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(1)PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO PRESSO IMMOBILI DELL’INAIL CUI CIG N

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(1)

PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO PRESSO IMMOBILI DELL’INAIL

CUI 01165400589201900681 - CIG N. 854320294F

VERBALE N. 4 DELLA SEDUTA RISERVATA DEL 22 marzo 2021

Il giorno 22 marzo 2021, alle ore 10:00 la dott.ssa Antonella De Pero in qualità di responsabile dell’Ufficio IV della Direzione centrale acquisti, coadiuvata da due funzionari dello stesso ufficio, la sig.ra Michela De Stefano e il dott. Vito Tito, procede in seduta riservata all’esame della documentazione trasmessa dai concorrenti di seguito indicati, a seguito della richiesta di soccorso istruttorio:

- CONSORZIO STABILE LGA SERVICE (Consorziata esecutrice TRASPORTIAMO SRL);

- COOPSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI;

- NUOVA AERRE SCARL;

- R.T.I. costituendo: PREMIO SRL (mandataria) - NUOVA TRASLOCHI EXPRESS SRL - T.T.M. DI LA MOTTA MAURIZIO E C. SNC - TRASLOCHI CD REMOVALS SRL - LA NUOVA CAMPANIA SRL (mandanti);

– SAGAD SRL;

- SCALA ENTERPRISE;

il tutto come rilevato nei precedenti verbali delle sedute riservate.

La riunione si svolge in videoconferenza tramite l’applicazione Teams.

Dall’analisi della documentazione presentata, si rileva quanto segue.

Concorrente CONSORZIO STABILE LGA SERVICE (Consorziata esecutrice TRASPORTIAMO SRL):

Il Consorzio non aveva dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità richiesti a pena di esclusione dalla gara, nel paragrafo 7.1 del disciplinare e, precisamente, né l’iscrizione all’Albo nazionale degli Autotrasportatori con portata illimitata, né l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.

A sua volta, la società TRASPORTIAMO SRL, indicata come esecutrice all’interno del Consorzio, aveva dichiarato di possedere solamente l’iscrizione all’Albo nazionale degli Autotrasportatori con portata illimitata.

Entrambe le società, inoltre, avevano dichiarato, nei rispettivi DGUE, di voler subappaltare il servizio di trasporto di rifiuti a discarica.

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Nella documentazione trasmessa dal concorrente a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, è stato esplicitato, per quanto riguarda la prestazione di conferimento in discarica, che la stessa non verrà eseguita dalla consorziata esecutrice, ma verrà subappaltata ad un terzo soggetto in possesso della relativa qualificazione, come dichiarato nei rispettivi DGUE del consorzio e della consorziata esecutrice.

In merito al requisito di cui all’art. 7.1, lett. b) del disciplinare di gara (iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori) il consorzio, richiamando sul punto l’art. 47, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, ha evidenziato che tale requisito, “in quanto posseduto dalla Consorziata Trasportiamo Srl, deve intendersi posseduto anche dal Consorzio Stabile” e ha, quindi, prodotto un nuovo DGUE nel quale ha confermato che alla consorziata esecutrice verranno affidate tutte le prestazioni dell’appalto, salvo ovviamente quelle oggetto di subappalto.

In ordine a quest’ultimo punto, tuttavia, come già indicato nel verbale del 22 febbraio 2021, si ribadisce che in base al paragrafo 7.5 del disciplinare di gara, i requisiti di idoneità devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Infatti, quanto ai requisiti di idoneità professionale, il consorzio stabile - quale soggetto dotato di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate e che opera all'esterno come soggetto unitario - non può giovarsi dei requisiti dei consorziati ma, gli stessi, vanno accertati autonomamente in capo al consorzio stesso. Tali requisiti, come è peraltro confermato dalla disciplina relativa all’avvalimento, essendo di natura strettamente soggettiva, non sono, in altre parole, suscettibili di estensione da parte delle imprese consorziate esecutrici al consorzio di cui le stesse sono parti.

Essendo, pertanto, il consorzio privo autonomamente del requisito relativo all’ iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori, si ritiene che il Concorrente debba essere escluso dalla procedura di gara.

Concorrente COOPSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI:

Sulla base delle informazioni fornite dall’operatore economico nel DGUE, non era emerso in modo del tutto chiaro se lo stesso avesse eseguito, per conto dell’AGENZIA delle ENTRATE, un unico contratto di appalto di importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00, IVA esclusa e, pertanto, idoneo a soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dalla lex specialis, ovvero tre contratti autonomi non adeguati per l’importo rispetto a quanto indicato dal disciplinare di gara.

