Focus settimanale:
➢ Il modello IVA 2021 con i dati LIPE del quarto trimestre 2020 entro il 1° marzo
➢ La nuova indennità Iscro
➢ Le società sportive dilettantistiche nella bozza di riforma dello sport
➢ Le novità in materia di Maxi e Iper Ammortamento
➢ Il punto sui crediti d’imposta e sui bonus per il 2021
Indice:
4
... 10
... 13
In breve ... 16
Il modello IVA 2021 con i dati LIPE del quarto trimestre 2020 entro il 1° marzo ... 16
La nuova indennità Iscro ... 18
L’Approfondimento – 1 ... 20
Le società sportive dilettantistiche nella bozza di riforma dello sport ... 20
L’Approfondimento – 2 ... 26
Le novità in materia di Maxi e Iper Ammortamento ... 26
L’Approfondimento – 3 ... 34
Il punto sui crediti d’imposta e sui bonus per il 2021 ... 34
L’angolo Informatico ... 41
Conservazione sostitutiva ... 41
Comitato scientifico:
Burzacchi Francesco Cannatà Giuseppe
Capodicasa Francesco Costa Francesco
Costa Gianfranco De Stefani Alberto Marcolla Alessandro
Moro Nicola Tatone Alessandro
Trevisan Michele Ziantoni Daniele
Ugo Oscar
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Superbonus 110% e edifici misti di 4 unità
IL SOLE 24ORE
15.02.2021
La legge di Bilancio la possibilità di fruire del superbonus 110% anche alle persone fisiche che non sono proprietarie di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari singolarmente accatastate e non funzionalmente indipendenti ovvero prive di accesso autonomo.
Credito d’imposta per aumenti di capitale
IL SOLE 24ORE
15.02.2021
Con riferimento alla legge di Bilancio 2021, le operazioni di aumento di capitale deliberate dal 1.01 al 30.06.2021, continueranno a consentire di fruire del credito per le ricapitalizzazioni. Rispetto alla precedente disciplina è stato previsto il solo prolungamento delle disposizioni sul credito d’imposta per le società quindi i soci conferenti non beneficeranno del credito del 20% dei conferimenti eseguiti.
Comunicazioni operazioni
transfrontaliere
ITALIA OGGI
15.02.2021
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.
2/E/2021 ha fornito chiarimenti sull’obbligo di comunicazione esteso a tutti i contribuenti che realizzano un meccanismo transfrontaliero anche se non presentano un criterio di collegamento reddituale con il territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs.
30.07.2020 n. 100. In particolare l’art. 3 del D.Lgs. 100/2020 pone a carico di intermediari e contribuenti l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i meccanismi transfrontalieri connotati da elementi di pericolosità fiscale o potenzialmente idonei a aggirare il funzionamento dello scambio automatico di informazioni su conti finanziari nonché a consentire l’uso di strutture opache offshore.
Nei bilanci 2020 l’Irap dovuta al netto della rata non versata
IL SOLE 24ORE
16.02.2021
Nel bilancio 2020, l’Irap di competenza è solo quella effettivamente dovuta nell’esercizio, cioè al netto dell’eventuale prima rata di acconto non versata questo grazie al Decreto Rilancio. Per arrivare a tale risultato la prima rata d’acconto non pagata non deve essere registrata in contabilità, ma è sufficiente accantonare
l’Irap dell’esercizio, già al netto di quanto non versato e stralciato dal Decreto Rilancio a fine anno. Nel modello Irap 2021 tale importo deve essere riportato in un apposito rigo, per essere scomputato dall’Irap che sarebbe dovuta senza il Decreto Rilancio, al fine di determinare il saldo a debito o a credito. È stata confermata la posizione espressa nella circolare 27//2020 che non consente di scontare l’intera prima rata Irap calcolata con il metodo storico (su Irap 2019) in caso di Irap 2020 (prima della differenza) inferiore all’Irap dovuta per il 2019 (dopo lo stralcio del saldo 2019)
Superbonus 110%
per incapienti
IL SOLE 24ORE
16.02.2021
La normativa sul superbonus 110%
prevede per gli incapienti la possibilità di optare per cessione del credito o sconto in fattura indipendentemente dalla capienza dell’imposta. Gli incapienti sono le persone fisiche titolari di soggettività passiva al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni che pur rientrando tra i beneficiari dell’agevolazione non hanno capienza di imposte per poter fruire direttamente della detrazione.
Mini-Imu con conguaglio
IL SOLE 24ORE
17.02.2021
Devono essere versati gli eventuali conguagli relativi saldo Imu 2020 entro il 1.03.2021, rispetto a quanto pagato entro la scadenza ordinaria del 16.12.2020. I contribuenti dovranno verificare le aliquote dei soli Comuni che hanno pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze delle aliquote diverse da quelle pubblicate al 16.11.2020.
Dal 1.03.2021 accesso solo con SPID, CIE e CNS per i servizi online delle Entrate
IL SOLE 24ORE
17.02.2021 ITALIA OGGI
17.02.2021
L’Agenzia delle Entrate con il comunicato del 16.02.2021 avvisa che SPID, Carta d’identità elettronica e Carta Nazionale dei Servizi dal 1.03.2021 saranno le tre modalità di accesso che i cittadini potranno utilizzare per accedere ai servizi telematici dell’Agenzia. Per i professionisti e le imprese potranno richiedere le credenziali Entrate, Fisconline o Sister rilasciate dall’Agenzia delle Entrate anche dopo il 1.03.2021 e fino alla data che sarà stabilità con un apposito decreto attuativo come
previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.
Indebita
compensazione e rischio reato anche per i privati
IL SOLE 24ORE
17.02.2021
In base alla recente normativa l’indebita compensazione di un credito d’imposta potrebbe avere ripercussioni anche sotto il profilo penale, questo vale sia per le imprese ma tale problematica potrebbe interessare anche i privati. Per quanto riguarda la distinzione tra crediti non spettanti e crediti inesistenti si evidenzia che la Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 29717/2020 ha rimesso la soluzione della vicenda contenziosa all’esame della sezione tributaria.
