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ALLEGATO 1 – Comunicazione dell’avvenuto processo di acquisizione presso

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C9458 - SAMMONTANA/GRANMILANO Provvedimento n. 18620

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 luglio 2008;

SENTITO il Relatore Professore Carla Rabitti Bedogni;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Sammontana S.p.A., pervenuta in data 20 giugno 2008;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Sammontana S.p.A. (di seguito, Sammontana) è una società attiva nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti dolciari surgelati, gelati, piatti pronti e snacks.

Sammontana è controllata dalla famiglia Bagnoli.

Il fatturato realizzato da Sammontana a livello mondiale nel 2007 è stato pari a circa 200 milioni di euro, di cui circa [100-200]1 milioni di euro per vendite in Italia.

2. GranMilano S.p.A. (di seguito GranMilano) è una società attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti dolciari surgelati, dolci da ricorrenza, gelati, piatti pronti e snacks.

GranMilano è interamente controllata da Barilla Holding S.p.A..

Il fatturato realizzato da GranMilano a livello mondiale nel 2007 è stato pari a circa 154 milioni di euro, di cui circa [100-154] milioni di euro per vendite in Italia

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

3. L’operazione comunicata consiste nell’acquisto, da parte di Sammontana, dell’intero capitale sociale di GranMilano e della sua controllata GranMilano Distribuzione S.r.l..

4. L’operazione prevede un patto di non concorrenza in forza del quale il gruppo Barilla si impegna per un periodo di due anni a non svolgere alcuna attività, in Italia, nel campo della produzione e commercializzazione dei prodotti di croissanterie surgelata, di gelati confezionati e di panettoni, pandori e colombe, nonché a non assumere o comunque detenere partecipazioni in società che svolgano, in Italia, attività nel campo della produzione e commercializzazione dei suddetti prodotti.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

5. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Esse rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’impresa acquisita è stato superiore a 45 milioni di euro.

6. Il patto di non concorrenza descritto in precedenza riveste natura accessoria alla concentrazione in esame in quanto direttamente connesso e necessario alla realizzazione della stessa, a condizione che abbia oggetto limitato agli ambiti merceologici e geografici in cui l’impresa acquisita ha finora svolto la propria attività e estensione limitata ad una durata di due anni a partire dal perfezionamento dell’operazione. Infine, la clausola di non concorrenza riveste natura accessoria a condizione che non impedisca ai cedenti di acquistare o detenere azioni in società concorrenti delle imprese cedute a soli fini di investimento finanziario2.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE I MERCATI RILEVANTI

7. I prodotti interessati dall’operazione in esame, prodotti e commercializzati da GranMilano, sono costituiti dai prodotti dolciari, i gelati, i piatti pronti e gli snacks.

1 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

2 [Cfr. al riguardo la Comunicazione della Commissione in materia di restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (GUCE n. C56-2005).]

ALLEGATO 1 – Comunicazione dell’avvenuto processo di acquisizione presso

l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

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I prodotti dolciari Il mercato del prodotto

8. Coerentemente con l’orientamento dell’Autorità3, nel settore dei prodotti dolciari possono individuarsi diversi segmenti, in corrispondenza delle principali tipologie di prodotti, quali torte e dolci da dessert, biscotti e pasticceria industriale, i c.d. “morning goods” (quali croissant, merendine e altri dolci consumati per la prima colazione).

9. I prodotti dolciari possono essere freschi o surgelati. Al riguardo, si osserva che i prodotti freschi e i prodotti surgelati appaiono sostanzialmente sostituibili dal lato della domanda finale, in quanto i prodotti surgelati, una volta messi in forno, acquistano analoghe caratteristiche di fragranza, gusto e freschezza rispetto ai prodotti freschi.

10. Va inoltre considerato come entrambe le tipologie di prodotto siano distribuite attraverso i medesimi canali distributivi, vale a dire pasticcerie/forni, canale Ho.Re.Ca. e distribuzione moderna organizzata.

