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OGGETTO: Ampliamento del Centro Commerciale Corolla sito nel Comune di Milazzo

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Academic year: 2022

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OGGETTO: “Ampliamento del Centro Commerciale Corolla” sito nel Comune di Milazzo Sigla Progetto: ME_050_VIAR013

Proponente: Corolla di Calcagno s.r.l.

Procedimento: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 19, nonché art. 29, del D.lgs 152/2006

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio I del Dipartimento Regionale dell’Ambiente della Regione Siciliana e contenute nel portale regionale.

PARERE C.T.S. n. 362/2020 del 12/11/2020

VISTO l’art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’08/03/1997 e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 13 06.2017 n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

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VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il n. 57/GAB del 28 febbraio 2020 con il quale è stato sostituito il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018;

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/03/2020 l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d’intesa con ARPA Sicilia, che prevede l’affidamento all’istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d’intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

VISTA l’istanza del 16.04.2019 acquisita prot. ARTA n. 26032 del 17.04.2019 con cui la Società Corolla di Calcagno s.r.l. ha inoltrato una richiesta di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto di

“Ampliamento del centro commerciale Corolla” sito nel Comune di Milazzo;

VISTA la nota del 29.04.2019, prot. ARTA n. 27792, con cui la società Parco Commerciale s.r.l. ha chiesto all’Assessorato l’esercizio di poteri ispettivi per le gravi irregolarità riscontrate dal Comune di Milazzo e dal Comune di S. Filippo del Mela con i permessi a costruire n. 4/2018 e n. 25/2018, con cui è stata autorizzata una delocalizzazione di volumetria di un’area ricadente nel territorio del Comune di S. Filippo (D3) in favore di un’attività edilizia nel Comune di Milazzo (D5). È stata, quindi, rilevata la violazione di un indirizzo dell’ARTA espresso con il parere de. 23.11.2017 n.

21100, secondo cui il trasferimento dei diritti edificatori di cui alla L.R. 16/2016 è applicabile soltanto quando i terreni interessati ricadono nel medesimo comune ed a condizione che si tratti delle medesime categorie edilizie (ad esempio A.1 – A1);

VISTA la nota del 16.08.2019, prot. ARTA n. 56864, con cui il Servizio I – Valutazioni Ambientali ha evidenziato come il Proponente avesse tralasciato di indicare l’avvenuto inizio dei lavori, avviati e proseguiti in assenza della “previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” e, pertanto, ha rappresentato la necessità di regolarizzazione postuma con l’avvio di un

“nuovo procedimento” contemplato dal “sistema sanzionatorio” di cui all’art. 29 del D.Lgs 15272006 ss.mm.ii, così come modificato dall’art. 18 del D. Lgs 104/2017. Con tale nota l’Assessorato – Servizio I ha, quindi, assegnato al Proponente un termine di 30 giorni entro il quale produrre una nuova istanza aggiornata e contestualizzata alle opere già realizzate o in corso d’opera e ha richiesto la presentazione urgente, al fine del proseguo dei lavori, di un’idonea documentazione atta a dimostrare e attestare che “tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale” come richiesto dal comma 3 dell’art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. L’amministrazione ha poi concluso che “al fine di una completa valutazione del progetto, ritenuto che la verifica di assoggettabilità applicata postuma non si possa limitare a valutare l’impatto ambientale determinato dalle modifiche intervenute ma

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documentazione presentata in modo da consentire una valida valutazione dei possibili impatti determinati e consentire la corretta individuazione degli eventuali interventi di mitigazione necessari”;

VISTA l’istanza del 12.09.2019, acquisita al prot. ARTA n. 61336 del 16.09.2019, con la quale la società proponente ha richiesto per il progetto in oggetto l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in ragione delle disposizioni di cui all’art. 29 (sistema sanzionatorio), comma 3 del medesimo decreto legislativo;

VISTA la nota dell’1.10.2019, prot. ARTA n. 64709, con cui il Servizio I, a seguito della richiesta di avvio del procedimento ha rilevato l’incompletezza documentale;

VISTA la nota n. 67530 del 14.10.2019 con cui la società Proponente ha consegnato la documentazione richiesta;

VISTA la nota n. 71341 del 30.10.2019 con cui il Servizio 1, preso atto della comunicazione espressa dal Proponente, constatata la corrispondenza del progetto agli Allegati alla Parte Seconda del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., vista la documentazione nel tempo prodotta, ha provveduto agli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. comunicando alle Amministrazioni e agli enti potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul Portale SI-VVI, affinché chiunque abbia interesse possa prendere visione della documentazione di progetto, ed eventualmente presentare osservazioni all’autorità competente entro 45 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3;

RIBADITO che ogni accertamento inerente la procedibilità, ai sensi del D.A. 57/2020 (e, prima, del D.A. 142/2019) è di competenza del Serv. I del DRA;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni.

VISTA la nota prot. n. 71476 del 30.10.2019 con la quale il Servizio 1 “Valutazione Ambientale”

del Dipartimento Regionale dell’Ambiente ha trasmesso a questa Commissione Tecnica Specialistica il progetto de quo per il parere di competenza;

ESAMINATI i seguenti elaborati trasmessi dal proponente e risultanti dalla Scheda C:

DOCUMENTI

- Studio Preliminare Ambientale (comprensivo di 14 allegati);

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del professionista che ha predisposto il rapporto preliminare ambientale circa la veridicità delle informazioni fornite e la conformità agli originali cartacei delle copie in formato elettronico;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proponente attestante il valore delle opere

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comprensivo dell’IVA e l’importo della parte variabile e della quota fissa del contributo di spese istruttorie previsto dall’art. 19 della l.r. 9/2015;

- n. 2 ricevute di avvenuto pagamento del contributo;

- dichiarazione sostitutiva atto notorio a firma del direttore dei lavori;

- lettere di affidamento incarico ai professionisti.

RILEVATO che il Proponente non ha autorizzato, ai sensi del comma 8 dell’art. 19 del D.lgs.

152/2006 e ss.mm.ii., questa Autorità ad inserire delle “Condizioni ambientali”;

CONSIDERATO che le dichiarazioni rese dal Proponente costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere e le condizioni e le prescrizioni ivi contenute. La non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Proponente possono comportare, a giudizio dell’autorità competente, un riesame del presente parere, fatta salva l’adozione delle misure cautelari, ricorrendone i presupposti e la segnalazione per le eventuali false dichiarazioni.

RILEVATO che lo stesso Proponente ha dichiarato che lo Studio Preliminare Ambientale è stato redatto “…per la valutazione dei possibili impatti sull’ambiente derivanti dalla avvenuta realizzazione delle opere di ampliamento considerate in rapporto agli impatti del manufatto preesistente …” (Cfr. pag. 8 dello SPA).

RILEVATO dall’esame degli elaborati trasmessi dal proponente e da quanto in essi affermato che:

Proposta progettuale

Il progetto riguarda l’ampliamento del “Centro Commerciale Corolla”, che insiste su un’area che si estende in parte sul territorio comunale di Milazzo e in parte sul territorio comunale di San Filippo del Mela.

