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Sentenza n. 207/2021 pubbl. il 09/03/2021 RG n. 1498/2015 Repert. n. 228/2021 del 10/03/2021

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TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE

VERBALE DI UDIENZA DEL 9 MARZO 2021 N.R.G. 1498/2015

All’udienza del 9 Marzo 2021, alle ore 14,15, dinanzi al G.O.T. Dott.ssa Stefania Bagnoli, è chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata mediante la trattazione scritta di cui all’art. 221, comma 4, L. n. 77/2020, giusta provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Palmi il 5 Novembre 2020, prot. n. 2116/2020 U.

Il G.O.T.

❖ visto il proprio decreto del 30 Gennaio 2021 col quale ha disposto che la presente udienza sia celebrata mediante la trattazione scritta di cui all’art. 221, comma 4, L. n. 77/2020 e ha informato le parti delle facoltà ed obblighi ad essa correlati;

❖ constatato che i difensori delle parti hanno provveduto a depositare telematicamente note scritte contenenti le istanze e conclusioni sostitutive delle deduzioni d’udienza nonché le illustrazioni di fatto e di diritto sostitutive della discussione orale, qui da intendersi espressamente richiamate;

❖ rilevato che la procedura della trattazione scritta ha avuto rituale svolgimento nel rispetto del contraddittorio;

❖ letti gli atti e i verbali di causa;

❖ esaminate le richieste delle parti e le risultanze istruttorie;

alle ore 23,05

pronuncia

sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., facente parte integrante del presente verbale, la cui comunicazione di Cancelleria terrà luogo, ad ogni effetto di legge, della lettura in udienza del dispositivo e della motivazione prevista dalla predetta disposizione normativa.

Il G.O.T.

Dott.ssa Stefania Bagnoli

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TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, nella persona del G.O.T.

Dott.ssa Stefania Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 1498/2015 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi

PROMOSSA DA

ROVERE MASSIMO (C.F. RVRMSM78T06G791D) e CANNATA’ MARIA TERESA (C.F. CNNMTR81T66Z112L), in proprio e n.q. di esercenti la potestà genitoriale sulle minori ROVERE MARTINA (C.F. RVRMTN06L65H501W) e ROVERE MELISSA (C.F. RVRMSS09R50G791F), rappresentati e difesi dagli Avvocati Antonio Cimino (C.F. CMNNTN53B28C710F) e Angela Sciarrone (C.F.

SCRNGL62P64L673G)

- ATTORI- NEI CONFRONTI DI

1) CUZZUCOLI IRENE (C.F. CZZRNI59R60H224C), rappresentata e difesa dagli Avvocati Saveria Cusumano (C.F. CSMSVR65H64H224F) e Giovanna Cusumano (C.F. CSMGNN65H64H224Z)

2) ISTITUTO CLINICO “PROF. DR. R. DE BLASI” S.R.L. (C.F.

CZZRNI59R60H224C), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Doldo (C.F. DLDDNC64L27H224L)

3) AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE N. 5 DI REGGIO CALABRIA (C.F. 02638720801), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

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rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Guglielmo Azzarà (C.F.

ZZRFNC53C01E956T)

4) CAPOCASALE MARIA (C.F. CPCMRA58S50H456Q), rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Cristina De Santis (C.F. DSNMCR65M56D969G)

5) ROMEO FRANCESCO (C.F. RMOFNC65D10L063I), rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Romeo (C.F. RMONTN62L06L063C)

- CONVENUTI E DI

1) ALLIANZ S.P.A. (C.F. 05032630963), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Menonna (C.F. MNNMHL76S02H224Y)

2) ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. (C.F. 08589510158), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea Sirena (C.F. SRNNDR69E10F205O) e Dario Zimmardi (C.F.

ZMMDRA72H23G273E)

3) UNIPOLSAI ASSICURAIZIONI S.P.A. (C.F. 00818570012), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Alessandra Borruto (C.F. BRRLSN62M60H224W)

4) ZURICH INSURANCE PLC (C.F. 05380900968), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Santo Spagnolo (C.F. SPGSNT54B10C356R)

- TERZE CHIAMATE – 5) AM TRUST CLAIMS MANAGEMENT S.R.L. (C.F. 06530661211), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola E/3

- TERZA CHIAMATA CONTUMACE –

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MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO

1. Con atto di citazione del 19 Ottobre 2015, ritualmente notificato, Rovere Massimo e Cannatà Maria Teresa, in proprio e n.q. di esercenti la potestà genitoriale sulle minori Rovere Martina e Rovere Melissa, hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Palmi Cuzzucoli Irene, l’Istituto Clinico “Prof. Dr. R. De Blasi” s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l’Azienda Sanitaria Provinciale n. 5 di Reggio Calabria, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Capocasale Maria e Romeo Francesco, esponendo:

“1- Nel mese di ottobre 2005 gli attori Rovere Massimo e Cannatà Maria Teresa, contraevano matrimonio. Subito dopo sposati i coniugi desideravano avere un bambino e con gioia, dopo quasi due mesi dal matrimonio, in data 30/11/2005 scoprivano che la signora Cannatà era incinta e conseguentemente si rivolgeva alla ginecologa Dott.ssa Violetta Bruzzì, con studio in Cittanova, la quale ha accertava lo stato di gravidanza dell'attrice.

2- La Dott.ssa Bruzzì prescriveva all'attrice gli esami ematochimici e strumentali del caso, atti a valutare le condizioni di salute della gestante, ed il decorso della gravidanza.

3- Tra i vari esami prescritti, era previsto l'esame ‘TRI-TEST’, che è una indagine di screening, effettuata sul siero, che viene eseguita tra la 15° e la I7°

settimana di gravidanza, ed è finalizzata a quantificare il rischio di talune anomalie cromosomiche nel feto, che la sig.ra Cannatà puntualmente eseguiva in data 01.03.2006, presso il Centro Diagnostico Salus di Polistena.

4- L'esame eseguito sulla sig.ra Cannatà in data 1.03.2006 (Doc.1) rilevava la presenza di un elevato valore di AFP, valore indicativo di un rischio statistico al di sopra del cut-off, per spina bifida/anencefalia (cut-off = valore soglia sopra il quale aumenta il rischio statistico di presenza di patologia).

5- L'attrice, eseguiti gli esami per come prescritti, si recava nuovamente dalla Dott.ssa Bruzzì la quale, alla luce dell'allarmante responso dell'esame ‘TRI- TEST’ che imponeva una scrupolosa e attenta valutazione della morfologia della colonna vertebrale e dell'encefalo, al fine di individuare eventuali malformazioni, consigliò l'attrice di recarsi presso l'Istituto Clinico ‘Prof. Dott. R. De Blasi’ di

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Reggio Calabria per eseguire una ecografia "morfologica" per accertare e/o escludere eventuali malformazioni del feto.

6- Non vi è dubbio che il sospetto di una grave malformazione del feto derivante dai risultati dell'eseguito esame del tri-test, ha generato un grave stato di agitazione e di ansia negli attori che, sgomenti, cercavano conforto nei propri familiari ed amici, consci che una eventuale conferma della malformazione del feto a seguito dell'accertamento ecografico che si apprestavano ad eseguire, avrebbe indotto gli stessi, loro malgrado, all'interruzione di quella tanto desiderata gravidanza; tant'è che la signora Cannatà, alla luce di una accertata malformazione del feto, era determinata ad interrompere la gravidanza, in quanto non si riteneva capace di affrontare tutte le complessità derivanti dall'assistere un bambino affetto da gravi patologie e inoltre non riteneva giusto arrogarsi il diritto, nei confronti del nascituro, di farlo comunque nascere con gravi malformazioni, condannandolo ad una vita di sofferenze.

7- ln data 09/03/2006 alla 19° settimana di gestazione, la signora Cannatà gravemente preoccupata, si sottoponeva presso il detto Istituto Clinico ad una

‘ecografia ostetrica morfologica’ eseguita dalla Dott.sa Irene Cuzzucoli (Doc.2) alla quale dava in visione il responso dell'esame ‘TRI-TEST’, per come le aveva anche raccomandato di fare la Dott.ssa Bruzzì.

8- Eseguita l'ecografia ostetrica morfologica, la Dott.ssa Cuzzucoli rilasciava relativo referto, certificando ‘Non sembra di rilevare anomalie di rilievo a carico della anatomia fetale; in particolare: -strutture intracraniche (emisferi cerebrali.

ventricoli laterali, cavo del setto pellucido, cervelletto, cisterna magna) e colonna vertebrale nella norma’ e rassicurando gli attori che il bimbo che portava in grembo era sano e non riscontrava alcuna anomalia alla colonna.

9- La Professionista rassicurava dunque la coppia circa la assenza di malformazioni del feto, sottolineando fra l'altro ai coniugi Rovere il carattere prevalentemente statistico, e non di assoluta certezza, dei risultati del TRI - TEST.

10- Gli attori cosi rassicurati dalla professionista manifestavano la loro felicità di poter proseguire la desiderata gravidanza a tutti i propri familiari ed amici e sollevati dalla scongiurata necessità di dovere interrompere la gravidanza.

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11- Dovendo comunque eseguire i controlli di routine, la signora Cannatà, in data 05.04.2006, alla 22esima settimana di gestazione, eseguiva un ulteriore controllo ecografico, presso il Presidio Ospedaliero di Polistena; l'esame era effettuato dalla dott.ssa Maria Capocasale presso la UO di Ostetricia - sezione di Ginecologia (Doc. n. 3).

12- Anche la dott.ssa Capocasale, pur resa edotta dei precedenti anamnestici della gravidanza, escludeva la presenza di anomalie fetali e più esattamente riportava nel proprio referto: ‘Non discontinuità a carico della colonna...’.

13- In data 16.05.2006, alla 28esima settimana di gestazione, la sig.ra Cannatà effettuava altro controllo ecografico, sempre presso il Reparto di Ostetricia - sezione di Ginecologia, del Presidio Ospedaliero di Polistena, eseguito questa volta dal Dott. Francesco Romeo il quale non riscontrava alcuna anomalia e prescriveva ‘utile controllo a distanza e confronto con dati dell'ecografia morfologica’ (Doc. n. 4).

14- Tale prescrizione generava negli attori un grave stato di preoccupazione e di ansia e anziché attendere il normale decorso di tempo per effettuare gli ulteriori controlli di routine, in data 26.05.2006, ormai giunta alla 29esima settimana di gestazione, di propria iniziativa, si recavano presso l'Istituto Clinico

‘Prof. Dott. R. De Blasi’ di Reggio Calabria dalla dott.ssa Irene Cuzzucoli, per un ulteriore controllo ecografico.

15- In questa occasione la dott.ssa Irene Cuzzucoli, dopo avere eseguito l'esame ecografico, redigeva il seguente referto: ... ‘Al controllo odierno, allo studio dell’estremo cefalico, si segnala ventricolomegalia borderline...Non visualizzata la cisterna Magna. Il cervelletto risulta di difficile identificazione...La scansione longitudinale della colonna vertebrale sembra identificare a livello del suo estremo caudale un piccolissimo tratto di discontinuità con una immagine suggestiva di possibile schisi’ (Doc. n. 5).

16- Non è facile immaginare cosa abbiano potuto provare gli attori nel ricevere una così grave e irreparabile notizia, sicuramente un insieme di sensazioni che hanno sconvolto la serenità che fino a quel momento stavano vivendo; infatti negli attori esplode il dramma psicologico della coppia:

innanzitutto, la certezza di una grave malformazione del sistema nervoso centrale di cui era portatrice la loro prima figlia e la consapevolezza che era già

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abbondantemente superato il termine concesso dalla vigente legge per la interruzione terapeutica della gravidanza, essendo completamente autonoma la vita del feto.

17- Gli attori si precipitarono presso l'Istituto Neurologico di eccellenza, il Carlo Besta di Milano, ove una ecografia di II livello, eseguita il 06.06.2006, dunque ormai alla 31esima settimana di gestazione, confermava la nefasta diagnosi: ‘spina bifida sacrale, ventricolomega(lia) borderline e alterazioni della fossa cranica posteriore’ (doc. n. 6).

18- I Sig.ri Rovere consultavano anche i Sanitari del Policlinico Gemelli di Roma, che eseguivano una ecografia in data 05.07.06 e che confermava la presenza di ‘mielomeningocele fetale apparentemente al di sotto di L5, con sacca di mm 32x31x23; associato a ventricolomegalia triventricolare ed a dislocazione del cervelletto in basso’. (Doc. n. 7).

19- Gli attori ritornavano a Roma presso il Policlinico Gemelli e in data 25.07.2006 nasceva la piccola Martina Rovere, alla 39esima settimana di gestazione, affetta da mielomeningocele ulcerato della regione sacrale.

20- La piccola Martina sin dalla nascita è stata sottoposta a numerosi interventi neurochirurgici che le hanno consentito, solo in parte assai modesta, di recuperare la postura eretta e la parziale deambulazione, mentre non emendabili sono il disequilibrio, la derivazione encefalo-peritoneale in situ, la incontinenza degli sfinteri (Doc. n. 8 e doc. n. 9) e tuttora la piccola Martina necessita di continua assistenza e cure costanti soprattutto fuori sede.

21- Non vi è dubbio che gli attori, in conseguenza di tutta tale vicenda traumatica, a decorrere dall'apprendimento della grave notizia della malformazione del futuro nascituro fino ad oggi, hanno dovuto completamente adeguarsi alle esigenze continue della piccola Martina, alterare i propri assetti relazionali e le proprie abitudini quotidiane, il sig. Rovere ha dovuto diminuire la propria attività lavorativa di elettrauto e la sig.ra Cannatà ha dovuto abbandonare la propria attività di parrucchiera, oltre alla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato e il grave danno alla salute che hanno subito, tant'è che sono stati costretti a ricorrere alle cure di un sostegno psicologico e psicoterapeutico, rivolgendosi alla psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Alessandra Berrica, la quale ha certificato che ‘i signori Rovere Massimo

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e Cannatà Maria Teresa , sono in cura psicoterapica, ...con diagnosi di disturbo post-traumatico da stress cronico’ (Doc. n. 10).

