Nota finale – Chiunque fosse interessata/o, può, volendo, collaborare in uno o più modi, ad esempio, scrivendo qualcosa, segnalando un articolo, analizzando una ricerca, narrando la propria storia, diffondendo la rivista on line, stampando 10, 20, 50, ecc. copie e distribuendole (La Rivista, infatti, oltre che ad essere disponibile on line per la lettura e il download, andrebbe distribuita anche in forma cartacea. Ovviamente faranno ciò solamente le persone a cui andrà di farlo. Chi vorrà stampare delle copie cartacee, dovrà farlo a proprie spese, chiedendo magari un piccolo contributo a chi riceve il cartaceo). Basterebbe anche solo la semplice divulgazione della rivista (i pdf) ai vostri contatti e-mail, nei gruppi ove può interessare, segnalare le pagine da dove si può scaricare. Non costa niente, ci vuole poco e si fa molto. Tantissime persone, ma proprio tantissime, giustamente si lamentano per ciò che combina la psichiatria. Vorrei che si capisse che in ogni campo è basilare il consenso e che senza questo nessuna persona potrebbe far nulla. Per fermare la psichiatria, per far allentare la sua truce morsa, occorre che essa perda consensi e plausi, e l'unico modo per cercare di ottenere ciò è l'informazione e la diffusione di notizie, storie, articoli e ricerche. Diamoci da fare, quindi, non facciamo restare le conoscenze in un vicolo cieco e in un binario morto. Cliccate mi piace alla pagina e iscrivetevi al gruppo. Collaborate. Poiché fino a quando le persone non sapranno e non capiranno cosa succede in psichiatria, pochissimo o nulla cambierà. Il blog di riferimento della Rivista è “Antipsichiatria – Liberiamoci dalla psichiatria”
http://senza-futuro.blogspot.it/ Il gruppo facebook dei redattori, collaboratori e sostenitori è “Noi stiamo con Artaud” https://www.facebook.com/groups/1406395019634499/ La pagina facebook è “Noi stiamo con Artaud – Rivista di antipsichiatria” https://www.facebook.com/pages/Noi- stiamo-con-Artaud-Rivista-di-antipsichiatria/565355790246891 Il sito è “Noi stiamo con Artaud – Rivista di informazione antipsichiatrica http://noi-stiamo-con-artaud.weebly.com/ Per inviare articoli, notizie e storie, potete anche scrivere a [email protected] Natale Adornetto – Colloqui di comunicazione esistenziale http://colloquicomunicazionesistenziale.weebly.com/
Anno I, numero 1 – Maggio 2014
Indice
Pag. 2 – Nota editoriale. Natale Adornetto
Pag. 3 – Lettera ai direttori dei manicomi. Antonin Artaud
Pag. 4 – Brevi cenni biografici su Antonin Artaud. Natale Adornetto
Pag. 4 – Legge 13 maggio 1978, n. 180 – "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori"
Pag. 8 – Articoli 33, 34, 35 e 64 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Pag. 11 – 180. Paradossi illiberali di una legge liberticida. Giuseppe Bucalo Pag. 12 – Le vibrazioni dell'anima. Sofia Raineri
Pag. 13 – Esiste una psichiatria non costrittiva?. Natale Adornetto Pag. 14 – La prostituzione è una patologia?. Carlo Cirvilleri
Pag. 15 – Per Francesco Mastrogiovanni, un compagno mai incontrato. Natale Adornetto Pag. 16 – Antipsichiatria su internet – Siti e blog
Pag. 16 – Appuntamenti, iniziative, incontri Pag. 20 – Nota finale. Natale Adornetto
Nota editoriale – La Rivista si propone di pubblicare notizie, articoli, storie (anche in forma anonima), considerazioni, riflessioni, risultati di ricerche, ecc., inerenti l'operato della psichiatria e pertinenti alla critica antipsichiatrica. Il fine della Rivista è far conoscere i metodi violenti, autoritari, sopraffatori e annichilenti della psichiatria e gli effetti debilitanti e nefasti degli psicofarmaci, dell'elettroshock e di altre “terapie” psichiatriche. Ciò anche per cercare di fare in modo che ogni persona possa farsi un'idea di come operi ed agisca la psichiatria e possa magari riuscire a trovare il modo per difendersene, per liberarsene, per trovare delle vie di fuga e delle scappatoie da essa. Noi stiamo con Artaud, nome della rivista, è stato scelto pensando alla Lettera ai direttori dei manicomi, scritta nel 1925 da Antonin Artaud. La Lettera – il cui contenuto ha ancora adesso valore e significato – è un'eccellente denuncia e una pesante critica nei confronti della psichiatria e dei suoi metodi e, nel contempo, è il miglior manifesto antipsichiatrico esistente. Noi stiamo con Artaud significa aderire integralmente a quello che Artaud scrisse nella Lettera. Questa verrà pubblicata in tutti i numeri della Rivista, in modo che possa essere letta anche da chi non ha visionato questo primo numero e, soprattutto, per tenere sempre in mente e per far sapere cosa ci anima nel nostro fare antipsichiatria. Natale Adornetto – Colloqui di comunicazione esistenziale (http://colloquicomunicazionesistenziale.weebly.com/)
linguaggio all’altro.
Nella GdL in quanto disciplina della comunicazione-espressione con tutti i linguaggi vengono sviluppati percorsi preferenziali particolari, specializzati e sviluppati di volta in volta, secondo il linguaggio o espressione o prevalenza. Sono percorsi motori, grafici, cromatici, plastici, linguistici, musicali, teatrali ecc. che favoriscono la presa di coscienza di sé e della propria condizione, facendo leva proprio sulla presa di coscienza per trasformarla in ricostruzione di valori e di certezza d’indirizzo.
La parola therapeia non sta ad indicare un intervento di tipo psicologico e medico, ma definisce l'utilizzo dell’arte, della musica, della poesia, danza, pittura, scultura, che sono sentite e pensate in stretta correlazione, nonostante la cultura corrente le articoli separatamente.
