CHIARIMENTI PRIMA PARTE
PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO PRESSO IMMOBILI DELL’INAIL
Gara n. CUI 01165400589201900681Cig 854320294F
Quesito 1: Al paragrafo 7.5 del disciplinare di gara è espressamente indicato che in caso di partecipazione di consorzio di cooperative, "i requisiti di cui ai punti 7.1, lettera a), b), e c), devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici". Se un consorzio di cooperative ha le corrette abilitazioni presso l'albo dei gestori ambientali e si occupa di eseguire tale attività autonomamente, mentre l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori con portata illimitata è posseduto dalla consorziata che verrebbe indicata quale esecutrice dei trasporti superiori ai 35 Q.li, si chiede conferma che, in caso di partecipazione di consorzio di cooperative, l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali possa essere in capo al consorzio stesso, mentre l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori con portata illimitata possa essere in capo alla consorziata indicata come esecutrice.
Risposta 1: In caso di partecipazione di consorzi di cooperative di cui all’art. 45, lett. b) del codice, in base al richiamato paragrafo 7.5 del disciplinare di gara, i requisiti relativi all’iscrizione all’Albo nazionale degli Autotrasportatori con portata illimitata, nonché all’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali (oltre ovviamente all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara), devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici, ossia tanto dal consorzio che dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il consorzio tra società di cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, lett. b) del codice è, infatti, soggetto giuridico a sé stante da considerare quale unico concorrente alla gara.
Conseguentemente tutti i requisiti di idoneità devono essere posseduti autonomamente dal consorzio. Le imprese esecutrici devono, peraltro, necessariamente possedere i requisiti che si riferiscono all’attività da svolgere, per cui la consorziata che in qualità di esecutrice eseguirà il servizio di trasporto di rifiuti a discarica deve essere in possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.
Quesito 2: Si chiede di precisare se il requisito di idoneità di cui al punto 7.1 lett. c) del disciplinare di gara (iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali), nel caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del codice, deve essere posseduto dalla consorziata esecutrice del servizio e non anche dal Consorzio.
Risposta 2: vedi risposta n. 1.
Quesito 3: In merito al punto 7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE il requisito di esecuzione di almeno un lavoro di importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00 iva esclusa, può comprendere anche un contratto della data di ottobre 2020? Come comprova è valida anche una convenzione stipulata con PA di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 iva esclusa?
Risposta 3: I requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal punto 7.3 del disciplinare di gara (esecuzione di almeno tre servizi di analoghi a quelli costituenti l’oggetto principale dell’appalto, per committenti pubblici e/o privati, di cui almeno uno di importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00, IVA esclusa) sono relativi, come espressamente richiesto dal citato punto 7.3, al “triennio precedente la data di pubblicazione del bando”. Pertanto, essendo stato pubblicato il relativo bando nel dicembre del 2020, il triennio di riferimento è quello 2017-2018-
2019. Ciò in quanto la ratio sottesa al requisito in esame, vale a dire il possesso da parte del concorrente di un’idonea capacità tecnico-organizzativa, è comprovata dall’esecuzione effettiva di servizi analoghi nell’arco del triennio e non semplicemente dalla mera circostanza temporale della data di stipula del contratto.
Per quanto riguarda la comprova dei requisiti, tra le modalità individuate in via alternativa del medesimo punto 7.3 del disciplinare, è indicata la “copia conforme dei contratti unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto”. Le convenzioni stipulate con P.A. se costituiscono degli accordi di natura contrattuale rientrano, quindi, a pieno titolo in tale fattispecie, ovviamente le stesse dovranno essere prodotte in copia conforme e dovranno essere corredate della copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
Quesito 4
Si chiede visto che, secondo la giurisprudenza, è pacificamente ammesso il subappalto necessario o qualificante, essendo a tal fine sufficiente che il concorrente presenti in gara la dichiarazione di subappalto (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 20.08.2019, n. 5745), si richiede conferma che il concorrente che non sia in possesso di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali possa partecipare alla gara dichiarando di voler subappaltare la relativa prestazione accessoria di trasporto di rifiuti in discarica ad impresa in possesso della relativa qualificazione.
Risposta 4
La risposta al quesito è affermativa. Il concorrente dovrà ovviamente indicare, come richiesto dal paragrafo 9 del disciplinare, all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto.