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MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2015, N. 19 (NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO E

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(1)

XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2021, N. 49

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2015, N. 19 (NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO E

CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI) __________

pdl n. 79

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XI LEGISLATURA

2

Art. 1

(Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 19/2015) 1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici) è inserito il se- guente:

“Art. 5 bis

1. Al fine di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti, le imprese operanti nei settori della ven- dita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale di cui al comma 34 dell’ar- ticolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) che svolgono le attività disciplinate da que- sta legge devono:

a) avvalersi, per tali attività, esclusivamente di perso- nale dipendente abilitato ai sensi del decreto mi- nisteriale 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento

concernente l'attuazione dell'articolo 11-quater- decies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle dispo- sizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);

b) istituire, nel comune in cui svolgono l’attività, un ufficio con personale dedicato in via esclusiva ai servizi di post-contatore.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

IL PRESIDENTE F.to Dino Latini

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