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di Andrea Bongi
Seconda stagione del 730 precompilato e debutto del modello Unico PF Precom- pilato. Eccole, in estrema sintesi, le vere novità della stagione 2016 delle dichiara- zione dei redditi delle persone fisiche.
Il 730 in versione precompilata è sta- to arricchito di maggiori informazioni e dati soprattutto per quanto riguarda gli oneri deducibili e detraibili e per i cari- chi familiari. Unico PF in versione pre- compilata non è invece una vera e pro- pria dichiarazione con modalità e termi- ni diversi dal modello ordinario. Tant’è che quest’ultimo può essere soltanto mo- dificato e/o integrato dai contribuenti e successivamente inviato all’Agenzia del- le Entrate.
Come per lo scorso anno la messa a di- sposizione della precompilata non impe- disce comunque agli stessi di presentare la dichiarazione dei redditi – sia essa il 730 o il modello Unico - con le modalità ordinarie tramite un intermediario abi- litato, un Caf o il proprio sostituto d’im- posta che presta assistenza fiscale.
Quest’anno dunque, grazie alle maggio- ri informazioni precaricate ed a debutto dell’Unico PF precompilato si allarga la platea dei contribuenti ai quali l’Agenzia mette a disposizione questa innovativa forma di dichiarazione dei redditi. Secon- do i dati diffusi dalle Entrate saranno infatti circa 30 milioni i cittadini con la dichiarazione precompilata.
Il modello è disponibile on line dal 15 aprile scorso per tutti i cittadini che, nel 2015, hanno percepito redditi di lavoro
dipendente e assimilati o redditi di pen- sione, a prescindere dal fatto che l’anno precedente abbiano presentato il 730 o il modello Unico. La precompilata apre anche ai coniugi, che per la prima volta potranno decidere di presentare il 730 congiunto direttamente, senza quindi do- versi necessariamente rivolgere a un Caf o a un professionista abilitato come era invece avvenuto lo scorso anno.
Il soggetto che intende presentare la dichiarazione in qualità di “coniuge di- chiarante”, dovrà indicare nell’area au- tenticata il codice fiscale del coniuge che presenterà il modello 730 congiunto in qualità di “dichiarante”.
Per quanto riguarda di dati aggiunti nella precompilata di quest’anno, sempre stando ai dati diffusi dal fisco, il modello è stato arricchito di 700 milioni di nuo- vi dati, tra cui le spese sanitarie e uni- versitarie.
IL CALENDARIO
Prima di addentrarci nelle novità dei modelli precompilati è opportuno foca- lizzare le tempistiche delle dichiarazio- ni 2016.
Allo stato attuale – nonostante siano già state chieste alcune proroghe in partico- lare per il modello 730 – la stagione dei dichiarativi risulta caratterizzata dalle seguenti scadenze temporali:
15 Aprile
Messa a disposizione dei modello 730 e Unico PF Precompilati
Dichiarazione precompilata
anche per Unico 2016
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2 Maggio
Inizio invio telematico modelli 730 e Unico PF Precompilati e Unico PF versione cartacea trami- te uffici postali
16 Giugno
Ultimo giorno utile per il versamento saldo e pri- mo acconto imposte sen- za maggiorazione
30 Giugno
Ultimo giorno utile per presentazione modello Unico PF cartaceo
7 Luglio
Ultimo giorno utile per la presentazione del 730 precompilato
16 Luglio
Ultimo giorno utile per il versamento, con la mag- giorazione dello 0,40% a titolo di interesse, degli eventuali saldo e primo acconto
30 Settembre
Ultimo giorno utile per la presentazione del model- lo Unico
30 Settembre
Ultimo giorno utile per comunicare al sostituto d’imposta di non voler ef- fettuare il secondo o uni- co acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in mi- sura inferiore
25 Ottobre
Ultimo giorno utile per presentare un modello 730 integrativo
COME SI ACCEDE AL 730 PRECOMPILATO
Il contribuente, a partire dal 15 apri- le 2016, può accedere direttamente alla dichiarazione precompilata (730 o Unico PF) attraverso il sito internet dell’Agenzia o rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, a un Caf o a un professionista. Inoltre, è possibile autenticarsi tramite il portale dell’Inps, utilizzando le credenziali dispo- sitive rilasciate dall’ente previdenziale.
La novità di quest’anno è la possibili- tà di accedere direttamente on line alla propria dichiarazione precompilata anche
con il Sistema pubblico per l’identità di- gitale (SPID) e con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Infor- mativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazio- ne (NoiPA).
Se il contribuente non possiede un pc o non ha facilità nell’utilizzo degli stru- menti informatici può comunque rivolger- si a un professionista abilitato o ad un Caf che, grazie alla delega ricevuta dal clien- te, potranno accedere alla dichiarazione precompilata del loro assistito.
Resta confermata anche per quest’anno la possibilità di accesso alla precompilata tramite il sito internet delle Entrate e il portale dell’Inps.
In entrambi i casi è necessario dotarsi preventivamente delle credenziali d’acces- so previste per ciascuna piattaforma digi- tale. Al 730 ed all’Unico PF precompilato si può dunque accedere sia con le creden- ziali Fisconline oppure con il pin disposi- tivo dei servizi online dell’Inps. Chi è già in possesso di queste credenziali non deve fare altro. In caso contrario, per accedere personalmente alla precompilata occor- re abilitarsi a Fisconline oppure ai ser- vizi online dell’Inps e ottenere il relativo pin dispositivo. L’accesso ai precompilati è possibile anche utilizzando la Carta na- zionale dei servizi.
I poco avvezzi alla tecnologia e al lin- guaggio informatico hanno invece spera- to di risolvere il tutto recandosi personal- mente presso l’ufficio delle Entrate. L’ac- cesso agli uffici periferici consente infatti ai contribuenti di ricevere la prima par- te del codice pin e la password iniziale di accesso. La seconda parte del pin dovrà essere poi prelevata direttamente dal con- tribuente richiedente, accedendo ai Servi- zi telematici dell’Agenzia delle entrate e usando l’apposita funzione «Profilo Uten- te/Per coloro che hanno richiesto il pin a un ufficio».
