• Non ci sono risultati.

proposta di legge n. 79

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "proposta di legge n. 79"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 79

a iniziativa dei Consiglieri Latini, Ciccioli, Marcozzi, Marinelli, Rossi, Baiocchi

presentata in data 18 ottobre 2021

______

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2015, N. 19 (NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO E

CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI)

__________

(2)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

2

Art. 1

(Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 19/2015)

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici) è inse- rito il seguente:

“Art. 5 bis

1. Al fine di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'e- nergia elettrica e del gas naturale di cui al comma 34 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n.

239 (Riordino del settore energetico, nonché de- lega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) che svolgono le atti- vità disciplinate da questa legge devono:

a) avvalersi, per tali attività, esclusivamente di per- sonale dipendente abilitato ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (Regola- mento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di instal- lazione degli impianti all'interno degli edifici);

b) istituire, nel comune in cui svolgono l’attività, un ufficio con personale dedicato in via esclusiva ai servizi di post-contatore.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non deri- vano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Riferimenti

Documenti correlati

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.. Il collaudo deve

Per i progetti di competenza regionale, ai sensi del comma 1 dell’articolo 7, le disposizioni procedurali relative alla valutazione di impatto ambientale disciplinate dal

recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014,

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO 3 APRILE 2017 N. 1 RECANTE “ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004,

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n...

Vista la Legge Regionale 28 giugno 2013, numero 15 recante “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle Province”;... 15 “Disposizioni transitorie in materia

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integra- tive e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni recanti

delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n.191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali, amministrativi e