Il Proponente ha dichiarato che Nel dettaglio l’ampliamento è così destinato (per settore di attività e relativa superficie):

a) al piano terra: n. 19 esercizi di vicinato del settore non alimentare per complessivi mq. 1.800,00 e una media struttura di vendita per mq. 410,00;

b) al primo piano: una multisala cinematografica, per una superficie complessiva di mq. 2.049,00 con superficie utile di mq. 1.627,00 per le sei sale cinematografiche e mq. 412,00 per i servizi annessi.

… Quest’ultimo è previsto ad una quota più alta di quella dell’attuale galleria dei negozi esistente ed è autonomamente accessibile attraverso due rampe di accesso carrabile: una di raccordo tra

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parcheggio sottostante. I due accessi in quota consentono l’utilizzo di un ampio parcheggio sopraelevato – anch’esso previsto nel progetto di ampliamento – di circa 300 posti auto.

Il nuovo volume edilizio ospita alla seconda elevazione f.t. anche una zona cosiddetta “food court”

per la ristorazione e le attività ludiche. Al piano terra è stato realizzato l’ampliamento e il collegamento della preesistente galleria di negozi con la realizzazione di quattro nuove aree commerciali per complessivi mq. 2.777,00.

Sotto il profilo dimensionale complessivo l’edificio preesistente denominato Lotto 1 ha una superficie coperta di mq. 11.785,00 e un volume di mc. 53.513,86; l’ampliamento ha realizzato una nuova superficie coperta di mq. 2.611,00 corrispondente a un volume di mc. 21.733,60.

Complessivamente l’edificio, alla fine dei lavori presenta una superficie coperta complessiva di mq.

14.396,00 e un volume complessivo di mc. 75.247,46.

Localizzazione dell’area di progetto e vincoli ambientali Il Proponente ha dichiarato che:

Il “Centro Commerciale Corolla”, come già chiarito in premessa, si trova all’interno della area commerciale integrata denominata “Parco Corolla” che si estende per mq. 74.937,00 nel territorio del Comune di Milazzo e per mq. 56.342,65 nel territorio del Comune di San Filippo del Mela e catastalmente individuato così come segue: nel territorio di Milazzo al foglio 22 particella 1021,

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1296, 5, 1193, 1223, 1222, 1398, 1399, 1363, 1408; nel territorio di San Filippo del Mela al foglio 4 particelle 1074, 1181, 1182, 1171, 977, 883, 886, 610, 608, 663, 662, al foglio 2 particelle 484, 615, 1295, 1294, 379, 616, 1018, 507, 420, 1032, 209, 374, 463, 966, 1227, 1225, 1223, 1221, 1452, 1437, 1448, 1449, 1438, 1445, 1446, 1441, 360, 359, 695, 152, 694, 654, 151, 749, 693.

L’area in questione è contigua ad una zona di espansione/completamento artigianale, industriale, commerciale ed è prossima allo svincolo autostradale A20 di Milazzo. Essa confina a Sud con la SS 113, a Est con la strada di accesso agli immobili esistenti di proprietà della stessa ditta Corolla, con la ditta Arte Legno e torrente Floripotema, a Ovest e a Nord con terreni di proprietà di altre ditte. L’accesso all’interno dell’intera area è assicurato a mezzo di rotatoria viaria (convenzione con ANAS) e attraverso l’immissione diretta sulla strada statale con la C.da Masseria, quest’ultima è opportunamente raccordata al fine di garantire appropriati requisiti di sicurezza, fruibilità e visibilità. Per quanto riguarda le merci in arrivo, sono state effettuate e previste all’interno dell’area ampie zone di carico e scarico con viabilità strettamente dedicate utili per agevolare il rifornimento delle attività produttive in corso di realizzazione.

Classificazione urbanistica

Il Proponente ha dichiarato che L’area ricade tra quelle disciplinate dal Piano Regolatore Generale dell’Area di Sviluppo Industriale del Consorzio A.S.I. (oggi IRSAP) della Provincia di Messina. Il P.R.G./ASI vigente è stato approvato dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con D.Dir.

n. 557 del 26.07.2002 e con D.Dir. n. 910 del 31.10.2002.

In tale P.R.G. l’area del “Parco Commerciale Corolla” è destinata a zona “D3” (ambiti di trasformazione e completamento), per la parte ricadente nel Comune di San Filippo del Mela e a zona “D5” (commerciale) per la parte ricadente nel Comune di Milazzo, parte in cui insiste il

“Centro Commerciale Corolla” oggetto del presente Studio.

Pertanto, i parametri edilizio-urbanistici utilizzati per la costruzione del manufatto preesistente e per la realizzazione del suo ampliamento, sono conformi alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G./ASI. Le N.T.A. del P.R.G./ASI disciplinano gli interventi nelle zone “D5” con l’art. 23 che così recita: “Si intendono (le zone D5) le aree reperite dal PRG in prossimità dei nuclei già esistenti e delle strutture viarie di connessione degli agglomerati alla viabilità territoriale principale e agli abitatiesistenti, funzionando, in termini di assetto, come filtro e cerniera tra le diverse zone produttive e le restanti parti del territorio”.

La realizzazione del “Centro Commerciale Corolla” (edificio preesistente e suo ampliamento) è stato basato sui seguenti indici e parametri:

• altezza massima degli edifici: ml. 12,00;

• rapporto di copertura massimo: 30%;

• numero di piani fuori terra: 2 più piano soppalcato;

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Il Proponente ha poi aggiunto che Il Piano Regolatore Generale del Comune di Milazzo, approvato con D.A. n. 987/91 del 15.06.1991, individua l’area in oggetto come zona omogenea territoriale

“E” destinata alle attività agricole. Tuttavia, le previsioni urbanistiche del P.R.G. comunale sono superate gerarchicamente dalla pianificazione Consortile dell’ASI che pertanto risulta il solo strumento urbanistico applicabile nell’ambito oggetto del presente Studio.

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Il Proponente ha affermato che il sito in cui insiste il “Centro Commerciale Corolla” ricade nel Bacino idrografico denominato “Torrente Corriolo (006)” e in particolare nella “Area territoriale tra i bacini del Torrente Corriolo e del Torrente Mela (006b. Dagli elaborati del PAI, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 15.05.2007, risulta il sito in oggetto, non è interessato da aree di pericolosità e rischio geomorfologico e/o idraulico.

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Piano territoriale Paesistico

Il Proponente ha affermato che L’area del “Centro Commerciale Corolla”, ricadente nel Paesaggio Locale 12 “Pianura e penisola di Milazzo”, non è soggetta ad alcun “regime normativo” ai sensi dell’art. 20 delle Norme di attuazione del medesimo Piano d’Ambito n. 9.

Siti di Importanza Comunitaria

Il Proponente ha dichiarato che L’area su cui insiste il “Centro Commerciale Corolla” dista dal punto più vicino del SIC ITA030007 Affluente del Torrente Mela circa 8,50 Km, dal SIC ITA 010032 Capo Milazzo circa 7,20 Km e dal SIC ITA030010 Fiumedinisi e Monte Scuderi circa 9,40 Km. Considerate le distanze spaziali intercluse e le relazioni di contesto con l’elevato livello di antropizzazione dell’area dell’Agglomerato Industriale Giammoro Milazzo del Consorzio ASI (oggi IRSAP) nel quale ricade l’area del “Centro Commerciale Corolla”, agglomerato pesantemente caratterizzato dalla presenza del polo petrolchimico della centrale elettrica, può ricavarsi l’assenza di qualsiasi interferenza, di tipo diretto o indiretto, con i siti della Rete Natura 2000 sopra considerati;

Vincolo Idrogeologico

Il proponente ha affermato che l’area del “Centro Commerciale Corolla” risulta non essere sottoposta al vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923;

Descrizione delle componenti dell’ambiente e degli impatti attesi Secondo quanto dichiarato dal Proponente:

ENERGIA

Per il “Centro Commerciale Corolla” (climatizzazione, illuminazione parti comuni e allacciamento delle utenze dei negozi) sono necessari complessivamente circa 5.100 MWh/anno erogati dalla società ENEL fornitrice del servizio elettrico.

Il bilancio energetico relativo al consumo di elettricità e comunque destinato ad essere ridimensionato in considerazione della programmata realizzazione di impianto fotovoltaico sulle coperture dei manufatti esistenti e in ampliamento. Ciò consentirà di abbassare sensibilmente gli impatti ambientali connessi alla produzione di energia con fonti non rinnovabili.

L’energia termica necessaria per il riscaldamento dei punti vendita e delle altre attività complementari, comprese le parti comuni, e prodotta elettricamente e il suo fabbisogno è compreso nel consumo di cui al punto precedente. Non vi è pertanto, alcun consumo di tale risorsa in quanto il sistema di riscaldamento utilizzerà pompe di calore alimentate da energia elettrica.

SUOLO E SOTTOSUOLO

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L’ampliamento della struttura commerciale non ha prodotto alcun consumo di nuovo suolo posto che i nuovi volumi sono stati realizzati su aree di pertinenza già sottratte all’uso agricolo e/o alla naturalità dei luoghi. Infatti, il terreno di sedime dei nuovi corpi in ampliamento corrisponde a quello di preesistenti aree di parcheggio pertinenziale della medesima struttura commerciale.

La realizzazione dei manufatti (preesistente e ampliamento), non ha richiesto alcun utilizzo del sottosuolo a meno della realizzazione degli impianti a rete e della messa in opera di un disoleatore per il trattamento dell’acqua di prima pioggia.

VISTA la Relazione Geologica in cui sono state rassegnate le seguenti conclusioni:

In virtù di quanto precedentemente esposto riguardo alle condizioni morfologiche, litologiche ed idrogeologiche della zona esaminata, è possibile ribadire che, l ’area destinata all’“Ampliamento del Parco Corolla Zona Milazzo”, non ha rilevato problemi che potrebbero comprometterne la realizzazione, difatti, i terreni interessati al progetto, in considerazione del loro andamento pianeggiante e del l’assenza di fenomeni erosivi o di dissesto in atto, presentano buone caratteristiche di stabilità.

Si ribadisce che:

‐ l’area oggetto del presente studio, in riferimento alla cartografia del P.A.I. Piano Stralcio di Bacino per l 'assetto Idrogeologico Art. 1 del D.L. 180 e L. 267/98, non presenta vincoli geomorfologici od idraulici …;

‐ la caratterizzazione del suolo è avvenuta mediante l ’esecuzione di n°3 prove in sito di tipo Masw che ha consentito di attribuire valore di Vs30 compresi tra 345 e 347 m/s, per cui la categoria di sottosuolo di progetto è “C” ;

‐ il sito d’intervento ricade in un’area pianeggiante, per cui la categoria topografica di progetto risulta essere T1 ‐ Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15°

‐ la verifica a liquefazione è stata omessa …in quanto l’esecuzione della campagna geognostica nell’area di progetto ha permesso di escludere la presenza di livelli freatici fino ad una profondità di ‐15,20 m dal p.c., inoltre, dal censimento dei pozzi esistenti nel le immediate vicinanze dell’area d’intervento, si evince che il livello freatico è compreso mediamente intorno a ‐28,00 metri dal p.c., con ampiezza delle fluttuazioni variabili in funzione degli eventi meteorici;

‐ gli elementi per la caratterizzazione e modellazione geotecnica, sono stati definiti confrontando i dati scaturiti dalla campagna geognostica con quelli di esperienza locale e di letteratura, individuando così i valori medi dei parametri geotecnici dei terreni presenti nel sottosuolo lungo la verticale del sito in progetto.

ACQUA

L’approvvigionamento idrico di acqua potabile per usi domestici avviene mediante condotta interrata di derivazione della rete idrica comunale già esistente in via Firenze. Il consumo

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complessivo del “Centro Commerciale Corolla” prima del realizzato ampliamento era di circa 2.600 mc./anno. L’incremento di consumo derivante dall’ampliamento delle attività preesistenti si attesta su circa 1.100 mc./anno per un totale complessivo di circa 3.700 mc./anno.

Le opere realizzate e le attività in esse svolte sono tali da rendere nullo l’impatto sull’ambiente idrico. La struttura, come sopra descritto, è dotata di un sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche che esclude ogni possibilità di inquinamento delle falde e dei corpi idrici.

FLORA E VEGETAZIONE FAUNA

L’impatto sulla vegetazione nel corso della costruzione del “Centro Commerciale Corolla” è da ritenersi trascurabile sia nella fase di realizzazione del primo corpo di fabbrica nel 2006- 08, in quanto l’area interessata e l’ambito territoriale immediatamente circostante non possedeva caratteristiche di aree ad elevato valore naturale e/o di habitat esclusivi (area dell’agglomerato industriale ASI Giammoro Milazzo). Analogamente, l’ampliamento realizzato ha interessato superfici di terreno già sottratte alla naturalità perché già destinate ad aree di parcheggio o a opere di urbanizzazione.

CLIMA E ATMOSFERA

L’impianto di climatizzazione garantisce l’immissione di aria di ventilazione e l’estrazione di aria viziata in quantità sufficiente a garantire un idoneo ricambio in relazione al numero di persone presenti nei locali. L’aria espulsa è priva di inquinanti.

… Le attività svolte o collegate alla struttura commerciale interferiscono limitatamente con la componente atmosfera poiché le emissioni in atmosfera possono essere individuate limitatamente alle operazioni di carico/scarico e di movimentazione delle merci all’interno degli spazi dedicati e ai movimenti veicolari della clientela della struttura commerciale.

Sono quindi generate emissioni diffuse dovute ai gas di scarico dei mezzi in movimento e transito all’interno dell’area di proprietà della struttura, riconducibili alla movimentazione delle merci e alla clientela.

Per quanto riguarda il traffico veicolare attratto/generato è stato rilevato un incremento trascurabile che non inficia il corretto funzionamento della rete viabile di adduzione al sito, come dimostrato dalla perizia asseverata a firma del Prof. Ferdinando Corriere.

In conclusione le emissioni considerate si manifestano in modo discontinuo con livelli variabili.

Tutto ciò premesso si può concludere che non si è verificata nessuna situazione di pericolo in quanto l’intervento in progetto non influisce in maniera significativa e non comporta alcun peggioramento per la qualità dell’aria della zona intorno all’area oggetto di studio e quindi non si prevedono misure di mitigazione aggiuntive rispetto agli accorgimenti tecnici esistenti.

RUMORE

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VISTA la Relazione Impatto Acustico in cui è stato valutato, dal punto di vista acustico, lo stato di fatto della porzione di territorio che ospiterà il nuovo impianto e la distribuzione del rumore durante l’esercizio dello stesso.

La valutazione si è basata su rilievi fonometrici e sull’utilizzo di un modello di calcolo previsionale della propagazione del rumore in campo aperto, per la valutazione dello stato di progetto.

All’interno della simulazione per lo stato di progetto sono stati introdotti i valori di rumore delle macchine ed attrezzature impiegate (sorgenti) presenti in fase di esercizio. Verranno altresì verificati i valori di rumore attesi ai recettori sensibili più vicini e verrà verificato in prossimità di essi il rispetto dei valori massimi di immissione.

La Relazione ha concluso che In virtù delle considerazioni dettagliate nei paragrafi precedenti e delle simulazioni acustiche eseguite è emerso che nulla osta dal punto di vista acustico alla realizzazione di un ampliamento della Lotto 1 del Parco Commerciale Corolla.

Si ricorda, inoltre, che dalle simulazioni eseguite è emerso il rispetto dei limiti provvisori di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1 marzo 1991 nei pressi dei più vicini ricettori sia nel periodo diurno che nel periodo notturno.

PAESAGGIO

Il Proponente ha rilevato che Il territorio nel quale insiste il “Centro Commerciale Corolla”, compreso il suo in ampliamento, è caratterizzata dalla massiccia presenza di edifici a destinazione commerciale/industriale realizzati in conformità al PRG/ASI che ne ha determinato l’attuale vocazione produttiva dell’area. In considerazione dell’esteso contesto così profondamente antropizzato, si ritiene che “Centro Commerciale Corolla”, anche per la sua posizione all’interno al più ampio parco commerciale, non comprometta in modo percettibile l’attuale paesaggio.

TRAFFICO

Con riferimento all’inquinamento da traffico, il Proponente ha affermato che l’aumento della superficie di vendita del centro commerciale non ha provocato aumenti significativi in termini di quantità di clientela aggiuntiva rispetto a quella attuale trattandosi di una mera nuova articolazione dell’offerta commerciale ad una clientela già consolidata in ragione del bacino di utenza. Pertanto, il numero degli attuali clienti non registra significativi aumenti modificandosi invece la durata della visita alla struttura commerciale. Anche il numero degli spettatori della multisala attesi non costituisce una quantità tale da incidere sul traffico posto peraltro che trattasi di accessi distribuiti nel corso della giornata in ragione degli orari di inizio degli spettacoli e che avranno un picco di circa 600 spettatori nella fascia oraria tra le 18:30 e le 20:00 del sabato. Se ne ricava che l’incremento dei valori di inquinamento da traffico veicolare derivante dall’ampliamento sia del tutto trascurabile.

VISTO lo Studio d’Impatto e Viabilità con cui è stato distinto l’impatto che può derivare dal traffico provocato dalla clientela in seguito al previsto ampliamento di superficie di vendita, da quello che può scaturire dalla realizzazione delle nuove sale cinematografiche ed, in entrambe le

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ipotesi, si è concluso che le analisi compiute consentono di verificare che, a seguito dell’ampliamento di superficie dell’area commerciale integrata, non si potranno registrare modificazioni apprezzabili sulle attuali condizioni del traffico e sulla viabilità .

RIFIUTI

VISTO lo Studio Bilancio Rifiuti in cui è stato presentato il Prospetto indicante le quantità di rifiuti, anche in ragione del richiesto ampliamento di superficie, le attività di raccolta, i soggetti cui è affidamento il conferimento, nonché le percentuali di recupero, dei rifiuti.

Lo studio si conclude affermando che In ragione degli eccellenti risultati finora ottenuti, basati sul rispetto puntuale della normativa e sulla collaborazione e la sensibilità dei cittadini-consumatori, il Parco Commerciale Corolla continuerà a svolgere con la dovuta cura, attenzione e, del caso, con modalità innovative, la complessa attività di gestione, raccolta e smistamento dei rifiuti, anche avuto riguardo ai maggiori consumi che deriveranno dall’ampliamento della superficie richiesta all’interno dell’area commerciale integrata.

RISCHIO INCENDI

Il Proponente ha affermato che La tipologia dell’attività, ai sensi dell’Allegato IV, punto 7 (progetti di infrastrutture), lettera b, del D.lgs. 152/2006, è quella della “costruzione di centri commerciali”.

Si evidenzia che il fabbricato del centro commerciale, sia nella parte preesistente che in quella in ampliamento, rispetta tutte le norme antincendio. Va inoltre evidenziato che le attività commerciali svolte non comportano l’uso di sostanze chimiche e i prodotti trattati non presentano caratteristiche di pericolosità tali da provocare rischi per l’ambiente e per l’uomo sia all’interno che all’esterno del perimetro dell’attività.

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IMPIANTI

Rete di alimentazione idrica

La rete di alimentazione idrica provvederà a distribuire l'acqua a tutti gli apparecchi igienici installati nei vari ambienti di servizio. All’inizio di ogni diramazione ed in corrispondenza di ogni gruppo di servizi saranno installate saracinesche d'intercettazione. Ogni ambiente di servizio sarà dotato di rubinetto d'arresto per l’esclusione sia dell'acqua fredda che calda.

L'acqua calda verrà prodotta localmente mediante riscaldatore istantaneo ed è distribuita ai vari apparecchi con una rete parallela a quella dell’acqua fredda ed una rete di ricircolo per rendere l’acqua calda sempre disponibile all’erogazione.

Tutte le tubazioni costituenti le reti anzidette saranno in acciaio zincato senza saldatura, filettate, con manicotto di giunzione e corrisponderanno alle norme UNI.

Rete di scarico delle acque nere

L’impianto di sollevamento è stato dimensionato per lo smaltimento delle acque reflue previsto per l’area commerciale in oggetto e gli edifici civili limitrofi prospicienti su via Firenze e via Arno, compreso gli opifici presenti all’interno dell’intera area.

Il precedente intervento relativo alla realizzazione del centro commerciale Corolla ha previsto l’esecuzione di un collettore acque nere del diametro di 315 mm in polietilene ad alta densità che, partendo dall’ingresso MADS posto lungo la via Firenze, corre con pendenza dell’1% circa fino alla stazione di sollevamento 1 posta sulla via Arno, con interposti pozzetti di ispezione ad una distanza di 30-40 ml.

Su questo collettore sono stati realizzati gli allacci delle abitazioni prospicienti la via Firenze e la via Arno e degli altri opifici produttivi posti nella zona. Nella stessa stazione di sollevamento 1, attraverso una conduttura indipendente, vengono convogliate le acque nere del centro commerciale Corolla.

Nella stazione di sollevamento 2 posta in prossimità del negozio Calcagno, all’interno dell’area oggetto dell’intervento, vengono convogliate le acque nere provenienti dalla stazione di sollevamento 1 e dagli altri edifici del Parco Corolla e delle attività limitrofe.

Il deflusso dei liquami avviene nel pozzetto di Croce Caruso, angolo torrente Floripotema, contrada Corriolo a valle del ponte ex SS. 113, attraverso una conduttura collocata sopra la testa del muro di argine esistente e protetta mediante una incamiciatura a sormonto costituita da lamiera in acciaio, convogliando così i reflui nel collettore principale esistente della fognatura del comune di S. Filippo del Mela, collegata a sua volta al depuratore del consorzio ASI.

