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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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Academic year: 2022

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 118 del 24/08/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON SEI TOSCANA E SIENAMBIENTE PER UN PIANO CONCORDATO DI RICONOSCIMENTO DELL'INESIGIBILITÀ DEI CREDITI TIA, CON CONTESTUALE RIMBORSO PER PARI IMPORTO DEI CREDITI VERSO SIENAMBIENTE PER SOVRAFATTURAZIONI PEF.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di agosto alle ore 15:00 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA GUICCIARDINI NICCOLO' TADDEI CAROLINA BARTALINI GIANNI MORBIS DANIELA

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Presente Presente Assente Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza, il Segretario Comunale attesta la presenza del Sindaco e degli assessori Guicciardini, Taddei e Morbis in collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

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Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON SEI TOSCANA E SIENAMBIENTE PER UN PIANO CONCORDATO DI RICONOSCIMENTO DELL'INESIGIBILITA' DEI CREDITI TIA, CON CONTESTUALE RIMBORSO PER PARI IMPORTO DEI CREDITI VERSO SIENAMBIENTE PER SOVRAFATTURAZIONI PEF.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità;

Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;

Premesso che:

- Negli anni dal 2006 al 2012, allo scopo di finanziare il costo del servizio di igiene urbana e gestione rifiuti, l’amministrazione comunale di San Gimignano aveva optato per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49, D.Lgs. n. 22/1997 (TIA 1), e successivamente dalla tariffa integrata ambientale prevista dall'articolo 238 (TIA 2), la cui riscossione era affidata all’allora gestore del servizio rifiuti (Sienambiente) che ne assumeva anche la titolarità del credito nei confronti degli utenti soggetti passivo della tariffa;

- Per fronteggiare i rischi di perdita per inesigibilità dei crediti per TIA1 e TIA2 vantati dal gestore Sienambiente nei confronti degli utenti, il piano economico-finanziario annuale del servizio rifiuti era gravato da un accantonamento a carica della tariffa, andando a costituire un fondo rischi su crediti TIA 1 e TIA2 riferibile a ciascun Comune;

- I crediti TIA1 e TIA2 del precedente gestore Sienambiente sono stati acquistati dal nuovo gestore SEI Toscana, con contratto di cessione stipulato in data 26.03.2019, in adempimento di un’obbligazione posta in carico all’aggiudicatario della gara del servizio rifiuti nell’Ambito ATO Toscana Sud, al prezzo di cessione definito, in esecuzione delle delibere dell’Autorità d’Ambito n. 24/2018 e n. 5/2019, in complessivi € 6.749.828,96, di cui

€ 116.338,59 relativi ai Crediti TIA del Comune di San Gimignano, quale sbilancio delle seguenti componenti:

- 1) valore nominale dei crediti ceduti al 31.12.2017: € 11.220.833,00 di cui € 362.516,00 relativo ai crediti TIA del Comune di San Gimignano;

- 2) fondo svalutazione Crediti TIA residuo al 31.12.2017 formato con accantonamenti imputati a carico delle tariffe: € 4.200.170,00 di cui € 236.156,00 relativo al fondo svalutazione crediti TIA del Comune di San Gimignano;

- 3) valore netto dei crediti ceduti (b-c): € 7.020.633, di cui € 126.360,00 relativo ai crediti TIA del Comune di san Gimignano;

- 4) detrazione per incassi di crediti TIA nel periodo da 01.01.2018 sino alla data di trasferimento a SEI Toscana: € 270.834,33 di cui € 10.021,41 relativi ad incassi di crediti TIA del Comune di san Gimignano.

Visto il comma 654-bis nell’art. 1 della L. 147/2013, come modificato con il D. L. N.78/2015 che dispone che “Tra le componenti di costo (della TARI) vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale (TIA) nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”;

Vista la deliberazione dell’Assemblea di ATO Toscana Sud N. 25 dell’11.09.2018 con la quale, stante l’assenza in allora di disposizioni regolamentari in materia, era stato stabilito,

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in ordine all’imputazione delle perdite su crediti TIA nei PEF TARI dei singoli Comuni ai sensi del comma 654-bis dell’art. 1 della L. 147/2013, che “l’accertamento dell’inesigibilità del credito TIA, come requisito per la sua imputabilità al PEF TARI ai sensi del comma 654-bis, conseguirà al rilascio della dichiarazione di inesigibilità e/o irrecuperabilità da parte del concessionario della riscossione incaricato per ogni posizione di credito ed indipendentemente dall’importo”;

Preso atto, dalle premesse della delibera dell’Assemblea di ATO Toscana Sud n. 10 del 20.07.2020, che SEI Toscana è ricorsa al TAR Firenze per chiedere l’annullamento della citata deliberazione assembleare n. 25 dell’11.09.2018 e l’accertamento del diritto di Sei Toscana all’imputazione sul PEF TARI delle perdite su Crediti TIA dichiarati inesigibili

