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LA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI RELATIVI AL 2013

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INFORMATIVA N. 254 – 13 OTTOBRE 2014

ADEMPIMENTI

LA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI RELATIVI AL 2013

• Art. 2, comma 36-septiesdecies, DL n. 138/2011

• Provvedimenti Agenzia Entrate 2.8.2013, n. 94904 e 16.4.2014, n. 54581

Entro il prossimo 30.10.2014 va inviata la comunicazione dei dati relativi ai finanziamenti / capitalizzazioni effettuati alla società / ditta individuale da parte dei soci o familiari, utilizzando lo specifico modello.

L’adempimento è finalizzato a consentire all’Agenzia delle Entrate di acquisire le informazioni utilizzabili per la determinazione sintetica del reddito in capo ai predetti soggetti.

Con la presente Informativa, dopo aver riepilogato l’adempimento in esame, si propongono alcuni esempi di compilazione della comunicazione.

(2)

Come noto, il DL n. 138/2011 ha previsto l’obbligo, in capo ai soggetti esercenti un’attività d'impresa, di comunicare i finanziamenti / capitalizzazioni, concessi nell’anno dai soci / familiari a favore della società / ditta individuale “per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro”.

Tale adempimento è legato alla necessità di “rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, tramite lo strumento della determinazione sintetica del reddito”, come peraltro espressamente evidenziato anche dall’art. 2, comma 36-septiesdecies del citato Decreto che prevede la possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate, “ai fini della ricostruzione sintetica del reddito”, di considerare in particolare “qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società”.

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

A tal fine va utilizzato lo specifico modello approvato dall’Agenzia delle Entrate originariamente con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94904, successivamente “sostituito” dalla stessa nel mese di novembre 2013 con le relative istruzioni.

Vanno inoltre considerati i chiarimenti forniti nelle “FAQ” pubblicate, nel mese di gennaio 2014, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Si rammenta che il modello di comunicazione e le relative istruzioni sono analoghi a quelli predisposti per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci / familiari, fermo restando l’autonomia dei 2 obblighi. In presenza di entrambi gli obblighi di comunicazione è necessario inviare 2 distinti modelli.

SOGGETTI INTERESSATI

Come accennato, la comunicazione in esame va effettuata esclusivamente da parte della società / impresa individuale che ha ricevuto il finanziamento / capitalizzazione.

Come desumibile dalle istruzioni per la compilazione del modello l’obbligo interessa sia le imprese in contabilità ordinaria che quelle in contabilità semplificata “in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell’impresa”. In merito alle imprese in contabilità semplificata la stessa Agenzia nelle citate FAQ ha puntualizzato che l’esonero sussiste se l’impresa non dispone di un c/c “dedicato all’attività”. Si ritiene quindi che possa sussistere l’esonero dalla comunicazione in esame qualora il c/c sia intestato ad altri soggetti (ad esempio, coniuge) ovvero utilizzato anche per esigenze personali / familiari.

Analogo esonero è riconosciuto, sempreché non sussista un “c/c dedicato”, ai soggetti che adottano:

• il regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011;

• il regime contabile “semplificato” previsto dall’art. 27, comma 3, DL n. 98/2011;

• il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000;

nonché per le associazioni senza fini di lucro e dilettantistiche che hanno optato per il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91.

Diversamente da quanto previsto per la comunicazione dei beni ai soci / familiari, con riguardo alla comunicazione in esame, non è prevista la possibilità di assolvere l’obbligo da parte dei soci / familiari che hanno effettuato il finanziamento / capitalizzazione.

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE Devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate:

i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso finanziamenti/capitalizzazioni “per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro”;

(3)

• l’importo complessivo dei finanziamenti / capitalizzazioni, distintamente per ogni soggetto finanziatore, nonché la data di versamento.

