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FOGLIO INFORMATIVO ai sensi del provvedimento della Banca d Italia del in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari

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Academic year: 2022

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OPERAZIONI DI CESSIONE DEI CREDITI D’IMPRESA CONTRO CORRISPETTIVO E DEI SERVIZI DI FACTORING AI SENSI DELLA L. 52/91 E DEL COD. CIV.

Servizio offerto da:

FACTORIT SPA – Società di factoring delle Banche Popolari Italiane

Sede legale: Milano, Via Tortona 7, Tel. (02) 58150.1, fax (02) 58150.205, www.factorit.it codice fiscale e partita IVA 04334940154, Capitale Sociale: € 37.500.000 i.v., Riserve € 11.925.772,71

Registro imprese MI n. 04334940154, elenco speciale Bankit degli intermediari finanziari al n. 19131, elenco generale UIC al n. 28110 Aderente all’Assifact – Associazione tra le società di factoring italiane, Aderente all’ABI – Associazione Bancaria Italiana

Member of Factor Chain International

1) OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO

Descrizione del servizio

L’acquisto e la gestione di tutti i crediti commerciali, anche futuri, vantati dal Fornitore nei confronti di tutti i propri debitori o di un insieme predefinito di debitori, italiani o esteri, senza assunzione da parte di FACTORIT del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza degli stessi, con la possibilità di ottenere l’anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero il rilascio di garanzie di pagamento a favore di soggetti terzi.

Le parti possono convenire particolari modalità operative del servizio quali :

- ‘’DDAY’’ : il pagamento del corrispettivo può avvenire a data certa contestuale o successiva alla scadenza dei crediti indipendentemente dall’avvenuto pagamento da parte del debitori; i debitori ceduti possono usufruire di dilazioni o facilitazioni di pagamento a titolo oneroso nel quadro di specifici contratti da stipularsi con ciascuno di essi ;

- ‘’NOFI’’ : è omessa la notifica della cessione al debitore ceduto; conseguentemente il Fornitore assume la gestione del credito nell’interesse e per conto di FACTORIT cessionaria.

- ‘’EXPORT ‘’ per debitori aventi sede all’estero

Rischi a carico del cliente

Il cliente garantisce l’esistenza, la certezza, l’esigibilità a scadenza, nonché la liquidabilità dei crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste dal contratto. L’eventuale inadempimento di tali obbligazioni e/o il mancato buon fine dei crediti ceduti, legittima FACTORIT a richiedere l’immediata restituzione delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati. L’obbligo di cessione di tutti i crediti permane in capo al Fornitore anche in tutte le ipotesi di scioglimento, recesso, risoluzione del contratto di factoring, sino a che il Fornitore non abbia integralmente rimborsato la propria esposizione.

In caso di operatività ‘’NOFI’’ il Fornitore ha l’obbligo di gestire i crediti ed i relativi incassi fintantoché il debitore si dimostra regolare nei pagamenti; FACTORIT potrà in ogni caso notificare la cessione ai debitori ceduti; da tale momento la gestione ed il recupero del credito sono assunti da FACTORIT.

SINTESI DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI STANDARD DEL SERVIZIO

Cessione di tutti i crediti, anche futuri, vantati nei confronti di tutta la clientela. La cessione include interessi, accessori e garanzie.

Doveri del Fornitore: •segnalazione fatture entro 30 gg. dalla prestazione, •consegna dei documenti probatori contestualmente alla segnalazione fatture, •notifica della cessione al debitore, •obbligo di collaborazione, •rapporti con i debitori: proroghe, transazioni, compensazioni, ecc, solo previo consenso scritto del Factor, comunicazione di dati e notizie relativi ai debitori ceduti, •garanzie del Fornitore sui crediti, •facoltà di verifiche amministrative da parte del Factor in relazione agli obblighi contrattualmente assunti dal Fornitore, obbligo di evasione della richiesta entro 15 giorni •obbligo di informazione da parte del Fornitore, veridicità dei dati e delle informazioni fornite, comunicazioni di notizie significative relative al Fornitore;

Corrispettivo per l’acquisto del crediti da parte del Factor: pari al valore nominale netto, esigibile per il Fornitore dopo e nel limite dell’incasso dal debitore. Facoltà del Factor di corresponsione, in tutto o in parte, in via anticipata.

Rimborso del corrispettivo: entro 15 giorni dalla richiesta nell’ipotesi di retrocessione dei crediti e pretese di restituzione o revoca dei pagamenti effettuati dai debitori. Il rimborso è dovuto anche senza previa escussione del debitore, con esonero degli oneri previsti dall’art.

1267cc. Effetti dell’inadempimento all’obbligo di rimborso, facoltà del Factor di richiedere interessi di mora.

Retrocessione in qualunque momento della totalità o di parte dei crediti.

Interessi di mora a carico dei debitori, esonero da responsabilità per il Factor che eserciti la facoltà di richiesta degli interessi di legge.

Trasparenza: •termine per contestazione e/c: 60 gg., •possibilità di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni economiche, termine a favore del Fornitore per recesso dal rapporto con l’applicazione delle condizioni precedentemente in essere: 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Durata dell’accordo: tempo indeterminato, facoltà di recesso per ognuna delle parti in qualunque momento. Il recesso non pregiudica le cessioni, anche di crediti futuri, già stipulate che continueranno ad essere regolate dal contratto. Su richiesta il Fornitore dovrà restituire, entro 15 giorni, le somme di spettanza del Factor. In caso di inadempimento il Factor potrà richiedere al Fornitore interessi di mora al tasso pattuito e potrà comunque agire nei confronti del Fornitore, di eventuali coobbligati e dei debitori per il recupero di quanto dovutogli con facoltà di stipulare transazioni, senza darne avviso al Fornitore. Solo ad avvenuto rimborso di ogni spettanza del Factor, il Fornitore avrà diritto di richiedere il trasferimento dei residui crediti in essere, lo svincolo delle cessioni di crediti futuri, nonché formale liberatoria ai debitori ceduti dalle loro obbligazioni.

Modifica delle clausole contrattuali solo per iscritto. L’inadempimento, anche reiterato, da parte del Fornitore di qualunque obbligo previsto dal contratto non potrà in nessun caso considerarsi accettato dal Factor salvo esplicito consenso scritto dello stesso. Il mancato esercizio o il semplice ritardo nell’esercizio di qualsiasi diritto o azione da parte del Factor non costituirà, né sarà interpretato, come rinuncia allo stesso.

Compensazione volontaria. Diritto del Factor di compensare eventuali somme per il Fornitore disponibili, con propri crediti nei confronti dello stesso di qualsiasi natura o moneta, anche se non scaduti o non ancora liquidi ed esigibili. La compensazione da parte del Fornitore potrà

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2) OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO

Descrizione del servizio

L’acquisto e la gestione di tutti i crediti commerciali anche futuri, vantati dal Fornitore nei confronti di tutti i propri debitori o di un insieme predefinito di debitori, italiani o esteri, con assunzione da parte del Factor del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza degli stessi, nei limiti e con le modalità di cui ai ‘’plafond di approvazione’’ accordati per ciascun debitore e con la possibilità di ottenere l’anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero il rilascio di garanzie di pagamento a favore di soggetti terzi.

Le parti possono convenire particolari modalità operative del servizio quali :

- ‘’DDAY’’ : il pagamento del corrispettivo può avvenire a data certa contestuale o successiva alla scadenza dei crediti, indipendentemente dall’avvenuto pagamento da parte del debitori; i debitori ceduti possono usufruire di dilazioni o facilitazioni di pagamento a titolo oneroso nel quadro di specifici contratti da stipularsi con ciascuno di essi ;

- ‘’NOFI’’ : è omessa la notifica della cessione al debitore ceduto; conseguentemente il Fornitore assume la gestione del credito nell’interesse e per conto di FACTORIT cessionaria. Il pagamento del corrispettivo può avvenire in via anticipata.

