Pubblicata in GU la conversione in legge del Decreto Fiscale, molte le novità relative ai professionisti, progettazione, appalti pubblici, costruzioni post-si- sma, e tanto altro. Tra le più attese senza dubbio la notizia dell’estensione dell’equo compenso a tutti i professionisti e lavoratori autonomi. Novità anche in campo di progettazione di opere pubbliche per la cui spesa si potrà attin- gere anche alle risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione e alle eventuali sanzioni nonchè ad un nuovo platfond di 20 mil di euro, con procedura total- mente rinnovata per l’effettuazione delle richieste da parte degli enti locali.
Di interesse della libera professione anche l’ampliamento dell’accesso ai confidi e la possibilità di usufruire della relativa garanzia. >>>
Risarcimento
Infortunio durante una verifica post-sisma
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Decreto Fiscale pubblicato in Gazzetta
Focus sulle novità per professionisti ed edilizia
BIM 2019
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tecnica e progettuale
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dicembre75 ORDINI ABBONATI!
Incendi di progetto:
definizione, modalità ed esempi
ANTINCENDIO
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Alea iacta est:
EQUO
COMPENSO è legge, ma la battaglia si è conclusa?
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È entrato in vigore il 6 dicembre 2017 il de- creto fiscale, collegato alla Legge di bilancio 2018, essendo stata pubblicata nella Gaz- zetta Ufficiale n.284 del 5 dicembre 2017 la leg- ge 4 dicembre 2017, n.
172 di «Conversione in legge, con modificazio- ni, del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, re- cante ... >>> a pagina 4
Se un architetto (o un ingegnere, o un altro professionista tecnico) riporta danni dopo una caduta in occasione di un so- pralluogo dopo un terremoto, la Protezio- ne Civile non è tenuta a rimborsarlo per i danni subiti. Lo stabilisce una sentenza della Cassazione. >>>
La classificazione del legname in opera:
norme di riferimento e aspetti tecnico-pratici
LEGNO
a pagina 10 a pagina 8
Poste Italiane S.p.A.- Spedizione in Abbonamento Postale - D.L.353/2003 (conv. in L.27/02/2004 n.46) art.1, comma 1, CN/BO • ISSN 2307-8928
Con la firma del decreto de-
finite le modalità e i tempi
dell’obbligatorietà del BIM
negli appalti pubblici. Via dal
2019 per le opere da 100 mi-
lioni e oltre, poi gradualmente
per quelle di minore importo
fino al 2025. >>>
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4 Alea iacta est:
EQUO COMPENSO è legge, ma la battaglia si è conclusa?
Primo Piano
5 Decreto Fiscale pubblicato in Gazzetta: focus sulle novità per professionisti ed edilizia
6 Per i Professionisti equo compenso a metà: vale solo per PA, banche e grandi imprese
8 BIM, c’è la firma sul decreto:
via nel 2019 l’obbligo
di digitalizzare gli appalti pubblici.
Le specifiche
Le Rubriche
Professione
9 Scheda carburante e rimborsi IVA: le varie possibilità
10 Protezione Civile:
niente risarcimento
per l’architetto caduto durante la verifica post-sisma
Ingegneria Forense
12 L’Ingegnere Forense, uno strano figuro a spasso senza titoli dentro e fuori le aule di giustizia
13 CTU: la corretta richiesta del rimborso spese
Sismica
14 Influenza della deformabilità sulla risposta dinamica
di elementi in muratura sollecitati fuori dal piano
16 Dal fusto della canapa una soluzione integrata per la sicurezza sismica e l’efficienza energetica degli edifici
Edilizia
18 Cartografia catastale dinamica:
avviato il servizio di consultazione
20 Distanze in edilizia: ecco come si calcolano. Il metodo lineare
BIM 22 Il BIM nelle costruzioni in acciaio:
utilizzo, vantaggi ed esempi applicativi
24 Incongruenze geometriche e model checking
ICT 25 Navigazione internet & HolaVPN:
che cos’è e quali rischi corriamo
26 Industria 4.0 e strategia per la Cyber Security
Sicurezza
28 Incendi di progetto: definizione, modalità ed esempi
Geotecnica
30 Il potenziale dell’Interferometria SAR satellitare e terrestre per il monitoraggio delle dighe
Costruire in Legno
32 La classificazione del legname in opera
Costruire in Acciaio
33 Norma ISO 15614-1 Specifica e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici ed. 2017, cosa cambia?
34 Progettazione di una tettoia in carpenteria metallica per un centro logistico:
analisi e modellazione
Costruire in Calcestruzzo
36 Calcestruzzo e ambiente.
I casi studio del Messner
Mountain Museum Di Zaha Hadid e lo Schaulager Museum
di Herzog&Demeuron
38 Aggregati plastici riciclati per calcestruzzi
Architettura
40 L’Exhibition Road Quarter del Victoria&Albert Museum by Amanda Levete
Pavimenti
41 Tutto sulle pavimentazioni da abbinare ai sistemi radianti
42 Verso una progettazione
e realizzazione di pavimentazioni industriali in calcestruzzo a prestazione garantita
44 Dossier Efficienza Energetica ed Impiantistica
Dossier Efficienza Energetica ed Impiantistica
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Decreto Fiscale pubblicato in Gazzetta:
focus sulle novità per professionisti ed edilizia
Matteo Peppucci – INGENIO
Pubblicata in GU la conversione in legge del Decreto Fiscale: confermati l’equo compenso per tutti i professio- nisti e il Fondo progettazione da 60 milioni di euro per l’antisismica e la prevenzione del rischio idrogeologico.
Tra le misure c’è anche il regime di sostegno alla cogenerazione per il teleriscaldamento La conversione in legge, con modifiche, del decreto
fiscale 148/2017 (legge 172/2017) è stata pubblica- ta nella Gazzetta n.284 del 5 dicembre, assieme al testo coordinato tra il decreto e la legge di conver- sione. Ecco tutte le novità di rilievo per professionisti ed edilizia:
• equo compenso (art.19-quaterdecies): rimandan- do all’approfondimento completo che spiega bene estensione, limiti e prerogative dell’equo compenso allargato a tutti i professionisti e lavoratori autonomi, ricordiamo che la ‘vecchia’ misura è stata riscritta allargando il raggio di azione dai soli avvocati che svolgono prestazioni a vantaggio di banche, assicurazioni e grandi imprese, a tutti i profes- sionisti, anche a quelli non iscritti a un ordine.
Previsto, nella nuova formulazione, anche che la pubblica amministrazione debba garantire il princi- pio dell’equo compenso;
• fondo progettazione “definitiva ed esecutiva”
opere pubbliche (art.17-quater): è un nuovo pla- fond destinato alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e al contrasto del dissesto idrogeologico, per un totale di più di 20 milioni di euro complessivi, con procedura totalmente rinnovata per l’effettuazio- ne delle richieste da parte degli enti locali.
Nello specifico: 5 milioni per il 2017 per i comuni
delle zone a rischio sismico 1, mentre nel 2018 e 2019 potranno accedere al Fondo anche i comuni delle zone a rischio sismico 2 “per spese di proget- tazione definitiva ed esecutiva”, ma stavolta “relati- va ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurez- za del territorio dal dissesto idrogeologico”.
Il limite, rispetto agli stanziamenti già effettuati, vie- ne incrementato di 20 milioni, tra il 2018 e il 2019.
• utilizzo proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione (art.1-bis): per i costi delle progettazioni di opere pubbliche si potrà attin- gere alle risorse derivanti dagli oneri di urbaniz- zazione e dalle eventuali sanzioni per il mancato rispetto di norme edilizie e urbanistiche;
• utilizzo della procedura negoziata senza bando (cioè trattativa privata a inviti alle imprese, a rota- zione) per gli appalti di lavori fino a 5,2 milioni di euro (soglia comunitaria) delle opere pubbliche individuate dal commissario alla ricostruzione nell’e- lenco stilato dalle Regioni (art.2-bis): si prevede il completamento delle schede Aedes da parte dei professionisti entro il 31 gennaio 2018 e chi non adempie perde sia il contributo che il compenso e viene cancellato dall’elenco dei professionisti. >>>
#Editoriale_segue_da_pag.1
Andrea Dari – Editore INGENIO
Alea iacta est:
EQUO COMPENSO è legge, ma la battaglia si è conclusa?
... disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.
Tra le novità introdotte dal provvedimento, si segnala l’estensione dell’equo compenso a tutti i professionisti, anche a chi non è iscritto ad un ordine professionale. I professionisti, quindi, avranno diritto ad un compenso economico adeguato e proporzionato alle prestazioni e al lavoro svolto per i committenti “forti” come banche, assicurazioni e Pubbliche Amministrazioni.
Per le professioni regolamentate, le grandi stazioni appaltanti do- vranno fare riferimento quindi alle tabelle dei corrispettivi definite dal cosiddetto “Nuovo Decreto parametri bis”, ossia il decreto 143/2013.
Sconfitto il parere del’Antitrust che si opponeva a questo provvedi- mento, sancito un sacrosanto diritto, ora possiamo essere tutti con- tenti e abbassare la guardia?
Ho sentito l’amico Michele Lapenna, consigliere e tesoriere CNI, che si è sempre occupato i questi argomenti e che non di rado ha avuto uscite pubbliche molto dure nei confronti di chi si opponeva e si op- pone a questa scelta di civiltà professionale.
E Michele mi ha confermato che si, il principio dell’equo compenso è stato accettato, ma si tratta di un punto di svolta e di partenza, non di arrivo. Di svolta rispetto alle politiche ultraliberiste e a una concezio- ne di mercato senza regole. Di partenza perchè ora il principio deve essere tradotto in atti concreti per un’estensione non solo ai grandi committenti, ma anche alla piccola e media impresa, ai rapporti con le persone fisiche, e soprattutto all’estensione per tutta la PA, come peraltro è previsto nel testo.
Lapenna mi ha sottolineato come non si sia tenuto conto - in questo provvedimento - del parere dell’AntiTrust, che fa riferimento a un Paese e a un’Europa che non esiste più, di una concezione dell’e- conomia di mercato pre crisi in cui i diritti venivano cancellati dalle cosiddette lenzuolate. Ma non bisogna abbassare la guardia per- chè nella predisposizione dei documenti attutivi e di estensione del provvedimento ci sarà chi cercherà di riutilizzare questo parere, chi cercherà di rendere inattuabile la legge.
Lapenna infine mi ha evidenziato che la prima conseguenza di que- sto provvedimento sarà la definizione da parte delle stazioni appal- tanti di una soglia massima di ribasso.
La battaglia quindi non si è conclusa. Anzi finalmente può inizia- re. Occorre quindi che tutta la categoria mantenga viva l’attenzione sull’argomento, sia negli organi nazionali che in quelli territoriali. Oc- correrà cercare consenso, investire quindi in campagne di informa- zione che facciano capire al cittadino che la “tariffa minima” lo tutela da servizi scadenti, non lo penalizza.
Torniamo alla Battaglia dunque. Ottima l’iniziativa politica che ha portato alla nascita di ‘Professionisti per l’Italia’, con RPT e CUP presentata nel corso della manifestazione al Teatro Brancaccio di Roma per l’equo compenso.
Per essere forti occorre fare gruppo. >>>
n.58_dic.2017_pag.6
#Primo_Piano
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Per i Professionisti equo compenso a metà: vale solo per PA, banche e grandi imprese
Equo compenso: analizzando l’emendamento approvato al Decreto Fiscale che estende l’equo compenso a tutte le professioni, si evince che sono esclusi dal perimetro tutti i rapporti con i committenti privati
Equo compenso sì, ma solo a metà. Dall’analisi della norma inserita nel maxiemendamento al DL Fiscale approvato dal Senato e in dirittura d’arrivo alla Came- ra per la definitiva conversione in legge, si evince che l’equo compenso per i professionisti è limitato ai rapporti con le grandi imprese, alle banche e alle assicurazioni; con le amministrazioni, peraltro, risul- terà effettivo in caso di affidamento diretto o a trattati- va privata e nella fase esecutiva del contratto.
L’art.19-quaterdicies, infatti, esclude espressamen- te dal perimetro dell’equo compenso i rapporti fra professionista e “microimprese” (meno di 10 occu- pati e 2 milioni di fatturato), piccole imprese (meno di 50 addetti e 10 milioni di fatturato) e medie imprese (sotto i 250 addetti e meno di 50 milioni).
La quasi totalità dei rapporti che intercorrono fra
professionisti e committenti privati saranno esclu- si, quindi, dalla disciplina dell’equo compenso.
Cosa prevede la nuova disposizione
Si va a introdurre l’art.13-bis alla legge 247/2012, in materia di equo compenso per le prestazioni profes- sionali degli avvocati, allargando il perimetro a tutti i professionisti e lavoratori autonomi, anche quelli non iscritti ad un preciso albo professionale.
