IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
Deliberazione n. 143 del 26/08/2013
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO
Soppressione dei limiti di godimento previsti nelle convenzioni ( Ex art.
35 della Legge n. 865/71) per le aree cedute in diritto di proprietà e rinuncia al diritto di prelazione da parte del Comune di Orzinuovi.
L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTISEI del mese di AGOSTO alle ore 17,30 nella Sala delle adunanze previa l’osservanza delle formalità prescritte, vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE
RATTI ANDREA Sindaco X
COMINOTTI PAOLA Assessore X
SCALVENZI MICHELE Assessore X
AMICO FRANCESCO Assessore X
BATTAGLIA ALESSANDRO Assessore X
DE SANTIS ROCCO Assessore X
SALERA MARIA TERESA Assessore X
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Filippo Raco che provvede alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della adunanza, il Sindaco Andrea Ratti - assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento
sopra indicato.
N. 143 del 26/08/2013
OGGETTO: Soppressione dei limiti di godimento previsti nelle convenzioni ( Ex art. 35 della Legge n. 865/71) per le aree cedute in diritto di proprietà e rinuncia al diritto di prelazione da parte del Comune di Orzinuovi.
SIG.RI FECIT MARIO e CAVAZZONI AURELIA - VIA Birago n. 22 – ORZINUOVI
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta inoltrata in data 02.08.2013 prot. 12829 dai Sig.ri Fecit Mario e Cavazzoni Aurelia residenti in Via Birago n° 22 ad ORZINUOVI (BS), con la quale chiedevano al Comune l’autorizzazione alla vendita dell’immobile di proprietà sito in Via Vecchia n° 67, identificato catastalmente al Fg. 22 mapp. 148 - 329 sub. 15 e mapp. 148 sub. 16 censuario di Orzinuovi;
Rilevato che:
- il Comune di Orzinuovi ha concesso aree inserite in piani di zona di cui alla Legge 167/1962 ( Piano per l’Edilizia Economico e Popolare - P.E.E.P.), ovvero delimitate ai sensi dell’art.51 della Legge n. 865/1971, sia in diritto di superficie che in diritto di proprietà, in tempi diversi e a cooperative e imprese diverse;
Considerato che
- la Cooperativa Edificatrice Speranza a seguito degli atti n. 16918/5543 notaio Cicognini in data 07.03.1975, n. 18770/5999 notaio Cicognini del 06.10.1976, n. 19512/6174 notaio Cicognini del 26.04.1977, n. 23707/3024 notaio Barzellotti del 05.03.1980 è divenuta proprietaria dell’area in Orzinuovi compresa nel comparto-lotto n° 7 del P.E.E.P. ed individuato al N.C.T.R. con i mappali Fg 22 n. 232 – 147 – 148 - 220 procedendo successivamente alla costruzione di n° 22 abitazioni che sono state poi assegnate in diritto di proprietà;
- i Sig.ri Fecit Mario e Cavazzoni Aurelia risultano assegnatari in proprietà, con atto Notaio Barzellotti n° 24051 di rep. del 25.10.1980, reg. a Brescia il 13.11.1980 al n°
9724 dell’immobile catastalmente individuato al Fg. 22 mapp. 148 - 329 sub. 15 – destinazione A/3, Fg. 22 mapp. 148 sub 16 destinazione C/6 censuario di Orzinuovi;
Preso atto che
- la Convenzione tra il Comune di Orzinuovi e la Cooperativa Edificatrice Speranza risulta ormai scaduta essendo trascorsi più di 30 anni dalla data di stipula della stessa (atto redatto in data 05.05.1982);
- che la Convenzione citata relativamente alla possibile vendita dell’immobile contiene alcuni obblighi, più precisamente riguardo al diritto di prelazione e al prezzo massimo di cessione dell’alloggio:
a) “….finchè la Cooperativa manterrà la sua ragione sociale, la stessa potrà esercitare il diritto di prelazione su ogni trasferimento successivo alla prima cessione degli immobili realizzati.”
“….in caso di scioglimento della Cooperativa, il diritto di prelazione è esercitato dal Comune.”
b) “….l’assegnatario che intenda alienare l’immobile, dovrà darne comunicazione con lettera raccomandata alla Cooperativa e al Comune indicando il prezzo richiesto….”
“….la determinazione del suddetto prezzo massimo di vendita sarà effettuato dal Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa.”
Verificato che
- il comma d) della delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 06.04.2013 così cita :
“d) coloro i quali abbiano già stipulato convenzione per il trasferimento in proprietà e la stessa risulti scaduta, ovvero siano passati 30 anni dalla data di stipula della convenzione originaria, potranno vendere a libero mercato, ritenendosi liberi dalla determinazione del prezzo massimo di cessione e dall’obbligo di richiesta di rinuncia al
diritto di prelazione da parte del Comune di Orzinuovi a condizione che sia stipulato un atto integrativo come riportato nell’allegato “D”;
- che il Comune di Orzinuovi non intende avvalersi del diritto di prelazione previsto nella richiamata Convenzione;
Vista
- l’adesione dei Sig.ri Fecit Mario e Cavazzoni Aurelia in data 13.08.2013 prot. 13430 alla proposta per la soppressione dei limiti di godimento delle aree PEEP cedute in diritto di proprietà, come consentito dalla vigente legislazione, impegnandosi a sottoscrivere innanzi a notaio di fiducia un atto integrativo alla Convenzione scaduta per la soppressione dei limiti di godimento, assumendosene tutte le spese inerenti e conseguenti;
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio Ing. Rossetti Emilio ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.;
Con voti favorevoli unanimi;
D E L I B E R A
1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la vendita dell’immobile di Via Vecchia n° 67, identificato catastalmente al Fg. 22 mapp. 148 - 329 sub. 15, mapp.
