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Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora

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Academic year: 2022

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(1)

Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora

DELIBERA N. 4 del 12/06/2015

OGGETTO: Rinnovo misure di salvaguardia aree di attenzione

Allegati: Delibera n. 5 del 6 aprile 2006 e delibera n. 5 del 24 novembre 2009

Assunta nella seduta del Comitato Istituzionale del 12/06/2015 Alla seduta sono:

presente Assente

x Annarita Bramerini (Presidente)

Assessore all'Ambiente e Energia della Regione Toscana

x Fabio Refrigeri Assessore Infrastrutture, Politiche abi- tative, Ambiente della Regione Lazio

x Mauro Mazzola Presidente Amministrazione Provincia-

le di Viterbo.

x Emilio Bonifazi Presidente Amministrazione Provincia-

le di Grosseto

x Sergio Caci Sindaco del Comune di Montalto di

Castro

x Marco Galli Presidente Unione dei Comuni Colline

del Fiora

Presiede l’Assessore Dott.ssa Annarita Bramerini.

E’ presente il Segretario Generale, Dott. Ing. Francesco Pistone.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

 la legge 18 Maggio 1989 n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale per la di- fesa del suolo”;

 l’art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, che istituisce il territorio del bacino del fiume Fiora come bacino di rilievo interregionale;

 l’intesa interregionale tra la Regione Toscana e la Regione Lazio per la costituzione dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora, approvata con delibera del Consiglio Regionale della Toscana n.260/1991 e con delibera del Consiglio Regionale del Lazio n.3736/1991;

 l’intesa tra la Regione Toscana e la Regione Lazio per la costituzione dell’Autorità del Baci-

no Interregionale del fiume Fiora e per disciplinare lo svolgimento delle funzioni ammini-

strative relative al bacino stesso, approvata, ai sensi dello stesso art.15 della L. 183/89, con

Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 74/99 e Delibera della Giunta Regionale

del Lazio n. 2057/99;

(2)

 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2000 “Delimitazione del bacino idrogra- fico del fiume Fiora”;

 il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) che all’art. 63 prevede l’istituzione delle Autorità di bacino distrettuale e la conseguente soppressione delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 marzo 1989 n. 183 (Norme per il riassetto organizza- tivo e funzionale della difesa del suolo) e l’emanazione di apposito decreto attuativo del Pre- sidente del Consiglio dei Ministri che disciplini il trasferimento di funzioni e regolamenti il periodo transitorio;

 il Decreto Legge 30.12.08 n. 208, recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione ambientale”, convertito con modificazioni dalla Legge 27.02.09 n° 13 ed in particolare il comma 1 dell’art. 1, che sostituisce il comma 2 bis dell’art. 170 del DLgs n°

152/06 e dispone la proroga delle Autorità di bacino ex L. 183/89 fino all’entrata in vigore del DPCM di cui all’art. 63 comma 2 del medesimo D.Lgs 152/06, sopra citato;

 che il D.P.C.M. di cui sopra non risulta a tutt’oggi emanato e che non sono state quindi co- stituite le Autorità di bacino distrettuali;

 la delibera n. 355 del 22/05/2006 della Giunta della Regione Toscana che disciplina la fase transitoria di continuità amministrativa dei Bacini Regionali e delle Autorità di Bacino Inter- regionali in attesa dell’emanazione del D.P.C.M. di cui all’art. 63 comma 2 del D.Lgs.

152/2006;

 le delibere n. 4 del 18/05/2001 e n. 9 del 19/07/2004, e n. 2 del 20/11/2007 e n. 1 del 24/11/2009 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fio- ra, rispettivamente di nomina (2001/2004) e rinnovo (2004/2007) e proroga (2009) della ca- rica di Segretario Generale del dott. Ing. Francesco Pistone;

Richiamate:

 la delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 6/04/2006 con la quale sono state adottate le adottare le misure di salvaguardia, ai sensi dell’art. 17, comma 6 bis della L. n. 183 del 18/5/1989 per le “aree di attenzione”, costituite da norme di salvaguardia (art. 1 e 2) comple- te degli elaborati cartografici

 la delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 24 novembre 2009 con la quale sono state rin- novate le misure di salvaguardia, ai sensi dell’art. 17, comma 6 bis della L. n. 183 del 18/5/1989 per le “aree di attenzione”;

Preso atto:

 che in relazione a quanto disposto dalla citata L. 13/2009 e dalla Delibera n. 355 del 22/05/2006 l’attività delle Autorità di bacino prosegue secondo la regolamentazione discen- dente dalla L. 183/89 e s.m.i. fino all’entrata in vigore del provvedimento dallo stesso previ- sto;

 Preso atto della proposta di rinnovo elaborata dal Comitato Tecnico nella seduta del 14/05/2015;

DELIBERA

1. di rinnovare le misure di salvaguardia adottate con delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 6/04/2006 e rinnovate con delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 24 novembre 2009;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione alle Regioni Lazio e Toscana nonché alle

Amministrazioni Comunali e Provinciali interessate;

(3)

4. di dare atto che l’efficacia delle misure di salvaguardia suddette decorre dalla data di pubbli- cazione del presente atto sulla G.U.