“entro l’anno successivo a quello del pagamento da parte di Sei Toscana dei crediti TIA inesigibili ai precedenti gestori”;

Dato atto che il ricorso di SEI Toscana è ancora pendente e che un suo accoglimento, ove si dovesse pervenire nei prossimi mesi alla discussione presso il TAR Firenze, comporterebbe l’obbligo per il Comune di imputare già nel PEF del primo esercizio successivo alla sentenza l’intero importo Crediti TIA dichiarati inesigibili;

Vista la delibera dell’Assemblea ATO Toscana Sud n. 10 del 20.07.2020 con la quale, al fine di recepire la nuova regolamentazione introdotta in materia di perdite su Crediti TIA dal nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) dell’Autorità nazionale ARERA, è stato stabilito che “l’accertamento dell’inesigibilità del credito TIA, come requisito per la sua imputabilità al PEF TARI ai sensi del comma 654-bis, sarà condotto applicando i medesimi criteri dettati dalla normativa vigente per l’imputazione sul PEF dei crediti TARI inesigibili, ai sensi del comma 9.1, del MTR come interpretato nel punto 1.7 del dispositivo della determina ARERA n. 2/2020”;

Dato atto che pertanto nella nuova delibera dell’ATO Toscana Sud n. 10/2020 l’imputazione sul PEF delle perdite su crediti TIA non è più direttamente conseguenziale alla dichiarazione di inesigibilità da parte del concessionario, non potendosi peraltro escludere che essa costituisca un elemento che, in un eventuale giudizio, potrebbe assumere una certa rilevanza ai fini della valutazione sull’imputazione sul PEF dei crediti TIA inesigibili;

Viste le dichiarazioni di inesigibilità dei crediti TIA rilasciate dal concessionario della riscossione Andreani Tributi:

- prima tranche in data 30.10.2019, trasmessa da SEI Toscana con nota prot. 8213 del 19.11.2019 ad ATO Toscana Sud e da quest’ultima al Comune di San Gimignano;

- seconda tranche in data 23.12.2020, trasmessa da SEI Toscana con nota prot. 34489 del 30.12.2020 ad ATO toscana Sud e da quest’ultima al Comune di San Gimignano;

Considerato che, a seguito delle suddette comunicazioni di inesigibilità del concessionario della riscossione Andreani Tributi, SEI Toscana ha chiesto di imputare sul PEF ARERA 2021 l’importo complessivo di crediti TIA inesigibili pari a € 6.749.828.96, di cui € 116.338,59 relativi al Comune di San Gimignano;

Ricordato che con la delibera dell’Autorità ATO Toscana Sud n. 24 dell’11.09.2018 è stato espresso al precedente gestore Siena Ambiente l’indirizzo di restituire ai Comuni gli incassi di rispettiva competenza per “sovrafatturazioni PEF” (fatture emesse in eccedenza all’importo dei costi espresso nel PEF, e derivanti dall’attività di accertamento e lotta all’evasione), mediante il loro pagamento in tranche successive di importo corrispondente all’imputazione nei PEF TARI delle perdite su crediti TIA inesigibili, mentre l’eventuale importo eccedente alle predette perdite andrà restituito ai Comuni interessati con tempi e

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modalità riservati agli accordi tra le parti;

Dato atto che l’importo delle “sovrafatturazioni PEF” di competenza del Comune di San Gimignano ammonta a € 112.198,44;

Vista la nota di ATO Toscana Sud prot. 6098 del 23.11.2020 con la quale si rappresentava la disponibilità dell’Autorità a ricevere un mandato, conferito su base facoltativa da ciascuna Amministrazione che lo ritenesse utile, per definire con SEI Toscana un piano concordato di graduale imputazione sui PEF comunali dei Crediti TIA inesigibili, con contestuale rimborso per pari importo di crediti verso Sienambiente per sovrafatturazioni PEF;

Visto che questa Amministrazione ha conferito ad ATO Toscana Sud il mandato per definire con SEI Toscana un piano concordato di graduale imputazione sui PEF comunali dei Crediti TIA inesigibili (prot. n. 2556 del 2 febbraio 2021);

Vista la nota di ATO Toscana Sud prot. 1247 del 24.02.2020, con la quale si anticipava che nel tavolo di conciliazione era stata prefigurata una possibile ipotesi di piano concordato di graduale imputazione sui singoli PEF comunali dei Crediti TIA inesigibili di rispettiva competenza, i cui contenuti sono stati illustrati in una riunione con le amministrazioni comunali interessate tenutasi il 5 marzo 2021;