Attenzione: l’oggetto espressamente indicato dell’ar- ticolo 19-quaterdicies, comma 1, è la disciplina del compenso degli avvocati (e, quindi, anche dagli altri professionisti) nei rapporti professionali re- golati da convenzioni con imprese bancarie e assi- curative nonché di imprese diverse dalle microim- prese e dalle piccole e medie imprese. >>>
Professionisti e Imprese:
i nuovi incentivi della Legge di Bilancio 2018
La Legge di Bilancio 2018 sostiene gli investimenti, la formazione sulle nuove tecnologie e le assunzioni e rifi- nanzia la Nuova Sabatini
Tra le novità del DDL Bilancio 2018 all’esame defi- nitivo della Camera dopo l’approvazione del Senato, segnaliamo anche i nuovi incentivi per l’acquisto di beni strumentali nuovi, assunzioni e formazio- ne del personale. Le misure, quindi, riguardano sia i professionisti che le imprese.
Super ammortamento
Passerà dal 150% al 180% il superammortamento riconosciuto a professionisti e imprese per inve- stimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, effettuati dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La stessa maggiorazione sarà applicata anche ai beni immateriali strumentali.
Fatturazione elettronica
Dal 1° luglio 2018 la fatturazione elettronica diven- terà obbligatoria per la cessione di carburanti e le prestazioni di subappaltatori nell’ambito degli ap- palti pubblici. Dal 1° gennaio 2019 dovrebbe scattare l’obbligo anche per i privati.
Nuova Sabatini
Vengono incrementati di 330 milioni di euro, dal 2018 al 2023, i finanziamenti agevolati concessi alle piccole e medie imprese da banche e inter- mediari finanziari, per l’acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzatu- re nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. Il 30% di queste risorse (quindi non più ‘solo’
il 20%, come è adesso) sarà riservato agli investi-
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BIM, c’è la firma sul decreto:
via nel 2019 l’obbligo di digitalizzare gli appalti pubblici. Le specifiche
Matteo Peppucci – INGENIO
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato il decreto che definisce le modalità e i tempi di introduzione dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’e- dilizia e le infrastrutture nelle stazioni appaltanti, per razionalizzare le attività di progettazione e le relative verifiche. Via dal 2019 per le opere da 100 milioni e oltre, poi gradualmente per quelle di minore importo fino al 2025
Il decreto sul BIM è stato firmato dal Ministro Graziano Delrio venerdì 1° dicembre: dal 2019 partirà ufficial- mente l’obbligo di digitalizzare gli appalti pubblici (per le opere sopra ai 100 milioni), con graduale al- largamento del perimetro alle opere di importo minore fino all’all inclusive del 2025. Si attende, ora, la pub- blicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Per il MIT si tratta di un intervento utile nel persegui- mento di una migliore qualità dei progetti e delle opere, criterio ispiratore del Nuovo Codice dei Con- tratti Pubblici, in quanto, attraverso la digitalizzazione del settore delle costruzioni, si apportano benefici alla spesa pubblica e ai prodotti immobiliari o infrastruttu- rali e si rende più efficiente l’operato degli attori sul versante dell’offerta, con il conseguente incremento della loro redditività. >>>
Il Decreto BIM:
l’avvio dell’Era Digitale
nel settore delle Costruzioni in Italia
Ciribini Angelo Luigi Camillo – DICATAM - Università degli Studi di Brescia
Le finalità e le prospettive del decreto ministeriale
La pubblicazione del decreto del Ministro delle infra- strutture e dei trasporti del dicembre 2017 (d’ora in poi DM) riferito all’art. 23 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
costituisce indubbiamente un evento non trascurabile:
al contrario, essa potrebbe apparire decisiva, come si cercherà di spiegare in seguito.
È importante sottolineare, in via preliminare, che il DM investe direttamente le amministrazioni pubbli- che, sottintendendo che la loro maturità digitale in- ciderà profondamente sull’efficacia del provvedimen- to, agendo dal versante della Domanda su quello dell’Offerta, costringendo i diversi operatori privati a una evoluzione più o meno profonda, a seconda della qualità delle richieste formulabili e della capacità di verificarne gli esiti.
Sarebbe, perciò, una grave deformazione ottica con- siderarne solo le implicazioni immediate rivolte alle stazioni appaltanti o alle amministrazioni conceden- ti, anche se così accadrà inevitabilmente per molti, a causa di una malintesa aspettativa di coloro che supponevano che il decreto dovesse assumere un carattere manualistico di regolazione puntuale e uni- versale. >>>
Scheda carburante e rimborsi IVA: le varie possibilità
Scheda carburante e auto, come scaricare l’Iva sulle spese: imprese e professionisti possono non utilizzare la scheda carburante e optare per i pagamenti elettro- nici con carta, ma le due opzioni non possono essere combinate
Professionisti e imprese possono scaricare (portare in detrazione/deduzione in dichiarazione dei redditi) i costi del carburante (più precisamente, l’Iva sui co- sti), che rappresentano spesso una ‘fetta’ notevole dei cd. costi ‘lavorativi’. Per farlo, è possibile utilizzare la scheda carburante oppure optare per i pagamenti elettronici con carta, ma le due opzioni non posso- no essere combinate.
Non è possibile, quindi, optare per una modalità di pagamento ‘mista’. Ricapitolando: tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite uno dei due meto- di: o tutti elettronici o tutti con scheda carburante.
Questi i riferimenti normativi e di prassi: art.7, comma 2, lettera p), del decreto-legge 70/2011 e circolare n.
42/E dell’Agenzia delle Entrate, che spiega in dettaglio come funziona la validità delle certificazioni legate a detrazioni IVA e deduzioni per le spese relative ai rifornimenti di carburante.
Pagamenti elettronici
Se si sceglie di pagare con carta di credito, banco- mat o carta prepagata, non si dovrà compilare nes- suna scheda, ma basta che la carta sia intestata al professionista o titolare dell’attività economica, artistica o professionale, che porterà le spese in detrazione/deduzione. >>>
La Disoccupazione NASPI vale anche per professionisti e lavoratori autonomi
Pubblicati i chiarimenti dell’INPS sulle fattispecie che consentono il mantenimento dell’assegno pur lavoran- do: la disoccupazione è compatibile con redditi fino a 4.800 euro
L’iscrizione a un Albo professionale e il mero pos- sesso di una partita Iva (c.d. silente, cioè non pro- duttiva di reddito) non bloccano più l’erogazione della Naspi, l’indennità di disoccupazione dei lavora- tori dipendenti.
