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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO

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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Deliberazione n. 115 del 10/07/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DEL PALAZZO MUNICIPALE SITO IN VIA A. DA BRESCIA 2 ORZINUOVI A DESTINAZIONE UFFICI DELL’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA “BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE”

L’anno DUEMILATREDICI il giorno DIECI del mese di LUGLIO alle ore 18.00 nella Sala delle adunanze previa l’osservanza delle formalità prescritte, vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE

RATTI ANDREA Sindaco X

COMINOTTI PAOLA Assessore X

SCALVENZI MICHELE Assessore X

AMICO FRANCESCO Assessore X

BATTAGLIA ALESSANDRO Assessore X

DE SANTIS ROCCO Assessore X

SALERA MARIA TERESA Assessore X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Filippo Raco che provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della adunanza, il Vice Sindaco Paola Cominotti - assume la

presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento sopra

indicato.

(2)

n. 115 del 10 luglio 2013

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DEL PALAZZO MUNICIPALE SITO IN VIA A. DA BRESCIA 2 ORZINUOVI A DESTINAZIONE UFFICI DELL’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA “BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE”.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 14/06/2010 si istituiva, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 19/2008 e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, l'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale" (BBO);

con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28/02/2013 si trasferivano all'Unione B.B.O., a decorrere dal 01/03/2013, le funzioni relative alla polizia locale, ai fini dell'esercizio associato delle stesse, approvando la relativa convenzione disciplinante i rapporti tra l'Unione ed i comuni membri, ove si prevede l'apertura di una sede logistica distaccata sul territorio di Orzinuovi (Area Sud), presso locali appositamente individuati dall'amministrazione comunale;

con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28/02/2013 si trasferivano all'Unione B.B.O., a decorrere dal 01/03/2013, le funzioni relative ai tributi locali, ai fini dell'esercizio associato delle stesse, approvando la relativa convenzione disciplinante i rapporti tra l'Unione ed i comuni membri, ove si prevede l'apertura di una sede logistica distaccata sul territorio di Orzinuovi (Area Sud), presso locali appositamente individuati dall'amministrazione comunale;

VERIFICATA la disponibilità, a tale fine, dei locali del palazzo municipale ubicati ed identificati come segue:

I locali posti al piano terra siti nell’immobile ubicato in Via Arnaldo da Brescia n. 02, in Orzinuovi, porzione dell’immobile già sede della Polizia Municipale, con accesso esclusivo oltre al servizio igienico di pertinenza, della superficie complessiva di mq. 92, come da planimetria depositata agli atti, ed idonei pertanto ad ospitare la sede logistica distaccata dell’Unione BBO per lo svolgimento in forma associata, delle funzioni relative alla polizia locale;

n. 2 locali posti al secondo piano rialzato siti nell’immobile ubicato in Via Arnaldo da Brescia n.

02, in Orzinuovi, porzione dell’immobile già sede del Palazzo municipale, della superficie complessiva di mq. 35, come da planimetria depositate agli atti, ed idonei pertanto ad ospitare la sede logistica distaccata dell’Unione BBO per lo svolgimento in forma associata, delle funzioni ai tributi locali;

STABILITO che il canone di concessione è di €. 11.430,00, come da perizia di stima del Responsabile dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio;

STABILITO inoltre, in considerazione della pubblica utilità derivante dalle attività svolte dall’Unione B.B.O. di provvedere ad abbattere il canone di concessione del 100% per l’intera durata della concessione in uso;

RITENUTO dunque di concedere in uso gratuito all'Unione BBO detti locali, per la durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal 01/03/2013 e scadenza il 29/02/2016, ovvero per il medesimo periodo in cui l'Unione BBO disporrà del personale delle amministrazioni comunali, alle condizioni riportate nella bozza di concessione in uso allegata alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale;

(3)

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio Ing. Rossetti Emilio ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. DI CONCEDERE in uso all'Unione dei Comuni Lombarda "Bassa Bresciana Occidentale", per la durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal 01/03/2013 e scadenza il 29/02/2016, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni relative alla polizia locale e tributi locali di cui in premessa, i locali del palazzo municipale ubicati ed identificati come segue:

I locali posti al piano terra siti nell’immobile ubicato in Via Arnaldo da Brescia n. 02, in Orzinuovi, porzione dell’immobile già sede del Palazzo municipale, con accesso esclusivo oltre al servizio igienico di pertinenza, della superficie complessiva di mq. 92, come da planimetria depositata agli atti;

n. 2 locali posti al secondo piano rialzato siti nell’immobile ubicato in Via Arnaldo da Brescia n.

02, in Orzinuovi, porzione dell’immobile già sede del Palazzo municipale, della superficie complessiva di mq. 35, come da planimetria depositata agli atti;

2. DI APPROVARE, a tal fine, la bozza di concessione in uso allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. DI CONCEDERE, in considerazione della pubblica utilità derivante dalle attività svolte dall’Unione B.B.O., un abbattimento del canone di concessione del 100% per l’intera durata della concessione in uso;

4. di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica e Gestione del territorio tutte le incombenze derivanti dalla presente deliberazione;

5. DI TRASMETTERE la presente all'Unione dei Comuni Lombarda BBO;

6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L. 267/00 dando atto che a tal fine la votazione è stata unanime.

(4)

Allegato alla deliberazione GC n. 115 del 10/07/2013 N. Reg. ______ U.P.

COMUNE DI ORZINUOVI Provincia di Brescia

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DEL PALAZZO MUNICIPALE SITO IN VIA A. DA BRESCIA 2 ORZINUOVI A DESTINAZIONE UFFICI DELL’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA “BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE”.

TRA

Il COMUNE DI ORZINUOVI (cod. fis. 00850450172) con sede in Orzinuovi, Via A. Da Brescia 2 nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio Ing. Emilio Rossetti nato a Castelleone (CR) il 23.08.1968, espressamente autorizzato alla presente stipula ai sensi delle vigenti norme di legge, di regolamento e statutarie, (CONCEDENTE);

E

Il Sig. Andrea Ratti, nato a Orzinuovi (BS) il 10.08.1975, che interviene al presente atto nella sua esclusiva qualità di Presidente pro-tempore dell’Unione dei Comuni Lombarda “Bassa Bresciana Occidentale” (di seguito Unione) con sede in Via Marconi 27 a Orzinuovi (BS), C.F. e P.Iva n.

03248690988 (CONCESSIONARIO);

P R E M E S S O

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28/02/2013 il Comune di Orzinuovi trasferiva all’Unione BBO, al pari di altri comuni partecipanti, a decorrere dal 01/03/2013, le funzioni relative alla polizia locale, ai fini dell’esercizio associato delle stesse, approvando la relativa convenzione disciplinante i rapporti tra l’Unione ed i comuni membri, ove si prevede l’apertura di una sede logistica distaccata sul territorio di Orzinuovi (Area Sud), presso locali appositamente individuati dall’amministrazione comunale;

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 28/02/2013 il Comune di Orzinuovi trasferiva all’Unione BBO, al pari di altri comuni partecipanti, a decorrere dal 01/03/2013, le funzioni relative ai tributi locali, ai fini dell’esercizio associato delle stesse, approvando la relativa convenzione disciplinante i rapporti tra l’Unione ed i comuni membri, ove si prevede l’apertura di una sede logistica distaccata sul territorio di Orzinuovi (Area Sud), presso locali appositamente individuati dall’amministrazione comunale;

7. che con Deliberazione della Giunta Comunale N. ----del ---si deliberava di concedere all’Unione dei locali del Palazzo Municipale, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni relative alla polizia locale e tributi locali;

C I O’ P R E M E S S O

le parti convengono di stipulare quanto segue:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

1. La presente convenzione ha per oggetto la concessione di:

• locali posti al piano terra siti nell’immobile ubicato in Via Arnaldo da Brescia n. 02, in Orzinuovi, porzione dell’immobile già sede del Palazzo municipale, con accesso esclusivo oltre al servizio igienico di pertinenza, della superficie complessiva di mq. 92, come da planimetria depositata agli atti, per lo svolgimento, da parte dell’Unione, in forma associata, delle funzioni relative alla polizia locale;

• locali posti al secondo piano rialzato siti nell’immobile ubicato in Via Arnaldo da Brescia n. 02, in Orzinuovi, porzione dell’immobile già sede del Palazzo municipale, della superficie complessiva

(5)

di mq. 35, come da planimetria depositata agli atti, per lo svolgimento, da parte dell’Unione, in forma associata, delle funzioni relative ai tributi locali;

ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà la durata di 3 (tre) anni, con decorrenza 01.03.2013 e scadenza 29.02.2016, e la cessazione della medesima avviene senza necessità di disdetta.

ART. 3 UTILIZZO

1. L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso uffici amministrativi per lo svolgimento delle attività istituzionali proprie, con specifico riferimento alle attività della gestione associata dei servizi e delle funzioni alla stessa trasferite dai comuni membri rispettivamente in materia di polizia locale e di tributi locali;

2. Il concessionario non può variare la destinazione dell’utilizzo dei locali di cui al comma 1, pena l’immediata decadenza della concessione.

3. il concessionario non potrà concedere ad altri, in tutto o in parte, l’unità immobiliare, senza atto di assenso dell’Amministrazione Comunale, pena la decadenza della concessione.

ART. 4 RESPONSABILITA’ DEL COMUNE

1. L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà del concessionario custoditi nell’immobile e così pure per danni a qualsiasi titolo a persone e cose per tutta la durata della concessione o a causa dell'utilizzo del bene stesso.

ART. 5 RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare comunque a se stesso, a terzi o al Comune in dipendenza della concessione e a suo carico sarà il rimborso per intero dei danni stessi, senza riserve ed eccezioni.

