• Non ci sono risultati.

proposta di legge n. 79

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "proposta di legge n. 79"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 79

a iniziativa dei Consiglieri Latini, Ciccioli, Marcozzi, Marinelli, Rossi, Baiocchi

presentata in data 18 ottobre 2021

______

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2015, N. 19 (NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO E

CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI)

__________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2

Art. 1

(Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 19/2015)

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici) è inse- rito il seguente:

“Art. 5 bis

1. Al fine di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'e- nergia elettrica e del gas naturale di cui al comma 34 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.

239 (Riordino del settore energetico, nonché de- lega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) che svolgono le atti- vità disciplinate da questa legge devono:

a) avvalersi, per tali attività, esclusivamente di per- sonale dipendente abilitato ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (Regola- mento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di instal- lazione degli impianti all'interno degli edifici);

b) istituire, nel comune in cui svolgono l’attività, un ufficio con personale dedicato in via esclusiva ai servizi di post-contatore.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Riferimenti

Documenti correlati

2. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro

Gli articoli 7 e 8 indicano i nuovi termini, rispettivamente, per l'esercizio della delega concernente la competenza del giudice di pace in materia penale (30 giugno 1994),

34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;. l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente

Nella relazione illustrativa del progetto di legge si osserva che l'attuale disci- plina vigente per l'elezione dei componenti del Consi& Superiore,

di disporre a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel

759/C del deputato Tantalo, concernente •á Ricono- scimento del servizio prestato dai magistrali presso altre Aminini- strazioni dello Stato,).. I1 Consiglio

97 è sostituito dal seguente: - Ai magistrati di tribunale, di appello e di cassazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la nomina alla qualifica