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Diario quotidiano del 22 dicembre 2016: spese universitarie e ristrutturazioni entrano nella precompilata

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Diario quotidiano del 22 dicembre 2016: spese universitarie e ristrutturazioni entrano nella precompilata

Pubblicato il 22 dicembre 2016

1) ExtraUE stagionali: ecco le condizioni d’ingresso e soggiorno 2) Erogazioni liberali e fringe benefit ai dipendenti

3) Stampa dei registri contabili e fiscali di fine anno 4) Fiscalità sugli omaggi di fine anno

5) Definizione agevolata di Equitalia: Prorogato il termine per presentare la dichiarazione di accesso all’agevolazione

6) Scomputo ritenute a scelta del contribuente

7) Spese universitarie e ristrutturazioni entrano nella precompilata 8) Commercialisti: quando si esibisce il registro antiriciclaggio

9) Fisco: accertamenti bancari non applicabili agli autonomi anche per il passato, cause in corso travolte

10) Proroga del super ammortamento del 140%: Legge in Gazzetta Ufficiale

1) ExtraUE stagionali: ecco le condizioni d’ingresso e soggiorno

2) Erogazioni liberali e fringe benefit ai dipendenti 3) Stampa dei registri contabili e fiscali di fine anno 4) Fiscalità sugli omaggi di fine anno

5) Definizione agevolata di Equitalia: Prorogato il termine per presentare la dichiarazione di accesso all’agevolazione

6) Scomputo ritenute a scelta del contribuente

7) Spese universitarie e ristrutturazioni entrano nella precompilata 8) Commercialisti: quando si esibisce il registro antiriciclaggio

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9) Fisco: accertamenti bancari non applicabili agli autonomi anche per il passato, cause in corso travolte

10) Proroga del super ammortamento del 140%: Legge in Gazzetta Ufficiale

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1) ExtraUE stagionali: ecco le condizioni d’ingresso e soggiorno

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 37 del 16 dicembre 2016, ha fornito indicazioni in merito alle condizioni d’ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, per motivi d’impiego in qualità di lavoratori stagionali, così come apportate all’articolo 24 del Decreto Legislativo n.

203/2016, attuativo della direttiva 2014/36/UE.

Queste le istruzioni operative sulle modifiche apportate all’articolo 24 del TUI, sentita anche la Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Settori occupazionali stagionali

Ai fini della presente circolare si fa riferimento alle attività soggette al ritmo delle stagioni limitatamente ai settori occupazionali “agricolo” e “turistico alberghiero”. Tali attività sono quelle individuate nel D.P.R. 1525/1963, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015, nonché dai contratti collettivi che disciplinano tali settori. Questi ultimi sono individuati nei contratti nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (in attuazione dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2015).

Sistemazione alloggiativa

Nell’ipotesi in cui essa viene fornita dal datore di lavoro (comma 3 art. 24) lo stesso dovrà dichiarare allo sportello unico per l’immigrazione che il canone di locazione non supera il limite di 1/3 della retribuzione data al lavoratore e non sarà decurtato dalla stessa automaticamente.

Lavoro stagionale pluriennale

Il nulla osta al lavoro pluriennale, per l’ingresso del lavoratore straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti (e non più due anni consecutivi) per prestare lavoro stagionale (comma 11), non conterrà più necessariamente una durata temporale annuale prefissata e corrispondente a quella usufruita dal lavoratore nel periodo precedente, ma riporterà l’indicazione del periodo di validità che sarà espresso solo in mesi (fino ad un massimo di 9) per ciascun anno. La collocazione temporale sarà determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro.

C o n v e r s i o n e d e l p e r m e s s o d i s o g g i o r n o d a s t a g i o n a l e a t e m p o determinato/indeterminato

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La conversione può avvenire, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale (comma 10) ed in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Pertanto, con riferimento al settore agricolo, nel quale le prestazioni dei lavoratori stagionali sono effettuate “a giornate” e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale (tale dato è ricavabile suddividendo per 12 mensilità il n. di 156 giornate annue individuate quale limite massimo di giorni al fine del calcolo del reddito medio convenzionale utilizzato per la quantificazione dei contributi previdenziali dei lavoratori agricoli e coltivatori diretti, così come previsto nella tabella D della L. 233/1990).

Casi di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro stagionale

La nuova norma individua al comma 12 ulteriori casi di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro stagionale, rispetto a quelli già contemplati dall’art. 22, commi 5 bis e 5 ter, per violazioni commesse dal datore di lavoro nei riguardi di qualsiasi lavoratore dipendente dall’impresa.

In proposito, fermi restando i controlli già effettuati dalle Direzioni territoriali del Lavoro in sede di emissione del parere di competenza nell’ambito del SUI, le stesse procederanno alle ulteriori verifiche di cui al comma 12 dell’art. 24 limitatamente alle ipotesi di lavoro nero di cui alla lettera a) e al rispetto dei diritti dei lavoratori e delle condizioni di lavoro o di impiego di cui alla lettera c), esclusivamente sulla base degli elementi desumibili delle banche dati in uso presso le medesime Direzioni.

Indennità al lavoratore per i casi di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro stagionale e del relativo permesso di soggiorno

Nell’ipotesi in cui si è proceduto a revocare il nulla osta al lavoro stagionale per cause imputabili al datore di lavoro (comma 12) e in quelle di revoca del permesso di soggiorno (comma 13), viene prevista la liquidazione, a favore del lavoratore, di un’indennità (comma 14) la cui misura è rapportata alle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo (ex art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015). Quella prevista al comma 14 non deve ritenersi una “sanzione” quanto piuttosto un risarcimento del danno dovuto al lavoratore che, per responsabilità esclusiva e diretta del proprio datore di lavoro, si è visto revocare il nulla-osta (rapporto non necessariamente ancora instaurato) o il permesso di soggiorno stagionale, con l’immediata conseguenza del venir meno tanto del rapporto di lavoro che della legittimità di presenza sul territorio nazionale. La commisurazione dell’entità dell’indennità dovuta è determinata sulla base della durata che avrebbe avuto il rapporto se regolarmente portato a termine e, per il settore agricolo, corrispondente alla retribuzione delle giornate indicate nel modello UNILAV, ovvero, alle giornate lavorative di calendario.

Il lavoratore stagionale potrà rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria per il riconoscimento di tale indennità.

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2) Erogazioni liberali e fringe benefit ai dipendenti

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In occasione del Natale e della fine dell’anno, è consuetudine delle aziende di dare omaggi ai dipendenti, anche tramite buoni spesa.

Tali forme di retribuzione, dette “in natura” o “fringe benefit”, sono non imponibili sia dal punto vista fiscale che contributivo, se complessivamente di importo non superiore ad euro 258,23 annui.

Sono ad esempio retribuzioni in natura:

– i prodotti aziendali;

– l’autovettura ad uso anche personale;

– le assicurazioni vita ed infortuni;

– i prestiti finanziari;

– i fabbricati concessi in uso gratuito;

– qualsiasi altro bene (non in denaro) assegnato gratuitamente al dipendente come, ad esempio il pacco dono di Natale, ma anche dei buoni benzina o buoni spesa.

E’ importante sottolineare che, qualora il valore di detti beni e servizi sia superiore al limite indicato, lo stesso concorre per intero alla formazione della base imponibile sia previdenziale che fiscale.

Tale limite annuo quindi deve essere rispettato tenendo conto del totale delle retribuzioni in natura che ha ricevuto il dipendente durante l’anno.

Se dunque si rispetta il limite massimo di 258,23 euro annui, l’importo è esente da contributi e fisco con indubbio vantaggio sia per il dipendente che riceve un importo netto, che per l’azienda che non ha costi aggiuntivi.

Non occorre riconoscere tale forma di retribuzione alla totalità dei lavoratori, ma può essere accordata liberamente, a scelta del datore di lavoro.

Aliquota Enasarco per il 2017

Nell’anno 2017 l’aliquota Enasarco da indicare nelle fatture emesse sale dal 7,55% al 7,78%.

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3) Stampa dei registri contabili e fiscali di fine anno

Tipico adempimento di fine anno (entro il 31 dicembre 2016) è la stampa dei registri fiscali e contabili. I registri contabili previsti dal Codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, si ricorda, sono il libro giornale, il libro inventari, i registri Iva ed il registro beni ammortizzabili. A questi si possono affiancare registri complementari, tra cui tipicamente il «libro mastro» con le schede contabili di tutti i conti movimentati. In alternativa

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alla stampa del registro beni ammortizzabili le relative scritture possono essere annotate, per i soggetti in contabilità semplificata, sul registro Iva acquisti e, per i soggetti in contabilità ordinaria, sul libro inventari.

