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Bancarotta riparata : cos è e come funziona

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Bancarotta “riparata”: cos’è e come funziona

Autore: Paolo Remer | 04/12/2020

La restituzione delle somme sottratte reintegra il patrimonio e perciò evita un danno ai creditori e la condanna penale; ma va fatta prima della dichiarazione di fallimento.

È bella la vita quando si fanno le vacanze a spese dell’azienda: com’è successo ad

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un manager che era andato diverse volte in villeggiatura in famose località turistiche, estive ed invernali, e aveva pagato con la carta di credito della società.

Con l’occasione aveva acquistato anche alcuni abiti di marca. Totale costo a carico della ditta: 78mila euro.

Poi però per queste “spese pazze”, certamente non giustificate da nessuna necessità aziendale, ha dovuto pagare un conto più salato: è stato accusato di bancarotta fraudolenta, dopo che l’impresa era fallita. La condanna sembrava scontata e infatti è arrivata da parte del tribunale e della Corte d’Appello. Ma a sorpresa, la Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto e lo ha assolto.

Ti chiederai com’è possibile che il dirigente “spendaccione”, che aveva fatto un uso così disinvolto dei fondi aziendali, abbia ottenuto questo risultato a suo favore, andando indenne dalle severe conseguenze penali previste in simili casi.

Ma la spiegazione c’è ed è legittima: egli aveva rimborsato interamente la società prima che fallisse (rinunciando alla buonuscita e alla parte di retribuzione che non gli era stata corrisposta) e questo fa venire meno il reato.

È questa la bancarotta “riparata” e ora vedremo cos’è e come funziona. Il rimedio è efficace ma i requisiti sono stringenti, come ha sottolineato la Suprema Corte indicando i casi in cui è possibile: non è sufficiente restituire alcuni beni sottratti all’impresa ma è necessario reintegrare interamente il suo patrimonio, per evitare che il pericolo alla garanzia dei creditori diventi concreto. E bisogna farlo prima che intervenga la sentenza dichiarativa del fallimento, altrimenti il reato di bancarotta fraudolenta rimane.

La bancarotta fraudolenta

La bancarotta fraudolenta è un reato [1] che avviene quando il patrimonio di un imprenditore fallito viene sottratto alle pretese dei creditori. Nelle ipotesi più gravi, è punito con la pena da 3 a 10 anni di reclusione.

Può essere commessa sia da un imprenditore soggetto a fallimento sia dai suoi soci, se si tratta di società di persone, ed anche dai collaboratori, come ad esempio gli amministratori e i dirigenti dell’azienda.

La condotta è molto ampia e consiste nel distrarre, occultare, dissimulare, distruggere o dissipare, in tutto o in parte, i propri beni: in tutti questi casi, si ha

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una bancarotta patrimoniale, finalizzata a creare un’insolvenza e, dunque, a lasciare a bocca asciutta i creditori o alcuni di loro.

Questo risultato illecito può avvenire in ulteriori modi: prima del fallimento, quando vengono sottratte, distrutte o falsificate le scritture contabili, oppure quando vengono tenute in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del giro d’affari (è la bancarotta documentale), o anche durante la procedura fallimentare, se vengono eseguiti pagamenti al fine di favorire alcuni creditori in danno di altri (è la bancarotta preferenziale).

Per maggiori dettagli su queste distinzioni leggi l’articolo “Bancarotta fraudolenta, patrimoniale, documentale e preferenziale“.

La bancarotta semplice

Si differenzia dalla bancarotta fraudolenta la più lieve ipotesi di bancarotta semplice [2], che è causata dall’imprudenza, non dalla frode, e perciò ha una pena minore (da 6 mesi a 2 anni di reclusione).

Essa avviene quando il fallito ha effettuato spese eccessive o sproporzionate o ha messo a repentaglio il patrimonio in operazioni rischiose o non ha rispettato gli obblighi assunti in un precedente concordato preventivo o fallimentare. Per approfondire la differenza tra bancarotta semplice e fraudolenta puoi leggere l’articolo “Bancarotta: cos’è“.

La bancarotta riparata: cos’è

Abbiamo appena visto che la bancarotta fraudolenta è punita in maniera molto severa; perciò normalmente se si viene condannati si va in carcere (ed ancor prima della condanna sono applicabili le misure cautelari personali), salvo particolari ipotesi tra cui c’è proprio quella della bancarotta cosiddetta “riparata” perché rimedia alle conseguenze di una bancarotta già commessa.

