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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

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Academic year: 2022

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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Prot. n. _______

Spett.le

OPERATORE ECONOMICO IN INDIRIZZO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. B), DEL D.LGS.

N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI SPILAMBERTO, DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI” - CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P.): G47H16000150004 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 6769638201 - LETTERA DI INVITO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA FASE DI AFFIDAMENTO

VISTO l’art. 36, comma 2 – lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

DATO ATTO dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, con verbale del 28/06/2016;

VISTE la deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 4 del 22/01/2015 e le deliberazioni della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 147/2014, n. 11/2016 e n. 65/2016 con cui rispettivamente si è provveduto ad istituire la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, nonché a definire i relativi ambiti di operatività, il funzionamento, i compiti e le competenze;

PRESO ATTO delle risultanze dell’indagine di mercato esperita con avviso n. 3/2016, pubblicato sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza dal 12/07/2016 al 27/07/2016, nonché del sorteggio pubblico effettuato in data 28/07/2016 al fine di selezionare i n. 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

IN ESECUZIONE della determinazione dirigenziale del Dirigente della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Spilamberto n. 234 del 04/07/2016, con la presente

I N V I T A

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l’operatore economico in indirizzo a formulare l’offerta relativa ai lavori di cui all’oggetto.

C O N D I Z I O N I G E N E R A L I

1. STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – UNIONE DI COMUNI “TERRE DI CASTELLI” (P.IVA 02754930366) via G. B. Bellucci n. 1 – 41058 Vignola (MO).

2. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: COMUNE DI SPILAMBERTO (P.IVA 00185420361) piazza Caduti Libertà n. 3 – 41057 Spilamberto (MO).

3. PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

4. LUOGO, OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:

Descrizione dei lavori: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari necessarie per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di cui all’oggetto.

Luogo di esecuzione dei lavori: Spilamberto (MO) ed in particolare:

- Via Pilamiglio;

- Via M.Polo;

- Via Pertini;

- Via Medicine;

- Via Pelosa;

- Via Ponte Marianna;

- Via Coccola;

- Piazza Tintori (parte).

Codice CPV: 45233251-3

Importo complessivo dell’appalto:

SOMME A BASE D’APPALTO

Importo lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) 81.076,40 €

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 731,02 €

Importo lavori a base d’appalto 81.807,42 €

La natura dei lavori è riferibile alla tipologia: “Opere stradali” (assimilabile OG3).

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni in oggetto sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell’importo complessivo del contratto.

modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1 - lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016.

5. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI:

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto gli operatori economici, di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, invitati alla gara.

Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 l’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

6.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: i concorrenti alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere in possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e

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agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

Ai concorrenti alla gara, se cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese di residenza.

6.2 QUALIFICAZIONE: I partecipanti con sede in Italia devono possedere i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. n. 207/2010, ovvero, in alternativa, l’attestazione rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. medesimo, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categoria corrispondente ai lavori previsti nell’appalto.

Per i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi si fa in ogni caso espresso riferimento all’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.

Nel caso di ricorso all’A.T.I. di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi richiesti nella lettera d’invito alla gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo dei lavori. L’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, misura superiore da intendersi non tanto nel senso che la mandataria debba possedere in senso assoluto una classifica di qualificazione maggiore di quella delle mandanti, quanto piuttosto considerando la percentuale effettiva di partecipazione al raggruppamento dichiarata in sede di gara.

Nel caso di ricorso all’A.T.I. di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella lettera d’invito alla gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti devono essere posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Il singolo concorrente o i concorrenti che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo, in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera d’invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

7. MOTIVI DI ESCLUSIONE:

Ai sensi dell'art. 80, commi 1 – 2 – 4, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione:

1) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.

309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 2635 del codice civile;

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c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera d’invito, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

3) l’aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°

giugno 2015.

Detta causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, procederà altresì all’esclusione degli operatori economici che si trovino in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un loro subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, del decreto medesimo, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del predetto decreto.

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c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile.

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive.

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 - lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

g) l'operatore economico sia stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito.

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Detta circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di invio della lettera d’invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.

Le predette cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.