Una volta in possesso delle credenziali di accesso i contribuenti dovranno abili- tarsi alla piattaforma completando la re-
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gistrazione ai servizi di Fisconline.
L’abilitazione ai servizi Fisconline ri- chiede comunque del tempo e quindi è ne- cessario muoversi con un certo anticipo.
Una volta inoltrata la richiesta di abili- tazione al servizio è infatti necessario at- tendere l’invio da parte dell’Agenzia delle entrate la seconda parte del codice pin ne- cessaria per completare l’accesso.
Come previsto dal terzo comma dell’ar- ticolo 1 del Dlgs. 175/2014 la dichiarazio- ne precompilata è resa disponibile diret- tamente al contribuente, mediante i ser- vizi telematici dell’Agenzia delle entrate o, indirettamente tramite apposita dele- ga conferita dal contribuente al proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assi- stenza fiscale di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o un iscritto nell’al- bo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti con- tabili abilitati allo svolgimento dell’assi- stenza fiscale.
Ovviamente l’accesso diretto o indiretto alla precompilata segue regole e procedu- re del tutto differenti che meritano di es- sere brevemente riepilogate.
1. Accesso diretto alla precompilata Se il contribuente accede direttamente alla propria dichiarazione precompilata attraverso l’area dedicata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, potrà effettua- re tutta una serie di operazioni che vanno dalla visualizzazione e stampa del model- lo fino all’invio dello stesso.
Il contribuente una volta visualizzati i dati della sua precompilata potrà accettar- la integralmente oppure modificarla anche integrando i dati in essa contenuti.
Il contribuente dovrà inoltre predisporre il versamento delle eventuali somme do- vute mediante il modello F24 o indicare le coordinate bancarie del suo conto cor- rente o postale sul quale dovrà essere ac- creditato l’eventuale rimborso nel caso di
assenza del sostituto d’imposta. In ultimo spetterà al contribuente l’onere di consul- tazione delle comunicazioni e delle rice- vute della dichiarazione presentata inse- rendo un proprio indirizzo di posta elet- tronica valido nell’apposita sezione della propria area autenticata del sito internet delle Entrate.
Le modalità e le cautele per l’accesso al- la precompilata sono state individuate nel provvedimento direttoriale del 23 febbraio 2015. Tali modalità sono state riepilogate successivamente nella circolare n.11/e pre- vedono in sintesi che è possibile per il con- tribuente accedere direttamente all’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate riservata alla dichiarazio- ne precompilata, previo inserimento del- le credenziali Fisconline rilasciate dalla stessa Agenzia delle entrate o tramite la Carta Nazionale dei Servizi.
L’abilitazione al servizio telematico Fi- sconline (password e PIN) può essere ri- chiesta:
a) Online, accedendo al sito internet dell’Agenzia
b)
Presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche tramite sogget- to appositamente delegato
c) Tra mi te te l e f o n o al n u m e ro 848.800.444
A garanzia della reale identità dell’uten- te, in caso di richiesta online, per telefo- no, oppure presso un ufficio delle Entrate tramite soggetto delegato, la procedura prevede che la prima parte del PIN sia rilasciata immediatamente, mentre la se- conda parte del PIN, unitamente alla pas- sword di primo accesso, sia inviata per posta presso il domicilio del contribuente registrato in Anagrafe tributaria.
In caso di richiesta effettuata dal diret- to interessato presso gli uffici dell’Agen- zia, viene rilasciata immediatamente la prima parte del codice PIN e la password di primo accesso; la seconda parte del co- dice PIN potrà immediatamente essere
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prelevata dal contribuente direttamente via internet.
Infine, per agevolare coloro che non dispongono delle credenziali rilascia- te dall’Agenzia delle entrate, è prevista la possibilità di accedere direttamen- te all’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate riservata alla dichiarazione precompilata, anche trami- te il portale dell’INPS, utilizzando le cre- denziali dispositive rilasciate dall’INPS.
2. Accesso da parte del sostituto, Caf o professionista
Se l’acceso alla precompilata viene dele- gato ai sostituti, Caf o professionisti l’inte- ra procedura si complica in maniera espo- nenziale.
In questi casi infatti è necessario osser- vare quanto previsto nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015 nonché le avverten- ze espresse in materia dal Garante della privacy al preciso fine di tutelare il diritto alla riservatezza dei contribuenti.
In base a tali previsioni i soggetti terzi sono obbligati alla preventiva acquisizio- ne di specifica delega all’accesso dei da- ti della precompilata dal contribuente ed alla nomina di soggetti incaricati al trat- tamento dei dati personali, nonché al ri- schio di controlli da parte delle Entrate sul corretto adempimento delle prescri- zioni stesse.
Controlli che potrebbero anche sfociare nella revoca dell’autorizzazione alla tra- smissione delle dichiarazioni oltre che all’irrogazioni di sanzioni amministrati- ve ed anche penali nei casi più gravi.
Per quanto riguarda la delega per l’ac- cesso al 730 precompilato la stessa, preci- sa la circolare n.11/e, deve contenere l’in- dicazione del codice fiscale del contribuen- te, dell’anno d’imposta cui si riferisce il modello 730 precompilato, la data di con- ferimento della stessa e la precisazione che la stessa vale, oltre che per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, an-
che per la consultazione del foglio infor- mativo allegato alla precompilata e nel quale sono riassunti i dati principali.
La delega ha valore per la dichiarazione precompilata relativa a una sola annuali- tà e può essere revocata con le medesime modalità del conferimento. Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fi- scale non intenda utilizzare la dichiara- zione 730 precompilata, il Caf o il profes- sionista abilitato acquisisce idonea docu- mentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all’accesso al modello 730 precompilato.
Curiose anche le modalità di richiesta di accesso alla precompilata dei loro assi- stiti che Caf e professionisti abilitati do- vranno seguire. Il provvedimento sopra ricordato prevede infatti due distinte ti- pologie di richiesta: quella tramite file e quella via web.
Quella tramite file consiste nell’invio at- traverso Entratel di una richiesta conte- nente l’elenco dei contribuenti per i quali si è provveduto ad acquisire specifica de- lega. Per le richieste regolarmente perve- nute entro il 15 aprile, si legge nel provve- dimento, i dati verranno resi disponibili dalle Entrate entro i cinque giorni succes- sivi dalla richiesta.
La richiesta via web è invece relativa a singoli contribuenti e consiste, nella sostan- za, in un vero e proprio download in tempo reale della precompilata del cliente.
FAQ: Chi può accedere alla mia dichiara- zione precompilata?
Coloro ai quali è stata conferita un’apposi- ta delega. E’ possibile visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi dispo- nibili sia la dichiarazione precompilata sia il foglio riepilogativo, tramite le apposite funzionalità presenti nell’area autenticata 730 precompilato.
FAQ: L’Agenzia delle Entrate mi ha messo a disposizione il 730 precompilato; posso non considerarlo e presentare il 730 ordi- nario al mio sostituto d’imposta (o al Caf) come gli altri anni?
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Si, se si riceve il modello 730 precompilato non si è obbligato a utilizzarlo. E’ possibi- le, infatti, presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (modello 730 ordinario o il modello Unico).
FAQ: Posso sapere quali soggetti hanno ef- fettuato l’accesso alla mia dichiarazione precompilata?
Si. E’ possibile delegare più soggetti ad ac- cedere alla propria dichiarazione precom- pilata e, nel contempo, visualizzare l’elen- co di quelli ai quali sono stati resi disponi- bili la dichiarazione precompilata e il foglio informativo, tramite le apposite funziona- lità presenti nell’area autenticata 730 pre- compilato, oppure consultando il proprio cassetto fiscale.
3. Accesso da parte del Caf o professionista
- Il problema deleghe
L’accesso alla precompilata da parte di Caf e intermediari abilitati espone questi ultimi al problema delle deleghe del clien- te per l’accesso.
Se da un lato l’accesso alla precompila- ta è una tentazione forte – non fosse altro per prendere visione di ciò che risulta al fisco per lo specifico contribuente – dall’al- tro le incombenze ed i rischi di controlli connessi alla delega stessa ne scoraggia- no l’utilizzo.
Come ricorda il provvedimento di- rettoriale dell’11 aprile scorso (prot.
N.52443/2016) l’accesso alla precompila- ta da parte di Caf ed intermediari abili- tati può avvenire solo previa acquisizio- ne dell’apposita delega da parte del clien- te avente le caratteristiche descritte nel punto 5 del provvedimento stesso.
Nello specifico, CAF, professionisti abili- tati e sostituti d’imposta che prestano as- sistenza fiscale, devono acquisire le dele- ghe per l’accesso ai documenti costituenti la precompilata unitamente ad una copia del documento di identità del cliente de- legante, in formato cartaceo o in formato elettronico. La delega, si legge nel citato
provvedimento, può essere anche sotto- scritta elettronicamente nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi del Dlgs n.82/2005.
La delega per l’accesso alla precompilata deve necessariamente contenere: il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente;
l’anno d’imposta cui si riferisce la dichia- razione 730 precompilata; la data di con- ferimento della delega nonché l’indicazio- ne espressa che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione 730.
Precompilata anche alla consultazione dell’elenco delle altre informazioni conte- nute nella sezione riservata (foglio illu- strativo allegato etc.).
Fin qui tutto bene. I problemi per i Caf o gli intermediari sorgono un minuto do- po l’acquisizione della delega dal clien- te.Il provvedimento in commento al punto 5.6 specifica infatti che il Caf o l’interme- diario devono conservare le deleghe acqui- site, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti e contemporane- amente individuare uno o più responsabi- li interni addetti alla gestione delle sud- dette deleghe.
Le deleghe via via acquisite devono poi essere numerate e annotate, giornalmen- te, in un apposito registro cronologico (re- gistro delle deleghe), con indicazione dei seguenti dati:
numero progressivo e data della delega;
•
codice fiscale e dati anagrafici del con-
•
tribuente delegante;
estremi del documento di identità del
•
delegante.
Come se tutto ciò non bastasse sui sog- getti delegati l’Agenzia delle entrate si riserva inoltre la possibilità di effettua- re appositi controlli sulle deleghe acqui- site e sull’accesso ai documenti contenu- ti nell’area riservata della precompila- ta del cliente. Controlli che possono av- venire anche presso le sedi dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati.
Qualora fossero riscontrate irregolarità
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nella gestione delle deleghe, ricorda in- fatti il provvedimento direttoriale dell’11 aprile scorso, l’Agenzia delle entrate può procedere perfino alla revoca all’accesso ai servizi telematici al Caf o al professionista abilitato, oltre all’applicazione di sanzioni amministrative e penali. Revoca all’acce- so che soprattutto per un Caf può signifi- care danni economici enormi.
Lo scenario che si prospetta dalla let- tura del provvedimento in oggetto non è certo dei migliori ed impone una seria ri- flessione prima di mettere in atto le pro- cedure di delega per l’accesso alla precom- pilata.
Chi non fosse intenzionato ad assumersi tali incombenze e rischi – peraltro a rica- vo zero – potrà far ricorso a quanto specifi- cato al punto 5.5 del provvedimento diret- toriale stesso ai sensi del quale “nel caso in cui il contribuente che richiede assi- stenza fiscale non intenda utilizzare la di- chiarazione 730 precompilata, il CAF o il professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince la man- cata autorizzazione da parte del contri- buente all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata”.
4.730 PrECOMPIlATO O UnICO PF – UnA gUIdA PEr lA SCElTA
Tra le altre novità di quest’anno occorre segnalare l’applicativo che guiderà il con- tribuente fin dal primo accesso al sistema orientandolo sul modello che maggiormen- te risponde al suo profilo fra le due possi- bili alternative: 730 e Unico PF.
Per far questo, saranno posti anche al- cuni quesiti specifici al contribuente in modo d’aver ben chiaro a quale dichiara- zione corrispondono maggiormente le sue caratteristiche.
Si tratta di una ulteriore evoluzione che caratterizza la seconda stagione dei mo- delli precompilati e che si è resa neces- saria per aiutare i contribuenti alla scel- ta del modello di dichiarazione a loro più conveniente.
I DESTINATARI DEL 730 PRECOMPILATO
Secondo quanto previsto dal Provve- dimento direttoriale del 11 aprile scorso (Prot.52443/2016) con decorrenza dall’anno di imposta 2015, sono destinatari della di- chiarazione 730 precompilata i contribuen- ti che hanno percepito, per l’anno d’imposta 2015, redditi di lavoro dipendente e assi- milati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), cbis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo uni- co delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nonché i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Si tratta nello specifico di:
a) Titolari di redditi di lavoro dipen- dente ovvero di redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle di- pendenze e sotto la direzione di altri, com- preso il lavoro a domicilio quando è consi- derato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
b) Titolari di pensioni di ogni gene- re e gli assegni ad esse equiparati nonché delle somme di cui all’articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile (ri- sarcimenti danni per perdita del reddito di lavoro dipendente).
c) Soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di pri- ma trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca i com- pensi percepiti, entro i limiti dei salari cor- renti maggiorati del 20 per cento (art.50 lett.a del Tuir);
d) Titolari di borse di studio o di as- segno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, a condi- zione che il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti
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del soggetto erogante (art.50 lett.c Tuir);
e) Percettori di somme e di valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di so- cietà, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, al- la partecipazione a collegi e commissioni, nonchè quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribu- zione periodica prestabilita, semprechè gli uffici o le collaborazioni non rien- trino nei compiti istituzionali com- presi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, concer- nente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 53, comma 1, concernente red- diti di lavoro autonomo, esercitate dal con- tribuente (art.50 lett. c-bis del Tuir);
f) le remunerazioni dei sacerdoti, nonchè le congrue e i supplementi di con- grua di cui all’articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343 (art.50 lett.d del Tuir);
g) le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e le indenni- tà, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 14 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonchè i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica (art.50 lett.g del Tuir).
GLI ESCLUSI
DALLA PRECOMPILATA
Dopo aver esaminato per quali tipolo-
gie di redditi verranno predisposti i mo- delli 730 e Unico PF precompilati si può affermare che resteranno esclusi da ta- le predisposizione da parte delle Entrate tutti quei contribuenti che non risultano in possesso dei requisiti per la presenta- zione del modello 730 o che non possono presentarlo personalmente.
Nello specifico si tratta di tutta quella platea di soggetti in possesso di redditi che non possono formare oggetto di pre- compilazione come i redditi d’impresa, di lavoro autonomo, di partecipazione etc.
IL CONTENUTO
DELLA PRECOMPILATA 2015
Quando il contribuente o il suo delegato accedono alla precompilata si troveranno di fronte a tre distinti documenti:
I tre documenti che formano la precompilata
1 il modello 730 precompilato o l’Uni- co PF precompilato relativo all’anno d’imposta precedente
2 un foglio informativo contenente l’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata dispo- nibili presso l’Agenzia delle entrate 3 l’esito della liquidazione della dichia-
razione (il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga) e il prospetto di liquidazione del mo- dello 730 con il dettaglio dei risultati della liquidazione
In particolare nella dichiarazione pre- compilata sono riportati, oltre ai redditi di lavoro dipendente, di pensione o assi- milati e alle ritenute, anche i dati dei fa- miliari, indicati in un prospetto ad hoc loro dedicato.
Inoltre, nel quadro D del 730 precompi- lato trovano posto i redditi di lavoro au- tonomo occasionali e gli altri redditi di- versi, mentre nel quadro E sono inserite le informazioni relative ad alcuni oneri
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detraibili e deducibili.
In allegato al provvedimento direttoria- le dell’11 aprile scorso è riportato un fac simile del foglio informativo. Nello speci- fico dallo stesso il contribuente potrà rica- vare tutta una serie di informazioni utili sia per quanto riguarda i redditi di lavo- ro dipendente, di pensione e assimilati sia per quanto attiene ai dati dei familiari a carico del contribuente, le ritenute subi- te e gli oneri deducibili e detraibili dal reddito.
Nel prospetto informativo sono eviden- ziate anche le fonti di provenienza di tali dati (certificazioni uniche, comunicazione da parte di enti, banche, etc.) e l’utilizzo o meno del dato stesso nella precompilata.
Gli elementi presi a base per la predi- sposizione della precompilata 2016 posso- no essere sinteticamente riepilogati secon- do lo schema che segue ricavato diretta- mente dal contento del foglio informativo che accompagna il modello.
1) Redditi presenti:
redditi di lavoro dipendente e assimilati
•
(fonte certificazione unica);
redditi dei terreni;
•
redditi dei fabbricati;
•
altri redditi.
• 2) Oneri e spese del dichiarante:
spese sanitarie;
•
interessi per mutui ipotecari per acqui-
• sto abitazione principale;
interessi per mutui ipotecari per acqui-
•
sto altri immobili;
interessi per mutui ipotecari per co-
•
struzione abitazione principale;
interessi per prestiti o mutui agrari;
•
spese di istruzione universitaria;
•
spese funebri;
•
assicurazioni sulla vita e contro gli in-
•
fortuni;
assicurazioni per rischio di non auto-
•
sufficienza;
altre spese detraibili;
•
contributi previdenziali ed assistenziali;
•
contributi per addetti ai servizi dome-
•
stici e familiari;
contributi previdenza complementare;
•
altri oneri deducibili;
•
oneri pluriennali (fonte dichiarazione
•
730 o unico pf anno precedente).
3) Altri dati:
acconti versati;
•
ritenute subite;
•
eccedenze d’imposta risultanti dalle
•
dichiarazioni anno precedente ed al- tri dati;
prospetto familiari a carico (fonte: cer-
•
tificazione unica);
4) Oneri e spese relativi ai familia- ri a carico:
spese sanitarie;
•
spese di istruzione universitaria;
•
assicurazioni sulla vita e contro gli in-
•
fortuni;
assicurazioni per rischio di non auto-
•
sufficienza;
contributi previdenziali ed assistenziali;
•
contributi previdenza complementare;
•
altri oneri deducibili.
•
FAQ: Quando il familiare viene indicato nel Prospetto dei familiari a carico della dichiarazione precompilata?
Il familiare viene inserito nel Prospetto dei familiari a carico della dichiarazione pre- compilata se ricorrono questi tre requisiti:
i dati del familiare sono stati comuni-
•
cati al sostituto d’imposta e sono stati riportati nella Certificazione unica, tra- smessa entro i termini all’Agenzia delle Entrate;
il reddito complessivo del familiare, ri-
•
sultante dalla Certificazione unica, non è superiore a € 2.841;
i dati del familiare risultano completi e
•
coerenti con quelli presenti in eventuali altre Certificazioni.
Se i dati indicati nella Certificazione unica sono incompleti o incoerenti, nella dichia- razione precompilata viene riportato so- lo il codice fiscale del familiare e il contri- buente deve completare il prospetto.
ONERI E SPESE NON PRESENTI NEL PRECOMPILATO 2016
A ben vedere il precompilato del 2016
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presenta ancora diverse lacune su vari oneri deducibili e detraibili.
Le “assenze” sono dettagliate all’interno della sezione internet del sito dell’Agenzia dedicata alla precompilata 2016 e possono essere qui brevemente riepilogate.
In particolare per quanto riguarda le spese sanitarie - vere e proprie protagoni- ste di questa seconda stagione della pre- compilata - l’Agenzia precisa che, tenuto conto delle difficoltà tecniche legate al- le modalità di conservazione dei dati che hanno impedito alle farmacie l’invio com- pleto delle spese per i farmaci da banco sostenute nel 2015, per non disorientare i contribuenti inserendo dati parziali, si è scelto di omettere del tutto gli importi re- lativi a tali acquisti. Solo a partire dall’an- no d’imposta 2016 (precompilata 2017) si avrà l’inserimento completo dei dati rela- tivi ai farmaci.
È confermata invece la presenza già nel modello di quest’anno dei dati relativi ai ticket farmaceutici (c.d. ricette rosse) che l’Agenzia ha potuto acquisire direttamen- te dal Sistema Tessera Sanitaria bypas- sando le farmacie.
FAQ: Quali altre spese sanitarie non trovo nella dichiarazione precompilata 2016?
Quest’anno, in base alle norme vigenti per l’anno 2015, non sono state comunicate all’Agenzia delle Entrate e, quindi, non so- no state riportate nella dichiarazione pre- compilata le spese sanitarie sostenute nei confronti di soggetti che erogano presta- zioni di assistenza specifica (per esempio, parafarmacie, rivenditori di articoli sanita- ri) e prestazioni ausiliarie della professione sanitaria (per esempio, ottici, podologi, fi- sioterapisti), ma non operano nell’ambito di strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari.
Tra le altre voci di spesa che debuttano quest’anno attenzione poi alle spese uni- versitarie. Quelle comunicate dalle uni- versità statali saranno infatti riportate integralmente nella dichiarazione pre- compilata, mentre quelle delle universi-
tà non statali saranno riportate solo nel foglio riepilogativo che il contribuente do- vrà preventivamente verificare e poi con- fermare.
Sempre in tema di spese universitarie occorre prestare attenzione anche a quali voci di spesa sono comprese e quali risul- tano invece escluse.
FAQ: Quali spese universitarie non sono in- serite nella dichiarazione precompilata?
non sono incluse nella dichiarazione pre- compilata altre spese universitarie detrai- bili, quali per esempio quelle sostenute per i test di ammissione e le prove di presele- zione. In tal caso il contribuente integra la dichiarazione inserendo le ulteriori spese detraibili
Occhio anche alle spese funebri. Nel pre- compilato ci saranno solo le spese relative ai servizi funerari comunicate al fisco dai soggetti che esercitano attività di servizi di pompe funebri restando invece escluse altre voci di spesa, quali ad esempio quel- le sostenute per la lavorazione dei marmi e delle lapidi, che dovranno invece essere inserite dal contribuente sempre con ri- guardo al limite di spesa detraibile di € 1.550 per evento funebre.
ACCETTAZIONE O MODIFICHE ALLA PRECOMPILATA
Una volta effettuata la procedura di abi- litazione e ricevuto le chiavi di accesso il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’applicazione web dedicata alla dichiarazione precompi- lata, può visualizzare e stampare il proprio modello 730 precompilato ed il relativo fo- glio informativo ad esso allegato.
Dopo aver verificato la correttezza e la completezza della propria dichiarazione, il contribuente può accettarla oppure mo- dificarla.
Se decide di accettarla può inviare la dichiarazione precompilata direttamente all’Agenzia delle entrate.
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Quindi, a seconda dei casi, può:
LE OPZIONI POSSIBILI
1 Accettare la dichiarazione senza fare modifiche
2 rettificare i dati non corretti
3
Integrare la dichiarazione per inseri- re, ad esempio, altre spese deducibili o detraibili
È considerata “accettata”, con la conse- guente necessità di barrare nel prospet- to di liquidazione 730 la casella «Dichia- razione Precompilata - Accettata», quel- la trasmessa senza modifiche o con mo- difiche che non incidono né sul reddito né sull’imposta. La circolare 11/e del 2015 definisce come tali le modifiche dei dati anagrafici del contribuente (ad eccezione del comune di domicilio fiscale), dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio, del codice fiscale del coniuge non a carico, la scelta dell’utilizzo in com- pensazione del credito Irpef, degli impor- ti dei versamenti in acconto nonché la ri- chiesta di rateizzare il saldo o il primo acconto dovuto.