Per la GdL è importante condividere il valore che ogni Essere Umano è un mondo, con un suo unico modo di accomodarsi alla realtà, per cui rispettarlo è entrare in sintonia-sincronia- sinfonia con esso, valorizzandolo e traendo spunto dalle scelte dell’altro, che osserviamo con ammirazione e meraviglia, per il suo modo, sempre autotelico, di essersi accomodato secondo un principio di piacere.
Ognuno si esprime secondo tale principio con linguaggi legati ai sensi preferenziali, e se anche l’ambiente, specie se attraverso ospedalizzazioni, ansie protettive, istituzioni riabilitative, paure, limita l’esplorazione della Persona, questa non cessa anche se immobilizzata di affinare la propria capacità percettiva di voci, suoni, ritmi, volti, toni muscolari, colori, forme.. tutti noi siamo organismi viventi con un principio regolatore, con un corpo che si estende, si protende, in caso di promesse di piacere, o si contrae se pre-sente il dispiacere.
L’ambiente ha in questo senso una grande responsabilità nell’offrire ricchezza o povertà di stimoli.
La MusicArterapia crea quindi uno sfondo favorevole allo sviluppo della Persona, riconoscendo come valore fondamentale l’importanza della diversità e dei potenziali umani, della vicarietà che in essi si rivela in situazioni d’emergenza, come patrimonio genetico funzionale alla comunicazione e all’espressione della Persona. Ognuno di noi ha la capacità di capire e sviluppare le potenzialità se l’ambiente che lo circonda è favorevole e l’intervento attraverso percorsi laboratoriali espressivi si sviluppa intorno alla Persona, che diventa protagonista, all’interno del gruppo, in un contesto favorevole creato intorno a lei e al gruppo che diviene il grembo sociale per esprimersi senza paura di giudizi e in piena libertà. Le esperienze vissute nel gruppo tracciano un vissuto comunitario e personale creando una storia individuale e di gruppo, dando una memoria corporea e spirituale di quel vissuto in cui ognuno è stato proto-agonista.
I laboratori espressivi proposti sono un modo di stare insieme e di mettersi in gioco insieme, partendo dalle memorie di “placet”, di piacere, di ognuno in un percorso di riabilitazione al piacere, attraverso un vissuto ludico, dove l’homo sapiens si evolve in homo ludens, che non si accontenta di creare in maniera funzionale, ma aggiunge al mondo la decor’azione, abbellendo l’ordinario con il senso estetico e rendendo così la creazione stra-ordinaria.
Riappropriamoci insieme del nostro Sé nello spazio che ci circonda con la “messa in gioco” del corpo e tutti i suoi sensi.
Collettivo antipsichiatrico Artaud http://artaudpisa.noblogs.org/post/2014/05/01/incontri- autorganizati-di-ascolto-profondo-e-laboratorio-espressivo/
Laboratori espressivi di musicarterapia nella globalità dei linguaggi “trasformazione nei 4 elementi”
Con Lisa Doveri, musicarterapeuta nella globalità dei linguaggi, metodo Stefania G. Lisi. Presso lo spazio di documentazione del collettivo antipsichiatrico “Antonin Artaud” di Pisa, via S. Lorenzo 38. Per info: 3331104379 – 3357002669 – [email protected]
La Globalità dei Linguaggi (GdL) è una disciplina formativa presente in centri e istituti in molte città italiane. È stata ideata da Stefania Guerra Lisi, artista e docente di Discipline della Comunicazione all’Università di Roma Tre, esperta nella riabilitazione di handicappati sensoriali, motori e psichici che opera dal 1983 in istituzioni psichiatriche, in Aziende U.S.L, negli ospedali, nelle carceri, così come negli asili, nelle scuole e in centri ricreativi e di animazione. Il percorso formativo in MusicArterapia nella GdL elabora un collegamento fra espressioni grafica, cromatica, corporea, plastica, musicale e linguistica con un’impostazione interdisciplinare che porta a percorsi auto-educativi per esprimere a pieno la propria personalità e per eventualmente farla sviluppare negli altri. Nel percorso educativo-terapeutico possono essere coinvolti genitori di figli disabili, educatrici di asili, insegnanti, pedagogisti, educatori di comunità, tecnici della riabilitazione, musicisti e artisti.
La Globalità dei Linguaggi è una disciplina antropologica, bio-fisio-psicologica e sociale, oltre che educativa e terapeutica e in quanto disciplina ha un suo paradigma alla base del quale stanno un ordine di valori, su cui si sviluppano concetti e principi, che sviluppano modelli e teorie, a loro volta concretizzati in metodi.
Il campo specifico è quello della comunicazione e dell’espressione con tutti i linguaggi fra gli esseri umani ed ha finalità di ricerca, educazione, animazione e riabilitazione. Questo significa innanzitutto apertura e disponibilità a tutte le possibilità comunicative ed espressive, verbali e non verbali implicando un interesse positivo all’utilizzo di più mezzi possibili, linguaggi, strumenti per comunicare, a cominciare da quelli più fondamentali come il linguaggio del corpo.
La sinestesia rappresenta così un potenziale umano primario per la trasposizione da un
LETTERA AI DIRETTORI DEI MANICOMI
Signori, le leggi e il costume vi concedono il diritto di valutare lo spirito umano. Questa giurisdizione sovrana e indiscutibile voi l'esercitate a vostra discrezione. Lasciate che ne ridiamo.
La credulità dei popoli civili, dei sapienti, dei governanti dota la psichiatria di non si sa quali lumi sovrannaturali. Il processo alla vostra professione ottiene il verdetto anzitempo. Noi non intendiamo qui discutere il valore della vostra scienza, né la dubbia esistenza delle malattie mentali. Ma per ogni cento classificazioni, le più vaghe delle quali sono ancora le sole ad essere utilizzabili, quanti nobili tentativi sono stati compiuti per accostare il mondo cerebrale in cui vivono tanti dei vostri prigionieri? Per quanti di voi, ad esempio, il sogno del demente precoce, le immagini delle quali è preda, sono altra cosa che un'insalata di parole?
Noi non ci meravigliamo di trovarvi inferiori rispetto ad un compito per il quale non ci sono che pochi predestinati. Ma ci leviamo, invece, contro il diritto attribuito a uomini di vedute più o meno ristrette di sanzionare mediante l'incarcerazione a vita le loro ricerche nel campo dello spirito umano.
E che incarcerazione! Si sa - e ancora non lo si sa abbastanza - che gli ospedali, lungi dall'essere degli ospedali, sono delle spaventevoli prigioni, nelle quali i detenuti forniscono la loro manodopera gratuita e utile, nelle quali le sevizie sono la regola, e questo voi lo tollerate. L'istituto per alienati, sotto la copertura della scienza e della giustizia, è paragonabile alla caserma, alla prigione, al bagno penale.
Non staremo qui a sollevare la questione degli internamenti arbitrari, per evitarvi il penoso compito di facili negazioni. Noi affermiamo che un gran numero dei vostri ricoverati, perfettamente folli secondo la definizione ufficiale, sono, anch'essi, internati arbitrariamente. Non ammettiamo che si interferisca con il libero sviluppo di un delirio, altrettanto legittimo, altrettanto logico che qualsiasi altra successione di idee o di azioni umane. La repressione delle reazioni antisociali è per principio tanto chimerica quanto inaccettabile. Tutti gli atti individuali sono antisociali. I pazzi sono le vittime individuali per eccellenza della dittatura sociale; in nome di questa individualità, che è propria dell'uomo, noi reclamiamo la liberazione di questi prigionieri forzati della sensibilità, perché è pur vero che non è nel potere delle leggi di rinchiudere tutti gli uomini che pensano e agiscono.
Senza stare ad insistere sul carattere di perfetta genialità delle manifestazioni di certi pazzi, nella misura in cui siamo in grado di apprezzarle, affermiamo la assoluta legittimità della loro concezione della realtà, e di tutte le azioni che da essa derivano.
Possiate ricordarvene domattina, all'ora in cui visitate, quando tenterete, senza conoscerne il lessico, di discorrere con questi uomini sui quali, dovete riconoscerlo, non avete altro vantaggio che quello della forza.
Antonin Artaud – 1925. La “Revolution surrealiste” n.3
Brevi cenni biografici su Antonin Artaud – Antonin Artaud fu internato in manicomio per 9 anni. In due anni, dal 1943 al 1945, gli vennero fatti 51 elettroshock e tutte le volte entrò in coma. A nulla valsero le sue lettere di supplica al direttore affinché cessassero gli elettroshock. C'è da notare che la “Lettera ai direttori dei manicomi” fu scritta da Artaud nel 1925, cioè 11 anni prima che venisse rinchiuso in manicomio. È quindi evidente che non si può assolutamente dire che le sue sacrosante critiche alla psichiatria nacquero come reazione a ciò che gli avevano inflitto. Semmai, si potrebbe affermare che gli psichiatri gliela fecero pagare per le sue parole. Per conoscere la sua storia e la sua attività di scrittore e di attore e regista teatrale:
http://biancoenerored.wordpress.com/2010/12/18/antonin-artaud-co-manicomio-di-rovigo/ – http://it.wikipedia.org/wiki/Antonin_Artaud
Natale Adornetto
LEGGE 13 MAGGIO 1978, N. 180
"Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori"
Art. 1 – Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti o istituzioni pubbliche sono attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.
Art. 2 – Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale.
Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie mentali.
Nei casi di cui al precedente comma la proposta di trattamento sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere.
Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel precedente comma.
Art. 3 – Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale.
Il provvedimento di cui all'articolo 2 con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 e dalla convalida di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
Ascolto profondo e Laboratorio espressivo, in modo da esprimere le proprie emozioni e i propri stati d'animo attraverso forme artistiche, in modo da condividere stati emotivi che possono rappresentare delle barriere personali e sociali. Ambedue i laboratori hanno il fine di avviare percorsi di autoconoscenza ed autoconsapevolezza, in cui i membri del gruppo possono relazionarsi tra loro in maniera paritaria, senza schemi gerarchici, attraverso la condivisione delle esperienze con il gruppo e nel gruppo, una condivisione libera in un ambiente non giudicante.
Per adesioni, info e contatti scriveteci all'indirizzo email: [email protected] Laboratorio di ascolto profondo
Il gruppo di ascolto, che segue il metodo biosistemico ad approccio integrato, si riunisce presso la sede del Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud di Pisa in via S. Lorenzo n° 38 al piano terra.
La collaborazione reciproca aiuta l’altro ad aiutare se stesso e ad ascoltare il torrente di parole che è in noi per percorrere nuove strategie di cambiamento. L’etica dell’auto-aiuto si muove in un’ottica di relazioni orizzontali in cui più persone affrontano gli stessi problemi.
Schema-guida per "l’Ascolto-profondo" – Gli argomenti affrontati da questo laboratorio (di gruppo o individuale) toccano da vicino le tematiche rese note negli anni ’60-’70 dal movimento antipsichiatrico inglese. I riferimenti odierni ci vengono dal metodo biosistemico ideato da Jerome Liss ("La comunicazione ecologica" e "L’ascolto profondo"). I concetti di "simmetria" in "Insieme per vincere l’infelicità" ("siamo sulla stessa barca") "rivelazione" ("posso liberare il nodo che è in me") "empatia" (condivisione del vissuto individuale) sono i punti di partenza che investono il problema della comprensione e collaborazione reciproca inteso come strategia alternativa della psicoterapia (in Europa e in America) già dal 1986. Tutto ciò ha presupposto nella sperimentazione di gruppo di affrontare la realtà emotiva di ciascuno in termini di "ascolto profondo" dell’io-altro e dell’io-me cambiando il proprio giudice interiore (o S.Io) e permettendo all’altro di ascoltarci come noi stessi vorremmo farlo (cura del la parola o dell’ascolto). Il metodo utilizzato prevede che nella comunicazione profonda il nostro corpo agisca come un diapason: il riverbero dell’esperienza dell’altro è collegato ai cambiamenti di espressione corporea e viscerale, al ritmo del respiro, al tono muscolare e ai cambiamenti posturali. Il nostro partner è il nostro soggetto: evitiamo le interruzioni indirette. L’ascolto profondo presuppone un silenzio "disponibile" per poter imparare a "meta-comunicare" sviluppando una relazione di reciprocità. La scelta del partner d’ascolto è esercizio di comunicazione privilegiata ma anche ascolto del "represso" con spirito di accompagnamento attento. La Teoria Biosistemica si avvale delle ricerche sulla psico-fisiologia delle emozioni e sulla sperimentazione diretta su di sé del metodo come già aveva fatto R. Laing.
L’empatia corporea è espressione di sintonia con l’altro e lavora in questa direzione (così come le tecniche di intensificazione, analisi del ricordo, ricezione dei punti-chiave).
Metodo di intensificazione: Messaggio-Io Messaggio-Tu (identificazione)
Le radici corporeee delle emozioni seguendo la sequenza intensificazione-deintensificazione vengono individuate facendo pressione sul corpo: da una parte il contatto corporeo e dall’altra l’esplorazione dei sentimenti profondi relativi all’angoscia attraverso la "parola-chiave". Ogni incontro di gruppo parte con l’attivazione corporea basata sulla "curva energetica" così come è data dall’alternanza del sistema nervoso autonomo simpatico e parasimpatico (SIA) nell’arco del quotidiano. Il gruppo si dispone in cerchio con il conduttore per la condivisione iniziale.
L’approccio della biosistemica parte dal "grounding" (o radicameto psico-visceral-muscolare sotteso alle posture del corpo) verticale, orizzontale, laterale fino al grounding simbolico che si traduce nello star seduti. Il grounding riguarda la postura ma riassume in sé tutto un insieme di elementi corporei e mentali contemporaneamente. Le nuove strategie per una comunicazione ecologica considerano quindi il SIA, il problem-solving, l’empatia corporea, l’identificazione, l’epistemologia del rispetto, la living-learning experience (l’esperienza di vissuto e di apprendimento integrata) conferendo al metodo biosistemico la prerogativa fondamentale di far comunicare le persone in modo davvero efficace nella prospettiva del cambiamento. Anna
Per info: 329/6274613 – 338/3016340 – 050/575624
Antipsichiatria su internet – Siti e blog
Antipsichiatria – Liberiamoci dalla psichiatria http://senza-futuro.blogspot.it/ – Comitato di iniziativa antipsichiatrica http://www.ecn.org/antipsichiatria/ – Senza Psichiatria – Mente Libera http://senzapsichiatria.blogspot.it/ – Reparto n° 6 http://reparto6.altervista.org/ – Recuperamente http://recuperamente.blogspot.it/ – No Pazzia http://www.nopazzia.it/ – PsicoOdissea http://psicodissea.altervista.org/ – La psichiatria come falso scientifico http://www.homolaicus.com/uomo-donna/psyco/index.htm – Soccorso Viola http://comitatoiniziativaantipsichiatrica.blogspot.it/ – Collettivo Antipsichiatrico Artaud http://artaudpisa.blogspot.it/ – Ebook antipsichiatria http://www.informa- azione.info/ebooks_antipsichiatrici – Il nido del cuculo http://www.club.it/cuculo/
Appuntamenti, iniziative, incontri Messina, Piacenza, Pisa
Messina, 3° incontro di formazione – 21 maggio 2014
Campagna "Liberamente" (http://www.cesvmessina.it/index.php/archivio/2988-Si-presenta-a- Messina-la-campagna-Liberamente). Continua il processo di costituzione del primo nucleo di
"Soccorso Viola" comunale a Messina. Come si ricorderà, a seguito della presentazione della campagna "Liberamente" a Messina, i promotori avevano ottenuto un importante apertura da parte dell'amministrazione comunale rispetto all'applicazione di due punti qualificanti della campagna: 1. l'adozione di una direttiva comunale che disponga la "notifica" del Trattamento sanitario obbligatorio a chi vi è sottoposto; 2. la creazione di uno specifico servizio comunale di tutela, denominato "Soccorso Viola", che vigili sul rispetto dei diritti delle persone sottoposte a Tso presso i reparti psichiatrici facenti capo all'Asp di Messina e ne raccolga le denunce e le richieste di revoca (così come previsto per legge). Per il servizio di "Soccorso Viola" esiste già un apposito schema di protocollo d'intesa che andrà siglato dal Comune e dai responsabili delle organizzazioni promotrici della campagna (Comitato Iniziativa Antipsichiatrica e associazione Penelope). A Messina sono iniziati intanto gli incontri di preparazione e formazione dei volontari che animeranno il servizio. Il primo incontro di presentazione si è tenuto, venerdì 2 maggio, presso i locali della Casa dello studente occupata di Messina. L'incontro, che è stato animato da Giuseppe Bucalo in rappresentanza del Comitato promotore della campagna e presidente dell'associazione Penelope, ha registrato la disponibilità di una decina di persone a far parte del costituendo nucleo operativo di "Soccorso Viola" di Messina. Il terzo incontro si terrà il 21 maggio 2014 presso Casa Rossa, via Placida – Messina. Per informazioni/adesioni [email protected]
Piacenza, 2 incontri – 16 e 23 maggio 2014
Psichiatria: scienza o controllo sociale? Ci dicono che le terapie psichiatriche sono le cure necessarie per la malattia mentale. Quali sono queste “terapie”? Esiste la “malattia mentale”?
Discutiamone. 2 incontri pubblici.
Venerdì 16 maggio 2014 – Il Telefono Viola, linea d'ascolto per difendersi dai metodi della psichiatria. Proiezione del filmato “Senza ragione” - Psichiatria: dalle sue origini ai giorni nostri.
Venerdì 23 maggio 2014 – Reparti psichiatrici: dove le “cure”producono morte e sofferenza. Il caso di Francesco Mastrogiovanni, Collettivo antipsichiatrico di Bergamo. Il caso dell'ospedale Niguarda (Milano), Giorgio Pompa, dell'associazione “Dalle Ande agli Appennini”.
Dalle 19:30 buffet vegan. Ore 21:00 inizio incontri. Presso Sala Circoscrizione 3, via Martiri della Resistenza n. 8 Piacenza. Telefono Viola di Piacenza 3457904938 – [email protected]
Pisa – Incontri autorganizzati di ascolto profondo e laboratorio espressivo Il Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud promuove una serie di incontri autorganizzati di
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno e al consolato competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico di cui all'articolo 6 è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Art. 4 – Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulla richiesta di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
Art. 5 – Tutela giurisdizionale.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 3, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.
Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo aver assunto informazioni e raccolte le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.
I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.
Art. 6 – Modalità relative agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presìdi psichiatrici extra ospedalieri.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i trattamenti sanitari per malattie mentali che comportino la necessità di degenza ospedaliera e che siano a carico dello Stato o di enti e istituzioni pubbliche sono effettuati, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8, nei servizi psichiatrici di cui ai successivi commi.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento agli ambiti territoriali previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuano gli ospedali generali nei quali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura.
I servizi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo - che sono ordinati secondo quanto è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, per i servizi speciali obbligatori negli ospedali generali e che non devono essere dotati di un numero di posti letto superiore a 15 - al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale sono organicamente e funzionalmente collegati, in forma dipartimentale con gli altri servizi e presìdi psichiatrici esistenti nel territorio.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le istituzioni private di ricovero e cura, in possesso dei requisiti prescritti, nelle quali possono essere attuati trattamenti sanitari obbligatori e volontari in regime di ricovero.
In relazione alle esigenze assistenziali, le province possono stipulare con le istituzioni di cui al precedente comma convenzioni ai sensi del successivo articolo 7.
Art. 7 – Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni amministrative concernenti la assistenza psichiatrica in condizioni di degenza ospedaliera, già esercitate dalle province, sono trasferite, per i territori di loro competenza, alle regioni ordinarie e a statuto speciale. Resta ferma l'attuale competenza delle province autonome di Trento e di Bolzano.
L'assistenza ospedaliera disciplinata dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, numero 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, comprende i ricoveri ospedalieri per alterazioni psichiche. Restano ferme fino al 31 dicembre 1978 le disposizioni vigenti in ordine alla competenza della spesa.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le regioni esercitano anche nei confronti degli ospedali psichiatrici le funzioni che svolgono nei confronti degli altri ospedali.
Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, e comunque non oltre il 1° gennaio 1979, le province continuano ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione degli ospedali psichiatrici e ogni altra funzione riguardante i servizi psichiatrici e di igiene mentale.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano e coordinano l'organizzazione dei presìdi e dei servizi psichiatrici e di igiene mentale con le altre strutture sanitarie operanti nel territorio e attuano il graduale superamento degli ospedali psichiatrici e la diversa utilizzazione delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. Tali iniziative non possono comportare maggiori oneri per i bilanci delle amministrazioni provinciali.
E' in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni neurologiche o neuropsichiatriche.
Agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle amministrazioni provinciali o da altri enti pubblici o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza si applicano i divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali generali, di cui all'articolo 6, è addetto personale degli ospedali psichiatrici e dei servizi e presidi psichiatrici pubblici extra ospedalieri.
I rapporti tra le province, gli enti ospedalieri e le altre strutture di ricovero e cura sono regolati da apposite convenzioni, conformi ad uno schema tipo, da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità di intesa con le regioni e l'Unione delle province di Italia e sentite, per quanto riguarda i problemi del personale, le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
Lo schema tipo di convenzione dovrà disciplinare tra l'altro il collegamento organico e funzionale di cui al quarto comma dell'articolo 6, i rapporti finanziari tra le province e gli istituti di ricovero e l'impiego, anche mediante comando, del personale di cui all'ottavo comma, del presente articolo.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 in sede di rinnovo contrattuale saranno stabilite norme per la graduale omogeneizzazione tra il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del personale degli ospedali psichiatrici pubblici e dei presidi e servizi psichiatrici e di igiene mentale pubblici e il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico
paragonava la prostituta alla cloaca, “disgustosa ma necessaria per non lordare l'intero palazzo”.
Maschilismo allo stato puro!
Lo sfruttamento è certo il peggior problema, ma io trovo pericolosa anche la criminalizzazione della prostituta, classificata come delinquente o, peggio, "malata mentale". Ciò è funzionale al controllo sociale e al mantenimento da parte del maschio del controllo del corpo della donna. Dovendo scegliere, se un “malato” dovesse mai esistere, questo sarebbe certamente il maschio che giace con la prostituta.
Carlo Cirvilleri
PER FRANCESCO MASTROGIOVANNI, UN COMPAGNO MAI INCONTRATO
Era quasi la metà di agosto del 2009 quando ho appreso della tragica morte di Francesco Mastrogiovanni, definito dai suoi alunni “il maestro più alto del mondo”. Ne ho dato notizia, ma senza fare commenti e considerazioni e senza scrivere nulla di mio. Ciò perché, oltre ad essere scioccato per quello che avevo letto, volevo principalmente evitare delle cose, e cioè che non mi andava di “farmi bello” e di essere visto come qualcuno che ci specula sopra. È anche fin troppo vero, purtroppo, che ci si disinteressa totalmente di tante questioni e poi si è tutti bravi a cavalcare l'onda della notizia del giorno, per poi scordarsi e disinteressarsi della specifica vicenda ed inseguire via via le altre notizie quotidiane per cavalcarle e per far vedere che diciamo la nostra, per far vedere che siamo “indignati”, che noi siamo “diversi”, che noi siamo “contro” le ingiustizie.
È stato straziante leggere ciò che avevano fatto a Francesco Mastrogiovanni. Catturato con un provvedimento di TSO e legato al letto di un reparto di psichiatria per più di 80 ore ininterrotte, senza cibo né acqua, fino a quando la morte l'ha portato con sé dopo una lunghissima agonia. Si provi ad immaginare quale sia il supplizio di una persona legata, quanta immane sofferenza lacera le sue carni e la sua anima.
Non potrò mai dimenticare la sua agonia mentre era inchiodato al letto, non potrò mai scordare la sua assurda morte.
Un Paese che vuol definirsi civile, non può permettere ciò, non può permettere che accada senza che poi prenda gli adeguati provvedimenti. E un Paese civile non può permettere che le persone vengano legate ad un letto. E quando parlo di Paese civile, non mi riferisco solamente alle istituzioni. Comodo questo paravento, no? Con Paese civile mi riferisco a tutte le persone che di una tal società fanno parte. Nel caso specifico, tutti gli italiani e tutte le italiane.
Perché finito il clamore di un momento, non finisce mica la contenzione e la sofferenza che questa causa a degli esseri umani.
Nei sit-in fatti per Francesco, campeggiava la scritta “E mai più”. Che mai più una persona debba morire in questo modo orrendo. Che mai più ci sia questa tortura, che mai più degli esseri umani vengano legati al letto. Tantissime persone, psichiatri e psichiatre in testa, dicono che la contenzione è terapeutica, che fa parte del piano terapeutico. Fa quindi bene, no? Dunque la tortura, qualcosa che sconvolge la mente e l'animo di una persona, farebbe bene, sarebbe terapeutica. Inevitabilmente, sovviene quando Hitler disse che più è grande la menzogna e più facilmente verrà creduta, e difatti sono tanti, ma proprio tanti, i tromboni che parlano della contenzione come qualcosa di terapeutico.
È venuto il momento che tutte le persone del mondo dicano prima e concretizzino poi “E mai più”. Se questo ci fosse già stato, Francesco ed altre persone sarebbero ancora vive e molte altre non sarebbero mentalmente dilaniate per il resto dei loro giorni.
Ciao Francesco, ciao compagno, ti saluto così anche se non ti ho mai incontrato di persona. Ti assicuro che non avrei mai voluto conoscerti, che non avrei mai voluto sapere niente di te. E sai perché? Perché ho saputo di te e ti ho conosciuto attraverso la tua inaccettabile morte avvenuta dopo una lunghissima ed atroce agonia. Ecco perché avrei preferito non conoscerti, e magari, chissà, un giorno incontrarti.
Natale Adornetto, membro del Comitato verità e giustizia per Francesco Mastrogiovanni (http://www.giustiziaperfranco.it/)
Quando qualcuno, preso di mira dagli altri, si sente dire in continuazione che non ci sta con la testa, che ha qualche patologia, che ha bisogno dello psichiatra, ecc., non mi pare che la sua vita possa andar bene. Difatti si trova in questa condizione: o è costretto a sentirsi dire in continuazione tutte queste cose, ad essere accerchiato ed assillato, oppure cede e va dallo psichiatra. Ma quest'ultima può essere considerata “libera scelta”? Non credo proprio. Il più delle volte poi chi viene bersagliato va dallo psichiatra e prende gli psicofarmaci solamente per accontentare qualcuno a cui vuole bene.
Cosa succede quando la persona va dallo psichiatra? Lo psichiatra troverà sempre qualche diagnosi da accollare al malcapitato. Questo è il suo compito, così come la sua ragione di esistere è quella di smerciare psicofarmaci a più non si può. Quindi, diagnosi e prescrizione di psicofarmaci. La persona che va dallo psichiatra ha la possibilità di esporre le sue ragioni? No. Ha la possibilità di negoziare sulla sua presunta malattia mentale e sull'assunzione di psicofarmaci? No.
Il malcapitato si trova davanti una persona che sentenzia sulla sua mente, che lo convince che ha una malattia mentale e a cui vien detto, creandogli lo spauracchio, che, se non prende gli psicofarmaci, il suo stato mentale si aggraverà.
C'è da chiedersi quindi se vi è veramente una libera scelta da parte del malcapitato; c'è da chiedersi se questa non è costrizione.
Anche quando non dovesse esserci la situazione da me descritta prima in cui qualcuno assilla il malcapitato dicendogli di curarsi, ci pensa lo psichiatra o la psichiatra a rendere coercitivo il tutto.
Poi, può darsi che non ci sia pressione iniziale verso una persona, ma in seguito questa pressione esiste dopo la sentenza “divina” dello psichiatra. “Curati, curati, prendi le pillole, fai quello che dice lo psichiatra”. E in ciò gli psichiatri sono molto astuti e diabolici; cercano, infatti, sempre la complicità dei familiari.
Infine scrivo un ultimo punto importante. Gli psicofarmaci vengono così chiamati, ma sono delle droghe, delle droghe in ogni senso, con effetti psicoattivi e debilitanti sul cervello. E, proprio come delle droghe, danno assuefazione e dipendenza. Conseguentemente, una volta iniziata l'assunzione di psicofarmaci, si diviene dipendenti e subentra la necessità dell'assunzione coatta – pena le crisi di astinenza. L'assunzione di psicofarmaci richiama (dipendenza fisica, chimica e mentale) l'altra assunzione di psicofarmaci e così via, dentro la spirale di un girone infernale.
Ci si chieda quindi se nel globale questa non è una psichiatria costrittiva. La mia conclusione è che non esiste una psichiatria non costrittiva: la psichiatria è tutta costrittiva; la psichiatria è in sé costrizione.
Natale Adornetto
LA PROSTITUZIONE È UNA PATOLOGIA?
Vivere per due anni accanto a una prostituta tossicodipendente, raccogliere i suoi pezzi dal marciapiede, portarla a casa, dormirle accanto e infine vederla spegnersi, può insegnare ciò che sui libri non si trova. Avessi letto libri, ora avrei migliori argomenti per convincervi. Lombroso può dire quel che vuole, ma sostenere che la prostituzione costituisca un comportamento criminale è una sciocchezza assolutoria verso il comportamento maschilista di molti uomini.
