto altresì il divieto per un triennio di essere nominati amministratori in società partecipate dall’ente locale o di far parte delle commissioni di gara per gli ex amministratori. Tutte le suddette incompatibilità e divieti si applicano alle nomine ed agli incarichi da conferire dopo il 13 agosto 2011 (data di entrata in vigore del decreto).

QUESTA DISPOSIZIONE NON HA SUBITO MODIFICHE IN SEDE DI CONVERSIONE.

Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni (art. 9, comma 8-ter) VERSIONE ORGINARIA (D.L. 138/2011):

la nuova disposizione prevede che i datori di lavoro pubblici possano essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione.

Viene introdotta pertanto la possibilità per i datori di lavoro pubblici di non rispettare i vincoli minimi per le assunzioni obbligatorie nelle singole sedi, purché tali vincoli vengano rispettati considerando il numero totale dei dipendenti nell’intero ente.

QUESTA DISPOSIZIONE NON HA SUBITO MODIFICHE IN SEDE DI CONVERSIONE.

Tirocini formativi e di orientamento (art. 11, comma 1):

VERSIONE ORGINARIA (D.L. 138/2011):

in tema di tirocini formativi e di orientamento la manovra ha introdotto importanti modifiche, con l’obiettivo di evitarne l’abuso.

In particolare, vengono introdotte significative limitazioni per quanto riguarda i criteri e le modalità di attivazione, i soggetti destinatari e la durata di svolgimento:

i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati con normative regionali in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime;

i tirocini formativi e di orientamento non curriculari possono essere promossi unicamente a favore dei giovani neo-diplomati o neo-laureati, fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione;

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la durata complessiva dei suddetti tirocini formativi e di orientamento non curriculari non può essere superiore a 6 mesi e, nel rispetto di questo limite di durata, gli stessi devono essere intrapresi entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio da parte del tirocinante.

In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le suddette disposizioni, l’art. 18 della L. n. 196/1997 ed il relativo regolamento di attuazione.

Sul tema si veda anche la circolare del Ministero del Lavoro n. 24 del 12/09/2011.

QUESTA DISPOSIZIONE NON HA SUBITO MODIFICHE IN SEDE DI CONVERSIONE.

Vi informiamo che dal mese di ottobre verranno attivati i servizi di aggiornamento riguardanti le seguenti due nuove materie:

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