- ‘’NOGA’’ : è omessa la notifica della cessione al debitore ceduto; conseguentemente il Fornitore assume la gestione del credito nell’interesse e per conto di FACTORIT cessionaria. Il pagamento del corrispettivo, in assenza di pagamento da parte del debitore, può avvenire a data predefinita successiva alla scadenza (‘’pagamento sotto garanzia’’)

- ‘’NOSE’’ segnalazione da parte del Fornitore del proprio fatturato e cessione specifica in caso di mancato pagamento da parte del Debitore.

- ‘’EXPORT ‘’ per debitori aventi sede all’estero Rischi a carico del cliente

Il cliente garantisce l’esistenza, la certezza, l’esigibilità a scadenza, nonché la liquidabilità dei crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste dal contratto. L’eventuale inadempimento di tali obbligazioni comporta, di norma il venir meno della garanzia di solvenza prestata da FACTORIT e legittima quest’ultima a richiedere l’immediata restituzione delle somme pagate al Fornitore quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati.

L’obbligo di cessione di tutti i crediti permane in capo al Fornitore anche in presenza di revoca, sospensione, decadenza del plafond di approvazione nonché per tutte le ipotesi di scioglimento, recesso, risoluzione del contratto di factoring, sino ad che FACTORIT non abbia estinto il proprio rischio.

In caso di operatività senza notifica il Fornitore ha l’obbligo di gestire i crediti ed i relativi incassi fintantoché il debitore si dimostra regolare nei pagamenti; FACTORIT potrà in ogni caso notificare la cessione ai debitori ceduti; da tale momento la gestione ed il recupero del credito sono assunti da FACTORIT.

Nell’ EXPORT il Corrispondente estero può esercitare direttamente nei confronti del Fornitore la facoltà di sospendere o revocare il plafond di approvazione. FACTORIT SPA non risponde del rischio di cambio né di impedimenti valutari.

SINTESI DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI STANDARD DEL SERVIZIO, oltre a quelle previste per il servizio pro solvendo:

Approvazione dei crediti ceduti: •modalità di richiesta di approvazione sul debitore ed eventuale rilascio del plafond di approvazione da parte del Factor, •requisiti di approvabilità dei crediti ceduti, •rotatività del plafond di approvazione, •esclusioni dal rischio : forza maggiore, cambio, revoca degli incassi dei debitori, •inefficacia dell’approvazione in presenza di situazioni negative a carico del debitore nei sei mesi antecedenti il rilascio dell’approvazione, anche se emerse successivamente.

Riduzione e revoca dell’approvazione : •revoca approvazione in qualunque momento, con efficacia dalle prestazioni successive alla ricezione della comunicazione di revoca, obbligo entro 7 giorni dalla revoca, di segnalazione dei crediti non ancora segnalati in cessione, revoca automatica per mancata segnalazione di crediti per sei mesi fine mese, •obbligo di cessione o segnalazione dei crediti per eventuali prestazioni successive alla revoca dell’approvazione, sino a integrale estinzione dei crediti garantiti in essere, con divieto di modificare in danno al Factor termini e modalità di pagamento, •effetti della revoca: blocco della rotatività del plafond, imputazione degli incassi successivi alla revoca a fronte della quota garantita dei crediti in essere, interessi e spese, facoltà per il Factor di assumere le iniziative opportune alla tutela e riduzione dei crediti anche solo in parte garantiti, compresa la facoltà di addivenire a transazioni, •sospensione dell’approvazione con gli effetti della revoca, con eventuale successivo ripristino dell’approvazione con effetto retroattivo.

Decadenza dell’approvazione con riferimento a: singolo nominativo, singoli crediti, tutti i crediti nei confronti di tutti i nominativi. Effetti della decadenza: riassunzione del rischio in capo al Fornitore con effetto retroattivo.

Corrispettivo per l’acquisto del crediti da parte del Factor: pari al valore nominale netto, esigibile per il Fornitore dopo e nel limite dell’incasso dal debitore, oppure a 150 giorni dalla scadenza originaria o prorogata dei crediti impagati e garantiti, quale ‘’pagamento sotto garanzia’’. Facoltà del Factor di correspons ione, in tutto o in parte, in via anticipata.