Il Segretario Generale Il Presidente

(Dott. Ing. Francesco Pistone) (Ass.

Annarita Bramerini

)

(4)

Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora

DELIBERA N.5 del 24/11/2009

OGGETTO: Rinnovo misure di salvaguardia aree di attenzione Allegati: Delibera n. 5 del 6 aprile 2006.

Assunta nella seduta del Comitato Istituzionale del 24/11/2009 Alla seduta sono:

presente Assente

x Marco Betti

(Presidente)

Assessore Alla Difesa del Suolo e al Servizio Idrico della Regione Toscana

x Filiberto Zaratti Assessore Ambiente Regione Lazio

x Mazzoli Alessandro Presidente Amministrazione Provinciale di Viterbo.

x Gianfranco Chelini Assessore Amministrazione Provinciale di Grosseto

x Carai Salvatore Sindaco del Comune di Montalto di Castro

x Ferri Pietro Presidente Comunità Montana Zona “S”

Presiede l’Assessore Dott Marco Betti

E’ presente il Segretario Generale , Dott. Ing. Francesco Pistone.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

la legge 18 Maggio 1989 n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale per la di- fesa del suolo”;

 l’art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, che istituisce il territorio del bacino del fiume Fiora come bacino di rilievo interregionale;

 l’intesa interregionale tra la Regione Toscana e la Regione Lazio per la costituzione dell’Au- torità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora, approvata con delibera del Consiglio Regio- nale della Toscana n.260/1991 e con delibera del Consiglio Regionale del Lazio n.3736/1991;

l’intesa tra la Regione Toscana e la Regione Lazio per la costituzione dell’Autorità del Baci- no Interregionale del fiume Fiora e per disciplinare lo svolgimento delle funzioni ammini- strative relative al bacino stesso, approvata, ai sensi dello stesso art.15 della L. 183/89, con Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 74/99 e Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 2057/99;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2000 “Delimitazione del bacino idrogra-

(5)

il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) che all’art. 63 pre- vede l’istituzione delle Autorità di bacino distrettuale e la conseguente soppressione delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 marzo 1989 n. 183 (Norme per il riassetto organizzati- vo e funzionale della difesa del suolo) e l’emanazione di apposito decreto attuativo del Pre- sidente del Consiglio dei Ministri che disciplini il trasferimento di funzioni e regolamenti il periodo transitorio;

 il Decreto Legge 30.12.08 n. 208, recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione ambientale”, convertito con modificazioni dalla Legge 27.02.09 n° 13 ed in particolare il comma 1 dell’art. 1, che sostituisce il comma 2 bis dell’art. 170 del DLgs n°

152/06 e dispone la proroga delle Autorità di bacino ex L. 183/89 fino all’entrata in vigore del DPCM di cui all’art. 63 comma 2 del medesimo D.Lgs 152/06, sopra citato;

che il D.P.C.M. di cui sopra non risulta a tutt’oggi emanato e che non sono state quindi co- stituite le Autorità di bacino distrettuali;

la delibera n. 355 del 22/05/2006 della Giunta della Regione Toscana che disciplina la fase transitoria di continuità amministrativa dei Bacini Regionali e delle Autorità di Bacino Inter- regionali in attesa dell’emanazione del D.P.C.M. di cui all’art. 63 comma 2 del D.Lgs.

152/2006;

le delibere n. 4 del 18/05/2001 e n. 9 del 19/07/2004 e n.2 del 20/11/2007 del Comitato Isti- tuzionale dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora, rispettivamente di nomina (2001/2004) e rinnovo (2004/2007) e proroga della carica di Segretario Generale del dott.

Ing. Francesco Pistone;

Richiamate:

la delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 6/04/2006 con la quale sono state adottate le adottare le misure di salvaguardia, ai sensi dell’art. 17, comma 6 bis della L. n. 183 del 18/5/1989 per le “aree di attenzione”, costituite da norme di salvaguardia (art. 1 e 2) comple- te degli elaborati cartografici

Preso atto:

che in relazione a quanto disposto dalla citata L. 13/2009 e dalla Delibera n. 355 del 22/05/2006 l’attività delle Autorità di bacino prosegue secondo la regolamentazione discen- dente dalla L. 183/89 e s.m.i. fino all’entrata in vigore del provvedimento dallo stesso previ- sto;

Preso atto della proposta di rinnovo elaborata dal Comitato Tecnico nella seduta del 13/11/2009;

DELIBERA

1.

di rinnovare le misure di salvaguardia adottate con delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 6/04/2006;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione alle Regioni Lazio e Toscana nonché alle Amministrazioni Comunali e Provinciali interessate;

3. di pubblicare copia della seguente deliberazione nella G.U. della Repubblica Italiana nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Lazio e Toscana;

4.

di dare atto che l’efficacia delle misure di salvaguardia suddette decorre dalla data di pubbli- cazione del presente atto sulla G.U.

Il Segretario Generale Il Presidente

(Dott. Ing. Francesco Pistone) (Ass. Marco Betti )

(6)

-

Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora

DELIBERA N.5 del 06/04/2006

OGGETTO:Adozione delle misure di salvaguardia per le “aree di attenzione”.

Allegati: Elaborati cartografici e norme di salvaguardia.

Assunta nella seduta del Comitato Istituzionale del 06/04/2006 Alla seduta sono:

presente assente

Angelo Bonelli (Presidente) Assessore Ambiente Regione Lazio

Marino Artusa Assessore Ambiente Regione Toscana

Di Meo Stefano Assessore Ambiente Amministrazione Pro- vinciale di Viterbo.

Sergio Bovicelli Assessore Ambiente Amministrazione Pro-

vinciale di Grosseto

Carai Salvatore Sindaco del Comune di Montalto di Castro Francesco G. Bozzini Presidente Comunità Montana Zona “S”

Presiede l’Assessore Dott. Angelo Bonelli.

Assiste, con funzioni di Segretario, il Dott. Ing. Francesco Pistone.

IL COMITATO ISTITUZIONALE Visto:

 la legge 18 Maggio 1989 n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale per la difesa del suo- lo”;

 l’art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, che istituisce il territorio del bacino del fiume Fiora come bacino di rilievo interregionale;

 l’intesa tra la Regione Toscana e la Regione Lazio per la costituzione dell'Autorità del Bacino Interre- gionale del fiume Fiora e per disciplinare lo svolgimento delle funzioni amministrative relative al bacino stesso, approvata, ai sensi dello stesso art.15 della L. 183/89, con Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 74/99 e Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 2057/99;

 il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2000 “Delimitazione del bacino idrografico del fiu- me Fiora”;

 l’art. 17, comma 6-bis, della L.183/89, e successive modificazioni, che prevede, che in attesa dell'appro- vazione del Piano di bacino, le Autorità di Bacino, tramite il Comitato Istituzionale, adottino misure di salvaguardia, immediatamente vincolanti, in vigore sino all'approvazione del Piano di Bacino e comun- que per un periodo non superiore a 3 anni;

(7)

 che con delibera del Comitato Istituzionale n. 1 del 6/4/2006 è stato adottato il P.A.I. e relative misure di salvaguardia;

 che dalla data di adozione del Progetto di Piano la Segreteria Tecnica ha svolto studi specifici per l’in- dividuazione di nuove aree a pericolosità da frana;

 che nuove aree interessate da pericolosità da frana sono state individuate negli strumenti urbanistici del- le Amministrazioni Comunali interessate;

 che sono pervenute da vari Enti, in fase di Conferenza Programmatica, indicazioni di aree interessate da pericolosità da frana;

Preso atto della proposta del Comitato tecnico nella seduta del 27/3/2006 di individuare tali aree come

“aree di attenzione”, nel rispetto di quanto richiesto nel parere della Conferenza Programmatica della Regio- ne Lazio;

Ritenuto necessario adottare, agli effetti dell’art. 17 comma 6-bis della legge n. 183 del 18 maggio 1989, mi- sure di salvaguardia su dette “aree di attenzione”, dichiarandole immediatamente vincolanti, per le ammini- strazioni e per gli Enti Pubblici nonché per i soggetti privati, in attesa dell’aggiornamento del P.A.I.;

DELIBERA

1) di adottare le misure di salvaguardia, ai sensi dell’art. 17, comma 6 bis della L. n. 183 del 18/5/1989 per le “aree di attenzione” indicate in premessa, costituite da:

- norme di salvaguardia (art. 1 e 2) complete degli elaborati cartografici che costituiscono parte inte- grante della presente delibera (all. 1)

2) di trasmettere copia della presente deliberazione, completa degli elaborati allegati, alle Regioni Lazio e Toscana, nonché alle Amministrazioni Comunali e Provinciali interessate;

3) di pubblicare copia della seguente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Lazio e Toscana;

4) di dare atto che l'efficacia delle misure di salvaguardia decorre dalla data di pubblicazione del presente atto sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Segretario Generale Il Presidente

(Dott. Ing. Francesco Pistone) (Ass. Angelo Bonelli)

(8)

ALLEGATI NORME DI SALVAGUARDIA

Art. 1 - Aree di attenzione

Nelle aree di attenzione, di cui agli elaborati cartografici allegati, sono consentiti gli interventi di consolida- mento, bonifica e sistemazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a controllare e mitigare gli altri pro- cessi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, approvati dall’Ente com- petente. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici effettuati se- condo i criteri definiti dall'Autorità di Bacino, dovranno essere tali da non pregiudicare le condizioni di sta- bilità nelle aree adiacenti, da non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi, da consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza

In tali aree, sono vietati gli invasi d’acqua, gli scavi, i riporti ed i movimenti di terra e tutte le attività che possano esaltare il livello di pericolosità e non potranno essere oggetto di trasformazione dello stato dei luo- ghi, con interventi di carattere edilizio, urbanistico ed infrastrutturale, ad eccezione di quelli di seguito elen- cati:

1. interventi di demolizione senza ricostruzione;

2. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c), dell’art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell’edilizia) e succ. mod. ed integr., sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti senza au- mento del carico urbanistico o incremento dell’attuale livello di rischio;

3. interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti alla lettera d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell’edilizia) e succ. mod. ed integr.che non comportino aumento di superficie o di vo- lume, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento;

4. interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tu- tela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie o volume, senza cambiamenti di destina- zione d’uso che comportino aumento del carico urbanistico;

5. interventi sul patrimonio edilizio per adeguamenti minimi necessari alla messa a norma delle struttu- re e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicu- rezza ed igiene sul lavoro e di superamento delle barriere architettoniche;

6. gli interventi di riparazione e di miglioramento antisismico degli edifici danneggiati da eventi sismi- ci qualora gli eventi stessi non abbiano innescato sensibili ed asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto;

7. interventi di ampliamento e di adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubbli- co, non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità delle aree adiacenti e non compromettano la possibilità di realizzare la bonifica del movimento franoso;

8. nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico non diversamente localizzabili, a con- dizione che venga dimostrato il non aumento del rischio nelle aree adiacenti, previa realizzazione delle opere funzionali alla messa in sicurezza. Queste ultime devono essere supportate da idonei stu- di geologici, geotecnici ed idrogeologici effettuati secondo i criteri definiti dall'Autorità di Bacino;

9. il taglio e/o l’eliminazione delle essenze arboree ed arbustive qualora specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica inco- lumità o siano di intralcio all’esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza del- l’area;

10. piani attuativi e di lottizzazione per i quali alla data di entrata in vigore della presente Delibera siano state stipulate le relative convenzioni, nel rispetto delle seguenti condizioni:

• dimostrazione di assenza o eliminazione di pericolo per le persone e i beni;

• dimostrazione che l’intervento non aggrava le condizioni di instabilità nelle aree adiacenti.

Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrati-

(9)

11. nuovi interventi pubblici o privati, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblica- zione della presente Delibera, non compresi ai punti precedenti, la cui realizzazione è subordinata alla preventiva modifica del perimetro dell’”area di attenzione” secondo le procedure di cui al suc- cessivo art. 2

Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie non diversa- mente localizzabili, solo a seguito della modifica del loro perimetro secondo le procedure di cui al successi- vo art. 2

Art. 2 Modifica del perimetro delle aree di attenzione

Ai fini della modifica del perimetro delle aree di cui all’articolo precedente, gli Enti locali interessati inol- trano specifica richiesta all’Autorità di Bacino corredata da tutti gli atti che dimostrino:

1. il superamento delle condizioni di pericolosità a seguito della realizzazione di opere di messa in si- curezza;

2. eventuali e documentate difformi valutazioni sulle condizioni di pericolosità delle aree perimetrate, derivanti da idonei studi geologico tecnici, che documentano la dinamica complessiva del versante e l’areale potenzialmente coinvolgibile ed effettuati sulla base di criteri definiti dall’Autorità di Baci- no.

La modifica del perimetro delle aree è approvata con atto/decreto del Segretario Generale, previo parere fa- vorevole del Comitato Tecnico e ne sarà data comunicazione nella prima seduta utile del Comitato Istituzio- nale.

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