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Foglio Informativo NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

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Academic year: 2022

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NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

(Ai sensi del D. Lgs.1° settembre 1993, n. 385 testo Unico Bancario, della Delibera CICR del 4/3/2003 e del provvedimento della Banca d’Italia “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”

del 9 FEBBRAIO 2011 (agg. 12 marzo 2014)

Informazioni sulla Società

Cooperfidi. – infra Confidi - Sede Legale Via Roma 457 Palermo e Amministrativa piazza della Repubblica 31 Catania.

Recapiti: Tel. 0958739258 – Web www.cooperfidisicilia.it – E mail info@cooperfidisicilia.it R.E.A: PA 248505 - P. IVA 05328760821 Capitale sociale € 338.250,00 agg. al 31/12/2013

Iscritta al n. 36766 dell’Elenco di cui all’art.112 del Nuovo Testo Unico Bancario.

Caratteristiche e rischi tipici del servizio

 Definizione di “Confidi” ex art. 13, comma 1, legge, 24 novembre 2003, n. 326:

 Definizione di “Attività di Garanzia Collettiva Fidi” ex art. 13, comma 1, legge, 24 novembre 2003, n. 326: per «attività di garanzia collettiva dei fidi», si intende l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario”.

 Cooperfidi è un Confidi che rilascia ai Soggetti Finanziatori, le Banche e gli Intermediari Finanziari convenzionati, una garanzia per favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese socie, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui all’art. 2 Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005.

 Definizione di “Soggetti Finanziatori”: Banche ed Intermediari Finanziari convenzionati con il Confidi.

 La garanzia consortile è l’obbligazione che il Confidi assume verso un terzo creditore, la Banca e/o l’Intermediario Finanziario convenzionati al Confidi, per assicurare l’adempimento di una obbligazione assunta dall’impresa socia. La garanzia consortile si definisce come una obbligazione accessoria. Che sorge in caso di inadempimento del socio garantito.

 Tramite l’invio di una lettera di garanzia al Soggetto Finanziatore convenzionato il Confidi comunica la propria delibera e quindi consente al soggetto finanziario convenzionato di procedere a perfezionare la procedura di delibera. La garanzia consortile viene rilasciata per iscritto tramite lettera di pegno.

 Definizione di Fondo di Garanzia. Si definisce come Fondo di Garanzia il saldo di conto corrente intestato a Cooperfidi vincolato a favore della Banca o del soggetto finanziario convenzionato in cui confluiscono le singole quote di apporto versate dagli associati garantiti

 La garanzia copre il 50% del debito residuo per quota capitale e interessi non pagati dovuto alla banca dall’impresa garantita ed opera nei limiti del fondo di garanzia depositato presso la Banca nella modalità cosiddetta a prima richiesta. La garanzia opera sino ad estinzione del debito bancario da parte della associata garantita.

 Ai sensi dell’art.1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai Soggetti Finanziatori degli importi dovuti, il Confidi potrà riservarsi di rivalersi sulle imprese socie per le somme pagate.

Imprese beneficiarie della garanzia del confidi

Le imprese beneficiarie della garanzia del Confidi, ai sensi del comma 8, art. 13, l. 24 novembre 2003 n.

326, sono le imprese socie del Confidi che rispettino i limiti dimensionali stabiliti dalla normativa Comunitaria e dall’art. 2 Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005.

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2 Condizioni economiche del servizio e della garanzia

Costo quota associativa: € 250,00 - l’impresa richiedente, al momento della richiesta dell’intervento della garanzia del Confidi ed ai sensi della normativa di settore vigente, dovrà diventare socia del Confidi e dovrà provvedere alla sottoscrizione e versamento di almeno una azione pari al valore suddetto tramite bonifico bancario.

Costo della garanzia e dei servizi del Confidi: si veda Allegato 1) “Convenzione Banca Agricola”.

Revisione della garanzia su contratti di affidamento a breve termine a revoca.

Nel caso in cui la garanzia del Confidi sia prestata su affidamenti bancari a breve termine, sarà cura dell’impresa socia garantita provvedere ad inoltrare al Confidi la documentazione necessaria per la revisione della garanzia, in prossimità dei termini previsti dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.

Condizioni economiche applicate dai Soggetti Finanziatori

Le condizioni economiche applicabili dalla Banca o dai Soggetti Finanziatori vengono stabilite tramite appositi allegati alle convenzioni tempo per tempo vigenti. Per ottenere un quadro dettagliato delle suddette condizioni economiche, il Confidi rinvia a quanto indicato nei Fogli Informativi predisposti dai Soggetti Finanziatori e comunque ha cura di aggiornare le proprie schede interne sui costi e le condizioni dei prodotti finanziari garantiti in convenzione in occasione degli aggiornamenti sui costi comunicati dalla Banca o dai soggetti finanziari convenzionati. Comunque, per evitare qualsiasi dubbio circa l’operatività prevista a carico del confidi e le condizioni economiche da questo applicate, prima di sottoscrivere qualsiasi contratto di finanziamento con i soggetti finanziari convenzionati, l’associato sottoscrive un autonomo accordo con il confidi in cui sono stabilite le condizioni economiche dettagliate e tutte le attività previste al fine di rendere trasparente e chiaro il costo ed i servizi connessi da parte del Confidi.