Rimborso del corrispettivo: entro 15 giorni dalla richiesta qualora: l’approvazione rilasciata dal Factor non operi o venga meno, nell’ipotesi di retrocessione dei crediti, pretese di restituzione dei revoca dei pagamenti effettuati dai debitori. Eventuale rimborso del pagamento anticipato, fermo restando il successivo pagamento da parte del Factor sotto garanzia o ad avvenuto incasso rispettivamente per crediti approvati o non approvati. Il rimborso è dovuto anche senza previa escussione del debitore, con esonero degli onere previsti dall’art. 1267 c.c. Effetti dell’inadempimento all’obbligo di rimborso, facoltà del Factor di richiedere interessi di mora.

Durata dell’accordo: tempo indeterminato, facoltà di recesso per ognuna delle parti in qualunque momento. Il recesso non pregiudica le cessioni, anche di crediti futuri, già stipulate che continueranno ad essere regolate dal contratto. In presenza di crediti garantiti in essere permane l'obbligo del Fornitore, già previsto nell’ipotesi di revoca e sospensione dell’approvazione, di cedere i crediti relativi alle eventuali forniture effettuate successivamente alla revoca/sospensione, sino a che il debitore non abbia provveduto all’integrale pagamento dei crediti garantiti. Su richiesta il Fornitore dovrà restituire, entro 15 giorni, le somme di spettanza del Factor. In caso di inadempimento il Factor potrà richiedere al Fornitore interessi di mora al tasso pattuito e potrà comunque agire nei confronti del Fornitore, di eventuali coobbligati e dei debitori per il recupero di quanto dovutogli con facoltà di stipulare transazioni, senza darne avviso al Fornitore. Solo ad avvenuto rimborso di ogni spettanza del Factor, il Fornitore avrà diritto di richiedere il trasferimento dei residui crediti in essere, lo svincolo delle cessioni di crediti futuri, nonché formale liberatoria ai debitori ceduti dalle loro obbligazioni. Revoca automatica delle approvazioni in essere e decadenza delle approvazioni sospese per contestazione.

Eventuali varianti allo schema tipico anche in relazione a: particolari settori merceologici o specifiche tipologie di crediti ceduti, o ad elevate esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifici accordi.

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Competenze, compensi aggiuntivi a fronte del pagamento anticipato del corrispettivo e interessi sulle somme a debito del Fornitore.

In presenza di tassi parametrati,le competenze, i compensi aggiuntivi ed interessi saranno oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione (indicizzazione) in funzione dell’andamento del parametro

.

Euro Annuo anticipato/posticipato con capitalizzazione mensile 8.00 % Tasso dell’operazione

Divisa Annuo anticipato/posticipato con capitalizzazione mensile L.I.B.O.R. 3 mesi+ 6 punti Tasso di supero del limite Annuo posticipato mensile su base anno civile, in aumento rispetto al tasso

operazione, capitalizzazione mensile

6.00%

Tasso di mora Annuo posticipato mensile 11.00%

(*) LIBOR :il valore del parametro sarà pari a quello applicato al Factor da parte della Banca negoziatrice al momento dell’operazione in divisa.

commissioni

Commissione di factoring flat Una tantum sul valore nominale dei crediti segnalati/ceduti Gestione Garanzia

2.00%

4.00%

Pro mese Sul valore nominale dei crediti segnalati/ceduti, per ogni mese o frazione

Gestione Garanzia

0.50%

1.00%

Commissione di plusfactoring Pro mese Sul valore nominale dei crediti scaduti, per ogni mese o frazione Gestione garanzia

0.50%

1.00%

Commissione di massimo scoperto

mensile Sul saldo massimo per valuta 0.30%

Commissioni aggiuntive per il mercato internazionale (import – export)

Commissioni valutarie

statistiche – CVS

Sull’importo dei bonifici effettuati in divisa estera, controvalutata in Euro al cambio della data di elaborazione.