22- In data 10.10.2009 a Polistena, è nata la secondogenita dei coniugi Rovere-Cannatà, la piccola Rovere Melissa.

23- Che alla luce di quanto sopra esposto gli attori si sono rivolti alla Dott.ssa Patrizia Napoli, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, al fine di far redigere una consulenza tecnica medico-legale di parte, che qui deve intendersi integralmente richiamata (Doc.11) e che nel presente atto vengono riportate le considerazioni Medico-Legali del seguente tenore letterale:

‘La tristissima vicenda dei coniugi Cannatà-Rovere propone purtroppo alcune riflessioni in merito alla diligenza, perizia e prudenza dei Medici Ecografisti che controllarono il feto nel grembo della giovane sposa.

Oggetto delle presenti considerazioni medico-legali, è infatti di valutare la eventuale inadempienza, pur colposa, dei Sanitari che monitorizzarono ecograficamente la gravidanza della sig.ra Cannatà, nel periodo ricompreso tra la 19esima e la 28esima settimana di gestazione.

E’ prassi ormai consolidata eseguire ecografie ostetriche (EO) nel corso di tutte le gravidanze. Questi controlli, definiti di primo livello, servono ad identificare le patologie della gravidanza iniziale ed alcune malformazioni precoci; nonché a misurare il feto per stimare l'epoca presunta del parto, e/o diagnosticare le anomalie della crescita intrauterina.

Le malformazioni sono anomalie della forma fetale; colpiscono mediamente un neonato su 40. Le malformazioni cardiache sono in assoluto le più frequenti, seguite da quelle dell'apparato urinario, muscolo-scheletrico, e del sistema nervoso centrale.

Le EO di 1° livello hanno dimostrato però una capacità predittiva deludente, che si limita ad un range fra il 20% e il 40%. Le malformazioni che più spesso sfuggono a questi controlli sono quelle cardiache, ed i difetti del sistema nervoso centrale.

Uno step superiore di indagine è rappresentato dalla Ecografia ostetrica

‘morfologica’ di 2° livello.

Questo specifico esame ecografico viene eseguito solitamente tra la 20a e la 22a settimana per mezzo di una sonda adatta poggiata sull'addome. Raramente può capitare che alcuni dettagli morfologici non siano chiari; in tal caso può

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essere necessario completare l'esame con una indagine ecografica transvaginale.

Il protocollo degli esami di secondo livello prevede un esame completo della morfologia del feto, che comprende il riscontro di tutti i dettagli anatomici attualmente indagabili per mezzo dell'ecografia. L'elenco comprende le strutture intracraniche, lo studio del volto, dell'apparato cardiovascolare, degli organi addominali, dell'estremità (dita comprese) e della colonna vertebrale.

L'esame morfologico consente di riconoscere circa il 90% di tutte le malformazioni maggiori. I limiti principali di questa metodica riguardano i difetti di piccole dimensioni (come i piccoli difetti del setto interventricolare o interatriale del cuore), i difetti evolutivi e in generale la patologia ostruttiva del tratto gastroenterico.

I Difetti del Tubo Neurale sono gravi malformazioni congenite che il feto sviluppa se il tubo neurale non si chiude correttamente. Il tubo neurale è quella struttura da cui nell'embrione si formano il cranio, il cervello, la colonna vertebrale e il midollo spinale.

Il tubo neurale si completa molto precocemente (entro i primi 28-30 giorni dal concepimento). Se ciò non avviene, ovvero se il tubo neurale non si chiude correttamente entro le primissime settimane di sviluppo embrionale, parte del cervello o del midollo spinale rimane scoperta. Il bambino sviluppa così gravi malformazioni congenite come l'anencefalia e la spina bifida.

I difetti del Tubo Neurale hanno origini multifattoriali derivati dalla combinazione di fattori ambientali (carenza di acido folico) e predisposizione genetica. Non è tuttavia possibile prevedere se una donna avrà una gravidanza affetta da DTN, dato che il 95% delle malformazioni si presentano in bambini nati da donne senza alcuna familiarità con queste condizioni.

Il termine spina bifida indica generalmente i Difetti del Tubo Neurale che interessano la regione spinale. La patologia presenta forme diverse, con gravità differenti, che comportano danni irreversibili al midollo spinale, come la perdita della mobilità degli arti inferiori, difficoltà di controllo degli organi interni (intestino e vescica), complicazioni neurologiche (difficoltà nello sviluppo, nell'apprendimento e ritardo mentale). L'anencefalia è una condizione in cui il cervello si sviluppa in modo incompleto o non si sviluppa affatto in seguito alla incompleta chiusura della parte superiore del tubo neurale. Rappresenta la

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forma più grave di Difetti del Tubo Neurale ed è una condizione incompatibile con la vita.

Ciò molto brevemente premesso, e tornando ai protagonisti della vicenda che ci occupa, si premette che i due coniugi Rovere, entrambi giovanissimi, non presentavano dati anamnestici patologici personali, né familiarità per malformazioni e/o patologie cromosomiche.

Come sopra analizzato, la sig.ra Cannatà, primigravida, effettuava entro il primo trimestre di gestazione tutte le analisi necessarie al suo stato, ivi incluso lo screening di alcune malformazioni cromosomiche, detto TRITEST.

Il tri-test consiste in un prelievo di sangue, che non valuta la translucenza nucale, ma che serve al dosaggio di tre valori: l’alfafetoproteina che è quel valore biochimico utilizzato nello screening della spina bifida; l'estriolo libero e le Bhcg.

I valori dei dosaggi ottenuti vengono rapportati all'età materna.

Il calcolo così ottenuto, stima il rischio del feto di essere affetto da anomalie cromosomiche, in particolare trisomia 21 (sindrome di Down) o trisomia 18 (sindrome di Edwards), o alterazioni dello sviluppo del tubo neurale.

Vero è che questo test non dà certezze, ma fornisce una attendibile stima, pari a circa il 60%, delle probabilità che il feto possa essere affetto da anomalie cromosomiche.

Peraltro il razionale della effettuazione del tritest, è proprio quello di individuare, sebbene alla stregua di una più elevata percentuale di rischio, le gravi malformazioni fetali nell'epoca gestazionale più precoce possibile, onde consentire ai genitori una scelta libera e consapevole di proseguire la gravidanza, ovvero interromperla precocemente, secondo quanto consentito dalle vigenti leggi, onde non mettere al mondo un figlio certamente portatore di malformazioni talmente gravi da essere incompatibili con la vita, o comunque da produrre gravi disabilità, il più delle volte non emendabili.

