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Regolamento per la disciplina del fondo interno per progettazioni e atti di pianificazione

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Academic year: 2022

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Regolamento per la disciplina del fondo interno per progettazioni e atti di pianificazione

Art. 1 – Premessa

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 18 della Legge 01 febbraio 1994 n. 109, come sostituito dall’art. 13 della legge 144/99.

2. Esso ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di ripartizione e di liquidazione del fondo incentivante l’attività di progettazione interna, anche riferita a strumenti urbanistici, nonché per la connessa attività tecnica e amministrativa.

3. L'importo dei fondi sarà fissato dal quadro economico di progetto sulla base dell'importo dei lavori e delle provviste.

Art. 2 – Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di lavoro pubblico s’intende il progetto di ogni opera ed intervento di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti. Per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 16 della Legge 109/94 successive modifiche ed integrazioni.

2. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale comunale, le relative varianti ed i piani di settore di cui al Titolo IV, Capo I della Legge Regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche.

3. Per gli atti di pianificazione particolareggiata o esecutiva si intendono i piani regolatori comunali di cui al Titolo IV, Capo II della Legge Regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive varianti, il Regolamento edilizio di cui al Titolo IV, Capo III della stessa Legge e gli altri piani particolareggiati o esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici, nonché la suddivisione del territorio comunale in microzone catastali e successivi adempimenti.

Art. 3 – Costituzione ed accantonamento del fondo incentivante

1. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella misura non superiore all’1,5 per cento, sull’importo dei lavori a base di gara, aumentato della parte di somme eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall’appalto principale o dai lavori in economia e per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell’I.V.A. e di ogni altra somma a disposizione dell’Amministrazione comunale.

2. Per gli atti di pianificazione, la cui redazione sia affidata al personale dell’Ufficio Tecnico, il fondo è calcolato nella misura del 30% della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione generale urbanistica, dell’01 dicembre 1969 n. 6679, aggiornata all’ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell’incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo.

3. Con l'atto con il quale si affida la progettazione, la direzione lavori o l'atto di pianificazione, viene impegnata la somma relativa alla corresponsione dell'incentivo di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche. Per gli interventi che risultino già essere coperti finanziariamente, la spesa fa capo alla voce

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"spese tecniche" della somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico dell'opera; per gli interventi che non risultino ancora dotati di copertura finanziaria, la spesa graverà sull'apposito capitolo di bilancio di previsione di cui al comma 7 dell'art. 16 della Legge 109/94.

Art. 4 – Conferimento degli incarichi

1. In adempimento ai disposti di cui all'art. 7 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 in materia di lavori pubblici e dell'art. 7 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, l'Amministrazione nomina, per ogni opera, con proprio atto tra il proprio personale tecnico, un responsabile unico del procedimento con i compiti definiti dai citati art. 7 della Legge 109/94 e dall'art.

8 del D.P.R. n. 554/99.

2. L'Amministrazione può nominare, scegliendo tra i propri dipendenti nell'ambito delle competenze professionali, il progettista ed il gruppo di lavoro incaricato della redazione del progetto o dell'atto di pianificazione, ed eventualmente il direttore dei lavori ed il collaudatore. Qualora, per carenza nell’organico del personale tecnico, è accertato e certificato dal responsabile del procedimento che all’interno dell’Ufficio tecnico non vi siano le professionalità necessarie a svolgere specifiche prestazioni, è ammesso l’affidamento parziale o totale di incarichi a professionisti esterni o a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla Legge 109/94, individuati con provvedimento della stessa Amministrazione.

3. La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo di progettazione.

Con l'atto di conferimento dell'incarico, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli incaricati, deve essere:

a) individuato il lavoro o l'opera da progettare;

b) determinato il costo presuntivo del lavoro o dell'opera;

c) fissato il termine per la consegna degli elaborati progettuali;

d) individuato ogni singolo dipendente, con relativa qualifica e profilo professionale, ed i compiti assegnati;

e) definiti gli eventuali servizi o attività, indispensabili per la progettazione, da acquisire all'esterno dell'ente;

f) definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze del gruppo, tenendo conto del grado di complessità dell'incarico di progettazione.

4. Il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'art. 17, comma 2, della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il personale incaricato della progettazione e della redazione dell’atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, svolge l’incarico all’interno dell’orario di lavoro ordinario o straordinario.

Art. 5 – Percentuale del fondo in base all’entità e alla complessità dell'opera

1. Fino alla concorrenza dell'importo di L. 500.000.000 l'incentivo viene assegnato nella misura dell'1,5%.

2. Oltre tale importo, l’incentivo viene assegnato, nella misura proposta dal Responsabile del Procedimento, nella percentuale variabile tra l'1% e l'1,5%, tenendo conto dei seguenti criteri:

- complessità tecnica dell'opera (maggiore complessità, maggiore misura);

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- valore economico della stessa (maggiore valore, minore misura).

Art. 6 – Ripartizione del fondo in base alle funzioni

1. Nell'ambito di ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 18 della Legge 109/94 e dell’art. 13 c. 4 della Legge 144/99, al responsabile unico del procedimento viene riconosciuta un'aliquota del 15% sul totale dell'incentivo previsto ai sensi dell'art. 3. La suddetta misura dell'incentivo, spetta ai dipendenti che svolgono la prestazione, anche in caso di Progettazione e/o Direzione Lavori affidata all'esterno. In tale caso l'aliquota del 15%

viene così suddivisa:

- 10% al Responsabile unico del Procedimento;

- 5% ai collaboratori che svolgono un ruolo attivo nell'ambito dello specifico progetto od intervento.

2. L'aliquota dell'85% dell'incentivo previsto dall'art. 3, è ripartita come segue:

a) il 25 % al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono il progetto e l'eventuale piano di sicurezza, assumendone la responsabilità professionale;

b) il 20 % al tecnico che assume la responsabilità di direttore dei lavori;

c) il 40 % ai collaboratori tecnici ed amministrativi che redigono elaborati facenti parte del progetto e della conduzione dei lavori e che, firmandoli in qualità di responsabili dell'istruttoria, assumono la responsabilità dell’esattezza delle misurazioni, rilevazioni, dati(impiegati, assistenti, collaudatori, eccetera);

d) il 15 % al rimanente personale che abbia partecipato direttamente alla redazione del progetto, mediante contributo intellettuale e materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati.

3. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita come segue:

a) il 10 % al responsabile del procedimento di cui all’art. 4 e segg. della Legge n. 241/90 e successive modifiche. Se non diversamente individuato il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio;

b) il 50 % al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l’atto di pianificazione, assumendone la responsabilità professionale;

c) il 40 % al rimanente personale che abbia partecipato direttamente alla redazione dell’atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale degli elaborati.

4. Ai sensi del richiamato c. 1 art. 18 della L. 109/94, le quote parti di detto incentivo corrispondenti a prestazioni professionali non svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'’organico dell'amministrazione stessa costituiscono economie.

5. Il mancato completamento dell’opera non comporta l’annullamento dell'erogazione dell’incentivo.

Art. 7 – Prestazioni parziali

1. Qualora all'ufficio tecnico dell'ente non siano affidati tutti i livelli di progettazione, qualunque siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sul fondo incentivante è la seguente:

a) solo progetto preliminare 0,15;

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b) solo progetto definitivo 0,40;

c) solo progetto esecutivo 0,45;

Art. 8 – Incarichi a professionisti esterni

1. Sono ammessi incarichi a professionisti esterni, nell’ambito dello stesso progetto o atto di pianificazione, qualora per carenza nell’organico di personale tecnico, accertata e certificata dal Responsabile del Servizio, all’intero dell’Ufficio Tecnico non ci siano le professionalità necessarie a svolgere specifiche prestazioni.

2. Sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, possono esercitare l’attività di progettazione a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo della propria amministrazione.

3. Qualora si proceda all’incarico di professionisti esterni, il fondo previsto per la progettazione esecutiva, è ripartito tra le figure individuate all’articolo 6 comma 2 solo qualora, anche in caso di progettazione esterna, vengano in parte ricoperte dal personale dipendente dell’ente. Il fondo di incentivazione relativo agli atti di pianificazione è calcolato ed assegnato nella misura di cui al precedente articolo 6 esclusivamente per le prestazioni effettivamente svolte dall’Ufficio Tecnico.

Art. 9 – Termini e penalità

1 . Le priorità e termini per le progettazioni e pianificazioni territoriali saranno definiti in sede di redazione del Bilancio e della programmazione triennale delle opere, sentiti i responsabili dei servizi.

2. In caso di carenza di previsione, essi potranno essere definiti volta per volta dall'Esecutivo. Ogni e qualsiasi ritardo, omissione o inesatto adempimento delle consegne ricevute, non imputabili a cause di forza maggiore, dovranno essere giustificate dai responsabili del procedimento e qualora, in tali mancanze, sia ravvisata imperizia, negligenza o dolo, si procederà alla riduzione del compenso definito nell'atto di conferimento dell'incarico.

3. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dall’organo che ha disposto l’affidamento. A tal fine la proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine, a pena di inammissibilità.

Art. 10 - Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione

1. Gli importi relativi alle prestazioni facenti parte della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva sono liquidati entro 30 giorni dalla stipula del contratto di appalto dei lavori o dall’inizio dei lavori eseguiti in economia.

2. Qualora all'ufficio tecnico dell'ente non siano affidati tutti i livelli di progettazione, gli importi relativi sono liquidati entro 30 giorni dall'approvazione degli elaborati.

3. L’importo relativo alle prestazioni facenti parte della direzione lavori, è liquidato entro trenta giorni dall’atto di approvazione della contabilità finale.

Art. 11 – Termini per la liquidazione del fondo relativo alla pianificazione

1. Il fondo relativo alla redazione di atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva è liquidato entro il trentesimo giorno dalla data di approvazione.

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Art. 12 – Termini di chiusura per la liquidazione del fondo

1. Tutti i termini previsti per la liquidazione possono essere prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma, a favore del destinatario, per ragioni contabili e di economia generale degli atti e al solo fine di agevolare l’emissione del mandato di pagamento ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

2. Qualora i destinatari dal fondo siano più di uno, il Responsabile del servizio, nel trasmettere l’atto di liquidazione all’Ufficio Ragioneria, indica distintamente l’elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di loro, la somma di competenza effettiva.

Art. 13 – Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti dal tecnico o dai tecnici dell’Ufficio che assumono la responsabilità del progetto o dell’atto di pianificazione e che secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell’atto di pianificazione medesimi, nonché da ogni altro soggetto individuato nell’atto di conferimento di cui all’art. 4, comma 3 del presente Regolamento.

Art. 14 – Utilizzazione degli elaborati

1. Il Progetto resta sempre nella piena disponibilità dell’Amministrazione, la quale può usarlo a propria discrezione purché per finalità pubbliche e fatte salve le norme vigenti sui diritti d’autore.

Art. 15 – Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell’Amministrazione.

2. Qualora per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell’atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l’espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 16 – Prestazioni professionali specialistiche

1 Non rientrano nelle attività disciplinate dal presente regolamento, in merito all'erogazione del fondo incentivante, le prestazioni d'istituto quali gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione, la redazione di programmi pluriennali di attuazione in quanto non configurabili come atti di pianificazione.

2. Rientrano nelle attività disciplinate al fine dell'erogazione del fondo incentivante, invece, le funzioni relative al coordinamento per la progettazione e per l'esecuzione, i calcoli strutturali, la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche, i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, la direzione dei lavori, la liquidazione e redazione del certificato di regolare esecuzione ed il collaudo amministrativo delle opere.

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3. Qualora le funzioni di cui al comma precedente non vengano svolte dall'Ufficio Tecnico Comunale incaricato della progettazione, ma affidate a professionisti esterni, il fondo incentivante per l'opera in questione verrà ridotto in proporzione all'incidenza della prestazione di questi ultimi sul compenso complessivo spettante in base alla Tariffa Professionale di competenza.

4. Vengono, invece, considerate prestazioni specialistiche, non rientranti pertanto nel fondo per la progettazione, gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, i sondaggi, i rilievi, le misurazioni e picchettazioni, i frazionamenti, gli accatastamenti, nonchè le prestazioni relative ai collaudi strutturali ed alla prevenzione incendi per le quali è richiesta l'iscrizione in appositi elenchi.

5. Le prestazioni specialistiche di cui al precedente comma, che non si configurino nei compiti d'istituto e che, per incompatibilità o carenze strutturali, non saranno svolte all'interno, potranno essere affidate a soggetti esterni all'Ente committente, con imputazione della spesa ai relativi stanziamenti di bilancio.-

Art. 17 – Oneri per la copertura assicurativa

1. Gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici sono posti a carico della stazione appaltante e dei dipendenti secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici.

2. Ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. 554/21.12.1999 qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l’onere del rimborso al dipendente da 2/3 del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura da rischi professionali. L’importo da garantire non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell’opera progettata o per le varianti ex art. 25, co 1, lett. d) L. 109/94.

3. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi, per la Direzione Lavori e per gli adempimenti relativi ai piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 494/96.

4. In relazione a caratteristiche particolari del lavoro pubblico da progettare, riferite alla sua urgenza o alla sua complessità, da indicare in sede di conferimento dell’incarico, sentito il responsabile del procedimento, potrà essere stipulata una polizza integrativa a copertura dei maggiori rischi che tale incarico comporta.-

5. In ogni caso il massimale, riferito ad ogni singolo lavoro, non può essere superiore a 500.000 ECU.

Art. 18 – Applicazione del Regolamento ai fondi progressi e a quelli futuri

1. Il presente Regolamento si applica anche per le progettazioni e gli atti di pianificazione avviati precedentemente alla sua entrata in vigore qualora gli oneri per le progettazioni interessate siano stati già previsti nel bilancio dell’Ente.

2. Il presente Regolamento continua a trovare applicazione con nuove misure previste, qualora le aliquote e le percentuali di cui agli artt. 3, 5, 6 dovessero essere modificate con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale del lavoro, o con altra disposizione normativa.

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Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all’esecutività della deliberazione di approvazione. Copia del Regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.

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