0.20%

Commissioni valutarie di intervento Sull’importo dei movimenti registrati sul conto anticipazioni 0.50%

Commissioni bancarie export Sui pagamenti in divisa estera 1.00%

Commissioni di finanziamento in divisa Sull’importo del finanziamento in divisa al momento dell’accensione/estinzione/proroga 1.00%

Compensi e rimborso spese:

Istruttoria 1.200,00 Una tantum

Rinnovo istruttoria 1.200,00 Anno

Spese di tenuta conto e invio e/c 55,00 mensile

debitore offerto in cessione valutato (richieste, rinnovi, aumenti, riduzioni, sospensioni, revoche)

150,00 Per debitore per anno o al verificarsi di aumento, riduzione, sospensione, revoca)

Spese per chiusura rapporto 400,00

Spese per incasso domestic 8,00 Cad.

Spese per incasso export 16,00 Cad.

Spese valutarie sugli incassi in divisa estera 16,00 Cad.

Spese per gestione certificato di conformità veicoli 45,00 Cad.

Spese per incasso/emissione effetto cartaceo o elettronico 16,00 Cad.

Spese per insoluto/richiamo effetto cartaceo o elettronico 26.00 Cad.

Spese per documento ceduto- handling 19,00 Cad.

Spese per proroga di scadenza 16,00 Cad.

Spese per richiesta d’esito effetto 26,00 Cad.

Spese per cessione perfezionata per atto pubblico o significazione 103,00 Per atto

Spese di notifica a debitore 19,00 Per debitore notificato

Spese per bonifico a cedente 31,00 Cad.

Spese per certificazioni contabili 155,00 Per dichiarazione

Richieste conciliazione saldo 155,00 Per richiesta

spese per riproduzione e duplicati documenti anche contabili 0,50 A foglio

spese per operazione registrata su E/C 3,00 Per operazione

Invio contabile 11,00 Cad.

Invio e/c debitori 21.00 Per debitore per cessione

Spese per telefax 8.00 Per invio

notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario 50,00 Cad.

Canone WEB FACTORING 150,00 Per anno

Utenza aggiuntiva WEB FACTORING 15,00 Per anno

Servizio EDP forfaittarie 20,00 mensili

Spese legali per pratica 500,.00 Per pratica

Spese di segnalazione insoluto 300,00 Debitore/fattura/rata

spese invio documento in telematico 1,50 Cad.

Spesa per messa a disposizione del limite 100,00 Trimestrale, con franchigia I° trimestre Spese di mancato utilizzo del plafond 0,05% mensile, sul plafond, con franchigia I° mese

spese per copia contratto idoneo alla stipula 250,00 Cad.

Spese di comunicazione alla clientela 10,00 Per doc. inviato

Oltre alla ripetizione di oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, spese legali e comunque connesse al recupero e alla tutela del credito, assolvimento dell’imposta di bollo su effetti, documenti contabili, ecc, IVA in quanto dovuta ed ogni onere di natura fiscale, presente o futuro, quali: imposte, tasse, tributi contributi, connessi o derivanti dal contratto e dalle cessioni di credito.

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LEGENDA

delle principali nozioni cui fanno riferimento il contratto di factoring

Factor: oltre alla FACTORIT SPA indica il Factor estero o l’ente corrispondente estero di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Fornitore/Cedente: l'impresa cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

Debitore: la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti.

Credito: a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi, b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

Cessione: il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione si applica la legge n. 52/91 nel caso di crediti indicati sub a) e gli artt. 1260 e seguenti del C. C. nel caso di crediti sub b).

Segnalazione dei crediti: comunicazione al Factor delle fatture emesse dal Fornitore a carico del Debitore ed oggetto di trasferimento al Factor per effetto della cessione di crediti futuri o di specifiche cessioni di credito.

Notifica della cessione : la comunicazione al Debitore della intervenuta cessione del credito al Factor.

Corrispettivo della cessione di credito: importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni, deduzioni e compensazioni.

Pagamento del corrispettivo: pagamento operato dal Factor al Fornitore del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o alla data convenzionalmente stabilita, successiva alla scadenza dei crediti ceduti ( DDAY) o, i n caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data posticipata rispetto alla scadenza originaria, pattuita con il Fornitore medesimo (pagamento sotto garanzia - PUG).

