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1. nat a il C.F., quale interviene al presente atto in qualità di dell con sede. in, P.I. U.L. in,, iscritt. 2. nat a il C.F.

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ATTO COSTITUTIVO dell’Associazione Centro Commerciale Naturale Torpè

L'anno 2020, il giorno __________ del mese di __________ tra i signori:

1. ____________________ nat__________ a __________ il __________ C.F. __________, __________ quale interviene al presente atto in qualità di __________ dell__________ con sede in __________, P.I. __________ U.L. in __________, __________, iscritt__________

__________ con n. __________ n. R.E.A. __________;

2. __________ nat__________ a __________ il __________ C.F. __________, __________ quale interviene al presente atto in qualità di __________ dell__________ con sede in __________, __________, P.I. __________ iscritt__________ __________ con n. __________;

3. __________ nat__________ a __________ il __________ C.F. __________, __________ quale interviene al presente atto in qualità di __________ dell__________ con sede in __________, __________, P.I. __________ iscritt__________ __________ con n. __________;

4. __________ nat__________ a __________ il __________ C.F. __________, __________ quale interviene al presente atto in qualità di __________ dell__________ con sede in __________, __________, P.I. __________ iscritt__________ __________ con n. __________;

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - E' costituita una Associazione volontaria senza fini di lucro tra imprenditori del commercio, turismo, artigianato, servizi, altri settori, associazioni ed enti, denominata "Associazione Centro Commerciale Naturale Torpè”.

Articolo 2 - L'Associazione ha sede in Torpè (NU) al seguente indirizzo: Torpè (NU) Piazza Municipio 10, presso la Casa Comunale. L’Assemblea potrà, senza che ciò implichi modifica statutaria, trasferire la sede e deliberare l’istituzione di sedi operative altrove dislocate.

Articolo 3 - L'Associazione ha durata illimitata e l’Assemblea straordinaria potrà deliberarne lo scioglimento.

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Articolo 4 - L'Associazione si propone gli scopi ed è retta dalle norme entrambi individuati nello Statuto che, sottoscritto come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Articolo 5 - Gli organi dell'Associazione, oltre quanto eventualmente previsto dallo Statuto e dalle leggi vigenti in materia di associazioni, sono l'Assemblea generale dei soci, il Presidente dell'Associazione ed il Consiglio Direttivo.

A comporre il Consiglio Direttivo per il primo triennio vengono nominati i signori:

- Presidente: ____________________

- Vice Presidente vicario: ____________________

- Segretario: ____________________

- Tesoriere: ____________________

Articolo 6 - Per l'osservanza di quanto sopra le parti si obbligano come per legge ed eleggono domicilio come in comparsa.

Spese e tasse del presente atto e conseguenti tutte sono a carico dell'Associazione.

I comparenti dichiarano l'Atto conforme alla loro volontà e di seguito lo sottoscrivono.

FIRMA

Per ____________________

Per ____________________

Per ____________________

Per ____________________

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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “CENTRO COMMERCIALE NATURALE Torpè”

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

E' costituita con sede a Torpè (NU) Piazza Municipio 10, presso la Casa Comunale un'Associazione tra imprenditori del commercio, turismo, artigianato, servizi, altri settori, associazioni ed enti, denominata "Associazione Centro Commerciale Naturale Torpè”.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

ARTICOLO 2 - SCOPO

L'Associazione ha scopo di promuovere e realizzare le attività del Centro Commerciale Naturale e a tal fine potrà:

- rappresentare, tutelare e valorizzare e incentivare le imprese associate;

- riqualificare e promuovere il commercio e le altre attività imprenditoriali dell’area urbana di Torpè (NU) con particolare riferimento al centro storico;

- promuovere e qualificare l’offerta di beni e servizi delle imprese associate;

- promuovere e realizzare attività di animazione urbana, eventi socio culturali, sportivi, musicali, teatrali, enogastronomici, mostre, esposizioni e manifestazioni finalizzate alla promozione del Centro Commerciale Naturale e/o alla commercializzazione dei beni e dei servizi delle aziende associate, e a ogni altra iniziativa che implichi a favore di quest’ultime, seppur indirettamente, ricadute economiche;

