• Non ci sono risultati.

COMUNE DI PIACENZA SERVIZIO SERVIZI SOCIALI VIA TAVERNA PIACENZA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI PIACENZA SERVIZIO SERVIZI SOCIALI VIA TAVERNA PIACENZA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO"

Copied!
8
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI PIACENZA SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

VIA TAVERNA 29 29121 PIACENZA

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO

Ai sensi della deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna 28 DICEMBRE 2020 N. 2031 e succ. mod. e della deliberazione di Giunta del Comune di Piacenza n. 24 del 12 FEBBRAIO 2021 è indetto il Bando di concorso pubblico per la raccolta del fabbisogno finalizzato alla concessione di contributi economici integrativi ai conduttori di alloggi con contratti di locazione registrati per il pagamento dei canoni di locazione. Le risorse saranno trasferite interamente dalla regione Emilia-Romagna al Comune di Piacenza con successiva propria delibera al termine della raccolta del fabbisogno.

(2)

1) REQUISITI PER L’ACCESSO

Possono presentare istanza i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti, che vengono valutati con riferimento al nucleo familiare così come definito dalle norme del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni:

A) Cittadinanza

A.1) Cittadinanza italiana oppure

A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure

A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n.

286/1998 e s.m.i. In caso di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo scaduti è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata presentata istanza di rinnovo del permesso.

B) Residenza o domicilio

Residenza anagrafica o domicilio nel comune di Piacenza nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell’assegnazione in godimento per il quale si richiede il contributo.

C) Titolarità di contratto per un alloggio a uso abitativo

C.1) Titolarità di un contratto di locazione a uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) per un alloggio sito nel comune di Piacenza, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

In caso di contratto in corso di registrazione sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata. (fatta salva l’ipotesi della cosiddetta “cedolare secca”). Si provvederà ad accertare l’avvenuta registrazione, entro il termine previsto per l’erogazione del contributo, qualora la domanda d’ammissione sia presentata prima della registrazione del contratto.

Non sono ammissibili né i contratti a “uso foresteria” né i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1 comma 1 Legge 431/98). È ammissibile l’eventuale contratto di sublocazione tra il rappresentante legale dell’impresa e il lavoratore dipendente. Il contratto di sublocazione deve essere registrato presso la competente Agenzia delle Entrate. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, per la stipulazione di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta. Ai sensi del DPR n. 131 del 30 aprile 1986 e successive modifiche, sono comunque soggetti a imposta di Registro i contratti verbali eventualmente stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 431/1998 e tacitamente rinnovati, che possono essere presentati ai fini del presente Bando. Sono soggetti a registrazione e possono essere presentati anche i contratti di sublocazione, nonché relative cessioni e proroghe anche tacite.

oppure

C.2) Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita.

La sussistenza della predetta condizione deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante. Tale certificazione, riportante anche l’importo del “canone di godimento”, deve obbligatoriamente essere allegata alla domanda.

(3)

D) Situazione economica Sono ammessi al contributo:

1) I nuclei famigliari aventi ISEE ordinario oppure corrente desunto dall’attestazione emessa dall’INPS nell’anno 2021 non superiore ad € 17.154,00 (Graduatoria 1)

oppure

2) I nuclei famigliari aventi ISEE ordinario oppure corrente desunto dall’attestazione emessa dall’INPS nell’anno 2021 compreso tra € 0,00 ed € 35.000,00 (Graduatoria 2) che vivono:

a. in un alloggio di edilizia residenziale pubblica ERP b. in un alloggio NON di edilizia residenziale pubblica

che hanno subito perdita o diminuzione rilevante del reddito famigliare superiore al 20% per cause riconducibili all’emergenza COVID-19 nel trimestre marzo-aprile- maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Nel caso non sia disponibile il valore ISEE dell’anno 2021 è possibile fare domanda con l’ISEE dell’anno 2020.

Con riferimento esclusivamente al punto 2):

2.1) la perdita o diminuzione rilevante del reddito famigliare è dovuta, a titolo esemplificativo, e non esaustivo alle seguenti motivazioni:

- cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuali o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età);

- cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 gg;

- cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata;

- lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019;

- malattia grave o decesso di una componente del nucleo famigliare (anche dovute da cause diverse dal COVID-19).

Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono comunque essere chiaramente riconducibili all’emergenza COVID-19.

2.2) Ai sensi di quanto previsto nel DM 12/08/2020, la riduzione del reddito famigliare valutato nel trimestre marzo, aprile, maggio 2020 deve essere superiore al 20% nei confronti dei rispettivi tre mesi di marzo, aprile, maggio dell’anno 2019.

Il reddito famigliare dei trimestri di cui sopra deve essere calcolato considerando:

- l’importo netto desunto dalle buste paga;

- il fatturato complessivo.

La riduzione del reddito dell'intero nucleo famigliare dovuta al COVID-19 deve essere debitamente documentata.

Canone di locazione

Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT. Sono escluse spese condominiali ed accessorie.

2) CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare ISEE:

1) aver avuto nel medesimo anno 2021 la concessione di un contributo del Fondo per l’”emergenza abitativa” derivante dalle deliberazioni della Giunta n. 817/2012, n. 1709/2013 e n. 1221/2015 e n. 2365/2019;

(4)

2) aver avuto nel medesimo anno 2021 la concessione di un contributo del Fondo per la

“morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31 luglio 2013 n. 102, convertito con Legge del 28 ottobre 2013 n. 124;

3) essere assegnatario, limitatamente alle domande per la Graduatoria 1, al momento della presentazione della domanda, di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;

4) essere beneficiario, al momento della presentazione della domanda, del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019;

3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:

1. mediante compilazione della pagina online pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Piacenza e con credenziali SPID (sistema unico di accesso con identità digitale);

2. mediante compilazione del modulo cartaceo scaricabile dalla pagina online pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Piacenza. La mancata sottoscrizione della domanda cartacea comporterà l’esclusione immediata della stessa.

La domanda potrà essere presentata dalle ore 14:00 del giorno 18 FEBBRAIO 2021 e fino alle ore 14:00 del giorno 9 APRILE 2021. Non sono ammesse deroghe.

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo famigliare ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione stesso.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo famigliare, pena esclusione; nel caso di più contratti stipulati nel corso dell’anno può essere presentata una sola domanda e comunque relativa al contratto in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari, ciascun nucleo famigliare ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

È possibile presentare domanda solo per una delle due Graduatorie.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione (nei formati richiesti nel modulo on line), a pena esclusione:

- copia della ricevuta di registrazione del contratto in corso di validità ed eventuale proroga.

- dichiarazione sottoscritta dal locatore (proprietario di casa), corredata da documento di identità (in corso di validità) di quest’ultimo attestante la regolarità o meno del pagamento, da parte dell'inquilino, del canone di locazione in riferimento all'ultimo anno (febbraio 2020 – febbraio 2021) su modulo reperibile/scaricabile online; sono esclusi da tale adempimento i nuclei assegnatari di un alloggio ERP.

- copia del codice iban del richiedente o del locatore in caso di morosità (gli assegnatari di alloggi ERP in caso di morosità NON dovranno allegare la copia del codice iban del proprietario)

- SOLO PER I CITTADINI NON COMUNITARI: fotocopia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno di almeno un anno in corso di validità OPPURE ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;

(5)

- SOLO PER COLORO CHE RIENTRANO NELLA GRADUATORIA 2: documentazione comprovante la riduzione del reddito dell'intero nucleo familiare superiore al 20% nel trimestre di marzo, aprile, maggio 2020 rispetto al medesimo periodo 2019, causata dall'emergenza covid-19 (es. buste paga di Marzo, Aprile, Maggio 2019 e buste paga di Marzo, Aprile, Maggio 2020 di tutti i componenti della famiglia che hanno percepito un reddito; oppure fatture relativamente i periodi suddetti, lettera di licenziamento, etc..);

- SOLO PER COLORO CHE PRESENTANO LA DOMANDA IN MODALITA’ CARTACEA:

copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

Il testo integrale del Bando è scaricabile dal sito Internet del Comune di Piacenza:

http://www.comune.piacenza.it.

