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PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO PRESSO IMMOBILI DELL’INAIL

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PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO PRESSO IMMOBILI DELL’INAIL

CUI 01165400589201900681 - CIG N. 854320294F

VERBALE N. 3 – SEDUTA RISERVATA DEL 23 febbraio 2021

Il giorno 23 febbraio 2021, alle ore 9:30 la dott.ssa Antonella De Pero in qualità di responsabile dell’Ufficio IV della Direzione centrale acquisti, coadiuvata da due funzionari dello stesso ufficio, la sig.ra Michela De Stefano e il dott. Vito Tito, procede in seduta riservata per proseguire le attività previste nel disciplinare di gara relative alla verifica della completezza e della conformità della documentazione amministrativa presentata a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

La riunione si svolge in videoconferenza tramite l’applicazione Teams.

Dall’analisi della documentazione presentata, si rileva quanto segue.

Concorrente n. 5 - R.T.I. costituendo: PREMIO SRL (mandataria) - NUOVA TRASLOCHI EXPRESS SRL - T.T.M. DI LA MOTTA MAURIZIO E C. SNC - TRASLOCHI CD REMOVALS SRL - LA NUOVA CAMPANIA SRL (mandanti):

Nella domanda di partecipazione, così come in ciascun DGUE, i concorrenti dichiarano che intendono partecipare alla gara nella forma giuridica di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale nel quale la società PREMIO SRL assumerà la veste di mandataria e le società NUOVA TRASLOCHI EXPRESS SRL - T.T.M. DI LA MOTTA MAURIZIO E C. SNC - TRASLOCHI CD REMOVALS SRL e LA NUOVA CAMPANIA SRL di mandanti.

Tale volontà è ribadita nell’allegato 1/C relativo alle dichiarazioni integrative di ciascun operatore economico e nel documento denominato “Dich Rti Costituendo” nel quale gli stessi dichiarano che, in caso di aggiudicazione, conferiranno mandato speciale con rappresentanza all’impresa designata come mandataria.

In tali documenti, tuttavia, gli operatori economici, indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, la percentuale e le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti nel raggruppamento, come segue:

- PREMIO SRL: 28% - servizio di trasloco e facchinaggio;

- NUOVA TRASLOCHI EXPRESS SRL: 18% - servizio di trasloco e facchinaggio e trasporto rifiuti;

- T.T.M. DI LA MOTTA MAURIZIO E C. SNC: 18% - servizio di trasloco e facchinaggio;

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- TRASLOCHI CD REMOVALS SRL: 18% - servizio di trasloco e facchinaggio;

- LA NUOVA CAMPANIA SRL: 18% - servizio di trasloco e facchinaggio e trasporto rifiuti.

Al riguardo, si evidenzia che l’art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che

“nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione”.

Pertanto, la dichiarazione resa dalle imprese nella domanda di partecipazione di voler dar vita ad un raggruppamento di tipo orizzontale, risulta in contrasto con la ripartizione delle parti del servizio dichiarata nell’allegato 1/C, in cui, invece, la volontà degli operatori economici sembrerebbe piuttosto quella di voler dar vita a un raggruppamento di tipo misto. All’uopo, si precisa che la tipologia di raggruppamento che le imprese intendono costituire, risulta rilevante anche in relazione al possesso dei requisiti di idoneità richiesti per la partecipazione alla gara. Infatti, il paragrafo 7.4 del disciplinare, quanto al requisito relativo all’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, stabilisce che lo stesso debba essere posseduto almeno dalla società che eseguirà il servizio di trasporto di rifiuti a discarica.

In relazione a tale requisito, invece, nel DGUE delle imprese aderenti al raggruppamento, lo stesso non viene dichiarato dalle società T.T.M. DI LA MOTTA MAURIZIO E C. SNC, TRASLOCHI CD REMOVALS SRL e, in particolare, LA NUOVA CAMPANIA SRL che dovrebbe occuparsi del trasporto dei rifiuti, secondo quanto dichiarato nell’allegato 1/C prodotto dai concorrenti.

La società mandante TRASLOCHI CD REMOVALS SRL nell’allegato 1/C relativo alle dichiarazioni integrative, non ha fornito l’indicazione dei soggetti (in carica e/o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice secondo l’elencazione di cui al Comunicato del Presidente dell’ANAC dell’8 novembre 2017.

La società mandante LA NUOVA CAMPANIA SRL nel Dgue, nella sezione relativa alle informazioni sull’operatore economico, non ha indicato la propria denominazione sociale e nella sezione relativa agli eventuali motivi di esclusione (parte III, lettera C), non ha risposto in ordine all’eventuale sussistenza a suo carico di fallimento.