Il TRITEST eseguito dalla sig.ra Cannatà, in data 1.03.2006, era risultato inequivocabilmente positivo per rischio di difetto del tubo neurale.

La sig.ra Cannatà si rivolse alla dott. Cozzupoli per la esecuzione di una ecografia morfologica, ossia un esame che identifica la morfologia dei vari organi del feto.

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Il Sanitario pero ignorò il riferito anamnestico relativo al patologico risultato del test di screening, rassicurando la gestante sulla assenza di malformazioni del nascituro.

Orbene, l'operatrice veniva meno a quanto suggerito dalle linee guida della S.l.E.O.G. anticipando i tempi di esecuzione della ecografia morfologica, che la Società stessa colloca tra 20-22 settimane.

Particolare che riveste maggiore importanza in virtù del livello di attenzione che era imposto dai valori del Tri-test, in merito alla presenza, con elevato grado di probabilità, di anomalie del tubo neurale.

La Dott.ssa avrebbe dovuto più opportunamente differire l’'esecuzione dell'esame o quanto meno consigliare un nuovo esame dopo 2-3 settimane.

La Dott.ssa Cozzucoli soltanto il 26.05.2006, nel corso di una ecografia eseguita alla 29° settimana su specifica richiesta della signora Cannatà, ha sospettato la malformazione neurologica, poi confermata in un successivo esame che la Cannatà fece a Milano il 6.06.20106, ormai nel corso della 31°

settimana di gestazione.

Ancora meno giustificabile appare la condotta dei Sanitari che effettuarono le due ecografie eseguite presso l'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Polistena, rispettivamente il 5.04.2006, nel corso della 22°

settimana, ed il 16.05.2006, nel corso della 28° settimana di gestazione, in tempi sicuramente più adatti per una diagnosi ecografica dell'anomalia.

Ho sottoposto le immagini ecografiche relative alle tre ecografie messe in questione, all'attenzione di uno Specialista Radiologo esperto in ecografia.

L’esame è stato condotto ‘alla cieca’, ossia senza il confronto con il referto già redatto. Orbene, la schisi bassa del rachide è già ‘sospettabile’ nella prima ecografia della dott.ssa Cozzupoli, eseguita il 9.03.2006: la stessa malformazione è invece bene evidente nelle due indagini effettuate qualche settimana dopo dai Sanitari dell’'Ospedale di Polistena.

Ordunque, si deve purtroppo ammettere un comportamento imprudente e negligente in capo alla dott.ssa Cozzupoli, per non avere preso nella opportuna attenta considerazione la positività del TRI-TEST per difetti del tubo neurale, pure a lei previamente rappresentata.

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Le si deve contestare altresì un comportamento imperito, per non aver rinviato la ‘ecografia morfologica’ richiesta dalla giovane paziente alla 20esima settimana, o alla 22esima, epoca in cui la malformazione del tubo neurale, postulata dal TRITEST, si sarebbe potuta agevolmente diagnosticare.

Infine, nel caso di dubbio e/o incertezza diagnostica, le linee guida prevedono opportunamente che un ecografista responsabile consigli al proprio paziente la acquisizione di una ‘seconda opinione’, da effettuarsi presso un centro di II livello. Presso tali centri di II livello gli esami ecografici morfologici vengono eseguiti da un operatore particolarmente esperto di patologie malformative, e con una strumentazione di tecnologia particolarmente elevata, finalizzato soprattutto alla diagnosi delle malformazioni fetali.

Quanto ai Sanitari afferenti al nosocomio di Polistena, deve rilevarsi che gli stessi agirono con imprudenza, negligenza ed imperizia, per avere male interpretato le immagini, ormai inequivocabili, di malformazione vertebrale del feto.

Tornando all'aspetto medico-legale della vicenda, va ricordato che la Legge n.194/1978 consente alla donna, nei casi previsti dalla legge di poter ricorrere alla Interruzione Volontaria di Gravidanza in una struttura pubblica (ospedale o poliambulatorio convenzionato con la Regione di appartenenza), nei primi 90 giorni di gestazione; tra il quarto e quinto mese è possibile ricorrere alla IVG solo per motivi di natura terapeutica, ossia: quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (art.6)

Il caso qui esaminato, pertanto, rientrava appieno nella prevista possibilità dell’art. 6 della l. 194/78 di decidere, anche dopo i novanta giorni di gestazione, di interrompere la gravidanza del feto gravemente malformato, ricorrendo al cosiddetto aborto terapeutico.

La legge italiana definisce come aborto l'interruzione della gravidanza entro il 180° giorno completo di amenorrea, ovverosia entro 25 settimane e 5 giorni.

Tuttavia, secondo la Società Italiana di Medicina Perinatale (SJMP), che ha recepito le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il termine cronologico (ii 180 giorni andrebbe riveduto, ritenendo che sia più corretto catalogare come aborto il prodotto del concepimento nato entro il 153°

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giorno di età gestazionale, ovvero 21 settimane e sei giorni, o che abbia un peso pari od inferiore a 499 grammi od ancora che abbia una lunghezza vertice- tallone inferiore a 25 centimetri.

Secondo la SIMP e l'OMS, pertanto, il prodotto del concepimento nato a 154 giorni (22 settimane) o più di età gestazionale o con peso pari o superiore a 500 grammi o con lunghezza vertice-tallone pari o superiore a 25 centimetri va definito come "bambino nato vivo".

Pertanto il mancato riconoscimento della malformazione entro la 25 settimana di gestazione, ha impedito realmente alla coppia Rovere di poter decidere la eventuale interruzione della gravidanza.

E' palmare che la gravidanza di Martina ha determinato nella coppia, ed ancor di più nella sig.ra Cannatà, un gravissimo stato di disagio psichico e relazionale.

Tale evento traumatizzante ha determinato, certo al di là di ogni necessità di dimostrazione, un disequilibrio della vita interiore dei coniugi che è perdurato ovviamente con la nascita della figliola malformata, e perdura tuttora, oltre ai danni materiali derivanti dalla gestione, a vita, di un figlio gravemente malformato.

La coppia ha fatto ricorso ad un sostegno psicologico, fin dal novembre 2006, che li ha aiutati nel sostenere il pesante fardello che la sorte, e - devesi purtroppo ammettere - le inadempienze dei Sanitari sopra citate li hanno costretti a sopportare.

Tutto l'iter psicopatologico dei due coniugi è bene espresso dalla dott.ssa Berrica, nella sua relazione che integra la presente valutazione medico-legale, ed alla quale si rimanda per i particolari psicologici della vicenda.

Le conclusioni desumibili dalla disamina degli eventi, evidenziano indiscutibili profili di responsabilità professionale in capo ai Sanitari che si occuparono della sfortunata gravidanza della sig.ra Rovere.