Durante il periodo di apertura del bando il Servizio Servizi Sociali mette a disposizione:

un numero di telefono dedicato: 331 7476639 (aperto dalle ore 9:00 alle ore 11:00 dal lunedì al venerdì) per fornire le necessarie informazioni ai fini della presentazione della domanda di contributo.

una mail dedicata: bandoaffitto2021@comune.piacenza.it

postazioni Self presso Sportelli Informasociale per i cittadini che intendono presentare la domanda ma sono privi di pc e stampante. Per prenotare la postazione self è necessario l'appuntamento telefonando ai seguenti sportelli previo appuntamento telefonico:

Via Taverna, 39, telefono: 0523 492731 (da lunedì a sabato dalle 09:00 alle 12:30;

lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30)

Via XXIV Maggio, 28, telefono: 0523 492022 (lunedì e giovedì dalle 08:45 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30; martedì chiuso; mercoledì e venerdì dalle 08:45 alle 13:00;).

Le modalità di presentazione della domanda cartacea sono le seguenti:

trasmissione via mail/PEC all’indirizzo PEC:

protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it;

raccomanda A/R indirizzata a:

Comune di Piacenza- Servizio Servizi Sociali - Via Taverna, 39 - 29121 PIACENZA che deve pervenire tassativamente entro il giorno 9 Aprile 2021 alle ore 14.00.

Farà fede la data e l’ora di ricezione del protocollo. Non sono ammesse deroghe.

Si ricorda che è attivo un Servizio gratuito di assistenza nella compilazione della domanda cartacea da parte dei CAF convenzionati con il Comune di Piacenza di cui all’allegato A del presente documento.

4) GRADUATORIA

Le domande ammesse saranno collocate in due graduatorie distinte comprendenti:

1. nuclei famigliari con ISEE compreso tra € 0,00 ed € 17.154,00

2. nuclei famigliari con ISEE compreso tra € 0,00 ed € 35.000,00, con calo di reddito a causa del COVID-19.

All’interno delle due graduatorie, le domande saranno collocate in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE. In caso di incidenza uguale (approssimata alla seconda cifra decimale), ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso. In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con valore ISEE 0), ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

5) ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo concedibile è una somma fissa pari a tre mensilità del canone di locazione, e

(6)

L’assegnazione del contributo avverrà scorrendo le due graduatorie, fino a esaurimento della quota dei fondi disponibili destinati a ciascuna graduatoria. Pertanto si evidenzia che la collocazione in graduatoria non comporterà, automaticamente, il diritto all’erogazione del contributo riconosciuto.

Nel caso in cui le risorse disponibili siano in eccesso rispetto al fabbisogno di una graduatoria, la quota residua sarà immediatamente utilizzata per l’altra graduatoria. Il contributo sarà concesso all'inquilino in caso di NON morosità nell'ultimo anno (periodo febbraio 2020- febbraio 2021); qualora però sussista uno stato di morosità riferito al suddetto periodo, il contributo sarà corrisposto al locatore a concorrenza della morosità medesima. Si specifica che nel caso di morosità del nucleo assegnatario di un alloggio ERP, il contributo verrà erogato direttamente ad ACER Piacenza, Ente Gestore del Patrimonio ERP per il Comune di Piacenza.

Nel caso in cui il contributo assegnato sia superiore alla copertura della morosità, si evidenzia che la quota eccedente sarà destinata al locatore a parziale copertura dei successivi canoni di locazione

6) BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO

Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato la domanda.

7) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

A conclusione dell’istruttoria delle singole domande, che avverrà dopo la chiusura del bando, si provvederà a comunicare per iscritto l’esito della stessa esclusivamente per le domande a qualsiasi titolo escluse. Avverso l’esclusione sarà possibile presentare ricorso motivato al Comune di Piacenza (con le medesime modalità di consegna previste anche per la domanda cartacea), entro il termine perentorio di 10 giorni consecutivi dalla notificazione/ricevimento della comunicazione stessa.

Dopo aver esaminato i ricorsi pervenuti saranno pubblicate all’Albo Pretorio on line del Comune di Piacenza le graduatorie definitive dei partecipanti (ammessi e non ammessi a finanziamento) secondo l’ordine stabilito al precedente punto 4) e i contributi saranno erogati secondo quanto disposto al precedente punto 5).

All’atto del finanziamento al Comune di Piacenza da parte della Regione ER (come da DGR 2031/2021 e ss.mm.ii.) si provvederà a comunicare a mezzo lettera agli ammessi l’esito della domanda con l’indicazione dell’eventuale contributo concesso.

E' sempre possibile per il cittadino inoltrare richiesta di accesso agli atti tramite il servizio on- line - Sportello Telematico del Comune oppure inviando una richiesta alla PEC del Comune al seguente indirizzo protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it.

8) DECESSO

In caso di decesso dell’avente diritto, l’eventuale contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.

9) CONTROLLI

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ai sensi degli artt. 46, 47, 71 e 72 del D.P.R.

n. 445/2000.

Saranno sottoposte ad un controllo più accurato quelle domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione, considerando anche che il valore ISEE è il risultato dell’applicazione sul reddito complessivo (mobiliare e immobiliare) del nucleo famigliare di detrazioni, franchigie e parametrizzazione (in base alle caratteristiche dei componenti il nucleo).

Pertanto:

- nel caso di domande che presentino un valore ISEE notevolmente inferiore al canone annuo corrisposto, il Comune, prima della erogazione del contributo, accerta preliminarmente che i

(7)

Servizi sociali comunali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico e sociale del nucleo familiare;

- nel caso di domande che presentino un valore ISEE notevolmente inferiore al canone annuo corrisposto, in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), il Comune, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo anche se il nucleo familiare non è conosciuto dai Servizi sociali.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in sede d’istruttoria può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e possono essere esperiti accertamenti tecnici, ispezioni e ordinate esibizioni documentali.

Eventuali integrazioni documentali, dovranno essere inviate esclusivamente attraverso gli indirizzi che saranno appositamente forniti entro i termini che verranno indicati nella stessa richiesta.

Il richiedente altresì dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

10) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di assegnazione di cui al presente bando.

Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.

Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante

“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

Il Dirigente

Carolina Cuzzoni

(8)

Allegato A

8

Riferimenti

Documenti correlati

2, commi 2 e 3, del contratto di servizio per la regolamentazione dei rapporti relativi al servizio accreditato definitivamente Casa Residenza per Anziani (CRA)

Disagio abitativo punti 20 Qualora al momento della domanda ed alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni, sussista la residenza anagrafica del nucleo

In questo caso, il sistema deve caricare la posizione debitoria sulla piattaforma dei pagamenti in uso presso l’Ente (piattaforma PagoPA, interconnessione via WS) e ricostruire

445/2000 con le conseguenze anche penali in caso di dichiarazione fraudolenta, e supportata dalla presentazione di adeguata documentazione (buste paga, certificazioni del datore

14 se cittadino non comunitario, di essere consapevole che al momento della stipulazione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dovrà essere in possesso di uno dei

--Iscritte/i ai corsi di dottorato di Ateneo con sede a Padova e in possesso della laurea quinquennale, LS o LM o classe di laurea in: Chimica e tecnologia farmaceutica, Chimica

Approva di procedere, tramite avviso pubblico, alla ricerca di un soggetto a cui affidare la concessione di un servizio di attività motoria (gruppi di cammino) rivolto ad anziani ed

integrare, come da conteggi qui acclusi (allegato A), sulla base dei nuovi piani approvati da INPS, in relazione ai budgets assegnati agli utenti a seguito della presentazione di