Contributo a fondo perduto per Comuni montani
IL SOLE 24ORE
18.02.2021
Entro il 24.02.2021 potrà essere richiesto il contributo a fondo perduto da parte dei titolari di redditi d’impresa di lavoro autonomo e di reddito agrario con ricavi del 2019 inferiori a 5 milioni di euro e con domicilio fiscale o sede operativa in Comuni montani colpiti da eventi calamitosi e ancora in stato di emergenza al 31.01.2020. è necessario verificare gli appositi elenchi: comuni totalmente montani ex C.M. 14.06.1993 n. 9 e Comuni non inseriti nella lista indicativa per la richiesta di contributo previsto dal Decreto Rilancio.
Comunicazioni delle cessioni dei crediti Covid
ITALIA OGGI
18.02.2021
Nelle comunicazioni di cessione dei crediti fiscali, gli intermediari possono inviare il modello per il cedente ma non accettare il credito per il cessionario. Per quanto riguarda ciò che ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con i principali provvedimenti legati alle disposizioni per le cessioni dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza sanitaria agli intermediari è infatti riconosciuto un ruolo attivo unicamente nella fase di cessione del credito ovvero in fase d’invio della prevista comunicazione. La seconda fase prevede l’accettazione del credito è consentita ai soli cessionari senza possibilità di avvalersi di intermediari.
Modelli Intrastat
dopo la Brexit I
TALIA OGGI
18.02.2021
L’Agenzia delle Dogane con la determinazione direttoriale 15.02.021 n.
46832 ha recepito gli effetti decorrenti dal 1.01.2021 della Brexit sugli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie che prevedono l’esclusione dall’invio dei modelli Intrastat per la Gran Bretagna e l’inclusione dell’Irlanda del Nord. Tale provvedimento apporta modifiche alle istruzioni di compilazione dei modelli, tra cui la sostituzione della tabella A dell’allegato XI riguardante le istruzioni di compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché dei servizi resi e ricevuti, nella quale è stato aggiunto il codice Paese XI che la direttiva 2020/1756 ha attribuito all’Irlanda del Nord ai fini dei controlli Iva sugli scambi intracomunitari.
Contributi volontari anche per lavoratori assunti entro il 4.01.2021
IL SOLE 24 ORE
18.02.2021
L’Inps con la circolare n. 27/2021 ha fornito le nuove tabelle di calcolo dei contributi volontari relativi al 2021 per artigiani e commercianti. I valori sono i medesimi di quelli relativi al 2020 con un lieve aumento riguardante i soli collaboratori under 21, 22,35% artigiani e 23,44% commercianti.
Trasmissione delle erogazioni liberali del Terzo settore all’Agenzia delle Entrate
D.M.ECONOMIA 3.02.2021 G.U.16.02.2021
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia riguardante la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle erogazioni liberali degli enti del Terzo settore ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.
Per l’anno d’imposta 2020 la comunicazione risulta ancora facoltativa e nuovi obblighi saranno introdotti a partire dal 2021 e 2022.
Comunicazione dei titolari effettivi di società e trust
IL SOLE 24ORE
18.02.2021
Dopo il parere positivo del Garante della Privacy del 14.01.2021 dovrebbe essere pubblicato a breve il decreto istitutivo del registro sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust. Dovrebbe essere prevista la scadenza del 15.03.2021 per la comunicazione di amministratori di imprese dotate di personalità giuridica relativamente ai dati e alle informazioni inerenti alla titolarità effettiva dell’impresa all’ufficio del Registro delle Imprese.
Condizionatori: split agevolati solo un nuovo generatore
IL SOLE 24ORE
19.02.2021
L’installazione o la sostituzione degli split del condizionatore invernale o del riscaldamento a pavimento sono agevolabili con la detrazione dell’ecobonus del 50-65-110% solo se è sostituito il generatore di calore esistente. Tale conferma è contenuta nelle Faq dell’Enea aggiornate al 25.01.2021.
Criticità per codice
“GB” elenchi intrastat
IL SOLE 24ORE
19.02.2021
Vengono segnalate criticità per la presentazione degli Intrastat in merito al codice “GB” e alle operazioni effettuate con operatori economici del Regno Unito a
“cavallo” del 2021. In particolare l’Agenzia delle Dogane con la determinazione 15.02.2021 n. 46832/RU ha modificato la tabella A dell’allegato XI della precedente determinazione n. 13799/RU.
Cessione del 110%
con correzioni fino all’utilizzo del bonus
IL SOLE 24ORE
19.02.2021
Nel caso in cui siano commessi errori nella compilazione del modello per l’opzione di cessione del credito o sconto in fattura è possibile annullare la comunicazione o inviarne una interamente sostitutiva della precedente entro il 5° giorno del mese successivo a quello dell’invio. Per ogni comunicazione inviata oltre questa tempistica si aggiunge alle precedenti secondo quando previsto dal punto 4.7 del provvedimento n. 283847/2020.
Proroga
adempimenti per professionisti malati
ITALIA OGGI
19.02.2021
Un emendamento al Decreto Milleproroghe presentato in sede di conversione in legge, prevede una proroga degli adempimenti per i professionisti malati o in quarantena.
Gli iscritti agli ordini professionali vedranno
“i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari” slittare di 30 giorni nel caso fossero impossibilitati dalla malattia.
Reverse charge per strumenti
informatici
IL SOLE 24ORE
20.02.2021
La DRE Lazio è giunta alla conclusione che il reverse charge si applica alle cessioni di tablet, laptop e PC che precedono il commercio al dettaglio anche nel caso in cui il cessionario non rivenda i
beni acquistabili e li utilizzi come beni strumentali.
Dichiarazione precompilata condomini
IL SOLE 24ORE
20.02.2021
Sono stati pubblicati tre distinti provvedimenti per alcune comunicazioni sulle spese sostenute nell’anno d’imposta 2020 che danno diritto a bonus fiscali e che dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 16.03.2021 per la dichiarazione precompilata. Nei primi due provvedimenti sono state aggiornate le specifiche tecniche riguardanti la comunicazione: dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, dei dati relativi ai contratti e ai premi assicurativi. Nell’ultimo provvedimento sono state fissate le regole per la trasmissione telematica dei dati relativi alle erogazioni liberali effettuate in favore degli enti del terzo settore in base alle novità previste dal D.M. 3.02.2021.
Identificativo Iva per operatori del Regno Unito a seguito della Brexit
RISOLUZIONE N.7/E
DEL 01.02.2021
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla Faq n. 1 del 14.01.2021. Nello specifico i soggetti passivi stabiliti del Regno Unito possono accedere all’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art.
17, c. 2 del decreto Iva (D.P.R.
633/1972).
Nuovo modello di comunicazione del tax credit locazioni
PROVVEDIMENTO DEL 12.02.2021
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso il nuovo modello telematico per la cessione del tax credit locazioni con le ultime novità apportate dalla legge di Bilancio 2021. A seguito dell’allungamento della possibilità di beneficiare del credito d’imposta è stata inserita una casella apposita dove inserire l’anno e il mese a cui si riferisce il credito d’imposta ex D.L.
34/2020 oggetto di cessione.
Superbonus INTERPELLO N.43/201
DEL 18.01.2021
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che il superbonus 110% non spetta per la riqualificazione energetica globale del fabbricato nel caso in cui l’intervento non distingua tra interventi trainanti e trainati;
la distinzione è invece richiesta per accedere all’agevolazione. L’intervento può essere ammesso all’agevolazione esclusivamente come intervento a sé stante e non in combinazione con altri.
Tassazione degli atti nel trust
INTERPELLO N.106/201
DEL 15.02.2021
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’attribuzione di beni e diritti ai beneficiari di un trust da parte del trustee può determinare l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni ove ne ricorrano i presupposti.
Tassazione degli
atti nel trust I
NTERPELLO N.106/201
DEL 15.02.2021
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’attribuzione di beni e diritti ai beneficiari di un trust da parte del trustee può determinare l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni ove ne
ricorrano i presupposti.
Nuovi codici tributo per avvisi bonari
RISOLUZIONE
N.10
DEL 16.02.2021
L’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per versare le somme dovute a seguito delle compensazioni di irregolarità, i cosiddetti avvisi bonari di cui all’art. 36-bis D.P.R. 633/1972.
Modello bonus locazioni
PROVVEDIMENTO N.2021/43058
DEL 12.02.2021
Il nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate nel recepire le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021 legate al bonus specifica anche le modalità di invio della comunicazione stessa. Nelle istruzioni allegate all’aggiornata versione del modello, nel caso in cui la cessione si riferisca ai crediti maturati per i canoni di due annualità diverse, il modello non prevede la possibilità di indicare distintamente la quota 2020 e quella 2021 e sarà necessario compilare e presentare due distinte comunicazioni.
Bonus facciate zone assimilate ad A e B
INTERPELLO N.23/2021
DEL 08.01.2021
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la fruizione del bonus facciate per gli edifici che si trovano in zone assimilabili alle zone “A” o “B” in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Il condominio potrà fruire della detrazione ottenendo una certificazione urbanistica dalla quale risulti la corrispondenza fra la zona territoriale nella quale ricade l’edificio e le zona “A” o
“B”.
Bonus affitti INTERPELLO N.34/2021
DEL 11.01.2021
L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la fruizione del bonus affitti sulla quota di indennità imputabile ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e corrisposta dalla società in assenza di un contratto vigente per l’occupazione sine titulo a seguito della cessazione del contratto di locazione. Questo perché ai fini dell’agevolazione ex art. 28 del Decreto Rilancio il rapporto tra le parti da cui scaturisce l’obbligo di pagamento dell’indennità può essere assimilato ai contratti di locazione, leasing o
concessione di immobili.
Agevolazione Iva apparecchiature di disinfezione
INTERPELLO
N.623
DEL 28.12.2021
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che le apparecchiature mediche destinate all’attività clinico-chirurgica-odontoiatrica per la sanificazione da virus e batteri presenti nel cavo orale non possono fruire dell’agevolazione Iva prevista dall’art. 124 decreto Rilancio.
Nuovi codici tributo mod. F24 Accise
RISOLUZIONE N.11/E/2021
DEL 17.02.2021
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la risoluzione citata che istituisce il codice tributo per il versamento tramite il modello “F24 accise” delle somme dovute per la fornitura di contrassegni di legittimazione della circolazione per i Pli ai sensi dell’art.
62-quater c. 3-bis D.Lgs. 504/1995.
Tax credit affitti anche in attesa di concessione per immobile
strumentale
INTERPELLO N.120/2021
DEL 18.02.2021
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il tax credit affitti spetta anche per le indennità di occupazione pagate a un Comune in attesa del rinnovo di una concessione riguardante un immobile strumentale.
Superbonus INTERPELLO N.114-115-
116/2021
DEL 16/02/2021
L’Agenzia delle Entrate con gli interpelli citati relativamente alla detrazione del 110% di cui all’art. 119 D.L. 34/2020 ha riconosciuto la fruizione anche per gli interventi negli spogliatoi delle associazioni sportive dilettantistiche che ottengono gli impianti sportivi in convenzione con l’ente comunale. È possibile fruire del superbonus anche per gli interventi eseguiti sull’unità immobiliare non assumendo rilevanza la presenza di un impianto di scarico delle fogne in comune con un’altra unità abitativa.
Ruralità senza annotazione per l’edificio già in D/10
C.T.R. DELLA EMILIA ROMAGNA
SENTENZE N.51-52-53-54
DEPOSITATE IL
13.01.2021
La Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna ha affermato che il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata dal defunto può essere detratta dalla rivalutazione effettuata dagli eredi sulle stesse quote o chiesta a rimborso, non rilevando l’assenza di identità soggettiva tra chi ha effettuato le due rivalutazioni. Da ciò si può desumere che si può chiedere il rimborso o detrarre l’importo se si riallineano le stesse quote.
