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Nota circa la possibilità di tenere concerti in chiesa

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Academic year: 2022

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Nota circa la possibilità di tenere concerti in chiesa

Milano, 10 gennaio 2022 Le variazioni rispetto all’ultima versione del documento sono segnate in rosso.

Le possibili fattispecie

La materia dei concerti nelle chiese aperte al culto pubblico è stato oggetto di disposizioni da parte della competente autorità ecclesiastica. In particolare va tenuto presente il documento della Congregazione per il Culto Divino concernente i Concerti nelle chiese datato 5 novembre 1987, oltre che i documenti pubblicati, prima e dopo tale data in sede locale, per i quali si può prendere a titolo esemplificativo il decreto arcivescovile emanato per la Diocesi di Milano il 20 febbraio 1986 (riportato in appendice alla costituzione 94, § 3, lett. f del Sinodo diocesano 47° e a questa Nota).

Riassumendo quanto presentato dai citati documenti, occorre distinguere tra tre fattispecie:

a) momenti di preghiera con audizioni musicali o elevazioni musicali: cioè l’esecuzione di musica sacra all’interno di una celebrazione della Parola di Dio e in un contesto di preghiera: si tratta di un vero e proprio atto di culto.

Dal punto di vista delle autorizzazioni civili e sotto il profilo fiscale, questo tipo di attività costituisce a tutti gli effetti attività di religione e di culto (ai sensi dell’art. 16 lett. a, L.

222/85). Dal punto di vista delle misure di prevenzione contro la pandemia, sarà applicato il Protocollo sulle celebrazioni del 7 maggio 2020, come descritto nelle Indicazioni sulle celebrazioni di questo Ufficio;

b) concerti di musica sacra o religiosa: si tratta dell’esecuzione di musica composta per la liturgia e non più eseguibile oggi dopo la riforma liturgica o di musica ispirata alla Sacra Scrittura, alla liturgia o a tematiche religiose: essa può essere eseguita in chiesa nel rispetto del luogo sacro (in un clima di raccoglimento, senza biglietti di ingresso, ecc.) e con specifica autorizzazione dell’Ordinario (l’Ufficio competente è il Servizio per la Pastorale Liturgica, come specificato nel paragrafo successivo).

In questo caso trovano piena applicazione le indicazioni dei paragrafi successivi di questo documento.

Anche questo tipo di attività può essere qualificata come attività di religione e di culto, qualora i c.d. concerti siano proposti come attività formativa da parte dell’ente ecclesiastico. Nell’ipotesi, invece, che fossero organizzati da terzi e solo ospitati nell’edificio di culto, si ricadrebbe in una normale attività concertistica, sia pure senza corrispettivo. Dal punto di vista delle misure di prevenzione contro la pandemia, gli spettatori dovranno essere muniti di certificazione verde e si seguirà il Protocollo sugli spettacoli, descritto nei seguenti paragrafi di questo documento;

c) concerti di musica di altro genere: non è possibile eseguirli in una chiesa, salvo si tratti di un edificio ormai chiuso al culto con decreto dell’Ordinario.

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2 I concerti di musica sacra o religiosa

Il documento della Congregazione per il Culto Divino concernente i Concerti nelle chiese datato 5 novembre 1987 fornisce le indicazioni per i concerti di musica sacra o religiosa (seconda ipotesi del precedente paragrafo). Esso precisa che: “Perché la sacralità della chiesa sia salvaguardata ci si attenga, in ordine all'autorizzazione dei concerti, alle seguenti condizioni, che l'Ordinario del luogo potrà precisare:

a) Si dovrà fare domanda, in tempo utile, per iscritto all'Ordinario del luogo con l'indicazione della data del concerto, dell'orario, del programma contenente le opere e i nomi degli autori.

b) Dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'Ordinario, i parroci e i rettori delle chiese ne potranno accordare l'uso ai cori e alle orchestre che avranno le condizioni sopra indicate.

c) L'entrata nella chiesa dovrà essere libera e gratuita.

d) Gli esecutori e gli uditori dovranno avere un abbigliamento e un comportamento convenienti al carattere sacro della chiesa.

e) I musicisti e cantori eviteranno di occupare il presbiterio. Il massimo rispetto sarà dovuto all'altare, al seggio del celebrante, all'ambone.

f) Il Ss.mo Sacramento sarà, per quanto è possibile, conservato in una cappella annessa o in altro luogo sicuro e decoroso.

g) Il concerto sarà presentato ed eventualmente accompagnato da commenti che non siano solamente di ordine artistico o storico, ma che favoriscano una migliore comprensione e partecipazione interiore degli uditori.

h) L'organizzazione del concerto assicurerà per iscritto la responsabilità civile, le spese, il riordinamento nell'edificio, i danni eventuali.”

Secondo quanto stabilito dal Decreto Arcivescovile del 20 febbraio 1986 (Prot. Gen.

362/86), è necessario fare domanda, in tempo utile, al Servizio per la Pastorale Liturgica attraverso l’indirizzo email liturgia@diocesi.milano.it, con l'indicazione della data del concerto, dell'orario, del programma contenente le opere e i nomi degli autori.

Misure di prevenzione

Per partecipare ai concerti di musica sacra o religiosa che si tengono in una chiesa (seconda ipotesi del primo paragrafo) è necessaria la certificazione verde COVID-19.

L’organizzatore dell’attività ha la responsabilità di controllare che tutti gli spettatori abbiano il Green Pass secondo le modalità descritte dall’apposita Nota di questo Ufficio.

Si raccomanda la lettura integrale delle pagg. 25-26 delle Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.

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Ricordiamo le seguenti indicazioni riportate nelle citate Linee Guida:

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare.

- Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.

- Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone.

- Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.

- Raccomandare l’accesso tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5 °C. In questo caso è necessario esporre l’idonea informativa.

- Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in più punti dell’area, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.

- L’accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti della certificazione verde “rafforzata”, cioè ottenuta con vaccinazione o guarigione. Non è quindi utilizzabile il Green Pass ottenuto con tampone negativo.

- È obbligatorio indossare una mascherina FFP2 o con grado di protezione superiore.

- In zona bianca, gialla e arancione la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In ogni caso, per gli spettacoli all’aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all’autorità competente ad autorizzare l’evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida.

- La normativa attuale prevede le capienze descritte in questo documento solo per gli spettacoli e i concerti e non anche per i convegni o i congressi, per cui è richiesto il Green Pass ma rimane al momento obbligatorio il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

- Tutti devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all’aperto secondo le disposizioni vigenti.

- L’entrata e l’uscita dall’area di esibizione dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l’esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall’accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l’ordine inverso).

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- I Professori d’orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d’orchestra, la distanza minima con la prima fila dell’orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

- Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.

- I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

- L’eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.

- Garantire la frequente pulizia e disinfezione, almeno al termine di ogni giornata, di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

- E’ obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.

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5 Appendice

Decreto Arcivescovile 20 febbraio 1986 (Prot. Gen. 362/86) […]

1. Concerti per la preghiera o elevazioni musicali possono essere accolti in luoghi di culto e anche favoriti, secondo discrezione pastorale, in quanto hanno come finalità primaria la preghiera e la contemplazione religiosa. Questi concerti consistono nell’esecuzione di musica strumentale o vocale che accompagna, in funzione di ispirazione e di aiuto alla riflessione, la proclamazione dei testi biblici o di chiara indole religiosa, i canti, le preghiere e i gesti dei presenti.

2. Concerti d’organo sono consentiti quando siano basati sull’amplissimo repertorio classico e moderno della musica di Chiesa e osservate le disposizioni sotto riportate.

3. Concerti di musica a chiara ispirazione religiosa possono essere ammessi, previa autorizzazione dell’Ufficio per il culto divino, e osservate le disposizioni sotto riportate. Il responsabile della chiesa presenti per tempo la domanda, precisando le motivazioni e allegando il programma.

4. Concerti di musica di altro genere (come anche concerti di bande, canti folkloristici e popolari) non possono essere ammessi nelle chiese e negli oratori apreti al culto pubblico.

Nei casi di cui ai precedenti nn. 2 e 3, devono essere osservate le seguenti disposizioni:

a) Il responsabile del luogo di culto dove si tiene la manifestazione musicale si garantisca che da parte del pubblico, dei coristi e degli strumentisti si mantenga un contegno rispettoso.

b) L’Eucarestia sia collocata fuori dell’aula della chiesa; il «presbiterio» (sede, ambone, altare) non subisca modifiche.

c) Non sia ammessa la vendita di biglietti d’ingresso.

d) Il responsabile del luogo di culto assicuri l’osservanza delle norme civili vigenti relative a dette manifestazioni.

[…]

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