L’Inps, con la circolare n.174 del 23 novembre, ha for- nito importanti chiarimenti in ordine alla compatibili- tà delle indennità di disoccupazione Naspi, Aspi e mini Aspi con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito, specificando la rilevan- za dell’iscrizione ad Albi professionali e della presenza di partita IVA attiva, con precisazioni sulla possibilità di riconoscimento dell’incentivo all’autoimprenditorialità.
Importante: se il professionista svolge attività lavo- rativa, la Naspi è compatibile fino a 4.800 euro di reddito professionale.
Naspi e nuovo reddito
La disposizione presa in considerazione dall’Inps è
quella che obbliga il percettore di Naspi, in caso di
avvio di una nuova attività di lavoro, a comunicare
all’Inps, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il reddito
annuo previsto per conservare il diritto alla Naspi, sep-
pure in una misura ridotta all’80%. >>>
n.58_dic.2017_pag.10
#Primo_Piano
#Professione
Protezione Civile: niente risarcimento per l’architetto caduto durante la verifica post-sisma
Cassazione: non sussiste un rapporto di lavoro subordinato, né può configurarsi una responsabilità della Pubbli- ca amministrazione in assenza di “colpa”, secondo le regole generali che disciplinano l’illecito civile
Se un architetto (o un ingegnere, o un altro profes- sionista tecnico) riporta danni dopo una caduta in occasione di un sopralluogo dopo un terremoto, la Protezione Civile non è tenuta a rimborsarlo per i danni subiti. Assume particolare rilevanza, la senten- za della Cassazione n.27865/2017 del 23 novembre, dove si specifica che la Protezione Civile, in quanto ente pubblico, è autorizzata solo a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni riporta- ti dai professionisti impegnati nelle attività svolte per suo conto.
Il caso
Un architetto, in occasione di un sopralluogo in una località colpita da terremoto, scivola in una stradina in forte pendenza riportando la rottura di un tendine del ginocchio. Il professionista chiede il risarcimento dei danni alla Protezione Civile, perché si era infortunato
nell’ambito di operazioni di verifica del territorio, effet- tuate nell’interesse della PA: veniva pertanto invocato l’art.6 della legge 225/1992 (istitutiva del Servizio Na- zionale di Protezione civile), che prevede che l’attività di protezione civile sia svolta anche da rappresentati di ordini e collegi professionali; e, soprattutto, l’artico- lo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3253/2002, secondo cui la Protezione civile “è autorizzata a stipulare polizze assicurative a ga- ranzia di eventuali danni in favore di liberi profes- sionisti” che svolgono “operazioni tecnico-scientifi- che” nell’ambito delle attività di protezione civile.
Per i giudici di merito, però, non essendoci alla base un rapporto di lavoro subordinato tra professio- nista e PA, non può configurarsi in capo alla Prote- zione civile alcuna posizione di garanzia. Inoltre, data la mancanza di “colpa” in capo alla stessa PA, il risarcimento è da escludere. >>>
Lauree professionalizzanti:
firmato il decreto. Ecco come funzioneranno
Matteo Peppucci – INGENIO
Il Ministro dell’Istruzione Fedeli ha firmato il decreto che dà il via libera ai nuovi percorsi che debutteranno il prossimo anno accademico. Il corso dovrà essere attivato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro e definito in relazione a professioni comunque disciplinate a livello nazionale, a partire da quelle ordinistiche Si parte: le lauree professionalizzanti vedranno la
luce a partire dal prossimo anno accademico e ogni Università potrà attivare un solo corso per anno accademico ma non online. Sono questi due dei paletti del decreto firmato dal Ministro all’Istruzio- ne Valeria Fedeli, risultato finale del lavoro fatto nei mesi scorsi da un’apposita Cabina di regia convocata dalla Ministra e coordinata dal Sottosegretario Gabrie- le Toccafondi per armonizzare l’offerta formativa che sarà attivata dagli atenei - dedicata ai percorsi con or- dini e collegi professionali - con quella degli ITS, gli Istituti tecnici superiori.
Le specifiche del decreto
Le Università possono attivare al massimo un corso
di laurea di tipo professionalizzante per anno acca- demico da erogare in modalità tradizionale, dunque non on line.
Il corso dovrà essere attivato in stretta collabora- zione con il mondo del lavoro e definito in rela- zione a professioni disciplinate a livello nazionale, a partire da quelle ordinistiche. Nell’ambito delle convenzioni con gli ordini e i collegi professionali, le Università potranno realizzare partenariati con le im- prese. Sono, infatti, previsti tirocini durante il percorso di laurea.
Un’importante modifica riguarda l’accreditamento e
l’attivazione di nuovi corsi di studio: ci sarà, infatti,
una maggiore flessibilità rispetto ai numeri richie-
sti per la docenza. >>>
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L’Ingegnere Forense, uno strano figuro a spasso senza titoli dentro e fuori le aule di giustizia
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Nasce la Rubrica dedicata all’INGEGNERIA FORENSE a cura dell’ingegner Marco Manfroni
Grazie alla lungimiranza, oppure all’incoscienza, dell’editore di questa rivista, pare sarò il Senior Technical Advisor della rubrica Ingegneria Forense, credo di dovermi presentare esponendo sinteticamente la mia storia professionale e la mia visione in merito a questa attività.
Fare l’ingegnere forense in Italia è un mestiere, anzi meno di un mestiere, è un’attività professionale accu- ratamente negata a priori, nonostante ciò molti tecnici, e tra questi parecchi ingegneri, si dedicano pertinace- mente con professionalità e dedizione a questa pro- fessione, e in alcuni casi bisogna aggiungere, anche con un certo successo.
Questo articolo vuole essere una serena riflessione sulle condizioni al contorno della professione che mi sono scelto e spero un sasso nello stagno, che possa far alzare in volo e partecipare alla discussione i molti tecnici, in molti casi eccezionalmente specializzati in settori di cui l’uomo comune ignora persino l’esisten- za, che svolgono quotidianamente questa attività.
Personalmente sono stato sempre attratto dalla ri- cerca della verità nelle questioni tecniche oggetto di contenzioso, forse perché dopo aver passato miglia- ia di ore ad ascoltare tesi assolutamente improbabili sul perché le cose stavano andando male in cantie- re, alcune di queste addirittura aneddotiche e al limite del fantascientifico, anche se sostenute con grande fermezza e una certa verosimiglianza tecnica, indi- viduare un solido nesso causale e una conseguente altrettanto solida catena effetto-causa-responsabilità,
forgiata da evidenze tecnico-scientifiche, costituisce per me una sorta di piacere fisico, un’operazione che mi permette di attraversare la coltre di ricoprimento delle chiacchiere, per approdare al solido substrato delle evidenze scientifiche, dove sta la verità dei fatti.
Questo è stato il motivo per il quale, abbastanza pre- sto, nella mia storia professionale ho deciso di dedi- carmi alla consulenza tecnica legale, oggi grazie alla pertinacia del Prof. Nicola Augenti, meglio e più ele- gantemente conosciuta come Ingegneria Forense.
Anche se mi considero ancora un ragazzino, devo am- mettere, obtorto collo, che ormai giro attorno a queste faccende da più di cinque lustri.
Il Tecnico forense opera essenzialmente in due grandi ambiti, sia nelle vicende civili che penali, come tecni- co di parte, cioè come consulente in ambito giudizia- le o stragiudiziale di un portatore di interessi, oppure come ausiliario del giudice all’interno del processo, cioè come consulente di chi deve decidere sulle ra- gioni delle parti.
All’inizio della mia carriera alcuni giudici, forse notan- do il mio impegno, oppure semplicemente perché era uso farlo con tutti nuovi consulenti recidivi che si agi- tavano cercando di mostrarsi capaci, ... >>>
CTU: la corretta richiesta del rimborso spese
Cassazione: il rimborso delle spese della CTU anticipate da una parte nel corso di un giudizio deve essere ri- chiesto nell’ambito dello stesso procedimento, non essendo possibile procedere con la richiesta in un separato giudizio
Attenzione a richiedere il rimborso spese della consu- lenza tecnica d’ufficio in un giudizio separato rispetto a quello di ‘riferimento’, perché si rischia di non ‘ve- derlo mai’.
È questa la principale indicazione fornita ordinanza n.
27758/2017 della Corte di Cassazione, con la quale si è stabilito che “in materia di liquidazione dei com- pensi al c.t.u., poiché tanto il provvedimento di anti- cipazione quanto quello di liquidazione finale emesso a conclusione del giudizio fanno parte del processo in cui questi è nominato, la parte che ha anticipa- to il compenso non può promuovere un separato giudizio per il recupero delle somme a lui spettan- ti, ma è tenuta a far valere le proprie ragioni nella stessa sede, eventualmente chiedendo al giudice an- che il rimborso delle spese sostenute per sollecitare, nei confronti delle altre parti, la restituzione della quo- ta a lui spettante”.
Per gli ermellini, che nel caso di specie si sono occu- pati di un giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace, promosso contro una compagnia di assicurazioni, dove veniva disposta una consulenza tecnica d’uffi- cio e l’acconto riconosciuto al consulente veniva po- sto provvisoriamente a carico di tutte le parti in via solidale:
- le vicende relative alla liquidazione dei compensi al CTU fanno parte del processo in cui questi è nominato, pertanto il ricorrente avrebbe potuto (e do- vuto) attendere che il giudizio si concludesse formu-
lando in quella sede non solo il rimborso dell’anticipo versato, ma anche la restituzione delle ulteriori spese sostenute per sollecitare, nei confronti delle altre parti, la restituzione della quota a lui spettante. Qualora la richiesta della somma anticipata per sollecitare il rim- borso non fosse stata accolta nel provvedimento finale di liquidazione delle spese, avrebbe potuto impugnar- la con l’appello;
- per questo, l’aver intrapreso un diverso e sepa-
rato giudizio per chiedere il rimborso di quanto
anticipato e delle spese legali necessarie per il
recupero (lettera raccomandata), senza attendere la
conclusione del primo giudizio e che il Giudice stabilis-
se a carico di chi quell’onere dovesse essere posto in
via definitiva, configura un indebito frazionamento
del credito con sostanziale abuso dello strumento
processuale. >>>
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Influenza della deformabilità sulla risposta dinamica di elementi in muratura sollecitati fuori dal piano
Simona Coccia, Mario Como, Fabio Di Carlo – Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica, Università di Roma Tor Vergata
Abstract
Il comportamento dinamico di strutture in muratura esistenti dipende soprattutto dalla risposta fuori dal piano delle pareti verticali. Negli edifici non consoli- dati, questi elementi risultano infatti i più vulnerabili.
Una corretta valutazione della loro risposta dinamica può essere effettuata analiticamente considerando l’e- quazione della dinamica dei corpi rigidi non resistenti a trazione. Il modello più semplice da analizzare è il blocco oscillante, presente in letteratura con il nome di pendolo inverso, in cui si trascura la resistenza a trazione e si ipotizza una resistenza e rigidezza infi- nita a compressione. In questo lavoro si presenta una modellazione del blocco in cui si considera anche la rigidezza flessionale elastica dell’elemento.
Diversamente dal blocco rigido, in cui il moto è definito da un’unica equazione , si ottiene un sistema di due equazioni differenziali che può essere risolto ricorren- do a metodi di integrazione numerica. Ipotizzando che l’elemento è sottoposto ad un accelerogramma alla base, è possibile valutarne la risposta dinamica in ter- mini di spostamento, risolvendo il sistema di equazioni differenziali. Confrontando i risultati con quelli ottenuti per il blocco rigido oscillante, si valuta quindi l’influen- za della deformabilità elastica sulla risposta dinamica degli elementi murari. Nel lavoro si riportano inoltre i risultati di un ampia indagine numerica.
Introduzione
La ricerca affronta il problema del comportamento di- namico di elementi murari sollecitati fuori dal piano.
È un problema attuale e di notevole rilevanza applica-
tiva per le strutture in muratura esistenti non consoli-
date, sia per la stima della vulnerabilità sismica e del
danno atteso che per la definizione di adeguati criteri
di verifica, attualmente basati sull’introduzione di un
fattore di struttura. Quest’ultimo è definito come rap-
porto tra il valore di accelerazione che causa il collasso
dell’elemento murario ed il valore di accelerazione che
ne attiva il moto. Allo stato attuale è questo un tema di
ricerca ancora aperto, in quanto lo stesso dispositivo
normativo attualmente vigente fissa un valore costan-
te del fattore di struttura pari a 2, a prescindere da
qualsiasi parametro significativo, come ad esempio la
tipologia di meccanismo, le caratteristiche geometri-
che del pannello murario, la condizione di carico cui è
soggetto il blocco, oppure ancora il sito geografico o
le caratteristiche proprie dell’input sismico. In questo
lavoro, tale problematica è stata affrontata ricorrendo
ad un approccio analitico, nel contesto della dinamica
non lineare del blocco oscillante. La prima formulazio-
ne analitica del problema si deve ad Housner (1963),
che studia il comportamento delle cosiddette strutture
a pendolo inverso, elementi rigidi oscillanti intorno ad
entrambi gli spigoli della sezione di base. >>>
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Dal fusto della canapa una soluzione integrata
per la sicurezza sismica e l’efficienza energetica degli edifici
Concetta Tripepi, Anna Marzo – ENEA Centro Ricerche
Il sistema brevettato da ENEA, che integra in un kit componibile le funzioni antisismica e termoisolante, dele- gandole ad elementi diversi ma entrambi originati dal fusto della canapa.