- promuovere e realizzare attività di comunicazione quali informazione, pubblicità, propaganda ecc…

- Promuovere e realizzare attività di supporto ai consumi e agli acquisti, anche collettivi, a indagini di mercato, ricerche, progetti di sviluppo commerciale, economico ecc…

- promuovere e realizzare progetti di arredo urbano, di viabilità, vetrinistica ecc., coordinati tra le attività associate;

- promuovere o stipulare a favore delle imprese associate convenzioni e accordi di collaborazione con il sistema bancario, con Enti pubblici e privati, organismi diversi, imprese fornitrici ecc…

ALLEGATO A

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- promuovere e realizzare attività di formazione e riqualificazione professionale dei titolari e degli addetti delle aziende associate;

- partecipare a bandi di finanziamento per il perseguimento degli scopi sociali;

- svolgere ogni altra attività utile o necessaria al perseguimento degli anzidetti scopi sociali, non escluse quelle immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e economiche in genere.

Per il raggiungimento dei predetti scopi, l’Associazione potrà collaborare, partecipare ed aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, regionale, nazionale, nonché ad organismi o Associazioni con i quali ritenga utile stabilire rapporti o compiere operazioni di varia natura.

L’Associazione potrà inoltre accendere mutui di qualsiasi tipo o ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti pubblici e privati, locali, regionali, nazionali ecc..

ARTICOLO 3 - SOCI

Possono essere soci dell’Associazione tutti gli imprenditori, persone fisiche o giuridiche, di cui all’art. 1, regolarmente iscritti presso la C.C.I.A.A., con sede legale e/o operativa in Torpè (NU), che intendano perseguire gli scopi sociali dell’Associazione. Possono ugualmente far parte dell'Associazione gli Enti pubblici e privati, nonché le Associazioni, Comitati, Enti ed Istituzioni che per la loro attività possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell'Associazione e si riconoscono nelle finalità della stessa.

Nell’Associazione si distinguono i soci fondatori e i soci ordinari. Sono soci fondatori quelli risultanti dall’atto costitutivo dell’Associazione. Il rapporto associativo è unico per tutti i soci, indipendentemente che si tratti di soci fondatori o di soci che abbiano aderito successivamente alla costituzione.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita Domanda nonché al parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Con la presentazione della Domanda i richiedenti si impegnano ad osservare le norme del presente Statuto ed, in particolare, a corrispondere oltre alla quota di iscrizione, il contributo annuale nella misura

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6/10 che sarà stabilita di anno in anno dall’Assemblea dei soci.

L’adesione impegna il socio per l’anno solare in corso e per quello successivo. L’impegno si intende rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta da presentare almeno tre mesi prima della scadenza dell’esercizio sociale.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni (le quali però non esonerano i soci dagli impegni assunti a norma del precedente art. 4 agli effetti della corresponsione dei contributi associativi); le dimissioni divengono operanti dall'anno successivo a quello in corso al momento in cui esse vengono presentate;

b) per radiazione nel caso di reiterata morosità o di attività in contrasto con le finalità statutarie e con le direttive dell'Associazione;

c) per perdita dei requisiti necessari per l'ammissione.

Contro il provvedimento di radiazione la cui adozione è di competenza del Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione che va fatta con lettera raccomandata. Sul ricorso decide inappellabilmente l'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 - ORGANI Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

ARTICOLO 5 - ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi. I soci hanno diritto ad un solo voto e possono farsi rappresentare mediante delega da altro socio.

Gli Enti e le Organizzazioni aderenti, come i soci dell'Associazione, hanno diritto ad un solo voto.

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E' ammessa la facoltà di delegare il voto ma ogni partecipante non può avere più di tre deleghe.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante l'avviso scritto da affiggere nella sede sociale e da recapitare ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione anche con modalità telematiche.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare inseriti all’ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, nonché, per deliberare sui programmi annuali dell’Associazione.

Spetta inoltre all’Assemblea ordinaria: a) nominare il Consiglio Direttivo, salvo quanto stabilito all’art. 11, 2° comma; b) stabilire l’entità delle quote d’iscrizione, delle quote annuali e di eventuali quote straordinarie; c) determinare rimborsi ai componenti il Consiglio Direttivo; d) deliberare gli eventuali regolamenti dell’Associazione; e) deliberare su ogni argomento riservato alla sua competenza dalla Legge o dallo Statuto sociale.

La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno la metà più uno degli aventi diritto.

In seconda convocazione, che può avere luogo anche lo stesso giorno della prima convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza, impedimento o altro, dal Vice Presidente. L'Assemblea stabilisce di volta in volta il sistema di votazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto nel qual caso la votazione deve essere ripetuta.

L’Assemblea delibera in via straordinaria quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o il Presidente, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati in possesso dei diritti sociali.

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L’Assemblea straordinaria delibera: a) sulle modifiche dello Statuto; b) sullo scioglimento dell’Associazione; c) su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno. L’Assemblea straordinaria e validamente costituita in prima convocazione con la presenza fisica o per delega dei due terzi dei soci e in seconda convocazione che può avere luogo anche lo stesso giorno della prima convocazione, con la presenza fisica o per delega della meta più uno dei soci. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e rappresentati.

ARTICOLO 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 (quattro) e un massimo di 8 (otto) membri, anche non soci, che durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei componenti.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Non sono ammesse le deleghe.

Il Consiglio Direttivo cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e gestisce le attività e i programmi annuali deliberati dall’Assemblea.

Spetta, inoltre, al Consiglio Direttivo:

a) eleggere tra i propri membri il Presidente, il vice Presidente vicario, il Tesoriere ed il Segretario;

b) amministrare il patrimonio sociale e predisporre i bilanci, consuntivo e preventivo, ed i sottostanti programmi annuali e/o infrannuali di attività, entrambi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

c) stipulare contratti necessari al conseguimento degli scopi statutari;

d) esercitare in caso di urgenza i poteri dell'Assemblea sottoponendo a ratifica della stessa le deliberazioni adottate;

e) deliberare sull'ammissione e radiazione dei soci;

f) deliberare sull’adesione dell’Associazione ad altri Enti o Associazioni;

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g) adempiere a tutte le altre attribuzioni che gli siano demandate dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

ARTICOLO 7 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza e responsabilità legale dell'Associazione, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo adempie a tutte le altre funzioni affidategli dal presente Statuto, delegategli dagli organi sociali e previste dalla legge.

Egli preside le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento o di incompatibilità, in entrambi i casi viene sostituito dal Vice Presidente vicario.

ARTICOLO 8 – BILANCIO E PATRIMONIO Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) da una quota fissa di iscrizione determinata annualmente dal Consiglio Direttivo e da versarsi all'atto dell'ammissione a socio;

b) dall'ammontare dei contributi annuali associativi, deliberati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;

c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

d) dalle somme pervenute per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite, pubblicazioni, contributi etc.).

Le uscite sono costituite dalle spese generali e di funzionamento dell'Associazione.

La quota o l’eventuale contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

L'esercizio finanziario ha inizio il 01.01 e termina il 31.12 di ogni anno.

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti lasciti e donazioni pervengano comunque in proprietà dell'Associazione;

b) dalle quote di iscrizione e dalle somme eventualmente destinate a formare speciali riserve;

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10/10 c) da utili o avanzi di gestione;

Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, o di quote del patrimonio.

In caso di scioglimento, il relativo patrimonio verrà devoluto ad altri organismi che non abbiano finalità lucrative e che perseguano scopi compatibili con quelli dell’Associazione, ovvero a fini di pubblica utilità, individuati dall’Assemblea, e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, c. 190, della legge 23.12.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

ARTICOLO 9 - MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate con deliberazione dell'Assemblea riunita in seduta straordinaria senza l’assistenza del Segretario.

ARTICOLO 10 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento il Presidente stabilirà le modalità della liquidazione provvedendo altresì alla nomina di uno o più liquidatori.

ARTICOLO 11 - RINVIO

Per quanto qui non previsto, si rimanda alle norme dettate in materia dal Codice Civile e dalle leggi

dello Stato.

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