L’autorizzazione di allaccio alla rete fognaria comunale, previa realizzazione del tratto in sollevamento è stato autorizzato dal comune di San Filippo del Mela in data 22-06-2007. Lo stesso comune ha proposto, inoltre, la realizzazione delle due stazioni di sollevamento, una in comune di

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Milazzo ed una di rilancio in comune di San Filippo, e ha rilasciato autorizzazione allo scarico in data 04-03-2008 e ultimo rinnovo del 29/08/2016.

Rete di scarico delle acque meteoriche

Il dimensionamento delle opere necessarie allo smaltimento delle acque piovane è stato proporzionato alle superfici lastricate servite o, come si usa dire più propriamente, al “bacino scolante” dell’opera in oggetto e delle adiacenti via Firenze e via Arno. La portata di calcolo deriva dalla previsione teorica dell’acqua affluita in rete durante il massimo scroscio, la cui durata può essere anche solo di pochi minuti.

Per quanto riguarda la raccolta delle acque meteoriche occorre differenziare i sistemi di raccolta tra quelle che possono essere riutilizzate senza particolari trattamenti e le acque che occorre invece sottoporre a trattamenti qualitativi specifici. E’ infatti evidente che nella maggior parte dei casi le acque dei tetti possono essere accumulate in sistemi che ne prevedano il riutilizzo per usi civili o irrigui. Le acque meteoriche che dilavano aree sedi di traffico automobilistico, invece, saranno soggette a trattamenti di disoleazione.

Le acque bianche raccolte saranno infine convogliate verso la conduttura esistente, per poi essere immesse nel cunettone adiacente all’autostrada A/20 Messina-Palermo ed essere immesse nel vicino torrente Floripotema.

Calcolo del “bacino scolante”

Il calcolo delle superfici lastricate servite viene effettuato tenendo conto di un coefficiente di riduzione funzione della permeabilità della superficie in oggetto. Per le aree in green park verrà considerato un coefficiente di riduzione pari a 0,5 che comunque, a vantaggio di sicurezza, risulta il doppio rispetto a quello che si considera normalmente per le aree a verde (0,25). Infatti occorre considerare la notevole riduzione di afflusso delle acque meteoriche nei collettori di raccolta per effetto della buona permeabilità offerta da tale soluzione.

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Acque meteoriche provenienti dalle coperture

Le acque meteoriche provenienti dalla copertura saranno raccolte sfruttando l’opportuna pendenza dei tetti e convogliate attraverso pluviali di opportuno diametro…Al piede di ogni pluviale sono stati previsti pozzetti sifonati. L’acqua convogliata nei pluviali verrà riversata nei collettori posti sul perimetro dell’edificio e convogliata nelle vasche di raccolta. Sono stati previsti pozzetti di controllo in corrispondenza di ogni confluenza o cambiamento di direzione e comunque uno ogni 40 metri di condotta.

Acque meteoriche provenienti dal piazzale

Le acque meteoriche provenienti dai piazzali esterni sono previste raccolte da apposite griglie e caditoie stradali poste, a distanza massima di 20 mt, lungo le corsie della viabilità interna. La rete di raccolta è composta da collettori primari e secondari i cui diametri variano da DN 200 a DN 630 e pozzetti di controllo in corrispondenza di ogni confluenza o cambiamento di direzione e comunque uno ogni 40 metri di condotta. Le tubazioni costituenti la rete saranno in polietilene a sezione circolare.

Le verifiche delle portate ammissibili sono state condotte per ciascun tratto con la formula di Manning-Gaukler-Strickler in funzione della pendenza e dei diametri assegnati.

Prima di essere inviate a corpi idrici superficiali, le acque meteoriche saranno soggette a trattamenti di disoleazione attraverso un impianto di disoleazione a gravità.

IMPATTI IN FASE DI CANTIERE

In merito alla fase di cantiere e agli eventuali impatti che questo avrebbe avuto sulle componenti ambientali, si evidenzia che la realizzazione delle opere di ampliamento si è svolta tra il giorno 14.06.2018, data di inizio lavori, e il giorno 15.06.2019, data di fine lavori, con una durata complessiva di dodici mesi, arco temporale particolarmente breve se rapportato alla quantità e complessità delle opere realizzate. Tuttavia, la speditezza delle operazioni di cantiere hanno consentito di limitare gli impatti temporanei grazie all’adozione di un efficace cronoprogramma dei lavori. Rimanendo il cantiere nell’ambito chiuso delle aree di pertinenza, non vi è stato alcun impatto su aree esterne immediatamente circostanti. L’accesso all’area della clientela e dei fornitori non ha subito alcuna limitazione in quanto gli accessi esistenti sono rimasti attivi per tutta la durata del cantiere modificandosi soltanto le percorrenze interne (carrabili e pedonali protette) in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.

TERRE DA SCAVO – CAVE E DISCARICHE Il Proponente non affronta questa tematica.

MITIGAZIONE DELL’IMPATTO

Il Proponente ha affermato che Le opere di mitigazione ambientale previste e realizzate non sono state finalizzate alla riduzione di particolari impatti che, come sopra dimostrato, risultano del tutto

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irrilevanti nel caso in esame. Tuttavia, con il progetto di ampliamento si sono realizzati particolari accorgimenti costruttivi per un più qualificato inserimento nel paesaggio che, ancorché caratterizzato da una consistente antropizzazione, può sempre essere oggetto di interventi architettonicamente apprezzabili. In particolare, sotto questo profilo, risultano rilevanti la realizzazione di un “giardino verticale” a chiusura della grande parete cieca della multisala cinematografica e l’adozione del sistema green park per consistenti superfici di parcheggio.

Inoltre, sotto questo profilo, risulta anche apprezzabile la scelta del legno lamellare per la realizzazione delle coperture.

Altra opera di mitigazione è rappresentata dalla scelta di realizzare un parcheggio bipiano, come suggerito dal 3 comma, art. 16, del DPRS del 11 luglio 2000, secondo il quale “Nel caso di grandi parcheggi sono da preferire … le soluzioni interrate e/o pluripiano, le quali rendano minima l'estensione della superficie che viene impermeabilizzata.”

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione e le informazioni che sono state fornite dal Servizio 1 del Dipartimento dell’Ambiente ARTA Sicilia e contenute sul nuovo portale regionale, inerente la proposta in esame;

RILEVATO E VALUTATO che si tratta di un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., riproposto in ragione delle disposizioni di cui all’art. 29 (sistema sanzionatorio), comma 3 del medesimo decreto legislativo, in ragione dell’intervenuta (parziale) realizzazione dell’intervento;

CONSIDERATO che – secondo quanto affermato dal Proponente - la realizzazione del “Centro Commerciale Corolla”, non era sottoposta alle prescrizioni del D.lgs. n. 152/2006, posto che il comma 1, dell’art. 52 del medesimo decreto legislativo disponeva che “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.1 Inoltre, il comma 2 del medesimo art. 52, disponeva che “I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza.”.

VALUTATO che la ricostruzione appare tendenzialmente condivisibile: il D.P.C.M. 10-8-1988 n.