Introduzione
L’impiego della canapa costituisce oggi uno dei risul- tati più interessanti nel campo della bioedilizia.
Mattoni pannelli intonaci e finiture, ottenuti dalla la- vorazione del canapulo, la parte legnosa interna del fusto, rispondono infatti alle richieste di salvaguardia dell’ambiente e salubrità del costruito.
Tali prodotti garantiscono isolamento termico e tra- spirabilità oltre a avere buona capacità di resistenza al fuoco.
In più, grazie alla loro leggerezza, si prestano a esse- re impiegati nella realizzazione di tamponature in aree a elevata pericolosità sismica.
La parte esterna del fusto è invece di natura fibrosa e ha la caratteristica di possedere notevole resistenza a trazione.
Proprietà quest’ultima che doveva essere ben cono- sciuta in epoca medioevale quando i Veneziani utiliz- zavano tale fibra per realizzare corde e vele destinate alla marineria velica e, nei secoli successivi, quando le corde in canapa erano largamente impiegate per sollevare pesi.
Celebre e leggendaria è l’espressione “acqua alle funi”
attribuita a un marinaio ligure che nel 1586 suggerì di bagnare le corde che si stavano utilizzando per issare l’obelisco di piazza San Pietro, corde che si tramanda fossero proprio in canapa (Figura 1).
Figura 1 – (a) mattoni e (b) corde in canapa (fonti: South Hemp Tecno, Architettura ecosostenibile, Equilibrium-bioedilizia) Col passare del tempo la coltivazione di canapa sativa si radicò sempre più e, agli inizi del 1900, l’Italia ne era divenuta uno dei principali produttori mondiali.
Dalla seconda metà del secolo tuttavia, principalmen- te a causa dell’avvento dei materiali sintetici, si co- minciò a registrare una lenta e progressiva inversione, con il quasi totale abbandono della coltura di canapa italiana a uso industriale.
Negli ultimi anni sembra invece che la filiera produt- tiva stia tornando a suscitare nuovo interesse, con una sempre maggior diffusione di edifici Near Zero Emission, realizzati utilizzando calce e canapa, che sfruttano, tra le altre cose, la caratteristica peculiare che questa pianta possiede di catturare CO
2sia du- rante la crescita sia in fase di impiego. >>>
Chiarimenti del Fisco sul sismabonus potenziato
Alessandro Bonuzzi – EUROCONEFERENCE
Con la risoluzione 147/E dello scorso 29 novembre, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul cosid- detto sisma bonus potenziato.
Trattasi dell’agevolazione che dà diritto a una detra- zione dall’Irpef pari al 70%/80% delle spese sostenute per lavori antisismici che determinano il passaggio ad una/due classe/i di rischio inferiore/i, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo (articolo 16, comma 1-quater del D.L. 63/2013).
Nel caso analizzato, sullo stesso immobile, oltre all’a- dozione di misure antisismiche, sono realizzati anche lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, nonché di riqualificazione energetica.
I quesiti posti all’attenzione del Fisco sono ben tre. In particolare, l’istante chiede di sapere se:
1. la detrazione maggiorata del 70% ovvero dell’80%
può essere fruita, a discrezione, in dieci quote an- nuali e non in cinque;
2. anche per gli interventi di riduzione del rischio si- smico, occorre tener conto del carattere assor- bente dell’intervento di natura “superiore” rispetto a quello di natura “inferiore”;
3. il limite massimo di spesa previsto per gli inter- venti di ristrutturazione (per il 2017 pari ad euro 96.000) sia riferibile anche agli interventi sostenuti sulla medesima unità immobiliare per misure an- tisismiche.
In ordine, le risposte fornite dall’Agenzia sono le se- guenti:
1. la norma non prevede la possibilità di scegliere il numero di rate in cui fruire del beneficio.
Pertanto, il contribuente che intende avvalersi della detrazione potenziata del 70% (o dell’80%) dovrà necessariamente ripartire il beneficio in 5 rate.
Resta comunque ferma la possibilità di avvalersi della detrazione del 50% della spesa da ripartire in 10 rate di pari importo (articolo 16-bis, lett. i), Tuir);
2. anche per gli interventi antisismici vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superio- re assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. Quindi, la detrazione prevista per gli interventi antisismici può essere applicata, ad esempio, anche alle spese di manutenzione or- dinaria e straordinaria necessarie al completamen- to dell’opera;
3. nel caso di esecuzione sullo stesso edificio di in- terventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione ener- getica, il limite di 96.000 europrevisto dall’articolo 16-bis Tuir è unico in quanto riferito all’immobile.
Ne deriva che per gli interventi di consolidamen-
to antisismico, per i quali è possibile fruire della
detrazione in cinque anni, non è possibile fruire di
un autonomo limite di spesa, giacché non rappre-
sentano una nuova categoria di interventi agevola-
bili ma sono ancorati a quelli della lettera i) dell’ar-
ticolo 16-bis del Tuir. >>>
n.58_dic.2017_pag.18
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Cartografia catastale dinamica:
avviato il servizio di consultazione
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione di pubbliche amministrazioni, imprese, professionisti e cittadini il nuovo servizio di navigazione geografica della cartografia catastale
Il Fisco rende a disposizione la navigazione dinami- ca delle mappe catastali e la possibilità di visua- lizzazione integrata con altri dati a supporto dei processi di analisi, gestione e monitoraggio del territorio, attivo per pubbliche amministrazioni, im- prese, professionisti e cittadini. Il servizio, discipli- nato dal Provvedimento n. 271542/2017 delle Entrate, è disponibile per tutto il territorio nazionale (ad ecce- zione delle Province Autonome di Trento e di Bolzano) e consente di visualizzare dinamicamente molti contenuti della cartografia catastale, che viene co- stantemente aggiornata in modalità automatica.