Cartella annullata:
se tarda il rimborso è ammesso il
giudizio di ottemperanza
C.T.R. DELLA
LOMBARDIA SENTENZA N.268/1/2021
La Commissione tributaria regionale della Lombardia afferma che nell’ambito del processo tributario il giudizio di ottemperanza deve garantire l’effettiva realizzazione del diritto riconosciuto al contribuente con la sentenza di annullamento dell’atto impugnativo. Nel caso concreto la Commissione ha accolto il ricordo per ottemperanza presentato da una società risultata vittoriosa in primo grado a seguito dell’impugnazione di una cartella di pagamento che aveva versato nelle more del processo le imposte riportate in cartella.
Inadempimento dichiarativo del professionista
CORTE DI
CASSAZIONE SENTENZA N.3782/2021
La Corte di Cassazione ha stabilito che il commercialista non può essere condannato a rimborsare il credito Iva non dichiarato se questo non era stato contabilizzato. In questa ipotesi il credito resta indimostrato e non può essere considerato “perdita patrimoniale”. Il caso riguardava un rimborso Iva assistito da polizza fideiussoria concesso in un primo momento e poi recuperato.
Valore immobiliare CASSAZIONE SENTENZA N.26330/2020
La Cassazione ha affermato che la rettifica dei valori dichiarati in sede di compravendita di un immobile destinato a casa di cura, deve prendere a riferimento analoghi trasferimenti riferiti
ai 3 anni precedenti la compravendita e il riferimento ai valori Omi riguardanti immobili di altre caratteristiche (in questo caso civile abitazione) non è legittimo.
Responsabilità degli amministratori per omessi versamenti
CASSAZIONE SENTENZA N.34475/2020
La Cassazione ha sostenuto che tutti i componenti del consiglio di amministrazione della Srl sono chiamati a rispondere dell’omesso versamento di ritenute certificate e dell’Iva da parte della società. Premesso che il dovere di provvedere ai suddetti obblighi fiscali la cui violazione integra i reati di cui agli art. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000 fa capo all’amministratore in carica dell’ente al momento della scadenza del termine di adempimento la sentenza ha chiarito che qualora figurino più amministratori sono tutti penalmente responsabili. Questo è indipendente dal riparto interno delle competenze considerato che l’adempimento delle incombenze fiscali è un anno di ordinaria amministrazione, espletabile da ciascun componente del cda autonomamente e indipendentemente dagli altri.
IMU immobili inagibili
CASSAZIONE SENTENZA
N.1263
DEL 21.01.2021
La Cassazione ha ribadito che per gli immobili inagibili e di fatto non utilizzati i contribuenti possono attestare, con autocertificazione, tali condizioni per richiedere al comune la tassazione Imu ridotta al 50% per tutto il periodo per il quale sussistano le condizioni suddette.
Atto di cessione del credito tributario
C.T.R. DELLA
LOMBARDIA SENTENZA N.505/2021
La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha affermato che la notifica dell’atto di cessione del credito tributario è atto interruttivo della prescrizione. L’atto di cessione realizza il trasferimento di un credito e la notifica all’ufficio debitore è atto idoneo a determinare l’interruzione del decorso del termine di prescrizione decennale.
Evasione fiscale nelle società di
CORTE DI CASSAZIONE
SENTENZA
La Corte di Cassazione ha stabilito che anche i conti dei soci possono essere sequestrati per il reato di dichiarazione
persone N.6163/2021 fraudolenta delle società di persone in merito all’Irpef evasa nella rispettiva dichiarazione personale.
Imposta di registro su terreno destinato a impianto
fotovoltaico
CASSAZIONE SENTENZA
N.3461
DEL 11.02.2021
La Cassazione ha stabilito che la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo per la costruzione di un impianto fotovoltaico deve essere tassata con l’aliquota del 9% e non del 15%.
In breve
Il modello IVA 2021 con i dati LIPE del quarto trimestre 2020 entro il 1° marzo
di Francesco Costa
Presentando entro il 1 marzo 2021 si evita la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni IVA del quarto trimestre 2020 in scadenza entro lo stesso termine.
Nella compilazione della dichiarazione IVA occorre compilare il quadro VP che è riservato ai contribuenti che avvalendosi della possibilità di comunicare i dati della liquidazione del quarto trimestre nell’ambito del modello IVA 2021, evitando così un duplice adempimento, dichiarativo e comunicativo fermo restando i termini di liquidazione e versamento dell’imposta
La comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA di norma sono da effettuare anche a seguito della generalizzazione dell’obbligo di fatturazione elettronica a decorrere dal 1°
gennaio 2019 ed ha cadenza trimestrale e deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, ad eccezione per la comunicazione relativa al secondo trimestre con scadenza fissata al 16 settembre.
Il Decreto Crescita all’art. 12-quater comma 1 inserito in sede di conversione dalla legge n. 58/2019 ha tuttavia previsto che la comunicazione dei dati del quarto trimestre può essere effettuata con la dichiarazione IVA e che in questo caso la dichiarazione va presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Tale misura risulta ordinata a semplificare l’obbligo comunicativo in esame accorpandolo in quello dichiarativo. Pertanto è possibile presentare la dichiarazione IVA annuale entro il 1° marzo 2021 anziché entro il termine ordinario del 30 aprile 2021 comunicando i dati delle liquidazioni relative al quarto trimestre nel quadro VP del modello IVA 2021 senza incidere sui termini di liquidazione e controllo e di versamento dell’imposta.
È sottinteso che i soggetti che decidono di non avvalersi di tale semplificazione dovranno:
- Trasmettere la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre 2020 entro il 1° marzo 2021.
- Presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno 2020 entro il 30 aprile 2021.
Il quadro VP (introdotto nel modello IVA 2020) consente ai contribuenti interessati di avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione IVA i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre dell’anno di riferimento.
La composizione riproduce il quadro del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, approvato con provvedimento n. 62214/2018. In sede di dichiarazione annuale per le modalità di compilazione e per l’individuazione dei dati da indicare occorre avere riguardo alle istruzioni relative al modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA eccetto che per la compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1 del modello IVA 2021
Le istruzioni su questo precisano che:
- la casella del campo 4 (liquidazione IVA di gruppo) deve essere barrata se i dati indicati nel quadro VP si riferiscono alla liquidazione dell’IVA per l’interno gruppo di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 633/1972;
- il campo 5 (operazioni straordinarie) deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda ecc.) nel modulo/moduli utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta.