Avendo pertanto puntualizzato il nesso di causalità materiale fra la condotta colposa dei Sanitari e la negata possibilità, ai coniugi Rovere di interrompere la gravidanza del feto malformato, ed acclarato il carattere stabile, e certamente non emendabile, dei disturbi psichici, a carattere post-traumatico, è invero un arduo compito proporre una percentuale di danno biologico che compensi i coniugi dei loro patimenti.

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Tentando una non semplice quantificazione del danno derivante dalla colpa medica, in un siffatto caso, si può a mio avviso proporre un ristoro economico parametrato, per entrambi i coniugi Massimo Rovere e Maria Teresa Cannatà, al

‘Disturbo da stress cronico grave’.

Volendo azzardare un riferimento tabellare, ritengo sia proponibile una valuta- zione di danno biologico, per CIASCUN CONIUGE, NON INFERIORE AL 30%, in proprio e quali esercente la potestà genitoriale della figlia Martina e della figlia Melissa.

Perlomeno in pari misura va calcolato il sofferto danno morale ed esistenziale’.

24- Alla luce della vicenda sopra esposta gli attori, a mezzo dei propri procuratori con missiva raccomandata a/r del 14/07/2014 (Doc.12), hanno richiesto il risarcimento di tutti i danni patiti ai sanitari e alle strutture coinvolti.

In riscontro alla detta diffida la dott.ssa Cuzzucoli a mezzo del proprio procuratore con missiva a/r datata 23/07/2014 (Doc.13) ha escluso ogni propria responsabilità, come pure la dott.ssa Capocasale a mezzo del proprio procuratore con missiva a/r datata 28/07/2014 (Doc.14) ha escluso ogni propria responsabilità e per l'A.S.P. di Reggio Calabria la società AON SPA in qualità di broker assicurativo dell'A.S.P. di Reggio Calabria con missiva data 13/10/2014 (Doc.15) ha indicato quale compagnia di assicurazioni dell'A.S.P. di Reggio Calabria, la AM TRUST C/AM TRUST CLAIMS MANAGEMENT ; nessun altro ha dato riscontro.

25- Pertanto gli attori hanno attivato il procedimento di mediazione obbligatorio presso l'organismo di mediazione ADR LOGOS di Altera Quaestio n.64 ROM sito in Gioia Tauro che si è concluso con Verbale di esito negativo (Doc. 16)”.

1.1 In conclusione, gli attori hanno chiesto al Tribunale di:

“A) accertare che i danni subiti dagli attori sig. Rovere Massimo e Cannatà Maria Teresa, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale di Rovere Martina e Rovere Melissa, sono riconducibili ad una violazione degli obblighi contrattualmente assunti e per come in premessa descritto, dalla Dott.ssa Cuzzucoli Irene, dalla Dott.ssa Capocasale Maria, dal Dr. Francesco Romeo, dall'Istituto Clinico "Prof. Dr. R. De Blasi" srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, dall'ASP Reggio Calabria, Presidio Ospedaliero

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‘Santa Maria degli Ungheresi’, in persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni subiti, nessuno escluso, dagli attori in proprio e nella qualità e più esattamente al risarcimento dei danni patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento contrattuale di cui sopra, consistente nelle spese mediche e di mantenimento della piccola Martina, oltre la riduzione di guadagno e le perdite di change attuali e destinati a protrarsi nel tempo sine die di entrambi i genitori, che essendo di valore indeterminabile, stante l'impossibilità o estrema difficoltà di provarne l'esatto ammontare, si chiede che il signor Giudice Voglia liquidarli in via equitativa;

- al risarcimento dei danni non patrimoniali, per come in premessa descritti e che ammontano complessivamente nella misura di €. 1.785.378,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.

B) Con vittoria delle spese e competenze legali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario”.

2. In data 16 Febbraio 2016 si è costituito il convenuto Istituto Clinico “Prof.

Dr. R. De Blasi” s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il quale - negata ogni responsabilità e chiesta l’autorizzazione a chiamare in causa la Zurich s.p.a. e la Fondiaria SAI s.p.a. - ha concluso perché il Tribunale voglia:

“- in via principale, rigettare tutte le domande spinte dagli attori con atto di citazione del 19.10.2015 perché inammissibili, improcedibili, improponibili, nonché infondate in fatto e diritto;

- in via subordinata, e nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità della convenuta dott.ssa Irene Cuzzucoli, rigettare le domande così come formulate nei confronti dell'Istituto Clinico De Blasi perché inammissibili, improcedibili, improponibili, infondate in fatto e diritto, alla luce della regolamentazione dei rapporti tra le suddette parti, oggi convenute, in forza della quale è esclusa ogni responsabilità in capo all'Istituto Clinico ‘Prof. Dr. R. De Blasi’ e, solo in ipotesi di accoglimento delle domande in oggetto anche nei confronti dell'Istituto Clinico" Prof Dr. R. De Blasi", accertare e dichiarare che la dott.ssa Irene Cuzzucoli è personalmente e soggettivamente responsabile nella causazione dei danni ex adverso lamentati, con consequenziale condanna di quest'ultima a versare le somme liquidate in favore

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degli attori e con diritto di rivalsa del convenuto Istituto De Blasi per gli esborsi che quest'ultimo dovesse essere tenuto ad eseguire in esecuzione di un'eventuale sentenza di condanna;

- sempre in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità di qualsiasi natura (oggettiva e/o contrattuale) in capo all’’Istituto Clinico Prof Dr. R. DE Blasi' srl nella causazione degli eventi dedotti da controparte e salvo gravame accertare e dichiarare ex art. 106 c.p.c.

che la Compagnia Assicurativa ZURICH, in persona del legale rappresentante e la Compagnia Assicurativa FONDIARIA SAI Spa, in persona del legale rappresentante, sono obbligate a garantire e sollevare il proprio assicurato, Istituto Clinico ‘Prof Dr. R. DE Blasi, in persona del legale rappresentante, da ogni esborso e/o somma che quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare e per l’effetto, devono tenere indenne il convenuto istituto da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'azione proposta nei suoi confronti con il presente giudizio, con conseguente condanna delle stesse al pagamento di quanto dovesse essere giudizialmente dimostrato e provato in corso di causa e determinato in favore delle parti attrici in proprio e nella loro indicata qualità;

- accertare e dichiarare prescritto il diritto al risarcimento dei danni, così come richiesto dagli attori in proprio e nella loro indicata qualità, previa qualificazione della domanda da responsabilità contrattuale in responsabilità extracontrattuale e con applicazione del relativo termine prescrizionale quinquennale;

-con condanna alla refusione delle spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali, CPA ed IV A, sostenuti dall'Istituto Clinico ‘Prof. Dr. R.

DE Blasi’ e con condanna alla refusione delle spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, sostenuti dall'Istituto Clinico ‘Prof. Dr. R. DE Blasi’ per resistere in giudizio da porsi a carico delle citate Compagnie in applicazione delle relative polizze e dell'art. 1917 c.c.”.

3. In data 17 Febbraio 2016 si è costituita la convenuta Capocasale Maria che, negata ogni responsabilità, ha concluso chiedendo al Tribunale di:

“1) rigettare tutte le domande di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzate dagli attori sia in proprio che nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sulle loro figlie Martina e Melissa, perché tutte infondate in fatto e in diritto oltre che essere, la domanda risarcitoria avanzata in ordine a

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Rovere Martina, anche inammissibile non sussistendo in capo a costei neppure la legittimazione attiva all’azione risarcitoria;

2) condannare gli attori al risarcimento del danno subito dalla dott.ssa Maria Capocasale ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia;

3) con vittoria di spese, competenze e onorari di causa”.

4. In data 17 Febbraio 2016 si è costituito il convenuto Romeo Francesco che, negata ogni responsabilità, ha conclusivamente chiesto:

“Voglia il Ch.mo Sig. G.M., ogni contraria istanza, difesa, eccezione e richiesta, disattese e respinte, e previa fissazione della data della nuova udienza di comparizione, per consentire la chiamata in garanzia dei terzi [AM Trust Claims Management s.r.l. (Compagnia assicurativa che copre il rischio della convenuta A.S.P., presso la quale esso convenuto presta attività professionale come dirigente medico di I livello) e Allianz s.p.a.

(Compagnia assicurativa che copre i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività personale specialistica di detto convenuto in virtù di polizza da questo stipulata privatamente), n.d.r.], declarando, a seguito della costituzione in giudizio delle predette società assicuratrici l'estromissione dal giudizio del convenuto Dott. Francesco Romeo, ai sensi e per gli effetti dell'art.108 c.p.c., così decidere:

RIGETTARE

in toto e nel merito la domanda attorea con tutte le richieste formulate, perché infondata in fatto ed in diritto, stabilendo che nel caso di specie non si ravvisano affatto profili di responsabilità colposa a titolo di imprudenza, imperizia o negligenza od altre attività mediche omissive del Dr. Francesco Romeo, né che lo stesso può essere ritenuto responsabile di tutto quanto asserito dagli attori e dei danni indicati in citazione, per tutto quanto sopra dedotto.

- DICHIARARE,

nella malaugurata ed inimmaginabile ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, l'Azienda Sanitaria Provinciale n.5 di Reggio Calabria e per essa la sua compagnia assicuratrice, e/o in subordine l’altra compagnia assicuratrice (Allianz S.p.A.), chiamate in garanzia, tenute, comunque, a garantire il convenuto contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea, e per l'effetto ritenerle, altresì, tenute al pagamento di quelle somme che verranno accertate e liquidate nel corso del giudizio, in forza ed in

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virtù delle coperture assicurative sopra indicate ed in proporzione al grado di accertata responsabilità del dott. Francesco Romeo;

-CONDANNARE gli attori alle spese e competenze di causa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. Con ogni accessorio di legge”.

5. In data 19 Febbraio 2016 si è costituita la convenuta Cuzzucoli Irene la quale, negata ogni responsabilità e chiesta l’autorizzazione a chiamare in causa la Compagnia Assicuratrice Milanese s.p.a. ha concluso perché il Tribunale voglia:

“- in via principale, rigettare tutte le domande spinte dagli attori con atto di citazione notificato 23.10.2015 perché inammissibili, improcedibili, improponibili, nonché infondate in fatto e diritto;

- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità di qualsiasi natura (oggettiva e/o contrattuale) in capo alla dott. Irene Cuzzucoli, nella causazione degli eventi dedotti da controparte e salvo gravame, accertare e dichiarare ex art. 106 c.p.c. che la Compagnia Assicuratrice Milanese spa è obbligata a garantire e sollevare la propria assicurata, in persona del legale rappresentante, da ogni esborso e/o somma che quest’ultima dovesse essere condannata a pagare e, per l’effetto, deve tenere indenne la convenuta da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall’azione proposta nei suoi confronti con il presente giudizio, con conseguente condanna della stessa al pagamento di quanto dovesse essere giudizialmente dimostrato e provato in corso di causa e determinato in favore delle parti attrici in proprio e nella loro indicata qualità;

- accertare e dichiarare prescritto il diritto al risarcimento dei danni, così come richiesto dagli attori in proprio e nella loro indicata qualità, previa qualificazione della domanda da responsabilità contrattuale in responsabilità extracontrattuale e con applicazione del relativo termine prescrizionale quinquennale;

-con condanna alla refusione delle spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, sostenuti dalla dott. Irene Cuzzucoli e con condanna alla refusione delle spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, sostenuti dalla dott. Cuzzucoli per

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resistere in giudizio da porsi a carico della citata Compagnia in applicazione della relativa polizza e dell’art. 1917 c.c.”.

6. Con decreti del 1° Marzo 2016 e 9 Marzo 2016 il Tribunale ha fissato la data della nuova udienza di comparizione delle parti per il giorno 19 Ottobre 2016, ore 9,30, allo scopo di consentire ai convenuti Romeo Francesco, Istituto Clinico “Prof. Dr. R. De Blasi” s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e Cuzzucoli Irene di citare, nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis c.p.c.: AM Trust Claims Mangement s.r.l. e Allianz s.p.a. il primo, Zurich s.p.a. e Fondiaria SAI s.p.a. il secondo, Assicuratrice Milanese s.p.a. la terza.

7. In data 29 Settembre 2016 si è costituita la terza chiamata Allianz s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo al Tribunale di:

“IN VIA PRELIMINARE

➢ ACCERTARE e DICHIARARE l’avvenuta maturazione del termine di prescrizione di cui agli artt. 2947 e 2952 c.c., relativamente alla esercitata chiamata in manleva ex artt. 106 e 269 c.p.c.;

NEL MERITO

➢ RIGETTARE la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;

➢ DICHIARARE la inoperatività della garanzia di cui alla prodotta polizza per le ragioni avanti esposte;

➢ DICHIARARE, in subordine, la decadenza dalla garanzia assicurativa, ritenuta la tardività ovvero l’inesistenza della denuncia di sinistro come pattiziamente prevista;

➢ DICHIARARE, in via ancor più graduata, che nessuna responsabilità è comunque ascrivibile in capo all’Assicurato, dott. Francesco Romeo;

➢ Conseguentemente, ACCERTARE e DICHIARARE che nessuna somma deve essere corrisposta agli Attori a titolo di indennizzo;

➢ In via ancor più subordinata e salvo gravame, RIDURRE l’entità risarcitoria riconducendola in margini di verità e giustizia, contenendola comunque sulla base della graduazione di responsabilità imputabile all’Assicurato e nei limiti stabiliti dalla polizza, sia con riferimento al c.d.

secondo rischio che al massimale, allo scoperto ed alla franchigia pattiziamente previsti;

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➢ CONDANNARE chi ritenuto di ragione al pagamento in favore della chiamata Compagnia Assicuratrice delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre accessori di legge ed al rimborso forfetario del 15% su imponibile, ex D.M.

n° 55/14”.