159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Il concorrente dovrà attestare l’assenza dei motivi di esclusione nonché il possesso dei requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (All. A1 – A2 – A3 – A4).

In riferimento alla normativa vigente si osservano i seguenti divieti:

E’ vietata l’associazione in partecipazione.

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E’ vietata, salvo quanto disposto all’art. 48, commi 18 e 19, del D.Lgs. n. 50/2016, qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di gara.

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 – lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede d’offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il/i consorziato/i. In caso di inosservanza di tale divieto troverà applicazione l’art. 353 del codice penale.

E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

E’ fatto divieto ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2 – lett. d) e e), del D.Lgs. n. 50/2016 di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale quando partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

L’inosservanza dei predetti divieti comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonchè l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

8. CONSEGNA DEI LAVORI - TERMINI DI ESECUZIONE - PENALI: l’Amministrazione contraente si riserva di consegnare i lavori in via d’urgenza, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.

I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre 32 (trentadue) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

In caso di ritardo verranno applicate le penali di cui all’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto.

9. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata dai documenti, ritenuti essenziali, di cui alle successive lett. a) e b):

a) da una garanzia provvisoria che, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nell’invito (comprensivo degli oneri per la sicurezza) e quindi di € 1.636,15= (euro milleseicentotrentasei/15), costituita, a scelta dell’offerente, alternativamente sotto forma:

a1) di cauzione costituita, a scelta dell’offerente, da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere dell’Unione Terre di Castelli – Banca Popolare dell’Emilia Romagna – viale Mazzini n. 1, 41058 - Vignola (MO) ovvero da assegno circolare intestato al Tesoriere dell’Unione Terre di Castelli – Banca Popolare dell’Emilia Romagna – coordinate IBAN IT21V0538767075000003128442.

a2) di garanzia fideiussoria a favore dell’Unione Terre di Castelli, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 ed abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, avente i seguenti requisiti:

efficacia almeno per 180 giorni dalla data stabilita per l’apertura delle offerte;

contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel corso della procedura, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, e sarà pertanto svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La stazione appaltante, nell’atto di comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo di detta garanzia, tempestivamente e

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comunque non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs.

n. 50/2016.

Nel caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:

1. del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

2. del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui al punto 1. che precede, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

ovvero

del 20% (venti per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui al al punto 1. che precede, per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

3. del 15% (quindici per cento) per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire di tali riduzioni, l’operatore economico dovrà, in sede d’offerta, segnalare e documentare, nei modi prescritti dalle norme vigenti, il possesso dei relativi requisiti.

Nel caso di offerta presentata da soggetti di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, la riduzione della garanzia sarà possibile, nel caso di associazione di tipo orizzontale, solo se tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di qualità di cui sopra. Nel caso di associazione di tipo verticale, il beneficio della riduzione sulla garanzia potrà essere applicato solo alla quota di esecuzione riferibile all’operatore economico in possesso delle suddette certificazioni di qualità.

b) dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare a favore dell’Amministrazione Contraente (Comune di SPILAMBERTO) la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario.

Detto impegno dovrà essere reso ed allegato, a pena d’esclusione, anche nel caso di costituzione della garanzia di cui alla lett. a) che precede, in contanti o in titoli del debito pubblico ovvero con assegno circolare.

10. SISTEMA AVCPASS

La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario dichiarati in sede di gara con le modalità indicate nella deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 “Attuazione dell’art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art.

20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012 - aggiornamento della Deliberazione 20 dicembre 2012, n.

111.”

Il possesso dei requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli per i quali è prevista l’inclusione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici verrà verificato direttamente dalla Stazione appaltante.

Il sistema AVCPASS consente agli operatori economici, tramite l’apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016.

L’operatore economico potrà utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di validità del documento, così come dichiarato dall’operatore medesimo.

La verifica dei requisiti ai fini della stipula avverrà, ai sensi dell’art. 36 – comma 6 – del D.Lgs. n. 50/2016, esclusivamente sull’aggiudicatario.