Si ritiene, tuttavia, che tutte le carenze e le incompletezze rilevate possano essere sanate mediante l’attivazione della procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e del punto 13 del disciplinare di gara.

Concorrente n. 6 – SAGAD:

La Società ha manifestato l’intenzione di avvalersi, per la partecipazione alla gara, dei requisiti di capacità tecnica e professionale della società Superlind@srl.

La società ausiliaria dichiara testualmente nell’allegato 1/C relativo alle dichiarazioni integrative, al punto n. 13, “di impegnarsi in caso di aggiudicazione a costituire Rti/consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, comma 8, del codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria Superlind@srl che stipulerà il contratto in nome e per conto

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delle mandanti/consorziate” e, al successivo punto 14 del medesimo documento, da compilarsi solo in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori con idoneità plurisoggettiva, indica la percentuale dell’appalto che verrà eseguita da ciascuna società, come segue: SUPERLIND@S.R.L. - 51%; SAGAD S.R.L. - 49%.

Le dichiarazioni rese dall’ausiliaria nel suddetto allegato 1/C, lascerebbero presuppore l’intenzione dei concorrenti di riunirsi in raggruppamento temporaneo di imprese, contrariamente a quanto dichiarato, invece, sia dall’ausiliaria che dall’impresa ausiliata nella restante dichiarazione prodotta (domanda di partecipazione, DGUE e dichiarazioni integrative dell’ausiliata).

Al riguardo si ritiene, tuttavia, che l’incongruenza delle informazioni rese dall’ausiliaria possa essere sanata mediante l’attivazione della procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e del punto 13 del disciplinare di gara.

Concorrente n. 7 - SCALA ENTERPRISE:

La Società, nell’allegato 1/C relativo alle dichiarazioni integrative, non ha fornito l’indicazione dei soggetti (in carica e/o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice secondo l’elencazione di cui al Comunicato del Presidente dell’ANAC dell’8 novembre 2017.

Nella parte IV DGUE l’operatore economico non fa menzione del requisito di idoneità relativo all’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.

Nella parte II (Informazioni sull'operatore economico), sezione D, la società dichiara che intende subappaltare il servizio per una “quota inferiore al 40% dell’appalto per attività di smaltimento rifiuti”, mentre nella parte IV (Criteri di selezione), sezione C, dichiara che non intende subappaltare.

Quanto al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal paragrafo 7.3 del disciplinare di gara relativo all’esecuzione, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, di almeno tre servizi analoghi a quelli costituenti l’oggetto principale dell’appalto, per committenti pubblici e/o privati, di cui almeno uno di importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00, IVA esclusa, il concorrente nella dichiarazione allegata al DGUE ha dichiarato di aver svolto nel triennio 2017-2019 servizi analoghi per diverse stazioni appaltanti e, in particolare, di aver effettuato, per

“ASL ROMA 2”, appalti per i seguenti importi: Euro 500.257,65 nell’anno 2017; Euro 498.834,42 nell’anno 2018 ed Euro 580.922,99 nell’anno 2019. Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite dall’operatore economico, non è del tutto chiaro se si tratta al riguardo di un unico contratto della durata triennale, avente nel complesso un importo economico pari a Euro 1.580.015,06 e, pertanto idoneo a soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dalla lex specialis ovvero di tre contratti autonomi e, conseguentemente, non adeguati rispetto a quanto indicato dal disciplinare di gara (almeno un appalto di importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00, IVA esclusa).

Da ultimo, con dichiarazione allegata al DGUE, l’operatore economico ha comunicato l’esistenza a proprio carico, nel Casellario Informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, di un’annotazione “per grave negligenza, o errore grave

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nell’esecuzione del contratto relativo al servizio di facchinaggio e piccolo trasporto”

stipulato con altra stazione appaltante.

In relazione a tale annotazione che, come precisato nel casellario informatico “non comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche”, il concorrente ha dichiarato di aver presentato ricorso, tuttora pendente, innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale al fine di far accertare l’illegittimità della predetta annotazione, nonché di aver presentato conseguente richiesta all’ANAC di aggiornamento dell’annotazione stessa.

A fronte della circostanza che i fatti contestati all’operatore economico sono ancora oggetto di contenzioso innanzi all’autorità giurisdizionale, si rinnovano le considerazioni già svolte per l’operatore economico COOPSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI e, pertanto, si ritiene che, allo stato, non sussistono i presupposti per l’esclusione del concorrente dalla procedura.