Modifiche che non alterano lo status di “Accettata”
Indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, ad eccezione del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incide- re sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef
Indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio Indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico Compilazione del quadro I per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello 730
Scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, me- diante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F
richiesta di suddivisione in rate mensili del- le somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell’apposito ri- go del quadro F
La dichiarazione precompilata si consi- dera invece “modificata” quando vengo- no effettuate variazioni o integrazioni dei dati che comportano variazioni del reddito o dell’imposta.
Deve considerarsi modificata anche la dichiarazione alla quale sono apportate variazioni nei dati di segno opposto che, compensandosi fra loro, non ne alterano il risultato finale.
FAQ: In quali casi il 730 precompilato si consi- dera modificato?
In generale il 730 precompilato si conside- ra modificato se vengono variati i redditi, gli oneri o le altre informazioni presenti nella di- chiarazione oppure se sono inserite nuove voci non presenti nel modello 730 precompilato
COME SI PRESENTA IL 730 PRECOMPILATO
Come abbiamo visto il contribuente può presentare il 730 precompilato accettato o modificato,
direttamente all’Agenzia delle entrate,
•
attraverso il sito internet dell’Agenzia;
al sostituto di imposta, se quest’ultimo
•
ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
ad un Caf o ad un professionista abi-
• litato.
Dal 15 aprile scorso il contribuente troverà il 730 precompilato (o l’Unico PF) sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della propria area riservata.
Dal 2 maggio al 7 luglio sarà poi pos- sibile accettare o modificare la dichia- razione e trasmetterla all’Agenzia diret- tamente via web o tramite un interme- diario.
Regole particolari debuttano quest’an-
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no per il 730 congiunto. La dichiarazione 730 precompilata in forma congiunta può essere presentata anche direttamente dai contribuenti senza dover necessariamente ricorrere, come lo scorso anno, al sostituto che presta assistenza fiscale, al CAF o al professionista abilitato.
Anche se i coniugi hanno presentato il modello 730/2015 in forma congiunta, sono comunque predisposte dal sistema due di- stinte dichiarazioni 730 precompilate, una per ciascun coniuge. In fase di trasmissio- ne sarà possibile congiungere le due dichia- razioni.
Il Provvedimento n. 52443 dell’11 aprile scorso ha infatti precisato che il soggetto che intende presentare la dichiarazione in qualità di “coniuge dichiarante”, dopo aver completato la compilazione della propria di- chiarazione, indica nell’area autenticata il codice fiscale del coniuge che presenterà il modello 730 congiunto in qualità di “dichia- rante”. Quest’ultimo esprime il consenso al- la presentazione congiunta mediante l’indi- cazione, nella propria area autenticata, del codice fiscale del coniuge dichiarante.
In esito alla manifestazione di volontà da parte di entrambi i coniugi, le informazioni contenute nella dichiarazione precompilata del coniuge dichiarante confluiscono, senza possibilità di modifiche, nel 730 congiunto
che viene reso disponibile nell’area autenti- cata del dichiarante, il quale può procedere all’invio di entrambe le dichiarazioni.
CONTROLLI DOCUMENTALI SULLA PRECOMPILATA
Nella dichiarazione precompilata i con- trolli del fisco si dividono sostanzialmente in tre. Le varianti che entrano in gioco e influenzano la qualità e le tipologie dei con- trolli del fisco sono infatti le seguenti: pre- sentazione diretta o tramite un Caf o un professionista abilitato, presentazione della precompilata senza modifiche o con modifi- che che non incidono sul reddito o sull’impo- sta oppure presentazione con modifiche che incidono su uno o entrambi i componenti.
Se il 730 precompilato viene accettato sen- za modifiche o con modifiche che non in- cidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, nei confronti del contribuente non verrà eseguito il controllo documentale (36-ter del dpr n. 600/73) sugli oneri precom- pilati comunicati all’Agenzia da banche, as- sicurazioni ed enti previdenziali, né quello preventivo sui rimborsi superiori a 4 mila euro in presenza di detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze derivanti dalla di- chiarazione precedente.
Inoltre, se la dichiarazione viene presen- tata tramite un intermediario, il controllo documentale verrà svolto nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il vi- sto di conformità sulla dichiarazione.
Se la precompilata oltre che essere accet- tata dal contribuente, viene presentata di- rettamente all’Agenzia dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta, non verrà ef- fettuato alcun controllo documentale sui da- ti relativi agli oneri forniti da soggetti ter- zi né verrà effettuato il controllo preventi- vo sulla spettanza dei carichi familiari in caso di rimborso superiore a 4 mila euro, nemmeno se lo stesso è determinato da ec- cedenze d’imposta. Se la precompilata viene invece presentata direttamente, ma è stata modificata, allora i controlli documentali si FAQ: Quali sono i termini per la presenta-
zione della dichiarazione precompilata?
A partire dal 15 aprile è possibile visua- lizzare e stampare la propria dichiarazio- ne nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. dalla stessa da- ta i sostituti d’imposta, i Caf e i professio- nisti abilitati possono richiedere l’accesso alla dichiarazione precompilata dei con- tribuenti dai quali hanno ricevuto speci- fica delega.
A partire dal 2 maggio è possibile accettare o modificare la dichiarazione e trasmetter- la via web all’Agenzia delle entrate.
dalla stessa data i sostituti d’imposta, i Caf e i professionisti abilitati possono trasmet- tere i modelli 730 precompilati accettati o modificati.
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estendono anche agli oneri forniti all’Agen- zia da soggetti terzi e si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazio- ni per carichi familiari in caso di rimborso superiore a 4 mila euro. Se la precompila- ta, accettata o modificata, viene trasmessa invece in maniera indiretta tramite un Caf o un professionista allora i controlli docu- mentali si spostano direttamente su questi ultimi. Nello specifico, precisa la circolare 11/e il controllo documentale verrà effettua- to nei confronti del Caf o del professioni- sta che hanno rilasciato il visto di confor- mità sulla precompilata e si estenderanno anche agli oneri forniti dai soggetti terzi.
