L’agenda dei pagamenti di Unico 2013, Irap 2013, Iva 2013 e della prima rata Imu
A CURA DI SALVINA MORINA E TONINO MORINA
Persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti non commerciali
ADEMPIMENTO MODALITA’ SCADENZA
Imu 2013 – Prima o unica rata 2013.
I contribuenti, titolari degli immobili, devono pagare la prima o unica rata dell’Imu per il 2013.
La scadenza del 17 giugno non riguarda i proprietari della casa di abitazione, di terreni agricoli o di fabbricati rurali.
I contribuenti titolari di immobili nel 2013 devono infatti effettuare entro il 17 giugno il pagamento dell’imposta municipale sugli immobili
Con il modello F24 o con bollettino di conto corrente postale.
Il versamento dell’Imu può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente, ad esempio, con il credito Irpef che scaturisce dal modello 730/2013 o dall’Unico 2013 persone fisiche, per i redditi del 2012.
17 giugno 2013
Iva – Versamento a saldo 2012 delle persone fisiche e dei soggetti collettivi estranei agli studi di settore che presentano l’Iva 2013 con l’Unico 2013, che hanno differito il saldo Iva 2012; essi possono eseguire il versamento, aumentato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 18 marzo 2013 (il 16 marzo, di scadenza, era sabato, e il 17 domenica), entro il termine per i versamenti dell’Unico 2013. Il pagamento può essere fatto in modo rateale, entro il 16 di ciascun mese. Il pagamento rateale deve essere completato entro novembre
Con il modello F24. Per il saldo Iva si usa il codice tributo 6099.
L’importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente
17 giugno 2013
Unico
2013
– Unico Mini 2013 – Irap 2013 - Versamento a saldo 2012 e prima rata di acconto per il 2013 delle persone fisiche (fatta eccezione per i superminimi) e degli altri contribuenti con esercizio che coincide con l’anno solare che presentano l’Unico 2013 estranei agli studi di settore. Il pagamento può essere fatto in modo rateale. Sulle somme rateate, a partire dalla seconda rata, il contribuente deve pagare gli interessi del 4% annuo, che decorrono dal 1° giorno successivo alla scadenza della prima rataCon il modello F24. L’importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.
In tema di compensazioni dei crediti con i versamenti da fare con l’F24, si deve stare attenti alla stretta sulle compensazioni dei crediti Iva annuali o infrannuali.
Rimane fermo che la compensazione “vecchia” o
“interna” è esclusa da qualsiasi divieto. Restano perciò “libere”, ad esempio, le compensazioni
“Iva da Iva” “Irpef da Irpef” “Ires da Ires”
17 giugno 2013
Diritto annuale dovuto dalle imprese estranee agli studi di settore iscritte o annotate nel Registro delle imprese (fatta eccezione per i superminimi).
L’importo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno. Il termine di pagamento ordinario è lo stesso previsto per gli altri tributi e contributi relativi a Unico 2013 per i quali si usa il modello F24. I termini per i versamenti, sia quello al 16 giugno 2013, che slitta a lunedì 17 giugno 2013, sia quello dal 18 giugno al 17 luglio 2013 con lo 0,40% in più, riguardano, di norma, tutti i contribuenti estranei agli studi di settore che presentano il modello Unico 2013
Con il modello F24. L’importo dovuto si indica nella sezione altri tributi locali con la sigla della provincia e il codice tributo 3850.
L’importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente
17 giugno 2013, o dal 18 giugno al
17 luglio 2013 con lo
0,40 per cento in più
Omessi o tardivi versamenti Imu 2012 - Ravvedimento lungo.
I contribuenti possono avvalersi del ravvedimento lungo in caso di omesso o tardivo pagamento dell’imposta municipale sugli immobili relativa al 2012.
