IL CONTO CORRENTE
IL TASSO DI INTERESSE
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE
• L'art. 117 del Testo Unico Bancario (T.U.B.), impone la forma scritta del contratto di conto corrente
• Inoltre ai commi 4 e 6 prevede:
• I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
• Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la
determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché
quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli
pubblicizzati
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE
• Sono illegittime le clausole di rinvio agli usi su piazza:
• gli interessi dovuti dal correntista all’azienda del credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura
• quando la misura degli interessi non è stata pattuita, gli istituti e le aziende di credito
conteggiano gli interessi stessi in conformità alla condizioni e norme che regolano le
operazioni ed i servizi bancari, nonché dagli accordi interbancari
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 10657 DEL 1996
• le banche non possono più applicare ai propri clienti interessi superiori al tasso legale se non viene stipulato un contratto per iscritto che consente di individuare in modo preciso ed obiettivo quanto dovuto all’Istituto di credito
• nel passato questo vincolo si riteneva soddisfatto alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza; in realtà questo giudizio di sufficienza era, però, legato all’esistenza di accordi di cartello
• il cartello bancario è venuto meno negli anni ’70
MISURA DEL TASSO DI INTERESSE
• Art. 1284 comma 3 c.c.: «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale»
• art. 117, comma 7, del T.U.B.: «in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
• a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e
per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari
eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei
dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione;…
MISURA DELLE COMMISSIONI
• art. 117, comma 7, del T.U.B.: «in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
• b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di
pubblicità nulla è dovuto
LA LEGGE ANTI-USURA L.108/96
• la L. 108/96 (Legge Antiusura), ha introdotto importanti novità in materia:
• Criterio oggettivo quale l’ipotesi-base del delitto di usura sostituisce il criterio soggettivo dell’approfittarsi dello stato di bisogno;
• vengono stabiliti i criteri di calcolo del T.E.G. i quali prevedono che nello stesso debbano essere computate anche le commissioni e le remunerazioni a qualsiasi titolo imputate, e le spese, escluse le imposte e le tasse, collegate all'erogazione del credito;
• viene previsto che il Ministero del Tesoro provveda alla pubblicazione trimestrale in
G.U. dei TASSI SOGLIA per categorie omogenee di finanziamento;
IL CALCOLO DEI TASSI SOGLIA
• Ex L.108/96: T.E.G. mediamente praticato nel trimestre dagli intermediari finanziari aumentato del 50%
• EX D.L. 70/2011 tasso medio segnalato dagli intermediari aumentato di 1/4,
cui si aggiungono quattro punti percentuali
ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA LA FORMULA DEL T.E.G.
•
TEG = INTERESSI X 36.500 + ONERI SU BASE ANNUA X 100NUMERI DEBITORI ACCORDATO
•
ove:•
INTERESSI = sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato;•
NUMERI DEBITORI = sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni”; nel caso dei conti correnti si fa riferimento ai numeri risultanti dall’estratto conto trimestrale (novità) cd. “scalare”;•
ACCORDATO = l’ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace;•
ONERI = commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.GLI ONERI INCLUSI NELLA FORMULA
• Gli oneri, inoltre, sono rapportati ad anno attraverso le seguenti formule:
• I trimestre: ONERI SU BASE ANNUA = oneri trimestrali x 4
• II trimestre: ONERI SU BASE ANNUA = (oneri I trimestre + oneri II trimestre) x 2
• III trimestre: ONERI SU BASE ANNUA = (oneri I trimestre + oneri II trimestre + oneri III trimestre) x 4/3
• IV trimestre: ONERI SU BASE ANNUA = oneri I trimestre + oneri II trimestre +
oneri III trimestre + oneri IV trimestre.
GLI ONERI INCLUSI NELLA FORMULA
• le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento;
• le spese di chiusura della pratica, le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi, se connesse con l’operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica;
• le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, lespese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;
• il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via
diretta o tramite l'intermediario;
GLI ONERI INCLUSI NELLA FORMULA
•
le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente;•
le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es.spese custodia pegno, perizie, spese postali);