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Il corrispettivo globale da ripartire con i singoli affidamenti, nel periodo di validità dell’Accordo (4 anni), ammontava ad esclusa Iva)

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OGGETTO: accordo quadro per le attività di trasloco e facchinaggio presso le Strutture Inail dislocate sul territorio regionale della Toscana

Con determina n. 2255 del 27.12.2017, questa Direzione regionale ha avviato una procedura negoziata (CIG 7325384A1A) finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro per le attività di trasloco e facchinaggio per le Strutture dislocate sul territorio regionale della Toscana.

A conclusione della procedura di gara, con determina n. 919 del 16 maggio 2018 il contratto è stato aggiudicato alla ditta Fratini Bruno di Fratini Marco, risultata la miglior offerente.

In data 24 luglio 2018 è stato sottoscritto l’Accordo Quadro in questione.

Il corrispettivo globale da ripartire con i singoli affidamenti, nel periodo di validità dell’Accordo (4 anni), ammontava ad € 200.000,00 (esclusa Iva).

Con determina n. 326 del 16 marzo 2020è stato autorizzato un incremento entro 1/5 delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 106 del D.lgs.vo 50/2016 e quindi per l’ulteriore importo di € 13.000,00.

Ad oggi, nonostate l’incremento e nonostante non sia ancora decorso il periodo contrattuale di efficacia dell’accordo, il massimale economico di ordini è stato quasi completamente esaurito.

Ciò è stato determinato da molteplici fattori tra cui:

- l’allestimento dello stabile di via delle Porte Nuove, anche in vista del quale era stato attivato l’accordo quadro in questione, che si è rivelato più complesso e articolato rispetto a quanto inizialmente programmato;

- il ricorrere di varie situazioni di urgente necessità di facchinaggio per la messa in sicurezza dei locali di immobili Inail e del suo personale, tra i quali solo per citare quelli più recenti (2019/2020), due episodi di allagamento dello stabile di via delle Porte Nuove,

Al Direttore regionale

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la riorganizzazione delle stanze per emergenza Covid, la sistemazione dell’archivio dello stabile di via degli Orti Oricellari;

- le attività edili di razionalizzazione degli spazi presso varie Strutture Inail della regione con la conseguente esigenza di riorganizzazione degli spazi e di movimentazione di arredi, postazioni e materiale elettronico.

Oggetto dell’Accordo sono la movimentazione e il trasporto di mobili, arredi, materiali vari d’ufficio, attrezzature, macchinari informatici e non, documenti, pacchi, e relativo eventuale smaltimento, nonché la raccolta e il trasferimento di rifiuti e beni fuori uso alle discariche autorizzate e/o lo smaltimento di rifiuti assimilabili agli urbani.

Le singole prestazioni che concorrono a determinare l’importo complessivo sopra indicato, in conformità alla disciplina legislativa di tale forma contrattuale, vengono affidate tramite singoli contratti attuativi, ovvero con ordini di servizio, contenenti i tempi, le modalità, i luoghi di esecuzione e quanto altro necessario per l’esecuzione della prestazione richiesta.

Tutto ciò premesso, vista l’esiguità della somma che rimane per detto Accordo, questo Ufficio ha innanzitutto verificato la presenza di convenzioni Consip in essere sul territorio nazionale.

Al momento l’unica convenzione Consip che contempli anche le attività di facchinaggio, è la FM4, Lotto 6 per la Toscana, aggiudicato il 02.10.2020 e attivo a partire dal 04.12.2020.

Va precisato che tale convenzione comprende diverse attività, quali: manutenzione, pulizia e igiene ambientale, portierato e facchinaggio interno ed esterno.

Per poter usufruire di un servizio di facchinaggio “a chiamata” è necessario aderire alla convenzione attivando almeno 6 servizi operativi di cui non meno di 2 afferenti alla categoria delle manutenzioni (art.5.2 Capitolato tecnico Convenzione). Al momento, tuttavia, poiché i servizi in questione sono già affidati ad altre ditte tramite contratti autonomi e non è possibile, come anzidetto, attivare esclusivamente il servizio di facchinaggio, l’unica soluzione percorribile è quella dell’espletamento di una gara per l’affidamento del servizio di nostro interesse.

Sulla scorta dell’esperienza dell’ultimo triennio, considerato che l’accordo quadro si è rivelato essere lo strumento più confacente alle nostre esigenze di facchinaggio e che nel prossimo futuro permarranno le necessità relative al medesimo servizio essendo ancora in atto la razionalizzazione di diverse Strutture territoriali della regione nonché potrebbero verificarsi situazioni di urgenza di intervento, si ritiene che un simile strumento possa essere più adeguato in quanto permette di affidare ad un operatore economico individuato

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all’esito di una procedura di selezione pubblica operazioni diversificate e differenziate tra loro nel tempo e nello spazio, non sempre predeterminabili.