Viene inoltre consegnata la specifica scheda del prodotto prescelto dall’associato garantito che contiene le caratteristiche del prodotto finanziario, le garanzie connesse ed i costi complessivi. I costi deliberati dalla Banca sono resi definitivi solo dopo il calcolo del rating di controparte dell’associato richiedente.

Documentazione richiesta per il rilascio della garanzia e funzionamento della stessa

il Confidi, successivamente alla sottoscrizione degli accordi interni con l’impresa associata sulla scelta dei prodotti finanziari in convenzione, sui servizi richiesti e sui costi connessi, ma prima che sia erogato il finanziamento deliberato dalla banca garantita, fa sottoscrivere una lettera di deposito con la quale l’associato determina la propria quota di apporto al fondi di garanzia in relazione al fido garantito. A tale contratto di deposito è allegato, per presa visione, il contratto di pegno standard che il confidi rilascia alla banca per impegnare il saldo di conto corrente in cui è depositato il fondo di garanzia consortile dei fidi. Il deposito della quota di apporto avviene su un conto corrente vincolato denominato fondo di garanzia consortile dei fidi intestato a Cooperfidi su cui confluiscono tutte le quote di apporto degli associati garantiti nei confronti del soggetto finanziario convenzionato. Il saldo del conto corrente, vigente tempo per tempo, è costituito in pegno a favore della Banca o del soggetto finanziario convenzionato.

Il confidi, tramite l’estensione del pegno sulle nuove quote di apporto versato nel conto corrente vincolato, per effetto di nuovi affidati garantiti o per incremento degli iniziali affidamenti garantiti, vincola di volta in volta il nuovo saldo di conto corrente.

Il saldo del conto corrente vincolato si riduce per gli addebiti effettuati dal creditore garantito, qualora accadano le condizioni previste per l’escussione della garanzia, per la riduzione degli affidamenti garantiti che originano un riduzione dell’importo vincolato. Le cause di escussione della garanzia sono disciplinate nelle convenzioni con la Banca e i soggetti finanziari garantiti e riportate nella lettera di deposito e di pegno. Il criterio di ripartizione dell’importo addebitato dalla Banca, o dal soggetto finanziario convenzionato sul fondo di garanzia, a causa di default di una o più imprese garantite, tra le imprese depositanti, è anch’esso disciplinato nella lettera di deposito e causa una proporzionale riduzione della iniziale quota di apporto versata dall’associato depositante.

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Fornitura dei prodotti e servizi finanziari e tempi di erogazione.

Il Confidi non è responsabile né dell’effettiva erogazione dei finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma dai Soggetti Finanziatori, né, per i soli fidi a breve termine, dei tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate dai Soggetti Finanziatori, né, infine, dei tassi debitori e delle condizioni accessorie applicati dai Soggetti Finanziatori convenzionati al Confidi. La garanzia si perfezionerà all’atto dell’erogazione e/o della messa a disposizione del finanziamento richiesto.

Procedure di reclamo e composizione stragiudiziale delle controversie

L’impresa socia può presentare un reclamo al Confidi che deve essere inoltrato con lettera raccomandata a/r all’Ufficio operativo in piazza della Repubblica 31 a Catania.

Il Confidi evade la richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.

Se il Confidi accoglie le ragioni dell’impresa socia, il medesimo deve comunicare i tempi tecnici entro i quali intende provvedere.

L’impresa socia – qualora sia rimasta insoddisfatta del ricorso al Confidi, ed indicativamente nei seguenti casi: a) perché non ha avuto risposta, b) perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, c) ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita dal Confidi – prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, ed in caso di controversie il Foro competente sarà sempre quello di Catania, può rivolgersi a:

 Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure si possono ottenere chiarimenti presso le Filiali di Banca d’Italia.

Modifica unilaterale delle condizioni del servizio

Le condizioni economiche della garanzia riepilogate nell’Allegato 1) “Condizione economiche per la concessione della garanzia” possono essere variate unilateralmente dal Confidi o dalla Banca convenzionata, per propria parte, con adeguata comunicazione scritta inviata all’Impresa con 30 giorni di preavviso; l’Impresa che non accetta la variazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di recedere dal servizio senza spese o penalità.

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Condizioni Cooperfidi

Sicilia MIN MAX DESCRIZIONE

Commissione Istruttoria 0 750 Eu

Commissione Performance 1% 2,50% calcolata una tantum sul fido Commissione rilascio garanzia 0,80% 1,60% espressa in ragione annua sul fido

Accantonamento al Fondo di

Garanzia 5% quota di apporto al fondo di garanzia

calcolata sul fido deliberato Percentuale di copertura garanzia

sul singolo affidamento fino al 50% nei limiti della capienza del Fondo di Garanzia

Riferimenti

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