Al riguardo, il concorrente ha fatto pervenire idonea dichiarazione, resa dal legale rappresentante della società ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nella quale ha indicato, in maniera inequivoca, l’importo e la durata del suddetto appalto con l’AGENZIA delle ENTRATE, chiarendo, in particolare, che si è trattato di un unico contratto (individuato da un unico CIG) di importo complessivo non inferiore ad Euro 1.000.000,00, IVA esclusa, come richiesto dal citato paragrafo 7.3 del disciplinare di gara.

Si ritiene, pertanto, che il Concorrente possa essere ammesso alla procedura.

Concorrente NUOVA AERRE SCARL:

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La Società, nella parte IV del DGUE, aveva omesso di rendere le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale, richiesti,a pena di esclusione dalla gara, dai paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara.

Il concorrente ha, quindi, fatto pervenire un nuovo DGUE corretto, inserendo, in particolare, tutte le informazioni di cui alla parte IV, e precisamente:

- nella sezione A, il possesso di tutti i requisiti di idoneità richiesti dal disciplinare;

- nella sezione B, il fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto principale dell’appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad Euro 1.000.000,00 I.V.A. esclusa;

- nella sezione C, l’esecuzione, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, di almeno tre servizi analoghi a quelli costituenti l’oggetto principale dell’appalto, per committenti pubblici e/o privati, di cui almeno uno di importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00, IVA esclusa.

Si ritiene, pertanto, che il Concorrente possa essere ammesso alla procedura.

Concorrente R.T.I. costituendo: PREMIO SRL (mandataria) - NUOVA TRASLOCHI EXPRESS SRL - T.T.M. DI LA MOTTA MAURIZIO E C. SNC - TRASLOCHI CD REMOVALS SRL - LA NUOVA CAMPANIA SRL (mandanti):

A) I Concorrenti, come richiesto da questa Stazione appaltante, hanno trasmesso una dichiarazione congiunta, resa dai legali rappresentanti della società ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nella quale hanno precisato, a chiarimento delle contraddittorie dichiarazioni rese nella documentazione già trasmessa circa la tipologia del costituendo raggruppamento, di voler partecipare alla procedura attraverso un raggruppamento di tipo misto.

B) La società mandante TRASLOCHI CD REMOVALS SRL, non avendo fornito nell’allegato 1/C relativo alle dichiarazioni integrative, l’indicazione dei soggetti (in carica e/o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice secondo l’elencazione di cui al Comunicato del Presidente dell’ANAC dell’8 novembre 2017, ha prodotto un nuovo allegato 1/C, correttamente compilato in ogni suo punto.

C) La società mandante LA NUOVA CAMPANIA SRL, come richiesto, ha trasmesso un nuovo DGUE nel quale, in particolare, ha fornito le dichiarazioni omesse nel precedente, e precisamente:

- nella parte II, sezione A, ha indicato la propria corretta denominazione sociale;

- nella parte III, sezione C,ha esclusola sussistenza a suo carico di fallimento;

- nella parte IV, sezione A, ha fornito l’iscrizione e i relativi estremi di riferimento all’Albo nazionale dei gestori ambientali.

Da ultimo, avendo confermato che le società T.T.M. DI LA MOTTA MAURIZIO E C. SNC e TRASLOCHI CD REMOVALS SRL non si occuperanno del servizio di trasporto rifiuti, le stesse non hanno prodotto un nuovo DGUE nel quale indicare l’iscrizione all’Albo

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nazionale dei gestori ambientali, trattandosi di requisito richiesto dal paragrafo 7.4 del disciplinare per le società che eseguiranno il relativo servizio.

Si ritiene, pertanto, che il Raggruppamento possa essere ammesso alla procedura.

Concorrente SAGAD:

La Società aveva manifestato l’intenzione di avvalersi, per la partecipazione alla gara, dei requisiti di capacità tecnica e professionale della società Superlind@srl, la quale, tuttavia, aveva compilato l’allegato 1/C relativo alle dichiarazioni integrative, lasciando presuppore l’intenzione di costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese.

La società ausiliaria ha prodotto un nuovo allegato 1/C rettificando l’incongruenza delle informazioni rese confermando di partecipare alla procedura nella veste di operatore singolo, con l’avvalimento della società Superlind@srl, quel sua ausiliaria.

Si ritiene, pertanto, che il concorrente possa essere ammesso alla procedura.

Concorrente SCALA ENTERPRISE:

La Società, nell’allegato 1/C relativo alle dichiarazioni integrative, non avendo fornito l’indicazione dei soggetti (in carica e/o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice secondo l’elencazione di cui al Comunicato del Presidente dell’ANAC dell’8 novembre 2017, ha prodotto un nuovo allegato 1/C, compilandolo correttamente in ogni suo punto.

Inoltre, il concorrente nel DGUE aveva omesso di rendere la dichiarazione circa il possesso del requisito di idoneità, richiesto a pena di esclusione dalla gara, dal paragrafo 7.1, lettera c), del disciplinare di gara, relativo all’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali e aveva fornito informazioni apparentemente contraddittorie circa l’intenzione di ricorrere al subappalto.

In relazione a ciò, ha trasmesso un nuovo DGUE corretto, nel quale ha reso le informazioni di cui alla parte IV, sezione A, relativa all’iscrizione e ai relativi estremi di riferimento all’Albo nazionale dei gestori ambientali.

Quanto alle dichiarazioni in ordine al subappalto, la società ha confermato quelle rese nel precedente DGUE, senza rendere ulteriori specificazioni.

Tuttavia, in considerazione della diversa sedes materiae del DGUE in cui le stesse sono rese, si deve ritenere, in mancanza di specifici chiarimenti, che l’operatore economico intenda ricorrere al subappalto per una “quota inferiore al 40% dell’appalto per attività di smaltimento rifiuti”, senza però far affidamento sulle capacità del subappaltatore, con esclusione, cioè di un “subappalto necessario” o “qualificante”.

Da ultimo, nella dichiarazione allegata al DGUE, in ordine al possesso delle capacità tecniche e professionali, il concorrente non aveva chiarito se avesse eseguito, per conto dell’”ASL ROMA 2”, un unico contratto di appalto di importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00, IVA esclusa e, pertanto, idoneo a soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dalla lex specialis, ovvero tre contratti autonomi non adeguati per l’importo rispetto a quanto indicato dal disciplinare di gara.

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Al riguardo, il concorrente ha fatto pervenire idonea dichiarazione, resa dal legale rappresentante della società ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nella quale ha indicato, in maniera inequivoca, l’importo e la durata del suddetto appalto con l’”ASL ROMA 2”, chiarendo, in particolare, che si è trattato di un unico contratto di importo complessivo non inferiore ad Euro 1.000.000,00, IVA esclusa, come richiesto dal citato paragrafo 7.3 del disciplinare di gara.

Si ritiene, pertanto, che il Concorrente possa essere ammesso alla procedura.

Al termine dell’esame della documentazione presentata dai concorrenti e sulla base delle verifiche effettuate nelle precedenti sedute riservate, si ritiene che possano essere ammessi alla procedura i seguenti concorrenti:

- COOPSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI;

- DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL;

- NUOVA AERRE SCARL;

- R.T.I. costituendo: PREMIO SRL (mandataria) - NUOVA TRASLOCHI EXPRESS SRL - T.T.M. DI LA MOTTA MAURIZIO E C. SNC - TRASLOCHI CD REMOVALS SRL - LA NUOVA CAMPANIA SRL (mandanti);

– SAGAD SRL;

- SCALA ENTERPRISE SRL;

- T.I.S. TRASPORTI INTERNAZIONALI SRL.

Di contro si ritiene che debbano essere esclusi dalla procedura gli operatori economici:

- CONSORZIO STABILE LGA SERVICE (Consorziata esecutrice TRASPORTIAMO SRL);

- R.T.I. costituendo: SPEED S.C.A R.L. (mandataria) - CONSORZIO GE.SE.AV.

(mandante) per le motivazioni espresse nel verbale del 23 febbraio 2021, cui si fa pieno rinvio, che riguardano la nullità del contratto di avvalimento prodotto dal concorrente con la conseguenza che la capogruppo non possiede i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionali per la partecipazione alla gara.

Alle ore 13:00 si chiude la seduta riservata.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile dell’ufficio IV dott.ssa Antonella De Pero

Firmatario: ANTONELLA DE PERO Data Firma : 22/03/2021 14:47:47 CET

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