Con il modello F24. Con il ravvedimento lungo, si possono sanare le violazioni in materia di Imu relative al 2012. I contribuenti possono fruire della riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo, cioè al 3,75%, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
1° luglio 2013
incidenti sulla determinazione o sul pagamento dell’Imu, avviene entro il termine per presentare la dichiarazione delle variazioni relative all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e cioè entro il 1° luglio 2013 per le violazioni Imu del 2012. Per fruire del ravvedimento
“lungo”, nel calcolo delle somme da pagare, oltre all’Imu dovuta e alle sanzioni, occorre anche considerare gli interessi del 2,5%
annuo. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’Imu dovuta al Comune e allo Stato (risoluzione 35/E del 12 aprile 2012)
Omessi o tardivi versamenti Imu della prima rata del 2013 - Ravvedimento sprint.
I contribuenti possono avvalersi del ravvedimento sprint in caso di omesso o tardivo pagamento dell’imposta municipale sugli immobili relativa al 2013, in scadenza il 17 giugno 2013.
Con il modello F24 o con bollettino di conto corrente postale.
Il pagamento omesso o tardivo può essere sanato entro 14 giorni dal 17 giugno 2013; in questo caso, si pagano i tributi dovuti, già aumentati dello 0,40 per cento, più gli interessi del 2,5 per cento annuo calcolati per ogni giorno successivo al 17 giugno 2013 fino al giorno di pagamento compreso, nonché la sanzione dello 0,2%
giornaliero (la misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo);
i contribuenti, che effettuano il ravvedimento “sprint” entro 14 giorni, devono versare i tributi dovuti, gli interessi e le sanzioni con il modello F24. In caso di pagamento delle sole imposte, entro i 14 giorni successivi alla scadenza, può essere fatto il ravvedimento “sprint” entro il termine di 30 giorni dalla scadenza originaria del
1° luglio 2013
versamento, cioè entro il 17 luglio 2013, con il pagamento delle mini-sanzioni dello 0,2%
giornaliero e degli interessi del 2,5% per i giorni di ritardo
Unico Mini 2013 - persone fisiche Contribuenti che presentano alla posta Unico Mini 2013
Presentazione tramite un ufficio postale.
Sono esonerati dall’obbligo di invio telematico i contribuenti che non possono usare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione
1° luglio 2013
Unico 2013 persone fisiche Contribuenti che presentano alla posta l’Unico 2013
Presentazione tramite un ufficio postale.
Sono esonerati dall’obbligo di invio telematico i contribuenti che non possono usare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione
1° luglio 2013
Ravvedimento “lungo” per omessi o tardivi versamenti 2012 per i contribuenti che presentano alla posta l’Unico 2013 o Unico Mini 2013.
Sono esonerati dall’obbligo di invio telematico i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione
I contribuenti che per il 2012 non hanno eseguito versamenti di tributi possono effettuare il pagamento tardivo, cosiddetto ravvedimento “lungo”, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; in questo caso, devono pagare le somme dovute, maggiorate degli interessi del 2,5% annuo, calcolati per ogni giorno successivo alla scadenza del termine fino al giorno di pagamento compreso; è anche dovuta la sanzione del 3,75%
(sanzione del 30% ridotta a un ottavo). L’importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente
1° luglio 2013
Unico
2013
– Irap 2013 - Versamento a saldo 2012 e prima rata di acconto per il 2013 delle persone fisiche e degli altri contribuenti con esercizio che coincide con l’anno solare che presentano l’Unico 2013 interessati dagli studi di settore, nonché dalle persone fisiche in regime dei superminimi con il forfait del 5 per cento. Il pagamento può essere fatto in modo rateale. Sulle somme rateate, a partire dalla seconda rata, il contribuente deve pagare gli interessi del 4% annuo, che decorrono dal 1° giorno successivo alla scadenza della prima rataCon il modello F24. L’importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.
In tema di compensazioni dei crediti con i versamenti da fare con l’F24, si deve stare attenti alla stretta sulle compensazioni dei crediti Iva annuali o infrannuali.
Rimane fermo che la compensazione “vecchia” o
“interna” è esclusa da qualsiasi divieto. Restano perciò “libere”, ad esempio, le compensazioni
“Iva da Iva” “Irpef da Irpef” “Ires da Ires”
8 luglio 2013
Iva – Versamento a saldo 2012 delle persone fisiche e dei soggetti collettivi interessati dagli studi di settore che presentano l’Iva 2013 con l’Unico 2013, che hanno differito il saldo Iva 2012; essi possono eseguire il versamento, aumentato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 18 marzo 2013 (il 16 marzo, di scadenza, era sabato, e il 17 domenica), entro il termine per i versamenti dell’Unico 2013. Il pagamento può essere fatto in modo rateale, entro il 16 di ciascun mese. Il pagamento rateale deve essere completato entro novembre
Con il modello F24. Per il saldo Iva si usa il codice tributo 6099.
L’importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente
8 luglio 2013
Iva - Adeguamento Iva agli studi di settore dei contribuenti che presentano l’Unico 2013.
Per l’adeguamento Iva agli studi di settore, è possibile pagare a rate.
I contribuenti, che effettuano l’adeguamento ai ricavi o compensi presunti dagli studi di settore, devono versare l’Iva per adeguamento con il codice tributo 6494. Gli importi devono essere versati con il modello F24 entro il termine del versamento a saldo dell’imposta sul reddito.
L’importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente
8 luglio 2013
Unico 2013 – Studi di settore - Maggiorazione del 3% per i ricavi o compensi non annotati. I contribuenti che adeguano le entrate contabilizzate, se inferiori al ricavo o compenso che risulta dagli studi di settore, devono versare una maggiorazione del 3%
calcolata sulla differenza tra i ricavi (o i compensi) derivanti dall’applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta: se la predetta differenza è inferiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili; per gli studi approvati per la prima volta, o per il primo anno di applicazione dello studio revisionato. La maggiorazione del 3% deve essere calcolata sull’intero ammontare dello scostamento, qualora esso sia superiore al limite del 10%.
E’ escluso il pagamento rateale
Con il modello F24. Per pagare la maggiorazione del 3% si usa il codice tributo 4726 denominato
“Persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore”
o il codice 2118 denominato
“Soggetti diversi dalle persone fisiche, maggiorazione 3%
adeguamento studi di settore”
L’importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente
8 luglio 2013
Iva - Versamento a saldo 2012 delle persone fisiche e degli altri contribuenti estranei agli studi di settore che presentano l’Iva 2013 con l’Unico 2013, che non hanno effettuato il versamento del saldo Iva entro il 18 marzo 2013 (il 16 marzo, di scadenza, era sabato, e il 17 domenica), e nemmeno entro il 16 giugno 2013, che slitta a lunedì 17 giugno 2013; essi possono eseguire il pagamento, maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 18 marzo 2013, entro il termine per i versamenti dell’Unico 2013. Il versamento dell’Iva insieme ai versamenti di Unico 2013 eseguiti dal 18 giugno al 17 luglio 2013, comporta che la maggiorazione dello 0,40% si applica anche al
Con il modello F24. Per il saldo Iva si usa il codice tributo 6099.
L’importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente
dal 18 giugno al 17 luglio 2013 con lo 0,40 per cento
in più sull’importo
già maggiorato degli interessi
dello 0,40%
per ogni mese o frazione di
mese successiva al
18 marzo 2013
saldo dell’Iva aumentato della maggiorazione dell’1,20% dovuta dal 19 marzo 2013 al 17 giugno 2013. Il pagamento può essere fatto in modo rateale, entro il 16 di ciascun mese. Il pagamento rateale deve essere completato entro novembre
Unico
2013
– Irap 2013 - Versamento a saldo 2012 e prima rata di acconto per il 2013 delle persone fisiche (fatta eccezione per i superminimi) e degli altri contribuenti con esercizio che coincide con l’anno solare che presentano l’Unico 2013 o l’Irap 2013 estranei agli studi di settore.Il versamento eseguito dal 18 giugno al 17 luglio 2013 con lo 0,40 per cento in più, riguarda, di norma, tutti i contribuenti estranei agli studi di settore che presentano Unico 2013. Il pagamento può essere fatto in modo rateale. Sulle somme rateate, a partire dalla seconda rata, il contribuente deve pagare gli interessi del 4% annuo, che decorrono dal 1° giorno successivo alla scadenza della prima rata