La bancarotta riparata si realizza quando il responsabile restituisce i beni sottratti o distratti, così reintegrando il patrimonio dell’impresa. In questi casi, il pregiudizio per i creditori viene meno perché la loro garanzia patrimoniale viene interamente recuperata e, perciò, potranno soddisfarsi sui beni del fallito.

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In sostanza, l’autore del reato pone in essere, volontariamente, un’attività positiva, di segno contrario alla condotta criminosa compiuta con la sottrazione dei beni del soggetto fallito. Perciò, viene meno il pericolo di depauperamento del patrimonio e i creditori non corrono più rischi. Così il reato in precedenza compiuto viene scriminato da questa avvenuta riparazione, come ha affermato più volte la Corte di Cassazione [3].

Bancarotta riparata: quando è possibile

La giurisprudenza, però, ritiene che le restituzioni hanno efficacia scriminante soltanto se sono avvenute prima della dichiarazione di fallimento dell’impresa, e non dopo, altrimenti resterebbe una potenzialità concreta di danno alle ragioni dei creditori.

La bancarotta è infatti un reato di pericolo, che si configura quando viene intaccata la consistenza del patrimonio sociale, senza bisogno che si verifichi un effettivo danno ai creditori. Questo rende possibile eliminare l’offensività penalmente rilevante della condotta quando chi aveva sottratto le somme le riversa, interamente, nelle casse aziendali.

Per questo la perdita deve essere reintegrata, completamente e tempestivamente, prima che si verifichi il fallimento: «l’attività di segno contrario che annulli la sottrazione deve reintegrare il patrimonio dell’impresa prima della dichiarazione di fallimento, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza», afferma la Cassazione [4].

Gli effetti della bancarotta riparata

Proprio l’applicazione di questi principi ha salvato dalla condanna il manager di cui abbiamo parlato nell’introduzione, che aveva fatto numerosi acquisti personali con la carta di credito dell’azienda poi fallita e così si era reso responsabile di bancarotta per distrazione. La Corte di Cassazione [5] ha preso atto che la sottrazione dei beni era stata annullata dall’avvenuta restituzione dell’importo corrispondente.

La particolarità della vicenda sta nel fatto che l’uomo non aveva versato un soldo, ma aveva semplicemente rinunciato al Tfr e a percepire altre voci retributive.

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Così i giudici della fase di merito lo avevano condannato per bancarotta fraudolenta, sul rilievo che egli, pur avendo rinunciato alle sue pretese creditorie, non aveva in realtà restituito nulla prima dell’intervenuta dichiarazione di fallimento.

Ma gli Ermellini hanno ritenuto che l’entità delle spettanze vantate dall’imputato era andata in compensazione con gli importi sottratti, tenuto conto del fatto che si trattava di crediti certi ed esigibili ai quali egli aveva definitivamente rinunciato, con un’apposito atto di transazione che era intervenuto prima della dichiarazione di fallimento.

Perciò, la condanna è stata annullata: la sentenza esprime il principio secondo cui, per configurare la bancarotta riparata, non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti ma occorre una piena reintegra del patrimonio dell’impresa, anche per equivalente, considerato che il denaro è un bene fungibile.

Il principio affermato dalla Suprema Corte è il seguente: «Ai fini della configurabilità della bancarotta riparata non è necessaria la restituzione del singolo bene sottratto (peraltro, nel caso di specie, fungibile, trattandosi di denaro), ma un’attività di integrale reintegrazione del patrimonio anteriore alla declaratoria di fallimento: attività che ben potrebbe astrattamente essere integrata da una rinuncia a crediti certi ed esigibili».

Note

[1] Art. 216 R.D. n. 267/1942 e art. 322 D.L. n. 14/2019 (nuovo "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", di prossima entrata in vigore). [2] Art. 217 R.D. n.

267/1942. [3] Cass. sent. n. 17819 del 7 aprile 2017; Cass. sent. n. 52077 del 15 dicembre 2014; Cass. sent. n. 28514 del 2 luglio 2013. [4] Cass. sent. n. 50289 del

7 luglio 2015. [5] Cass. sent. n. 34290 del 2 dicembre 2020.

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