Le modalità di tenuta e conservazione dei registri sono alternativamente le seguenti:

– manuale, ormai sempre più in disuso, con compilazione su registri cartacei;

– meccanografica, mediante rilevazione su programmi contabili, con successiva stampa cartacea;

– meccanografica con successiva conservazione sostitutiva, da effettuarsi secondo determinati standard informatici (mediante creazione di un’evidenza informatica contenente l’impronta di ciascun registro, su cui apporre la firma digitale e la marca temporale). Quest’ultima modalità di conservazione è stata in tempi recenti semplificata (con il D.M. 17.6.2014 sono stati eliminati gliobblighi comunicativi di invio di comunicazione preventiva e consuntiva all’Agenzia delle Entrate con indicazione del numero dei documenti informatici che si presumeva di emettere nel corso dell’anno) ed appare la più conveniente, non fosse altro per l’effetto di eliminazione della carta e di una più agevole reperibilità e consultazione.

Considerato che i registri fiscali tenuti in forma meccanografica devono essere stampati (o in alternativa riprodotti su supporto informatico da conservare sostantivamente) entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, il prossimo 31.12.2016 rappresenta il termine per l’effettuazione di tale adempimento.

Libro giornale e libro inventari sono soggetti alla marca da bollo (imposta di bollo pari ad euro 16 ogni 100 pagine per le società di capitali, 32 euro per gli altri casi).

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4) Fiscalità sugli omaggi di fine anno

In vista delle festività di fine anno si presenta la necessità di definire il trattamento fiscale degli omaggi, in relazione ai quali bisogna prestare attenzione a monitorare il rispetto delle regole fissate in materia di imposte dirette ed Iva.

Quanto alle imposte dirette, l’omaggio risulta integralmente deducibile quando il suo valore unitario è inferiore o pari a 50 euro. Attenzione, perché per «valore unitario» non si intende il costo dei singoli beni, ma l’omaggio nel suo complesso; il valore dell’omaggio, ai fini della sua deducibilità, andrà quindi considerato unitariamente e non con riferimento ai singoli beni che compongono il regalo. Ciò porta a considerare non corrette le condotte per cui si operino acquisti di singoli di beni inferiori a 50 euro, per poi confezionare per il cliente un unico omaggio, eludendo in tal modo il limite della norma.

Oltre il limite unitario dei 50 euro occorre appurare se l’omaggio è qualificabile come spesa di rappresentanza, rifacendosi a quanto previsto dal D.M. 19.11.2008, che identifica le spese di rappresentanza come le «spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni; il cui sostenimento risponda a criteri di

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ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore».

Affinché l’omaggio rientri tra le spese di rappresentanza occorrono quindi i seguenti requisiti:

– gratuità (mancanza di un corrispettivo o di una controprestazione da parte dei destinatari dei beni);

– finalità promozionali (divulgazione sul mercato dell’attività svolta) ovvero di pubbliche relazioni (diffondere e consolidare l’immagina dell’impresa);

– ragionevolezza (idoneità a generare benefici economici futuri) ovvero coerenza con le pratiche commerciali di settore.

Accertata l’esistenza di tali requisiti, l’omaggio risulterà deducibile secondo le seguenti soglie, come modificate con decorrenza dal periodo d’imposta 2016:

– 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;

– 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;

– 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

Si ricorda inoltre che le spese di rappresentanza consistenti in spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nel limite del 75% del loro importo.

Esse saranno dunque assoggettate:

– in primo luogo alla specifica disciplina prevista per le spese relative a prestazioni alberghiere e a

somministrazioni di alimenti e bevande (deducibilità nei limiti del 75%);

· in secondo luogo alla disciplina prevista per le spese di rappresentanza e, dunque, alle soglie di deducibilità stabilite dal D.M. 19.11.2008.

Non si considerano invece spese di rappresentanza le spese di viaggio, le spese di vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa, o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa: si tratta delle cd. «spese di ospitalità» (deducibili nella misura del 75% del loro ammontare, ex art. 109, D.P.R. 917/1986).

Con riferimento alle liberalità nei confronti dei dipendenti, che non sono mai spese di rappresentanza, non essendo configurabile lo spirito promozionale, le spese sostenute dal datore di lavoro per acquistare gli omaggi da destinare ai dipendenti sono interamente deducibili dal reddito d’impresa (ai sensi dell’art. 95, co. 1, D.P.R. 917/1986), purché non siano

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riferite alle spese istruzione, educazione, ricreazione, assistenza sociale o sanitaria, deducibili per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Ai fini Iva, dal dicembre 2014 il limite unitario è stato finalmente allineato ai 50 euro già fissati dalle imposte dirette e dunque, dalla lettura combinata degli artt. 2, co. 2, n. 4) e 19-bis1, lett.

H), deriva che:

– per i beni di costo unitario non superiore a 50 euro, l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la

successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini Iva;

· per i beni di costo unitario superiore a 50 euro l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini Iva (fuori campo Iva).

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5) Definizione agevolata di Equitalia: Prorogato il termine per presentare la dichiarazione di accesso all’agevolazione

Definizione agevolata di Equitalia: Prorogato al 31 marzo 2017 (in luogo del 23 gennaio) il termine per presentare la dichiarazione di accesso all’agevolazione. A decorrere dal 1° luglio 2017 viene disposto lo scioglimento di Equitalia, con l’esclusione di Equitalia Giustizia, e l’istituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, cui sarà affidata l’attività di riscossione dei tributi nazionali, e di accertamento/liquidazione/riscossione di quelli locali.

L’ente subentrerà, sempre con decorrenza 1° luglio 2017, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e potrà svolgere anche le attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di comuni, province e relative società partecipate.

Viene confermata e ampliata anche ai carichi affidati all’agente della riscossione nel 2016, la definizione agevolata dei ruoli, senza il pagamento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali con l’applicazione degli interessi nella misura del 4,5% annuo.

Il contribuente potrà effettuare il pagamento in un numero massimo di 5 rate, oppure scegliendo una delle soluzioni proposte nel moduli di adesione. In ogni caso deve essere assicurato il versamento del 70% delle somme nel 2017 e il restante 30% nell’anno 2018.

Viene prorogato al 31 marzo 2017 (in luogo del 23 gennaio) il termine per presentare la dichiarazione di accesso all’agevolazione, chiarendo che entro la medesima data è possibile integrare la dichiarazione già presentata1. Entro il successivo 31 maggio 2017 l’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute, il numero e la scadenza delle rate.

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6) Scomputo ritenute a scelta del contribuente

La Legge 1.12.2016, n. 225, elimina il disallineamento temporale dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative “a favore” (pro contribuente) e “a sfavore” (pro fisco).

Il nuovo termine, comune ad entrambe le dichiarazioni, è quello previsto per l’accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73 (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

Il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione, potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Rimane ferma l’applicazione delle sanzioni ridotte e la possibilità di ravvedimento operoso.

Si modifica la disciplina relativa allo scomputo dall’imposta delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto e sui redditi sottoposti a tassazione separata. In particolare viene stabilito che:

– per le ritenute operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione, si consente di scegliere se scomputarle dall’imposta relativa al periodo di competenza dei redditi, ovvero dall’imposta dovuta nel periodo d’imposta nel quale le ritenute sono state operate;

– per quelle operate dopo la presentazione dei redditi è possibile solamente lo scomputo dall’imposta dovuta nel periodo d’imposta nel quale le ritenute sono state operate.

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7) Spese universitarie e ristrutturazioni entrano nella precompilata

Ancora più dati confluiscono nella cd. dichiarazione precompilata, infatti, vengono dettate nuove istruzioni per l’invio di alcune informazioni utili alla gestione degli oneri detraibili 2016 nella prossima dichiarazione dei redditi (modello 730 e Unico predisposto dalle Entrate). Le nuove comunicazioni riguardano le detrazioni Irpef per le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria e le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Dal 2017 si ampliano ulteriormente i dati che confluiranno nella dichiarazione dei redditi precompilata. Con il Decreto del 1° dicembre 2016 del Mef pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2016 si procede ad ampliarne la sfera applicativa.

Per le dichiarazioni precompilate 2017 (modelli 730 e Unico) gli amministratori di condominio e le università dovranno inviare i dati alle Entrate entro il 28 febbraio 2017.

In relazione alle spese universitarie, il DM pubblicato il 20 dicembre stabilisce che i soggetti che erogano rimborsi relativi a tali spese devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, con riferimento a ciascuno studente, una comunicazione contenente:

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– i dati dei rimborsi erogati nell’anno precedente;

– l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.

Non devono essere indicati nella suddetta comunicazione:

– i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del DPR 322/98;

– i rimborsi trasmessi dalle università ai sensi del precedente decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 13 gennaio 2016.

In base a quest’ultimo provvedimento, infatti, a partire dalle spese sostenute dal 2015, le università statali e non statali sono obbligate a comunicare le:

– spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria e di corsi universitari di specializzazione;

– spese per la frequenza di corsi di perfezionamento;

– spese per la frequenza di master che per durata e struttura dell’insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione;

– spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.

Per ciascuno studente, le università statali e non statali devono comunicare l’ammontare delle spese relative all’anno d’imposta precedente con l’indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell’anno accademico di riferimento. Le spese universitarie devono essere comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi; inoltre, devono essere indicati separatamente i rimborsi erogati nell’anno ma riferiti a spese sostenute in anni precedenti.

Il nuovo obbligo comunicativo relativo ai rimborsi delle spese universitarie riguarda quindi soggetti diversi dalle università, già destinatarie di una apposita comunicazione, e dai sostituti d’imposta che devono compilare e trasmettere all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica (es. spese rimborsate dal datore di lavoro), in modo da acquisire ulteriori dati per la corretta determinazione degli oneri che beneficiano di una detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi.

Nuovo adempimento per gli amministratori di condominio

Il secondo nuovo obbligo comunicativo riguarda invece gli amministratori di condominio, che devono trasmettere in via telematica all’Agenzia una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio, con riferimento:

– agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;

– all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.

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Con riferimento alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, la nuova comunicazione in capo agli amministratori di condominio si aggiunge quindi all’obbligo, previsto per le banche e Poste Italiane, di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti i bonifici di pagamento delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.

Anche in ambito condominiale, appare quindi evidente la finalità di acquisire ulteriori dati per la corretta determinazione degli oneri che beneficiano di una detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi.

Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle nuove comunicazioni saranno stabilite con successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

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8) Commercialisti: quando si esibisce il registro antiriciclaggio

La richiesta di esibire il registro antiriciclaggio vale solo nel caso in cui l’ispezione abbia ad oggetto la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi antiriciclaggio, sulla base di un mandato conferito ex artt. 8 e 35 del Dlg. 231/2007.

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con il pronto ordini n. 339 del 6 dicembre 2016, fornisce precisazioni in merito ai casi in cui l’agenzia delle Entrate, nell’ambito di una verifica fiscale, può chiedere al professionista di esibire il registro antiriciclaggio (art. 38, Dlg 231/2007).

Il pronto ordini del Cndcec, dopo aver analizzato la normativa sui soggetti che dispongono di potestà di controllo nei confronti dei soggetti obbligati alle norme antiriciclaggio, evidenzia come hanno poteri ispettivi nei confronti dei professionisti gli ordini professionali ed il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, che può delegare l’esecuzione ai reparti territoriali della Guardia di Finanza.

Il disposto normativo riguardante i controlli sugli obblighi antiriciclaggio è rappresentato dagli artt. 8 e 35 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Per quanto riguarda gli obblighi di registrazione, si prevede che i professionisti coinvolti debbano registrare, e conservare per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:

– Riguardo ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, insieme alle generalità dei delegati ad operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;

– in relazione a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata, la data, la causale, l’importo, la tipologia dell’operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

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9) Fisco: accertamenti bancari non applicabili agli autonomi anche per il passato, cause in corso travolte

Accertamenti bancari non applicabili agli autonomi.

Non è applicabile ai lavoratori autonomi la presunzione reddituale basata sui prelevamenti e versamenti.

La dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 32, primo comma, n. 2, che equiparava gli autonomi alle imprese, rappresenta uno jus superveniens, che travolge, di fatto, le cause in corso.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24862 del 05 dicembre 2016.

«Con sentenza in data 18 dicembre 2014 la Commissione tributaria regionale della Sicilia parzialmente accoglieva l’appello proposto da S.G. avverso la sentenza n. 476/1/2013 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa che aveva parzialmente accolto il suo ricorso contro l’avviso di accertamento IRPEL 2007. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di poter partecipare alla discussione in udienza pubblica.

