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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI 19/07/2019 - prot. 548

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(1)

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. DEL

PROPOSTA N. 12749 DEL 18/07/2019 GIUNTA REGIONALE

STRUTTURA PROPONENTE

ASSESSORATO PROPONENTE

DI CONCERTO

Direzione: DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Area:

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

(CACCAVONE VACCARO GIUSEPPE)___________________________ ___________________________(GUECI SALVATORE) ___________________________ ___________________________(S. GUECI) ___________________________

L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE

SANITA' E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

(D'Amato Alessio) ___________________________

L'ASSESSORE

LAVORO E NUOVI DIRITTI, FORMAZIONE, SCUOLA E DIR. ALLO STUDIO UNIV., POLITICHE PER LA RICOSTRUZIONE

(Di Berardino Claudio) (R. Botti)

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

L' ASSESSORE IL DIRETTORE IL DIRETTORE

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE

COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:

Data dell' esame:

con osservazioni senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione ______________________

ISTRUTTORIA:

____________________________________ ____________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE

Atto di indirizzo relativo alla disciplina delle modalità di attuazione della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, recante

"Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale". Esercizio facoltà di cui all'art. 25, per il servizio di Call Center ReCUP,

___________________________

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

19/07/2019 - prot. 548

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OGGETTO: Atto di indirizzo relativo alla disciplina delle modalità di attuazione della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, recante “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”. Esercizio facoltà di cui all’art. 25, per il servizio di Call Center ReCUP;

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria di concerto con l’Assessore Lavoro e nuovi diritti, Politiche per la ricostruzione;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTA Legge Statutaria 11 novembre 2005, n. 1 recante il “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, in particolare l’art.

10, comma 3 lettera a);

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante la “Legge di stabilità regionale 2019”;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14, concernente il “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020”;

VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

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VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTA la D.G.R. 5 febbraio 2019 n. 64, recante il “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 4 giugno 2018, n. 4 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.”;

VISTA la D.G.R. 22 gennaio 2019 n. 16 recante l’”Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018- 2020, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del Regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del R.R. n. 26/2017”;

VISTA la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18 febbraio 2019 con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019- 2021;

VISTA la Legge n. 300/1970, recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”;

VISTO il D. Lgs. 4.3.2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” che all’art. 7 prevede che l'anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata ai fini del calcolo delle indennità e dell'importo di cui all'articolo 3, comma 1, all'articolo 4 e all'articolo 6 della medesima fonte normativa;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici” ed, in particolare l’art. 50, il quale dispone che “Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto”;

VISTO quanto disposto dal menzionato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 all’art. 100, rubricato “Requisiti per l'esecuzione dell'appalto”, per il quale le stazioni

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appaltanti possono richiedere requisiti particolari, che attengano ad esigenze sociali o ambientali per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

VISTA la Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 recante “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare”;

VISTA la Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, recante “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale” ed, in particolare l’art. 25, comma 1, il quale dispone che la Regione, nel rispetto dei principi costituzionali ed europei in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, promuove la stabilità occupazionale mediante l’inserimento, ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche, di apposite clausole sociali nelle procedure per l’affidamento dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelle relative ai contratti ad alta intensità di manodopera, indette dalla Regione e dai relativi enti strumentali e dalle società controllate;

VISTO l’articolo 25, comma 2, della citata Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 secondo cui, nei cambi di appalto relativi a gare centralizzate indette dalla Regione Lazio, l’anzianità di servizio di cui all’art. 7 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, si computa anche a fini retributivi.