Mappe dinamiche a consultazione libera
Il servizio di consultazione consente di visualizzare dinamicamente molti contenuti della cartografia cata- stale, che viene costantemente aggiornata in modalità
automatica. Le Entrate sottolineano che da gennaio 2018, i servizi di consultazione e quelli di ricerca sui metadati saranno fruibili in maniera ancora più semplice, tramite uno specifico “Geoportale” dell’A- genzia delle Entrate.
Importante: la consultazione libera non offre tutti i contenuti della cartografia catastale, per cui sono sempre disponibili i servizi di consultazione per- sonale e le visure catastali telematiche.
La direttiva Inspire
La Direttiva 2007/2/CE, recepita con il Dlgs n. 32/2010, ha istituito un’infrastruttura per l’informazione territo- riale nella Comunità europea (INSPIRE – INfrastructu- re for SPatial InfoRmation in Europe) per supporta- re le politiche ambientali comunitarie e le attività che possano avere un impatto sull’ambiente. >>>
Iva agevolata su interventi di recupero del patrimonio edilizio:
chiarimenti importanti
Con un emendamento al DDL Bilancio 2018 approvato dal Senato, si fa chiarezza su una questione che ha sempre generato dubbi tra i contribuenti
Quando si applica l’Iva agevolata al 10% nei lavori edili? La domanda, da sempre, è stata gettonatissima tra gli addetti ai lavori, in particolar modo committenti e professionisti tecnici.
Una risposta piuttosto complessa ma chiarificatrice arriva da un emendamento approvato dal Senato, nella seduta del 28 novembre, sul bilancio di previsio- ne dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (la cd. Legge di Bilancio 2018 o Legge Finanziaria).
Nello specifico, il Dossier 560/2 del Servizio Studi del Senato (aggiornato agli emendamenti approvati nella seduta pomeridiana del 28 novembre) dedica un pa- ragrafo a tale emendamento (articolo 3, comma 6-bis) che fornisce una interpretazione autentica della disciplina dell’aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi nell’ambito dei lavori di manuten- zione ordinaria e straordinaria.
Il corretto calcolo del valore dei beni significativi
La determinazione del valore dei ‘beni significativi’
deve essere effettuata sulla base dell’autonomia fun- zionale delle parti staccate rispetto al manufatto prin- cipale. La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo.
Il comma 6-bis fornisce una interpretazione autenti-
ca (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello Statuto del
contribuente, legge n. 212 del 2000) dell’articolo 7,
comma 1, lett. b), della legge n. 488 del 1999 (legge
finanziaria 2000) e del D.M. 29 dicembre 1999. Tali
norme prevedono che sono soggette all’aliquota
IVA del 10 per cento le prestazioni aventi per og-
getto interventi di recupero del patrimonio edilizio
realizzati su fabbricati a prevalente destinazione
abitativa privata. >>>
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Distanze in edilizia: ecco come si calcolano. Il metodo lineare
Tar Veneto: le distanze tra fabbricati non si misurano in modo radiale, come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare, perpendicolare ed ortogonale
Il Tar Veneto, con sentenza 1063/2017 del 27 novem- bre, ha rimarcato il principio secondo il quale, poiché lo scopo perseguito dal legislatore è quello di evita- re intercapedini dannose, le distanze tra fabbricati non si misurano in modo radiale, come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare, perpendicolare ed ortogonale (ex pluribus cfr. Cassazione civile, sez. II, 7 aprile 2005, n. 72859) e la relativa disciplina non trova pertanto applicazio- ne “quando i fabbricati sono disposti ad angolo e non hanno fra loro pareti contrastanti perché ciò che rileva è la distanza fra opposte pareti”.
Nel caso di specie, era stato impugnato un rilascio di permesso di costruire con diverse censure, tra le quali la violazione dell’art. 9 del DM 9 aprile 1968, n. 1444,
“perché non viene rispettata la distanza di 10 m da una porzione del portico delle ricorrenti che deve considerarsi come parete finestrata”.
Secondo i giudici amministrativi, il motivo è infondato, poiché come controdedotto dalla controinteressata, senza replica sul punto da parte delle ricorrenti, dal- la documentazione versata in atti e, in particolare,
“dalla tavola 6 del progetto (cfr. doc. 9 allegato alle difese della controinteressata nell’elenco documenti depositato in giudizio l’11 novembre 2016), l’edificio in progetto in realtà rispetta la distanza di 10 m, perché la porzione del muro che secondo le ricor- renti viola le distanze, viene dalle stesse misurata in modo scorretto”.
In questo caso, quindi, la proiezione della nuova parete chiusa progettata in ampliamento del de- posito crollato non interseca il portico delle ricor- renti. >>>
Permesso di costruire:
la violazione dell’obbligo di esposizione del cartello è reato
Cassazione: la violazione dell’obbligo, di esposizione del cartello indicante gli estremi del permesso di costruire, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal provvedimento sindacale, configura una ipotesi di reato anche dopo l’entrata in vigore del Testo unico edilizia
Il cartello relativo al permesso di costruire - se prescrit- to dal regolamento edilizio o dal provvedimento sinda- cale - va esposto in ogni caso, altrimenti si configura l’ipotesi di reato - anche dopo la entrata in vigore del Testo unico edilizia - ex artt. 27, comma quarto, e 44 lett. a) del dpr 380/2001 - a carico del titolare del permesso, del direttore dei lavori e dell’esecutore.
Lo ha ribadito a chiare lettere la Corte di Cassazione con la sentenza 48178/2017, sottolineando che la ‘ra- tio’ del precetto sta nel fatto che “la sistemazione del prescritto cartello, contenente gli estremi della con- cessione edilizia e degli autori dell’attività costruttiva presso il cantiere, consente una vigilanza rapida, precisa ed efficiente e risponde all’altro scopo di permettere ad ogni cittadino di verificare se i lavo- ri siano stati autorizzati dall’autorità competente;
il che non è poco ai fini della trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione”.
Per questo motivo, si aggiunge, anche l’esposizio- ne, in maniera non visibile, del cartello che risulti comunque presente all’interno del cantiere viola il precetto penale. Nel caso di specie, poi, il rego- lamento edilizio del comune imponeva l’obbligo di esporre il cartello recante i dati della concessione:
non rileva affatto l’obiezione degli imputati, ossia che i lavori soggetti a permesso di costruire non erano ancora iniziati e che il ripristino della strada di ac- cesso costituiva intervento edilizio cd. libero.