Pagamento anticipato del corrispettivo: pagamento operato dal Factor al Fornitore per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del Fornitore ed a discrezione del Factor prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

Limite: importo o percentuale massimi sul monte crediti ceduto ed esigibile che il Factor potrà corrispondere in via anticipata.

Pro-soluto : garanzia, da parte del Factor, della solvenza del Debitore Ceduto, previa determinazione delle modalità di approvazione dei crediti e del ‘’plafond di approvazione’’ (l'importo massimo dei crediti per i quali il Factor intende assumersi il rischio di insolvenza del Debitore Ceduto). La garanzia può essere rilasciata in percentuale (percentuale di approvazione) sul plafond di approvazione oppure sui crediti, o con una franchigia globale (sull’intero rapporto) o sul singolo nominativo, a carico del Fornitore.

Pro solvendo: garanzia, da parte del Cedente di mancato pagamento dei crediti ceduti.

Approvabilità dei crediti ceduti: idoneità di un credito, in conformità alla previsioni contrattuali, a rientrare nel plafond di approvazione.

Revoca e/o sospensione dell’approvazione: dichiarazione del Factor di interruzione, definitiva o temporanea, della garanzia pro soluto a fronte di un Debitore ceduto con efficacia per le forniture/prestazioni successive.

Decadenza dell’approvazione: il venir meno della garanzia di solvenza assunta dal Factor, con effetto retroattivo, con la conseguenza che l’approvazione si considera come mai concessa.

Retrocessione dei crediti: il successivo trasferimento in capo al Fornitore della titolarità del credito inizialmente ceduto al Factor.

Compensazione volontaria: facoltà contrattualmente attribuita al Factor di trattenere somme e compensare i propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Fornitore ancorché non ancora liquidi od esigibili.

Compensi del Factor: commissioni, oneri, premi, compensi ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il Fornitore ed il Factor per le prestazioni rese da quest’ultimo nello svolgimento del contratto di factoring.

Competenze: corrispettivo periodico dovuto dal Fornitore o dal Debitore ceduto al Factor in ragione, rispettivamente, del pagamento del corrispettivo della cessione di credito operata al Factor o della concessione da parte di quest'ultimo di una dilazione per il pagamento del debito.

Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorreranno le competenze a favore del Factor. Scadenza della fattura emessa dal Factor.

Bonus/malus: modalità di revisione delle commissioni, di volta in volta convenuta in funzione delle caratteristiche del servizio erogato.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Parametro di indicizzazione: indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.

Outstanding: monte crediti in essere ad una certa data

Periodo di riferimento: anno solare o mobile intercorrente dalla data di stipula del contratto, considerato ai fini dei conteggi dei compensi annui o dei conguagli, ove previsti.

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SEZIONE AGGIUNTIVA

Ai fogli informativi di FACTORIT SPA – Società di Factoring delle Banche Popolari Italiane

INFORMAZIONE DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA L’OFFERTA DEI SERVIZI RESI DISPONIBILI DA

FACTORIT SPA – Società di factoring delle Banche Popolari Italiane

Ragione Sociale BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

Forma Giuridica SOCIETA' COOPERATIVA A R.L

Sede Legale (indirizzo completo di CAP e N° Civico) Via San Carlo 8/20 -41100 MODENA Numero telefonico sede legale 059 202 1111

Numero fax sede legale 059 202 2033

Indirizzo telematico

WWW.BPER.IT

Codice fiscale 01153230360

Partita IVA 01153230360

Numero iscrizione Registro Imprese 01153230360 Città di iscrizione al Registro Imprese MODENA

Codice ABI 5387-6

Numero di iscrizione all'Albo presso BANKIT 4932

Capitale Sociale € 220.837.575

Riserve Iscritte (da ultimo bilancio approvato) € 1.147.470.841

EVENTUALE GRUPPO BANCARIO DI Appartenenza

Denominazione Gruppo bancario - Banca popolare dell'Emilia Romagna

Numero di Iscrizione all'Albo Dei Gruppi Bancari 5387-6

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