CONTESTUALE PRESENZA DI FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI

In presenza sia di finanziamenti che di capitalizzazioni / apporti, la comunicazione va effettuata utilizzando 2 distinti moduli nei quali vanno compilati rispettivamente i campi “Ammontare dei finanziamenti” e “Valore delle capitalizzazioni”.

PRESENZA DI PIÙ FINANZIAMENTI O CAPITALIZZAZIONI

Premesso che, con riguardo alla data del finanziamento / capitalizzazione, l’Agenzia ha precisato che va riportata la data dell’effettivo versamento e non quella della sottoscrizione dell’operazione, in presenza di più finanziamenti o più capitalizzazioni nel corso del medesimo periodo d’imposta, va indicata la data dell’ultimo versamento.

CALCOLO DEL LIMITE DI € 3.600

Con riguardo al calcolo del predetto limite, pari a € 3.600, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

• va riferito distintamente ai finanziamenti e alle capitalizzazioni;

• va calcolato con riguardo all’ammontare complessivo dei finanziamenti / capitalizzazioni in corso d’anno in capo al singolo socio / familiare dell’imprenditore.

Non rilevano:

• le restituzioni effettuate al socio / familiare dell’imprenditore;

• la rinuncia al credito vantato dal socio / familiare dell’imprenditore in quanto non configura un esborso di denaro da parte del finanziatore.

CASI DI ESCLUSIONE DALLA COMUNICAZIONE La comunicazione non va presentata in presenza delle seguenti ipotesi.

Esclusioni “oggettive”

• finanziamenti / capitalizzazioni di importo complessivo inferiore a € 3.600;

• finanziamenti / capitalizzazioni i cui dati sono già in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

• capitalizzazioni che non configurano un reale apporto di denaro (ad esempio, aumento capitale sociale a titolo gratuito, sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale non ancora versato, passaggio di riserve a capitale sociale);

• finanziamenti a seguito di rinuncia da parte del soggetto concedente purchè la rinuncia non comporti un esborso di denaro ad altro titolo (ad esempio, apporto);

• restituzioni di finanziamenti.

Esclusioni “soggettive”

• soci persone giuridiche (società / enti). L’adempimento in esame è infatti finalizzato all’accertamento in base al redditometro nei confronti delle persone fisiche;

• familiari dei soci;

• titolare dell’impresa familiare / individuale.

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione in esame riguarda i finanziamenti / capitalizzazioni effettuati nel periodo d’imposta. Non rileva la coincidenza dello stesso con l’anno solare. Pertanto:

• in caso di coincidenza del periodo d’imposta con l’anno solare, va fatto riferimento al periodo 1.1 – 31.12.2013;

(4)

• per una srl con periodo d’imposta, ad esempio, 1.6.2012 – 31.5.2013, la comunicazione va riferita ai finanziamenti / capitalizzazioni concessi in detto periodo.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Come noto, con il Provvedimento 16.4.2014, n. 54581, l’Agenzia delle Entrate, intervenendo sul citato Provvedimento n. 94904, ha modificato il termine di presentazione della comunicazione in esame fissandola al “trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta” nel quale i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.

Il “nuovo” termine è quindi collegato alla presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al soggetto che vi provvede, per cui, per le ditte individuali, società di persone / di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare la comunicazione va presentata entro il 30.10.

Conseguentemente, per i predetti soggetti, la comunicazione riferita al 2013 va presentata:

entro il 30.10.2014

ESEMPI DI COMPILAZIONE

Esempio 1 La Garda spa ha deliberato in data 10.4.2013 un aumento di capitale, versato da tutti i soci in data 3.12.2013.

La società non deve effettuare alcuna comunicazione in quanto l’aumento è stato sottoscritto mediante atto notarile e quindi già a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria attraverso la registrazione da parte del Notaio.

Esempio 2 La Baltico srl è composta dai soci Atlantico e Pacifico, possessori di una partecipazione rispettivamente del 20% e del 80%.

