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FID: APER. CREDITO C/C TF CCD Apertura di credito ordinario in conto corrente a tasso fisso destinata a consumatori.

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Academic year: 2022

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FID: APER. CREDITO C/C − TF CCD

Apertura di credito ordinario in conto corrente a tasso fisso destinata a consumatori.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DEL FERMANO − CREDITO COOPERATIVO VIALE TRENTO, 72

63900 FERMO (FM)

Tel.: 0734/223429 - Fax: 0734/220426

Email: banca@fermo.bcc.it / sito internet: www.fermo.bcc.it Registro delle Imprese della CCIAA di Fermo n. 01850330448 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 5666 − cod. ABI 071076 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A182703

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

CHE COS’È L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER CONSUMATORI (CCD)

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

L’apertura di credito descritta nel presente foglio informativo è riservata a clienti che rivestono la qualifica di consumatore ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. A) del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005), che richiedono la stipula del contratti "per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale" nell’ambito dell’applicazione degli artt. 121 e seguenti del D.Lgs 385/93 (Testo Unico Bancario).

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Le norme sul credito ai consumatori non si applicano, inoltre, a:

a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;

b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile e contratti di appalto di cui all’articolo 1677 del codice civile;

c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;

d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme;

e) finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;

f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;

g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un’operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all’operazione;

h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità prevista dalla legge;

i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;

l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;

m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l’espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;

n) iniziative di microcredito ai sensi dell’articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d’interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;

o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall’articolo 125−octies.

Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

INTERESSI DEBITORI

socio non socio

Tasso debitore annuo massimo nominale fisso

per utilizzi nei limiti del fido concesso 9,0000 9,0000

per utilizzi oltre i limiti del fido concesso 11,0000 11,0000

Tasso debitore annuo massimo effettivo fisso

per utilizzi nei limiti del fido concesso 9,3083 9,3083

per utilizzi oltre i limiti del fido concesso 11,4621 11,4621

Tasso nominale annuo per interessi di mora 11,0000 11,0000

Criterio di capitalizzazione Gli interessi sono liquidati con periodicità Trimestrale e comunque all’atto dell’estinzione del rapporto Modalità di calcolo degli interessi Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni)

(3)

IMPORTI MASSIMI DI SPESE

socio non socio

Spese collegate all’erogazione del credito

Commissioni

Commissione Istruttoria Veloce

sconfinamenti ed incrementi fino a (*) importo fino a importo

socio socio non socio non socio

0,00 0,00 0,00 0,00

99.999.999.999,00 10,00 99.999.999.999,00 10,00

(*) Nota bene: L’importo dello sconfinamento è da intendersi con riguardo al saldo disponibile rilevato alla fine della giornata.

Limite C.I.V. per Trimestre 99.999.999,00 99.999.999,00

La C.I.V. non e’ dovuta quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti:

a) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo − anche se derivante da piu’ addebiti − è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l’ammontare complessivo di questi ultimi − anche se derivante da più addebiti − è inferiore o pari a 500 euro;

b) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

Il consumatore, ai sensi dell’art.1 comma 1 ter Legge 62 del 18 maggio 2012, beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l’anno solare.

socio non socio

Spese invio comunicazione altre Recupero spese documentate Recupero spese documentate

Spese unitaria comunicazione ex art. 119 D.lgs. nr. 385/93 e modifiche 3,00 3,00

Importo minimo annuale 3,00 3,00

Importo massimo annuale 3,00 3,00

Altre comunicazioni 30,00 30,00

Spese per ricerca/copia documentazione ex art. 119, comma 4, D.lgs nr. 385/93 e modifiche 7,00 7,00

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COMMISSIONI

Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi

Commissione sull’accordato, calcolata sull’importo dell’affidamento concesso nel periodo di capitalizzazione.

socio non socio

0,00 0,00

ALTRI ONERI

socio non socio

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

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INDICATORE SINTETICO DI COSTO DENOMINATO TAEG

Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia.

E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l’algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

La formula di calcolo del TAEG è la seguente:

Nell’esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento.

