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COMUNE DI CETARA Provincia di SALERNO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

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COMUNE DI CETARA Provincia di SALERNO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33

del 14.10.2016 INDICE

Art. Rubrica Art. Rubrica

1 Oggetto del regolamento 9 Versamento e riscossione coattiva

2 Istituzione dell’imposta comunale di soggiorno

10 Pubblicità del regolamento e degli atti

3 Determinazione della misura dell’imposta

11 Rinvio dinamico

4 Destinazione del gettito 12 Tutela dei dati personali 5 Esenzione e riduzione

d’imposta

13 Rinvio ad altre disposizioni 6 Obblighi di dichiarazione

7 Disposizioni in materia di accertamento

14 Entrata in vigore 8 Sanzioni

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Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell’art. 4, del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante:

“Disposizioni in materia di Federalismo Municipale”, istituisce e disciplina l’imposta comunale di soggiorno.

Art. 2

Istituzione dell’imposta comunale di soggiorno

1. 1. Con decorrenza dal ………è istituita in questo Comune l’imposta comunale di soggiorno, dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture turistiche ricettive situate sul proprio territorio.

Art. 3

Determinazione della misura dell’imposta

1. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata, secondo criteri di gradualità, in maniera differenziata tra le strutture ricettive di cui alla tabella sotto indicata, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.

Categoria

Alberghi - Pensioni - Hotel 5 stelle Alberghi - Pensioni - Hotel 4 stelle Alberghi - Pensioni - Hotel 3 stelle Alberghi Pensioni - Hotel 2 stelle Alberghi – Pensioni - Hotel 1 stella

Bed & Breakfast L.R. 1/2001 Affittacamere - Case vacanze, case religiose di ospitalità, ecc. di cui all’art. 1 - L.R. 17/2001

2. Le misure dell’imposta sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale, ai sensi dell’art.

42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

3. Le misure come sopra determinate sono modificate o ridotte come previsto nel successivo art. 5.

Art. 4

Destinazione del gettito

1. Le risorse rivenienti dall’introduzione del tributo , sono destinate a finanziare interventi in materia di turismo.

2. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano di seguito le possibili destinazioni del gettito dell’imposta:

a) Promozione di manifestazioni turistiche, culturali, sportive, anche in cofinanziamento e collaborazione con altri enti locali;

b) Valorizzazione, manutenzione e recupero di beni culturali e paesaggistici;

c) Potenziamento di strutture e servizi destinati al miglioramento della fruizione turistica, con particolare riguardo all’innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili e a

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d) Sviluppo di itinerari tematici e di circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale ex art. 24 del D. Lgs.

N. 79 del 23/5/2011 ;

e) Incentivazione all’adeguamento delle strutture turistiche e dei servizi pubblici e privati per diversamente abili e ristrutturazione con adeguamento delle stesse ai fini dell’accesso agli animali domestici di supporto ai disabili e non vedenti.

f) Miglioramento del verde pubblico, della pulizia e del decoro urbano, ivi inclusa la segnaletica per finalità turistiche.

g) Incentivazione di iniziative volte a favorire il soggiorno di giovani, famiglie e anziani durante i periodi di bassa stagione.

Art. 5

Esenzione e riduzione d’imposta 1. Sono esentati dal pagamento:

a) minori entro il decimo anno di età;

b) i residenti nel comune di Cetara;

c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. L’esenzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, attestante che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzata all’assistenza del soggetto degente;

d) i diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;

e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;

f) sposi il cui ricevimento si è svolto nel Comune di Cetara (esenzione valida solo per il giorno di svolgimento del ricevimento nuziale);

g) l’imposta si applica nella misura piena durante tutto l’arco dell’anno.

Art.6

Obblighi di dichiarazione

I gestori delle strutture ubicate nel Comune di Cetara sono tenuti ad informare in appositi spazi ed in modo leggibile i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno.

I gestori delle strutture ricettive o i privati, possessori di unità abitative adibite ad uso turistico, che svolgono l’attività in modo non imprenditoriale, nonché le agenzie immobiliari e turistiche mandatarie o sub-locatrici che svolgono l’attività sia in forma imprenditoriale che non – imprenditoriale, hanno l’obbligo di dichiararne l’uso turistico al Comune con comunicazione ai sensi delle leggi vigenti.

I soggetti gestori di cui al comma precedente devono comunicare all’Ufficio di Polizia Amministrativa del Comune il numero e la cittadinanza delle persone a cui viene dato alloggio entro le 24 (ventiquattro) ore non festive successive all’arrivo delle stesse;

la comunicazione dovrà essere eseguita in modalità esclusivamente telematica, dopo essersi registrati per l’accesso alla procedura online “imposta di soggiorno” accessibile dal sito web del comune.

I soggetti responsabili sono tenuti all’utilizzo della modulistica digitale e del sistema informatico appositamente messo a disposizione dall’Ente.

La dichiarazione va presentata, on line, anche per i periodi in cui non ci sono presenze.

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Art. 7

Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell’attività di accertamento sull’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo l’amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati

Art. 8 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell’articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9

Versamento e riscossione coattiva

1. I soggetti di cui all’articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest’ultimo provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese:

a) su apposito conto corrente postale intestato a questo Comune;

b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione;

c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;

d) mediante versamento unitario di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241.

3. Le somme accertate dall’amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 10

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241

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pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 11 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 12

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 13

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore unitamente alla deliberazione di approvazione e viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.

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