Con il modello F24. Gli importi a debito possono essere compensati con i crediti spettanti al contribuente
dal 18 giugno al 17 luglio 2013 con lo 0,40 per cento
in più
Ravvedimento “sprint” per omesso o tardivo versamento dei tributi dovuti in scadenza al 17 luglio 2013 con lo 0,40 per cento in più
Il pagamento omesso o tardivo può essere sanato entro 14 giorni dal 17 luglio 2013; in questo caso, si pagano i tributi dovuti, già aumentati dello 0,40 per cento, più gli interessi del 2,5 per cento annuo calcolati per ogni giorno successivo al 17 luglio 2013 fino al giorno di pagamento compreso, nonché la sanzione dello 0,2%
giornaliero (la misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo);
i contribuenti, che effettuano il ravvedimento “sprint” entro 14
31 luglio 2013
giorni, devono versare i tributi dovuti, gli interessi e le sanzioni con il modello F24
Unico
2013
– Irap 2013 - Versamento a saldo 2012 e prima rata di acconto per il 2013 delle persone fisiche e degli altri contribuenti con esercizio che coincide con l’anno solare che presentano l’Unico 2013 interessati dagli studi di settore, nonché dalle persone fisiche in regime dei superminimi con il forfait del 5 per cento. Il versamento eseguito dal 9 luglio al 20 agosto 2013 comporta la maggiorazione dello 0,40%. Il pagamento può essere fatto in modo rateale. Sulle somme rateate, a partire dalla seconda rata, il contribuente deve pagare gli interessi del 4% annuo, che decorrono dal 1° giorno successivo alla scadenza della prima rataCon il modello F24. L’importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.
In tema di compensazioni dei crediti con i versamenti da fare con l’F24, si deve stare attenti alla stretta sulle compensazioni dei crediti Iva annuali o infrannuali.
Rimane fermo che la compensazione “vecchia” o
“interna” è esclusa da qualsiasi divieto. Restano perciò “libere”, ad esempio, le compensazioni
“Iva da Iva” “Irpef da Irpef” “Ires da Ires”
dal 9 luglio al 20 agosto
2013 con lo 0,40 per cento in più
Iva - Versamento a saldo 2012 delle persone fisiche e degli altri contribuenti interessati dagli studi di settore che presentano l’Iva 2013 con l’Unico 2013, che non hanno effettuato il versamento del saldo Iva entro il 18 marzo 2013 (il 16 marzo, di scadenza, era sabato, e il 17 domenica), e nemmeno entro il giorno 8 luglio 2013; essi possono eseguire il pagamento, maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 18 marzo 2013, entro il termine per i versamenti dell’Unico 2013. Il versamento dell’Iva insieme ai versamenti di Unico 2013 eseguiti dal 9 luglio al 20 agosto 2013, comporta che la maggiorazione dello 0,40% si applica anche al saldo dell’Iva aumentato della maggiorazione dell’1,20% dovuta dal 19 marzo 2013 al 17 giugno
Con il modello F24. Per il saldo Iva si usa il codice tributo 6099.
L’importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente
dal 9 luglio al 20 agosto 2013 con lo 0,40 per cento
in più sull’importo
già maggiorato degli interessi
dello 0,40%
per ogni mese o frazione di
mese successiva al
18 marzo 2013
2013. Il pagamento può essere fatto in modo rateale, entro il 16 di ciascun mese. Il pagamento rateale deve essere completato entro novembre
Iva - Adeguamento Iva agli studi di settore dei contribuenti che presentano l’Unico 2013. Il versamento delle somme dovute per la maggiore Iva, per le imposte sui redditi e per l’Irap eseguito dal 9 luglio al 20 agosto 2013, comporta la maggiorazione dello 0,40% delle somme dovute.
Per l’adeguamento Iva agli studi di settore, è possibile effettuare il pagamento a rate
I contribuenti, che effettuano l’adeguamento ai ricavi o compensi presunti dagli studi di settore, devono versare l’Iva per adeguamento con il codice tributo 6494. Gli importi devono essere versati con il modello F24 entro il termine del versamento a saldo dell’imposta sul reddito.