Risulta infatti sicuramente applicabile quale ius superveniens la dichiarazione di incostituzionalità dell’ art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. 600/1973 nella parte in cui prevedeva una presunzione legale relativa di reddito in relazione alle movimentazioni bancarie dei lavoratori autonomi.

Questa Corte ha infatti già reiteratamente affermato che «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti, nella propria attività, dal contribuente che non ne dimostri l’inclusione nella base imponibile oppure l’estraneità alla produzione del reddito, si riferisce ai soli imprenditori e non anche ai lavoratori autonomi o professionisti intellettuali, essendo venuta meno, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la modifica della citata disposizione, apportata dall’art. 1, comma 402, della legge n. 311 del 2004, sicché non è più sostenibile l’equiparazione, ai fini della presunzione, tra attività d’impresa e professionale per gli anni anteriori» (Sez. 5, n. 23041 del 2015 e n. 12781 del 2016).

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10) Proroga del super ammortamento del 140%: Legge in Gazzetta Ufficiale

Le autovetture utilizzate solo per uso aziendale (ad es. furgoni, e cosi via) fruiscono della proroga del bonus fiscale.

E’ stata annunciata la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, della Legge di bilancio 2017.

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Ecco di seguito tutti i particolari:

Articolo 1, commi 8-13 (Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti)

I commi 8-13 prorogano le misure di maggiorazione del 40% degli ammortamenti previste dalla legge di stabilità per il 2016 e istituiscono una nuova misura di maggiorazione del 150% degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0).

Il comma 8 proroga l’aumento del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-97) a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività dell’impresa. L’agevolazione è prorogata con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.

Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all’attività di impresa (in pratica sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata).

In generale, al fine di circoscrivere la tipologia di beni che beneficiano della misura è utile soffermarsi sulla nozione di bene materiale “strumentale nuovo”. Gli investimenti devono riferirsi a beni caratterizzati dal requisito della strumentalità rispetto all’attività dell’impresa beneficiaria, in sostanza devono essere di uso durevole e atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa (in tal senso la Circolare 5/E del 19 febbraio 2015). Tali beni devono poi essere contraddistinti dall’attributo della novità, inteso come bene mai utilizzato da altri soggetti. In concreto un bene è definibile come nuovo quando viene acquistato dal produttore o dal rivenditore, da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore, e il bene non sia mai stato ad alcun titolo utilizzato, né da parte del cedente, né da parte di alcun altro soggetto. Al riguardo si precisa che il requisito della novità è riconosciuto anche al bene esposto in show room e utilizzato dal rivenditore a solo scopo espositivo.

Il comma 9 introduce un nuovo beneficio riconoscendo per gli investimenti, effettuati nel periodo di cui al comma precedente, in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (inclusi nell’allegato A della legge) una maggiorazione del costo di acquisizione del 150%, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto.

Nel corso dell’esame presso la Camera è stato integrato il predetto Allegato A nella parte relativa ai beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. In particolare, viene specificato con riferimento alla voce “macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”, che sono ammessi all’agevolazione gli investimenti riguardanti sia le macchine utensili, sia gli impianti per la realizzazione dei prodotti citati. Inoltre sono introdotte anche le motrici e operatrici per la movimentazione dei pezzi e viene specificato che tra i sistemi dotati di

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riconoscimento dei pezzi sono ammessi anche quelli meccatronici. Infine, con riferimento ai sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità, si tiene conto, oltre che dei consumi energetici, anche di quelli idrici e delle emissioni; a tal fine sono ammessi, oltre ai i componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici, anche quelli riferiti ai consumi idrici e alla riduzione delle emissioni.

Il comma 10 dispone, nei confronti dei soggetti che beneficiano dell’ammortamento di cui al comma precedente e che investono, nel periodo di cui al comma 8, in beni immateriali strumentali (inclusi nell’allegato B della legge, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere a un ammortamento di questi beni con una maggiorazione del 40%.

Il comma 11 stabilisce che, ai fini dell’applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali (comma 9) e immateriali (comma 10) di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio, l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui ai predetti allegati ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In pratica il bene deve “entrare” attivamente nella catena del valore dell’impresa.

La dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

Il comma 12 prevede che la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte.

Il comma 13 ribadisce che restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge di stabilità 2016. Sono pertanto esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all’allegato 3 annesso alla predetta legge di stabilità; inoltre le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

L’allegato 3 citato riguarda a titolo di esempio le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento.

Vincenzo D’Andò

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