• Non ci sono risultati.

FGAS: LE NOVITA' 2019 DEL NUOVO DECRETO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "FGAS: LE NOVITA' 2019 DEL NUOVO DECRETO"

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

FGAS: LE NOVITA' 2019 DEL NUOVO DECRETO

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il nuovo decreto nazionale D.P.R. 146 del 16 novembre 2018

sui gas fluorurati ad effetto serra (F-gas), il quale da attuazione al regolamento (UE) n.

517/2014, abrogando così il vecchio D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006.

Il nuovo D.P.R. è entrato in vigore il 24 gennaio 2019.

(2)

In questa breve guida ti spiegheremo le principali novità.

ESTENSIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE ANCHE ALLE SEGUENTI ATTIVITÀ (non presenti nel precedente D.P.R.)

- Attività (quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento) su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse

- Attività (quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento) su apparecchiature di protezione antincendio che contengono f-gas

- Attività (quali installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, smantellamento e recupero) su commutatori elettrici contenenti f-gas

- Recupero di solventi a base di f-gas dalle apparecchiature fisse che li contengono

(3)

II D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, e, all’articolo 16, stabilisce che, a decorrere da 8 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 25 settembre 2019, le imprese certificate (o le persone nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) che svolgono l’attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento, devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.

QUALI INTERVENTI DEVONO ESSERE COMUNICATI?

- APPARECCHIATURE FISSE DI REFRIGERAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO D’ARIA

- POMPE DI CALORE FISSE

- APPARECCHIATURE FISSE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

- CELLE FRIGORIFERO DI AUTOCARRI E RIMORCHI FRIGORIFERO - COMMUTATORI ELETTRICI

P.S. INDIPENDENTEMENTE DALLA QUANTITÀ DI FGAS IN ESSA CONTENUTA

QUANDO?

(4)

La comunicazione va effettuata, per via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio entro 30 giorni:

- DALL’INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE

- DAL PRIMO INTERVENTO DI CONTROLLO DELLE PERDITE, MANUTENZIONE O RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE GIÀ INSTALLATE

- DALLO SMANTELLAMENTO DELLE APPARECCHIATURE

Non è prevista alcuna iscrizione, in quanto le imprese che opereranno sulla Banca Dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificato.

Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, versano annualmente, entro il mese di novembre

, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, un

diritto di segreteria annuale

(non legato al numero di comunicazioni) pari a 21,00 €

.

PER QUALI GAS?

- GLI IDROFLUOROCARBURI O «HFC», le sostanze elencate nella sezione 1

dell’allegato I al Regolamento 517/2014 o le miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze - I PERFLUOROCARBURI O «PFC», le sostanze elencate nella sezione 2 dell’allegato I al Regolamento 517/2014 o le miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze

- L’ESAFLUORURO DI ZOLFO O «SF6», la sostanza elencata nella sezione 3 dell’allegato I al Regolamento 517/2014 o le miscele che contengono tale sostanza

- ALTRI GAS A EFFETTO SERRA contenenti fluoro elencati nell’allegato I al Regolamento

(5)

QUALI DATI DEVONO ESSERE COMUNICATI?

- DATA DI INSTALLAZIONE O DATA DELL’INTERVENTO - FATTURA E SCONTRINO DI VENDITA (SE DISPONIBILE) - LUOGO DI INSTALLAZIONE/SMANTELLAMENTO

- ANAGRAFICA DELL’OPERATORE - TIPOLOGIA DI APPARECCHIATURA

- QUANTITÀ E TIPOLOGIA DI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA PRESENTI E EVENTUALMENTE AGGIUNTI

- NOME E INDIRIZZO DELL’IMPIANTO DI RICICLAGGIO O RIGENERAZIONE E, OVE DEL CASO, IL NUMERO DI CERTIFICATO, SE LE QUANTITÀ DI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA INSTALLATI SONO STATE RICICLATE O RIGENERATE

- DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA FISICA CERTIFICATA O DELL’IMPRESA CERTIFICATA CHE HA EFFETTUATO L’INTERVENTO

- QUANTITÀ E TIPOLOGIA DI GAS A EFFETTO SERRA RECUPERATA DURANTE L’INTERVENTO SULL’APPARECCHIATURA

I dati dovranno essere comunicati per via telematica con inserimento diretto nel sistema o compilazione massiva con file in formato Excel o XML.

DA QUANDO DECORRE?

24 LUGLIO 2019

(6)

IMPRESE CHE FORNISCONO F-GAS

Indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, compresa la modalità di vendita a distanza, dovranno comunicare alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, le quantità, la tipologia di gas venduto e gli estremi dei certificati delle imprese acquirenti o, qualora queste non siano soggette a certificazione, delle persone fisiche

PER LE IMPRESE CHE FORNISCONO APPARECCHIATURE NON ERMETICAMENTE SIGILLATE CONTENENTI FGAS AGLI UTILIZZATORI FINALI

Indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, compresa la modalità di vendita a distanza, dovranno comunicare alla Banca dati, all’atto della vendita e per via telematica, la tipologia di apparecchiatura, il numero e la data della fattura o dello scontrino di vendita e l’anagrafica dell’acquirente con la dichiarazione di quest’ultimo recante l’impegno che

l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata o in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale.

Qualora l’acquirente coincida con l’impresa certificata, dovrà trasmettere il numero del certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Il venditore dovrà rilasciare la dichiarazione nel caso in cui egli offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta.

25 SETTEMBRE 2019

IMPRESE O PERSONE FISICHE CERTIFICATE CHE ESEGUONO:

- Installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero e commutatori elettrici

- Interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature, di cui al punto precedente, già installate

- Attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate

(7)

Link alla nuova Banca Dati gas fluorurati: https://bancadati.fgas.it/

In allegato slides riepilogative.

{phocadownload view=file|id=1722|target=s}

{phocadownload view=file|id=1726|target=s}

Manuali

{phocadownload view=file|id=1725|target=s}

{phocadownload view=file|id=1723|target=s}

{phocadownload view=file|id=1724|target=s}

(8)

{phocadownload view=file|id=1737|target=s}

(9)

Riferimenti

Documenti correlati

Con la stipula degli Accordi di Parigi nel 2015, la gestione forestale ha assunto un ruolo chiave per il raggiungimento di un equilibrio tra emissio- ni e rimozioni di

controllo delle perdite, recupero gas, installazione, manutenzione o riparazione su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra

installazione, riparazione manutenzione o assistenza, smantellamento o recupero su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra ai sensi del

addetti al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione

Nel caso in cui la quantità di quote relative alle emissioni effettive dell’esercizio è superiore alla somma algebrica delle quote assegnate/acquistate in eccesso in anni precedenti

Categoria III Recupero di gas fluorurati ad effetto serra; in relazione alle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e alle pompe di calore contenenti meno di

Oggi vi è la necessità di rispondere alla domanda di sostenibili- tà che travalica la sola “compatibilità” ambientale ed introduce la necessità di rendere ancor più ambientali

• Banca Dati sezione rivenditori, dove devono essere inserite, a decorrere dal 25 luglio 2019, le vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature non