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Le fonti del diritto internazionale. La consuetudine

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Academic year: 2022

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Le fonti del diritto internazionale

La consuetudine

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Art. 38 dello Statuto della CIG e sistema delle fonti del diritto internazionale

1. La Corte, cui è affidata la missione di regolare conformemente al diritto internazionale le divergenze che le sono sottoposte, applica:

a. le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite;

b. la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto;

c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;

d. [...] le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche.

• Fonti di produzione (lett. a, b, c) vs. fonti di cognizione (lett. d)

• Ordine secondo specialità decrescente, non gerarchico

• Fonti mancanti:

• Jus cogens

• Atti vincolanti delle organizzazioni internazionali

(3)

La

consuetudine

Art. 38(1)(b): “pratica generale accettata come diritto”

Due elementi

• Diuturnitas (o usus)

Comportamento costante e uniforme tenuto dalla generalità degli Stati

• Opinio iuris sive necessitatis

Convinzione dell’obbligatorietà (o della doverosità sociale) di quel dato

comportamento

Fenomeno normativo di gruppo che fa leva sul primordiale ordine creato

dall’aspettativa della ripetizione

(4)

L’importanza dell’opinio

iuris sive

necessitatis

“La frequenza, od anche il carattere abituale degli atti non è sufficiente. Esistono molti atti internazionali, ad esempio nel settore del

cerimoniale e del protocollo, che vengono compiuti quasi invariabilmente, ma sono

motivati soltanto da considerazioni di cortesia, di opportunità e di tradizione, e non da un

qualsiasi senso di dovere giuridico.

Corte internazionale di giustizia, caso relativo alla Piattaforma continentale del Mare del Nord (1969)

(5)

Come si rileva la consuetudine?

Considerazioni introduttive

• Tendenziale sovrapponibilità delle manifestazioni di usus e opinio

• Analisi dell’atteggiamento soggettivo (opinio) che sorregge un

determinato comportamento (usus)

• Irriducibilità dell’indagine a criteri di natura formale

• Impossibilità di identificare numerus

clausus di manifestazioni tipiche

(6)

Possibili manifestazioni della prassi

• Atti materiali

• Prassi diplomatica

• Diplomazia cd. multilaterale

• Leggi, sentenze e atti governativi/amministrativi nazionali

• Inazione ed acquiescenza

• Prassi pattizia

(7)

Atti materiali

Attuazione, in via di fatto, del diritto (o dell'obbligo) di cui si vuole

affermare l'esistenza

Esempio: la prassi statunitense di impiegare le navi da guerra

per esercitare i propri diritti di navigazione in zone di mare reclamate da altri Stati, con

l'obbiettivo di contestarne le pretese di sovranità eccessive (o almeno

ritenute tali)

(8)

Prassi diplomatica

Espressione di punti di vista, intenzioni, richieste e pretese riportate nella corrispondenza diplomatica degli Stati

Esempio:

“In via preliminare è da rilevare che, secondo le norme del

diritto internazionale finora seguite, i danni causati a privati da fatti di guerra non sono risarcibili, né in via diretta né in via indiretta. [...] Nel caso particolare di Fiume occorre poi rilevare che si tratta di truppe, composte di cittadini italiani, che agivano però fuori dal territorio dello Stato, di propria iniziativa, in

contrasto con la volontà del Regio Governo, e talora contro il Regio Governo stesso. Delle azioni da esse compiute non può pertanto rispondere internazionalmente il Governo Italiano”

Nota Verbale consegnata dal Ministro degli Esteri Mussolini a Graham, Ambasciatore britannico a Roma, 15 luglio 1926

(9)

La diplomazia multilaterale

• Dichiarazioni rese in seno ad organizzazioni internazionali

• Voto in seno ad organizzazioni internazionali

=> Espressione di opinio iuris (più che di usus)

“L’effetto di un consenso al testo di [una risoluzione dell’Assemblea Generale ...]

può essere interpretato come

un’adesione al valore della regola o della serie di regole dichiarate dalla risoluzione e prese in sé stesse” (Corte internazionale di giustizia, Attività

militari e paramilitari in Nicaragua

(1986))

(10)

Leggi, sentenze e atti

governativi/amministrativi nazionali

Esempi:

• Legislazione in materia di immunità degli Stati (US Foreign Sovereign Immunities Act 1976)

• Giurisprudenza interna sulla repressione dei crimini internazionali

• Decisioni dell’esecutivo in materia di estradizione/espulsione

Problema: in caso di divergenze d’opinione

interne, chi ha l’ultima parola?

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Altre

manifestazioni della prassi

• Inazione e acquiescenza

• Verifica più stringente dell’opinio iuris

• Prassi pattizia

• Ampio numero di trattati dal contenuto uniforme

• Generale adesione a trattato multilaterale

Indicazione ambigua

• Confermativa dell’esistenza di una consuetudine…

• …o accordi in deroga al diritto consuetudinario?