8. In data 29 Settembre 2016 si è costituita la terza chiamata Assicuratrice Milanese s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo al Tribunale di:

“- in via principale, rigettare la domanda proposta in quanto infondata in fatto e diritto, sia in punto di an che di quantum ed anche in conformità al canone di cui

all’art. 1227 c.c., nonché prescritta;

- in via subordinata, e per la denegata ipotesi in cui la domanda dovesse trovare accoglimento, disporre un’equa riduzione del danno, riconoscendo dovuto il pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata;

con riferimento alla domanda di garanzia proposta dalla Dottoressa Irene Cuzzucoli nei confronti di Assicuratrice Milanese S.p.A.:

- in via principale, respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell’inesistenza dell’obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa e/o dell’operatività in secondo rischio in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti, e ciò anche con riguardo alla garanzia tutela giudiziaria;

- in via subordinata, disporre un’equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell’assicurata e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nei limiti dell’effettivo grado di colpa ascrivibile all’assicurata e di quelli di massimale;

- in ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.

9. In data 29 Settembre 2016 si è costituita la terza chiamata UnipolSai Assicurazioni s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che ha così concluso:

“Voglia l’On.le Tribunale adito preliminarmente dichiarare che l’evento lamentato non è coperto dalla garanzia assicurativa nascente dalla polizza n.

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M04061828 stipulata dall’Istituto Clinico Prof. Dr. R. De Blasi con la Fondiaria SAI Spa, oggi UnipolSai Assicurazioni Spa, che pertanto non è tenuta a manlevare l’assicurato e conseguentemente dichiarare la carenza di legittimazione passiva della concludente e disporne l’estromissione dal giudizio con ogni conseguenza di legge.

In via subordinata, nel merito rigettare la domanda avanzata dagli attori, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sulle figlie minori Martina e Melissa Rovere, perché infondata in ogni sua parte o comunque perché non provata.

Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e competenze di causa”.

10. In data 29 Settembre 2016 si è costituita la terza chiamata Zurich Insurance PLC, Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo al Tribunale di:

“In via preliminare

- ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo ai coniugi Rovere riguardo la richiesta di risarcimento del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione e, per l’effetto, statuire come per legge;

– ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a Rovere Martina e, per l’effetto, statuire come per legge;

Nel merito

– ritenere e dichiarare l’inoperatività della polizza assicurativa, rigettando la domanda di garanzia spiegata dalla s.r.l. ‘Istituto Clinico Prof. dr. R. Di Blasi’

nei confronti della comparente, condannandola anche al risarcimento ai sensi dell’art. 96 c.p.c.;

– rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto;

– in subordine, accertare la quota di responsabilità ascrivibile ad ognuno dei convenuti;

– limitare, comunque, la non temuta condanna della comparente al danno rigorosamente allegato e provato, contenendola nel limite del massimale contrattualmente pattuito, con l’applicazione delle franchigie e/o scoperti ivi previsti;

– dare applicazione all’art. 1910 c.c.

Con vittoria di spese, compensi ed onorari”.

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11. In data 3 Ottobre 2016 si è costituita la convenuta Azienda Sanitaria Provinciale n. 5 di Reggio Calabria, in persona del suo legale rappresentante pro tempore l’Azienda Sanitaria Provinciale n. 5 di Reggio Calabria, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo al Tribunale di:

“- accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria fatta valere dal Sig. Rovere Massimo.

- rigettare la domanda attorea, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico, nonché sfornita di qualsiasi supporto probatorio;

- condannare gli attori alle spese e competenze di giudizio”.

12. All’udienza di prima comparizione delle parti del 19 Ottobre 2016 la terza chiamata AM Trust Claims Management s.r.l., non si è costituita, benché regolarmente citata, sicché è stata dichiarata contumace.

13. Esperita l’attività istruttoria, basata sulla rituale produzione documentale delle parti e sull’espletamento delle prove orali, all’udienza odierna viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.

DIRITTO

I

Sulla richiesta di risarcimento danni

spiegata da Rovere Massimo e Cannatà Maria Teresa

n.q. di esercenti la potestà genitoriale sulla minore Rovere Martina Va preliminarmente dichiarata inammissibile la richiesta risarcitoria spiegata da Rovere Massimo e Cannatà Maria Teresa n.q. di esercenti la potestà genitoriale sulla minore Rovere Martina, giusta i seguenti principi di diritto fissati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.

25767/2015:

“In tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, il nato disabile non può agire per il risarcimento del danno, neppure sotto il profilo dell'interesse ad avere un ambiente familiare preparato ad accoglierlo, giacché l'ordinamento non conosce il ‘diritto a non nascere se non sano’, né la vita del bambino può integrare un danno-conseguenza dell'illecito omissivo del medico”.

“Benché sussista l'astratta titolarità attiva dell'individuo, quando pur l'illecito sia commesso prima della sua nascita, non è configurabile nel nostro

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ordinamento il diritto del nascituro a richiedere al medico il risarcimento del danno per la nascita malformata, poiché non sussiste un nesso eziologico tra la condotta omissiva del sanitario e le sofferenze psicofisiche cui il figlio è destinato nel corso della sua vita”.

“Il danno da malformazioni genetiche in alcun modo riconducibili alla condotta imperita del medico non è ammissibile tanto nella variante del c.d.

danno da vita indesiderata per lesione del diritto a non nascere se non sano, quanto nella variante del danno da vita limitata dalle malformazioni”.

“Il nato con disabilità non è legittimato ad agire per il danno da "vita ingiusta", poiché l'ordinamento ignora il "diritto a non nascere se non sano"; il che comporterebbe, quale simmetrico termine del rapporto giuridico, l'obbligo della madre ad abortire”.

“Le difficoltà di vita che le malformazioni genetiche possono determinare vanno affrontante mediante appropriati interventi di sostegno di tipo assistenziale”.

Nel caso di specie è pacifico che la patologia da cui è affetta la minore Rovere Martina (mielomeningocele ulcerato della regione sacrale) non sia eziologicamente riconducibile all’azione o all’omissione dei sanitari ma congenita sicché nessun risarcimento può esserle riconosciuto per il sol fatto di essere nata non sana: l’alternativa, invero, sarebbe stata la “non vita” che, per la giurisprudenza nomofilattica dianzi riferita, “non può essere un bene della vita”

(Cass. Civ., SS.UU., n. 25767/2015, cit., in motivazione) e, pertanto, non è meritevole di alcuna tutela.

II

Sulla richiesta di risarcimento danni

spiegata da Rovere Massimo e Cannatà Maria Teresa in proprio e n.q. di esercenti la potestà genitoriale sulla minore Rovere Melissa Per il “principio della ragione più liquida” - secondo cui il Giudice può decidere direttamente la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, seppur logicamente subordinata, senza dover quindi esaminare le altre questioni anche se preliminari (Cass. Civ., SS.UU., n. 9936/2014 e nn.

26242-3/2014. Cfr. Cass. Civ., nn. 23531/2016, 2853/2017, 2909/2017, 5804/2017, 5805/2017, 987/2018 e 14066/2020) - il Tribunale ritiene di dover direttamente rigettare la domanda risarcitoria spiegata da Rovere Massimo e

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minore Rovere Melissa perché manifestamente infondata, per le ragioni infra esposte.

I.1 L’art. 6 L. n. 104/1978 [“Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”] dispone:

“L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:

a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”.

L’art. 2697 [“Onere della prova”], comma 1, c.c., stabilisce:

“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.

I.2 In materia di risarcimento del danno da nascita indesiderata costituisce ius receptum il seguente ordine di principi:

“In tema di responsabilità medica da nascita indesiderata, il genitore che agisce per il risarcimento del danno ha l'onere di provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà d'interrompere la gravidanza - ricorrendone le condizioni di legge - ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale” (Cass.

Civ., SS.UU., n. 25767/2015, cit.).

“E’ onere della parte attrice allegare e dimostrare la sussistenza delle condizioni legittimanti l'interruzione della gravidanza, ai sensi dell'art. 6, lett. b, l. n. 194 del 1978, ovvero che la conoscibilità, da parte della stessa, dell'esistenza di rilevanti anomalie o malformazioni del feto avrebbe generato uno stato patologico tale da mettere in pericolo la sua salute fisica o psichica”

(Cass. Civ., n. 13881/2020. Cfr. nn. 1123/2020 e 653/2021).

I.3 Per le superiori regole di diritto, dunque, chi agisca per il risarcimento del danno ha l'onere di provare che la madre, ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia fetale, avrebbe esercitato (voluto esercitare) la facoltà d'interrompere la gravidanza e si sarebbe trovata nelle condizioni previste dall’art. 6 L. n. 194/1978 per praticare detta interruzione.

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Dalle univoche risultanze istruttorie è emerso invece che gli attori non hanno assolto tale duplice onere avendo omesso di provare che l’attrice Cannatà Maria Teresa, se avesse saputo in tempo della malformazione congenita del feto, avrebbe deciso di interrompere la gravidanza e si sarebbe trovata nelle condizioni di cui all’art. 6 L. n. 194/1978 per poter concretamente abortire e, più specificamente, che la conoscenza della suddetta patologia genetica avrebbe determinato in lei un grave pericolo per la salute fisica o psichica.

Gli attori non hanno infatti dimostrato:

❖ né che la conoscenza della malformazione fetale abbia determinato nell’attrice Cannatà Maria Teresa un grave pericolo per la sua salute psichica sincronicamente diagnosticato e curato, mediante terapie, specie farmacologiche, de un medico psichiatra di una struttura pubblica: dato, questo, indispensabile per far seriamente presumere ("più probabile che non") che tale situazione si sarebbe verificata anche nel caso in cui detta conoscenza fosse stata tempestivamente acquisita;

❖ né che l’attrice Cannatà Maria Teresa abbia comunque espresso, tempestivamente, la volontà di abortire, qualora fossero emerse delle serie malformazioni fetali, ai sanitari cui si è rivolta nel corso della gravidanza e, in particolare, al suo ginecologo di fiducia Dott.ssa Violetta Bruzzì che, inspiegabilmente, non è stata chiamata a testimoniare.

Per colmare tale vuoto probatorio, di nessuna rilevanza e pertinenza – anche a livello presuntivo ex art. 2729 c.c. - devono ritenersi le emergenze sotto illustrate:

A) La “Consulenza medico-legale” redatta dalla Dott.ssa Patrizia Napoli [v.

“consulenza medico-legale di parte a firma della Dott.ssa Patrizia Napoli” (allegato n. 11 all’”atto di citazione”)] perché – a prescindere dalla sua valenza di semplice allegazione difensiva priva d’autonoma efficacia probatoria (Cass. Civ. n. 8240/1997. Cfr.

nn. 2812/1977 e 1088/1979) di cui il giudice, tra l’altro, non è obbligato a tenere conto (Cass. Civ., nn. 33503/2018, 9551/2009 e 4339/2019) – è processualmente inconferente per la sua radicale carenza di riscontri tecnici, scientifici e documentali idonei a far quantomeno presumere, in maniera grave precisa e concordante, che ”la gravidanza di Martina ha determinato nella coppia, ed ancor di più nella sig.ra Cannatà, un gravissimo stato di disagio

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psichico e relazionale” e che “tale evento traumatizzante ha determinato, certo al di là di ogni necessità di dimostrazione, un disequilibrio della vita interiore dei coniugi che è perdurato ovviamente con la nascita della figliola malformata, e perdura tuttora, oltre ai danni materiali derivanti dalla gestione, a vita, di un figlio gravemente malformato”: trattasi, com’è evidente, di niente di più che di una tautologica petizione di principio in ogni caso insufficiente ad integrare gli estremi del grave pericolo per la salute fisica o psichica di cui all’art. 6 L. n.

194/1978.

B) Il “certificato” reso in data 24 Giugno 2014 dalla Dott.ssa Alessandra Berrica avente il seguente tenore:

“Si certifica che, i signori Rovere Massimo e Cannatà Maria Teresa, sono in cura psicoterapica, presso codesto studio da un periodo che intercorre da novembre 2006 ad oggi, con diagnosi di disturbo post-traumatico da stress cronico.

Soddisfano entrambi i criteri diagnostico/clinici (DSM-IV), per il disturbo post-traumatico da stress”.

Detto certificato, infatti, è inidoneo a supportare il dedotto libellare perché, oltre a non essere stato rilasciato da una struttura pubblica:

si limita ad attestare - in maniera meramente assertiva e autoreferenziale - il “disturbo post-traumatico da stress cronico” dal quale gli attori, in cura psicoterapica dal mese di Novembre 2006 al 24 Giugno 2014, sarebbero stati affetti;

dimostra, tutt’al più, che detto “disturbo”, sarebbe insorto ben quattro mesi dopo la nascita di Rovere Martina avvenuta il 25 Luglio 2006;

non prova in ogni caso che, quando l’attrice Cannatà Maria Teresa ha avuto conoscenza della malformazione del feto, si sia generato in lei uno stato patologico così grave da mettere in pericolo la sua salute fisica o psichica.

C) La “Relazione psico-clinica” redatta dalla Dott.ssa Alessandra Berrica [v.

“Relazione psico-clinica a firma della Dott.ssa Alessandra Berrica datata 16.01.2017” (allegata dagli attori alla ”Memoria Istruttoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. (secondo termine)”)] sia per quanto detto sub A), sia perché:

➢ indulge a mere affermazioni di principio;

➢ non fa alcun riferimento ad una grave compromissione dello stato psichico dell’attrice Cannatà Maria Teresa né alla sussistenza di una condizione patologica riferibile al momento della conoscenza della malformazione fetale che

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