Per l’utilizzo del sistema AVCPASS l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, dovrà indicare a sistema il CIG della presente procedura di affidamento cui intende partecipare. Il

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sistema rilascerà un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPASS sono effettuate, in conformità con quanto previsto dall’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tramite PEC ed è, pertanto, necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:

a) almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell’amministratore e casella PEC dell’operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;

b) eventuale delegato dall’operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell’operatore economico).

I documenti inseriti dagli operatori economici, coerentemente con quanto disposto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale, dovranno essere firmati digitalmente dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b). Tali soggetti dovranno, pertanto, dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori.

11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AMMISSIONE:

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurare la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposti, oltre all'indirizzo del destinatario, il nominativo dell’operatore economico mittente e la dicitura:

“PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. B), DEL D.LGS.

N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO, PER CONTO DEL COMUNE DI SPILAMBERTO, DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI” - CODICE UNICO DI PROGETTO (C.U.P.): G47H16000150004 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 6769638201”. Il plico dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse, pure controfirmate sui lembi di chiusura, nelle quali dovrà essere contenuta la documentazione di cui ai punti seguenti A), B) e C), recanti la dicitura, rispettivamente "A - documentazione", "B – offerta tecnica" e "C – offerta economica".

Il suddetto plico dovrà pervenire all’Unione Terre di Castelli - Via G. B. Bellucci n. 1 Vignola (Mo), a mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo entro e non oltre il termine perentorio del 17.08.2016 ore 13,00.

Le offerte pervenute oltre detto termine non saranno prese in considerazione.

Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l'inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali.

Ai fini del rispetto del suddetto termine faranno fede esclusivamente la data e l’ora d’arrivo apposte sul plico a cura dell’Ufficio Protocollo dell’Unione Terre di Castelli – via G.B. Bellucci n. 1 a Vignola. Si precisa che l’ufficio medesimo osserva il seguente orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 – giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – sabato e festivi chiuso.

BUSTA “A”

Nella busta “A” dovranno essere contenuti i documenti di cui ai successivi punti 1), 2), 3), 4) e 5):

1) domanda di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, come da allegato facsimile (Allegato A1), con la quale il concorrente chiede di essere ammesso alla gara e dichiara:

a) l’inesistenza delle situazioni indicate quali motivi di esclusione dall’art. 80, comma 4, del D.Lgs.

n. 50/2016;

(9)

9

b) l’inesistenza delle situazioni indicate quali motivi di esclusione dall’art. 80, comma 5 – lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), del D.Lgs. n. 50/2016;

c) il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione richiesti dalla presente lettera d’invito (paragrafo 6.);

d) l’eventuale diritto, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, alla riduzione dell’importo delle garanzie per la partecipazione alla procedura;

e) i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, compresi anche eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente lettera d’invito;

f) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

g) di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori oggetto dell’appalto;

h) di impegnarsi ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalto;

i) di aver preso visione dei Protocolli d’Intesa siglati dall’Unione Terre di Castelli in materia d’appalti e di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di impegnarsi al rispetto di quanto in essi contenuto;

j) che l’offerta presentata tiene conto degli oneri per la sicurezza e ne accetta la quantificazione;

k) quali lavorazioni intende, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;

l) (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 – lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016): per quali consorziati il consorzio concorre;

m) (nel caso di associazioni temporanee di tipo orizzontale): la quota di partecipazione di ogni impresa facente parte del raggruppamento;

n) (nel caso di associazioni temporanee di tipo verticale): la tipologia e l’importo delle lavorazioni che ogni impresa facente parte del raggruppamento andrà ad eseguire;

o) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e qualificato come mandatario;

p) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo a associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

q) di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni contenute dalla Legge n. 136/2010 con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari;

r) di aver recepito ed impegnarsi a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgeranno attività previste dal presente appalto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R.

n. 62/2013) e sua integrazione approvata dalla Giunta dell’Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 13 del 23.01.2014 nonché quello dell’Amministrazione Contraente approvato dalla Giunta del Comune di Spilamberto con deliberazione n. 3 del 27.01.2014;

s) ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare le comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo;

t) ai sensi dell’art. 53, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, eventuali divieti al diritto di accesso e di divulgazione.

2) dichiarazione sostitutiva, come da allegato facsimile (allegato A2), resa ai sensi del D.P.R. n.