=> Occorre guardare all’opinio iuris

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Il fattore temporale

Un certo lasso di tempo è sempre necessario

=> La cd. “consuetudine istantanea” è una contraddizione in termini

.. ma quanto tempo?

“Il passaggio soltanto di un breve periodo di tempo

non costituisc[e] necessariamente, o di per sé, un impedimento alla formazione di una nuova norma di diritto internazionale

consuetudinario […;] un requisito indispensabile è che nel periodo in questione, per quanto breve possa essere stato, la pratica degli Stati, compresa quella degli Stati particolarmente interessati, sia stata estesa e virtualmente uniforme nel senso della disposizione invocata [...]”

Corte internazionale di giustizia, caso relativo alla Piattaforma continentale del Mare del Nord (1969)

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Uniformità ed

estensione della prassi

“One swallow does not make a rule of international law” (House of Lords, Jones and Mitchell, 2006)

Non necessaria “totalità” degli Stati, ma solo

“generalità”

Cosa si intende per “generalità”?

• Necessari usus e opinio di un campione sufficientemente rappresentativo di Stati

appartenenti ai vari gruppi che compongono la comunità internazionale (ad es. Paesi

occidentali, Paesi BRICs, Paesi in via di sviluppo)

• Peso maggiore di usus ed opinio degli “Stati particolarmente interessati”

Ad es., in materia di diritto del mare, gli Stati costieri

(14)

La dinamica del diritto

consuetudinario

Rigidità vs. fluidità nella formazione del diritto

• Leggi/Trattati => processo rigido

Esistenza ed entrata in vigore di una legge o di un trattato è legata a criteri di natura giuridico-

formale (ad es. promulgazione, pubblicazione in G.U., raggiungimento del numero necessario di ratifiche)

• Consuetudine => processo fluido

• Ogni azione/inazione dello Stato contribuisce a formare, confermare, modificare, abrogare le norme del diritto consuetudinario

• Ciò non esclude l’esistenza di norme consuetudinarie effettivamente vigenti e accertabili nel loro contenuto, momento per momento

(15)

Fattori frenanti e propulsivi

• La contestazione del diritto consuetudinario

• La giurisprudenza internazionale

• Il soft law

• Il ruolo dell'illecito nel diritto

internazionale

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La contestazione del

diritto consuetudinario

• L’obiettore persistente (es. opposizione degli Stati Uniti all’estensione del mare territoriale oltre le 3 miglia)

=> Irrilevante (consuetudine ≠ accordo tacito)

• La contestazione proveniente da gruppi di Stati (ad es. Paesi in via di sviluppo)

=> Può mettere in discussione

“generalità” di diuturnitas e opinio iuris

(17)

La giurisprudenza internazionale

• Fonte di cognizione del diritto

consuetudinario (art. 38(1)(d) Statuto CIG)

• Espressione di opinio necessitatis volta al superamento del diritto vigente (es. Corte internazionale di giustizia, Parere sulle

Riserve alla Convenzione sul Genocidio (1951))

• Fattore frenante rispetto a tendenze

innovative (Corte internazionale di giustizia, Immunità giurisdizionali dello Stato (2012))

(18)

Il soft law

• Atti e dichiarazioni di principi non vincolanti (ad es. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni)

• Indicazione delle aspirazioni di riforma della comunità

internazionale (opinio

necessitatis)

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Il ruolo dell’illecito nella dinamica del

diritto consuetudinario

La violazione di una norma consuetudinaria

nega la sua esistenza?

(20)

“Se uno Stato agisce in maniera a prima vista incompatibile con una regola riconosciuta, ma difende la propria condotta invocando

eccezioni o giustificazioni contemplate nella stessa norma, il significato di tale

atteggiamento è di confermare piuttosto che di indebolire la norma, indipendentemente dal fatto che la condotta dello Stato sia in fatto giustificabile su quella base"

“Al fine di dedurre l'esistenza di norme

consuetudinarie, la Corte ritiene sufficiente che la condotta degli Stati sia, in generale,

coerente con tali regole, e che i casi di condotte statali non coerenti con una data regola siano stati trattati in generale come violazioni di

essa, non come indicazione del riconoscimento di una nuova norma”

Corte internazionale di giustizia, Attività militari e paramilitari in Nicaragua (1986)

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La

consuetudine tra crisi e

cambiamento

• Perdita di omogeneità della base sociale della comunità internazionale

• Messa in discussione di norme pre- esistenti

• Difficoltà a raggiungere convergenza su nuove norme

Fattori di crisi

• Ampliamento degli strumenti di

comunicazione tra i membri della Comunità internazionale

• Istituzionalizzazione della formazione

dell’opinio iuris sive necessitatis attraverso il fenomeno dell’organizzazione internazionale Fattori di cambiamento

(22)

Per domani

Conforti, Diritto internazionale (pp. 49-69) oppure

Palombino, Introduzione al diritto internazionale (pp. 31-34; 51-62)

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