ART. 6 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il bene viene concesso a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

2. La manutenzione ordinaria resta a carico del concessionario, mentre quella straordinaria sarà a carico del concedente;

3. il concessionario dichiara di aver visitato l’immobile concesso in uso e di averlo trovata in buono stato ed adatto all’uso convenuto accettando così il bene in concessione nello stato di fatto in cui si trova ; di prenderlo in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode del medesimo ed impegnandosi ad utilizzare l’immobile secondo le modalità previste dal presente atto di concessione con la “diligenza del buon padre di famiglia”, riconsegnando l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuto, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno;

ART. 7 RECESSO

1. Il concessionario ha il diritto di recedere in qualunque momento dalla convenzione, dandone preavviso al Comune con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 6 mesi prima della data di rilascio.

2. Il Comune ha la facoltà di revocare per giustificati motivi la concessione senza preavviso e senza risarcimento danni alla parte concessionaria.

ART. 8 RICONSEGNA DEI LOCALI ED EVENTUALI MODIFICHE

1. Il concessionario si obbliga a riconsegnare i locali alla scadenza, recesso o decadenza dalla convenzione nello stato in cui si trovano ora, salvo la normale usura derivante dall’utilizzazione ordinaria. Ogni aggiunta o modifica permanente, che il concessionario riterrà di effettuare all’immobile, dovrà essere fatta a sue spese e preventivamente autorizzata dal Comune.

(6)

ART. 9 SPESE – UTENZE E MANUTENZIONI

1. L’Unione rimborserà al Comune di Orzinuovi in base ai metri quadrati utilizzati di spettanza relative alle utenze di energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefonia e spese di pulizia dietro presentazione di regolare documentazione. Il rimborso verrà effettuato su richiesta del Comune di Orzinuovi.

STIMA INDICATIVA SPESE GESIONE LOCALI - UNIONE POLIZIA LOCALE TRIBUTI

Totale superficie edificio 1.962

superficie locali polizia locale unione 92 35

Totale spese stimate gestione calore Totale spese stimate energia elettrica Spesa di pulizia annuali iva inclusa.

€ 13.089,95

€ 32.941,04

€ 38.939,47 TELEFONO, FAX, LINEA MCTC, ADSL dedicata € 1.643,50

TELEFONO, FAX, ADSL € 800,00

Quota annua spese gestione calore € 613,80 € 233,51 Quota annua spese energia elettrica € 1.544,64 € 587,63 Spese di pulizia locali annuali € 1.825,91 € 694,64 Totale stima di rimborso spese salvo effettivo consumo € 5.627,85 € 2.315,78

ART. 10 COMPENSO

1. I locali sono concessi in uso gratuito senza corresponsione di alcun corrispettivo;

ART. 11 COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il concedente dà atto che i locali oggetto della presente convenzione sono coperti da idonea polizza per la copertura di rischi da incendio al fabbricato e responsabilità civile.

2. Entrambi i contraenti possono stipulare autonomamente polizze per la copertura dei rischi aggiuntivi, dandone comunicazione alla controparte.

ART. 12 ISPEZIONI

1. Il Comune mantiene il diritto di ispezionare o far ispezionare i locali in oggetto, concordando con il concessionario i tempi e modi, al fine di verificare lo stato di conservazione del bene.

ART. 13 CAUSE DI DECADENZA

Costituiscono cause di decadenza, oltre alle ipotesi dell’art. 3;

a. la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene;

b. la cessazione dell’attività;

Allorché si verifichi una causa di decadenza, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione delle giustificazioni.

Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l’Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 14 SPESE IMPOSTE E TASSE

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti della presente concessione sono a carico del concessionario nessuna esclusa.

2. Ai sensi dell’art. 5 p. 2 della tariffa parte II allegata al D.P.R. 131/86 e successive modifiche, il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso.

(7)

ART. 15 AUTORIZZAZIONI

1. Il concessionario si impegna ad acquisire dalle competenti autorità ogni eventuale autorizzazione, concessione o licenza relativa all’utilizzo dell’immobile per l’espletamento delle attività previste.

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

ART. 17 NORME SULLA PRIVACY

Il Comune ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni, informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti comunali in materia

Letto, confermato e sottoscritto.

Orzinuovi, _______________________

IL CONCESSIONARIO COMUNE DI ORZINUOVI

_________________________________ __________________________

(8)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO F.to Paola Cominotti

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Raco Filippo

===================================================

Oggi 18/07/2013 la presente deliberazione

Viene pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi e comunicata in elenco ai capigruppo consiliari.

L’INCARICATO

F.to Giovanna Buccelli

===================================================

C E R T I F I C A T O DI E S E C U T I V I T A’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. n.

267 del 18 agosto 2000.

Orzinuovi, lì 12/08/2013

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott. Filippo Raco

===================================================

Per copia conforme all’originale rilasciata in carta semplice per uso amministrativo.

Orzinuovi, lì __________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________

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