445/2000 dal titolare e dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci se si tratta di società in nome collettivo; dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o dai soggetti muniti di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal/i direttore/i tecnico/i o dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo

(10)

10

di società o consorzio, attestante l’inesistenza delle situazioni indicate dall’art. 80, comma 1 – lett. a), b), c), d), e), f) e g) - e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

3) dichiarazione sostitutiva, come da allegato facsimile (allegato A3), resa ai sensi del D.P.R. n.

445/2000 dai soggetti di cui al punto precedente cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera d’invito, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 – lett. a), b), c), d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016;

ovvero

3) dichiarazione sostitutiva, come da allegato facsimile (allegato A4), resa ai sensi del D.P.R. n.

445/2000 dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, attestante in luogo dei soggetti tenuti alla dichiarazione e per quanto a propria conoscenza, l’inesistenza a carico dei soggetti cessati stessi delle situazioni indicate dall’art. 80, comma 1 – lett. a), b), c), d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016 o, in caso di esistenza, la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

4) garanzie a corredo dell’offerta prestate con le modalità previste al precedente paragrafo 9.

“Garanzie per la partecipazione alla procedura” - lettere a) e b);

5) PASSOE rilasciato dal Servizio AVCPASS ed attestante l’avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura (si veda paragrafo 10. che precede).

La domanda e le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) dovranno essere redatte in conformità ai modelli allegati alla presente lettera d’invito.

La documentazione di cui ai punti 4) e 5) che precedono dovrà essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA

Nella busta "B” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta redatta utilizzando l’allegato facsimile (Allegato B1).

Qualora l’operatore economico non fruisca del facsimile, l’offerta dovrà essere formulata in modo da consentirne comunque la valutazione in base agli elementi indicati nel facsimile stesso.

In particolare, l’offerta tecnica dovrà contenere un elaborato, redatto secondo i criteri di sinteticità ed esaustività, che illustri gli elementi dell’offerta tecnica di cui al seguente paragrafo 13. rispettando preferibilmente l’ordine di trattazione degli elementi e sub-elementi del paragrafo medesimo.

A pena di esclusione dalla gara, nella “Busta B – Offerta Tecnica” non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, i quali andranno esclusivamente inseriti all’interno della “Busta C – Offerta Economica”.

Gli impegni assunti con la documentazione prodotta costituiranno altrettante obbligazioni contrattuali.

Nessun compenso spetta ai concorrenti per la predisposizione delle offerte; gli elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà dell’Amministrazione.

BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA

Nella busta "C” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta redatta utilizzando l’allegato facsimile (Allegato C1).

Qualora l’operatore economico non fruisca del facsimile, l’offerta dovrà essere formulata in modo da consentirne comunque la valutazione in base agli elementi indicati nel facsimile stesso.

In particolare, l’offerta dovrà indicare la percentuale unica di ribasso, in cifre e in lettere, sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, indicando fino ad un massimo di 2 cifre decimali (non si terrà conto delle altre cifre indicate in eccesso), al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Contestualmente, a pena di esclusione, il concorrente dovrà dichiarare di aver formulato l’offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o interni aziendali indicandone l’importo.

La mancata indicazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico o interni aziendali, non è sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, previsto dall’art. 83, comma 9, del

(11)

11

D.Lgs. n. 50/2016, non potendosi consentire di integrare successivamente un’offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale.

La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le condizioni previste dalla presente lettera d’invito e dal capitolato speciale d’appalto, nonché dagli elaborati progettuali.

SOTTOSCRIZIONI:

La domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni sostitutive, l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente (o secondo le diverse modalità precisate nel facsimile).

Nel caso di concorrenti tra loro associati, la predetta documentazione dovrà essere sottoscritta:

nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti (art. 45, comma 2 – lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016), dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o capogruppo;

nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti (art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016) dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;

nel caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2 – lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016) da tutte le imprese partecipanti alla procedura, salvo che le stesse abbiano costituito un organo comune con poteri di rappresentanza ovvero abbiano acquistato soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, come convertito con modifiche dalla Legge n. 33/2009.

La documentazione di cui sopra potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso andrà prodotta la relativa procura notarile; per i concorrenti non residenti in Italia dovrà essere presentata la documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Alla documentazione predetta, in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità.

12. REGOLARIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA – SOCCORSO ISTRUTTORIO

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 83 - comma 9 - del D.Lgs. n. 50/2016, inviterà, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si precisa che la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda e del documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore all’1‰ e non superiore all’1%. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

Detta sanzione pecuniaria è stabilita per la presente gara in Euro 81,81 – ottantuno/81 (pari all’1‰ del valore della gara).

La sanzione, come sopra individuata, è dovuta esclusivamente nel caso in cui il concorrente intenda procedere alla regolarizzazione; essa è correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e deve pertanto essere considerata in maniera onnicomprensiva, secondo quanto precisato nella determinazione A.N.A.C. n. 1 dell’ 8 gennaio 2015 (punto 1.2).

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione, ma non applicherà alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione assegnato dalla stazione appaltante, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

13. METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

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12

Le offerte saranno valutate in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa assegnando i seguenti punteggi:

punteggio

1 OFFERTA TECNICA 70

2 OFFERTA ECONOMICA 30

L’offerta anomala sarà valutata secondo quanto stabilito all’art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/2016.

Con riferimento al procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia, non oltre la quinta, delle migliori offerte.

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata utilizzando per l’attribuzione dei punteggi relativi alla singola offerta “i” le formule desunte dal documento di consultazione “Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa” pubblicato nel sito dell’ANAC:

Ptot = Poff ec + Poff tec nella quale:

Poff ec = punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente “i”;

Poff tec = punteggio attribuito all’offerta tecnica del concorrente “i”;

Per la valutazione della componente economica si applicherà la seguente formula:

Poff ec = ( Ri / Ri max ) x 30;

nella quale:

Ri = ribasso percentuale offerto dal Concorrente “i”;

Ri max = massimo ribasso percentuale fra tutti i ribassi offerti;

Punteggio massimo attribuibile all’offerta economica 30

Per la valutazione dell’offerta tecnica sarà utilizzata la seguente formula con riferimento agli elementi di valutazione e sub punteggi sotto indicati:

Poff tec = Σ Poff tec (i) = Σi Vi = V1 + V2 + V3 nella quale:

Σ = simbolo di sommatoria;

Vi = punteggio attribuito all’elemento i considerato;

Punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica 70

Elemento di valutazione

Descrizione e punteggio massimo elemento tecnico

Valutazione - punteggio elemento offerto 1.a Nessuna offerta zero 1 SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Nel rispetto delle norme in materia di “Green Economy”

L. 221/2015, è previsto l’impiego di conglomerato bituminoso composto anche da materiali riciclati o provenienti da attività di demolizione; al momento dell’offerta l’Offerente dovrà presentare una dichiarazione con l’impegno a fornire conglomerati confezionati con materiali di questo tipo, con riferimento ai quali, in fase esecutiva, esibirà le relative certificazioni.

PUNTEGGIO MASSIMO 25

1.b Impiego di materiali riciclati

25

2 SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Impiego di pitture acriliche a base d‘acqua non

2.a nessuna offerta zero

(13)

13

infiammabili, che possono essere applicate a temperatura ambiente per ridurre le emissioni di VOC (Composti organici volatili).

PUNTEGGIO MASSIMO 20

2.b Impiego di pitture ecosostenibili per le linee orizzontali

20

3.a nessuna offerta zero 3 SOSTENIBILITA’

Realizzazione del tratto di strada di via Medicine previsto in progetto (circa 2000 m) con pavimentazione drenante e fonoassorbente

PUNTEGGIO MASSIMO 25

3.b offerta di pavimentazione drenante e fonoassorbente

25

Saranno ritenute ammissibili e, conseguentemente, oggetto di valutazione le offerte tecniche che avranno conseguito un punteggio minimo di punti 25.

14. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

termine: le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 17.08.2016;

indirizzo: presso la Sede dell’Unione Terre di Castelli, Ufficio Protocollo, via G. B. Bellucci n.1, 41058 Vignola (MO);

modalità: secondo quanto previsto al paragrafo 11. “Modalità di presentazione delle offerte e criteri di ammissione” che precede;

apertura plichi: in seduta pubblica il giorno 18.08.2016_alle ore 9,00 presso gli Uffici del Servizio Gare e Contratti – via G.B. Bellucci n. 1 – Vignola (MO).

15. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al precedente paragrafo 5. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai predetti legali rappresentanti.

16. FINANZIAMENTO: con fondi propri dell'Amministrazione contraente.

17. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.

18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

Nel giorno e ora stabiliti al precedente paragrafo 14., in seduta pubblica, avrà inizio la procedura di aggiudicazione, articolata in differenti fasi in relazione alla valutazione delle diverse parti componenti l’offerta, ed in particolare:

1a fase in seduta pubblica: nel giorno e ora stabiliti la Commissione di Gara (di natura amministrativa) procederà all’apertura dei plichi, alla verifica del loro contenuto, alla apertura della Busta “A”, all’esame della documentazione in essa contenuta, alla valutazione della sussistenza dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti e provvederà alle conseguenti ammissioni o esclusioni.

La Commissione inviterà, ai sensi dell’art. 83 – comma 9 – del D.Lgs. n. 50/2016, se necessario, i concorrenti a integrare o regolarizzare le dichiarazioni rese in modo carente, assegnando contestualmente un termine non superiore a dieci giorni per la relativa regolarizzazione e sospendendo nelle more la seduta di gara.

2a fase in seduta pubblica: nella medesima seduta, all’esito delle operazioni di cui alla precedente fase, la Commissione procederà all’apertura della Busta “B” dei concorrenti ammessi ai fini di valutare la completezza e regolarità della documentazione contenuta nella busta medesima.

Rinvierà, altresì, per l’apertura delle offerte economiche a successiva seduta pubblica da tenersi all’esito della fase di valutazione dell’offerta tecnica.

3a fase in seduta riservata: la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione degli elaborati progettuali contenuti nella busta “B” e all’attribuzione del relativo punteggio.

(14)

14

4a fase in seduta pubblica: nel giorno ed ora precedentemente fissati dalla Commissione di Gara, la stessa comunicherà il punteggio complessivo assegnato a ciascun partecipante relativamente all’offerta tecnica e procederà alla apertura della Busta “C” dei soli partecipanti che abbiano ottenuto il punteggio tecnico minimo di cui al precedente paragrafo 13. Verrà data lettura dell’offerta economica contenuta nella predetta busta e verrà attribuito il relativo punteggio.

Si procederà quindi a stilare la graduatoria risultante dalla somma dei punteggi come sopra ottenuti e a formulare la proposta di aggiudicazione dell’appalto.

La stazione appaltante successivamente procederà ad acquisire, con riferimento all’operatore economico nei confronti del quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione, tutta la documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Ove venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti dichiarati, la Stazione Appaltante procederà all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 213, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, alla eventuale dichiarazione di decadenza dalla proposta di aggiudicazione ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Si applica l’art. 32, commi 8, 10, 11 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

19. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.

20. CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE: l’aggiudicatario dovrà:

a) costituire cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, comma 1, del D.Lgs.

n. 50/2016, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione di detta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della stazione appaltante, che procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

b) stipulare la polizza di cui all’articolo 103, comma 7, del medesimo D.Lgs., che tenga indenne l’Amministrazione contraente da tutti i rischi di esecuzione (CAR) da qualsiasi causa determinati, azione di terzi, anche dolose, o cause di forza maggiore, e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da una primaria impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R) pari a € 50.000,00.

Deve inoltre prevedere anche una garanzia assicurativa di:

- responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) stipulata per una somma assicurata massimale/sinistro non inferiore a € 500.000 (cinquecentomila),

- responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni) per singolo sinistro e a € 1.000.000,00 (un milione) per ciascuna persona.