La prostituzione genera angoscia nella donna che la esercita: definire la prostituta una criminale o una malata di mente mi pare francamente troppo. Vogliamo forse spingerla all'annullamento definitivo, alla distruzione, al suicidio? La prostituta è perfettamente consapevole di quello che fa, ne è vittima e ne soffre. Nei rarissimi casi in cui non sia per schiavitù o indigenza, c'è una ricerca di affettività altrimenti negata, che NON corrisponde ad una malattia, ma ad un desiderio molto umano.
Quello che secondo me non funziona è proprio il carattere mercenario del rapporto. Una donna è liberissima di “andare con tutti" – e guai a chi la giudica –, ma il fatto che un maschio “paghi” il corpo di una donna, proprio non mi piace. Io, dunque, sto "giudicando" il comportamento maschile, non quello femminile.
Non ne faccio un problema di moralità, ma di dignità. Io credo che una prostituta sia in qualche modo SEMPRE "sfruttata", anche quando esercita la prostituzione per libera scelta. Sant'Agostino
delle corrispondenti categorie del personale degli enti ospedalieri.
Art. 8 – Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici.
Le norme di cui alla presente legge si applicano anche agli infermi ricoverati negli ospedali psichiatrici al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.
Il primario responsabile della divisione, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con singole relazioni motivate, comunica al sindaco dei rispettivi comuni di residenza, i nominativi dei degenti per i quali ritiene necessario il proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio presso la stessa struttura di ricovero, indicando la durata presumibile del trattamento stesso. Il primario responsabile della divisione è altresì tenuto agli adempimenti di cui al quinto comma dell'articolo 3.
Il sindaco dispone il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera secondo le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 e ne dà comunicazione al giudice tutelare con le modalità e per gli adempimenti di cui all'articolo 3.
L'omissione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Tenuto conto di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 7 e in temporanea deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6, negli attuali ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, esclusivamente coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera.
Art. 9 – Attribuzioni del personale medico degli ospedali psichiatrici.
Le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
Art. 10 – Modifiche al codice penale.
Nella rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 6 del codice penale sono soppresse le parole: "di alienati di mente".
Nella rubrica dell'articolo 716 del codice penale sono soppresse le parole: "di infermi di mente o".
Nello stesso articolo sono soppresse le parole: "a uno stabilimento di cura o".
Art. 11 – Norme finali.
Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 3-bis della legge 14 febbraio 1904, n. 36, concernente
"Disposizioni sui manicomi e sugli alienati" e successive modificazioni, l'articolo 420 del codice civile, gli articoli 714, 715 e 717 del codice penale, il n. 1 dell'articolo 2 e l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge restano in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.
Fino a quando non si provvederà a modificare, coordinare e riunire in un testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, sono fatte salve in materia di trattamenti sanitari obbligatori le competenze delle autorità militari, dei medici di porto, di aeroporto e di frontiera e dei comandanti di navi o di aeromobili.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
N.B. La Legge 180 è stata successivamente integrata dagli/cogli/negli articoli 33, 34, 35 e 64 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 – Natale Adornetto.
ARTICOLI 33, 34, 35 E 64 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833
Art. 33 – Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
Art. 34 – Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale
La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.
Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.
Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.
Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.
Art. 35 – Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e
paziente, praticano la TEC in anestesia generale, rilasciando tuttavia una scarica elettrica della durata di sei secondi. Alcuni scienziati affermano che l'elettroshock aumenta il rischio di suicidio e che esso, sostanzialmente, non produce alcun beneficio. Specifici studi hanno dimostrato che le scariche elettriche, anche se relativamente lievi, provocano micro emorragie e morte di molte cellule cerebrali. Eppure forse si va finalmente incontro a qualche sorta di cambiamento. Lo sdegno del dottor Peter Breggin viene urlato a squarciagola. "I familiari dovrebbero fare di tutto per impedire che i loro cari vengano sottoposti a elettroshock. Se la terapia è già in corso, i familiari o amici dovrebbero attivarsi per interromperla al più presto: non si fa alcun danno se si interrompe il trattamento e, anzi, prima lo si fa e meglio è. Siccome la TEC rende le vittime più sottomesse e incapaci di protestare in maniera efficace, è presto diventata un abuso. Questa pratica dovrebbe essere abbandonata dai medici e vietata dalle leggi dello Stato", protesta con fermezza lo psichiatra, accompagnato all'unisono dalla preghiera e dalla richiesta di solidarietà e di sostegno da parte di chi ha subito l'abuso psichiatrico. Sì, qualcosa veramente sta per modificarsi. Si intravedono già nuovi orizzonti umanitari. Presto l'anima vibrerà e volerà raggiungendo luoghi imperscrutabili, lontana da elettrodi e vicina, sempre più vicina ad ali di un corpo vivo, libero e mai più impuro.
Sofia Raineri
ESISTE UNA PSICHIATRIA NON COSTRITTIVA?
Per entrare nel vivo della discussione, mi è necessario introdurre un argomento fondamentale. Si faccia attenzione, però: quest'argomento non è introduttivo. Ciò che ora descriverò fa parte del mio discorso sull'esistenza o meno di una psichiatria non costrittiva.
Si crede che lo psichiatra sia la persona che ha fatto un certo percorso di studi o chi opera come psichiatra grazie all'attestato ricevuto. Ciò non è vero. Psichiatra non è soltanto colui, o colei, che ha fatto gli specifici studi. Psichiatra è ogni individuo dalla mentalità psichiatrica.
Questo concetto della mentalità psichiatrica è un discorso che porto avanti da qualche anno. Cosa intendo per “mentalità psichiatrica” e per “persone con mentalità psichiatrica”? Mi riferisco a tutti coloro che posseggono il brutto vizio di catalogare, di incasellare gli altri in qualcosa, di controllare, di dir agli altri ciò che devono fare, di decidere per gli altri cosa è bene e male per loro. Le persone con mentalità psichiatrica sono quelle che pensano che sei fuori di testa, se dici o fai qualcosa che non rientra nei loro rigidi e striminziti canoni; sono quelle che pensano a vendicarsi e a punire.