VISTA la disposizione transitoria, di cui all’ultimo periodo del predetto comma 2, che attribuisce alla Regione la facoltà di intervenire a copertura dell’anzianità di servizio ai fini retributivi nei cambi di appalto non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge e relativi a gare centralizzate di servizi e forniture ad alta intensità di manodopera indette dalla Regione Lazio successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 23/2015;

CONSIDERATO che il servizio di Call Center ReCUP per la Regione Lazio:

- ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016, rientra tra quelli ad alta intensità di manodopera;

- la relativa gara centralizzata, espletata in sede di vigilanza collaborativa preventiva, in virtù del protocollo di azione con l’ANAC sottoscritto in data 12.02.2015, è stata indetta con Determinazione n. G07221 del 23.06.2016 e, dunque, successivamente al 7/03/2015, data di entrata in vigore del D. Lgs. 23/2015;

VISTO il D. Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, il quale alla lett. c) prevede che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

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1) la necessità di modifica è determinata dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

3) l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

PRESO ATTO dell’intesa con le parti sociali, come da Verbale di incontro relativo ai lavoratori interessati al cambio appalto RECUP del 10.07.2019, in virtù della quale “per ciò che riguarda la situazione retributiva le parti concordano sulla necessità di salvaguardia degli scatti di anzianità maturati dai lavoratori anche attraverso l’utilizzo, così come analogamente fatto per i servizi CUP, dell’art. 25 della Legge Regionale 7 del 22 ottobre 2018 salvo quanto previsto da disposizioni di legge o da contratti collettivi. A tal fine la Regione Lazio si impegna ad emanare gli eventuali atti amministrativi necessari entro il 22 luglio, data prevista per il cambio appalto”, nonché che “la Regione concorda con la richiesta delle OO.SS. in merito all’attivazione anche da parte del nuovo gestore, di una sede di lavoro del RECUP a Frosinone, richiesta che sarà avanzata attraverso LAZIOcrea con modalità concordate che vadano nella direzione di ottimizzare gli impatti tecnici ed economici e favorire le prestazioni del servizio”;

RITENUTO di esercitare, ricorrendo altresì tutti gli altri presupposti previsti dal più volte menzionato art. 25, comma 2, della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, la facoltà ivi prevista all’ultimo periodo intervenendo a copertura dell’anzianità di servizio ai fini retributivi in favore dei lavoratori impiegati nel servizio di Call Center ReCUP;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dal Decreto del Commissario ad acta n. U0088 del 27 Settembre 2011, così come modificato dal Decreto n. U00312 del 6 ottobre 2014, e dei relativi atti attuativi volti a favorire il processo di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nel sistema sanitario della Regione Lazio, la procedura finalizzata all'acquisizione del servizio di call center ReCUP per la Regione Lazio, indetta con Determinazione n. G07221 del 23.06.2016, risulta bandita in nome e per conto di LazioCrea S.p.a., società in house della Regione Lazio, incaricata della gestione del Sistema Informatico Regionale Sanitario, che all’uopo ha conferito apposita delega alla Regione Lazio;

VISTO lo Schema di contratto approvato con la citata Determinazione, n. G07221 del 23.06.2016, di indizione della Gara Comunitaria Centralizzata a procedura aperta, che, all’art. 1, comma 4, prevede: “Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale”;

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PRESO ATTO della Determinazione della Direzione Salute e integrazione sociosanitaria n.

G08835 del 1.07.2019 con la quale, attesa la necessità di dover garantire la copertura finanziaria per il nuovo servizio aggiudicato con la gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di call center ReCUP per la Regione Lazio dal 22/07/2019 al 21/07/2020, si provvedeva ad adottare i necessari impegni spesa;

DATO ATTO che gli oneri per la copertura dell’esercizio della facoltà di cui al più volte menzionato art. 25, comma 2, della Legge Regionale n. 7/2018, in favore dei lavoratori addetti al servizio ReCUP, sono stimati in euro 500.000,00 per il periodo dal 22/07/2019 al 21/07/2020 e graveranno sul Capitolo H11725 così suddivisi: € 223.288,00 per il 2019 e € 276.712,00 per il 2020;

DATO ATTO che, in conformità alle vigenti disposizioni di matrice legislativa e contrattuale, la Direzione Centrale acquisti, la Direzione Salute e integrazione sociosanitaria e LazioCrea S.p.a. sono tenute ad adottare, ciascuno per quanto di competenza, tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, che costituisce atto di indirizzo, avendo cura di provvedere, in particolare:

1) la Direzione centrale acquisti, ad adottare i conseguenti provvedimenti volti a modificare l’art. 6, rubricato “Clausola sociale”, del predetto Schema di contratto, integrando lo stesso, ai sensi degli artt. 50, 100 e 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 25 della Legge Regionale n. 7/2018, affinché l’anzianità di servizio di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, sia computata anche ai fini retributivi;

2) LAZIOCrea S.p.a., nella qualità di Committente, oltre al recepimento dell’integrazione contrattuale di cui al punto che precede,

a) alla verifica ed al controllo della documentazione giustificativa, fornita dall’impresa datrice di lavoro, relativa al livello di inquadramento ed all’anzianità di servizio maturata da ciascuna delle unità di personale impiegate;

b) al rimborso periodico in favore del datore di lavoro, nell’ambito delle risorse stanziate dalla Direzione Salute e integrazione sociosanitaria per la gestione ed esecuzione del contratto, dell’esatto ammontare delle differenze retributive corrisposte, a titolo di anzianità di servizio, ai lavoratori interessati, risultanti da una distinta voce della busta paga.

A tal fine LAZIOCrea S.p.A, accertato tempestivamente l’ammontare delle differenze retributive da corrispondersi, per il periodo di vigenza del contratto, a titolo di anzianità di servizio ai lavoratori interessati, comunica l’esatto importo occorrente alla Direzione Salute e integrazione sociosanitaria affinché la stessa esegua le necessarie operazioni contabili.

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

DELIBERA

- di esercitare, ricorrendo altresì tutti i presupposti previsti dall’art. 25, comma 2, della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, la facoltà ivi prevista all’ultimo periodo intervenendo a copertura

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dell’anzianità di servizio ai fini retributivi in favore dei lavoratori impiegati nel servizio Call Center ReCUP per la Regione Lazio;

- di destinare, a copertura degli oneri derivanti dall’esercizio di detta facoltà, per il periodo compreso tra il 22/07/2019 ed il 21/07/2020, l’importo di euro 500.000,00, a valere sul Capitolo H11725, fatte salve le conseguenti operazioni contabili da compiersi da parte della Direzione Salute e integrazione sociosanitaria a seguito dell’accertamento dell’esatto ammontare delle differenze retributive da corrispondersi, a titolo di anzianità di servizio, ai lavoratori interessati;

- di adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente atto di indirizzo per il tramite:

a) della Direzione centrale acquisti, che provvederà a modificare l’art. 6, rubricato “Clausola sociale”, dello Schema di contratto integrandolo, ai sensi degli articoli 50 e 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 25 della Legge Regionale n. 7/2018, al fine di prevedere che l’anzianità di servizio di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, sia computata anche ai fini retributivi;

b) di LAZIOCrea S.p.a. che, in qualità di Committente, avrà cura di provvedere:

- al recepimento dell’integrazione contrattuale all’art. 6 (“Clausola sociale”) dello Schema di contratto predisposta dalla Direzione Centrale Acquisti;

- alla verifica ed al controllo della documentazione giustificativa, fornita dall’impresa datrice di lavoro, relativa al livello di inquadramento ed all’anzianità di servizio maturata da ciascuna delle unità di personale impiegate;

- ad accertare, pertanto, l’ammontare delle differenze retributive da corrispondersi per il periodo di vigenza del contratto, a titolo di anzianità di servizio, ai lavoratori interessati, ed a comunicare l’esatto importo alla Direzione Salute e integrazione sociosanitaria affinché esegua le necessarie operazioni contabili;

- al rimborso periodico in favore del datore di lavoro, nell’ambito delle risorse stanziate dalla Direzione Salute e integrazione sociosanitaria, per la gestione ed esecuzione del contratto, dell’esatto ammontare delle differenze retributive corrisposte, a titolo di anzianità di servizio, ai lavoratori interessati, risultanti da una distinta voce della busta paga.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

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