Si ritiene, altresì, che le carenze e le incongruenze di cui sopra, nella documentazione prodotta dal concorrente possano essere sanate mediante l’attivazione della procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e del punto 13 del disciplinare di gara.

Concorrente n. 8 - R.T.I. costituendo: SPEED S.C.A R.L. (mandataria) - CONSORZIO GE.SE.AV. (mandante):

Preliminarmente si rileva che per alcuni dei documenti prodotti dal concorrente, la verifica delle firme digitali effettuata dal sistema ha riportato la seguente dicitura

“codice fiscale non valido”.

In relazione a tale anomalia, secondo la nota operativa fornita da Consip relativamente alla procedura per allegare e verificare documenti con firma digitale, la stessa potrebbe derivare da problematiche relativa alla firma scaduta, sospesa o revocata ovvero da una “mancata corrispondenza tra il soggetto che, in base alle informazioni disponibili a sistema, dovrebbe firmare il documento e il soggetto che risulta essere l’effettivo firmatario del documento stesso”.

Si è proceduto, pertanto, come da indicazioni presenti sul sito dell’Agid, a verificare, con esito positivo, tramite il software “Infocert Dike, la regolarità e la validità delle firme digitali apposte dall’operatore economico.

Dalla complessiva documentazione prodotta dai concorrenti, emerge che gli stessi hanno inteso partecipare alla gara nella forma giuridica di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale nel quale la società SPEED S.C.A R.L. (iscritta all’Albo nazionale degli Autotrasportatori) assumerà la veste di mandataria e si occuperà del servizio principale di trasloco e la società CONSORZIO GE.SE.AV. (in possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) assumerà il ruolo mandante, occupandosi del servizio secondario di trasporto di rifiuti a discarica.

Per sopperire alla mancanza di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale in capo alla società mandataria, i concorrenti hanno fatto ricorso al c.d.

avvalimento interno, consentito dall’art. 89, primo comma, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall’art. 8 del disciplinare di gara.

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Sull’ammissibilità di tale istituto nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese, in considerazione della previsione di cui all’83, comma 8, del D.lgs. 50/2016 secondo cui la società mandataria del raggruppamento in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia ha di recente rimesso la questione, tuttora pendente, alla Corte di Giustizia UE.

Peraltro, in senso sostanzialmente favorevole all’istituto, si è pronunciato recentemente l’ANAC, con la delibera 22 dicembre 2020, n. 1140.

Tuttavia, a prescindere da ogni valutazione circa l’ammissibilità di un avvalimento interno nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese nel quale i requisiti economici e tecnici sono posseduti in misura preponderante dalla mandante, nel caso specifico occorre rilevare che il contratto di avvalimento prodotto dai concorrenti non contiene tutte le specifiche indicazioni richieste dalla legge e dalla lex specialis.

In particolare, si ricorda che il primo comma dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, nonché l’art. 8 del disciplinare di gara, stabiliscono che il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione di requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

Nel contratto di avvalimento de quo, la società ausiliaria indica i requisiti economici e tecnici concessi alla SPEED S.C.A R.L., mentre, in relazione alle risorse messe a disposizione della società ausiliata, dichiara genericamente di “mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente l’impresa ausiliata, di fornire quindi le risorse materiali o tecniche per l’esecuzione dell’appalto”.

All’uopo si evidenzia che, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico e, pertanto, va esclusa la validità del contratto di avvalimento che applichi formule contrattuali del tutto generiche, ovvero meramente riproduttive del dato normativo o contenenti parafrasi della clausola della lex specialis descrittiva del requisito oggetto dell’avvalimento stesso.

Inoltre, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 8 del disciplinare di gara, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dell’impesa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

La riscontrata nullità del contratto di avvalimento costituisce, pertanto, motivo di esclusione dalla partecipazione alla gara in oggetto da parte del concorrente, considerato che, in mancanza del ricorso all’avvalimento, i requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – professionali per la partecipazione alla gara sarebbero soddisfatti in misura maggioritaria dalla società mandante, in contrasto con quanto richiesto dall’art. 83, comma 8, del Codice, nonché dal paragrafo 7.4 del disciplinare.

Concorrente n. 9 - T.I.S. TRASPORTI INTERNAZIONALI:

la documentazione prodotta risulta completa e conforme a quanto richiesto negli atti di gara e, pertanto, si ritiene che l’operatore economico possa essere ammesso alla procedura.

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Alle ore 15:30 si chiude la seduta riservata.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile dell’ufficio IV dott.ssa Antonella De Pero

Firmatario: ANTONELLA DE PERO Data Firma : 24/02/2021 16:02:27 CET

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