377, recante Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, (di istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 1988, n. 204 non includeva nell’elenco i Centri commerciali (art. 1). La realizzazione del cosiddetto “Lotto 1”, ovvero del “Centro Commerciale Corolla”, iniziata con l’istanza del 2004 e conclusasi con l’agibilità del 2008, non era al tempo subordinata alle procedure di VIA. Resta tuttavia impregiudicato il tema degli impatti cumulativi (vecchia opera ed ampliamento), che necessita di un adeguato quadro di mitigazioni;

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RILEVATO che lo stesso Proponente ha dichiarato che lo Studio Preliminare Ambientale è stato redatto “…per la valutazione dei possibili impatti sull’ambiente derivanti dalla avvenuta realizzazione delle opere di ampliamento considerate in rapporto agli impatti del manufatto preesistente …” (Cfr. pag. 8 dello SPA);

RILEVATO che, come affermato dal Proponente, la realizzazione delle opere di ampliamento si è svolta tra il giorno 14.06.2018, data di inizio lavori, e il giorno 15.06.2019, data di fine lavori, con una durata complessiva di dodici mesi, arco temporale particolarmente breve se rapportato alla quantità e complessità delle opere realizzate;

VALUTATO E RILEVATO pertanto che si tratta di una valutazione di assoggettabilità a VIA postuma sul progetto di ampliamento, e fermi gli eventuali impatti cumulativi riferiti all’intero progetto;

CONSIDERATO E VALUTATO che l’articolo 29, comma 3, del D. Lgs 152/2006 prevede che

“3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l’autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale”;

VALUTATO E RILEVATO, ancora, che la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 28.08.2018 n. 117, ha affermato che “Poiché gli Stati membri hanno l'obbligo di eliminare le conseguenze illecite dell'omissione di una prescritta valutazione di impatto ambientale, qualora un progetto di potenziamento di un impianto per la produzione di energia elettrica non sia stato sottoposto a una verifica preliminare di assoggettabilità a una valutazione di impatto ambientale in virtù di disposizioni nazionali successivamente dichiarate incompatibili con la direttiva 2011/92/UE, il diritto dell'Unione non osta a che tale impianto formi oggetto, dopo la realizzazione del progetto, di una nuova procedura volta a verificare la conformità ai requisiti di tale direttiva e, eventualmente, di sottoporlo a una valutazione di impatto ambientale,. Tale verifica, eccezionalmente successiva rispetto alla realizzazione del progetto, è legittima alla duplice condizione che le norme nazionali impongano di tenere conto dell'impatto ambientale intervenuto a seguito dell'esecuzione del progetto e non forniscano agli interessati l'occasione di eludere le norme di diritto dell'Unione. Pertanto, le autorità nazionali potranno anche considerare, ai sensi delle disposizioni nazionali in vigore alla data in cui esse sono chiamate a pronunciarsi, che una valutazione di impatto ambientale non risulti necessaria, purché dette disposizioni siano compatibili con il diritto dell'Unione”;

CONSIDERATO che non è stata presentata la Relazione Paesaggistica;

CONSIDERATO E VALUTATO che dalla consultazione del Geoportale della Regione Siciliana è stato verificato che:

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• dalla Carta Habitat 2000, l’area interessata è vicina al “3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum” ma che l’intervento, peraltro già realizzato, è interno al perimetro di un area industriale ampiamente antropizzato, che ha perso ogni caratteristica di naturalità e la cui incidenza sul sistema ecologico appare marginale, anche a fronte della presenza dello stabilimento petrolchimico e dell’autostrada Messina-Palermo ma, soprattutto, della barriera fisica presente tra il sito protetto ed il centro commerciale, costituita da una grande infrastruttura viaria (Strada Statale 113), da viabilità locale (viale Sicilia, via S. Siracusa) e da numerosi grandi fabbricati (attività artigianale/industriale, altri edifici commerciali);

• dalla Carta Pressione Antropica il sito ricade in una zona classificata come alta;

• dalla Carta Fragilità Ambientale, l’area è in parte classificata come Alta;

• dalla Carta Valore Ecologico, l’area è in parte classificata come Media;

• dalla Carta Sensibilità Ecologica, l’area è in parte classificata come Media;

CONSIDERATO che l’area è vicina ad un sito di attenzione idraulica;

CONSIDERATO E VALUTATO che il Proponente relativamente al cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati si è limitato ad affermare che “Allo stato attuale della redazione del presente elaborato non si ha conoscenza di altri progetti sottoposti a Studio preliminare ambientale o a Valutazione di Impatto Ambientale in aree prossime a quella in oggetto”;

RILEVATO che tra gli elaborati non è presente la relazione idraulica, che consenta di valutare, in funzione dei dati storici di pioggia del territorio dentro cui si inquadra il progetto e dei parametri relativi ai diversi fattori che caratterizzeranno l’area post-operam, il corretto dimensionamento delle opere di smaltimento idraulico previste.

VALUTATO che il Proponente, nello Studio Preliminare Ambientale, ha analizzato la componente ATMOSFERA in modo non esaustivo, in quanto non ha sufficientemente trattato come fonti di inquinamento gli Impianti di riscaldamento o più genericamente di climatizzazione, gli impianti di generazione elettrica, sia come back‐up sia di routine, soffermandosi più che altro sule emissioni legate al traffico veicolare in entrata e in uscita dalla struttura commerciale;

Nell’esaminare la componente, il Proponente non ha esaustivamente né indicato la situazione atmosferica attuale, né ha provveduto ad effettuare alcuna simulazione dell’inquinamento atmosferico a seguito dell’incremento del traffico veicolare. Dallo Studio, pertanto, non è possibile evincere alcuna stima di incremento degli inquinanti dovuta al carico aggiuntivo dei veicoli e, quindi, non è possibile valutare la significatività o meno dell’impatto rispetto all’odierna qualità dell’aria. A ciò si aggiunge, che il Proponente non ha proceduto ad effettuare alcuna sufficiente valutazione e/o studio riguardo ai consumi in termini di emissioni annue dei fabbricati e ai consumi energetici dovuti alla messa in attività delle funzioni da insediare.

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VALUTATO che il Proponente, nello Studio Preliminare Ambientale, ha analizzato la componente inerente l’INQUINAMENTO LUMINOSO in modo non esaustivo. Ed invero, non ha esaustivamente analizzato se gli impianti posti all’esterno avranno bassa intensità luminosa e che utilizzeranno apparecchi di illuminazione dotati di portalampade schermanti, per ridurre l’effetto bagliore, a bassa potenza, indirizzati verso il suolo con contenimento laterale del cono di luce.

VALUTATO che il Proponente ha ritenuto di non presentare alcun progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto.

VALUTATO che il Proponente ha affrontato il tema delle TERRE E ROCCE DA SCAVO in modo non esaustivo, non avendo neppure presentato un Piano preliminare (art. 24, DPR 120/2017).

VALUTATO che i temi dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili non sono stati esaustivamente affrontati. Ed infatti, il Proponente si è limitato ad affermare nello Studio Preliminare Ambientale che Il bilancio energetico relativo al consumo di elettricità e comunque destinato ad essere ridimensionato in considerazione della programmata realizzazione di impianto fotovoltaico sulle coperture dei manufatti esistenti e in ampliamento. Ciò consentirà di abbassare sensibilmente gli impatti ambientali connessi alla produzione di energia con fonti non rinnovabili.

VALUTATO, quindi, che il Proponente non ha esaustivamente previsto e/o trattato il tema del risparmio energetico e di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili, coerentemente con quanto previsto dal Piano Energetico Ambientale Regionale Sicilia (valorizzazione e gestione delle risorse energetiche rinnovabili e non, riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, etc.);

VALUTATO che il Proponente non ha valutato i potenziali impatti legati all’esercizio della struttura commerciale e/o dal suo ampliamento derivanti dai consumi energetici, in considerazione dei dati riportati dal RAEE, Rapporto Annuale sull’Efficienza Energetica in Italia, redatto da ENEA nel 2017, che ha definito i centri commerciali come strutture altamente energivore e causa di elevate emissioni di inquinanti.

VALUTATO che il Proponente non ha ritenuto opportuno sviluppare strategie e soluzioni intelligenti, ai fini della sostenibilità ambientale, dotando la struttura commerciale di sistemi di monitoraggio, volti a controllare in modo ottimale tutti i sistemi tecnologici e di gestione dell’energia, per il contenimento dei consumi e migliorare l’efficienza energetica, nonché favorire la salute pubblica. Da attuare ad esempio:

- con l’implementazione di sistemi di monitoraggio della ventilazione naturale che coniugata alla centrale di trattamento aria, assicura un miglior controllo del clima e riduzione dei consumi;

- con l’implementazione di sistemi di monitoraggio energetico, per la gestione della climatizzazione, dell’illuminazione e dei quadri elettrici intelligenti (i-Quadro), e con l’acquisizione dei dati metereologici, dell’impianto per il freddo alimentare (uno degli impianti più energivori tipici delle strutture commerciali) e il conteggio delle persone in diverse aree degli edifici, al fine di massimizzare l’efficacia del sistema;

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- vagliando la possibilità d’uso di sistemi di illuminazione naturale che utilizza il passaggio di tubi solari, che catturano la luce solare, dalla copertura attraverso i locali del piano superiore fino al livello inferiore, e uso di lampade di intensità modulabile;

- realizzando facciate multifunzionali e clima-adattive, che comprendano un sistema ottimizzato delle vetrate che oltre a lasciare entrare la luce naturale (come previsto dal progetto), siano dotate di schermature automatizzate, che regolino l’intensità della luce filtrata e limitino l’irraggiamento solare nei periodi più caldi, con finestre e lucernari automatizzati in copertura, combinati con le aperture nella facciata, che favoriscono la ventilazione naturale, a garanzia non solo del confort e qualità dell’aria, ma anche risparmio di energia;

- uso di pompe di calore geotermiche per soddisfare il fabbisogno di riscaldamento, oltre che di fornitura di acqua calda e fredda;

- recupero del calore generato dalle macchine refrigeranti per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria;

- oppure soluzioni “ibride” come il fotovoltaico sulle costruzioni, in grado di integrare tecnologie per la climatizzazione con fonti rinnovabili elettriche (fotovoltaico abbinato a pompe di calore) e sistemi di accumulo termico ed elettrico, in modo da incrementare l’autosufficienza energetica.

VALUTATO che non si conosce se in fase di cantiere si siano avuti impatti potenziali significativi sulla componente “suolo e sottosuolo”, in quanto il progetto non ha chiarito con sufficiente livello di dettaglio le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo prodotte dalla realizzazione delle opere in progetto, non avendo trasmesso alcun elaborato di cui al sopracitato D.P.R. n. 120/2017

“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”;

CONSIDERATO e VALUTATO che

 l’intervento di ampliamento ha previsto nuove costruzioni e quindi una nuova occupazione di suolo;

 il Proponente, nello Studio Preliminare Ambientale, ha affermato che “L’ampliamento della struttura commerciale non ha prodotto alcun consumo di nuovo suolo posto che i nuovi volumi sono stati realizzati su aree di pertinenza già sottratte all’uso agricolo e/o alla naturalità dei luoghi. Infatti, il terreno di sedime dei nuovi corpi in ampliamento corrisponde a quello di preesistenti aree di parcheggio pertinenziale della medesima struttura commerciale”

VALUTATO che il progetto non comporta un incremento notevole di consumo del suolo, trattandosi di aree interne e prossime ad ampi insediamenti industriali/commerciali;

CONSIDERATA la Legge Regionale Sicilia del 13.08.2020 n. 19 e l’obiettivo fissato del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050. A tale scopo, gli strumenti di pianificazione

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territoriale ed urbanistica perseguono la riduzione del consumo di suolo, attraverso il riuso e la rigenerazione urbana.

CONSIDERATO E VALUTATO però che lo stesso Proponente, anche in relazione alle componenti ambientali, ha sottolineato che “le relazioni di contesto con l’elevato livello di antropizzazione dell’area dell’Agglomerato Industriale Giammoro Milazzo del Consorzio ASI (oggi IRSAP) nel quale ricade l’area del “Centro Commerciale Corolla”, agglomerato pesantemente caratterizzato dalla presenza del polo petrolchimico della centrale elettrica”;

CONSIDERATO E VALUTATO che il Proponente avrebbe dovuto approfondire il tema del

“cumulo degli impatti”, analizzando se si è avuto un aggravamento degli impatti provocati dal realizzato “Lotto 1”, a seguito della realizzazione del progetto di ampliamento qui analizzato;

CONSIDERATO E VALUTATO che, rispetto alla componente del traffico, il Proponente ha analizzato se l’ampliamento del Centro Commerciale ha provocato un maggior flusso di visitatori rispetto a quello già esistente. Così, con riferimento all’apertura di nuovi esercizi di vicinato e della media struttura, nello Studio di impatto e viabilità è stato sostenuto che “continuerà ad essere registrata la medesima frequenza di visita e lo stesso numero di attuali clienti ( se non che per lievi, inapprezzabili sforamenti), Quel che sostanzialmente accadrà e che ci si intratterrà all’interno dell’area commerciale alcuni minuti in più rispetto a prima, in quanto c’è appunto qualche nuovo esercizio che si potrà visitare e presso il quale poter compiere degli acquisti”. La medesima relazione, invece, riguardo a realizzazione delle sale cinematografiche ha valutato gli impatti sul traffico partendo dal presupposto che “Poiché per gli accessi e le uscite dalle sale il problema si pone in maniera leggermente differente da quanto appena rilevato per gli esercizi di vendita del settore non alimentare - si assume infatti al riguardo, che nessuno o quasi degli spettatori che si avvia presso la multisala sia interessato agli acquisti presso le unità di vendita localizzate all’interno dell’area commerciale, per cui si tratta di soggetti aggiuntivi rispetto ai clienti delle strutture commerciali”;

VALUTATO E RIBADITO però che lo stesso Proponente, anche in relazione alle componenti ambientali, ha sottolineato che “le relazioni di contesto con l’elevato livello di antropizzazione dell’area dell’Agglomerato Industriale Giammoro Milazzo del Consorzio ASI (oggi IRSAP) nel quale ricade l’area del “Centro Commerciale Corolla”, agglomerato pesantemente caratterizzato dalla presenza del polo petrolchimico della centrale elettrica”;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare che la realizzazione del progetto non determini impatti significativi sull’ambiente, appare necessario prevedere talune condizioni ambientali/mitigazioni PRESO ATTO che l’istanza formulata dal Proponente non contiene la dichiarazione di cui all’art.

19, comma 8, del Codice dell’Ambiente, volta a richiedere la specificazione delle “condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi”.

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CONSIDERATO conseguentemente che occorre acquisire, tramite il Servizio, un’integrazione dell’istanza da parte del Proponente, affinché quest’ultimo richieda di specificare “le condizioni ambientali”, fermo restando che la valutazione di non assoggettabilità contenuta nel presente parere deve ritenersi condizionata all’effettiva acquisizione della predetta integrazione, stante la riscontrata esigenza di introdurre condizioni ambientali/mitigazioni.

CONSIDERATO E VALUTATO che il comma 4, dell’articolo 29, del D.Lgs 152/2006 dispone:

“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro”;

CONSIDERATO E VALUTATO che l’applicazione della sanzione ha carattere automatico e che l’accertamento della violazione, la sua gravità, nonché la quantificazione della sanzione, non sono state richieste a questa CTS e che provvederà quindi ARTA;

VALUTATO che per quanto di competenza di CTS, il Proponente può proseguire l’attività, a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale e nel rispetto della parte dispositiva del presente Parere. Scaduto il termine previsto per la presentazione della documentazione per l’ottemperanza, la presente valutazione si intenderà a tutti gli effetti decaduta.

VALUTATO, in conclusione, che, con le misure di mitigazione proposte, dall’intervenuta realizzazione dell’intervento non si produrranno impatti ambientali significativi in considerazione, in particolare, della localizzazione del progetto

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

parere di non assoggettabilità a VIA del progetto “Ampliamento del Centro Commerciale Corolla”

sito nel Comune di Milazzo” indicando le seguenti misure di mitigazione, destinate a limitare gli impatti prodotti con il progetto in esame, nonché quelli cumulativi rispetto anche al “Lotto 1” già realizzato:

1. Il Proponente dovrà presentare un complessivo Piano di mitigazione con allegato un dettagliato cronoprogramma degli interventi. In particolare dovranno essere previsti i seguenti interventi di mitigazione:

RISORSA IDRICA e SUOLO:

 garantire la massima permeabilità delle aree esterne, incluso quanto già realizzato, che andrà laddove possibile integrato con le più idonee tecniche e con i materiali più adeguati,

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ricorrendo all’impiego di soluzioni e materie basate sulla Natura, al fine di mitigare il consumo del suolo;

 garantire il “Principio di invarianza idraulica” con la previsione di trattare tutte le aree esterne come “green park” prevedendo la gestione delle acque meteoriche incidenti sulle coperture, ai fini del loro riutilizzo anche per scopi irrigui;

 allo scopo di verificare l’adeguato dimensionamento e scelta delle opere di smaltimento delle acque meteoriche previste, dovrà essere predisposto adeguato calcolo idraulico, che tenga debitamente conto sia dei dati storici di pioggia intensa registrati nel territorio in oggetto sia delle caratteristiche idrogeologiche dei terreni presenti in successione stratigrafica fino a 10 metri dal piano di campagna.

 al fine di contenere il rischio di contaminazione delle acque da metalli pesanti, gomme, particolato, le stesse acque meteoriche dovranno essere preventivamente trattate (vasche di decantazione, disoleatori, ecc…) prima di essere riutilizzate; l’impianto dovrà essere dimensionato in ottemperanza alla normativa vigente e dovranno essere effettuati periodici interventi di manutenzione, considerando anche i casi di sversamenti accidentali ed effettuati lavaggi con frequenza funzionale agli eventi meteorici di rilievo.

SUOLO e VEGETAZIONE

 dovranno essere implementate significativamente le opere a verde, garantendo una manutenzione costante. Dovranno essere utilizzate specie autoctone. Tutte le superfici a verde devono essere munite di un piano pluriennale di manutenzione, che specifichi le cure colturali annuali e periodiche a cui debbono essere obbligatoriamente sottoposte, sia ai fini della loro crescita regolare (innaffiature, ecc.) sia ai fini dell’acquisizione di un portamento equilibrato (potature, ecc.).

ATMOSFERA

 in considerazione delle norme dirette a favorire l’utilizzo dell’energia derivante da fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, dovranno essere utilizzate tecnologie e/o realizzati impianti la cui produzione energetica o risparmio energetico siano destinati a garantire l’autosufficienza energetica della struttura;

 stante la localizzazione e il cumulo delle emissioni acustiche potenzialmente emesse nell’intero contesto, dovrà essere previsto l’utilizzo di un idoneo “filtro verde” per l’assorbimento delle polveri e delle emissioni inquinanti, costituito da un doppio filare di piante sempreverdi autoctone alternando siepi alte a individui arborei, anche per ottenere un più gradevole inserimento paesaggistico

INQUINAMENTO LUMINOSO

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 relativamente all’inquinamento luminoso, si richiamano le prescrizioni della vigente normativa in materia ed in particolare si dovrà prevedere che gli impianti di illuminazione posti all’esterno dovranno essere apparecchi di illuminazione dotati di portalampade schermanti, per ridurre l’effetto bagliore, a bassa potenza, indirizzati verso il suolo con contenimento laterale del cono di luce.

2. Dovrà essere presentato una Relazione di monitoraggio ex post per la verifica dell’efficacia degli interventi di mitigazione posti in essere.

Il Piano di mitigazione, con il relativo cronoprogramma e documentazione, dovrà essere presentato entro 120 giorni dalla trasmissione del decreto di approvazione, a pena di DECADENZA della presente Verifica di assoggettabilità a VIA. Successivamente ARTA si riserva di definire il calendario puntuale per la verifica di ottemperanza rispetto alla realizzazione dei singoli interventi di mitigazione previsti.

Resta ferma ed impregiudicata l’emissione delle sanzioni ex co. III art. 29 di competenza ARTA.

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Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE

Tel. 091 – 7077121 – Fax 091 – 7077139 Pec: dipartimento ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Legge regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

PROT. N. DEL _________ Rif. Nota prot.n°

OGGETTO: Trasmissione pareri resi durante la seduta plenaria della Commissione Tecnica specialistica ex art.91 L.R. 9/15, del 12 novembre 2020

Al Dirigente del Servizio 1 DRA Al Dirigente del Servizio 1 DRU e, p.c. All’Assessore

Al Dirigente Generale DRA Al Dirigente Generale DRU Per il tramite della SEGRETERIA DELLA CTS c/o Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”

SEDE Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 73 c. 2 del Decreto-Legge17 marzo2020, n.18,che prevede in deroga alle diverse disposizioni, la possibilità che il CTS si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’eserci- zio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo

SI ATTESTA

che la riunione del 12 novembre 2020 del CTS si è svolta in videoconferenza e in sede ARTA , giusta convocazione prot. 65695, del 09.11.2020 sono stati approvati i seguenti pareri:

PARERI

1. ME 49 VAS51 - Comune di Messina –Fase di scoping, ex art. 13 co. 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii... -

“Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano. Valutazione Ambientale Strategica (ex artt. dal 13 a 18 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e Valutazione di Incidenza Ambientale (ex art. 5 del DPR 357/1997 e ss.mm.ii.). PARERE 356/2020”.

2. RG 009 Rif 871- 11. Proponente: “Società per la Regolamentazione del Servizio Gestione Rifiuti (SRR) ATO 7 RAGUSA -- Procedura di Valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.

152/06 e ss.mm.ii. Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs.

152/2006 e ss.mm.ii. Riallocazione definitiva dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico nel sito di c.da Cava dei Modicani in Ragusa”. PARERE 357/2020”.

Riferimenti

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