Le clausole di polizza sono indicate espressamente all’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Le garanzie prestate dall’Esecutore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Tale polizza dovrà avere durata sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione lavori. Nel caso di emissione del certificato di regolare esecuzione in data posteriore alla scadenza prevista nella polizza, la ditta è tenuta ad assicurare, nei modi e forme di legge, l’emissione della necessaria proroga, trasmettendo all’Amministrazione Contraente copia della richiesta alla Compagnia nonché della relativa appendice di proroga.

(15)

15

Tale polizza, da presentarsi unitamente all’altra documentazione prevista per la stipula, potrà decorrere dalla data di consegna dei lavori, data entro la quale dovrà in ogni caso essere presentata ed attivata qualora la consegna avvenisse in via d’urgenza.

Le garanzie e coperture assicurative di cui sopra devono contenere le firme dei rappresentanti degli istituti di credito, delle società di assicurazione o delle società di intermediazione finanziaria, autenticate ai sensi dell'art. 38, comma 3, e con le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma del sottoscrittore.

Le fideiussioni di cui ai punti a) e b) che precedono devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (D.M.

12/03/2004 n. 123).

21. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L’Aggiudicatario, poiché tenuto all’esecuzione in proprio del contratto di cui al presente appalto, non può disporne la cessione anche parziale, a pena di nullità, salvo quanto stabilito dall’art. 105 del D.Lgs.

n. 50/2016.

Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con l’Amministrazione contraente. Nel caso di trasformazioni di impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dall’Amministrazione contraente, che può esprimersi a sua discrezione. In caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

In materia di subappalto si applica l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Per l’affidamento dei lavori di cui si tratta è ammesso il subappalto per una quota non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto. L'appaltatore è tenuto ad indicare in sede di offerta le prestazioni che eventualmente intenda subappaltare a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto. E’ fatto comunque divieto espresso all’aggiudicatario di subappaltare lavorazioni ad imprese che hanno partecipato alla stessa procedura di gara.

L’affidamento in subappalto è subordinato alla previa concessione dell’autorizzazione da parte della Amministrazione contraente che sarà rilasciata a seguito della verifica delle seguenti condizioni:

• che il concorrente, all’atto dell’offerta, abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo;

• che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai supabbaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art.

80 de D.Lgs. n. 50/2016.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L’Amministrazione contraente provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatoe e/o cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'aggiudicatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione contraente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle attività subappaltate

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Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione del contratto e fa sorgere il diritto per l’Amministrazione ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente danno.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lg. n. 50/2016.

22. STIPULA DEL CONTRATTO

L’aggiudicatario, entro i termini assegnati dall’Amministrazione contraente, è tenuto a:

- comunicare il nominativo del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto;

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- presentare la documentazione di rito richiesta dall’Amministrazione contraente;

- stipulare il contratto, in modalità elettronica, e provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti, ivi compresa la somma per diritti di segreteria e per spese di registrazione.

Ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di richiedere la consegna dei lavori in via d’urgenza, anche in pendenza di formale stipula del contratto, la stessa avverrà entro 120 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.

La mancata stipula determinerà la revoca dell’aggiudicazione definitiva e, conseguentemente, l’incameramento della garanzia a corredo dell’offerta (cauzione provvisoria).

Trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2 - lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del decreto medesimo.

23. ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è differito:

in relazione all’elenco dei soggetti invitati o che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;

in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.

Fermi restando i differimenti di cui sopra ed i casi di esclusione di cui al comma 5 del succitato art. 53, l’accesso agli atti del procedimento è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

24. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: l’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e, in particolare, a:

utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;

effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento ammesso dalla legge ai fini della tracciabilità dei pagamenti, che deve riportare il codice identificativo gara (CIG);

comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

L’Aggiudicatario è tenuto a recepire e a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste dalla procedura in oggetto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua integrazione approvata dalla Giunta dell’Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 13 del 23.01.2014, entrambi disponibili sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:

http://www.unione.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/i ndex.htm

nonché quello dell’Amministrazione Contraente approvato dalla Giunta del Comune di Spilamberto con deliberazione n. 3 del 27.01.2014 disponibile sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:

http://www.comune.spilamberto.mo.it/amministrazione_trasparente_1/disposizini_generali/atti_generali/

codice_di_comportamento.htm

Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall’aggiudicazione o la risoluzione del rapporto contrattuale.

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