COMUNE DI LEGNARO Piazza Costituzione 16 Provincia di Padova - c.a.p. 35020
IMU 2013 NOVITA'
• ai sensi dell'art. 1 decreto legge n. 54 del 21/5/2013 è sospeso, in attesa della riforma fiscale, il versamento della prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:
1. abitazione principale (categoria da A2 a A7) e relative pertinenze (un’unità per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7);
2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
3. terreni agricoli e i fabbricati rurali (compresi i fabbricati iscritti in categoria D10).
• ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto, in caso di mancata adozione della prevista riforma fiscale entro il 31 agosto 2013 il termine di versamento della prima rata dell'IMU degli immobili di cui ai punti 1, 2 e 3 del comma precedente è fissato al 16 settembre 2013;
• per i possessori delle abitazioni principali e relative pertinenze che ricadono in categoria A1, A8 e A9 non è prevista la sospensione dell'acconto per cui resta ferma la scadenza del 17 giugno 2013;
• per tutti gli altri immobili (aree fabbricabili, fabbricati generici e altri fabbricati produttivi D, esclusi D10, la scadenza della prima rata IMU è il 17 giugno 2013;
• si ricorda che per gli immobili in categoria D (esclusa la categoria D5) il coefficiente moltiplicatore è cambiato a 65.
• il versamento dell'acconto può essere fatto attraverso il mod. F24 precompilato e allegato alla presente comunicazione.
Si precisa che i dati sui quali è stato elaborato l'acconto IMU 2013 possono non corrispondere alla situazione reale e quindi spetta al contribuente controllare l’esatta quantità di immobili posseduti.
CHI DEVE PAGARLA
L’imposta deve essere pagata dai possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli compresi i possessori dell’abitazione principale e delle sue pertinenze. Per possessori si intendono i proprietari ovvero i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l’imposta va versata dal locatario. L’imposta deve essere rapportata al periodo di possesso su base mensile.
MODALITA’ DI CALCOLO Fabbricati:
Il valore si determina rivalutando la rendita catastale del 5% e moltiplicandola per 160.
Il moltiplicatore è diverso per le seguenti categorie:
• 140 per la categoria B e per le categorie C/3, C/4 e C/5
• 55 per la categoria C/1
• 65 per le categorie D esclusa la categoria D/5
• 80 per la categoria D/5 e la categoria A/10
L’imposta da pagare si ottiene applicando l’aliquota prevista al valore determinato.
Terreni Agricoli:
Il valore si ottiene aumentando il reddito dominicale del 25% e moltiplicandolo per 135 (110 se il terreno è posseduto e condotto da un coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola). Il valore ottenuto deve essere a sua volta moltiplicato per l’aliquota prevista, ottenendo così l’imposta da pagare.
Aree fabbricabili:
Il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio 2013. L’imposta da versare si ottiene applicando al valore l’aliquota prevista (vedere lo spazio dedicato alle aree fabbricabili).
Consultando il sito internet del Comune (www.comune.legnaro.pd.it) e cliccando su SERVIZIO IMU è possibile fare il calcolo dell’imposta, visualizzare la modulistica e il Regolamento IMU.
ALIQUOTE
4 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. Per abitazione principale si intende quella nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali garage, box, posti auto, cantine, magazzini, tettoie classificate o classificabili in categoria catastale C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle tre categorie. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi all’interno del territorio comunale le agevolazioni per abitazione principale e pertinenze si applicano ad un solo immobile.
9 per mille per tutti gli altri immobili esclusi i fabbricati in categoria D.
2 per mille per i fabbricati rurali strumentali compresi i fabbricati in categoria D10.
7,6 per mille per i fabbricati produttivi in categoria D esclusi i fabbricati in categoria D10.
Le aliquote e le detrazioni, di seguito riportate, sono state approvate con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 34 del 20/9/2012 e n. 5 del 26/2/2013.
DETRAZIONI
- €. 200,00 per le abitazioni principali e le relative pertinenze più € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, residente e dimorante nella stessa abitazione principale, fino a un massimo di € 400,00 (pari a 8 figli di età non superiore a 26 anni).
- la detrazione per l'abitazione principale viene elevata di €. 100,00 per ogni componente con invalidità civile di almeno l'80%. Per usufruire di questa maggiore detrazione occorre presentare, per chi non lo ha già fatto nel passato, una richiesta con allegata la certificazione dell'ULSS.
RIDUZIONI L’imposta è ridotta del 50%:
• per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per ottenere la riduzione è necessario che il contribuente presenti un’autocertificazione. L’autocertificazione produce i propri effetti dall’anno di presentazione e rimane valida fino a che permangono i requisiti. Spetta al contribuente comunicare il venir meno di tali requisiti.