11. Secondo le parti, i prodotti dolciari, tranne i dolci da ricorrenza, risultano ampiamente sostituibili per il consumatore. Al riguardo, si rileva che, ai fini della valutazione dell'operazione comunicata, non appare necessario stabilire se ciascun segmento costituisca un mercato del prodotto distinto, ovvero procedere ad una puntuale definizione dei singoli mercati che distingua, in ragione delle differenze esistenti dal punto di vista della produzione, tra prodotti freschi e prodotti surgelati o delle modalità distributive adottate, in quanto qualsiasi definizione dei mercati si accolga, l'operazione non appare in grado di modificarne sostanzialmente la struttura concorrenziale.

12. In ragione delle loro caratteristiche (tra le quali, la stagionalità del consumo), tuttavia, si può ragionevolmente ritenere che facciano parte di un distinto mercato i dolci da ricorrenza, nei quali è presente GranMilano, con il marchio

“Tre Marie”4.

13. Infine, ai fini di completezza, la valutazione concorrenziale verrà effettuata anche con riferimento al singolo segmento delle sole brioches e altra pasticceria surgelate, nel quale la quota di mercato che Sammontana verrà a detenere a seguito della concentrazione risulta più consistente.

Il mercato geografico

14. L’estensione geografica dei mercati relativi ai prodotti dolciari appare riferibile al livello nazionale, principalmente in ragione delle differenze di gusto e di abitudini esistenti dei diversi Paesi5.

I gelati

Il mercato del prodotto

15. Secondo l’orientamento dell’Autorità6, il settore del gelato viene suddiviso, sulla base delle modalità con le quali il prodotto viene consumato, in: gelato da impulso, consumato nel momento dell’acquisto e nelle vicinanze del punto vendita, e gelato da asporto, consumato in casa.

16. A tale distinzione si ricollega in larga parte anche una differenziazione di canali distributivi essendo il gelato, nel primo caso, distribuito prevalentemente da pubblici esercizi (gelaterie, bar, ristoranti, ecc.) e, nel secondo caso, venduto attraverso il canale alimentare (grande distribuzione organizzata e dettaglio tradizionale).

17. Anche le modalità di presentazione del prodotto contribuiscono a tale distinzione: il gelato da impulso viene venduto in porzioni individuali, assumendo una configurazione di gelato monodose preconfezionato (stecchi, coni, coppe, biscotti e piccoli dessert da tavolo) o sfuso, dosato in porzioni dal venditore, mentre il gelato da asporto viene offerto in confezioni tipo famiglia contenenti più porzioni monodose (multipack), ovvero nella forma di vaschette o secchielli contenenti un prodotto da dosare.

18. In considerazione di tali differenze nelle modalità di consumo, distribuzione e confezionamento, si ritiene che il gelato da impulso e il gelato da asporto costituiscano prodotti distinti.

19. Nell’ambito del gelato da impulso, appare poi corretto distinguere tra prodotto industriale e artigianale, il primo fabbricato da industrie dolciarie, il secondo da laboratori artigianali.

20. La diversa origine del prodotto comporta significative differenze dal lato della domanda: i consumatori percepiscono il gelato artigianale come prodotto con caratteristiche precipue di genuinità, freschezza e sapore rispetto al prodotto industriale e sono disposti a sostenere un prezzo mediamente più elevato.

3 [Cfr. Provvedimenti dell’Autorità n. 10914 del 27 giugno 2002, GranMilano/Mongelo (C5297), in Boll. 26/02; n. 14395 del 15 giugno 2005, GranMilano/Debora Surgelati (C6945), in Boll. 24/05; n. 14813 del 26 ottobre 2005, Vicenzi Biscotti/Ramo di azienda di Parmalat (C7301), in Boll. 43/05. Cfr. anche decisione della Commissione del 25 giugno 2002, COMP/M.2817 – Barilla/BPL/Kamps. Infine, si vedano anche i Provvedimenti dell’Autorità n. 17658 del 29 novembre 2007, Barilla Holding/Kamps - Harry’s (C8930), in Boll. n. 45/07;

n. 18001 del 13 febbraio 2008, Arca Impresa Gestioni Sgr-D’orsogna Real Estate/Cookie & Co (C9134), in Boll. n. 6/08.]

4 [Cfr. Provv. dell’Autorità n. 10914 del 27 giugno 2002, GranMilano/Mongelo (C5297), in Boll. 26/2002.]

5 [Cfr. Provvedimenti dell’Autorità n. 10914 del 27 giugno 2002, GranMilano/Mongelo (C5297), in Boll. 26/02; n. 14395 del 15 giugno 2005, GranMilano/Debora Surgelati (C6945), in Boll. 24/05. Cfr. anche decisione della Commissione del 25 giugno 2002, COMP/M.2817 – Barilla/BPL/Kamps.]

6 [Cfr. Provvedimenti dell’Autorità n. 11662 del 30 gennaio 2003, Sagit-Contratti vendita e distribuzione del gelato (I487), in Boll. 4/03;

n. 11904 del 10 aprile 2003, Nestlè/Ramo d’azienda di Movenpick Holding (C5813), in Boll.14/03.]

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21. Le differenze tra i due prodotti concernono anche le modalità e le tecniche produttive: dal lato dell’offerta, infatti, occorre considerare che il gelato artigianale viene prodotto quasi quotidianamente, mentre la produzione del gelato industriale avviene con considerevole anticipo rispetto al momento del consumo. La minore durata e conservabilità del gelato artigianale implicano l’utilizzo di materie prime, processi produttivi, sistemi di stoccaggio e di distribuzione differenti rispetto al prodotto industriale.

22. Inoltre, nella vendita del prodotto industriale riveste particolare importanza il marchio del prodotto che comporta, nella generalità dei casi, importanti investimenti pubblicitari.

23. Le menzionate differenze implicano anche una distinzione significativa circa le modalità distributive e le tipologie di punti vendita: per sua natura, infatti, il prodotto artigianale è destinato ad essere venduto presso lo stesso laboratorio di produzione o nelle immediate vicinanze attraverso il c.d. “canale corto”, mentre il gelato industriale viene distribuito attraverso un’apposita organizzazione distributiva che assicura il mantenimento del prodotto ad una temperatura costante sottozero e vede coinvolti una serie di soggetti, nonché attrezzature dedicate (depositi, celle frigorifere) per essere poi venduto da una pluralità di punti vendita, il c.d. “canale lungo”.

24. Diverse appaiono anche le modalità di presentazione e di vendita al pubblico. Mentre il gelato artigianale si presenta sfuso, dosato in porzioni dal venditore, il gelato industriale è generalmente confezionato in porzione singola:

nella vendita di prodotto artigianale, quindi, è incorporata una componente di servizio normalmente assente nella somministrazione di gelato industriale.

25. Questa caratteristica differenzia il gelato industriale confezionato dal gelato industriale in presentazione sfusa (il c.d. scooping o mantecato) che viene venduto con modalità analoghe a quello artigianale e senza una precisa segnalazione per il consumatore, che non sempre risulta avvertito della circostanza per cui trattasi di prodotto industriale, essenzialmente nei ristoranti (in alternativa ai piccoli dessert da tavolo) e nei bar/pasticcerie sufficientemente grandi da poter ospitare anche il banco per la somministrazione del gelato sfuso al pubblico.

26. Le parti ritengono che la distinzione tra gelato da impulso artigianale ed industriale non avrebbe più motivo di esistere in quanto sempre più spesso le gelaterie che vendono gelato sfuso in realtà utilizzano gelato prodotto industrialmente, pur presentandolo nelle tradizionali vaschette utilizzate per il gelato artigianale, eventualmente trasformandolo ulteriormente. Al riguardo, si rileva che un’eventuale diversa definizione del mercato rilevante non modificherebbe comunque la valutazione della presente operazione.

27. Analogamente, un’eventuale segmentazione del gelato da asporto, distinguendo tra porzioni monodose (multipack) e vaschette o secchielli contenenti un prodotto da dosare, non modificherebbe la valutazione della presente operazione.

28. Sulla base di quanto precede, emerge che, ai fini della valutazione della presente operazione, i mercati interessati dalla presente operazione sono quelli della produzione e commercializzazione al dettaglio di gelato industriale da impulso e da asporto, nei quali sono presenti sia Sammontana (con l’omonimo marchio) che GranMilano (con il marchio “Sanson”)7.

Il mercato geografico

29. I mercati presentano dimensione geografica tendenzialmente coincidente con il territorio nazionale, ove non è dato riscontrare differenze sostanziali nelle abitudini di consumo e nella tipologia dei prodotti interessati. Le condizioni di concorrenza nel territorio nazionale risultano, inoltre, sostanzialmente omogenee ove si tenga conto che le modalità distributive sono sostanzialmente le medesime in tutto il territorio nazionale. Con particolare riguardo al gelato da impulso industriale, le imprese presenti in tale mercato, pur potendo avere localmente quote di mercato diverse, stipulano contratti di distribuzione identici in tutto il territorio nazionale e stilano un unico listino prezzi consigliati per la vendita al pubblico, valido su scala nazionale.

Snacks e piatti pronti Il mercato del prodotto

30. Il settore degli snacks e piatti pronti potrebbe essere distinto in numerosi segmenti, in corrispondenza delle principali tipologie di prodotti8. In particolare, Sammontana e GranMilano producono e commercializzano focacce, pane e pizze surgelate, nonché piatti pronti surgelati.

Al riguardo, si rileva che, ai fini della valutazione dell'operazione comunicata, non appare necessario stabilire se ciascun segmento costituisca un mercato del prodotto distinto, in quanto qualsiasi definizione dei mercati si accolga, l'operazione non appare in grado di modificarne sostanzialmente la struttura concorrenziale.

7 [Gli altri principali marchi presenti nel settore dei gelati sono “Algida” di Unilever e “Antica Gelateria del Corso”e “Motta” di Nestlé.]

8 [Cfr. provv. dell’Autorità n. 17503 del 18 ottobre 2007, Vion/Oerlemans Foods (C8847), in Boll. n. 39/07; n. 12513 del 09 ottobre 2003, Arena Holding/Roncadin (C6101), in Boll. n. 41/03; n. 10579 del 27 marzo 2002, Barilla Alimentare/Gelit (C5073), in Boll. 13/02.

Cfr. anche Decisione della Commissione del 3 marzo 2005, caso COMP/M.3658, Orkla / Chips.]

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Il mercato geografico

31. La dimensione geografica dei mercati relativi agli snacks e ai piatti pronti si può ritenere nazionale, in relazione, tra l’altro, alle differenti abitudini alimentari dei consumatori dei diversi Paesi9.

Effetti dell’operazione Prodotti dolciari

32. Con riferimento ai dolci da ricorrenza, Sammontana non risulta presente in tale mercato, mentre GranMilano detiene una quota di circa il 6%, a fronte di numerosi e qualificati concorrenti quali Bauli (19%), Nestlè (11%) e Melegatti (10%).

L’operazione comunicata si risolve, quindi, nella sostituzione di un operatore con un altro.

33. Nel generale settore dei prodotti dolciari, esclusi i dolci da ricorrenza, le parti detengono una quota complessiva non superiore al 20% e l’operazione, pertanto, non sembra determinare particolari problematiche di natura concorrenziale.

34. Considerando, per completezza di analisi, il solo segmento delle brioches e altra pasticceria surgelate, Sammontana detiene attualmente una quota pari al 15,9% e Gran Milano pari al 26,8%. A seguito dell’operazione, quindi, Sammontana verrà a detenere una quota pari a circa il 42,7%.

35. Sulla base delle linee guida della Commissione Europea sulla valutazione delle concentrazioni orizzontali, si tratta di una quota inferiore alla soglia a partire dalla quale si può presumere la sussistenza di una posizione dominante (il 50%)10. Tuttavia, sulla base delle stesse linee guida, una concentrazione che interessa un’impresa la cui quota di mercato dopo la realizzazione dell’operazione rimarrà inferiore al 50% (in particolare nei casi in cui tale quota è compresa, come nel caso di specie, tra il 40% e il 50%) può comunque dare adito a preoccupazioni di natura concorrenziale11.

36. Si osserva, al riguardo, che il segmento delle brioches e altra pasticceria surgelate si caratterizza per la presenza di numerosi e qualificati concorrenti, alcuni dei quali rappresentati da importanti imprese multinazionali, che, pur detenendo quote di mercato a livello nazionale inferiori a Sammontana, sono in grado di esercitare una sufficiente pressione concorrenziale. Si tratta in particolare di operatori quali Unilever (10,8%), Forno d’Asolo (8,5%), Lizzi (7,3%), Nestlé (6,1%), Fresysistem (5%), S.I.P.A. (3,9%), Nuova Santarosa (2,6%), Dolciaria Acquaviva (2,4%), Delifrance (2%).

37. Non va trascurato, inoltre, che i prodotti freschi, non di rado prodotti in autoproduzione da piccoli laboratori locali, anche se solo in parte sostituibili per gli esercizi del canale Ho.re.ca., e dunque non necessariamente parte dello stesso mercato rilevante, possono comunque svolgere un significativo effetto disciplinante per la concorrenza, atteso che sulla base dei dati forniti dalla parte, si stima che i prodotti freschi possano costituire la metà circa del settore. D’altra parte, non si ravvisano particolari differenze di prezzo finale tra prodotto fresco e prodotto surgelato.

38. Con riguardo alla dinamica del mercato, si rileva che a fronte di un generale e notevole incremento delle vendite totali relativamente all’intero mercato nazionale nel periodo 2002-2006 (circa il 35% in più), Gran Milano ha registrato una riduzione della propria quota di mercato di circa 3 punti percentuali. Nel periodo considerato, quindi, Gran Milano non risultava un “concorrente dinamico” nel segmento delle brioches e altra pasticceria surgelate12.

39. In conclusione, il potere di mercato di Sammontana a seguito della concentrazione appare sufficientemente vincolato dalla presenza di numerosi e qualificati concorrenti.

40. Il segmento delle brioches e altra pasticceria surgelate appare peraltro caratterizzato da una sostanziale omogeneità del prodotto, che rende in larga parte sostituibili i prodotti commercializzati sotto marchi diversi, per cui il confronto concorrenziale si basa prevalentemente sul prezzo. Nel segmento in questione, infatti, il marchio non appare avere importanza strategica, in quanto il prodotto è offerto al rivenditore e non direttamente al consumatore finale e quest’ultimo non è generalmente in grado di percepire il marchio del prodotto consumato, con la conseguenza che non sono necessari rilevanti investimenti in pubblicità e non si rinviene una particolare fidelizzazione del cliente.

41. Inoltre, non si rilevano nel segmento delle brioches e altra pasticceria surgelate particolari barriere all’entrata, quali ostacoli normativi che limitano il numero dei partecipanti al mercato, barriere al commercio tariffarie e non tariffarie, elevati costi irrecuperabili da sostenere per l'ingresso, esistenza di diritti di proprietà intellettuale, vantaggi tecnici o di innovazione, ecc. In particolare, le esclusive sui punti vendita non sono elevate (solo il 10-20% del mercato

9 [Cfr. provv. dell’Autorità n. 17503 del 18 ottobre 2007, Vion/Oerlemans Foods (C8847), in Boll. n. 39/07; n. 12513 del 09 ottobre 2003, Arena Holding/Roncadin (C6101), in Boll. n. 41/03; n. 10579 del 27 marzo 2002, Barilla Alimentare/Gelit (C5073), in Boll. 13/02.

Cfr. anche Decisione della Commissione del 3 marzo 2005, caso COMP/M.3658, Orkla / Chips.]

10 [Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2004/C 31/03).]

11 [Nel caso di specie, peraltro, l’incremento dell’indice di Herfindahl - Hirschman (HHI), che misura il grado di concentrazione sommando i quadrati delle quote di mercato individuali di tutte le imprese presenti nel mercato, a seguito della concentrazione risulta superiore al valore soglia fissato a livello comunitario.]

12 [Cfr. al riguardo gli Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2004/C 31/03).]

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è legato da simili vincoli), con la conseguenza che i punti vendita sono più facilmente contendibili, sia da parte dei concorrenti attuali che di quelli potenziali, eliminando il rischio di possibili effetti unilaterali.

42. In sintesi, la sostanziale assenza di barriere all’entrata nel segmento delle brioches e altra pasticceria surgelate rappresenta un robusto vincolo concorrenziale, in quanto un eventuale significativo innalzamento dei prezzi da parte di Sammontana al di sopra del livello concorrenziale, a seguito della concentrazione, sarebbe con elevata probabilità rapidamente seguito dalla reazione dei concorrenti attuali e/o dall’ingresso di nuovi operatori.

I gelati

43. Nel mercato del gelato da asporto industriale, distribuito attraverso il canale della distribuzione moderna, Sammontana detiene una quota pari all’11% e Gran Milano pari al 3,5%. A seguito dell’operazione, quindi, Sammontana verrà a detenere una quota in valore di circa il 14,5%, a fronte di un mercato caratterizzato, da un lato, dalla presenza notevole di concorrenti multinazionali quali Unilever (43%) e Nestlé (15,7%), che godono di un notevole potere contrattuale nei confronti della GDO (sia per la forza dei loro marchi che per la diversificazione dei loro prodotti), dall’altro dalla rilevante presenza delle Private Labels13.

44. Nel mercato del gelato da impulso industriale, distribuito attraverso il canale Ho.Re.Ca., Sammontana detiene una quota pari al 12,3% e Gran Milano pari al 9%. A seguito dell’operazione, quindi, Sammontana verrà a detenere una quota di circa il 21,3%, a fronte di un mercato caratterizzato dalla presenza di due altri operatori caratterizzati da quote superiori o sostanzialmente eguali, Unilever (56,5%) e Nestlé (20,3%), mentre gli altri operatori detengono quote del tutto marginali, complessivamente pari a circa il 2%. Va infine rilevato come la struttura del mercato e le caratteristiche degli operatori ivi presenti rendano assai improbabile che, a seguito dell’operazione, si determinino eventuali effetti di coordinamento tra Unilever, Nestlé e Sammontana. Al contrario, l’operazione appare idonea a vivacizzare la pressione concorrenziale di Sammontana nei confronti dell’operatore con la quota di mercato più elevata (Unilever).

Snacks e piatti pronti

45. A seguito dell’operazione, Sammontana verrà a detenere una quota non superiore al 2% sia con riferimento all’intero settore, sia nei diversi segmenti in cui è ragionevolmente possibile distinguere il settore degli snacks e dei piatti pronti, a fronte di numerosi e qualificati concorrenti quali Unilever (marchio Findus), Nestlé (marchio Buitoni) e i numerosi marchi delle Private Labels.

Conclusioni

46. Per quanto precede, l’operazione comunicata non altera significativamente le condizioni concorrenziali nei mercati relativi ai prodotti dolciari, agli snacks e ai piatti pronti, nonché ai mercati del gelato da asporto industriale e del gelato da impulso industriale.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che i patti intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre il tempo e l’oggetto ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/80.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

13 [Segmentando il gelato da asporto tra multipack e vaschette, le quote di mercato delle parti non varierebbero significativamente rispetto a quelle riportate.]

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