Infatti, con l’accordo quadro, assolutamente non vincolante per l’Inail, sarà stipulato un contratto in cui il fornitore si impegnerà a prestare i servizi in oggetto ai prezzi di aggiudicazione.

A tale scopo è stata predisposta la Manifestazione d’interesse, il Capitolato d’oneri e i relativi allegati che poniamo alla Sua attenzione.

La gara avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. B del D. Lgs.vo 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 16/07/2020 n. 76 con stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi del successivo art. 59, comma 3 ed entro le soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo sopradetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto legge 16/07/2020 n. 76, convertito con legge 120/2020.

Pubblicata la “Manifestazione d’interesse”, gli operatori potranno inviare la loro adesione, via PEC, entro il 25 Febbraio.

Qualora dovessero pervenire un numero di richieste superiore a 10, il 1 Marzo si procederà al sorteggio pubblico, anche tramite sistemi telematici, finalizzato a individuare i 10 operatori da invitare.

Entro il 4 Marzo verranno inviate, a mezzo PEC, le lettere di invito per partecipare alla procedura di affidamento in questione e le offerte dovranno pervenire entro il 17 Marzo.

Al fine di garantire una partecipazione pienamente consapevole, seria e informata si pubblicheranno, insieme alla “manifestazione d’interesse” anche il “capitolato d’oneri” e i relativi allegati.

La gara sarà aperta a tutte le ditte, ivi compreso il precedente affidatario, tenendo conto che la rotazione degli affidamenti non è un obbligo imprescindibile ed è possibile superarla

“laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali

effettuare la selezione” (linee Guida ANAC n. 4).

Come affermato dalla copiosa giurisprudenza in merito, “il principio di rotazione non può essere trasformato in una non codificata causa di esclusione dalla partecipazione alle gare.

Allorquando la stazione appaltante non sceglie i soggetti da invitare ma apre al mercato

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anche nelle procedure negoziate, dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione che non significa escludere chi ha in precedenza lavorato correttamente con un’amministrazione, ma significa non favorirlo.” (TAR Sardegna (sez. I, 22 maggio 2018, n. 493).

I 10 operatori economici che verranno invitati dovranno compilare l’allegato B “offerta economica”, inserendo la percentuale unica di ribasso che andrà applicata ai prezzi dell’allegato A “elenco prezzi”; tale elenco è stato redatto sulla base dei prezzi del precedente accordo quadro aumentati dell’1,2% come da rivalutazione monetaria dal novembre 2017 al dicembre 2020 prendendo anche a riferimento i CCNL aggiornati e i valori offerti in Mepa.

Si precisa che i valori economici di partenza (soggetti ai ribassi di gara) per l’Accordo quadro ancora in essere, erano stati determinati sulla base del costo del lavoro dell’attività di facchinaggio di cui al Contratto collettivo nazionale ed erano stati, successivamente, confrontato con l’elenco dei prezzi stilato dalla Direzione centrale Acquisti in occasione della stipula, il 29 maggio 2015, dell’Accordo Quadro per le attività di trasporto e facchinaggio presso immobili vari della Direzione Generale INAIL.

Con riferimento allo svolgimento dei servizi richiesti, è stata prevista, all’interno del Capitolato, una diversificazione fra facchinaggio con obbligo di sopralluogo e facchinaggio senza obbligo di sopralluogo a discrezione di questa Direzione regionale.

Per quanto concerne il valore dell’appalto, il corrispettivo massimo di prestazioni affidabili con singoli appalti ammonterà a € 200.000 su base quadriennale. L’importo è da ritenersi completamente indicativo e non vincolante: infatti, l’Accordo Quadro cesserà automaticamente o con il raggiungimento della somma indicata o con il trascorrere dei 4 anni dalla stipulazione ma in ogni caso l’Inail non avrà alcun obbligo di affidare i singoli appalti alla Ditta aggiudicatrice, ben potendo procedere con altre Aziende. Tale ultimo aspetto viene previsto anche al fine di riservarci la possibilità di aderire a eventuali future convenzioni più convenienti per l’Istituto.

Si evidenzia, inoltre, che non è stato possibile dividere l’appalto in lotti funzionali o prestazionali dovendo il servizio affrontare le esigenze dell’intera regione e ben potendo essere richiesto lo spostamento di mobilio e/o attrezzature tra diverse province.

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Tenuto conto dell’art. 2, comma 3 del “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni”, emanato con Determina Presidenziale n. 53 del 6 marzo 2019, occorre destinare una percentuale dell’importo stimato posto a base di gara ai fini della costituzione del fondo per gli incentivi da erogare ai dipendenti che svolgono funzioni tecniche relative alle attività di programmazione, valutazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti.

Considerato che:

- l’attività di facchinaggio che sarà affidata tramite i singoli contratti attuativi del presente accordo quadro è destinata a diverse Strutture Inail della Toscana, presso le quali dovrà costituirsi per ciascun intervento un nucleo operativo che svolgerà preliminarmente un ruolo rilevante in fase di preventivo sopralluogo, poi attività di raccordo delle prestazioni in questione con quelle di eventuali altre ditte operanti per interventi complementari (es. manutenzione, edilizia, ecc.), attività di pianificazione per l’organizzazione degli spazi e delle postazioni di lavoro in costanza di facchinaggio e che infine dovrà sovrintendere all’ordinato andamento delle attività appaltate e al controllo della loro regolare esecuzione;

- in vista dell’emissione di ciascun ordine di servizio l’ufficio del Rup, in raccordo con il personale delle Strutture destinatarie del servizio, dovrà fornire all’affidatario indicazioni pratiche sull’esecuzione e poi verificare che le prestazioni, la mano d’opera e i mezzi programmati e preventivati dalla ditta corrispondano all’effettiva esigenza e possano soddisfare il fabbisogno di facchinaggio espresso in fase di richiesta, tenendo conto che il prezzo indicato in preventivo costituisce un prezzo a corpo, non suscettibile di modifiche anche qualora risulti un minore impegno orario e di mezzi;

- all’esito di ciascun intervento, l’ufficio del RUP dovrà verificare formalmente la conformità del servizio in stretto raccordo con i referenti delle diverse Strutture presso cui sono eseguiti gli interventi;

ricorre per l’appalto in questione la condizione che legittima la stazione appaltante alla nomina del DEC nella persona di un soggetto diverso dal RUP così come previsto dalle linee guida Anac n. 3 (punto 10.2 lett. c) ed e).

In particolare, la prestazione oggetto dell’appalto richiede l’apporto di una pluralità di competenze ed inoltre il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.

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L’importo da accantonare a titolo di incentivi tecnici è del 2% dell’importo stimato posto a base di gara e quindi occorre procedere alla registrazione dell’impegno di spesa sul bilancio di previsione di competenza e di cassa per l’esercizio 2020 di un importo di € 4.000,00 sul capitolo U.1.03.02.13.003.01 (Servizi di trasporti, traslochi e facchinaggio) che ha disponibilità di competenza e di cassa.

Con nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo prot. n. 8602 del 31 dicembre 2020 è stato rappresentato che gli impegni per le spese “non obbligatorie”

potranno essere assunti solo se urgenti, indifferibili e indilazionabili, se la loro mancata esecuzione potrebbe comportare danno per l’Istituto, ovvero gravi situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali ed operative, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti iniziali iscritti nel bilancio di previsione 2021, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili.

La presente spesa rientra nel limite di un dodicesimo e si tratta di spesa urgente e indifferibile in quanto indispensabile al normale svolgimento delle attività lavorative e la mancata esecuzione potrebbe comportare danno per l’Istituto.

Per tutto quanto sopra, si propone:

- di autorizzare l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. B del D. Lgs.vo 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b), d.l.

16/07/2020 n. 76, con stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi del successivo art. 59, comma 3, per le attività di trasloco e facchinaggio presso le Strutture Inail dislocate sul territorio regionale della Toscana della durata di quattro anni e per un importo massimo stimato di € 200.000,00 Iva esclusa;

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di 4.000,00, quale incentivo per le funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del codice dei contratti pubblici, pari al 2% dell’importo posto a base gara, sul bilancio di previsione di competenza e di cassa per l’esercizio 2020, sul sul capitolo U.1.03.02.13.003.01, secondo la ripartizione in missioni e programmi;

- di approvare lo schema della lettera d’invito, il capitolato tecnico e l’elenco prezzi.

Si allega, ove Lei concordi, provvedimento di determina a contrarre e di spesa e atti di gara.

Giancarlo Argo

Giuseppina Maria Maruti

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Il Dirigente dell’Ufficio Attività Strumentale dott.ssa Rossana Ruggieri

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