Vista la nota di ATO Toscana Sud prot. 2293 del 02.04.2021, con la quale si sottoponeva per la deliberazione della Giunta comunale uno Schema di Accordo conciliativo tra SEI Toscana, Sienambiente e l’Amministrazione Comunale di San Gimignano, avente ad oggetto il piano concordato di graduale imputazione sui PEF del quinquennio 2021-2025 dei Crediti TIA inesigibili di rispettiva competenza, con contestuale rimborso per pari importo dei rispettivi crediti verso Sienambiente per sovrafatturazioni PEF;

Visto l’allegato Schema di Accordo conciliativo con il quale si stabilisce che:

- Le parti convengono che i Crediti TIA relativi al Comune di San Gimignano per l’importo complessivo di € 116.338,59, matureranno convenzionalmente l’inesigibilità in cinque annualità, ciascuna di pari importo di € 23.267,70, a decorrere dall’esercizio 2021 e fino all’esercizio 2025;

- Il Comune di San Gimignano si impegna in via irrevocabile:

- ad imputare in ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2025 la somma di € 23.267,70 tra i costi di propria diretta competenza da inserire nel PEF del medesimo esercizio, autorizzando sin d’ora l’Ente di Governo dell’Ambito ad includerla nel PEF medesimo;

- a corrispondere a SEI Toscana la somma corrispondente di € 23.267,70 in ciascuno degli esercizi dal 2021 al 2025, con contestuale invito a Sienambiente affinché provveda al versamento al Comune della quota annuale delle “sovrafatturazioni PEF” di competenza del Comune stesso;

- Sienambiente assume l’impegno irrevocabile di riconoscere al Comune di San Gimignano la somma annua di € 22.440,00, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, corrispondente ad una quota annuale delle “sovrafatturazioni PEF” di competenza del Comune stesso;

- SEI Toscana, per parte sua, si impegna a rinunciare ad ogni pretesa attuale e futura nei confronti del Comune di San Gimignano in materia di Crediti TIA, comprese quelle che potesse accampare, per la parte di competenza del Comune stesso, a fronte dell’esito del giudizio pendente avanti al TAR Toscana (R.G. 1564/2018) per l’impugnativa delle delibere dell’Autorità ATO Toscana Sud in materia di Crediti TIA;

- SEI Toscana, in concomitanza con la ricezione del pagamento dell’ultima quota da parte del Comune, provvederà a versare al Comune stesso eventuali incassi dei Crediti TIA registrati dalla data di acquisto dei Crediti TIA (26.03.2019) fino al termine del periodo di

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maturazione su base convenzionale dell’inesigibilità dei Crediti TIA medesimi;

- Sienambiente rinuncia ad ogni pretesa nei confronti del Comune di San Gimignano in materia di Crediti TIA, comprese quelle che potesse accampare, per la parte di competenza del Comune stesso, a fronte dell’esito del giudizio pendente avanti al TAR Toscana (R.G. 404/2018) per l’impugnativa delle delibere dell’Autorità ATO Toscana Sud in materia di Crediti TIA, fatta eccezione per il motivo in cui viene censurata l’illegittimità della mancata computazione dell’IVA sulla TIA1 nel corrispettivo di cessione dei crediti spettante a Siena Ambiente;

Considerato che, in ciascuno degli esercizi 2021-2025, l’onere netto annuo a carico dei rispettivi PEF ammonterà ad € 828,00, quale sbilancio tra l’importo annuo di € 23.267,70 di perdite su crediti TIA inesigibili e le compensazioni per rimborsi dei crediti verso Sienambiente per sovrafatturazioni per € 22.440,00;

Ritenuto che l’adesione all’Accordo consente al Comune di San Gimignano una conveniente dilazione in un adeguato numero di rate annuali, senza maturazione di interessi, dell’onere sul PEF per inesigibilità dei Crediti TIA, dovuto ai sensi del coma 654- bis dell’art. 1 della L. 147/2013, evitando i rischi del contenzioso in atto con SEI Toscana che, in caso di soccombenza, potrebbe portare a tempi molto più rapidi di pagamento dei crediti TIA inesigibili;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di aderire all’Accordo conciliativo con SEI Toscana e Sienambiente, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, per un piano concordato di imputazione sul PEF comunale di ciascun esercizio del quinquennio 2021-2025 dei Crediti TIA inesigibili, con contestuale rimborso per pari importo dei crediti verso Sienambiente per sovrafatturazioni PEF;

3) di dare mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia, dott. Mario Gamberucci, per la firma dell’accordo conciliativo in oggetto;

4) di trasmettere il presente atto all’ATO Toscana Sud per gli opportuni adempimenti di competenza;

5) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco MARRUCCI ANDREA

IL Segretario COPPOLA ELEONORA

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