Nel 2013 entrambi i soci hanno concesso alla società un finanziamento per un totale di € 200.000 così ripartito:

• socio Atlantico Mario € 20.000 in data 28.6.2013;

• socio Pacifico Anna € 180.000 di cui € 80.000 in data 28.6.2013 e la rimanenza in data 11.11.2013.

La comunicazione, effettuata dalla società, va così compilata.

società di capitali

2013

x

0 3 0 5 0 1 9 0 3 0 3 3 G

BALTICO SRL

GENOVA GE

(5)

Esempio 3 Il socio Toblino Luigi ha effettuato alla Riva srl:

• nel 2008 una serie di finanziamenti per un importo complessivo pari a € 20.000;

• nel 2013 un finanziamento per € 40.000.

La società deve comunicare all’Agenzia delle Entrate il finanziamento ricevuto dal socio nel 2013.

utilizzatore

(finanziatore) socio

03050190303 1

T

L

N

MR A8

3

H 10

B

49

0

W 1 A

ATLANTICO MARIO

X

10 06 1983 CAMOGLI GE

28 06 2013 X

20.000

11 11 2013 X

180.000 utilizzatore

(finanziatore) socio

03050190303 2

P C F N N A 4 8 D 6 6 B 2 8 2 1 1 A

PACIFICO ANNA X

26 04 1948 BUSALLA GE

(6)

Esempio 4 Il sig. Giuseppe Giglio, elettricista (in contabilità ordinaria), ha effettuato in data 2.12.2013 un versamento per un importo pari a € 10.000 dal proprio c/c personale, cointestato con la moglie, al c/c utilizzato per l’attività.

La comunicazione, effettuata dalla ditta individuale, va compilata con riferimento al 50% del versamento imputabile alla moglie come di seguito:

Ancorchè il saldo dei finanziamenti al 31.12.2013 sia pari a zero la società è obbligata ad effettuare la comunicazione indicando la somma dei finanziamenti (€ 13.100).

Esempio 5 La Tirreno snc nel corso del 2013 ha ricevuto dal socio Sardegna Sandra i seguenti finanziamenti ed effettuato i seguenti rimborsi.

DATA OPERAZIONE IMPORTO

25.1.2013 Finanziamento € 4.500 4.3.2013 Finanziamento € 3.600 22.5.2013 Restituzione - € 3.100 24.5.2013 Finanziamento € 5.000

9.9.2013 Restituzione - €10.000

Saldo al 31.12.2013 zero

2013 X

G G L G P P 7 2 S 1 7 G 9 9 9 Z 3 E

GIGLIO GIUSEPPE X 17 11 1972 PRATO PO

L B E N N L 8 4 M 4 1 E 6 2 5 H 1 B

ELBA ANTONELLA X

01 08 1984 LIVORNO LI

imprenditore individuale

Utilizzatore (finanziatore)

familiare imprenditore

13.100 5.000

02 12 2013 X

(7)

Ancorché il saldo dei finanziamenti al 31.12.2013 sia inferiore a € 3.600 la società è obbligata ad effettuare la comunicazione, compilando il modello come nell’esempio 5.

Esempio 7 La Ionio sas nel corso del 2013 ha ricevuto dal socio Sicilia Patrizia i seguenti finanziamenti ed effettuato i seguenti rimborsi.

DATA OPERAZIONE IMPORTO

22.1.2013 Finanziamento € 1.600 4.3.2013 Finanziamento € 500 22.5.2013 Restituzione - € 1.500 24.5.2013 Finanziamento € 700 Saldo al 31.12.2013 € 1.300

Il saldo dei finanziamenti al 31.12.2013 è pari a € 1.300; la società non è obbligata ad effettuare la comunicazione in quanto l’ammontare complessivo dei finanziamenti effettuati nel 2013 dal socio è inferiore al limite di € 3.600.