L’eccezione presentata, infatti, è “totalmente infon- data perché presuppone un’interpretazione della norma errata, avuto riguardo al suo tenore lette- rale ed alla sua “ratio”. Quel che rileva ai fini della sussistenza dell’obbligo sanzionato dall’art. 44, lett.
a), d.P.R. n. 380 del 2001, è il positivo rilascio in sé del permesso di costruire i cui dati devono essere necessariamente riportati nel cartello. >>>
Pertinenze edilizie: la corretta valutazione per evitare l’abuso
Pertinenze o abusi edilizi? Il Consiglio di Stato chiarisce che per capire quale titolo abilitativo utilizzare bisogna valutare l’utilizzo e le dimensioni dell’immobile
Come si fa a capire se un’opera edilizia, realizzata du- rante una ristrutturazione, è classificabile come per- tinenza? Il Consiglio di Stato fa chiarezza sulla que- stione nella sentenza 5180/2017, specificando che a tal fine bisogna valutare l’utilizzo cui è destinata la pertinenza e le sue dimensioni. Se è una pertinen- za sarà sufficiente la Scia, mentre in caso contra- rio, per non commettere abusi sarà necessario il permesso di costruire.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un privato confermando quanto stabilito dal TAR, che aveva legittimato l’ordinanza comunale di ingiunzione di demolizione per opere abusivamen- te realizzate, con ripristino dello stato dei luoghi.
Durante i lavori di ristrutturazioni, il proprietario dell’im- mobile aveva ampliato di 22 metri quadri il piano superiore e creato un locale deposito di 14 metri quadri al piano inferiore.
Il Tar aveva ordinato la demolizione di quanto realiz- zato considerandolo come costruzione abusiva, poi- ché gli interventi creavano opere edilizie del tutto nuove andando a trasformare l’originario stato dei luoghi. Sarebbe stato necessario, quindi, il rilascio del permesso di costruire e, trovandosi in area vinco- lata, anche dell’autorizzazione paesaggistica.
Oltre a questo, non era dimostrabile la presenza di un vincolo oggettivo con l’immobile principale.
Per Palazzo Spada è tutto legittimo, in quanto, in base all’articolo 817 del Codice Civile, una pertinenza è de- stinata in modo durevole “a servizio o ad ornamento
di un’altra cosa”, il che significa che non deve trattarsi di un manufatto autonomo (come nel caso di specie).
Ai fini edilizi, quindi, per essere considerato “pertinen- za”, il manufatto non deve avere un autonomo valore di mercato e non deve incidere sul carico urbanistico attraverso la creazione di un nuovo volume.
Pertinenze: SCIA o permesso di costruire?
Viene richiesto il permesso di costruire, in virtù di quanto previsto dall’art.3 del dpr 380/2001, “soltanto per gli interventi pertinenziali che comportino la rea- lizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale”.
In questi casi, in mancanza del permesso di costruire si è quindi di fronte ad una costruzione abusiva, men- tre gli interventi pertinenziali minori possono invece essere realizzati con Segnalazione certificata di inizio attività (Scia).
Tornando al caso di specie, secondo il ricorrente le opere ingloberebbero parti di un fabbricato legittima- mente preesistente e, dunque, non potrebbero essere qualificate come “nuova costruzione” ma come “riqua- lificazione delle preesistenze”, e ciò ai sensi dell’art. 3, lett. e), numero 6, del d.P.R. n. 380/2001, atteso che le opere realizzate costituirebbero interventi pertinenziali comportanti la realizzazione di un volume inferiore al 20% dell’edificio principale alle quali accedono.
Ma per il Consiglio di Stato così non è, in quanto, “a
parte che non risulta comprovata la sussistenza del
contenimento dell’ampliamento e del locale ... >>>
n.58_dic.2017_pag.22
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utilizzo, vantaggi ed esempi applicativi
Alessandro Impicciatore – Studio di Ingegneria Impicciatore Il BIM (Building Information Model-
ling) è una metodologia operativa che coniuga funzionalità diverse (architettoniche, strutturali, impian- tistiche, ecc…) in un unico modello che rappresenta la struttura virtual- mente. Su di esso vengono gestite le informazioni che riguardano la costruzione durante tutte le fasi del suo ciclo di vita (Project Lifecycle Phases: PLPs) dalla pianificazione fino alla dismissione.
L’adozione sempre più marcata del BIM per molti pro- getti è dovuta alla possibilità di poter inserire, modifi- care e aggiornate in tempo reale tutte le informazioni del modello derivanti dalle diverse figure professionali a differenza dell’utilizzo dei tradizionali software CAD che si limitano a rappresentazioni “statiche” della costruzio- ne. In questo modo, le varie figure professionali (inge- gneri, impiantisti, architetti, project manager, topografi, costruttori, aziende, contraenti generali, ecc.), possono condividere le informazioni caratteristiche della struttu- ra in funzione del loro settore di competenza.
Il BIM è anche in grado di fornire agli utenti indica- zioni sul tempo (4D) e sui costi (5D) in maniera da individuare sia una corretta pianificazione che una chiara e precisa stima dei costi della struttura. Il mo- dello così risulta essere il fulcro nella metodologia BIM in quanto contenitore di tutti i dati (geometria, proprietà dei materiali, proprietà energetiche, costi, tempistiche, ecc) e permette ai vari attori del processo edilizio di poter progettare indipendentemente le sin- gole parti per poi inserirle in un unico modello tridi- mensionale dando vita a una progettazione integrata multidisciplinare come riportato in figura 1.
Figura 1
Si verifica così una vera e propria collaborazione tra i vari utenti dove tutti i membri dei team lavorano sullo stesso progetto e con gli stes- si obiettivi. Le tipologie e i mezzi utilizzati per lo scambio di informa- zioni permettono di individuare “4 livelli di maturità del BIM”, come indicato nella tabella sottostante.
Il processo di scambio tra modelli tridimensionali avviene principal- mente attraverso il formato stan- dard aperto ed internazionale IFC (Industry Foun- dation Classes) che consente l’interoperabilità tra le varie piattaforme BIM.
Il formato IFC ha quindi lo scopo di consentire l’inter- scambio di un modello informativo senza perdita di informazioni, è sviluppato dall’organizzazione interna- zionale BuildingSMART, nata nel 1995 e attualmente presente in 19 paesi del mondo.
L’ approccio alla collaborazione nelle fasi di progetta- zione, realizzazione e di esercizio delle costruzioni, se- condo standard e flussi di lavoro aperti, come mostrato nella figura 3, prende il nome di “OPEN BIM”. >>>
Figura 2
Figura 3
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