• per i fabbricati di interesse storico e artistico.
ESCLUSIONI
• Sono esclusi i terreni che secondo gli strumenti urbanistici sono destinati a spazi pubblici per attività collettive, a verde pubblico, a parcheggio, a previsione di strade.
• Non sono più esclusi i terreni agricoli con estensione fino a 2000 mq.
VERSAMENTI
E’ riservata allo Stato l'intera quota d’imposta dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base (7,6 per mille) sugli immobili in categoria D (compresi i fabbricati in categoria D10). Per tutti gli altri immobili l'imposta va interamente versata al comune. E’
consentito il versamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.
Deve essere fatto un unico versamento per tutti gli immobili posseduti nel Comune.
Le scadenze ordinarie dei versamenti per l'anno 2013 sono per l’acconto il 17 giugno e per il saldo il 16 dicembre.
L’imposta non è dovuta per un ammontare individuale annuo fino a €. 10,00.
Gli importi totali da versare debbono essere arrotondati. Per le frazioni fino a 49 centesimi l’arrotondamento va fatto per difetto, per quelle superiori a 49 centesimi l’arrotondamento va fatto per eccesso.
Codici per i versamenti F24
Codice Ente Comune di Legnaro E515 Codici Tributo
IMU abitazione principale e pertinenze COMUNE 3912
IMU fabbricati rurali COMUNE 3913
IMU terreni COMUNE 3914
IMU aree fabbricabili COMUNE 3916
IMU altri fabbricati COMUNE 3918
IMU fabbricati D STATO di nuova istituzione risol. 33/E/2013 agenzia entrate
3925 IMU fabbricati D COMUNE incremento di nuova istituzione
risol.33/E/2013 ag. entrate
3930
In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.
DICHIARAZIONE PER VARIAZIONI
Va ricordato che dal 2008 sono stati ridotti i casi in cui è obbligatorio presentare la dichiarazione; oltre a coloro che presentano la denuncia di successione anche coloro che sono interessati da variazioni per le quali i notai presentano il Modello Unico informatico (MUI) possono non presentare la dichiarazione; l'elenco dei casi per i quali va presentata la dichiarazione IMU è reperibile presso l'Ufficio Tributi. Per le variazioni intervenute nel 2013, il termine è il 30 giugno 2014.
Nel caso di più fabbricati classificati in una delle tre categorie C/2, C/6 e C/7 e in mancanza di comunicazione da parte del contribuente, verrà d’ufficio considerata pertinenza quella con il valore catastale più alto.
AREE FABBRICABILI
I valori delle aree fabbricabili sono invariati rispetto al 2012.
Z.T.O. VALORE NUCLEO
-zona territoriale omogenea-
CAPOLUOGO VOLPARO CASONE
Indice territoriale
mc/mq.
€/mc €/mc €/mc
A – centro storico Variabile 115,00
B – esterna al centro storico
Variabile 100,00
C1 Variabile 100,00 85,00 85,00
C1E Variabile 60,00 60,00 60,00
B speciale Variabile 60,00 60,00 60,00
C2 perequata – con piano attuativo approvato
Variabile 100,00 85,00 85,00
C2 perequata - senza piano attuativo o non ancora approvato
Variabile 50,00 40,00 40,00
E - agricola fabbricabile Variabile 34,00 25,00 25,00
F Variabile 13,00 13,00 13,00
UNIV – Università Variabile 13,00 13,00 13,00
€/mq
D1 – artigianale Variabile 76,00
D2 –
commerciale/artigianale
Variabile 84,00 D3 –
commerciale/direzionale
Variabile 115,00 100,00 100,00
VPR – Area a verde privato
VPC – Attività ricreative e sportive private di
interesse pubblico
Variabile 5,00 5,00 5,00
Il valore delle aree PEEP è quello risultante dal prezzo di cessione IVA esclusa.
I valori sono ridotti del 50% nel caso:
• di lotto intercluso cioè quando ne sia impedito l’accesso dalla propria proprietà;
• di lotto confinante con diverse proprietà e che presenti dimensioni non idonee ad uno sfruttamento edificabile autonomo a mezzo di concessione diretta perché rispettando le distanze dai confini e dai fabbricati previsti dalla zona urbanistica, non è possibile costruire un fabbricato.
INFORMAZIONI
Per informazioni, chiarimenti e ricevimento del pubblico l’Ufficio Tributi è a disposizione nei giorni di giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30, il martedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
Tel. 049/8838922 049/8838952 Fax 049/790940
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dr. Alessandro Rostellato