Esempio 8 Il socio Iseo Matteo, in data 18.1.2013, ha effettuato alla Levico srl, un finanziamento pari a € 7.000, per il quale lo stesso, nel mese di settembre 2013, ha rinunciato alla relativa restituzione. La società deve comunque inviare la comunicazione, evidenziando il finanziamento ricevuto dal socio (€ 7.000).

Esempio 6 La Adriatico sas nel corso del 2013 ha ricevuto dal socio Murano Maria i seguenti finanziamenti ed effettuato i seguenti rimborsi.

DATA OPERAZIONE IMPORTO

22.1.2013 Finanziamento € 4.500 4.3.2013 Finanziamento € 3.600 22.5.2013 Restituzione - € 3.100

24.5.2013 Finanziamento € 5.000 6.9.2013 Restituzione - € 7.000

Saldo al 31.12.2013 € 3.000

13.100

02050090303 1

S R D S D R 5 0 S 4 1 L 4 2 4 I 1 A

SARDEGNA SANDRA X 01 11 1950 TRIESTE TS

24 05 2013

X

13.100

2.800 utilizzatore

(finanziatore) socio

(8)

SANZIONI

In caso di omessa / tardiva comunicazione non è prevista espressamente una specifica sanzione.

Non risultano applicabili le sanzioni previste in caso di omissione o infedeltà della comunicazione per i beni concessi in godimento ai soci dall’impresa.

Sul punto, l’Agenzia ha precisato che, trattandosi di comunicazione all’Anagrafe tributaria, è applicabile la sanzione ex art. 13, comma 2, DPR n. 605/73, ossia da € 206,58 a € 5.164,57, ridotta alla metà in caso di comunicazione incompleta o inesatta. „

CONDOMINIO E FISCO - Adempimenti fiscali, contabili e privacy

Il testo illustra compiutamente la disciplina fiscale applicabile al condominio.

In particolare, dopo un primo inquadramento civilistico (istituzione del condominio, principali novità della riforma, gestione della contabilità condominiale) l’analisi è incentrata sugli aspetti fiscali, con particolare attenzione:

9 alla procedura di richiesta del codice fiscale all’Agenzia delle Entrate (necessario per fruire delle agevolazioni per recupero edilizio, ai sensi della Circolare n. 11/2014);

9 agli obblighi del condominio quale sostituto di imposta (effettuazione delle ritenute, certificazione dei compensi e Mod. 770);

9 al trattamento fiscale applicabile ai redditi derivanti dalle parti comuni (installazione di impianti fotovoltaici, ripetitori, cartelloni pubblicitari, etc.);

9 agli adempimenti dichiarativi a carico dell’amministratore di condominio (compilazione del quadro AC del Mod. UNICO PF).

Due specifiche sezioni sono inoltre dedicate alle agevolazioni fiscali spettanti per interventi eseguiti sulle parti comuni, ovvero:

– la detrazione per recupero edilizio (36-50%);

– la detrazione per risparmio energetico (55-65%);

con particolare attenzione alla procedura da seguire per fruire del bonus in dichiarazione dei redditi.

La trattazione si conclude con l’analisi degli adempimenti richiesti ai fini della privacy.

Cod. 06FX766 – € 29,00 (Iva inclusa) Disponibile su SHOP.SEAC.IT

anche in formato eBook

Esempio 9 La Bella snc è costituita da 2 soci, Carlo e Marino. In data 30.4.2013 è stato effettuato un versamento a favore della società dal c/c della moglie del socio Marino, per un importo pari a € 10.000.

La società non è tenuta ad effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Esempio 10 Il socio Como Mario, in data 6.7.2010, ha effettuato alla Bracciano srl, un finanziamento infruttifero pari a € 50.000

La società, in data 7.6.2013, ha restituito parte del predetto finanziamento per un importo pari a € 12.000.

Trattandosi di restituzione di un finanziamento, la società non è tenuta a comunicare all’Agenzia delle Entrate il trasferimento di denaro intervenuto nel 2013.

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