Il quadro VP non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente al 1° marzo 2021.
La nuova indennità Iscro
di Alberto De Stefani
L’articolo 1, dai commi 386 a 400 della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha introdotto l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), una specie di cassa integrazione valida per il momento fino al 2023 e rivolta ai professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’Inps.
Per poter beneficiare dell’Iscro, i lavoratori autonomi devono, oltre a presentare un’apposita domanda all’Inps entro il 31 ottobre di ogni anno, soddisfare una serie di requisiti come:
• essere titolare di una partiva Iva attiva da almeno quattro anni;
• avere una regolare posizione contributiva;
• non essere titolari di un trattamento pensionistico diretto, non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e non essere nemmeno tra i soggetti che beneficiano del reddito di cittadinanza;
• aver realizzato, durante l’anno che precede la presentazione, un reddito di lavoro autonomo non superiore al 50% considerando la media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
• aver realizzato un reddito inferiore a 8.145 euro nell’anno precedente.
L’Agenzia delle Entrate verificherà i requisiti dei soggetti richiedenti dopo aver ricevuto l’elenco da parte dell’Inps.
L’Iscro corrisponderà al 25% dell’ultimo reddito prodotto e confermato dall’Amministrazione finanziaria, rapportato su base semestrale, calcolato dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda. L’importo erogato varia da un minimo di 250 euro ad un massimo di 800 euro mensili.
Nonostante l’Iscro sia stata prevista per i prossimi tre anni, è bene precisare che si può beneficiare dell’indennità una sola volta. Inoltre, durante il suo percepimento, non è possibile chiudere la partita Iva, pena decadenza del beneficio. L’importo ricevuto non è
imponibile ai fini reddituali e comporta, per il soggetto beneficiario, l’onere di partecipare a corsi di aggiornamento professionale.
L’articolo 1, al comma 440 della legge di bilancio 2021 prevede che “con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'indennità di cui ai commi da 386 a 395”.
Per concludere, l’Iscro verrà finanziata tramite l’aumento dell’aliquota contributiva della Gestione Separata in misura pari a 0,26 punti percentuali nell’anno 2021 e 0,51 punti percentuali per gli anni 2022 e 2023. L’aumento dell’aliquota è stato recepito dall’Inps con la circolare 12 dello scorso 05.02.2021.
L’Approfondimento – 1
Le società sportive dilettantistiche nella bozza di riforma dello sport
di Alessandro Marcolla
Premessa
Con il via libera da parte del Consiglio dei ministri è iniziato l’iter di approvazione dei decreti delegati di riforma dello sport che traggono origine dalla Legge n. 86/2019, meglio nota come “testo unico sullo sport”.
L’originale bozza legislativa è stata suddivisa nei seguenti sei decreti:
• Il primo decreto, non ancora formalmente adottato e sul quale sono state sollevate forti perplessità da parte del mondo sportivo, porta in dote nuove regole in materia di ordinamento sportivo. Si tratta nello specifico dei compiti e delle funzioni del Coni, del Cip, della società Sport e salute spa e del dipartimento sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, delle Federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e di Stato;
• il secondo decreto regolamenta le associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche, i tesserati e i rapporti di lavoro nello sport;
• il terzo decreto si occupa:
✓ dei rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive;
✓ dell’accesso e dell’esercizio della professione di agente sportivo;
• il quarto disciplina la normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;
• il quinto tratta della semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi;
• il sesto introduce disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.
Alla data attuale risulta difficile ipotizzare la tempistica di entrata in vigore delle nuove norme. Ricordiamo, però, come talaltro riporta il testo normativo che per la parte riguardante il lavoro sportivo si prevede l’entrata a regime dal 1.9.2021.
Di seguito focalizzeremo l’attenzione sulla piccola “rivoluzione” che la nuova disciplina ha apportato alla natura delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche. Si tratta, infatti, di uno dei pochi titoli che non sono stati oggetto di particolari rilievi e contestazioni.
Associazioni e Società sportive dilettantistiche nella bozza del Testo Unico
Le disposizioni comprese negli articoli dal 63 al 69-bis del Capo IV, Titolo II della bozza del Testo Unico sullo sport sostituiranno le previsioni dell’art. 90, commi 17 e 18 della Legge n. 289/20021.
La prima importante novità, che in molti considerano mutuata dall’art. 1 del Dlgs n.
112/2017, in materia di impresa sociale, riguarda i sodalizi sportivi dilettantistici, che alla luce della novella disciplina potranno costituirsi non solo in forma associativa, ma anche adottando uno dei tipi societari regolamentati dal Libro V, Titolo V del Codice civile.
Dalla ratio normativa parrebbe di capire, quindi, che le SSD2 potrebbero assumere pure la qualifica di società di persone.
Pur rispettando tutte le modifiche introdotte, si intuisce, però, la difficoltà per una società di persone, che non distingue il patrimonio personale dei soci da quello della società, di rispettare il vincolo dell’assenza dello scopo di lucro, stabilito quale requisito dal successivo art. 65.
1 L’art. 90, commi 17 e 18 della Legge n. 289/2002 afferma che “17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR n. 361/2000;
c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge n. 400/1988, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:
a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:
1) assenza di fini di lucro;
2) rispetto del principio di democrazia interna;
3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;
5) gratuità degli incarichi degli amministratori;
6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi;
b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;
c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
2 SSD è acronimo di Società sportiva dilettantistica.
Pertanto, con tutte le cautele del caso potremmo ritenere corretta la costituzione di una SSD nella forma della cooperativa o della Spa/Srl, ma non della società di persone.
La compagine sociale
Relativamente alla compagine sociale non viene posto alcun limite.
Escluso, quindi, il caso della SSD, che espressamente vuole acquisire la natura di impresa sociale, non troveranno applicazione i dettami dell’art. 1, comma 2 del Dlgs n.
112/20173, in base ai quali “… non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica …. E gli enti i cui atti costitutivi limitino anche indirettamente l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati”.