Da qui alla diagnosi il passo non è breve, ma è tutt'uno, specie se l'altro in un qualsiasi modo si oppone o rigetta l'essere catalogato, se rifiuta lo stigma.
La mentalità psichiatrica è quella che porta le persone a dirti che sei malato e che hai bisogno di curarti, che le porta a dirti che devi andare dallo psichiatra, il quale ha la “soluzione” e ti “aiuterà”.
A questo punto si capisce facilmente che psichiatra è anche l'infermiere, il familiare, l'amico, il medico di base, lo psicologo, il prete, il poliziotto, l'impiegato, il fattorino, ecc.
medico ravveda in lui "alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici".
Tale modifica viene salutata dai più come un passo avanti nella civiltà giuridica del nostro paese.
Ma parodossalmente riduce gli spazi di tutela e ripropone in maniera determinante la centralità (e l'arbitrarietà) del giudizio psichiatrico con un allargamento pressocché infinito dei casi e delle situazioni a cui il trattamento coatto può essere applicato legalmente. La valutazione della gravità delle "alterazioni psichiche" è un concetto chiaramente arbitrario che viene lasciato alla discrezionalità dello psichiatra che potrà interpretarlo per inseririrvi qualsiasi situazione sfugga al suo controllo. Non solo, lo stesso giudizio non potrà essere invalidato da prove oggettive (così com'era possibile, almeno in teoria, con l'accusa di essere "pericolosi per sé e altri" o di "pubblico scandalo" per cui è sempre possibile portare testimoni e prove a "discolpa"), esponendo la persona ad ogni sorta di abuso.
Giuseppe Bucalo
LE VIBRAZIONI DELL'ANIMA
Secondo la concezione platonica e, in seguito, cattolica il corpo (soma) equivale alla tomba (sema) dell'anima. Quest'ultima, poiché appartiene alla sfera divina, trovandosi suo malgrado imprigionata in quel mero involucro che le procura indicibili patimenti, desidera elevarsi e sottrarsi all'abbrutimento terreno. La dicotomia "soma/spirito" ha una forte influenza su molte sedicenti scienze esatte. Tra queste la psichiatria, per esempio, identifica le perturbazioni mentali con l'impurità del tessuto cerebrale; l'anima, per sua essenza divina, risulta conseguentemente sana.
Occorre in tal senso annientare qualsivoglia imperfezione e aiutare lo spirito a fuggire dalla prigionia, ricorrendo spesso a mezzi irreversibilmente deleteri. La detenzione manicomiale, l'uso/abuso degli psicofarmaci (vere e proprie droghe legalizzate), la lobotomia e l'elettroshock dimostrano l'obbrobriosa ideologia, tendente all'estrema mortificazione del corpo che rievoca l'immagine struggente della crocifissione di Gesù Cristo, del suo povero corpo violentato in nome della ricongiunzione dell'essenza eterea con Dio. A proposito dell'elettroshock il Comitato Nazionale di Bioetica nel 1996 ha espresso un parere specifico: non esistono reali motivazioni per decidere la sospensione totale e generalizzata dell’uso della TEC (Terapia Elettroconvulsivante), trattamento di per sé elettivo e utile in determinati casi patologici. Nel decreto del '96 si sostiene inoltre che "(...) in Psichiatria vi è una accreditata letteratura che, partendo da una profonda attenzione per la personalità o la dignità del paziente, ritiene che la TEC costituisca uno strumento terapeutico, talora indispensabile, per la riduzione della sofferenza dell’individuo, se riferita a quadri clinici ben definiti (…)". Occorre ricordare che negli ospedali italiani si ricorre, in virtù del decreto succitato, all’elettroshock. Dal 2008 al 2010 sono stati eseguiti più di 1400 trattamenti del genere. Lo psichiatra statunitense M. Fink, negli anni 50 del secolo scorso, ha in realtà dimostrato che la TEC crea gravi disfunzioni e danni simili a quelli provocati dal trauma craniocerebrale. La TEC sottolinea l'operato dello psichiatra, il quale indifferente alla mortificazione del corpo del paziente, ne enfatizza gli effetti inerenti la "creazione" ex novo di un individuo manipolabile, incline a sconfessare e a sottovalutare la diminuzione delle proprie facoltà affettivo-emozionali e cognitive. Il paziente, cioè, non si rende effettivamente conto di aver subito una violenza ingiustificata, intento a constatare le vibrazioni di un'anima più distaccata dal corpo, più leggera e meno sofferente. A questo punto sarebbe opportuno specificare la modalità attraverso cui viene praticata la TEC. L'elettroshock, detto anche TEC, è una sorta di lobotomia. Due elettrodi, applicati sui lobi frontali della testa, fanno scaturire una corrente elettrica talmente invasiva da provocare una serie di convulsioni epilettiche. Ne consegue un profondo e immediato stato di coma. Sovente il grafico delle onde cerebrali appare piatto, proprio come fosse sopraggiunta la morte cerebrale. Il trauma cranico, inoltre, è inevitabile e la perdita della memoria, il disorientamento, lo stato confusionale, l'incapacità di giudizio, la perdita di personalità e l'instabilità emotiva rappresentano segnali inequivocabili di un consistente danno del sistema cerebrale. Gli effetti, descritti sopra, potrebbero aggravarsi, fino a divenire irreversibili, soprattutto nel caso in cui tale disumano
"trattamento terapeutico" dovesse protrarsi nel tempo. In passato l'elettroshock comportava convulsioni per un decimo di secondo. Oggi gli psichiatri, illudendosi di tutelare l'incolumità del
ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.
Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.
I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.
Art. 64 – Norme transitorie per l'assistenza psichiatrica
La regione nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La regione provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980 (34/a).
Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti pubblici con istituti di cura privati che svolgano esclusivamente attività psichiatrica (34/a). È in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-