IPOTESI

Esempio 1: Accordato 1.500,00

Contratto con durata Accordato: 1.500 euro Tasso debitore annuale 9,0000 %

indeterminata e Durata: 3 mesi Commissione per la messa a disposizione fondi su base annua 2,00%

commissione per la messa Utilizzato: 1.500 euro Spese collegate all’erogazione del credito una tantum 0,00

disposizione dei fondi per tutta la durata Altre spese su base annua 0,00

TAEG = 11,50%

Nell’esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 5.000,00 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento.

IPOTESI

Esempio 2: Accordato 5.000,00

Contratto con durata Accordato: 5.000,00 euro Tasso debitore annuale 9,0000 %

indeterminata e Durata: 3 mesi Commissione per la messa a disposizione fondi su base annua 2,00%

commissione per la messa Utilizzato: 5.000,00 euro Spese collegate all’erogazione del credito una tantum 0,00

disposizione dei fondi per tutta la durata Altre spese su base annua 0,00

TAEG = 11,49%

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.fermo.bcc.it.

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RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente può esercitare il diritto al ripensamento dal contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 125−ter TUB, entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto stesso, restituendo il capitale utilizzato entro 30 giorni dal recesso e pagando gli interessi maturati al momento della restituzione.

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di 60 giorni.

La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro il medesimo termine, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l’apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che - incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica - pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 0 giorni.

Se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 0 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l’apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale N. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca con lettera raccomandata A.R. (VIALE TRENTO, 72 63900 FERMO FM) o per via telematica (fe.reclami@fermo.bcc.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF) . Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it ., chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca;

Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati − deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. La procedura di mediazione si svolge, anche tramite sistemi di video−conferenza, davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l’assistenza di un avvocato.

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LEGENDA

Tasso di interesse debitore

Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.

Periodicità di capitalizzazione degli interessi

Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell’ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

Tasso di interesse di mora

Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.

Commissione

onnicomprensiva per la messa a disposizione di fondi

Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’ calcolata sull’importo medio dell’affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.

Commissione istruttoria veloce (C.I.V.)

La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un’istruttoria veloce.

Casi in cui e’ svolta l’istruttoria veloce:

pagamento titoli ed effetti, esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento, pagamento deleghe fiscali, acquisto di strumenti finanziari,

ogni altro addebito consentito, previa valutazione del personale preposto, dalla Banca.

<XX909> <XX909SO>

Per sconfinamenti ed incrementi dello sconfinamento pari ad euro 100,00 si applica una franchigia dalla applicazione della C.I.V.

Indicatore sintetico di costo (ISC)

Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito concesso.

Tasso effettivo globale medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usuraio e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

Saldo disponibile Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.

Ad ogni accredito o addebito, la banca assegna tre tipologie di date (contabile, valuta e disponibile) la cui comprensione è significativa ai fini di un corretto e, al contempo, conveniente utilizzo del conto corrente.

La data contabile rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione. La data valuta invece è la data da cui decorrono gli interessi sull’importo dell’operazione. La data disponibile indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi.

Le tre fasi possono avvenire in momenti diversi e la loro decorrenza dipende dal tipo di operazione. Le valute su versamenti e prelevamenti, come anche i termini di disponibilità degli importi accreditati, vengono disciplinati nel contratto sottoscritto.

In caso di accredito di assegni bancari, lo slittamento della disponibilità è riconducibile al completamento dei tempi tecnici necessari alla banca per verificare la sussistenza di fondi presso il conto corrente della persona che ha emesso l’assegno stesso.

Per disposizione normativa, data contabile e data valuta devono coincidere con riferimento a versamenti di contante, assegno circolare emesso dalla stessa banca, assegno bancario tratto sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento.

Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi.

Sigla di stampa: IA Nome file RTF: fiacccdf.rtf

Codifica foglio informativo: BFCAFCD Descrizione foglio: FID: APER. CREDITO C/C − TF CCD Categoria foglio: F1 FID: APER. CRED. C/C FISSO

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