Non sbaglia, inoltre, chi interpreta la norma in senso contrario. È legittimo, infatti, costituire una SSD unipersonale, purché non avente natura di impresa sociale.
Osserviamo, infine, che dalla disposizione in esame emerge chiaramente come i sodalizi sportivi “possono assumere la qualifica di Enti del Terzo Settore”. Pertanto, in ipotesi di società sportiva iscritta al RUNTS4, le norme del Testo Unico dello sport saranno applicabili “soltanto ove non derogate ed in quanto compatibili”.
La finalità sportiva
L’art. 64 della bozza del Testo Unico dello sport riprende sostanzialmente quanto stabilito dall’art. 90, comma 18 della Legge n. 289/2002, ma con una significativa differenza.
Diversamente dalla vigente normativa la nuova disposizione prevede che la ASD/SSD:
• deve avere “anche finalità sportiva”;
• deve svolgere “in via stabile e principale attività sportiva”.
La stessa norma chiarisce, inoltre, cosa si debba intendere per attività didattica, ovvero
“l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive”.
3 L’art. 1, comma 2 del Dlgs n. 112/2017 stabilisce che: “Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti
costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati”.
4 RUNTS è acronimo di registro unico nazionale del Terzo Settore.
È confermato, infine, che in caso di scioglimento, il patrimonio deve essere sempre devoluto a fini sportivi, anche in caso di costituzione di una società sportiva. Se ciò risponde al vero, sembrerebbe confermata per le cooperative sportive la tacita abrogazione dell’art. 2514, comma 1, lett. d) del Codice civile5.
Di conseguenza, in caso di scioglimento, il patrimonio della cooperativa sportiva non dovrà più essere devoluto ai fondi mutualistici, ma sempre a finalità sportive.
L’assenza dello scopo di lucro
Dalla lettura dell’art. 65 della bozza del Testo Unico dello sport emerge il principio generale dell’assenza dello scopo di lucro per gli enti sportivi.
Per quanto attiene, inoltre, alla distribuzione indiretta degli utili, la norma riprende la previsione del decreto sull’impresa sociale, apportando, pertanto, importanti novità, rispetto alla normativa passata
Al comma 3 dell’art. 65, sulla falsariga di quanto stabilito per le imprese sociali, viene introdotta, infatti, la possibilità di “destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato”.
In buona sostanza, anche nella realtà sportiva viene riconosciuta la figura dell’impresa
“non profit”. Impresa “non profit” che garantisce un minimo di ritorno economico sul capitale investito dal soggetto privato.
5 L’art. 2514, comma 1, lett. d) del c.c. afferma che: “Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”.
A conferma del riconoscimento della figura dell’impresa “non profit” si pone anche il successivo quarto comma, dove per le ASD/SSD viene previsto “il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventuale rivalutato o aumentato”, seppur nel rispetto dei limiti elencati dalla norma.
Ricordiamo, infine, che seguendo la strada intrapresa dalla riforma del Terzo Settore, la bozza del Testo Unico dello sport chiarisce che potranno essere svolte attività secondarie e strumentali di natura non sportiva seguendo “criteri e limiti definiti con decreto dell’autorità di governo competente in materia di sport di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze”.
La certificazione della natura dilettantistica
Come stabilito dall’art. 67 la certificazione dell’attività sportiva dilettantistica “ai fini dell’applicazione di tutte le norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica”
avviene con l’iscrizione nel Registro delle Società e Associazioni sportive dilettantistiche, a seguito del riconoscimento ai fini sportivi avvenuto con l’affiliazione a una Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva.
A tal proposito, segnaliamo subito che il Registro in questione non sarà più tenuto dal Coni, ma dal Dipartimento dello Sport del Governo, tramite Sport e Salute Spa.
L’attestazione della natura sportivo – dilettantistica tramite l’iscrizione al Registro consente di superare anche un dubbio atavico. Tra gli addetti ai lavori ci si è spesso chiesto se per un Ente del Terzo Settore fosse possibile svolgere una attività sportiva dilettantistica:
• senza iscrizione al registro delle ASD/SSD;
• non riconosciuta come tale dal Coni.
Ebbene dal tenore della norma questa possibilità sembra essere esclusa.
È possibile ricoprire la carica di amministratori in più ASD/SSD?
Con l’art. 68 sembra essere risolto una volta per tutte l’equivoco presente nella vigente normativa. Allo stato attuale gli amministratori di una ASD/SSD possono ricoprire la stessa carica in un altro sodalizio sportivo aderente allo stesso ente affiliante.
L’utilizzo del termine “medesimo” nella normativa in essere fa presume, infatti, che il presidente di un club possa fare il consigliere in un altro club, affiliato alla stessa federazione.
Ecco che, la novella disciplina introducendo esplicitamente il divieto a ricoprire “qualsiasi carica”, risolve il problema alla radice, escludendo qualsiasi forma di doppia partecipazione.
Agevolazioni fiscali – la ritenuta del 4%
Per le ASD/SSD restano confermate:
• le agevolazioni fiscali ex art. 28 del DPR n. 600/19736, riguardanti l’esonero dalla ritenuta del 4% sui contributi erogati dagli enti sportivi nazionali affiliati al Coni;
• l’assoggettamento all’imposta fissa di registro per gli atti costituitivi e di trasformazione dei sodalizi sportivi dilettantistici;
• la presunzione di spesa di pubblicità delle sponsorizzazioni di ammontare non superiore a € 200.000.
6 L’art. 28 del DPR n. 600/1973 afferma che: “I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente.
Le regioni, le provincie, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali”.
L’Approfondimento – 2
Le novità in materia di Maxi e Iper Ammortamento
di Francesco Capodicasa
PREMESSA
Tra le varie novità e misure introdotte dalla Legge 178 del 2020, meglio conosciuta come
“Legge di bilancio 2021”, è sicuramente rilevante analizzare gli importanti “ritocchi” posti in essere, in materia di maxi e iper ammortamento, dai commi tra il 1051 ed il 1067.