Se il contribuente opta invece per il 730 or- dinario rivolgendosi a un Caf o a un pro- fessionista abilitato, il regime dei control- li documentali non subirà alcuna modifica rispetto alla stessa ipotesi prevista per la precompilata.
L’incremento delle fonti di dati e delle voci inserite nella precompilata 2016 porta co- munque con sé alcune novità anche in te- ma di controlli.
Il provvedimento dell’11 aprile scorso infatti, dopo avere chiarito che la verifica dei requisiti soggettivi per usufruire del- le detrazioni o delle deduzioni Irpef è sem- pre effettuata nei confronti dei contribuen- ti, anche nel caso di presentazione diretta del precompilato, precisa quali saranno gli oneri esenti da controllo formale in caso di accettazione del modello. Fra questi non fi- gurano le spese per interventi di ristruttu- razione e di riqualificazione energetica degli edifici che potranno essere oggetto di con- trollo formale anche qualora il contribuen- te si limiti ad accettare il dato precaricato.
Molto probabilmente ciò si spiega con il fat- to che trattasi di detrazioni che coinvolgono più periodi d’imposta e che spettano solo in presenza di una serie di requisiti sia forma- li che sostanziali per le quali l’Agenzia vuo- le comunque riservarsi la possibilità di un controllo documentale a posteriori.
Inoltre, a seguito delle modifiche introdot- te dalla legge di Stabilità 2016, nel caso di presentazione della dichiarazione con modi-
fiche rispetto alla dichiarazione precompi- lata, l’Agenzia delle Entrate può effettuare dei controlli preventivi, in via automatiz- zata o mediante verifica della documenta- zione giustificativa, se si rilevano degli ele- menti di incoerenza oppure se il rimbor- so che emerge dalla dichiarazione supera 4.000 euro.
Pertanto, nel caso in cui dalla dichiara- zione modificata dal contribuente, emerga un rimborso di importo superiore a 4.000 euro il controllo preventivo può essere ef- fettuato dall’Agenzia delle Entrate anche a prescindere dalla presenza di detrazioni per familiari a carico.
Controlli sulla precompilata:
le tre ipotesi 1 Accet tata con
presentazione di- retta:
nessun controllo oneri forniti dai terzi
2 Modificata con presentazione di- retta:
controllo docu- mentale anche sugli oneri forni- ti da terzi
3 Presentazione tramite Caf o pro- fessionista (accet- tata o modifica- ta):
controllo docu- mentale sul Caf/
professionista anche sugli oneri forniti da terzi FAQ: Che vantaggi ci sono sui controlli se presento il 730 precompilato attraverso un Caf o un professionista abilitato?
Se si presenta il 730 precompilato, con o senza modifiche, tramite un intermediario, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effet- tuato nei confronti del Caf o del professioni- sta che ha apposto il visto di conformità sul- la dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati dai soggetti terzi. l’Agen- zia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fru- ire delle agevolazioni (per esempio l’effet- tiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile per cui vengono detratti gli interessi passivi relativi al mutuo)
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FAQ: Ho presentato il 730 precompilato con modifiche. I controlli formali (articolo 36-ter) si applicano su tutto?
Sì, la dichiarazione è soggetta ai controlli formali, compresi i dati precompilati che non sono stati modificati.
LA LIQUIDAZIONE DEL RISULTATO DELLA PRECOMPILATA
Il rimborso o il pagamento delle impo- ste risultante dal prospetto di liquida- zione del modello 730 precompilato av- viene con le stesse modalità del 730 or- dinario.
Pertanto, a prescindere dal fatto che la dichiarazione sia stata accettata o modi- ficata, quando emerge un credito da rim- borsare la somma si otterrà direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensioni- stico a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o settembre). Quando, invece, dalla di- chiarazione precompilata emerge un de- bito, entro gli stessi termini il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettuerà la trattenuta. Diversa invece è la situazione che si presenta nel caso in cui il contri- buente che ha presentato il 730 precom- pilato senza sostituto d’imposta o l’Unico PF precompilato. In questo casi due sono le possibili situazioni.
Precompilata a credito
Quando dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso sarà eseguito diretta- mente dall’Agenzia delle Entrate.
Se il contribuente comunica le coordi- nate del conto corrente bancario o posta- le, la somma spettante sarà accreditata su quel conto.
Se, invece, l’Agenzia delle Entrate non dispone delle coordinate del conto cor- rente, il rimborso è erogato con metodi diversi in base all’importo della somma da riscuotere:
per importi inferiori a 1.000 euro, com-
•
prensivi di interessi, il contribuente ri-
ceve un invito a presentarsi in un qual- siasi ufficio postale dove potrà riscuo- tere il rimborso in contanti;
per importi pari o superiori a 1.000
•
euro, il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia.
Precompilata a debito
Il contribuente che invia direttamente la dichiarazione potrà pagare:
tramite la stessa applicazione online,
•
indicando le coordinate del conto sul quale effettuare l’addebito;
mediante il modello F24, che può essere
•
stampato e che viene proposto già com- pilato con i dati relativi al pagamento da eseguire.
Il contribuente che si rivolge a Caf o pro- fessionista potrà invece:
trasmettere in via telematica il modello
•
F24 all'Agenzia delle Entrate tramite lo stesso intermediario;
versare con il modello F24 che gli sarà
•
consegnato dall’intermediario.
Se il contribuente procede alla presen- tazione diretta della dichiarazione 730, l’Agenzia delle entrate rende disponibi- le il risultato contabile della dichiarazio- ne al sostituto d’imposta indicato dal con- tribuente nella dichiarazione quale sog- getto che effettuerà il conguaglio fiscale e che ha comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente il risul- tato stesso.
Se non è possibile raggiungere il sosti- tuto d’imposta, ancorché questi abbia co- municato la sede telematica per la ricezio- ne dei risultati contabili relativi alle di- chiarazioni dei propri dipendenti, l’Agen- zia delle entrate informa il contribuente mediante un avviso nell’area autenticata dei servizi telematici.
