COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 42 del 17/03/2017
OGGETTO: SVINCOLO DEI TERRENI OGGETTO DI P.A.P.M.A.A. PRESENTATO DALL'AZ. AGR. PODERE LA CASTELLACCIA DI TOFANARI ALESSANDRO.
L’anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 12:00 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO
Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore
Presente Presente Assente Assente Presente
Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Oggetto: SVINCOLO DEI TERRENI OGGETTO DI P.A.P.M.A.A. PRESENTATO DALL'AZ.
AGR. PODERE LA CASTELLACCIA DI TOFANARI ALESSANDRO LA GIUNTA COMUNALE
Vista la determinazione dirigenziale n. 38 del 03/02/2017 con la quale è stato approvato il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) presentato in data 21/10/2015 prot. 19393 dall'Azienda Agricola Podere La Castellaccia di Tofanari Alessandro relativo al frazionamento dei terreni per la costituzione di due aziende agricole senza interventi urbanistici edilizi;
Richiamato il PAPMAA iniziale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 94 del 10 Luglio 2003 relativo alla realizzazione dei seguenti interventi:
- Ristrutturazione dei fabbricati aziendali a fini abitativi ed agrituristici;
- Realizzazione di una nuova cantina, box per cavalli, fienile, rimessa macchine ed attrezzi;
- Alienazione di due fabbricati semi diruti e acquisto di un rudere limitrofo alla proprietà;
VISTO l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della L.R. 64/95 così come modificata ed integrata dalla L.R. 25/97 stipulato in data 25/11/2004 repertorio n. 31528, registrata a Siena in data 07/12/2004 al n. 101425 a firma del Notaio Dott. Alfredo Mandarini allegato al PAPMAA originario, con il quale l’azienda agricola , proprietaria delle particelle identificate al Catasto fabbricati al foglio 126, particella 127, subalterni 2-3-4-5 e particella 119 ed al Catasto Terreni foglio 118, particelle 1, 8 e 9, foglio 126, particelle 29, 30, 31, 32, 114 e 116 e foglio 127, particelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 38, 40, 41, 47, 48, si impegnava a :
- non modificare la destinazione d'uso agricola dei nuovi edifici rurali da realizzare, per almeno 20 (venti) anni, dalla data della loro ultimazione;
- non alienare separatamente dagli edifici le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti, ed in particolare a non alienare separatamente le particelle 29, 30 e 31 del foglio 126 del Catasto Terreni del Comune di San Gimignano, dagli edifici da realizzare ed indicato nel progetto e nella planimetria allegata al programma approvato;
VISTA la richiesta presentata tramite Pec in data 06/02/2017 con prot. 2464 dal Sig.
Tofanari Alessandro, relativa allo scorporo dall'atto d'obbligo delle particelle identificate al Catasto Terreni del Comune di San Gimignano al foglio di mappa 118, particelle nn. 1, 8 e 9, al foglio di mappa 127, particelle nn. 2, 3, 4, 5, 111, 113, 114, 125, 127, 131, 132, 134, e 137;
VISTO il parere del Nucleo di Valutazione espresso in data 16/02/2017: “Il Nucleo di Valutazione vista la richiesta pervenuta tramite PEC in data 06/02/2017 con prot. 2464 di svincolo dei terreni oggetto di P.A.P.M.A.A. dall' Az. Agr. Podere la Castellaccia di Tofanari Alessandro e la successiva email inviata in data 10/02/2017 a firma del Dott. Agr. Gerardo Lotrecchiano, nella quale vengono riportate le indicazioni del Notaio Dott. A. Magi di Siena, esprime parere favorevole allo scorporo delle particelle dell'azienda derivata oggetto di compravendita a condizione che venga prodotto l'elenco delle particelle sulle quali è stata dimensionata la cantina, le quali dovranno continuare a far parte dell'azienda originaria”;
PRESO ATTO delle integrazioni presentate in data 27/02/2017 prot. 4086 pervenuta a mezzo PEC a firma del Sig. Tofanari Alessandro con la quale si indica l'elenco delle
particelle sulle quali sono presenti i vigneti su cui è stata dimensionata la cantina e nella fattispecie al foglio di mappa 127, particelle 12, 15, 17, 38, 40, 41, 109, 124 e 136;
RITENUTO di procedere allo scorporo dall’atto unilaterale d’obbligo soprarichiamato i terreni indicati al foglio di mappa 118, particelle nn. 1, 8 e 9 e al foglio di mappa 127, particelle nn. 2, 3, 4, 5, 6, 111, 113, 114, 125, 127, 131, 132, 134, e 137, in quanto sugli stessi non risulta dimensionata la cantina realizzata;
VISTA la L.R. n. 65/2014 – Capo III Disposizioni territoriali e il relativo regolamento di attuazione 25 agosto 2016 n. 63/R;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare lo scorporo dei terreni individuati al NCT al foglio di mappa 118, particelle nn. 1, 8 e 9 e al foglio di mappa 127, particelle nn. 2, 3, 4, 5, 6, 111, 113, 114, 125, 127, 131, 132, 134, e 137 dall'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della L.R.
64/95 così come modificata ed integrata dalla L.R. 25/97 stipulata in data 25/11/2004 repertorio n. 31528, registrata a Siena in data 07/12/2004 al n. 101425 a firma del Notaio Dott. Alfredo Mandarini;
2. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO