Opportunità, al fine della valutazione della domanda di conferma nell'incarico presentata dal magistrato onorario, di acquisire un rapporto parziale, del Presidente del Tribunale, presso il quale lo stesso ha svolto la funzione di giudice onorario.
(Risposta a quesito del 9 novembre 2016)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 9 novembre 2016, ha adottato la seguente delibera:
"- letta la nota pervenuta in data 19 settembre 2016 del Procuratore della Repubblica di … con la quale si chiede se sia opportuno, al fine della valutazione della domanda di conferma nell'incarico presentata dalla dott.ssa …, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di …, acquisire un rapporto parziale del Presidente del Tribunale presso il quale la stessa ha svolto la funzione di giudice onorario o attendere il periodo “non inferiore a sei mesi” per redigere il rapporto sull'attività svolta dal magistrato onorario;
- vista la delibera consiliare in data 14 ottobre 2015 con la quale la dott.ssa … è stata nominata vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di …;
- visto l'art. 3, comma 2, della circolare CSM P-16372 del 1 agosto 2016 il quale prevede che: “2.
Per l'attività di acquisizione della documentazione e di redazione del rapporto di cui al comma 1, viene data priorità alle domande di conferma dei magistrati onorari in servizio da più tempo e, successivamente, a quelle dei magistrati onorari di più recente nomina, al fine di consentire la valutazione all'esito dell'espletamento di un congruo periodo di svolgimento delle funzioni onorarie, non inferiore a sei mesi, fermo restando, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92, il termine di ventiquattro mesi dalla costituzione della Sezione autonoma per i magistrati onorari entro cui la procedura di conferma deve essere definita.”;
- rilevato che, anche in considerazione della diversità delle funzioni attualmente svolte dalla dott.ssa
… rispetto a quelle di giudice onorario precedentemente svolte, si ritiene opportuno, al fine della redazione del rapporto di cui al comma 1 dell'art. 3 della circolare CSM P-16372/2016 del 1° agosto 2016, attendere il periodo “non inferiore a sei mesi”, senza necessità di acquisire ulteriori informazioni presso l'ufficio giudiziario presso il quale la dott.ssa … ha in precedenza svolto le funzioni di giudice onorario;
delibera
di rispondere che, al fine della redazione del rapporto di cui al comma 1 dell'art. 3 della circolare CSM n. P-16372/2016 del 1° agosto 2016, non appare necessario acquisire ulteriori informazioni rispetto a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della stessa circolare."