Inoltre, invia un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato dal contribuente in sede di presentazio- ne della dichiarazione via web per segna- lare l’accaduto ed invitare il contribuente
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a prendere visione dell’avviso nell’area au- tenticata dei servizi telematici.
FAQ: Sono senza sostituto d’imposta e ho trasmesso il 730 precompilato dal quale è emerso un debito; quando devo effettuare il pagamento delle imposte a saldo?
Entro i termini ordinari, cioè entro il 16 giu- gno, oppure, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 16 luglio. Se si utilizza l’ap- plicazione web dedicata al 730 precompi- lato è possibile versare le somme dovute con il modello F24, che viene reso dispo- nibile già precompilato, oppure richiedere l’addebito sul proprio conto corrente ban- cario o postale
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Come per il modello 730 ordinario, an- che il modello precompilato può essere corretto presentando una dichiarazione integrativa.
Se il contribuente riscontra errori o si accorge di non aver indicato tutti gli ele- menti in dichiarazione, può presentare un modello 730 integrativo “a favore” (mag- gior credito o minor debito) rivolgendosi a un Caf o a un professionista abilitato, an- che se ha presentato direttamente il mo- dello 730 precompilato o tramite sostitu- to d’imposta.
Il modello 730 integrativo non può es- sere presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate dal contribuente, salvo il ca- so in cui sia necessario modificare i da- ti del sostituto, o indicarne l’assenza, se l’Agenzia non è riuscita a comunicare il ri- sultato contabile al sostituto d’imposta.
In alternativa il contribuente può pre- sentare un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.
Il termine per l’invio del 730 integrativo scade il 25 ottobre 2016.
FAQ: Posso inviare entro il 7 luglio una nuova dichiarazione per modificare una dichiarazione già inviata direttamente?
non è possibile presentare più di una di- chiarazione precompilata direttamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio.
Pertanto, per eventuali correzioni occorre presentare una dichiarazione integrativa al Caf o al professionista oppure trasmet- tere un modello Unico correttivo nei ter- mini o integrativo.
Soltanto nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate non riesca a raggiungere il sosti- tuto d’imposta per comunicare il risultato contabile, si può presentare un modello 730 integrativo utilizzando le funzionali- tà disponibili nell’area autenticata nell’ap- plicazione web con la possibilità di modi- ficare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta ovvero di indicare l’assenza del sostituto con gli effetti previsti per i con- tribuenti senza sostituto d’imposta.
DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA
Se, dopo aver trasmesso la dichiarazio- ne, Caf o professionisti si accorgono di aver commesso errori, dopo aver avvisa- to il contribuente, possono trasmettere entro il 10 novembre una dichiarazione rettificativa.
Se il contribuente non intende presenta- re la dichiarazione rettificativa, i Caf e
i professionisti possono trasmettere all’Agenzia delle entrate una comunica- zione contenente i dati corretti.
In entrambi i casi gli intermediari sa- ranno tenuti al pagamento della sola san- zione, mentre l’imposta e gli interessi re- stano a carico del contribuente.
Per i contribuenti che presentano il mo- dello 730 precompilato, con o senza modi- fiche, tramite un Caf o un professionista abilitato, i vantaggi sono i seguenti:
i controlli su tutti i documenti che at-
•
testano le spese indicate nella dichia- razione saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista;
non sarà effettuato il controllo preven-
•
tivo sui rimborsi d’imposta superiori a 4.000 euro, previsto in presenza di de- trazioni per familiari a carico e/o ec- cedenze derivanti dalla dichiarazione
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precedente.
Eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo documentale saran- no inviate direttamente al Caf o al profes- sionista. Questi ultimi, infatti, sono tenuti al pagamento di un importo pari alla som- ma di imposta, sanzioni e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo, salvo i casi di con- dotta dolosa di quest’ultimo.
SISTEMA SANZIONATORIO
Uno degli aspetti più controversi della precompilata che sta creando i maggiori disagi è proprio il particolare regime san- zionatorio previsto dall’articolo 6 del de- creto semplificazioni (Dlgs. 175/2014).
Tale disposizione prevede testualmente che: “Salvo il caso di presentazione di di- chiarazione rettificativa, se il visto infede- le è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’arti- colo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell’artico- lo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamen- to di una somma pari all’importo dell’im- posta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente”.
Dunque in caso di apposizione, da par- te di un intermediario, di un visto di con- formità infedele (per esempio, se non ha correttamente riscontrato la documenta- zione a supporto di spese detraibili o de- ducibili), l’intermediario è tenuto al paga- mento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e del-
la sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente. La responsabilità degli in- termediari è però esclusa nel caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determina- ta da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. L’intermediario che si accorge di aver apposto un visto infedele dopo l’invio della dichiarazione, deve avvisare il contribuente e trasmet- tere all’Agenzia la dichiarazione rettifi- cativa, entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza. Anche le interpretazioni fornite dall’Agenzia del- le Entrate nella circolare n.11/e del 2015 non lasciano dubbi sulla pesantezza del sistema sanzionatorio scaricato sui pro- fessionisti e sui Caf in materia di precom- pilata. Secondo detto documento di pras- si amministrativa infatti dette sanzioni sono giustificate in virtù del principio del legittimo affidamento dei cittadini che si rivolgono a operatori specializzati come i professionisti e i Caf.
Secondo il ragionamento delle Entrate i professionisti e i Caf sono tenuti al paga- mento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e del- la sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente perché quest’ultimo, essen- dosi rivolto a tali operatori specializzati, ha diritto di vedere definito, a tutti gli ef- fetti, il suo rapporto con il fisco. Si tratta di una interpretazione della volontà legi- slativa tutt’altro che condivisibile.
Se veramente fosse questo il principio che ha ispirato il legislatore per gli opera- tori dell’area tributaria sarebbe un peri- colosissimo precedente normativo impos- sibile da trascurare. Qualsiasi soggetto che si rivolge alle loro prestazioni potreb- be invocare infatti, non solo in materia di precompilata, un simile principio giu- ridico e le conseguenti responsabilità sul professionista.