Con tali commi, la Legge interviene di fatto potenziando il credito di imposta per i nuovi investimenti in beni strumentali prevedendo, tra l’altro, l’estensione di tale norma al 31 dicembre 2022. Nel proseguito del presente intervento approfondiremo pertanto le novità che il Legislatore ha previsto per i soggetti che, in possesso di determinati requisiti, investano in beni strumentali nuovi ed in innovazione tecnologica.
I SOGGETTI BENEFICIARI
Le novità previste dalla Legge 178/2020 si rivolgono a tutte le imprese, ubicate in Italia (quindi con sede legale ed effettiva nel nostro Paese), comprese le aziende estere operanti nel territorio come stabili organizzazioni.
Inoltre il comma 1061, per i soli beni “diversi” da quelli ricompresi negli allegati A e B alla Legge 232/2016 (a cui sono riservate delle condizioni di maggior favore come analizzeremo più avanti), estende la possibilità di accesso al credito anche ai professionisti.
Ulteriore requisito fondamentale è che tali imprese, o professionisti come sopra identificati, effettuino acquisti di beni strumentali nuovi destinati a sedi operanti nel territorio dello Stato nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2022.
Tale termine ultimo è comunque esteso di ulteriori sei mesi, ovvero sino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’acquisto del bene strumentale è stato “perfezionato”
attraverso l’ordine ed il pagamento di un acconto in misura non inferiore al 20%.
Ciò vuol dire dunque che, a fronte di un acconto del 20% per l’acquisto di un bene strumentale effettuato entro il 31 dicembre 2022, viene concessa una finestra temporale
“extra” sino al 30 giugno 2023 per saldare la restante parte dell’acquisto ed usufruire dunque del relativo credito previsto in base alla tipologia di bene acquistato.
ESEMPIO
In data 30/12/2022 la società Alfa S.r.l. ordina un bene strumentale pagando in acconto il 25% dello stesso. La società Alfa potrà dunque saldare la restante parte entro il 30/06/2023 potendo usufruire del relativo credito di imposta.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Particolare attenzione deve però essere posta al comma 1052 che identifica alcune situazioni particolari per cui non è possibile beneficiare del credito di imposta in commento nonostante l’azienda sia residente nel territorio dello Stato.
Le imprese che non potranno in ogni caso beneficiare del credito sono quelle che si trovano:
- sotto procedure concorsuali o in corso di dichiarazione di tali procedure;
- destinatarie di sanzioni interdittive;
- nel caso in cui, pur avendo diritto, non rispettano le norme sulla sicurezza e/o non sono in regola con i versamenti dei contributi di lavoro dipendente.
A parere dello scrivente bisogna fare attenzione alla fattispecie delle società cui è in corso la dichiarazione di procedure quali, ad esempio, il fallimento.
Sovente accade infatti che, tra la data di richiesta del fallimento e l’udienza di dichiarazione di tale procedura, l’impresa su cui pende la richiesta di fallimento regoli la propria posizione con la conseguenza che il creditore a quel punto ritiri la propria istanza desistendo, di fatto, alla promozione di tale procedura.
Se l’azienda avesse effettuato in tale “frangente” acquisti di beni strumentali nuovi, si ritiene a parere dello scrivente che in questo caso l’azienda possa beneficiare del credito visto che, nei fatti, il decreto di apertura della procedura concorsuale non sia mai stato emesso.
Sarebbe auspicabile, come sempre in questi casi, un intervento risolutore interpretativo da parte del Legislatore o dell’Agenzia delle Entrate.
Attenzione dunque, al di là delle particolarità, alle suddette situazioni che possono inficiare il diritto alla spettanza del credito conseguente all’acquisto di beni strumentali nuovi.
I BENI OGGETTO DEL CREDITO E L’AGEVOLAZIONE “BASE”
Al fine di individuare quali beni possano dare accesso al credito di imposta, si considerano agevolabili tutti gli acquisti di beni materiali ed immateriali “nuovi” con esclusione di:
- auto;
- fabbricati e costruzioni;
- beni con aliquota inferiore al 6,5% come individuati nelle tabelle allegate al D.p.r.
917/1986;
- beni di cui agli allegati A e B annessi alla Legge 232 del 2016 (per cui sono previste agevolazioni ad hoc);
- i beni di cui alla seguente tabella:
Gruppo V
Industrie manifatturiere alimentari
Specie 19 - imbottigliamento
di acque minerali naturali
Conduttore 8%
Gruppo XVII
Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua
Specie 2/b - produzione e distribuzione di gas
naturale
Condotte per usi civili (reti urbane)
8%
Condotte dorsali per
trasporto a grandi distanze dai centri di Produzione
10%
Condotte dorsali per
trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento
12%
Specie 4/b - stabilimenti termali, idrotermali
Conduttore 8%
Gruppo XVIII
Industrie dei trasporti e delle
telecominica-
Specie 4 e 5 - ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di
Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)
7,5%
zioni vagoni letto e ristorante.
Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori Specie 1, 2 e 3 - trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari
Aereo completo di equipaggiamento
(compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)
12%
Per tali tipologie di beni, è previsto un credito di imposta pari al 10% del costo di acquisto per gli acquisiti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 o nel maggior termine del 30 giugno 2022 (se entro il 31 dicembre 2021 è stato corrisposto almeno il 20%). Attenzione però che in riferimento agli acquisti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, il comma 1054 innalza il credito al 15% per tutti gli acquisti di strumenti e dispositivi destinati a favorire il “lavoro agile” detto anche “smart working”. Dopo il 31 Dicembre 2021 tale credito viene ridotto al 6% per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, o nel maggior termine del 30 giugno 2023 (se entro il 31 dicembre 2022 è stato corrisposto almeno il 20%).
Il tetto massimo agevolabile è di un milione di euro per i beni immateriali e di due milioni di euro per i beni materiali.
IL CREDITO DI IMPOSTA PREVISTO PER I BENI DI CUI AGLI ALLEGATI A E BLEGGE 232/2016 Per i beni di cui all’allegato A della Legge 232/2016 ove rientrano sostanzialmente tutti quei beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, vengono riservate importanti misure in quanto, per tutti gli acquisti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 o nel maggior termine del 30 giugno 2022 (se entro il 31 dicembre 2022 è stato corrisposto almeno il 20%), alle imprese che effettuano investimenti in tali tipologie di beni è riconosciuto un credito a
“scaglioni” come segue:
- 50% per la quota di investimenti sino a 2,5 milioni di euro;
- 30% per la quota di investimenti compresa tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro;
- 10% per la quota di investimenti compresa tra 10 milioni di euro e 20 milioni di euro.
Per gli acquisti invece perfezionati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 o nel maggior termine del 30 giugno 2023 (se entro il 31 dicembre 2022 è stato corrisposto almeno il 20%), il credito varia come di seguito indicato:
- 40% per la quota di investimenti sino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per la quota di investimenti compresa tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro;
- 10% per la quota di investimenti compresa tra 10 milioni di euro e 20 milioni di euro.
Per i beni invece di cui all’allegato B della legge 232/2016 ove ricadono i beni
“immateriali” sempre destinati al servizio dell’innovazione tecnologica “industria 4.0”, è previsto un credito nella misura unica del 20% per investimenti sino ad un massimo di un milione di euro effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 o nel maggior termine del 30 giugno 2023 (se entro il 31 dicembre 2022 è stato corrisposto almeno il 20%).
UTILIZZO DEL CREDITO
L’utilizzo del credito scaturente in base alle indicazioni poc’anzi commentate, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.
Anche in questo caso si rileva un’eccezione al comma 1059 che concede la possibilità, per gli acquisti diversi da beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B della Legge 232/2016 (quindi dei beni strumentali “generici”), la possibilità di compensazione in un’unica soluzione a condizione che i beni siano stati acquistati tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2021 e che il beneficiario del credito abbia un volume ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.
Tale credito non risulta essere imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è cumulabile ad altre agevolazioni in materia purché tale cumulo non superi il costo di acquisto realmente sostenuto.
Recupero del credito
Come sempre, di pari passo con le agevolazioni, corrono le insidie dei controlli e delle
“decadenze” dal beneficio a cui bisogna fare estrema attenzione, in quanto tali, casistiche sono espressamente regolamentate dai commi 1060 e 1062 che non lasciano particolari “scappatoie interpretative” in caso di attività accertativa da parte degli organi ed enti preposti. In particolare, il comma 1060 stabilisce che il diritto alla spettanza del credito viene meno quando il bene viene ceduto a titolo oneroso o se i beni da cui è scaturito il credito vengono trasferiti presso sedi estere entro due anni dall’entrata in funzione o entro due anni dall’interconnessione se si tratta di beni di cui all’allegato A e B della legge 232/2016.
In tale circostanza, il credito di imposta viene “ridotto” del prezzo di vendita e l’eventuale credito di imposta di cui si fosse usufruito nell’anno in eccedenza allo spettante deve essere riversato, senza sanzioni ed interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte di competenza dell’esercizio stesso.
Va altresì ricordato che è applicabile la previsione in materia di investimenti sostitutivi contenuta nella finanziaria 2018 (co. 35 e 36 dell’art. 1, L. 205/2017). Infatti il contribuente non decade dall’agevolazione se cede il bene e ne riacquisto uno in sostituzione. Chiaramente il credito d’imposta sarà commisurato al minor prezzo di acquisto tra il primo ed il secondo acquisto.
Infine, si ricorda che come sempre l’acquisto oggetto del credito può essere sottoposto a controllo e che, in tale circostanza, si è chiamati a fornire idonea documentazione comprovante l’acquisto di cui si raccomanda dunque l’attenta conservazione unitamente agli attestati di conformità e/o alle perizie in riferimento ai beni di cui agli allegati A e B della Legge 232/2016.
A margine di tutto quanto esposto, per una più immediata lettura, si conclude con la tabella riassuntiva sotto riportata.
Bene acquistato Periodo di riferimento Credito di imposta
Beni materiali e immateriali ordinari
Dal 16/11/2020 al 31/12/2021 10%
15% smart working
Dall' 1/1/2021 al 31/12/2022 6%
Beni materiali 4.0
Dal 16/11/2020 al 31/12/2021
– 50% fino a 2,5 milioni – 30% oltre 2,5 fino a 10 – 10% oltre 10 fino a 20
Dall' 1/1/2021 al 31/12/2022
– 40% fino a 2,5 milioni – 20% oltre 2,5 fino a 10 – 10% oltre 10 fino a 20 Beni immateriali 4.0 Dall' 1/1/2021 al 31/12/2022 20% fino a 1 milione di euro
ADEMPIMENTI RICHIESTI
Esclusivamente per il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” di cui alle Tab. A e B è richiesta:
- un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;
- la predisposizione di una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.
Con riferimento alla comunicazione al MISE, si riporta l’avvertenza 29/12/2020 - Piano Transizione 4.0 e credito d'imposta: chiarimenti in merito al modello di comunicazione pubblicata sul sito del ministero medesimo:
«Nell’ambito della ridefinizione degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Transizione 4.0”, la L. 160/2019 ha previsto che le imprese che si avvalgono dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui agli allegati A e B della L. 232/2016, del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di innovazione
tecnologica e di design e ideazione estetica nonché del credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 effettuino una comunicazione al MISE.
Al riguardo, si ricorda che, come espressamente previsto dalla norma, la comunicazione è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del MISE delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative;
in tal senso, è previsto che l’invio della comunicazione avvenga da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa.
Pertanto, come già chiarito da questo Ministero in una precedente “Avvertenza”
pubblicata nella sezione del portale istituzionale dedicata al Piano, si ribadisce che sia il diritto all’applicazione delle discipline agevolative e sia l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio.
Ciò ricordato, si precisa che è in corso di predisposizione l’apposito decreto direttoriale per l’indicazione del contenuto, delle modalità e della data, nel corso del 2021, a partire dalla quale le imprese potranno effettuare l’invio della comunicazione in questione.»
Per i beni di costo unitario fino a € 300.000, la perizia può essere sostituita da autocertificazione.
Per tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
Rammentiamo poi che le fatture o i documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative agevolative, per esempio:
“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, co. da 1051 a 1063, L.
178/2020”.