L’importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente
dal 9 luglio al 20 agosto 2013 con lo 0,40 per cento
in più
Unico 2013 – Studi di settore - Maggiorazione del 3% per i ricavi o compensi non annotati con 0,40% in più. I contribuenti che adeguano le entrate contabilizzate, se inferiori al ricavo o compenso, che risulta dagli studi di settore, devono versare una maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi (o i
compensi) derivanti dall’applicazione degli studi e
quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta: se la predetta differenza è inferiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili; per gli studi approvati per la prima volta, o per il primo anno di applicazione dello studio revisionato. La maggiorazione del 3% deve essere calcolata sull’intero ammontare dello scostamento, qualora esso sia superiore al suddetto limite del 10% e, pertanto, il suddetto limite del 10% non costituisce una sorta di “franchigia”.
Con il modello F24. Per pagare la maggiorazione del 3% si usa il codice tributo 4726 denominato
“Persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore”
o il codice 2118 denominato
“Soggetti diversi dalle persone fisiche, maggiorazione 3%
adeguamento studi di settore”
L’importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente
dal 9 luglio al 20 agosto 2013 con lo 0,40 per cento
in più
E’ escluso il pagamento rateale Ravvedimento “breve” per omesso o tardivo versamento dei tributi dovuti in scadenza al 17 luglio 2013 con lo 0,40 per cento in più
Il pagamento omesso o tardivo può essere sanato entro 30 giorni dal 17 luglio 2013; in questo caso, si pagano i tributi dovuti, già aumentati dello 0,40%, più gli interessi del 2,5% annuo calcolati per ogni giorno successivo al 17 luglio 2013 fino al giorno di pagamento compreso, nonché la sanzione del 3% (sanzione del 30% ridotta a un decimo); i contribuenti, che effettuano il ravvedimento “breve” entro 30 giorni, devono versare i tributi dovuti, gli interessi e le sanzioni con il modello F24. In caso di pagamento delle sole imposte, entro i 14 giorni successivi alla scadenza, può essere fatto il ravvedimento “sprint” entro il termine di 30 giorni dalla scadenza originaria del versamento, con il pagamento delle mini-sanzioni dello 0,2%
giornaliero e degli interessi del 2,5% per i giorni di ritardo
16 agosto 2013 (slitta al 20
agosto, per effetto della
proroga di Ferragosto)
Ravvedimento “sprint” per omesso o tardivo versamento dei tributi dovuti in scadenza al 20 agosto 2013 con lo 0,40 per cento in più
Il pagamento omesso o tardivo può essere sanato entro 14 giorni dal 20 agosto 2013; in questo caso, si pagano i tributi dovuti, già aumentati dello 0,40 per cento, più gli interessi del 2,5 per cento annuo calcolati per ogni giorno successivo al 20 agosto 2013 fino al giorno di pagamento compreso, nonché la sanzione dello 0,2%
giornaliero (la misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo);
i contribuenti, che effettuano il ravvedimento “sprint” entro 14 giorni, devono versare i tributi dovuti, gli interessi e le sanzioni con il modello F24
3 settembre 2013
Ravvedimento “breve” per Il pagamento omesso o tardivo 19 settembre
omesso o tardivo versamento dei tributi dovuti in scadenza al 20 agosto 2013 con lo 0,40 per cento in più
può essere sanato entro 30 giorni dal 20 agosto 2013; in questo caso, si pagano i tributi dovuti, già aumentati dello 0,40%, più gli interessi del 2,5% annuo calcolati per ogni giorno successivo al 20 agosto 2013 fino al giorno di pagamento compreso, nonché la sanzione del 3% (sanzione del 30% ridotta a un decimo); i contribuenti, che effettuano il ravvedimento “breve” entro 30 giorni, devono versare i tributi dovuti, gli interessi e le sanzioni con il modello F24. In caso di pagamento delle sole imposte, entro i 14 giorni successivi alla scadenza, può essere fatto il ravvedimento “sprint” entro il termine di 30 giorni dalla scadenza originaria del versamento, con il pagamento delle mini-sanzioni dello 0,2%
giornaliero e degli interessi del 2,5% per i giorni di ritardo
2013
Ravvedimento omessa presentazione dell’Unico 2013
persone fisiche, in scadenza il 30 giugno 2013, che slitta a lunedì 1°
luglio 2013 (consegna alla posta).
Sono esonerati dall’obbligo di invio telematico i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione
Per la presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni, si applica la sanzione da 258 euro a 2.065 euro. La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni è sanabile con il pagamento di una sanzione di 25 euro (un decimo di 258 euro, con troncamento dei decimali). I contribuenti che “saltano” la scadenza del 1° luglio 2013, possono però rimediare, senza pagare alcuna sanzione, presentando la dichiarazione Unico 2013 in via telematica entro il 30 settembre 2013
29 settembre 2013, che slitta a lunedì
30 settembre 2013
Unico 2013- Iva 2013 – Irap 2013 Presentazione in via telematica 30 settembre 2013 Unico Mini 2013 - persone fisiche Presentazione in via telematica 30 settembre
2013
Sanatoria irregolarità formali o dichiarazioni a favore – Dichiarazioni, modello Unico 2012 Iva 2012, Irap 2012 e Unico Mini 2012 presentate in via telematica entro il 1° ottobre 2012 (il 30 settembre, di scadenza, era domenica)
In caso di violazioni formali non è dovuta alcuna sanzione se la dichiarazione è inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale successiva per correggere errori formali contenuti nella precedente presentata nei termini. Non è dovuta nemmeno alcuna sanzione, se si presenta una dichiarazione a favore. La dichiarazione a favore può riguardare errori od omissioni contenuti nell’Unico 2012 presentato entro il 1° ottobre 2012 in via telematica. Per esempio, il contribuente che si è dimenticato di indicare oneri sostenuti o versamenti effettuati nell’Unico 2012 presentato lo scorso anno nei termini, non è soggetto a sanzioni perché presenta una dichiarazione
“bonaria”: il contribuente, cioè, corregge una dichiarazione nella quale ha pagato più di quanto doveva
30 settembre
2013
Ravvedimento “lungo” per omessi o tardivi versamenti 2012 per i contribuenti che presentano in via telematica l’Unico 2013, l’Iva 2013 o l’Irap 2013
I contribuenti che per il 2012 non hanno eseguito versamenti di tributi possono effettuare il pagamento tardivo, cosiddetto ravvedimento “lungo”, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; in questo caso, devono pagare le somme dovute, maggiorate degli interessi del 2,5% annuo, calcolati per ogni giorno successivo alla scadenza del termine fino al giorno di pagamento compreso. E’ anche dovuta la sanzione del 3,75% (un ottavo del 30%)
30 settembre 2013
Acconto di novembre - Unico 2013 – Irap 2013 - Versamento seconda rata di acconto per il 2013 delle persone fisiche e degli altri contribuenti con esercizio che coincide con l’anno solare, che hanno presentato l’Unico 2013.
E’ escluso il pagamento rateale
Con il modello F24. Gli importi a debito possono essere compensati con i crediti spettanti al contribuente
30 novembre 2013 (slitta a
lunedì 2 dicembre
2013)
Ravvedimento “sprint” per omesso o tardivo acconto di novembre - Unico 2013 – Irap 2013 - Versamento seconda rata di acconto per il 2013 delle persone fisiche e degli altri contribuenti con esercizio che coincide con l’anno solare, che hanno presentato l’Unico 2013.
E’ escluso il pagamento rateale
Il pagamento omesso o tardivo può essere sanato entro 14 giorni dal 2 dicembre 2013 (il 30 novembre, di scadenza è sabato e il 1° dicembre è domenica); in questo caso, si pagano i tributi dovuti, più gli interessi del 2,5 per cento annuo calcolati per ogni giorno successivo al 2 dicembre 2013 fino al giorno di pagamento compreso, nonché la sanzione dello 0,2% giornaliero (la misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo); i contribuenti, che effettuano il ravvedimento
“sprint” entro 14 giorni, devono versare i tributi dovuti, gli interessi e le sanzioni con il modello F24.
16 dicembre 2013
Ravvedimento omessa presentazione della dichiarazione
Unico 2013, Iva 2013 o Irap 2013, in scadenza il 30 settembre 2013 (invio telematico)
Per la presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni, si applica la sanzione da 258 euro a 2.065 euro. La dichiarazione annuale presentata con ritardo non superiore a 90 giorni è sanabile con il pagamento di una sanzione di 25 euro (un decimo di 258 euro, con troncamento dei decimali).
29 dicembre 2013, che slitta a lunedì
30 dicembre 2013
Ravvedimento “breve” per omesso o tardivo versamento dell’acconto di novembre in scadenza il 30 novembre 2013, che slitta a lunedì 2 dicembre 2013
Il pagamento omesso o tardivo può essere sanato entro 30 giorni dal 2 dicembre 2013 (il 30 novembre, di scadenza, è sabato e il 1° dicembre è domenica); in questo caso, si pagano i tributi dovuti, più gli interessi del 2,5%
calcolati per ogni giorno successivo al 2 dicembre 2013 fino al giorno di pagamento compreso, nonché la sanzione del 3 per cento (sanzione del 30%
ridotta a un decimo). In caso di pagamento delle sole imposte, entro i 14 giorni successivi alla scadenza, il ravvedimento
“sprint” può essere fatto entro il termine di 30 giorni dalla scadenza originaria del versamento, con il pagamento delle mini-sanzioni dello 0,2%
giornaliero e degli interessi del 2,5% per i giorni di ritardo
1° gennaio 2014, che
slitta a giovedì 2 gennaio 2014
Unico 2013 o Irap 2013.
Dichiarazione integrativa per modificare il rimborso in compensazione – Presentazione telematica della dichiarazione per modificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Per modificare la scelta, il contribuente ha 120 giorni di tempo a partire dal 30 settembre 2013, ha tempo cioè fino al 28 gennaio 2014
Presentazione in via telematica da parte dei contribuenti che, dopo avere presentato la dichiarazione annuale dei redditi e dell’Irap, si
“pentono” di avere chiesto l’eccedenza a rimborso e vogliono modificarla in credito da usare in compensazione. Condizione per presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.
28 gennaio 2014
Sanatoria irregolarità formali o dichiarazioni a favore – Dichiarazioni Unico 2013 o Unico Mini 2013 presentate entro il 30 giugno 2013, che slitta a lunedì 1°
luglio 2013 (presentazione alla posta) da parte delle persone fisiche
In caso di violazioni formali non è dovuta alcuna sanzione se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale successiva per correggere errori formali contenuti nella precedente presentata nei termini. Non è dovuta nemmeno alcuna sanzione, se si presenta una dichiarazione a favore. La dichiarazione a favore può riguardare errori od omissioni contenuti nel modello Unico 2013 o Unico Mini 2013 presentate entro il 30 giugno 2013, che slitta a lunedì 1° luglio 2013 (presentazione alla posta) da parte delle persone fisiche. Per esempio, il contribuente che si
“dimentica” di indicare oneri sostenuti o versamenti effettuati nel modello Unico 2013 presentato nei termini, non è soggetto a sanzioni perché presenta una dichiarazione nella quale ha pagato più di quanto doveva
30 giugno 2014
Sanatoria irregolarità formali o dichiarazioni a favore – Dichiarazioni Iva 2013, Irap 2013, Unico 2013 o Unico Mini 2013 presentate in via telematica entro il 30 settembre 2013
In caso di violazioni formali non è dovuta alcuna sanzione se la dichiarazione è inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale successiva per correggere errori formali contenuti nella precedente presentata nei termini. Non è dovuta nemmeno alcuna sanzione, se si presenta una dichiarazione a favore. La dichiarazione a favore può riguardare errori od omissioni contenuti nel modello Unico 2013 presentato entro il 30 settembre 2013 in via telematica. Per esempio, il contribuente che si
“dimentica” di indicare oneri sostenuti o versamenti effettuati nel modello Unico 2013 presentato nei termini, non è soggetto a sanzioni perché presenta una dichiarazione
“bonaria”: il contribuente, cioè, corregge una dichiarazione nella quale ha pagato più di quanto doveva
30 settembre
2014