148 sub. 16, censuario di Orzinuovi di proprietà dei Sig.ri Fecit Mario e Cavazzoni Aurelia e lo schema dell’atto integrativo alla convenzione (allegato 1) che prevede la soppressione dei limiti di godimento (ex art. 35 L. 865/71 così come identificato e allegato nella Delibera Consiliare n° 21 del 06.04.2013);
2) di rinunciare al diritto di prelazione per la vendita dell’alloggio in oggetto, assegnato ai Sig.ri Fecit Mario e Cavazzoni Aurelia sito in Via Vecchia n.67 ( Fg. 22 mapp. 148 - 329 sub. 15, mapp. 148 sub. 16 censuario di Orzinuovi);
3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.EE.LL.
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Allegato 1) alla deliberazione GC 143 del 26/08/2013 Atto integrativo alle convenzioni per il passaggio da diritto di superficie a diritto di proprietà scadute
ATTO INTEGRATIVO ALLE CONVENZIONI IN DIRITTO DI PROPRIETÀ LA CUI DURATA TRENTENNALE SIA SCADUTA
L'anno... il giorno ... mese di... in Orzinuovi (BS), nella sede comunale, avanti a me Dott. ... notaio in ... , si sono personalmente costituiti:
- Arch./Ing. ... nato a ... il ..., nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Orzinuovi (BS) avente sede in Via A. da Bresscia n. 2 C.F.
……….., il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto del suddetto Comune, in virtù della carica che ricopre in forza dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Sig. ... nato a ... il ... e domiciliato in ... in Via ... n ...
(C.F...) che interviene al presente atto in qualità di proprietario (indicare se in comunione con altro/i soggetto/i) dell'unità immobiliare ..., distinta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Orzinuovi, al foglio ..., particella ..., subalterno ... (alloggio) e subalterno ... (box), in base ad atto di assegnazione/compravendita rep. n ...del ... registrato a...
il... n ... e trascritto a... il ... al R.P ..., beni che partecipano per la quota di millesimi ... /1000 al condominio di cui fanno parte ed alle relative parti condominiali ( se presenti).
PREMESSO
a) che con Convenzione, a rogito del Notaio Dott. ..., Notaio in ..., in data ... Repertorio n..., registrata a ... il ... al n... e trascritto a...il ... al n... di Registro Particolare (se ricorrono richiamare gli eventuali atti modificativi ed integrativi), stipulata ai sensi dell'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, il Comune di Orzinuovi ha concesso alla Cooperativa/Impresa il diritto di superficie su di un'area edificabile compresa nel Piano di zona ;
b) che con atto, a rogito del ……….. in data
... Repertorio n..., registrata a ... il ... al n... e trascritto a...il ... al n... di Registro Particolare (se ricorrono richiamare gli eventuali atti modificativi ed integrativi), è stata stipulata convenzione per il trasferimento in proprietà di un'area inclusa nel piano dl zona per l'edilizia economica e popolare in territorio del comune dl Orzinuovi ai sensi dei commi 45, 46 e 47 dell’ art. 31 legge 23.12.98 n. 448;
c) che tale area era distinta al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Orzinuovi al foglio ..., particella ...;
d) che in detta area la predetta Cooperativa Edificatrice/Impresa a seguito del rilascio della concessione edilizia n. ..…..
del ………... (e successive varianti), ha costruito un complesso immobiliare, di cui l'alloggio di proprietà del/dei Sig./Sigg. ... fa parte;
e) che l'alloggio del Sig./Sigg. ... è distinto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Orzinuovi al foglio ..., particella ..., subalterno ..., in base ad atto di assegnazione/compravendita ..., con quota millesimale sulle parti comuni dell’edificio pari a ... /1000 millesimi ( se presenti);
f) che la convenzione per il trasferimento in proprietà di un'area inclusa nel piano dl zona sopra richiamata è scaduta il ...;
tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto.
SI CONVIENE E SI STIPULA
ARTICOLO 1 (effetti)
Il Comune di Orzinuovi, come sopra rappresentato, dal ... dichiara che, essendo scaduti i termini prescritti nella convenzione sopra richiamata, le unità immobiliari descritte nelle premesse e le rispettive quote millesimali delle parti condominiali, di proprietà dei comparenti, potranno essere alienate a qualsiasi titolo e concesse in locazione a chiunque ed a libero mercato, non ricorrendo l'esigenza di alcun prezzo massimo di cessione e pertanto nessuna comunicazione dovrà essere fatta al Comune prima e dopo la vendita o la locazione, a seguito della stipulazione del presente atto.
ARTICOLO 2 (trascrizione)
La presente convenzione, con le eventuali integrazioni e modifiche, viene trascritta nei registri immobiliari a spese del Sig./Sigg. ... il/i quale con la sottoscrizione del presente atto se le assume/assumono e si impegnano a trasmettere al Comune una copia munita della nota di trascrizione
Il regime fiscale è quello previsto dall'art. 3, comma 81, della Legge 28.12.1995 n. 549 e successive modificazioni.