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PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO PRESSO IMMOBILI DELL’INAIL

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1 PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO PRESSO IMMOBILI DELL’INAIL

CUI 01165400589201900681 - CIG N. 854320294F

VERBALE N. 2 – SEDUTA RISERVATA DEL 22 febbraio 2021

Il giorno 22 febbraio 2021, alle ore 9:30 la dott.ssa Antonella De Pero in qualità di responsabile dell’Ufficio IV della Direzione centrale acquisti, coadiuvata da due funzionari dello stesso ufficio, la sig.ra Michela De Stefano e il dott. Vito Tito, procede in seduta riservata alle attività previste nel disciplinare di gara relative alla verifica della completezza e della conformità della documentazione amministrativa presentata a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

La riunione si svolge in videoconferenza tramite l’applicazione Teams.

Dall’analisi della documentazione presentata, si rileva quanto segue.

Concorrente n. 1 - CONSORZIO STABILE LGA SERVICE (Consorziata esecutrice TRASPORTIAMO SRL):

Il CONSORZIO STABILE LGA SERVICE, nella parte IV, sezione A del DGUE, non ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità richiesti, a pena di esclusione dalla gara, dal paragrafo 7.1 del disciplinare di gara e, precisamente, né l’iscrizione all’Albo nazionale degli Autotrasportatori con portata illimitata, né l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.

La società TRASPORTIAMO SRL, indicata genericamente come esecutrice all’interno del Consorzio, ha dichiarato, a sua volta, solamente di possedere l’iscrizione all’Albo nazionale degli Autotrasportatori con portata illimitata.

Inoltre entrambe le società hanno dichiarato, nei rispettivi DGUE, di voler subappaltare il servizio di trasporto di rifiuti a discarica.

Pertanto, nella documentazione presentata non risultano dichiarati tutti i requisiti di richiesti per la partecipazione alla gara.

Al riguardo si precisa che, in base a quanto precisato dal paragrafo 7.5 del disciplinare di gara, tutti i requisiti di idoneità devono essere posseduti autonomamente dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Al riguardo si ritiene, tuttavia, che la carenza e l’incompletezza di tali informazioni possa essere sanata mediante l’attivazione della procedura del soccorso istruttorio ai

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2 sensi dell’articolo 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e del punto 13 del disciplinare di gara.

Concorrente n. 2 - COOPSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI:

Il concorrente, con dichiarazione allegata al DGUE, ha correttamente informato la stazione appaltante di diverse situazioni astrattamente rilevanti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Al riguardo si ritiene, tuttavia, che - anche sulla scorta della giurisprudenza amministrativa prevalente e delle linee guida ANAC n. 6 - nessuna delle fattispecie dichiarate dal concorrente possa, allo stato, alterare il giudizio sulla sua integrità e affidabilità, trattandosi di situazioni ancora in corso di definizione; di procedimenti penali ai quali non ha ancora fatto seguito richiesta di rinvio a giudizio o comunque ancora pendenti ovvero riguardanti soggetti privi di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo oppure non rilevanti ai sensi dell’art. 80 del Codice degli appalti in considerazione del reato oggetto di contestazione.

In ordine al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal paragrafo 7.3 del disciplinare di gara relativo all’esecuzione, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, di almeno tre servizi analoghi a quelli costituenti l’oggetto principale dell’appalto, per committenti pubblici e/o privati, di cui almeno uno di importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00, IVA esclusa, il concorrente nella parte IV del DGUE ha dichiarato di aver svolto nel triennio 2017-2019 servizi analoghi per “IRCCS CA’ GRANDA”, “REGIONE F.V.G.” e “AGENZIA ENTRATE”.

In particolare, per quest’ultima stazione appaltante, avrebbe effettuato appalti per i seguenti importi: Euro 511.000,00 nell’anno 2017; Euro 540.000,00 nell’anno 2018 ed Euro 350.000,00 nell’anno 2019. Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite dall’operatore economico nel DGUE, non è del tutto chiaro se si tratta di un unico contratto della durata triennale, avente nel complesso un importo economico pari a Euro 1.401.000,00 e, pertanto idoneo a soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dalla lex specialis ovvero di tre contratti autonomi e, conseguentemente, non adeguati rispetto a quanto indicato dal disciplinare di gara (almeno un appalto di importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00, IVA esclusa).

Al riguardo si ritiene, tuttavia, che l’incompletezza di tale informazione possa essere sanata mediante l’attivazione della procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e del punto 13 del disciplinare di gara.

Concorrente n. 3 - DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL:

Il concorrente nel DGUE ha dichiarato che è pendente una richiesta di rinvio a giudizio a carico di un soggetto dotato di poteri di rappresentanza della società.

Al riguardo, si ribadisce che la giurisprudenza amministrativa prevalente ritiene, come si è già rilevato, che una richiesta di rinvio a giudizio, anche eventualmente per gravi reati, non possa di per sé essere sufficiente a giustificare un provvedimento amministrativo di esclusione e che, inoltre, le citate linee guida ANAC n. 6, in tema di illeciti professionali danno rilievo, quali cause di esclusione ai sensi dell’art. 80,

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3 comma 5, lett. c) del codice, alle condanne penali non definitive, ma non al mero rinvio a giudizio.

Pertanto, trattandosi di situazione ancora in fase di definizione ed essendo la restante documentazione prodotta dall’operatore economico completa e conforme a quanto richiesto negli atti di gara, si ritiene che, allo stato, non sussistono i presupposti per l’esclusione del concorrente e che il medesimo possa, conseguentemente, essere ammesso alla procedura.

Concorrente n. 4 - NUOVA AERRE SCARL:

Con riferimento al requisito di cui al paragrafo 7.1 del disciplinare di gara, relativo al possesso dell’Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, dell’Iscrizione all’Albo nazionale degli Autotrasportatori con portata illimitata e all’Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, nella parte IV del DGUE il concorrente non ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità richiestia pena di esclusione dalla gara.

Con riferimento al requisito di cui al paragrafo di cui al paragrafo 7.2 del disciplinare, che richiede il possesso di un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto principale dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad Euro 1.000.000,00 I.V.A. esclusa, l’operatore economico ha compilato nel Dgue la sezione relativa al fatturato annuo generale e ha dichiarato il fatturato medio specifico indicando come anno di riferimento solo l’anno 2019.

Da ultimo, non risulta compilata la sezione relativa al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal paragrafo 7.3 del disciplinare di gara relativo all’esecuzione, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, di almeno tre servizi analoghi a quelli costituenti l’oggetto principale dell’appalto, per committenti pubblici e/o privati, di cui almeno uno di importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00, IVA esclusa.

In relazione a tutto quanto sopra, si ritiene che la carenza e l’incompletezza delle informazioni relative al possesso dei requisiti di partecipazione, possano essere sanate mediante l’attivazione della procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e del punto 13 del disciplinare di gara.

Alle ore 14:30 si chiude la seduta riservata.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile dell’ufficio IV dott.ssa Antonella De Pero

Firmatario: ANTONELLA DE PERO Data Firma : 24/02/2021 16:02:25 CET

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